Legge Regionale 3 agosto 2007, n. 25 Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007
TITOLO 1NORME DI
ASSESTAMENTO E DI SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO 2007
Art. 1(Finalità) 1. Nello
stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2007, approvato con legge regionale 16 aprile 2007, n. 11, sono
introdotte le variazioni necessarie ad assestare gli elementi relativi ai
residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa e all’avanzo di amministrazione
secondo i valori risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio 2006 nonché
le variazioni ritenute necessarie in relazione alle esigenze gestionali di
entrata e di spesa.
2. Il saldo
finanziario attivo già iscritto per euro 1 miliardo e 450 milioni al competente
capitolo 1011001 di entrata del bilancio di previsione per l’esercizio 2007
viene rideterminato in euro 1.515.560.726,52 e destinato per la quota
incrementale all’incremento del fondo per la reiscrizione dei residui passivi
perenti del bilancio vincolato e per la regolarizzazione delle carte contabili
nonché ad alcuni capitoli di spesa per il pagamento delle rate di ammortamento
dei mutui.
3. Gli
allegati A e B alla presente legge contengono l’analitica esposizione, per unità
previsionale di base oltre che per capitolo di riferimento, rispettivamente, dei
residui attivi e passivi assestati e delle variazioni introdotte alle poste
previsionali in termini di competenza e cassa per effetto dell’utilizzazione
dell’avanzo e delle operazioni di assestamento e variazione di cui ai commi 1 e
2.
Art. 2(Adeguamento
dello stato di previsione dell’entrata e della spesa) 1. Per
effetto delle variazioni di cui all’articolo 1, l’ammontare complessivo
dell’entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per
l’esercizio finanziario 2007 risulta modificato, sia per l’entrata che per la
spesa, in euro 16.217.553.384,86 in termini di competenza e in euro
30.880.819.154,23 in termini di cassa.
Art. 3(Fondo per la
reiscrizione delle economie vincolate) 1. Il
fondo per la reiscrizione delle economie vincolate di cui al capitolo 1110060
viene complessivamente determinato, per l’esercizio 2007, in euro
986.834.274,73.
Art. 4(Fondo per
reiscrizione residui passivi perenti con vincolo di
destinazione) 1. Il
fondo per il pagamento dei residui passivi dichiarati perenti ai fini
amministrativi con vincolo di specifica destinazione (capitolo 1110046), ridotto
di euro 182 milioni per effetto della legge regionale
5 giugno 2007, n. 16 (Prima variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2007), al fine di sostenere il ripiano dei disavanzi
sanitari provenienti dall’esercizio finanziario 2006, viene incrementato
dell’importo di euro 51.034.086,00. Al reintegro della restante parte dello
stanziamento iniziale del predetto capitolo si provvede, nel corso
dell’esercizio finanziario 2007 e con atto di Giunta regionale, con le maggiori
entrate provenienti dal pay back farmaceutico, dal recupero dei crediti per
mobilità sanitaria e dalla vendita di immobili non strumentali delle aziende
sanitarie locali (ASL).
Art. 5(Integrazione
alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28) 1. Il comma 3
dell’articolo 34 della legge regionale 16 novembre
2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di
programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), è sostituito dal
seguente:
“3. Il
referto tecnico delle proposte di legge di cui al comma 1, predisposto
dall’Ufficio di segreteria della Commissione consiliare competente e vistato dal
centro di responsabilità amministrativa competente per materia, entro sette
giorni dalla data di ricevimento e dal Settore ragioneria entro i successivi
quindici giorni”.
TITOLO 2DISPOSIZIONI
PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
Art. 6(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 settembre 2000, n. 13) 1. L’articolo
32 della legge regionale 25 settembre 2000, n.
13 (Procedure per lattuazione del Programma operativo della Regione
Puglia 2000 -2006.), così come modificato dall’articolo unico della legge regionale 4 dicembre 2001, n. 30, è sostituito
dal seguente:
“ Art. 32
(Erogazione dei contributi e rendicontazione delle spese)
1. I soggetti
attuatori, dopo lespletamento della gara di appalto, approvano il nuovo quadro
economico di spesa depurato delle economie conseguite.
2.
