Anno 2007
Numero 34
Data 15/11/2007
Abrogato No
Materia Turismo;
Note Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 164 del 19.11.2007
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Legge Regionale 15 novembre 2007, n. 34

Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo



TITOLO 1

(Finalità)


1. La presente legge disciplina le competenze amministrative delle province per l’esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, in attuazione dell’articolo 117 della Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell’articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo).


2. L’azione regionale in materia di organizzazione di viaggi e turismo si informa ai seguenti principi:
a)      sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, ai sensi dellarticolo 118, comma 1 della Costituzione;
b)      semplificazione dellazione amministrativa;
c)      completezza, omogeneità delle funzioni, unicità della responsabilità amministrativa;
d)      integrazione tra i diversi livelli di governo, mediante le necessarie forme di cooperazione e procedure di raccordo e concertazione, ivi compresi i sistemi turistici locali;
e)      salvaguardia e tutela del consumatore.
 
3. La Regione sostiene la qualificazione delle attività di organizzazione di viaggio e turismo con lobiettivo di rafforzarne laffidabilità e di innalzare gli standard di qualità dei servizi offerti alla clientela.
 
4. Alla Regione spetta la programmazione e l’indirizzo generale, nonché il potere sostitutivo. 



Art. 1

(Finalità)


1. La presente legge disciplina le competenze amministrative delle province per l’esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, in attuazione dell’articolo 117 della Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell’articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo).


2. L’azione regionale in materia di organizzazione di viaggi e turismo si informa ai seguenti principi:
a)      sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, ai sensi dellarticolo 118, comma 1 della Costituzione;
b)      semplificazione dellazione amministrativa;
c)      completezza, omogeneità delle funzioni, unicità della responsabilità amministrativa;
d)      integrazione tra i diversi livelli di governo, mediante le necessarie forme di cooperazione e procedure di raccordo e concertazione, ivi compresi i sistemi turistici locali;
e)      salvaguardia e tutela del consumatore.
 
3. La Regione sostiene la qualificazione delle attività di organizzazione di viaggio e turismo con lobiettivo di rafforzarne laffidabilità e di innalzare gli standard di qualità dei servizi offerti alla clientela.
 
4. Alla Regione spetta la programmazione e l’indirizzo generale, nonché il potere sostitutivo. 



Art. 2

(Definizione delle agenzie di viaggio e turismo)


1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che, secondo quanto precisato dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970) e dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), svolgono congiuntamente o disgiuntamente le seguenti attività, ivi compresi i compiti di assistenza e accoglienza ai turisti:
a)      produzione, organizzazione e intermediazione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, fluviale, lacuale, marittima e aerea, per singole persone o per gruppi, con o senza vendita diretta al pubblico;
b)      sola intermediazione, a forfait o a provvigione e vendita diretta al pubblico di soggiorni, viaggi e crociere organizzate da altre agenzie. 



Art. 3

(Attività)


1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 20 e 22, le agenzie di viaggio e turismo sono competenti per l’effettuazione dei seguenti servizi e prestazioni, in qualsiasi modo e forma (convenzionali e/o mezzi informatici):
a)      organizzazione di soggiorni ed escursioni, individuali e collettivi e giri di città con ogni mezzo di trasporto;
b)      prenotazione e vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano attività di trasporto;
c)      assistenza ai clienti, sia mediante lattività di accoglienza, trasferimento e accompagnamento da e per i porti, aeroporti e stazioni, sia con orientamento e informazioni anche di tipo geoturistico e tecnico;
d)      prenotazione di servizi ricettivi, di ristorazione e in genere turistici, ovvero vendita di buoni di credito per detti servizi, forniti anche da altri operatori, nazionali ed esteri, e utilizzabili in Italia e all estero;
e)      diffusione e pubblicità di iniziative turistiche organizzate anche da altre agenzie di viaggio e turismo;
f)        raccolta di adesioni a viaggi, crociere e soggiorni organizzati anche da altre agenzie di viaggio e turismo.
 
