Legge Regionale 15 novembre 2007, n. 34 Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo
TITOLO 1(Finalità) 1. La presente legge disciplina le competenze
amministrative delle province per l’esercizio delle attività professionali delle
agenzie di viaggio e turismo, in attuazione dell’articolo 117 della
Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell’articolo 7 della
legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo).
2. L’azione regionale in materia di
organizzazione di viaggi e turismo si informa ai seguenti principi:
a) sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza, ai sensi dellarticolo 118, comma 1 della Costituzione;
b) semplificazione dellazione amministrativa;
c) completezza, omogeneità delle funzioni,
unicità della responsabilità amministrativa;
d) integrazione tra i diversi livelli di
governo, mediante le necessarie forme di cooperazione e procedure di raccordo e
concertazione, ivi compresi i sistemi turistici locali;
e) salvaguardia e tutela del consumatore.
3. La Regione sostiene la qualificazione
delle attività di organizzazione di viaggio e turismo con lobiettivo di
rafforzarne laffidabilità e di innalzare gli standard di qualità dei servizi
offerti alla clientela.
4. Alla Regione spetta la programmazione e
l’indirizzo generale, nonché il potere sostitutivo.
Art. 1(Finalità) 1. La presente legge disciplina le competenze
amministrative delle province per l’esercizio delle attività professionali delle
agenzie di viaggio e turismo, in attuazione dell’articolo 117 della
Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell’articolo 7 della
legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo).
2. L’azione regionale in materia di
organizzazione di viaggi e turismo si informa ai seguenti principi:
a) sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza, ai sensi dellarticolo 118, comma 1 della Costituzione;
b) semplificazione dellazione amministrativa;
c) completezza, omogeneità delle funzioni,
unicità della responsabilità amministrativa;
d) integrazione tra i diversi livelli di
governo, mediante le necessarie forme di cooperazione e procedure di raccordo e
concertazione, ivi compresi i sistemi turistici locali;
e) salvaguardia e tutela del consumatore.
3. La Regione sostiene la qualificazione
delle attività di organizzazione di viaggio e turismo con lobiettivo di
rafforzarne laffidabilità e di innalzare gli standard di qualità dei servizi
offerti alla clientela.
4. Alla Regione spetta la programmazione e
l’indirizzo generale, nonché il potere sostitutivo.
Art. 2(Definizione delle agenzie di viaggio e turismo) 1. Sono agenzie di viaggio e turismo le
imprese che, secondo quanto precisato dalla convenzione internazionale relativa
al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084
(Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto
di viaggio, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970) e dal decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge
29 luglio 2003, n. 229), svolgono congiuntamente o disgiuntamente le seguenti
attività, ivi compresi i compiti di assistenza e accoglienza ai turisti:
a) produzione, organizzazione e intermediazione
di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, fluviale, lacuale, marittima
e aerea, per singole persone o per gruppi, con o senza vendita diretta al
pubblico;
b) sola intermediazione, a forfait o a
provvigione e vendita diretta al pubblico di soggiorni, viaggi e crociere
organizzate da altre agenzie.
Art. 3(Attività) 1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi
articoli 20 e 22, le agenzie di viaggio e turismo sono competenti per
l’effettuazione dei seguenti servizi e prestazioni, in qualsiasi modo e forma
(convenzionali e/o mezzi informatici):
a) organizzazione di soggiorni ed escursioni,
individuali e collettivi e giri di città con ogni mezzo di trasporto;
b) prenotazione e vendita di biglietti per conto
delle imprese nazionali ed estere che esercitano attività di trasporto;
c) assistenza ai clienti, sia mediante
lattività di accoglienza, trasferimento e accompagnamento da e per i porti,
aeroporti e stazioni, sia con orientamento e informazioni anche di tipo
geoturistico e tecnico;
d) prenotazione di servizi ricettivi, di
ristorazione e in genere turistici, ovvero vendita di buoni di credito per detti
servizi, forniti anche da altri operatori, nazionali ed esteri, e utilizzabili
in Italia e all estero;
e) diffusione e pubblicità di iniziative
turistiche organizzate anche da altre agenzie di viaggio e turismo;
f) raccolta di adesioni a viaggi, crociere e
soggiorni organizzati anche da altre agenzie di viaggio e turismo.
