Regolamento Regionale 17 settembre 2007, n. 23 Regolamento per l'attuazione della Rete Escursionistica Pugliese
Art. 1Finalità 1. Il presente
regolamento ai sensi dell’art. 7 della L.R. n.
21/2003 è finalizzato alla definizione di:
criteri uniformi per la segnalazione di
percorsi escursionistici da inserire nel catasto regionale della Rete
Escursionistica Pugliese (REP), anche ai fini di un loro inserimento nel Sistema
Informativo Territoriale di cui all’art. 24 della L.R. n.
20 del 27.07.2001 (art. 3 comma 5);
criteri uniformi per la realizzazione e messa
in opera della segnaletica lungo i percorsi della Rete Escursionistica
Pugliese;
i criteri e le prescrizioni per la
progettazione e la realizzazione di itinerari escursionistici, ivi compresi i
servizi e le attrezzature a essi correlati.
Art. 2Caratteristiche dei percorsi della
REP 1. Gli elementi della viabilità che possono
essere iscritti nel catasto della REP sono tratturi, mulattiere, sentieri e
piste, strade vicinali e interpoderali (art. 2) debitamente attrezzati per la
fruizione e dotati di segnaletica.
2. Al fine di garantire la persistenza nel
tempo dei tracciati inseriti nel catasto della REP, gli EE.LL. interessati
provvederanno con proprio atto ad apporre un vincolo di destinazione ai percorsi
escursionistici segnalati.
3. La segnaletica deve uniformarsi ai criteri
descritti nel presente regolamento, ad eccezione dei percorsi già realizzati e
tabellati prima della pubblicazione del presente atto.
Questi ultimi dovranno in ogni caso essere
uniformati ai criteri di seguito descritti durante le regolari operazioni di
manutenzione ordinaria e straordinaria.
4. Al fine di favorire l’univoca comprensione
dei termini di seguito vengono descritte analiticamente le diverse tipologie di
percorsi della REP:
a) la pista, è tracciato generico usato per la
mobilità lenta;
b) la mulattiera è un percorso formatosi per
effetto del passaggio esclusivo o prevalente di pedoni e animali di soma. La
larghezza è tale da permettere il passaggio di una fila di animali da soma a
pieno carico in uno solo dei due sensi di marcia (larghezza inferiore ai 2,5 m.)
e una pendenza non superiore al 25%. In alcuni casi le mulattiere presentano una
lastricatura in pietra atta favorire il passaggio degli animali da soma. Le
mulattiere storiche si prestano ad riutilizzo per una percorrenza pedonale ed
equestre. La percorrenza in mountain bike può essere talvolta limitata dalle
caratteristiche del fondo e dalla pendenza;
c) il sentiero è un percorso formatosi per
effetto del passaggio esclusivo o prevalente di pedoni, con fondo naturale, la
cui larghezza è tale da permettere il passaggio di una sola persona per volta in
uno dei due sensi di marcia (larghezza inferiore a 1,2 m.). Per sua natura il
sentiero, non sempre si presta per altre forme di percorrenza.
d) la strada vicinale o poderale o di bonifica è
una strada situata all’esterno dei nuclei abitati, ad uso pubblico, spesso
derivante da preesistenti carraie, in genere transitabile anche da mezzi
motorizzati in un solo senso di marcia. (larghezza tra i 3,5 - 4,5 m.);
e) il tratturo è un percorso formatosi per effetto del
passaggio esclusivo o prevalente di pedoni e animali di soma, ma in senso
stretto è un tracciato storico della transumanza o di un percorso storico di
collegamento tra diverse località. Molti di questi tracciati hanno subito negli
anni profonde modifiche delle caratteristiche originali per quello che attiene
alla larghezza e alle caratteristiche del fondo;
f) la pista ciclabile è la parte longitudinale
della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei
velocipedi.
g) l’itinerario ciclabile (percorso promiscuo
ciclabile e veicolare) è il percorso sul quale una opportuna segnaletica e una
regolamentazione del traffico ne consentono un uso promiscuo. Si tratta in
genere di strade secondarie caratterizzate naturalmente da un basso tenore del
traffico motorizzato. I percorsi devono inoltre possedere un fondo regolare, in
genere in asfalto, con assenza di buche o di ostacoli.
