Legge Regionale 15 novembre 2007, n. 31 Norme per il sostegno e lo sviluppo del settore estrattivo
Art. 1(Promozione)
- La Regione Puglia, al fine di sostenere la
competitività del settore estrattivo pugliese, svolge azioni di promozione delle
produzioni a rilevanza regionale.
- Per le finalità di cui al comma 1, la Regione
Puglia partecipa a convegni, mostre e manifestazioni fieristiche in Italia e
all’estero, sottoscrive specifici accordi di programma con i competenti
ministeri, predispone la progettazione e la pubblicazione di cataloghi,
opuscoli, libri, depliant, manifesti, multimediali e di ogni altro materiale
illustrativo del settore estrattivo.
- La Giunta regionale, su proposta
dell’Assessore competente per materia, approva, annualmente, gli specifici
programmi relativi alle iniziative previste dal presente articolo e le relative
previsioni di spesa.
Art. 2(Studi e ricerche) - La Regione Puglia, al fine di favorire le
condizioni per una più incisiva politica dell’ambiente e per il sostegno e la
riqualificazione dell’attività estrattiva, promuove studi e ricerche volti alla
conoscenza del settore estrattivo regionale e alle sue prospettive di sviluppo,
nonché predispone piani, programmi e progetti regionali o d’interesse regionale
finalizzati al recupero, riqualificazione e fruibilità di aree dismesse
dall’attività estrattiva, avvalendosi di soggetti pubblici, attraverso apposite
convenzioni, in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di
terzietà nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
Art. 3(Ricerca e innovazione)
- La Regione Puglia concede aiuti finanziari in
conto interesse per interventi finalizzati a sostenere gli investimenti di
consorzi di piccole e medie imprese pugliesi del settore estrattivo per la
ricerca, il trasferimento tecnologico, l’innovazione e processi mirati a
migliorare la sicurezza degli ambienti di lavoro, così da contribuire alla
crescita economica, rafforzare la competitività, aumentare l’occupazione e
favorire la tutela e la salvaguardia dell’ambiente.
- La Regione Puglia, inoltre, concede aiuti
finanziari in conto interesse ai consorzi di piccole e medie imprese pugliesi
del settore estrattivo per interventi finalizzati al recupero, valorizzazione e
utilizzazione degli scarti, delle eccedenze e dei prodotti inquinanti derivanti
dall’attività estrattiva e dalle sue lavorazioni, con l’impiego di tecnologie
innovative e che privilegino, tra l’altro, lo sviluppo di produzioni industriali
alternative, nonché al completamento delle attività con la lavorazione del
materiale estratto secondo una logica di distretto produttivo
integrato.
Art. 4(Procedure)
- La Giunta regionale, in coerenza e nel
rispetto delle regole comunitarie e statali, rende operativi i regimi di aiuto
di cui all’articolo 3 attraverso regolamenti attuativi contenenti le condizioni
e le modalità di accesso all’aiuto, la dotazione finanziaria e tutte le altre
specificazioni necessarie all’effettiva applicabilità del regime.
- I regolamenti devono, altresì, contenere:
a)
le ragioni che giustificano l’istituzione del regime di aiuto;
b) la dimostrazione della coerenza e della
compatibilità con il trattato CE e con tutte le altre disposizioni in materia di
aiuti a finalità regionale;
c) gli obiettivi generali e specifici che il
regime intende perseguire.
- I regolamenti di attuazione dei regimi di
aiuto devono inoltre:
a)
indicare dettagliatamente le singole tipologie di intervento ammissibili;
b) escludere l’ammissibilità di progetti e spese
che abbiano avuto inizio prima della presentazione della richiesta di
agevolazione;
c) prevedere l’obbligo di mantenimento
dell’investimento incentivato per cinque anni dalla relativa data di entrata in
funzione;
d) esplicitare le modalità e le procedure per la
valutazione e selezione dei progetti;
e) esplicitare le modalità e le procedure per
l’erogazione degli aiuti nonché le ispezioni, i controlli e il monitoraggio dei
progetti, la revoca degli aiuti e la prestazione di idonea garanzia per il
recupero delle somme erogate.
- Le agevolazioni di cui alla presente legge
sono revocate e si provvede al recupero delle somme erogate nel caso in cui
anche una sola delle imprese del consorzio, terminato l’intervento ammesso a
finanziamento, non risulti in regola con le norme in materia di sicurezza degli
ambienti di lavoro, con le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro e
previdenziali, nonché con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
- I provvedimenti attuativi dei singoli regimi
di aiuto devono assicurare la semplificazione e lo snellimento delle procedure
valutative.
- Nei casi in cui la tipologia e/o le procedure
previste per l’applicazione dei singoli regimi di aiuto lo prevedano, nonché per
motivate ragioni di carattere organizzativo o di accelerazione di spesa, le
attività relative alla gestione degli aiuti possono essere affidate a soggetti
in house.
Art. 5(Marchio)
- La Regione Puglia promuove e favorisce la
produzione, la valorizzazione e la diffusione delle sostanze minerali
industrialmente utilizzabili, dei marmi e dei calcari ornamentali ottenuti con
tecniche di produzione compatibile nel rispetto di specifici disciplinari,
mediante l’acquisizione e la concessione in uso di un proprio marchio
collettivo.
- Per tecniche di produzione compatibile si
intendono, ai fini della presente legge, quelle tecniche coerenti con la tutela
del territorio e dell’ambiente, realizzate privilegiando processi di produzione
innovativi che riducono gli effetti negativi sul territorio e sull’ambiente.
- La Giunta regionale provvede agli adempimenti
di legge in materia per ottenere la registrazione del marchio collettivo.
- La Giunta regionale approva, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
“regolamento d’uso” del marchio contenente le sue caratteristiche, le modalità
della sua utilizzazione e applicazione, i prodotti interessati, le modalità di
controllo, le conseguenze nei casi di inadempienza e difformità in ordine
all’uso.
- L’uso del marchio è concesso alle imprese del
settore estrattivo singole o associate.
- La Giunta regionale attiva specifiche
iniziative, ai sensi della presente legge, per sostenere l’attività di
promozione dei prodotti contraddistinti dal marchio regionale.
Art. 6(Norma finanziaria) 1
Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione, mediante
specifici regolamenti, delle attività previste dalla presente legge si fa fronte
con gli stanziamenti di bilancio iscritti a seguito di risorse finanziarie da
parte della UE, dello Stato e delle correlate quote di cofinanziamento regionale
e del bilancio regionale.
2.
Alla determinazione delle quote regionali di finanziamento si provvede in
sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale.
Art. 7(Abrogazioni)
- Sono abrogati:
a) l’articolo 5 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 7 (Esercizio
delle funzioni amministrative nelle materie “acque minerali e termali” e “cave e
torbiere” da parte della Regione – Disposizioni transitorie);
b) l’articolo 5 (Articoli 4 e 5 della legge
regiona-le 17 gennaio 1980, n.7) della legge regionale
12 agosto 2005, n. 12.
- Nella legge
regionale 7/1980 le parole “Ufficio minerario regionale” sono sostituite
dalle seguenti: “Settore attività estrattive”.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
|