2. Le agenzie di viaggio e turismo possono
altresì svolgere le seguenti attività, nel rispetto delle leggi che
specificatamente le regolano:
a) assistenza per il rilascio di passaporti e
visti consolari;
b) inoltro, ritiro e deposito di bagaglio per
conto e nell’interesse dei propri clienti;
c) prenotazione di vetture da noleggio e di
altri mezzi di trasporto individuale o collettivo;
d) rilascio e pagamento di assegni turistici o
di altri titoli di credito per viaggiatori, lettere di credito e cambio di
valuta;
a) emissione, in nome e per conto di imprese di
assicurazione, di polizze a garanzia di infortuni ai viaggiatori e danni alle
cose trasportate;
b) distribuzione e vendita di manuali, guide,
piantine, opuscoli illustrativi e informativi e di ogni altra pubblicazione
relativa al turismo;
c) prenotazione e vendita di biglietti per
spettacoli, fiere e manifestazioni;
d) organizzazione di convegni e congressi;
e) ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei
clienti.
Art. 4(Competenze della provincia) 1. La provincia territorialmente competente
esercita le seguenti funzioni:
a) rilascio o diniego dell’autorizzazione
all’apertura di agenzie di viaggio e turismo;
b) vigilanza e controllo sulle agenzie di
viaggio e turismo;
c) monitoraggio del rispetto della prerogativa
di cui all’articolo 3, comma 1;
d) applicazione delle sanzioni amministrative.
2. La Regione e le province sono tenute a
fornirsi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni
altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.
Art. 5(Richiesta di autorizzazione) 1. L’autorizzazione all’apertura di agenzie
di viaggio e turismo è subordinata al nulla osta della competente autorità di
pubblica sicurezza per quanto attiene l’accertamento in capo al richiedente, o
al legale rappresentante in caso di società, nonché in capo al direttore
tecnico, del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n.773 e successive modifiche e integrazioni.
2. La richiesta di autorizzazione è
presentata alla provincia nel cui territorio lagenzia di viaggio e turismo
intende porre la sede principale, indicando:
a) le generalità e la cittadinanza del
richiedente e, ove si tratti di società, del suo legale rappresentante;
b) le generalità e la cittadinanza del direttore
tecnico, se questi sia persona diversa dal richiedente;
c) la denominazione dellagenzia;
d) lubicazione ove lagenzia avrà sede;
e) lattività che lagenzia intende svolgere e
il periodo dapertura;
f) lorganizzazione e le attrezzature
dellimpresa;
g) il possesso dei requisiti di onorabilità e
capacità finanziaria, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 23 novembre
1991, n. 392 (Attuazione della direttiva n.82/470/CEE nella parte concernente
gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell’art. 16 della legge 29 dicembre
1990, n. 428).
Art. 6(Autorizzazione allapertura di
agenzia) 1. A seguito della presentazione della
domanda di autorizzazione all’apertura di agenzie di viaggio e turismo, la
provincia accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad
altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando
che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regioni
italiani.
2. La provincia, verificato quanto indicato
al comma 1, ne comunica il risultato al richiedente che, entro il termine di
sessanta giorni, deve:
a) trasmettere copia della polizza assicurativa
stipulata ai sensi dellarticolo 17;
b) trasmettere una dichiarazione che assicuri la
prestazione del direttore tecnico a tempo pieno e con carattere di continuità ed
esclusività, specificando le modalità di assunzione e il tipo di contratto
previsto; il direttore tecnico deve risiedere in uno dei comuni della regione
Puglia;
c) produrre la documentazione da cui risulti la
disponibilità dei locali e copia del relativo certificato di agibilità;
d) trasmettere il certificato generale del
casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti e il certificato di
cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di
pericolosità sociale), tutti di data non anteriore ai tre mesi, riguardanti il
titolare ovvero il legale rappresentante e i componenti del consiglio di
amministrazione della società, nonché il direttore tecnico qualora trattasi di
persona diversa dal richiedente;
e) trasmettere il certificato del tribunale
attestante che nei confronti del titolare ovvero degli amministratori e del
legale rappresentante della società non sono in corso procedure fallimentari o
concorsuali;
f) trasmettere il certificato discrizione del
direttore tecnico allalbo dei direttori tecnici di cui allarticolo 14;
g) trasmettere copia autenticata dellatto
costitutivo della persona giuridica quando il richiedente non sia persona
fisica.