Lerogazione
dei contributi avviene con le seguenti modalità:
a)
anticipazione
pari al 30 per cento del costo dellintervento rideterminato ai sensi del comma
1, previa attestazione da parte del responsabile del procedimento di avvenuto
concreto inizio dei lavori;
b)
ulteriori
anticipazioni pari al trentacinque e al 30 per cento al momento in cui le spese
ammissibili sostenute e quietanzate nei modi di legge raggiungono
rispettivamente il 25 e il 60 per cento del costo dell’intervento rideterminato
ai sensi del comma 1. Dette anticipazioni restano, comunque, subordinate alla
presentazione da parte del responsabile del procedimento della documentazione
delle suddette spese ammissibili;
c)
erogazione
finale del 5 per cento disposta contestualmente all’emissione del provvedimento,
predisposto dai dirigenti dei settori o strutture responsabili delle singole
misure, di omologazione della spesa complessiva sostenuta per lintervento.
3. Per gli
interventi per i quali è già stata erogata un’anticipazione pari al 7 per cento
del costo dellintervento rideterminato ai sensi del comma 1 è consentita
l’integrazione dell’anticipazione sino al concorso del 30 per cento stabilito
con il comma 2, lettera a).
4. Nel caso
ci si avvalga della possibilità prevista dal comma 3, le ulteriori anticipazioni
devono essere erogate secondo le disposizioni di cui al comma 2, lettera b).”.
TITOLO 3DISPOSIZIONI
DI CARATTERE TRIBUTARIO
Art. 7(Disposizioni in materia di addizionale regionale all’imposta sostitutiva
gas metano –
ARISGAM) 1. Al fine di
compensare la perdita di gettito derivante dall’articolo 2, comma 73, del
decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria
e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, a decorrere dal 1°
ottobre 2007 il limite superiore indicato nel comma 1 dell’articolo unico della
legge regionale 24 giugno 1992, n. 13
(Determinazione dellaliquota delladdizionale regionale allimposta di consumo
sul gas metano e, per le utenze esenti, dell imposta sostitutiva
delladdizionale), è fissato nella misura massima consentita dal comma 153
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica).
2. Al fine di
compensare la perdita di gettito derivante dall’articolo 2, comma 73, del d.l.
262/2006, convertito dalla l. 286/2006, a decorrere dal 1° ottobre 2007
l’imposta regionale sostitutiva dell’addizionale di cui al capo II del decreto
legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell’addizionale
regionale all’imposta erTimes New Romane di trascrizione di cui alla legge 23
dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell’addizionale regionale
all’accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un’imposta sostitutiva
dell’addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario
di istituire un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione), è fissata
nella misura massima indicata dal comma 153 dell’articolo 1 della l. 662/1996.
3. Ai sensi
del comma 2 dell’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente), degli incrementi di imposta
derivanti dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo si tiene
conto a valere sui pagamenti degli acconti dovuti dal 30 settembre 2007.
Art. 8(Tributo
speciale per il deposito in discarica - soggetti
passivi) 1. Il tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito
dall’articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), si applica ai rifiuti di cui alla
parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), e successive modifiche e integrazioni. Il tributo è dovuto, dal 1°
gennaio 2008, dai seguenti soggetti passivi:
a)
gestori di
impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti;
b)
gestori di
impianti di incenerimento, comunque denominati, senza recupe-ro di energia;
c)
chiunque
esercita illecitamente attività di discarica abusiva e chiunque abbandona,
scarica ed effettua deposito incontrollato di rifiuti.
2.
L’utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni
sui quali insiste la discarica abusiva è tenuto in solido al pagamento del
tributo e della sanzione ove non dimostri di aver presentato denuncia di
discarica abusiva alla competente autorità pubblica prima della constatazione
delle violazioni di legge.
Art. 9(Tributo
speciale per il deposito in discarica -
determinazioni) 1. La base
imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti determinata sulla
base delle annotazioni effettuate sui registri di cui all’articolo 3, comma 28,
della l. 549/1995, nonché all’articolo 190 del d.lgs. 152/2006, alla cui tenuta
sono obbligati, mediante annotazione per quantità e codice CER dei rifiuti in
ingresso, tutti i soggetti passivi. E fatto obbligo ai gestori di annotare su
detti registri le quantità in peso per chilogrammo dei rifiuti con la tipologia
indicata dall’articolo 3, commi 29, come modificato dall’articolo 26 della legge
18 aprile 2005, n. 62, e 40 della l. 549/1995. Il tributo è determinato secondo
il disposto dei commi 29, 38 e 39, modificato dall’articolo 1, comma 159, della
l. 662/1996, della l. 549/1995, con le modalità indicate dai successivi commi.
