Legge Regionale 15 novembre 2007, n. 32
Modifica all'articolo 7 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale)
Art. 1
- Larticolo 7 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico
sulla disciplina del trasporto pubblico locale), come modificato dall’articolo 1
della legge regionale 2 marzo 2004, n. 2, è
sostituito dal seguente:
“Art. 7 (Piano regionale trasporti)
- II piano regionale dei trasporti (PRT) è il
documento programmatico generale della Regione rivolto a realizzare sul proprio
territorio, in armonia con gli obiettivi del piano generale dei trasporti e
degli altri documenti programmatici internazionali, nazionali e interregionali,
un sistema equilibrato del trasporto delle persone e delle merci, ecologicamente
sostenibile, connesso ai piani di assetto territoriale e di sviluppo
socio-economico. II PRT è aggiornato ogni cinque anni, salvo diverse indicazioni
rivenienti dallOsservatorio per la mobilità previsto allarticolo 25.
- Il PRT è redatto in accordo alle linee guida
indicate dal piano generale dei trasporti; esso è articolato secondo le modalità
del trasporto, tra loro integrate, e individua:
a)
lassetto del sistema regionale dei trasporti con le rilevate criticità,
nonché le prospettive di evoluzione di tale sistema in relazione al contesto
nazionale e sovranazionale dei trasporti;
b) gli obiettivi e le strategie del sistema
multimodale dei trasporti raccordati agli strumenti di pianificazione
territoriale generale e settoriale;
c) le linee di intervento che includono i
riferimenti alla riorganizzazione dei servizi e alla gerarchia delle reti
infrastrutturali, nonché i criteri di selezione delle priorità di intervento,
relative a:
1) trasporto stradale;
2) trasporto ferroviario;
3) trasporto marittimo;
4) trasporto aereo;
5) intermodalità dei passeggeri;
6) intermodalità delle
merci;
7) servizi minimi di cui al d.lgs. n. 422/1997.
3.
LAssessorato regionale ai trasporti, che può
avvalersi dellAgenzia regionale per la mobilità di cui allarticolo 25, nonché
di consulenti esterni di comprovata esperienza nel settore, predispone la
proposta di PRT tenendo conto della programmazione degli enti locali e di tutti
gli strumenti della programmazione regionale.
4. La proposta di PRT di cui al comma 3 è
approvata dal Consiglio regionale. Con eguale procedura sono approvate le
varianti al PRT.
5. I Piani operativi attuativi del PRT nonché
i piani pluriennali dei servizi minimi sono approvati dalla Giunta regionale,
previo parere della Commissione consiliare competente in materia”.