Regolamento Regionale 8 ottobre 2007, n. 24 Regolamento per l'attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311, in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale
Art. 1 (Finalità) 1. La Regione Puglia, in attuazione della
direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre
2002, relativa al rendimento energetico nell’edilizia e nel rispetto dei
principi fondamentali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
(Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia), modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311,
promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti
e di nuova costruzione, tenendo anche conto delle condizioni climatiche locali,
al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti
rinnovabili e la diversificazione energetica, dando la preferenza alle
tecnologie a minore impatto ambientale.
2. Ai fini del comma 1, di seguito
all’emanazione dei decreti di attuazione e delle linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici, di cui agli artt. 4 e 6 del decreto
legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e s.m.i., con successivo regolamento regionale
si provvederà a disciplinare:
a) la metodologia per il calcolo delle
prestazioni energetiche integrate degli edifici;
b) l’applicazione di requisiti minimi in materia
di prestazioni energetiche degli edifici;
c) i criteri generali per la certificazione
energetica degli edifici;
d) le ispezioni periodiche degli impianti di
climatizzazione;
e) i criteri per garantire la qualificazione e
l’indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle
ispezioni degli impianti;
f) la raccolta delle informazioni e delle
esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all’orientamento della
politica energetica del settore;
g) la promozione dell’uso razionale dell’energia
anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la
formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore.
3. Nel rispetto di quanto indicato all’art. 3
del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e s.m.i., la disciplina di cui al
comma 2 si applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:
a) alla progettazione e realizzazione di edifici
di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti
installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e
degli impianti esistenti;
b) all’esercizio, controllo, manutenzione e
ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti;
c) alla certificazione energetica degli edifici.
Art. 2(Normativa di
riferimento) La normativa nazionale e regionale in vigore
a cui si fa riferimento nel presente regolamento è la seguente:
- Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 “Norme per la
sicurezza dell’impiego di gas combustibile”.
- Legge 5 marzo 1990 n. 46 “Norme sulla
sicurezza degli impianti”.
- Legge 9 gennaio 1991 n. 10 “Norme per
l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale
dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia”.
- Legge 23 agosto 2004 n. 239 “Riordino del
settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di energia”.
- DPR 6 dicembre 1991 n. 447 “Regolamento di
attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza
degli impianti”.
- DPR 26 agosto 1993 n. 412 “Regolamento
recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei
consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio
1991, n. 10”.
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112.
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali …..”.
- DPR 21 dicembre 1999 n. 551 “Regolamento
recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli
impianti termici degli edifici”.
- Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002
“Rendimento energetico in edilizia”.
- D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione
della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”.
- D.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 “Disposizioni
correttive ed integrative al D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192” recante attuazione
della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia.
- Legge
Regionale 30 novembre 2000, n. 19 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di energia e risparmio energetico, miniere e risorse
geotermiche”.
Art. 3 (Requisiti della prestazione energetica degli
edifici) 1. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all’art. 1 comma 2, il calcolo della prestazione energetica
degli edifici nella climatizzazione invernale ed, in particolare, il fabbisogno
annuo di energia primaria è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991 n. 10, come
modificata dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i., dalle norme
attuative e dalle disposizioni di cui all’allegato “I” del medesimo decreto;
2. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all’art. 1 comma 2, l’attestato di certificazione energetica
degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall’attestato di qualificazione
energetica rilasciato ai sensi dell’art. 8 comma 2 del decreto legislativo 19
agosto 2005 n. 192 e s.m.i. o da una equivalente procedura di certificazione
energetica stabilita dal comune con proprio regolamento antecedente alla data
dell’8 ottobre 2005;
3. Trascorsi dodici mesi dall’emanazione del
regolamento di cui all’art. 1 comma 2 l’attestato di qualificazione energetica e
la equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune
perdono la loro efficacia ai fini di cui al precedente comma 2.
Art. 4 (
Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici) Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all’art. 1 comma 2:
1. il contenimento dei consumi di energia
nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il
riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, e i requisiti minimi degli
organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono disciplinati dagli
articoli 7 e 9 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e s.m.i. e dalle disposizioni di
cui all’allegato “L” del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e s.m.i.;
2. la Regione Puglia, per garantire le
ispezioni degli impianti termici, individua nei Comuni con popolazione superiore
a 40.000 abitanti e nelle Province, per il restante territorio, le Autorità
competenti per le attività di ispezione degli impianti termici, come prescritto
dall’art. 283 lett. i) del decreto legislativo n. 152/2006;
3. le Autorità competenti, anche
eventualmente attraverso gli organismi esterni già impiegati con la previgente
normativa, purché in possesso dei requisiti di cui all’allegato “I” del D.P.R.
26 agosto 1993 n. 412 e s.m.i., realizzano gli accertamenti e le ispezioni
necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di
energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici, nei termini e con
le modalità previste all’allegato “L” del decreto legislativo 19 agosto 2005 n.
192 e s.m.i.;
4. entro la data del 31 dicembre 2007 le
Autorità competenti inviano al Settore Industria ed Industria Energetica una
relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli
impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare
riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell’ultimo biennio;
5. nel caso in cui i Comuni con popolazione
superiore a 40.000 abitanti dichiarino al Settore Industria e Industria
Energetica della Regione Puglia di non voler attivare le procedure di propria
competenza ovvero non vi provvedano entro il termine del 31.12.2007, dette
attività saranno svolte dalla Provincia competente per territorio, cui sarà
inoltrata debita comunicazione da parte della Regione Puglia;
6.
in caso di
inadempienza delle Province per le attività di ispezione degli impianti termici
la Regione attiverà gli opportuni poteri sostitutivi.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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