Ai fini dell’applicazione del tributo, lo stoccaggio dei rifiuti in discarica
esercitato in forza di ordinanza sindacale ex articolo 191 del d.lgs. 152/2006,
equivale allo stoccaggio in discarica autorizzata a norma degli articoli 208,
209 e 210 del d.lgs.. 152/2006. Si intende per discarica quanto previsto alla
lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003,
n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti). Ove non sia possibile, in sede di accertamento, determinare la data di
conferimento in discarica, questa si presume coincidente con la data
dellaccertamento medesimo. Nei casi in cui, in sede di accertamento, non
risulti possibile rilevare la quantità e la tipologia dei rifiuti stoccati nell
anno di riferimento, sulla base delle annotazioni sui registri di carico e
scarico, il tributo è commisurato al peso complessivo dei rifiuti presenti in
discarica. Quando tale quantificazione non sia comunque possibile, si presume
una quantità sulla base del volume dei rifiuti rapportata a un fattore di
conversione tonnellate/metri cubi pari a 1 e applicando l’aliquota di imposta
vigente più elevata. La quantificazione può essere effettuata sulla base dei
verbali emessi dalla Guardia di finanza, dal Nucleo operativo ecologico
dell’Arma dei carabinieri, dal Corpo forestale dello Stato, dai Vigili urbani,
in relazione alla competenza a essi attribuita dai singoli regolamenti comunali,
e dai funzionari delle province e dell’Agenzia regionale protezione
dell’ambiente, appositamente incaricati e individuati dall’ente di appartenenza,
ovvero dai dati consuntivi a seguito dell’ordinanza emanata dal sindaco del
comune ai sensi dell’articolo 192, comma 3, del d.lgs 152/2006. In tutti i casi
di discariche abusive e di discariche non abusive i cui registri, comunque, non
consentano lesatta specificazione per tipologia e qualità, nonché la corretta
certificazione delle quantità dei rifiuti solidi di cui ai commi 28 e 40
dell’articolo 3 della l. 549/1995, si applica l’aliquota di imposta vigente più
elevata, in aggiunta allapplicazione della disciplina sanzionatoria delle
violazioni alla normativa di cui al d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e
integrazioni.
2.
L’ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica di ogni
chilogrammo di rifiuti solidi è così determinato:
a)
euro
0,0125 per i rifiuti speciali pericolosi;
b)
euro
0,0095 per i rifiuti speciali non pericolosi;
c)
euro
0,0065 per i rifiuti speciali misti da costruzione e
demolizioni;
d)
euro
0,0150 per i rifiuti solidi urbani in genere, in caso di discariche abusive o
quando non sia possibile applicare la tabella di cui al comma 3.
Per
l’incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia si applica la riduzione di
cui al comma 4.
3. Al fine di
favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia
prima e di energia, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’ammontare del tributo
speciale per il deposito in discarica di ogni tonnellata di rifiuti solidi
urbani, ivi compresi i sovvalli provenienti dagli impianti costituenti il
sistema di trattamento del ciclo di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati,
nonché i sovvalli provenienti dalle piattaforme di
trattamento dei rifiuti urbani derivanti dalla raccolta differenziata, in
entrambi i casi a prescindere dalla individuazione del relativo codice del
Catalogo europeo dei rifiuti (CER) di cui alla decisione 00/532/CE della
Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che
istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della
direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE
del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi
dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa
ai rifiuti pericolosi, è determinato secondo la tabella riportata all’allegato 1
della presente legge, articolato, a partire dal tributo massimo di euro 15
(quindici) a tonnellata, sulla base dei seguenti due criteri di premialità:
a)
rispetto
degli obiettivi di piano regionale e normativi di raccolta differenziata;
b)
chiusura
del ciclo di trattamento dei rifiuti indifferenziati e organizzazione dei
servizi unitari di raccolta e trasporto.
4.
Non si applica la misura del 20 per cento del tributo di cui al secondo periodo
del comma 40 dell’articolo 3 della l. 549/1995; in luogo della stessa, si
applica la misura del 30 per cento del tributo ai sovvalli provenienti da
attività di trattamento dei rifiuti effettivamente finalizzate al recupero e al
riciclaggio.
5.