2. Le agenzie di viaggio e turismo possono altresì svolgere le seguenti attività, nel rispetto delle leggi che specificatamente le regolano:
a)      assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
b)      inoltro, ritiro e deposito di bagaglio per conto e nell’interesse dei propri clienti;
c)      prenotazione di vetture da noleggio e di altri mezzi di trasporto individuale o collettivo;
d)      rilascio e pagamento di assegni turistici o di altri titoli di credito per viaggiatori, lettere di credito e cambio di valuta;
a)      emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazione, di polizze a garanzia di infortuni ai viaggiatori e danni alle cose trasportate;
b)      distribuzione e vendita di manuali, guide, piantine, opuscoli illustrativi e informativi e di ogni altra pubblicazione relativa al turismo;
c)      prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
d)      organizzazione di convegni e congressi;
e)      ogni altra forma  di prestazione turistica a servizio dei clienti. 



Art. 4

(Competenze della provincia)


1. La provincia territorialmente competente esercita le seguenti funzioni:
a)      rilascio o diniego dell’autorizzazione all’apertura di agenzie di viaggio e turismo;
b)      vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo;
c)      monitoraggio del rispetto della prerogativa di cui all’articolo 3, comma 1;
d)      applicazione delle sanzioni amministrative.
 
2. La Regione e le province sono tenute a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.  



Art. 5

(Richiesta di autorizzazione)


1. L’autorizzazione all’apertura di agenzie di viaggio e turismo è subordinata al nulla osta della competente autorità di pubblica sicurezza per quanto attiene l’accertamento in capo al richiedente, o al legale rappresentante in caso di società, nonché in capo al direttore tecnico, del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 e successive modifiche e integrazioni.
 
2. La richiesta di autorizzazione è presentata alla provincia nel cui territorio lagenzia di viaggio e turismo intende porre la sede principale, indicando:
a)      le generalità e la cittadinanza del richiedente e, ove si tratti di società, del suo legale rappresentante;
b)      le generalità e la cittadinanza del direttore tecnico, se questi sia persona diversa dal richiedente;
c)      la denominazione dellagenzia;
d)      lubicazione ove lagenzia avrà sede;
e)      lattività che lagenzia intende svolgere e il periodo dapertura;
f)        lorganizzazione e le attrezzature dellimpresa;
g)      il possesso dei requisiti di onorabilità e capacità finanziaria, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392 (Attuazione della direttiva n.82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell’art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428). 



Art. 6

(Autorizzazione allapertura di agenzia)


1. A seguito della presentazione della domanda di autorizzazione all’apertura di agenzie di viaggio e turismo, la provincia accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regioni italiani.
 
2. La provincia, verificato quanto indicato al comma 1, ne comunica il risultato al richiedente che, entro il termine di sessanta giorni, deve:
a)      trasmettere copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi dellarticolo 17;
b)      trasmettere una dichiarazione che assicuri la prestazione del direttore tecnico a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività, specificando le modalità di assunzione e il tipo di contratto previsto; il direttore tecnico deve risiedere in uno dei comuni della regione Puglia;
c)      produrre la documentazione da cui risulti la disponibilità dei locali e copia del relativo certificato di agibilità;
d)      trasmettere il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti e il certificato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), tutti di data non anteriore ai tre mesi, riguardanti il titolare ovvero il legale rappresentante e i componenti del consiglio di amministrazione della società, nonché il direttore tecnico qualora trattasi di persona diversa dal richiedente;
e)      trasmettere il certificato del tribunale attestante che nei confronti del titolare ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della società non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali;
f)        trasmettere il certificato discrizione del direttore tecnico allalbo dei direttori tecnici di cui allarticolo 14;
g)      trasmettere copia autenticata dellatto costitutivo della persona giuridica quando il richiedente non sia persona fisica.