3. Trascorso il termine di cui al comma 2
senza che il richiedente lautorizzazione abbia ottemperato agli adempimenti
previsti, la domanda decade.
4. La provincia, completata listruttoria, da
espletarsi entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda,
rilascia lautorizzazione allapertura dellagenzia.
5. Lagenzia di viaggio e turismo deve essere
aperta entro centoventi giorni dalla data del rilascio dellautorizzazione con
comunicazione alla provincia di inizio attività e con contestuale iscrizione
alla camera di commercio competente per territorio; decorsi inutilmente i
termini, lautorizzazione decade.
6. Lautorizzazione si rinnova tacitamente di
anno in anno, nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge e dalla legge
regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere
tributario).
7. L’autorizzazione regionale acquisita dalle
agenzie di viaggio e turismo ai sensi del comma 1 dell’articolo 5 della legge
regionale 14 giugno 1996, n. 8 (Disciplina delle attività di agenzie
di viaggio e turismo), come modificato dal primo comma dell’articolo 5 della
legge
regionale 3 marzo 1998, n. 10, deve intendersi, di diritto e a tutti
gli effetti, autorizzazione provinciale.
Art. 7(Contenuto dell’autorizzazione) 1. Lautorizzazione all’apertura di agenzie
di viaggio e turismo deve indicare espressamente:
a) la denominazione dellagenzia di viaggio;
b) il titolare, persona fisica o giuridica; per
le società l’autorizzazione deve indicare espressamente l’esatta denominazione e
ragione sociale e il legale rappresentante della medesima;
c) il direttore tecnico, precisando se è persona
diversa dal titolare o legale rappresentante;
d) l’attività autorizzata di cui agli articoli 2
e 3;
e) l’ubicazione, il titolo di utilizzo e la
destinazione d’uso della sede di esercizio.
2. Ogni modificazione degli elementi di cui
al comma 1,. lettere a) e b), comporta il rilascio di una nuova autorizzazione;
le modificazioni degli elementi di cui al comma 1, lettere c), d) ed e),
comportano laggiornamento dellautorizzazione mediante annotazione.
3. Nelle agenzie di viaggio e turismo deve
essere esposta in modo ben visibile copia dellautorizzazione allesercizio e
della comunicazione di inizio dellattività.
Art. 8(Periodi di apertura) 1. Le agenzie di
viaggio e turismo e le loro filiali o succursali hanno periodi di apertura
annuali o stagionali.
2. Il periodo
stagionale di apertura non può essere inferiore a sei mesi per anno.
Art. 9(Sospensione dell’attività) 1. L’attività dell’agenzia di viaggio e
turismo può essere sospesa per un periodo non superiore a centottanta giorni:
a) per iniziativa del titolare, quando si tratti
di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione alla
provincia entro dieci giorni dall’evento; in tale ipotesi la sospensione può
essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri sei mesi;
b) per iniziativa della provincia, quando si
tratti di misura cautelare o sanzionatoria.
2. In caso di sospensione di cui al comma 1,
lettera a), non consentita o prolungata oltre i termini previsti, la provincia
provvede all’adozione del provvedimento di immediata chiusura dell’esercizio e
alla pronuncia del provvedimento di decadenza dell’autorizzazione.
Art. 10(Cessazione dell’attività) 1. La cessazione dell’attività può
avvenire prima della scadenza del periodo stabilito per iniziativa del titolare,
mediante comunicazione alla provincia, o per chiusura dell’esercizio disposta
dalla provincia a seguito di revoca o decadenza dell’autorizzazione.
Art. 11(Apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo) 1. L’apertura di sede secondaria o filiale di
agenzia di viaggio e turismo a gestione diretta, anche da parte di agenzie con
sede principale in altre regioni, è soggetta a preventiva comunicazione da
presentare alla provincia nel cui territorio sono ubicati i locali che si
intendono adibire a sede secondaria o filiale ed è ispirata al principio
costituzionale della unicità di impresa.