Gli Ambiti territoriali ottimali (ATO) o, ove non costituiti o non serviti dal
gestore unico, i comuni singoli o associati sono tenuti a comunicare mensilmente
i dati inerenti la produzione dei rifiuti solidi urbani e i quantitativi
raccolti in maniera differenziata e avviati a impianti di riciclaggio (recupero
e/o valorizzazione), inserendo i suddetti dati inerenti le quantità e la qualità
dei rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata e differenziata, con
specificazione delle relative destinazioni, direttamente on-line, mediante
inserimento degli stessi sul portale ambientale della Regione Puglia,
all’indirizzo www.regione.puglia.it/ambiente, all’interno della sezione “Rifiuti
e bonifica”, nell’area riservata agli ATO, ai comuni con servizi associati o
singoli, utilizzando il modello di cui all’allegato 2. I dati sono resi
disponibili sul sito della Regione Puglia al fine di consentire l’accesso ai
dati a tutti i cittadini e ai preposti enti di controllo. Le comunicazioni degli
ATO o, ove non costituiti o non serviti dal gestore unico, dei comuni
costituiscono la base informativa di riferimento per il calcolo del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. In assenza di
comunicazioni da parte dei comuni, agli stessi viene applicata la tariffa
massima da parte del soggetto passivo. Ai fini del calcolo dei quantitativi di
rifiuto differenziato e indifferenziato si tiene conto:
a)
per
quanto attiene i rifiuti indifferenziati, delle quantità prodotte e conferite da
ogni singolo ATO o comune certificate sulla scorta delle dichiarazioni prodotte
dai gestori degli impianti a servizio del relativo ATO di competenza;
b)
per
quanto concerne i rifiuti differenziati, dei dati certificati direttamente dalle
piattaforme dei consorzi di filiera, nel caso di comuni convenzionati
nell’ambito dell’accordo quadro nazionale Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI) – Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), o dagli impianti privati presso
i quali i comuni singoli o associati conferiscono le varie tipologie di rifiuto.
Ai
fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata si devono
considerare:
a)
i
rifiuti secchi recuperabili raccolti in maniera differenziata ed effettivamente
avviati a idonei impianti di recupero;
b)
i
rifiuti organici avviati a effettivo recupero presso idonei impianti di
compostaggio;
c)
le
parti dei rifiuti ingombranti, raccolti in maniera separata, effettivamente
destinate a recupero.
6.
Ogni anno gli ATO o, ove non costituiti o non serviti dal gestore unico, i
comuni singoli o associati, attraverso i propri legali rappresentanti,
trasmettono una specifica comunicazione all’Assessorato all’ecologia - Settore
gestione rifiuti e bonifiche, secondo lo schema di cui all’allegato 3,
contenente il riepilogo delle comunicazioni mensili di cui al comma 5 e le
certificazioni rivenienti dagli esercenti gli impianti di selezione, trattamento
e recupero dei rifiuti da raccolta differenziata, al fine della verifica della
quantità di raccolta differenziata operata in ciascun comune. Le comunicazioni
devono pervenire, all’Assessorato all’ecologia - Settore gestione rifiuti e
bonifiche, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno e contenere i dati
relativi al precedente periodo 1 settembre - 31 agosto al quale saranno riferite
le percentuali di raccolta differenziata per la quantificazione dell’aliquota di
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi da applicare.
Entro il 30 ottobre di ogni anno, con relativa determinazione del dirigente del
Settore gestione rifiuti e bonifiche, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia (BURP), si provvede alla validazione delle percentuali di
raccolta differenziata dei comuni per la determinazione del tributo dovuto e
all’assegnazione a ciascun comune o associazione di comuni dell’aliquota di
tributo dovuto per l’anno successivo. I soggetti passivi, sulla base della
determinazione del dirigente del Settore gestione rifiuti e bonifiche, applicano
l’imposta dovuta da ciascun conferente per l’anno solare successivo. Entro il 31
luglio di ogni anno viene emanata una legge regionale solo ove vengano variate
le aliquote inerenti i rifiuti speciali e i rifiuti solidi urbani, anche in
ordine alla percentuale di raccolta differenziata e/o indifferenziata, e in ogni
altro caso previsto dalla normativa statale; in mancanza, permangono le aliquote
precedentemente in vigore. Per l’anno 2008 il tributo speciale per il deposito
in discarica di ogni tonnellata di rifiuti solidi urbani, ivi compresi i
sovvalli provenienti dagli impianti costituenti il sistema di trattamento del
ciclo di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati, nonché i sovvalli
provenienti dalle piattaforme di trattamento dei rifiuti urbani derivanti dalla
raccolta differenziata, in entrambi i casi a prescindere dall’individuazione del
relativo codice CER, è determinato secondo quanto disposto dalle leggi
regionali 4 settembre 2001, n. 26
(Disposizioni tributarie in materia di rifiuti solidi) e 4
dicembre 2001, n. 31
(Disposizioni di carattere tributario).
7.
Entro il mese successivo alla data di scadenza dell’ultimo trimestre di ciascun
anno, i soggetti di cui all’articolo 8 sono tenuti a produrre una dichiarazione,
in tre copie, contenente i seguenti dati:
a)
denominazione
della ditta e del legale rappresentante;
b)
ubicazione
della discarica o dell’impianto di incenerimento;
c)
quantità
in peso dei rifiuti in chilogrammi, distinte per tipologia di rifiuto, così come
previsto dal comma 29 dell’articolo 3 della l. 549/1995, e distinte per ATO o,
ove non costituiti o non serviti dal gestore unico, per comune di provenienza
con l’evidenziazione della specifica aliquota applicata in base a quanto
disposto dall’articolo 8;
d)
indicazione
dei versamenti effettuati.
