Legge Regionale 24 luglio 2007, n. 22 Abolizione del libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi e formazione del personale alimentarista
Art. 1(Finalità) 1. La
Regione, nell’esercizio delle funzioni a essa spettanti ai sensi dell’articolo
117, terzo comma, della Costituzione, disciplina gli adempimenti cui deve
attenersi il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione,
somministrazione e vendita di sostanze alimentari e di bevande e promuove
l’aggiornamento delle procedure e delle misure di prevenzione delle malattie
trasmesse da alimenti.
Art. 2(Definizioni) 1. Ai sensi
della presente legge si intende per:
a)
personale
alimentarista: il personale addetto alla produzione, preparazione,
manipolazione, deposito, trasporto, somministrazione e vendita di sostanze
alimentari, ivi compresi il conduttore dell’esercizio e i suoi familiari che
prestino attività, anche a titolo gratuito, nell’esercizio stesso, destinato,
anche temporaneamente, a venire in contatto diretto o indiretto con le sostanze
alimentari;
b)
responsabile
dell’industria alimentare: il titolare, o il responsabile specificamente
delegato, dell’attività di preparazione, trasformazione, fabbricazione,
confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita e
somministrazione di prodotti alimentari.
Art. 3(Soppressione dell’obbligo del libretto di idoneità sanitaria) 1. Dalla data
di entrata in vigore della presente legge è soppresso l’obbligo del libretto di
idoneità sanitaria di cui all’articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica
degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).
2. Gli
accertamenti sanitari e la relativa certificazione, previsti dall’articolo 14
della l. 283/1962 e dagli articoli
37, 39 e 40 del regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980,
n. 327, in materia di disciplina di produzione e vendita di sostanze
alimentari e bevande, sono sostituti da misure di autocontrollo, formazione e
informazione secondo la metodica di HACCP (Hazard Analysis and Critical Control
Points).
3. Dalla data
di entrata in vigore della presente legge cessa l’obbligo di rinnovo del
libretto di idoneità sanitaria per il personale alimentarista in possesso di
libretto valido.
4. Le aziende
sanitarie locali sono tenute a rilasciare il libretto di idoneità sanitaria,
anche dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3, ai soggetti che prestano
attività lavorative nel settore alimentare in regioni ove sia richiesto il
libretto medesimo.
Art. 4(Formazione e obblighi del personale alimentarista) 1. La
formazione del personale alimentarista è finalizzata a rafforzare comportamenti
igienicamente corretti e a sviluppare conoscenze in ordine al proprio stato di
salute e ai collegati pericoli di trasmissione di malattie attraverso gli
alimenti.
2. La Giunta
regionale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, definisce con proprio atto regolamentare:
a)
le mansioni a
rischio ai fini dell’individuazione del personale tenuto alla frequenza dei
corsi di formazione, sulla base dei dati epidemiologici e della concreta
associazione fra ruolo ricoperto nel processo produttivo e rischi di
trasmissione di malattie attraverso gli alimenti, tenendo conto anche delle
situazioni di temporaneità tipiche del volontariato in occasione di sagre e
feste popolari;
b)
i contenuti,
le modalità di svolgimento e la periodicità dei corsi formativi e di
aggiornamento in relazione alle diverse tipologie di attività svolte dal
personale alimentarista di cui all’articolo 2, lettera a), individuando i
soggetti autorizzati a effettuare la formazione e l’aggiornamento, nonché a
rilasciare la relativa attestazione;
c)
le modalità e
i tempi di attivazione dei corsi di formazione e aggiornamento, al fine di
regolare la fase transitoria di sostituzione del libretto di idoneità sanitaria
con l’attestato di formazione;
d)
la
possibilità di effettuare direttamente sul posto di lavoro la formazione
mediante personale qualificato, medici igienisti, tecnologi alimentari, biologi
e tecnici della prevenzione, ovvero nell’ambito dell’applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
155 (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE
concernenti l’igiene dei prodotti alimentari);
e)
la
possibilità di intendere soddisfatto il requisito dell’avvenuta formazione con
il possesso di specifici titoli di studio, fatti salvi gli aggiornamenti di cui
alla lettera b).
3. Il
personale alimentarista che svolge mansioni individuate come a rischio ai fini
della possibile trasmissione di malattie attraverso gli alimenti è tenuto alla
frequenza di specifici corsi di formazione e di aggiornamento, con periodicità
biennale, in materia di igiene degli alimenti e al possesso del relativo
attestato secondo le modalità disciplinate dal regolamento di cui al comma 2.
4. L’onere
della formazione e dell’aggiornamento è a carico dei datori di lavoro.
Art. 5(Verifica) 1. I
dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, nell’ambito delle
proprie competenze, verificano con regolare periodicità l’adeguatezza della
formazione e dell’aggiornamento e la corretta applicazione delle norme di buona
prassi igienica da parte degli operatori addetti, al fine di prevenire la
contaminazione degli alimenti, sulla base delle direttive regionali all’uopo
impartite.
Art. 6(Informazione alla popolazione) 1. La
Giunta regionale definisce, sentite le associazioni dei consumatori, i
contenuti, le modalità e gli strumenti per lo svolgimento di adeguate campagne
informative rivolte alla popolazione sulle modalità efficaci di prevenzione
delle malattie trasmesse dagli alimenti.
Art. 7(Obblighi del
responsabile dell’industria alimentare) 1.
Fermo restando quanto previsto dal d.lgs.
155/1997, il responsabile dell’industria alimentare deve adibire alle
mansioni a rischio di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), il personale
alimentarista in possesso dell’attestazione comprovante l’avvenuta formazione
coerente con il tipo di attività svolta.
Art. 8(Sanzioni) 1. Fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 9, il mancato possesso dell’attestato di
formazione per il personale alimentarista soggetto a tale obbligo ai sensi della
presente legge e la violazione dell’articolo 7 sono puniti con una sanzione
amministrativa da euro 250 a euro 1.000.
2. I soggetti
incaricati del controllo ai sensi della normativa vigente procedono
all’applicazione della sanzione amministrativa qualora i contravventori non
provvedano a eliminare il mancato adempimento entro il termine indicato dal
medesimo soggetto controllore, che comunque non deve essere superiore a novanta
giorni.
3. I proventi
rivenienti dall’azione sanzionatoria devono essere versati all’Ufficio
contenzioso della Regione
Art. 9(Norma transitoria) 1.
Nelle more dell’adozione da parte della Giunta regionale del regolamento di cui
all’articolo 4, comma 2, le aziende sanitarie locali devono applicare le
disposizioni di cui al d.lgs. 155/1997.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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