5. Particolare attenzione deve essere posta
ai percorsi con uso promiscuo motorizzato/non motorizzato che andranno
opportunamente dotati di sistemi di segnalazione e/o regolamentazione della
circolazione atti ad evitare situazioni di pericolo per gli utenti più deboli
Art. 3Segnalazione di percorsi della R.E.P. 1. La G. R. Pugliese provvede alla
costituzione del primo nucleo del Catasto della REP (art. 4 comma 2), sulla base
delle proposte acquisite dalle Province, Comunità Montane ed enti di gestione
delle aree naturali protette.
2. Possono provvedere alla segnalazione, per
il tramite degli enti sopra individuati, anche i Comuni, le associazioni e le
imprese private.
3. La struttura tecnica deputata alla
istruttoria delle candidature è individuata, in sostituzione del Comitato
Tecnico Scientifico di cui all’art. 3 della LR 19/97, abrogato con l’art. 22
della L.R. n.
17/2005, nell’Ufficio Parchi e R. N. della Regione Puglia.
4. Le richieste di inserimento nel catasto
della REP dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
scheda di segnalazione, contenente
informazioni tecniche utili alla individuazione del percorso, dati catastali e
proprietà, dati tecnico-dimensionali, dati descrittivi del contesto di
inserimento, modalità di fruizione consentita, aspetti relativi alla
segnaletica; la compilazione dei dati deve avvenire utilizzando le diverse voci
contenute nell’allegato 1 del presente regolamento;
cartografia di dettaglio del percorso su
carta topografica in scala 1:25.000 o 1:50.000 ed eventualmente anche su
cartografia di maggiore dettaglio;
un supporto informatico contenente i file con
le elaborazioni grafiche numeriche dei percorsi in uno dei seguenti due formati:
numerico strutturato in shape-file (*.shp)
con relativi attributi;
data warehouse (*.mdb);
documentazione fotografica dei percorsi;
eventuali materiali di comunicazione prodotti
sui percorsi (depliant, carte tematiche, pubblicazioni, articoli di riviste);
documentazione sulla segnaletica presente.
Art. 4Criteri e prescrizioni progettuali dei
percorsi della R.E.P. 1. La progettazione dei percorsi della REP
deve tenere conto della pluralità di intenti connessi alla sua realizzazione ed
in particolare:
alla conoscenza, conservazione e
valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico;
allo sviluppo di forme del turismo
sostenibile associate alle esigenze di destagionalizzazione dei flussi
turistici;
all’attuazione di misure di riduzione del
traffico autoveicolare connesso alle attività del tempo libero e della pratica
turistica;
al potenziamento dei servizi e delle attività
connesse all’escursionismo, con incremento del numero di addetti.
2. La progettazione di percorsi della REP in
forma singola o di rete deve prevedere:
una adeguata analisi dei flussi turistici
attuali e potenziali al fine di riequilibrare il numero di visitatori
allinterno delle varie aree, permettendo da un lato la valorizzazione delle
zone meno frequentate e dallaltro la limitazione e il contenimento del carico
di visitatori nelle aree più fragili;
una analisi dei valori ambientali presenti
capace di selezionare le risorse da rendere fruibili e quelle da preservare
allontanando i visitatori dalle aree più vulnerabili (aree di riproduzione,
stazioni di piante rare, aree a rischio di depredazione di fossili o reperti);
una analisi delle possibili forme di
interrelazione con il traffico motorizzato pubblico al fine di conseguire
significativi risultati di riduzione dell’impatto ambientale del traffico
motorizzato;
una analisi delle possibilità di accesso al
traffico autoveicolare privato e l’individuazione di adeguati e idonei spazi per
la sosta dei veicoli;
una analisi della possibile valorizzazione o
promozione di una rete di servizi di alloggi e servizi di ristorazione, a
partire da quelle strutture già presenti ma attualmente sotto utilizzate;
una analisi dei percorsi storici (antichi
tracciati di vie sacre, vie romane, vie di transumanza) capace di consentire la
visita ai segni dell’uomo, nelle opere e nei paesaggi, evitando al tempo stesso
l’apertura di nuove piste;
un’attenta scelta dei materiali costruttivi
per realizzare interventi discreti in grado di inserirsi armoniosamente nei
paesaggi (materiali costruttivi naturali e consoni alla tradizione dei luoghi);
una analisi delle interferenze con la
viabilità motorizzata, inibendo o controllando tale traffico lungo le vie di
percorrenza non motorizzata;
l’individuazione di adeguate forme di
gestione e manutenzione dei percorsi, anche in concorso tra diversi enti
pubblici e privati.