3. Trascorso il termine di cui al comma 2 senza che il richiedente lautorizzazione abbia ottemperato agli adempimenti previsti, la domanda decade.
 
4. La provincia, completata listruttoria, da espletarsi entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, rilascia lautorizzazione allapertura dellagenzia.
 
5. Lagenzia di viaggio e turismo deve essere aperta entro centoventi giorni dalla data del rilascio dellautorizzazione con comunicazione alla provincia di inizio attività e con contestuale iscrizione alla camera di commercio competente per territorio; decorsi inutilmente i termini, lautorizzazione decade.
 
6. Lautorizzazione si rinnova tacitamente di anno in anno, nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge e dalla legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere tributario).
 
7. L’autorizzazione regionale acquisita dalle agenzie di viaggio e turismo ai sensi del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 8 (Disciplina delle attività di agenzie di viaggio e turismo), come modificato dal primo comma dell’articolo 5 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 10, deve intendersi, di diritto e a tutti gli effetti, autorizzazione provinciale. 



Art. 7

(Contenuto dell’autorizzazione)


1. Lautorizzazione all’apertura di agenzie di viaggio e turismo deve indicare espressamente:
a)      la denominazione dellagenzia di viaggio;
b)      il titolare, persona fisica o giuridica; per le società l’autorizzazione deve indicare espressamente l’esatta denominazione e ragione sociale e il legale rappresentante della medesima;
c)      il direttore tecnico, precisando se è persona diversa dal titolare o legale rappresentante;
d)      l’attività autorizzata di cui agli articoli 2 e 3;
e)      l’ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d’uso della sede di esercizio.
 
2. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1,. lettere a) e b), comporta il rilascio di una nuova autorizzazione; le modificazioni degli elementi di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), comportano laggiornamento dellautorizzazione mediante annotazione.
 
3. Nelle agenzie di viaggio e turismo deve essere esposta in modo ben visibile copia dellautorizzazione allesercizio e della comunicazione di inizio dellattività. 



Art. 8

(Periodi di apertura)


1. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali o succursali hanno periodi di apertura annuali o stagionali.


2. Il periodo stagionale di apertura non può essere inferiore a sei mesi per anno.  



Art. 9

(Sospensione dell’attività)


1. L’attività dell’agenzia di viaggio e turismo può essere sospesa per un periodo non superiore a centottanta giorni:
a)      per iniziativa del titolare, quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione alla provincia entro dieci giorni dall’evento; in tale ipotesi la sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri sei mesi;
b)      per iniziativa della provincia, quando si tratti di misura cautelare o sanzionatoria.
 
2. In caso di sospensione di cui al comma 1, lettera a), non consentita o prolungata oltre i termini previsti, la provincia provvede all’adozione del provvedimento di immediata chiusura dell’esercizio e alla pronuncia del provvedimento di decadenza dell’autorizzazione.  



Art. 10

(Cessazione dell’attività)


1. La cessazione dell’attività può avvenire prima della scadenza del periodo stabilito per iniziativa del titolare, mediante comunicazione alla provincia, o per chiusura dell’esercizio disposta dalla provincia a seguito di revoca o decadenza dell’autorizzazione.  



Art. 11

(Apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo)


1. L’apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo a gestione diretta, anche da parte di agenzie con sede principale in altre regioni, è soggetta a preventiva comunicazione da presentare alla provincia nel cui territorio sono ubicati i locali che si intendono adibire a sede secondaria o filiale ed è ispirata al principio costituzionale della unicità di impresa.
 
2. La comunicazione deve indicare espressamente:
a)      la denominazione e la ragione sociale, la sede e gli estremi del provvedimento di autorizzazione dellagenzia di viaggio e turismo principale;
b)      lubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione duso dei locali di esercizio della sede secondaria;
c)      il titolare, persona fisica o giuridica; per le società la comunicazione deve indicare espressamente lesatta denominazione e ragione sociale e il legale rappresentante della medesima;
d)      la persona preposta alla direzione tecnica dellagenzia principale precisando se è diversa dal titolare o dal legale rappresentante, nonché leventuale responsabile o referente della filiale o sede secondaria;
e)      gli estremi del deposito cauzionale già versato nella regione in cui ha sede lagenzia principale, qualora tale deposito cauzionale sia previsto dalla normativa di quella regione.
 