2. La comunicazione deve indicare
espressamente:
a) la denominazione e la ragione sociale, la
sede e gli estremi del provvedimento di autorizzazione dellagenzia di viaggio e
turismo principale;
b) lubicazione, il titolo di utilizzo e la
destinazione duso dei locali di esercizio della sede secondaria;
c) il titolare, persona fisica o giuridica; per
le società la comunicazione deve indicare espressamente lesatta denominazione e
ragione sociale e il legale rappresentante della medesima;
d) la persona preposta alla direzione tecnica
dellagenzia principale precisando se è diversa dal titolare o dal legale
rappresentante, nonché leventuale responsabile o referente della filiale o sede
secondaria;
e) gli estremi del deposito cauzionale già
versato nella regione in cui ha sede lagenzia principale, qualora tale deposito
cauzionale sia previsto dalla normativa di quella regione.
3. La modifica di uno degli elementi indicati
al comma 2 deve essere comunicata alla provincia, entro dieci giorni dal suo
verificarsi, al fine di consentire lo svolgimento delle procedure di cui al
comma 4.
4. Decorsi quindici giorni dallinoltro della
comunicazione alla provincia, lattività può essere avviata. La provincia, entro
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, verifica la sussistenza dei
requisiti previsti dalla presente legge. In caso di esito negativo, la provincia
vieta la prosecuzione dellattività fino all’eliminazione delle irregolarità
riscontrate.
5. A seguito di positivo accertamento, la
provincia invia copia della comunicazione di cui al comma 1 allente competente
al rilascio dellautorizzazione allapertura dellagenzia principale.
6. L’apertura di filiale di agenzia di
viaggio e turismo a gestione indiretta (franchising) è soggetta all’osservanza
delle norme di cui alla presente legge.
Art. 12(Elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo) 1. Le agenzie di viaggio e turismo
autorizzate o oggetto di comunicazione di inizio attività, comprese le agenzie
di viaggio e turismo in possesso di autorizzazione regionale di cui alla l.r.
8/1996 e successive modifiche e integrazioni., sono iscritte
nellelenco delle agenzie di viaggio e turismo istituito in ciascuna provincia.
2. Nellelenco sono indicati la denominazione
e la ragione sociale di ciascuna agenzia, le generalità e il domicilio del
titolare e del direttore tecnico, nonché data e periodo di apertura; sono
altresì annotati i successivi rinnovi e le eventuali sospensioni.
3. Lelenco, posto a disposizione del
pubblico, è tenuto a cura di ciascuna provincia, che provvede, altresì, a
trasmetterlo all’organo governativo competente ai fini dell’aggiornamento
dell’elenco nazionale delle agenzie di viaggio e turismo.
4. Le risultanze dellelenco provinciale sono
pubblicate a cura della provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno,
nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia e nei siti web istituzionali della
Regione e della provincia stessa.
Art. 13(Esame di idoneità per direttore tecnico) 1. La provincia, con cadenza almeno biennale,
indice lesame per direttore tecnico. La domanda di partecipazione deve essere
presentata alla provincia alla quale appartiene il comune di residenza del
candidato. I candidati devono essere in possesso del diploma di scuola
secondaria superiore.
2. Al fine di ottenere una linea omogenea
negli ambiti locali, la Giunta regionale, almeno una volta l’anno, determina con
proprio provvedimento i criteri, le modalità e i termini per le prove di esame,
scritte e orali, finalizzate all’abilitazione all’esercizio dell’attività di
direttore tecnico dell’agenzia di viaggio e turismo.
3. La commissione esaminatrice è composta da:
a) un dirigente della provincia, con funzioni di
presidente;
b) un funzionario della Regione;
c) un docente o esperto per ciascuna materia
desame;
d) un docente o esperto per ciascuna lingua
straniera oggetto desame.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate
da un dipendente della provincia.
5. Per ogni membro effettivo e per il
segretario della commissione viene nominato un membro supplente.
6. La provincia dispone, con proprio atto,
gli emolumenti da corrispondere ai componenti e al segretario della commissione
esaminatrice.
7. Le prove sono finalizzate a verificare il
possesso delle seguenti capacità professionali:
a) conoscenza delle tecniche di amministrazione
e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo in relazione alle attività
previste dallarticolo 3;
b) conoscenza tecnica, legislativa e geografica
del settore turistico;
c) conoscenza di due tra le principali lingue
estere europee, delle quali la lingua inglese obbligatoria e la seconda a scelta
del candidato.
8. Per l’ammissione all’esame il candidato è
tenuto a un concorso spese nella misura e nei modi stabiliti con provvedimento
della provincia.