8.
La dichiarazione di cui al comma 7 deve essere presentata al Settore finanze
della Regione Puglia, allegando copia dei versamenti effettuati. In caso di
spedizione per plico postale, fa fede, quale data di presentazione, il timbro a
data apposto dall’ufficio postale accettante. Una delle copie è trasmessa a cura
del Settore finanze alla provincia ove sono ubicati la discarica o l’impianto di
incenerimento. Lo schema tipo di dichiarazione contenente le istruzioni per la
compilazione è approvato con determinazione del dirigente del Settore finanze da
pubblicarsi sul BURP. Le dichiarazioni presentate in difformità allo schema sono
da considerarsi nulle. Con determinazione del dirigente del Settore finanze
della Regione Puglia, da pubblicarsi sul BURP, possono essere disciplinate
modalità di trasmissione telematica delle dichiarazioni.
9.
Nel caso di svolgimento di servizio di pubblica utilità per lo smaltimento di
rifiuti urbani, i soggetti passivi, qualora siano in grado di dimostrare che uno
o più soggetti conferenti non abbiano provveduto, neanche a seguito di diffida,
a versare la quota di ecotassa da essi dovuta, non sono tenuti al versamento
della sanzione relativa al tributo non versato nei tempi prescritti. In tal caso
i soggetti passivi attivano i necessari atti di ingiunzione di
pagamento nei confronti dei soggetti conferenti inadempienti e procedono al
versamento della relativa quota parte del tributo al buon esito dei suddetti
atti.
10. Restano
in vigore le norme di cui alla legge regionale 22
gennaio 1997, n. 5 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti solidi) e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili con
la presente legge.
Art. 10(Modifiche e
integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n.
11) 1. Alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla
valutazione dell’impatto ambientale), così come modificata dalla legge regionale
14 giugno 2007, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a)
all’allegato A (Interventi soggetti a VIA obbligatoria), nell’elenco A3, la
lettera A.3.a, già erroneamente individuata quale lettera A.1.a con la l.r.
17/2007, è sostituita dalla seguente:
“A.3.a cave e
torbiere con 500 mila o più mc/anno di materiale estratto o di area interessata
superiore a 20 ha, nonché cave e torbiere non inserite all’interno della
perimetrazione dei bacini estrattivi, così come identificati dal piano regionale
per le attività estrattive, ovvero inseriti all’interno della perimetrazione dei
bacini estrattivi per i cui piani di gestione non sia stata già espletata la
procedura di VIA e, ove occorra, la procedura di valutazione di incidenza”;
b)
all’allegato B (interventi soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità
a VIA), nell’elenco B2:
1) la lettera B.2.g/3 è sostituita dalla
seguente: “B.2.g/3 impianti per la produzione di energia mediante lo
sfruttamento del vento con esclusione degli impianti con produzione massima di
1/MW”;
2 ) dopo la lettera B.2.g/5 è aggiunta la
seguente:“B.2.g/5 bis impianti industriali per la produzione di energia
elettrica, vapore e acqua calda, diversi
da quelli di cui alle lettere B.2.g, B.2.g/3 e B.2.g/4,con potenzialità
produttiva uguale o superiore a 15MW”.
TITOLO 4DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI LAVORO
Art. 11(Modifica all’articolo 17 della legge regionale 16 aprile 2007, n.
10) 1.
A parziale
modifica di quanto stabilito dall’articolo 17 della legge regionale 16 aprile 2007, n.
10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007
e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), il termine ultimo per
l’emanazione del bando di cui al comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 22 novembre 2005, n.
13 (Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante),
nei limiti delle risorse di cui al capitolo 951000 del bilancio di previsione
2007, è fissato al 30 settembre 2007.
Art. 12(Fondo
regionale di solidarietà per i lavoratori) 1. Per far
fronte alle situazioni di disagio derivanti da ritardi nella erogazione delle
indennità previste dalla vigente normativa nazionale, ai lavoratori dipendenti
dalle aziende operanti sul territorio regionale aventi titolo a fruire degli
ammortizzatori in deroga ai sensi della vigente normativa è concessa la
possibilità di accedere a un’anticipazione bancaria la cui spesa per interessi è
a totale carico della Regione Puglia.