Art. 5La segnaletica dei percorsi della R.E.P. 1. Si distinguono
due diverse categorie di segnaletica:
- la segnaletica di tipo veicolare, con
funzione di avvicinamento ai percorsi, posizionata lungo strade percorse da
veicoli, atta all’individuazione del punto di inizio di un sentiero. I criteri
realizzativi per questa segnaletica sono appositamente definiti dal Codice della
Strada, con specifico riferimento alla segnaletica di tipo turistico;
- la segnaletica presente lungo i percorsi
escursionistici, i cui criteri sono di seguito descritti.
2. Queste le
tipologie della segnaletica da apporre lungo i percorsi della REP:
I - Segnaletica verticale (infissa su
supporti di sostegno)
a) Pannello di insieme. Si tratta di segnali di
medio-grande dimensione, in genere posti su totem o pannelli con tettoia.
Riportano indicazioni di inquadramento dell’area sotto il profilo geografico,
paesaggistico, culturale o naturalistico. Vanno posizionati in prossimità dei
luoghi nei quali si concentrano i visitatori (parcheggi e piazzole di sosta,
piazze dei borghi, vicinanza centri visita);
b) Tabella inizio sentiero. Si tratta di tabelle
poste all’inizio di ogni sentiero che riportano i dati sintetici del percorso
(il codice, località di partenza e arrivo, relativa altitudine, misura della
distanza in tempo e/o lunghezza), l’eventuale grado di difficoltà, le tipologie
di percorrenza consentite;
c) Tabella direzionale. Si tratta di segnali, in
forma di frecce, posti all’incrocio di due diversi sentieri, riportanti
l’indicazione di località e l’eventuale misura della distanza (tempo e/o
lunghezza) e la direzione da seguire. In alcune classificazioni tale tipologia è
indicata come segnavia verticale;
d) Tabella località. Si tratta di segnali che
riportano il nome della località ed eventualmente brevi dati su di essa
(altitudine, distanza da altri luoghi, appellativi);
e) Tabelle didattiche. Si tratta di una
variegata famiglia di tabelle, poste lungo i sentieri, che riportano il nome di
alcuni beni presenti (alberi e piante, fauna, manufatti dell’uomo, ecc.) ed
eventualmente una loro breve descrizione;
f) Tabelle interpretative. Si tratta di tabelle
di media dimensione che riportano, indicazioni sul paesaggio osservato (punti
panoramici), su eventuali presenze storiche (ricostruzioni di siti archeologici
o manufatti), sulla struttura dell’ecosistema o altre indicazioni analoghe.
II - Segnaletica orizzontale (quella al
suolo, posizionata al lato del sentiero su tronchi, massi o muri, per indicare
la continuità del percorso in entrambe le direzioni di marcia).
g) Segnavia. Si tratta di segnali presenti sotto
varia forma, disposti in modo da dare la sicurezza del percorso seguito al
visitatore;
h) Picchetto o cumulo segnavia. Si tratta di
paletti di legno, infissi verticalmente nel terreno utilizzati nel caso di
pascoli privi di sassi o con erba alta. Possono essere sostituiti da monoliti di
roccia o cumuli di pietre reperiti in loco segnati con vernice colorata.
Art. 6Materiali da utilizzare per la realizzazione di segnali 1. I materiali da utilizzare per la
segnaletica saranno scelti in modo da consentire il giusto equilibrio tra la
necessità di favorire un loro inserimento armonico nel paesaggio e la esigenza
di visibilità a distanza. La scelta dei materiali deve inoltre tener conto della
durata nel tempo del segnale, della facilità di manutenzione, della esigenza di
non disperdere materiali non biodegradabili a causa del naturale deterioramento.