Art. 14(Albo provinciale dei direttori
tecnici) 1. Sono iscritti allalbo provinciale dei
direttori tecnici:
a) coloro che hanno superato lesame di cui
allarticolo 13;
b) i direttori tecnici che hanno conseguito
labilitazione in altre province o in altre regioni e operano presso agenzie di
viaggio e turismo aventi sede nella provincia;
c) i direttori tecnici abilitati ai sensi delle
leggi regionali;
d) i cittadini di tutti gli Stati membri
dellUnione europea residenti in una provincia della Puglia e in possesso dei
requisiti e delle condizioni di cui allarticolo 4 del d.lgs. 392 /1991;
e) i direttori tecnici, residenti in una delle
province della Puglia, cittadini di Stati non appartenenti allUnione europea in
possesso di titolo professionale abilitante equiparato, in base al principio di
reciprocità, a quello previsto dalla presente legge.
2. La cessazione, per qualunque causa, del
rapporto di lavoro del direttore tecnico deve essere comunicata tempestivamente
alla provincia a cura dello stesso e del titolare dell’agenzia.
3. Lalbo è pubblico. Le risultanze dellalbo
provinciale sono pubblicate a cura della provincia, entro il mese di febbraio di
ciascun anno, nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia e nei siti web
istituzionali della Regione e della provincia stessa.
TITOLO 2TUTELA DELL’UTENTE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E
TURISMO
Art. 15(Redazione e diffusione dei programmi) 1. I programmi concernenti lorganizzazione
di viaggi, crociere, gite ed escursioni diversi dagli inserti pubblicitari di
cui al comma 3, diffusi da agenzie di viaggio e turismo operanti nel territorio
regionale, configurano a tutti gli effetti offerta al pubblico ai sensi
dellarticolo 1336 del codice civile e devono contenere indicazioni precise su:
a) il soggetto produttore o organizzatore;
b) le date di svolgimento;
c) la durata complessiva e il numero dei
pernottamenti;
d) le quote di partecipazione, con lindicazione
del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e delleventuale
acconto da versare allatto delliscrizione, nonché delle scadenze per il
versamento del saldo;
e) la qualità e quantità dei servizi con
riferimento allalbergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai
trasporti, alle presenze di accompagnatore e guide e a quantaltro è compreso
nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di
trasporto, devono essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori
e, per quanto concerne lalbergo o alloggio, devono essere indicate
lubicazione, la categoria e la sua approvazione e la classificazione dello
Stato ospitante;
f) i termini per le iscrizioni e per le relative
rinunce;
g) le condizioni di rimborso di quote pagate sia
per rinuncia o recesso del cliente che per annullamento del viaggio da parte
dellagenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;
h) il periodo di validità del programma;
i) gli estremi della garanzia assicurativa di
cui allarticolo 17, con lindicazione dei rischi coperti;
j) il numero minimo di partecipanti
eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite di
informazione allutente dei servizi turistici in caso di annullamento;
k) gli estremi dellautorizzazione allesercizio
dellattività;
l) le misure igieniche e sanitarie richieste,
nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti
necessarie allutente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni
turistiche previste dai programmi di viaggio;
m) la dichiarazione che il contratto è
sottoposto alle disposizioni della convenzione internazionale di cui alla l.
1084/1977;
n) lobbligo di comunicare immediatamente, per
iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, al prestatore dei servizi
nonché allorganizzatore ogni mancanza nellesecuzione del contratto rilevata in
loco dal consumatore.
2. Nei documenti di viaggio è fatto
riferimento al programma di viaggio ai fini dellaccertamento dellesatto
adempimento degli impegni assunti.
3. Gli inserti pubblicitari diffusi
attraverso giornali, trasmissioni radiotelevisive o altro mezzo di comunicazione
non possono contenere informazioni difformi dal contenuto dei programmi
autorizzati e devono raccomandare la presa di visione del programma completo
presso le agenzie.
4. I programmi, nella parte relativa al
regolamento di partecipazione, sono redatti in conformità alla Convenzione
Internazionale di cui alla l. 1084/1977 e al d.lgs. 206/2005.
5. I programmi, prima della stampa e della
diffusione, vengono comunicati alla provincia e di detta comunicazione si fa
espresso riferimento nel programma.
6. Gli obblighi di cui al presente articolo
operano anche per le associazioni di cui all’articolo 20, comma 1.