2. Per le
finalità di cui al comma 1 è istituito il fondo regionale di solidarietà per i
lavoratori aventi diritto a fruire dei trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria (CIGS) e mobilità in deroga.
3. Il
beneficio può essere concesso per un massimo di sei mesi annui non prorogabili.
4.
L’individuazione degli istituti di credito abilitati, le modalità di concessione
ai lavoratori delle anticipazioni, l’individuazione dei lavoratori aventi
diritto sono definite con apposito provvedimento di Giunta regionale.
5. Alla
copertura della relativa spesa si provvede mediante l’istituzione del capitolo
787040 “Fondo regionale di solidarietà per i lavoratori aventi diritto a fruire
dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e mobilità in
deroga”, con una dotazione finanziaria, per l’anno 2007, di euro 50 mila.
TITOLO 5DISPOSIZIONI
VARIE
Art. 13(Contributo straordinario per la prosecuzione delle attività dello sportello
europeo) 1. Al fine di
consentire la prosecuzione delle attività dello sportello europeo funzionante
presso l’Assessorato alle politiche comunitarie - Ufficio Taranto Europa della
Provincia di Taranto, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un
contributo straordinario all’amministrazione provinciale di Taranto pari a euro
250 mila.
2. All’onere
derivante dal comma 1 si provvede mediante l’istituzione di un nuovo capitolo
(C.N.I.) con stanziamento di euro 250 mila come competenza e una riduzio-ne di
pari importo dallo stanziamento del capitolo 1110097 del bilancio regionale:
Art. 14(Modifica
all’articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2003, n.
29) 1. All’articolo
2, comma 1, della legge regionale del 23 dicembre
2003, n. 29 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di
tratturi), come modificato dall’articolo 45 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14, le parole “il
31 dicembre 2006” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2007”.
Art. 15(Salvaguardia
del verde pubblico) 1. Al
fine della tutela del valore del paesaggio di cui all’articolo 9 della
Costituzione della Repubblica italiana, per particolari interventi straordinari
di rifacimento e ricostituzione del verde pubblico, in ambienti urbani,
caratterizzato da particolari specie vegetative che rivestono carattere storico
e ambientalistico tipico dei comuni pugliesi, minacciato da avversità
fitosanitarie emergenti, lo stanziamento del capitolo di spesa corrente 111033 -
UPB 8.5.1 del bilancio autonomo di previsione 2007 “Spese per l’attività del
servizio fitosanitario regionale, anche in convenzione con enti di ricerca, per
monitoraggio e controllo malattie da quarantena e certificazione materiale
vivaistico (d.lgs. 536/1992)” viene impinguato della somma di euro 500 mila in
termini di competenza e di cassa, con prelievo, negli stessi termini, di euro
250 mila dal capitolo 841010 - UPB 8.2.2 e di euro 250 mila dal capitolo 121012
- UPB 8.3.1, capitoli di spesa corrente del medesimo bilancio.
Art. 16(Aumento
capitale sociale Società partecipata aeroporti Puglia
s.p.a.) 1. Al fine di
esercitare il diritto di sottoscrizione da parte della Regione Puglia della
quota di aumento del capitale sociale a titolo oneroso della Società partecipata
aeroporti Puglia s.p.a., è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2007, la
spesa di euro 268.480,00.
2. All’onere
derivante dal comma 1 si provvede mediante l’istituzione di nuovo capito di
spesa 562008 “Intervento finanziario per la sottoscrizione della quota di
aumento del capitale sociale della Società partecipata aeroporti Puglia s.p.a. -
(l.r. ‘Assestamento e seconda variazione bilancio di previsione 2007)” - UPB
13.01.02 e contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo
1110097 – UPB 10.4.2 “Ragioneria oneri di gestione finanziaria”.
3. La Giunta
regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la
sottoscrizione delle azioni per l’aumento del capitale sociale di cui al comma
1.
Art. 17(Modifica
all’articolo 36 della legge regionale 12 gennaio 2005, n.
1) 2.Al comma 1
bis dell’articolo 36 (Strutture riabilitative psichiatriche private. R.r. 7/2002) della legge
regionale 12 gennaio 2005, n. 1, aggiunto dall’articolo 32 della
legge
regionale 9 agosto 2006, n. 26 e
successivamente modificato dall’articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10, le parole “30
aprile 2007” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2007, ovvero sino alla
data di entrata in vigore delle nuove tariffe da adottare con provvedimento di
Giunta regionale”.
Art. 18(Legge
regionale 15 dicembre 1993, n. 27 – Trasferimento
funzioni) 1. Le
funzioni per l’esercizio delle attività di trasporto infermi e di feriti
previste dalla legge regionale 15 dicembre 1993, n.