3. La modifica di uno degli elementi indicati al comma 2 deve essere comunicata alla provincia, entro dieci giorni dal suo verificarsi, al fine di consentire lo svolgimento delle procedure di cui al comma 4.
 
4. Decorsi quindici giorni dallinoltro della comunicazione alla provincia, lattività può essere avviata. La provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge. In caso di esito negativo, la provincia vieta la prosecuzione dellattività fino all’eliminazione delle irregolarità riscontrate.
 
5. A seguito di positivo accertamento, la provincia invia copia della comunicazione di cui al comma 1 allente competente al rilascio dellautorizzazione allapertura dellagenzia principale.
 
6. L’apertura di filiale di agenzia di viaggio e turismo a gestione indiretta (franchising) è soggetta all’osservanza delle norme di cui alla presente legge. 



Art. 12

(Elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo)


1. Le agenzie di viaggio e turismo autorizzate o oggetto di comunicazione di inizio attività, comprese le agenzie di viaggio e turismo in possesso di autorizzazione regionale di cui alla l.r. 8/1996 e successive modifiche e integrazioni., sono iscritte nellelenco delle agenzie di viaggio e turismo istituito in ciascuna provincia.
 
2. Nellelenco sono indicati la denominazione e la ragione sociale di ciascuna agenzia, le generalità e il domicilio del titolare e del direttore tecnico, nonché data e periodo di apertura; sono altresì annotati i successivi rinnovi e le eventuali sospensioni.
 
3. Lelenco, posto a disposizione del pubblico, è tenuto a cura di ciascuna provincia, che provvede, altresì, a trasmetterlo all’organo governativo competente ai fini dell’aggiornamento dell’elenco nazionale delle agenzie di viaggio e turismo.
 
4. Le risultanze dellelenco provinciale sono pubblicate a cura della provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia e nei siti web istituzionali della Regione e della provincia stessa. 



Art. 13

(Esame di idoneità per direttore tecnico)


1. La provincia, con cadenza almeno biennale, indice lesame per direttore tecnico. La domanda di partecipazione deve essere presentata alla provincia alla quale appartiene il comune di residenza del candidato. I candidati devono essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.
 
2. Al fine di ottenere una linea omogenea negli ambiti locali, la Giunta regionale, almeno una volta l’anno, determina con proprio provvedimento i criteri, le modalità e i termini per le prove di esame, scritte e orali, finalizzate all’abilitazione all’esercizio dell’attività di direttore tecnico dell’agenzia di viaggio e turismo.
 
3. La commissione esaminatrice è composta da:
a)      un dirigente della provincia, con funzioni di presidente;
b)      un funzionario della Regione;
c)      un docente o esperto per ciascuna materia desame;
d)      un docente o esperto per ciascuna lingua straniera oggetto desame.
 
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente della provincia.
 
5. Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione viene nominato un membro supplente.
 
6. La provincia dispone, con proprio atto, gli emolumenti da corrispondere ai componenti e al segretario della commissione esaminatrice.
 
7. Le prove sono finalizzate a verificare il possesso delle seguenti capacità professionali:
a)      conoscenza delle tecniche di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo in relazione alle attività previste dallarticolo 3;
b)      conoscenza tecnica, legislativa e geografica del settore turistico;
c)      conoscenza di due tra le principali lingue estere europee, delle quali la lingua inglese obbligatoria e la seconda a scelta del candidato.
 
8. Per l’ammissione all’esame il candidato è tenuto a un concorso spese nella misura e nei modi stabiliti con provvedimento della provincia. 



