Legge Regionale 26 novembre 2007, n. 33 Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate
Art. 1(Finalità e oggetto) 1. La presente legge detta limiti e norme per il recupero dei sottotetti e per
il riutilizzo di porticati e di locali seminterrati con l’obiettivo di contenere
il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi
tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.
2. Negli edifici destinati in tutto o in
parte a residenza e/o ad attività commerciale e terziaria, per i quali negli
strumenti urbanistici comunali vigenti non sia espressamente vietato
lintervento di ristrutturazione, è consentito, nei limiti di cui alla presente
legge:
a) il
recupero delle volumetrie del piano sottotetto esistente ai fini connessi con
luso residenziale;
b) il
recupero dei porticati a piano terra o piano rialzato, da destinare
prioritariamente a uso terziario e/o commerciale, limitatamente agli edifici di
edilizia residenziale pubblica;
c) il recupero dei locali seminterrati da
destinare a uso residenziale e dei locali seminterrati e interrati da destinare
a uso terziario e/o commerciale.
3. Il recupero
volumetrico può essere consentito purché gli edifici interessati:
a) siano stati legittimamente realizzati alla
data di entrata in vigore della presente legge;
b) ricadano in zona territoriale omogenea
dello strumento urbanistico generale e siano serviti dalle urbanizzazioni primarie.
4. Il recupero volumetrico può essere
consentito nel rispetto della sicurezza statica degli immobili e delle
prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità.
Art. 2(Definizioni) 1. Ai fini della
presente legge si definiscono:
a) sottotetti: i locali sovrastanti lultimo
piano degli edifici o di sue parti, compresi nella sagoma di copertura, che non
siano stati computati allatto del rilascio del titolo abilitativo (concessione
edilizia e/o permesso di costruire) come volume residenziale;
b) porticati: le superfici aperte, a piano terra
o piano rialzato, delimitate da colonne portanti, la cui estensione complessiva
è non inferiore ai due terzi della superficie coperta;
c) seminterrati: i piani la cui superficie
laterale si presenta controterra per una percentuale inferiore ai due terzi
della superficie laterale totale;
d) interrati: i piani la cui superficie laterale
si presenta controterra per una percentuale superiore ai due terzi della
superficie laterale totale;
e) volume: il volume totale fuori terra
delledificio, calcolato in sede di rilascio del titolo abilitativo, depurato
dai volumi interrati, non computabili in base ai vigenti regolamenti edilizi
comunali;
f) volume trasformabile: il prodotto di tutte le
superfici passibili di recupero/riutilizzo ai fini della presente legge per le
relative altezze.
Art. 3(Limiti di applicazioni) 1. Il consiglio comunale, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può disporre
motivatamente l’esclusione di parti del territorio comunale dall’applicazione
della presente legge in relazione a caratteristiche storico-culturali,
morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica.
Il consiglio comunale può, altresì, disporre
motivatamente l’esclusione di determinate tipologie di edifici o di interventi
dall’applicazione della presente legge.
2. Nel caso del recupero dei locali
seminterrati a uso residenziale, le disposizioni di cui al comma 1 sono
obbligatorie. In quella sede il consiglio comunale definisce condizioni e
modalità di recupero di detti locali.
Art. 4(Condizioni per il recupero) 1. Il recupero abitativo dei sottotetti
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è ammesso qualora
sussistano contestualmente le seguenti condizioni:
a) ledificio in cui è situato il sottotetto
deve essere destinato, o è da destinarsi, in tutto o in parte alla residenza;
b) ledificio in cui è ubicato il sottotetto
deve essere stato realizzato legittimamente ovvero, ancorché realizzato
abusivamente per usi diversi da quello residenziale, deve essere stato sanato
preventivamente ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia
di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie), della legge 23 dicembre 1994, n.724 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica) e della legge del 24 novembre 2003, n.
326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell’andamento dei conti pubblici);
c) laltezza media interna, calcolata dividendo
il volume interno lordo per la superficie interna lorda, non può essere
inferiore a metri 2,40. Negli edifici siti al di sopra dei 300 metri sul livello
del mare è ammessa una riduzione dellaltezza media sino a metri 2,20. In caso
di soffitto non orizzontale, fermo restando le predette altezze medie, laltezza
della parete minima non può essere inferiore a metri 1,40. Gli eventuali spazi
di altezza inferiore al minimo, da non computarsi ai fini del calcolo
dellaltezza media interna, devono essere chiusi mediante opere murarie e ne può
essere consentito luso come spazio di servizio destinato a guardaroba e a
ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce diretta, la chiusura di tali
spazi non è obbligatoria. Per i locali con soffitti a volta, laltezza media è
calcolata come media aritmetica tra laltezza dellimposta e quella del colmo
della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza
fino al 5 per cento.