2. Le tabelle che devono contenere poche
informazioni testuali (tabelle inizio sentiero, direzionali, tabelle località,
tabelle didattiche) vanno realizzate in legno con caratteri incisi
(pantografati) e verniciati all’interno. Lo spessore del legno dovrà essere di
circa 2 cm.
3. Le tabelle che contengono numerose
informazioni di tipo testuale o grafico (cartine, illustrazioni) vanno
realizzate su lamiera di alluminio semicrudo o materiali analoghi di spessore
idoneo rivestite con pellicola di plastica rifrangente o serigrafate. Rientrano
o possono rientrare in questa categoria i pannelli di insieme, le tabelle
didattiche, le tabelle interpretative.
4. Per la segnaletica orizzontale dovranno
essere usate vernici (preferibilmente con assenza di solventi organici -
indicate come atossiche ed ecologiche) con cui realizzare una idonea maschera
grafica da riportare su tronchi, rocce, muri. Per ogni segnavia dovranno essere
realizzate più maschere in lamierino zincato: dimensione delle strisce di
vernice, caratteri e numeri, logo dell’ente gestore o del comune.
5. I segnavia dovranno essere realizzati con
condizioni climatiche che permettano al colore la migliore adesione. La
superficie su cui applicare la vernice dovrà essere pulita con un raschietto
d’acciaio. Nel caso di alberi si opererà in modo da scegliere preferibilmente
tronchi con corteccia liscia e privi di muschi e licheni. Nel caso ciò non sia
possibile dovranno essere eliminati eventuali strati di muschio o licheni su una
superficie necessaria, di produrre un moderato livellamento nel caso di specie
con corteccia a scaglie (conifere, querce) avendo cura di non danneggiare la
pianta. Saranno altresì scelte preferibilmente parti con superfici piane nel
caso di massi o muri. Nel caso di uso di più colori, si userà dapprima il
pennello con il colore più chiaro ed in seguito quello più scuro. La vernice
dovrà essere usata non diluita e facendo grande attenzione ad evitare
gocciolature. Nel caso di caratteri sovra impressi è indispensabile far
asciugare preventivamente le strisce di colore prima della loro applicazione. E’
consigliabile realizzare in progressione prima l’apposizione delle strisce di
colore e sulla via del ritorno la sovra impressione dei caratteri. Per una più
veloce applicazione si consiglia l’uso di pennarelli a smalto.
6. Le tabelle posizionate lungo le strade
vicinali e intepoderali o su percorsi con assenza di traffico motorizzato
dovranno essere collocate su appositi sostegni costituiti da paletti in castagno
impregnati con vernici protettive e catramati alla base o trattati con solfato
di rame. Le tabelle di medio-grande dimensione dovranno essere collocate su
appositi supporti dotati di più punti di appoggio sul terreno.
7. Per la realizzazione di picchetti segnavia
si userà legno di castagno o altri legni trattati per la resistenza ad agenti
degradanti, con sezione quadrangolare impregnati con vernici protettive
catramati alla base o trattati con solfato di rame. Per la creazione di cumuli
di pietre (omini) si raccomanda l’uso di materiale reperito in loco tra quello
poggiato superficialmente sul terreno.
Art. 7Posizione delle tabelle 1. La segnaletica dovrà essere posizionata in
modo da non interferire con la fruibilità del paesaggio e dei principali beni,
evitando localizzazioni che limitano anche parzialmente la visione panoramica o
specifica. Tale obiettivo va realizzato anche attraverso un uso discreto e non
invasivo nelle quantità.
2. La segnaletica orizzontale, lungo i
percorsi con pista ben definita, dovrà essere collocata a distanza di 20-100 mt
l’uno dall’altro e nelle zone a limitata visibilità (zone soggette ad
innevamento, profilo geomorfologico variegato, traccia del fondo poco definita)
in modo che da un segnavia sia già percepibile il successivo. Tali segnali
dovranno essere collocati in posizione possibilmente elevata o sporgente in modo
da poter essere visti da entrambi i sensi di marcia.
3. Le tabelle con l’indicazione delle
località e quelle direzionali dovranno essere limitate alle esigenze relative
all’orientamento (bivi, località indicate nella carta dei sentieri, ecc.). Le
tabelle didattiche dovranno essere limitate quasi esclusivamente alle aree poste
in prossimità dei punti di accesso e nei primi tratti dei sentieri, con
l’eccezione di percorsi didattici appositamente realizzati. Tali tabelle
dovranno essere poste a circa 160 cm. dal suolo.