Art. 14

(Albo provinciale dei direttori tecnici)


1. Sono iscritti allalbo provinciale dei direttori tecnici:
a)      coloro che hanno superato lesame di cui allarticolo 13;
b)      i direttori tecnici che hanno conseguito labilitazione in altre province o in altre regioni e operano presso agenzie di viaggio e turismo aventi sede nella provincia;
c)      i direttori tecnici abilitati ai sensi delle leggi regionali;
d)      i cittadini di tutti gli Stati membri dellUnione europea residenti in una provincia della Puglia e in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui allarticolo 4 del d.lgs. 392 /1991;
e)      i direttori tecnici, residenti in una delle province della Puglia, cittadini di Stati non appartenenti allUnione europea in possesso di titolo professionale abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dalla presente legge.
 
2. La cessazione, per qualunque causa, del rapporto di lavoro del direttore tecnico deve essere comunicata tempestivamente alla provincia a cura dello stesso e del titolare dell’agenzia.
 
3. Lalbo è pubblico. Le risultanze dellalbo provinciale sono pubblicate a cura della provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia e nei siti web istituzionali della Regione e della provincia stessa. 



TITOLO 2

TUTELA DELL’UTENTE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO





Art. 15

(Redazione e diffusione dei programmi)


1. I programmi concernenti lorganizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni diversi dagli inserti pubblicitari di cui al comma 3, diffusi da agenzie di viaggio e turismo operanti nel territorio regionale, configurano a tutti gli effetti offerta al pubblico ai sensi dellarticolo 1336 del codice civile e devono contenere indicazioni precise su:
a)      il soggetto produttore o organizzatore;
b)      le date di svolgimento;
c)      la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;
d)      le quote di partecipazione, con lindicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e delleventuale acconto da versare allatto delliscrizione, nonché delle scadenze per il versamento del saldo;
e)      la qualità e quantità dei servizi con riferimento allalbergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatore e guide e a quantaltro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, devono essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori e, per quanto concerne lalbergo o alloggio, devono essere indicate lubicazione, la categoria e la sua approvazione e la classificazione dello Stato ospitante;
f)        i termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;
g)      le condizioni di rimborso di quote pagate sia per rinuncia o recesso del cliente che per annullamento del viaggio da parte dellagenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;
h)      il periodo di validità del programma;
i)        gli estremi della garanzia assicurativa di cui allarticolo 17, con lindicazione dei rischi coperti;
j)        il numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite di informazione allutente dei servizi turistici in caso di annullamento;
k)      gli estremi dellautorizzazione allesercizio dellattività;
l)        le misure igieniche e sanitarie richieste, nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti necessarie allutente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio;
m)    la dichiarazione che il contratto è sottoposto alle disposizioni della convenzione internazionale di cui alla l. 1084/1977;
n)      lobbligo di comunicare immediatamente, per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, al prestatore dei servizi nonché allorganizzatore ogni mancanza nellesecuzione del contratto rilevata in loco dal consumatore.
 
2. Nei documenti di viaggio è fatto riferimento al programma di viaggio ai fini dellaccertamento dellesatto adempimento degli impegni assunti.
 
3. Gli inserti pubblicitari diffusi attraverso giornali, trasmissioni radiotelevisive o altro mezzo di comunicazione non possono contenere informazioni difformi dal contenuto dei programmi autorizzati e devono raccomandare la presa di visione del programma completo presso le agenzie.
 
4. I programmi, nella parte relativa al regolamento di partecipazione, sono redatti in conformità alla Convenzione Internazionale di cui alla l. 1084/1977 e al d.lgs. 206/2005.
 
5. I programmi, prima della stampa e della diffusione, vengono comunicati alla provincia e di detta comunicazione si fa espresso riferimento nel programma.
 
6. Gli obblighi di cui al presente articolo operano anche per le associazioni di cui all’articolo 20, comma 1.
 
7. Nei programmi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo per conto delle associazioni e organismi di cui all’articolo 20 sono evidenziate nel frontespizio, le denominazioni dell’associazione/organismo e dell’agenzia. 