2. Ai fini del raggiungimento dellaltezza
media di cui alla lettera c) del comma 1, è consentito labbassamento
dellultimo solaio e la conseguente modifica della quota dimposta dello stesso
a condizione che non si incida negativamente sulla statica e sul prospetto
delledificio, nonché sui requisiti minimi di abitabilità dei locali
sottostanti, di cui al decreto del Ministro della Sanità del 5 luglio 1975
(Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente
all’altezza minima e ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali
d’abitazione), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975.
3. Gli interventi di recupero abitativo dei
sottotetti, se volti all’eventuale e successiva suddivisione in due o più unità
immobiliari, sono subordinati all’obbligo di reperimento di spazi per parcheggi
pertinenziali nella misura minima di un metro quadrato ogni dieci metri cubi
della volumetria resa abitativa. Il rapporto di pertinenza, garantito da un atto
da trascriversi nei registri immobiliari, è impegnativo per sé e per i propri
successori o aventi causa a qualsiasi titolo. Qualora sia dimostrata
l’impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei, ad assolvere tale
obbligo, gli interventi sono consentiti previo versamento al comune di una somma
pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da
reperire. Tale somma deve essere destinata alla realizzazione di parcheggi da
parte del comune.
4. Non sono assoggettati al versamento di cui
al comma 3 gli interventi realizzati in immobili destinati all’edilizia
residenziale pubblica di proprietà comunale, di consorzi di comuni o di enti
pubblici preposti alla realizzazione di tale tipologia di alloggi.
Art. 5(Modalità dintervento) 1. Il recupero del sottotetto non deve
comportare la modifica dellaltezza di colmo e di gronda né linclinazione delle
falde.
2. Al fine di assicurare losservanza dei
requisiti di fruibilità e aeroilluminazione naturale dei locali, il recupero
abitativo dei sottotetti può avvenire anche mediante lapertura di porte,
finestre, lucernari e abbaini purché siano rispettati i caratteri formali e
strutturali delledificio. In particolare, per gli abbaini non può essere
interrotta la linea di gronda ne può essere superata la linea di colmo.
3. Il progetto di recupero abitativo dei
sottotetti deve prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai fini del
contenimento dei consumi energetici dellintero fabbricato. Le opere devono
essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti
vigenti nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti
tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.
Art. 6(Ristrutturazioni e contributi) 1. Gli interventi diretti al recupero
abitativo dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia ai
sensi della lettera d) dellarticolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia - Testo A), come modificata dall’articolo 1
del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono
soggetti a permesso di costruire e comportano la corresponsione del contributo
per il rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’articolo 16 del d.p.r.
380/2001, come modificato dall’articolo 1 del d.lgs 301/2002 e dall’articolo 40
della legge 1° agosto 2002, n. 166.
Art. 7(Recupero di porticati) 1. Il recupero dei porticati a uso
residenziale o a uso terziario e/o commerciale di cui allarticolo 1, comma 2),
lettera b), è consentito, previo rilascio del permesso di costruire, purché
siano rispettate le normali condizioni di abitabilità o di agibilità previsti
dai vigenti regolamenti di igiene. In deroga alle vigenti norme è consentita una
altezza minima di piano diversa, comunque non inferiore a 2,70 metri.
2. Il rilascio del permesso di costruire per
gli interventi di cui al presente articolo comporta la corresponsione degli
stessi oneri di cui all’articolo 6, comma 2.
Art. 8(Utilizzo residenziale dei piani seminterrati
e terziario e commerciale e dei piani seminterrati e
interrati) 1. Lutilizzo di piani seminterrati a uso
residenziale e di piani seminterrati e interrati a uso terziario e/o commerciale
è consentito, previo rilascio del permesso di costruire, purché siano rispettate
le prescrizioni dei vigenti regolamenti edilizi e siano almeno assicurate le
seguenti condizioni:
a) altezza interna non inferiore a metri 2,70;
b) aperture per la ventilazione naturale diretta
non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento, ovvero realizzazione di un
impianto di ventilazione meccanica per un ricambio daria almeno pari a quello
richiesto per la ventilazione naturale;
c) rispetto della normativa vigente in materia
di consumi energetici, sicurezza del lavoro e di impiantistica antincendio;
d) accessibilità totale garantita anche ai
soggetti con ridotta capacità motoria;
e) rispetto del rapporto tra volumi e superfici
di parcheggio da realizzare all’interno del lotto interessato secondo quanto
disposto dalla legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di
parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché
modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393).
2. Il rilascio del permesso di costruire per
gli interventi di cui al presente articolo comporta la corresponsione degli
stessi oneri di cui all’articolo 6, comma 2.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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