7. Nei programmi organizzati dalle agenzie di
viaggio e turismo per conto delle associazioni e organismi di cui all’articolo
20 sono evidenziate nel frontespizio, le denominazioni
dell’associazione/organismo e dell’agenzia.
Art. 16(Commissioni arbitrali e conciliative) 1. La provincia promuove, tramite le
associazioni dei consumatori riconosciute e iscritte nell’apposito albo
regionale e le associazioni di categoria delle imprese di agenzie di viaggio e
turismo, il ricorso a commissioni arbitrali e conciliative per la soluzione di
controversie fra imprese di agenzie di viaggio e loro utenti.
2. Ai fini di cui al comma 1 e in funzione
del miglioramento della qualità del servizio, le agenzie devono inserire nei
programmi di viaggio e turismo la previsione della possibilità di ricorrere a
forme di conciliazione e arbitrato, anche avvalendosi delle apposite commissioni
istituite presso le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.
Art. 17(Obbligo di assicurazione) 1. Per lo svolgimento della loro attività, le
agenzie di viaggio e turismo stipulano polizze assicurative, con massimale non
inferiore a due milioni di euro, a garanzia dellesatto adempimento degli
obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio, ferme restando le
disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale di cui alla
l.1084/1977 e dal d.lgs. 206/2005.
2. Con cadenza annuale la Giunta regionale
provvede ad adeguare il valore del massimale di cui al comma 1.
3. Lagenzia deve inviare, annualmente, alla
provincia territorialmente competente, la documentazione comprovante lavvenuto
pagamento del premio.
4. La sopravvenuta mancanza di copertura
assicurativa, accertata in sede di esercizio delle funzioni di vigilanza,
comporta l’adozione del provvedimento di immediata chiusura dellesercizio e la
pronuncia del provvedimento di revoca dell’autorizzazione.
Art. 18(Vigilanza e sanzioni) 1. La vigilanza sull’applicazione delle norme
della presente legge è esercitata dalla provincia competente per territorio.
2. In assenza della prescritta autorizzazione
di cui all’articolo 6, l’esercizio, anche occasionale, dellattività di cui
allarticolo 3 è soggetto a una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro
13.000,00 e all’adozione del provvedimento di immediata chiusura dellesercizio;
la sanzione pecuniaria è raddoppiata in caso di recidiva.
3. La formulazione di programmi di viaggio in
violazione delle disposizioni di cui allarticolo 15 comporta una sanzione
amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00.
4. Lattribuzione, con qualsiasi mezzo di
comunicazione, alla propria agenzia di una denominazione diversa da quella
denunciata da parte del titolare è soggetta a una sanzione amministrativa da
euro 500,00 a euro 2.000,00.
5. La mancata esposizione al pubblico
dellautorizzazione e della comunicazione di inizio attività di cui allarticolo
6 comporta il pagamento della sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro
1.000,00.
6. L’omessa comunicazione, da parte del
titolare e del direttore tecnico, della risoluzione del rapporto di lavoro
comporta, a loro carico, una sanzione amministrativa di euro 1.000,00.
7. L’esercizio da parte delle associazioni e
degli organismi di cui all’articolo 20, comma 1, delle attività in difformità
alle prescrizioni di cui agli articoli 15 e 21 è soggetto a sanzione
amministrativa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00.
8. Il mancato pagamento delle sanzioni
pecuniarie di cui al presente articolo comporta:
a) per le agenzie di viaggio e turismo, la
sospensione dell’autorizzazione per un periodo non inferiore a centottanta
giorni, decorsi i quali si provvede alla pronuncia di decadenza
dell’autorizzazione;
b) per le associazioni senza scopo di lucro di
cui allarticolo 20, comma 1, la sospensione delliscrizione nellelenco
speciale di cui allarticolo 21 per un periodo non inferiore a centottanta
giorni.
9. Le sanzioni sono comminate dalla provincia
e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente per lesercizio delle
funzioni trasferite in materia di turismo.
Art. 19(Reclami) 1. I clienti delle agenzie di viaggio e
turismo e i soci delle associazioni e organismi di cui all’articolo 20 che
riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite possono presentare, anche
tramite le associazioni di tutela dei consumatori di cui all’articolo 16, entro
dieci giorni dal rientro dal viaggio, documentato reclamo alla provincia,
inviandone contemporaneamente copia allagenzia e/o associazione/organismo
interessati.