Art. 16

(Commissioni arbitrali e conciliative)


1. La provincia promuove, tramite le associazioni dei consumatori riconosciute e iscritte nell’apposito albo regionale e le associazioni di categoria delle imprese di agenzie di viaggio e turismo, il ricorso a commissioni arbitrali e conciliative per la soluzione di controversie fra imprese di agenzie di viaggio e loro utenti.
 
2. Ai fini di cui al comma 1 e in funzione del miglioramento della qualità del servizio, le agenzie devono inserire nei programmi di viaggio e turismo la previsione della possibilità di ricorrere a forme di conciliazione e arbitrato, anche avvalendosi delle apposite commissioni istituite presso le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.  



Art. 17

(Obbligo di assicurazione)


1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano polizze assicurative, con massimale non inferiore a due milioni di euro, a garanzia dellesatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio, ferme restando le disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale di cui alla l.1084/1977 e dal d.lgs. 206/2005.
 
2. Con cadenza annuale la Giunta regionale provvede ad adeguare il valore del massimale di cui al comma 1.
 
3. Lagenzia deve inviare, annualmente, alla provincia territorialmente competente, la documentazione comprovante lavvenuto pagamento del premio.
 
4. La sopravvenuta mancanza di copertura assicurativa, accertata in sede di esercizio delle funzioni di vigilanza, comporta l’adozione del provvedimento di immediata chiusura dellesercizio e la pronuncia del provvedimento di revoca dell’autorizzazione. 



Art. 18

(Vigilanza e sanzioni)


1. La vigilanza sull’applicazione delle norme della presente legge è esercitata dalla provincia competente per territorio.
 
2. In assenza della prescritta autorizzazione di cui all’articolo 6, l’esercizio, anche occasionale, dellattività di cui allarticolo 3 è soggetto a una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 13.000,00 e all’adozione del provvedimento di immediata chiusura dellesercizio; la sanzione pecuniaria è raddoppiata in caso di recidiva.
 
3. La formulazione di programmi di viaggio in violazione delle disposizioni di cui allarticolo 15 comporta una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00.
 
4. Lattribuzione, con qualsiasi mezzo di comunicazione, alla propria agenzia di una denominazione diversa da quella denunciata da parte del titolare è soggetta a una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00.
 
5. La mancata esposizione al pubblico dellautorizzazione e della comunicazione di inizio attività di cui allarticolo 6 comporta il pagamento della sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.000,00.
 
6. L’omessa comunicazione, da parte del titolare e del direttore tecnico, della risoluzione del rapporto di lavoro comporta, a loro carico, una sanzione amministrativa di euro 1.000,00.
 
7. L’esercizio da parte delle associazioni e degli organismi di cui all’articolo 20, comma 1, delle attività in difformità alle prescrizioni di cui agli articoli 15 e 21 è soggetto a sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00.
 
8. Il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo comporta:
a)      per le agenzie di viaggio e turismo, la sospensione dell’autorizzazione per un periodo non inferiore a centottanta giorni, decorsi i quali si provvede alla pronuncia di decadenza dell’autorizzazione;
b)      per le associazioni senza scopo di lucro di cui allarticolo 20, comma 1, la sospensione delliscrizione nellelenco speciale di cui allarticolo 21 per un periodo non inferiore a centottanta giorni.
 
9. Le sanzioni sono comminate dalla provincia e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente per lesercizio delle funzioni trasferite in materia di turismo.





Art. 19

(Reclami)


1. I clienti delle agenzie di viaggio e turismo e i soci delle associazioni e organismi di cui all’articolo 20 che riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite possono presentare, anche tramite le associazioni di tutela dei consumatori di cui all’articolo 16, entro dieci giorni dal rientro dal viaggio, documentato reclamo alla provincia, inviandone contemporaneamente copia allagenzia e/o associazione/organismo interessati.
 