27 (Disciplina per l’autorizzazione e la vigilanza per il trasporto di
infermi e feriti), e successive integrazioni e modificazioni in capo alla
Regione sono trasferite alle ASL, nel cui ambito hanno sede il richiedente e le
sedi operative.
Art. 19(Modifica
all’articolo 19 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26) 1. L’articolo
19 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26
(Interventi in materia sanitaria), è sostituito dal seguente: “Art. 19
(Contratti per prestazioni domiciliari)
1. I
direttori generali, ferma restando la piena operatività delle strutture
pubbliche, che a tal fine possono utilizzare personale della continuità
assistenziale mediante estensione dell’orario di lavoro, stipulano contratti con
i presidi accreditati per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione in forma
domiciliare, insistenti nel rispettivo territorio e/o in altri ambiti
territoriali,rivolte alla presa in carico dei soggetti portatori di disabilità
fisiche, psichiche e sensoriali, tenendo conto del fabbisogno determinato
nell’ambito territoriale di ciascuna ASL.
2. La stipula
degli accordi contrattuali di cui al comma 1 deve essere ispirata dal
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a)
esercizio
pieno del diritto alla libera scelta da parte dell’utente, in coerenza con
quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421), e dall’articolo 2, comma 3, della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e
organizzazione del servizio sanitario regionale);
b)
facilità di
accesso per l’utente e riduzione dei tempi di attesa.
3. Al fine di
garantire un’adeguata assistenza sanitaria domiciliare assicurando
l’integrazione degli interventi socio-sanitari, il servizio sanitario regionale
(SSR) promuove il potenziamento dell’assistenza medica e infermieristica a
domicilio erogata nelle forme dell’assistenza domiciliare sanitaria. A tal fine
è assicurata la formazione del personale dedicato e l’integrazione
dell’assistenza domiciliare con le strutture distrettuali e la medicina di base
per la realizzazione della rete dei servizi territoriali omogenea su tutto il
territorio regionale.
Art. 20(Piano
d’interventi per la donazione e il trapianto di organi) 1. Al fine di
incentivare e riorganizzare l’intero processo di donazione-trapianto, le ASL e
le aziende ospedaliero-universitarie istituiscono presso le unità operative (UO)
di rianimazione un’articolazione semplice il cui responsabile è individuato tra
i dirigenti medici in servizio presso la stessa UO.
2. Il
responsabile dell’articolazione semplice di cui al comma 1 assume anche
l’incarico di coordinatore locale per le attività di donazione e prelievo nelle
strutture sanitarie territoriali e di quanto previsto per la globale attività
trapiantologica.
Art. 21(Livelli
essenziali di assistenza – LEA) 1. Sono
inserite nel nomenclatore tariffario regionale le seguenti prestazioni
specialistiche ambulatoriali non previste dal decreto ministeriale 22 luglio
1996:
Codice
prestazione
40194 |
BIOPSIA
MICROISTOLOGICA CON ASPIRAZIONE FORZATA AUTOMATICA SOTTO GUIDA
STEROETASSICA |
40193 |
BIOPSIA
MICROISTOLOGICA CON ASPIRAZIONE FORZATA AUTOMATICA SOTTO GUIDA ECOGRAFICA
|
11994 |
CORREZIONE
DEI VIZI DI REFRAZIONE (CON LASER A ECCIMERI TECNICA LASIK O LAMELLARE)
|
54983 |
DIALISI
PERITONEALE DOMICILIARE NIPD E OCPD |
90396 |
RAPAMICINA
(SIROLIMUS) DOSAGGIO CON METODICA HPCL |
91136 |
ELASTASI 1
PANCREATICA/F EIA |
91356 |
PEPTIDE
NATRIURETICO CEREBRALE (BNP O NT-PROBNP) |
91582 |
ANTICORPI
ANTI-ENDOMISIO IGA (EMA) (IGG, IGA) |
91583 |
ANTICORPI
ANTI-TRANSGLUTAMINASI (TTG) (IGG, IGA) |
91584 |
HLA PER
IDENTIFICAZIONE DEGLI APLOTIPI DQ2 E DQ8 |
91585 |
ANTICORPI
ANTI-DESMOGLEINA 1 (DSG1) EIA |
91586 |
ANTICORPI
ANTI-DESMOGLEINA 3 (DSG3) EIA |
91587 |
ANTICORPI
B.P. 180 EIA |
2.
Nell’ambito delle iniziative umanitarie, sono erogate a carico del SSR le
prestazioni non usufruibili nel loro paese dai cittadini extracomunitari, nel
limite di euro 800 mila.