2. La provincia, nei successivi trenta
giorni, assegna al titolare dellagenzia e al rappresentante legale delle
associazioni e degli organismi di cui allarticolo 20 un ulteriore termine di
trenta giorni per presentare eventuali osservazioni.
3. La provincia, nel caso in cui il reclamo
risulti fondato, avvia il procedimento relativo allapplicazione delle sanzioni
di cui allarticolo 18 e comunica ai soggetti interessati le determinazioni
assunte.
TITOLO 3ATTIVITA’ DI ALTRI SOGGETTI
Art. 20(Associazioni e organismi senza scopo di lucro) 1. Le associazioni senza scopo di lucro,
costituite da almeno tre mesi, che operano a livello nazionale per finalità
ricreative, culturali, religiose o sociali, comprese quelle disciplinate dalla
legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione
sociale), sono autorizzate a esercitare, ai sensi dell articolo 7 della l.
135/2001, le attività disciplinate dalla presente legge, esclusivamente a favore
dei propri associati, senza munirsi dell autorizzazione di cui all articolo 6.
2. Ai fini di cui al comma 1, dette
associazioni devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a) presenza operativa su tutto il territorio
nazionale con organizzazione e succursali in più regioni;
b) assenza di qualsiasi forma di lucro
nellesercizio delle attività desumibili dai bilanci sociali, nonché di
qualsiasi dipendenza da soggetti e organismi esercenti attività imprenditoriali;
c) organizzazione e funzionamento secondo
criteri di democraticità;
d) fruizione dei servizi sociali solo da parte
degli associati;
e) finalizzazione esclusiva allo sviluppo
sociale, morale e culturale della personalità degli associati.
3. Le associazioni, per esercitare le
attività previste dalla presente legge, devono trasmettere alla provincia
competente per territorio documentata relazione attestante il possesso dei
requisiti di cui al comma 2, nonché copie conformi dellatto costitutivo, dello
statuto e del bilancio dellultimo esercizio.
4. Alle attività delle associazioni di cui al
presente articolo si applicano le disposizioni sulle responsabilità e sugli
obblighi previsti dalla Convenzione di cui alla l. 1084/1977, nonché le
disposizioni di cui al d.lgs. 206/2005.
5. Le associazioni devono stipulare polizze
assicurative a copertura delle responsabilità assunte nei confronti dei propri
soci con lorganizzazione dei viaggi per lesatto adempimento del programma.
Art. 21(Elenco speciale delle associazioni e organismi senza scopo di lucro) 1. Presso ciascuna provincia è tenuto un
elenco speciale delle associazioni di cui all’articolo 20, comma 1. L’elenco è
pubblico e le sue risultanze sono pubblicate, a cura della provincia, entro il
mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia
e nei siti web istituzionali della Regione e della Provincia stessa.
2. L’iscrizione nell’elenco e l’eventuale
cancellazione avvengono a richiesta dell’organismo interessato.
3. Condizione per richiedere l’iscrizione
nell’elenco di cui al comma 1 è che le associazioni possiedano, per disposizione
statutaria, organi democraticamente eletti.
4. Alla domanda di iscrizione nell’elenco
speciale deve essere allegata la seguente documentazione o relative
dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi di legge, suscettibili di accertamenti:
a) certificato di cittadinanza e di residenza
del rappresentante legale, certificato generale del casellario giudiziario e dei
carichi pendenti;
b) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
c) dichiarazione del legale rappresentante
dell’associazione concernente l’indicazione del responsabile delegato per le
attività turistiche svolte nella associazione medesima.
Art. 22(Gite occasionali) 1. Gli enti, gli istituti scolastici, le
associazioni e i comitati aventi finalità politiche, culturali, religiose,
sportive, dopolavoristiche e sociali, riconosciuti ai sensi dell’articolo 11 del
codice civile e del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.
361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di
riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche
dell’atto costitutivo e dello statuto di cui al n. 17 dell’allegato 1 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), non rientranti nelle previsioni dell’articolo 20,
possono organizzare direttamente gite occasionali, manifestazioni, pellegrinaggi
a santuari, luoghi di culto, monumenti patriottici e militari, in coincidenza di
iniziative o ricorrenze inerenti i loro fini istituzionali.
2. Non è soggetta alle norme della presente
legge l’organizzazione di viaggi da parte di enti pubblici nell’ambito dello
svolgimento delle proprie attività istituzionali.