4. I pannelli di insieme dovranno essere
posizionati in prossimità di luoghi nei quali si concentrano i visitatori
(parcheggi e piazzole di sosta, piazze dei borghi, vicinanza centri visita). Le
tabelle dovranno essere poste ad un’altezza di circa 90 cm. dal suolo.
5. Le tabelle di inizio sentiero dovranno
essere posizionate all’inizio di ogni percorso. Se questo non è posto a ridosso
di strade o di aree di parcheggio dovrà provvedersi ad una adeguata segnaletica
di accesso. Le tabelle di questa categoria dovranno essere poste ad almeno
120 cm. dal suolo.
6. Le tabelle didattiche dovranno essere
poste a circa 120 cm. dal suolo. La loro densità potrà essere alta solo nei
limitati casi di percorsi appositamente studiati per l’uso didattico o in
prossimità dei punti di accesso nei primi tratti del sentiero. Le tabelle
didattiche possono anche essere posizionate inclinate rispetto al piano del
suolo, su pali appositamente predisposti. In tal caso l’altezza ottimale è di
circa 100 cm dal suolo.
7. Le tabelle interpretative, devono essere
poste in prossimità di punti panoramici (senza offuscarne la visuale), aree di
sosta, beni storico-culturali e architettonici, particolari ecosistemi. Le
tabelle dovranno essere poste ad un’altezza di circa 90-120 cm.
Art. 8Dimensione delle tabelle 1. La dimensione delle diverse tipologie di
tabelle è studiato in funzione modulare in modo da favorire l’introduzione di
forme di comunicazione e grafica coordinata. L’elemento modulare (17,5 cm di
altezza per 25 cm. di base) può essere
moltiplicato per ottenere le altre tipologie di tabelle, come di seguito
descritto:
Pannello di insieme. Somma di 36 moduli per
ottenere la dimensione di 150 x 105 cm.
Tabella inizio sentiero. Somma di quattro
elementi per ottenere la dimensione di 50 x 35 cm.
Tabella direzionale. Somma orizzontale di due
moduli. Si ricorda che la forma è quella di una freccia. Le sue dimensioni sono
di 17.5 x 50 cm.
Tabella località. Si tratta di un segnale
derivante da un solo modulo di base. Le sue dimensioni sono di 17,5x25 cm.
Tabelle didattiche. Somma verticale di 2
moduli con dimensioni finale di 35 x 25 cm.
Tabelle interpretative. Somma di 16 moduli
per ottenere la dimensione di 100 x 70 cm.
Segnaletica orizzontale segnavia. Elemento di
base dei segnavia pedonali sarà una striscia delle dimensione di 4x15 cm,
formato dall’accostamento di due strisce di base (con colori differenti) in modo
da ottenere una striscia bicolore di 8x15 cm.
2. I pali di sostegno devono avere un’altezza
di 2,00 - 2,50 mt ed essere infissi nel terreno per 40-50 cm. Dopo aver
predisposto un’apposita buca e inserito del pietrame per stabilizzare il palo
del segnale. La punta del palo rivolta verso il cielo dovrà essere affinata in
forma di punta o rivestita con un cappuccio metallico per impedire l’accumulo di
acqua piovana e di umidità. I pannelli d’insieme e le tabelle interpretative
devono essere collocati su montanti di 10 x 10 cm., su cui sarà montato un
pannello in legno compensato marino dello spessore di 3 cm. delle dimensioni di 115
x 160. Incorniciato con listello di legno massello di cm 4 x 4. Il tetto a
protezione del pannello dovrà sporgere almeno per 30 cm.
Art. 9Contenuto grafico e testuale delle
tabelle 1. Ogni tabella di seguito descritta deve
contenere il logo dell’ente gestore dell’area protetta o dell’ente realizzatore
dell’opera, della Regione Puglia ed eventualmente l’indicazione del comune. Per
le tabelle in legno pantografate si realizzeranno apposite mascherine in metallo
zincato per facilitare la realizzazione dell’incisione. Il colore usato per il
fondo delle tabelle in legno dovrà essere quello naturale (meglio legni chiari o
con vernici protettive schiarenti). Per le tabelle serigrafate il colore di
fondo dovrà essere bianco. Per i caratteri e la grafica delle tabelle in legno
si userà il giallo (compreso il logo degli enti) con la eccezione del segnavia
che dovrà essere indicato sempre con il bianco e il rosso.