3. Il
maggiore onere riveniente dall’attuazione dei commi 1 e 2 è posto a carico del
bilancio autonomo della Regione.
Art. 22(Comando di
personale dirigenziale del comparto sanità) 1. Per
le materie attinenti la sanità è consentito il comando presso l’amministrazione
regionale di personale dirigenziale delle aziende sanitarie o delle aziende
ospedaliere. La
Regione per il periodo di utilizzo rimborsa all’amministrazione
di provenienza il trattamento economico complessivo in godimento, in conformità
alle vigenti disposizioni contrattuali del comparto sanità.
Art. 23(Modifiche
alla legge regionale 4 agosto 2004, n. 14) 1. Le
disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 11 (Medicina dei servizi) della
l.r. 14/2004, così come modificato
dall’articolo 33 della l.r. 1/2005, sono estese
al personale del profilo professionale di veterinario collaboratore, titolare di
rapporto convenzionale alla data del 31 dicembre 2006.
Art. 24(Contributo
straordinario ai comuni della provincia di Foggia colpiti dagli
incendi) 1. Al fine di
fronteggiare le emergenze conseguenti agli incendi verificatisi in provincia di
Foggia in data 24 luglio 2007, la Regione provvede a erogare ai comuni
interessati un contributo straordinario di euro 1 milione.
2. La Giunta
regionale, con proprio atto, definisce le modalità di erogazione della somma
definendo tempi e criteri della rendicontazione.
3. All’onere
derivante dal comma 1 si fa fronte mediante l’istituzione nel bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2007, nell’UPB 6.1.1, di un nuovo
capitolo “Contributo straordinario ai comuni della provincia di Foggia colpiti
da incendi il 24 luglio 2007 per le emergenze incendi”, con uno stanziamento di
euro 1 milione da prelevare dal capitolo 1110046.
Art. 25(Utilizzo
personale imprese appaltatrici) 1. Fatte
salve le previsioni della contrattazione collettiva, ove più favorevoli,
la Regione, gli
enti, le aziende e le società strumentali della Regione devono prevedere nei
bandi di gara, avvisi e, comunque, nelle condizioni di contratto per appalti di
servizi l’utilizzo del personale già assunto dalla precedente impresa
appaltatrice, nonché le condizioni economiche e contrattuali già in essere.
2. Le
previsioni di cui al comma 1 si applicano in misura proporzionale alla quantità
di servizi appaltati e non si applicano ai dirigenti e al personale che esercita
i poteri direttivi.
Art. 26(Articolo 9
della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 - Proroga termine) 1. Il
termine di cui all’articolo 9 , comma 2, della legge
regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006), come già prorogato
dall’articolo 15 della l.r. 10/2007, è
prorogato al 31 dicembre 2007.
Art. 27(Disposizioni
in materia di trasporti) 1. Il comma 7
dell’articolo 8 della legge regionale 22 dicembre
2000, n. 28, di parziale modifica del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37 (Misure
urgenti nel settore del trasporto pubblico locale), è sostituito dal seguente:
“7. La
gestione stralcio per la definizione delle pendenze residuali delle cessate
gestioni di auotoservizi interurbani è affidata ad apposita struttura di
progetto, presso l’Assessorato ai trasporti e vie di comunicazione, che provvede
alle necessarie istruttorie in autonomia funzionale e organizzativa e
richiedendo per il tramite del Settore di appartenenza, ove necessario, il
parere dell’Avvocatura regionale sulle proposte di transazione.”.
Art. 28(Piano
annuale per l’impiantistica sportiva) 1.
La Giunta
regionale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 7 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo
sviluppo dello sport per tutti), è autorizzata, per il solo anno 2007, previa
intesa con le province, ad adottare un piano annuale per l’impiantistica
sportiva e per gli impianti e gli spazi destinati alle attività
motorio-sportive, indicando i criteri e le modalità di attuazione.
Art. 29(Modifiche
all’articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27) 1.
All’articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995,
n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale), sono apportate
le seguenti modifiche:
a) la lettera
c) del comma 2 octies, introdotto dall’articolo 38 della l.r. 10/2007, è sostituta dalla seguente:
“c)
all’Università degli studi di Lecce l’immobile ex INAPLI alla via Birago e
l’immobile ex Collegio Fiorini in Lecce, per le finalità didattiche, a
condizione che venga definito il contenzioso;”;
b) al comma 2
nonies, introdotto dall’articolo 38 della l.r.
10/2007, dopo le parole “Colonia collinare ex G.I. ‘A. Motolese’ sono
inserite le seguenti: “,dell’ex ENAPLI e dell’ex Collegio
Fiorini”.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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