Art. 23(Biglietterie) 1. Non sono tenuti a munirsi
dell’autorizzazione di cui all’articolo 6 gli uffici che si occupano
esclusivamente della vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato.
Art. 24(Uso della denominazione) 1. E’ fatto divieto alle imprese che
non hanno ottenuto l’autorizzazione provinciale di cui all’articolo 6 di
utilizzare, nella propria denominazione o ragione sociale, le parole “viaggio”,
“turismo” e simili, nonché le loro corrispondenti in lingua straniera.
TITOLO 4DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 25(Norma Finanziaria) 1. Sono istituiti appositi capitoli nello
stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale relativi
al trasferimento alle province di una quota pari al 90 per cento delle somme
riscosse a titolo di concessioni e di tasse annuali ex l.r
.31/2001 per l’attività di agenzia di viaggio e turismo così
epigrafati:
Entrate:
- n. 1019000 - UPB 01.01.02 - “Introiti
rivenienti dal pagamento delle tasse regionali per il rilascio di concessioni e
di annualità per l’attività di agenzia di viaggio e turismo ”.
Spese:
- n. 3815 - UPB 10.02.01 - “Trasferimento di
quote spettanti alle province per le spese di funzionamento e di competenza
amministrativa per l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo -
l.r. n. 34 del 15 novembre 2007”.
2. Nell’anno successivo alla riscossione
delle somme, il dirigente del Settore finanze, con proprio atto di ricognizione
e impegno, ripartisce tra le province la quota di cui al comma 1.
3. La ripartizione alle province si attua in
rapporto all’ubicazione del domicilio fiscale delle agenzie di viaggio situate
sul territorio di ciascuna provincia, ai sensi degli articoli 58 e 59 del
Decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n.600 (Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).
4. La quota spettante alle province viene
trasferita al netto delle somme eventualmente corrisposte ai contribuenti per
rimborsi a loro dovuti per legge.
5. Agli uffici provinciali competenti per il
rilascio delle autorizzazioni e alle eventuali variazioni di cui agli articoli
6, 9, 10 e 11 della presente legge si applica l’articolo 6, comma 2, della legge
regionale 9 giugno 1980, n. 65 (Adeguamento delle tasse sulle
concessioni regionali), così come sostituito dall’articolo 59 della legge
regionale 6 maggio 1998, n.14.
6. Per fini di accertamento e riscossione
delle tasse dovute sulle concessioni regionali, tasse annuali, gli uffici
provinciali di cui al comma 5 inviano copia delle autorizzazioni ed eventuali
variazioni al Settore finanze della Regione Puglia per l’aggiornamento della
banca dati delle agenzie di viaggio in uso allo stesso Settore.
Art. 26(Norma transitoria) 1. Le agenzie di viaggio e turismo sono
tenute a provvedere alladeguamento del massimale delle polizze assicurative ai
limiti previsti nella presente legge entro il termine di novanta giorni dalla
data della sua entrata in vigore; linutile decorso del termine comporta la
chiusura dellesercizio fino alladeguamento, salvo quanto previsto
dallarticolo 9.
2. Al fine di garantire la continuità
amministrativa, la Regione esercita l’attività autorizzativa per le istanze già
acquisite agli atti del Settore competente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 27(Abrogazioni) 1. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono abrogati:
a) la l.r
8/1996;
b) la legge
regionale 3 marzo 1998, n.10 (Modifiche alla legge regionale 14
giugno 1996, n. 8);
c) l’articolo 30 (Modifiche all’articolo 9 della
l.r. 10/1998 e all’articolo 5 della l.r. 8/1996) della legge
regionale 5 dicembre 2001, n.32;
d) l’articolo 38 (Modifica all’articolo 9 della
l.r. 8/1996) della legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14;
e) la lettera c) dell’articolo 17 della legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio,
turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica,
diritto allo studio e formazione professionale).
Art. 28(Norma di prima applicazione) 1. In sede di prima applicazione è
consentita, previa domanda all’Assessorato al turismo, da presentarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’iscrizione
agli albi di cui all’articolo 14 ai titolari persone fisiche di agenzie di
viaggi che abbiano svolto detta attività di impresa, in modo continuato e a
titolo esclusivo, da almeno sei anni alla data di presentazione dell’istanza.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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