2. La provincia, nei successivi trenta giorni, assegna al titolare dellagenzia e al rappresentante legale delle associazioni e degli organismi di cui allarticolo 20 un ulteriore termine di trenta giorni per presentare eventuali osservazioni.
 
3. La provincia, nel caso in cui il reclamo risulti fondato, avvia il procedimento relativo allapplicazione delle sanzioni di cui allarticolo 18 e comunica ai soggetti interessati le determinazioni assunte.



TITOLO 3

ATTIVITA’ DI ALTRI SOGGETTI





Art. 20

(Associazioni e organismi senza scopo di lucro)


1. Le associazioni senza scopo di lucro, costituite da almeno tre mesi, che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, comprese quelle disciplinate dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), sono autorizzate a esercitare, ai sensi dell articolo 7 della l. 135/2001, le attività disciplinate dalla presente legge, esclusivamente a favore dei propri associati, senza munirsi dell autorizzazione di cui all articolo 6.
 
2. Ai fini di cui al comma 1, dette associazioni devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a)      presenza operativa su tutto il territorio nazionale con organizzazione e succursali in più regioni;
b)      assenza di qualsiasi forma di lucro nellesercizio delle attività desumibili dai bilanci sociali, nonché di qualsiasi dipendenza da soggetti e organismi esercenti attività imprenditoriali;
c)      organizzazione e funzionamento secondo criteri di democraticità;
d)      fruizione dei servizi sociali solo da parte degli associati;
e)      finalizzazione esclusiva allo sviluppo sociale, morale e culturale della personalità degli associati.
 
3. Le associazioni, per esercitare le attività previste dalla presente legge, devono trasmettere alla provincia competente per territorio documentata relazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, nonché copie conformi dellatto costitutivo, dello statuto e del bilancio dellultimo esercizio.
 
4. Alle attività delle associazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni sulle responsabilità e sugli obblighi previsti dalla Convenzione di cui alla l. 1084/1977, nonché le disposizioni di cui al d.lgs. 206/2005.
 
5. Le associazioni devono stipulare polizze assicurative a copertura delle responsabilità assunte nei confronti dei propri soci con lorganizzazione dei viaggi per lesatto adempimento del programma.  



Art. 21

(Elenco speciale delle associazioni e organismi senza scopo di lucro)


1. Presso ciascuna provincia è tenuto un elenco speciale delle associazioni di cui all’articolo 20, comma 1. L’elenco è pubblico e le sue risultanze sono pubblicate, a cura della provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia e nei siti web istituzionali della Regione e della Provincia stessa.
 
2. L’iscrizione nell’elenco e l’eventuale cancellazione avvengono a richiesta dell’organismo interessato.
 
3. Condizione per richiedere l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 è che le associazioni possiedano, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti.
 
4. Alla domanda di iscrizione nell’elenco speciale deve essere allegata la seguente documentazione o relative dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi di legge, suscettibili di accertamenti:
a)      certificato di cittadinanza e di residenza del rappresentante legale, certificato generale del casellario giudiziario e dei carichi pendenti;
b)      copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
c)      dichiarazione del legale rappresentante dell’associazione concernente l’indicazione del responsabile delegato per le attività turistiche svolte nella associazione medesima. 



Art. 22

(Gite occasionali)


1. Gli enti, gli istituti scolastici, le associazioni e i comitati aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive, dopolavoristiche e sociali, riconosciuti ai sensi dell’articolo 11 del codice civile e del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto di cui al n. 17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), non rientranti nelle previsioni dell’articolo 20, possono organizzare direttamente gite occasionali, manifestazioni, pellegrinaggi a santuari, luoghi di culto, monumenti patriottici e militari, in coincidenza di iniziative o ricorrenze inerenti i loro fini istituzionali.
 
2. Non è soggetta alle norme della presente legge l’organizzazione di viaggi da parte di enti pubblici nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali. 