2. I contenuti specifici di ogni tabella sono
i seguenti:
Pannello di insieme. Dovrà contenere oltre al
format di base le tavole grafiche e/o cartografiche e la parte testuale
specifica.
Tabella inizio sentiero. Le tabelle dovranno
contenere il codice dell’itinerario, la denominazione della località di partenza
e arrivo e relativa altitudine, la distanza tra le due località espressa in
lunghezza (metri o chilometri) e tempo di percorrenza, la tipologia del
sentiero, il grado di difficoltà (T - turistico, E - escursionistico, EE -
escursionistico esperto), le diverse modalità di percorrenza.
Segnale direzionale. Dovrà contenere la
denominazione della località e relativa altitudine, l’indicazione di una o più
mete da raggiungere con altitudine e distanza, il codice del rispettivo
itinerario.
Tabella località. Dovrà indicare il nome e
l’altitudine di una località.
Tabelle didattiche. Le tabelle dovranno
contenere le tavole grafiche e la parte testuale specifica.
Tabelle interpretative. Le tabelle dovranno
contenere le tavole grafiche e la parte testuale specifica.
Segnavia orizzontale. I sentieri di lunga
percorrenza dovranno avere i colori degli elementi di base bianco in basso e
rosso in alto. In prossimità degli incroci o in punti specifici per i quali si
vuole confermare la continuità del sentiero si userà un segnavia formato da tre
bande colorate: rosso agli estremi e bianco al centro. Nell’elemento bianco
dovrà essere inserita la sigla di individuazione del percorso. Tale accorgimento
consente anche una distinzione tra i segnali di uso forestale e quelli per uso
escursionistico.
3. La segnaletica dei percorsi che prevedono
percorrenze multiple nell’ambito della mobilità lenta (pedonale, ciclabile, a
trazione animale) dovranno contenere specifiche informazioni che riguardano i
diversi tipi di percorrenza, attraverso l’uso di appositi simboli grafici.
Art. 10Segnaletica dei percorsi ciclabili 1. La circolazione in bicicletta appare
sufficientemente regolamentata nel codice della strada solo negli ambiti
definiti “piste ciclabili” e “percorsi pedonali e ciclabili” (Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada) Per questi
ambiti esiste una segnaletica di riferimento, anche se concepita prevalentemente
per l’utenza motorizzata (art. 122 del Regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495 e modifiche di cui al D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610) ed
anche un elenco di specifiche tecniche per la realizzazione delle piste
ciclabili (D.M. n. 557/99 “Regolamento recante norme per la definizione delle
caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”).
2. Per i percorsi promiscui ciclabili e
veicolari vengono in questa sede riproposte le indicazioni del D.M. n. 557/99,
che prevede “nelle situazioni in cui non sia possibile, per motivazioni
economiche o di insufficienza degli spazi stradali, realizzare piste ciclabili”
la necessità di “intervenire con idonei provvedimenti (interventi sulla sede
stradale, attraversamenti pedonali rialzati, istituzione delle isole ambientali
previste dalle direttive ministeriali 24 giugno 1995, rallentatori di velocità -
in particolare del tipo ad effetto ottico e con esclusione dei dossi - ecc.) che
comunque puntino alla riduzione dellelemento di maggiore pericolosità
rappresentato dal differenziale di velocità tra le due componenti di traffico,
costituite dai velocipedi e dai veicoli a motore”.
3. Per quello che attiene alla segnaletica a
servizio di questi percorsi e degli utenti in bicicletta, mancando sul piano
nazionale precisi riferimenti, si consiglia l’uso della segnaletica elaborata e
proposta dall’associazione Federazione Amici della Bicicletta nel gennaio 2005.
Tale proposta concepita in modo da essere compatibile (sul piano dei colori e
della grafica utilizzata) con la normativa vigente è visionabile sul sito
internet dell’associazione (http://www.fiab-onlus.it
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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