Art. 23

(Biglietterie)


1. Non sono tenuti a munirsi dell’autorizzazione di cui all’articolo 6 gli uffici che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato.  



Art. 24

(Uso della denominazione)


1. E’ fatto divieto alle imprese che non hanno ottenuto l’autorizzazione provinciale di cui all’articolo 6 di utilizzare, nella propria denominazione o ragione sociale, le parole “viaggio”, “turismo” e simili, nonché le loro corrispondenti in lingua straniera.  



TITOLO 4

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI





Art. 25

(Norma Finanziaria)


1. Sono istituiti appositi capitoli nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale relativi al trasferimento alle province di una quota pari al 90 per cento delle somme riscosse a titolo di concessioni e di tasse annuali ex l.r .31/2001 per l’attività di agenzia di viaggio e turismo così epigrafati:


Entrate:
- n. 1019000 - UPB 01.01.02 - “Introiti rivenienti dal pagamento delle tasse regionali per il rilascio di concessioni e di annualità per l’attività di agenzia di viaggio e turismo ”.
 
Spese:
- n. 3815 - UPB 10.02.01 - “Trasferimento di quote spettanti alle province per le spese di funzionamento e di competenza amministrativa per l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo - l.r. n.  34 del 15 novembre 2007”.
 
2. Nell’anno successivo alla riscossione delle somme, il dirigente del Settore finanze, con proprio atto di ricognizione e impegno, ripartisce tra le province la quota di cui al comma 1.
 
3. La ripartizione alle province si attua in rapporto all’ubicazione del domicilio fiscale delle agenzie di viaggio situate sul territorio di ciascuna provincia, ai sensi degli articoli 58 e 59 del Decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n.600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).
 
4. La quota spettante alle province viene trasferita al netto delle somme eventualmente corrisposte ai contribuenti per rimborsi a loro dovuti per legge.
 
5. Agli uffici provinciali competenti per il rilascio delle autorizzazioni e alle eventuali variazioni di cui agli articoli 6, 9, 10 e 11 della presente legge si applica l’articolo 6, comma 2, della legge regionale 9 giugno 1980, n. 65 (Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali), così come sostituito dall’articolo 59 della legge regionale 6 maggio 1998, n.14.
 
6. Per fini di accertamento e riscossione delle tasse dovute sulle concessioni regionali, tasse annuali, gli uffici provinciali di cui al comma 5 inviano copia delle autorizzazioni ed eventuali variazioni al Settore finanze della Regione Puglia per l’aggiornamento della banca dati delle agenzie di viaggio in uso allo stesso Settore.  



Art. 26

(Norma transitoria)


1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a provvedere alladeguamento del massimale delle polizze assicurative ai limiti previsti nella presente legge entro il termine di novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore; linutile decorso del termine comporta la chiusura dellesercizio fino alladeguamento, salvo quanto previsto dallarticolo 9.
 
2. Al fine di garantire la continuità amministrativa, la Regione esercita l’attività autorizzativa per le istanze già acquisite agli atti del Settore competente alla data di entrata in vigore della presente legge. 



Art. 27

(Abrogazioni)


1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a)      la l.r 8/1996;
b)      la legge regionale 3 marzo 1998, n.10 (Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 8);
c)      l’articolo 30 (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 10/1998 e all’articolo 5 della l.r. 8/1996) della legge regionale 5 dicembre 2001, n.32;
d)      l’articolo 38 (Modifica all’articolo 9 della l.r. 8/1996) della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14;
e)      la lettera c) dell’articolo 17 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale). 



Art. 28

(Norma di prima applicazione)


1. In sede di prima applicazione è consentita, previa domanda all’Assessorato al turismo, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’iscrizione agli albi di cui all’articolo 14 ai titolari persone fisiche di agenzie di viaggi che abbiano svolto detta attività di impresa, in modo continuato e a titolo esclusivo, da almeno sei anni alla data di presentazione dell’istanza.  



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.