Legge Regionale 14 dicembre 2007, n. 37 Istituzione del parco naturale regionale'Fiume Ofanto'
Art. 1(Istituzione dell’area naturale
protetta) 1. Ai sensi dell’articolo 6 della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle
aree naturali protette nella regione Puglia), come sostituito dall’articolo30
della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22, è
istituito il parco naturale regionale denominato “Fiume Ofanto”, ricadente nel
territorio dei Comuni di Ascoli Satriano, Barletta, Candela, Canosa di Puglia,
Cerignola, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Rocchetta Sant’Antonio, San
Ferdinando di Puglia, Spinazzola e Trinitapoli.
2. I confini del parco naturale regionale
“Fiume Ofanto” sono riportati nella cartografia in scala1:25.000 allegata alla
presente legge (Allegato A), per formarne parte integrante e sostanziale, e
depositata in originale presso l’Assessorato all’ecologia della Regione Puglia
e, in copia conforme all’originale, presso le sedi delle province e dei comuni
interessati e, una volta costituito, presso la sede dell’ente di gestione
previsto dall’articolo 4.
3. I confini del parco sono segnati e resi
visibili mediante apposita tabellazione, da eseguirsi a cura dell’ente di
gestione.
Art. 2(Finalità) 1. Le finalità istitutive del parco naturale
regionale “Fiume Ofanto” sono le seguenti:
a) conservare e recuperare gli equilibri
ecologici, nonché le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle
specie animali e vegetali contenuti nelle direttive comunitarie79/409/CEE del
Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli
selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatica;
b) ripristinare e rinaturalizzare gli ambienti e
il paesaggio fluviale, le zone umide e gli ambienti costieri e ripTimes New
Romani, incrementandone la superficie e migliorandone la funzionalità
ecologica;
c) ridurre i fenomeni di frammentazione degli
habitat e promuovere interventi tesi a ricostruire corridoi e reti
ecologiche;
d) monitorare l’inquinamento e lo stato degli
indicatori biologici degli ecosistemi fluviali, umidi, costieri e
boschivi;
e) assicurare la conservazione della lontra
(lutra lutra) presente sull’Ofanto con l’unica popolazione della regione
Puglia;
f) recuperare e salvaguardare le funzionalità
generali del sistema idrologico, salvaguardando gli equilibri idraulici e
idrogeologici e mettendo in atto interventi di miglioramento degli stessi,
prediligendo le tecniche di ingegneria naturalistica;
g) mettere in atto interventi tesi a contrastare
il fenomeno di arretramento della foce del fiume e della linea di costa,
vietando le attività che possano comportare la diminuzione del trasporto solido,
come il prelievo in alveo di materiali litoidi;
h) promuovere l’utilizzo sostenibile della
risorsa idrica, incentivando forme di riuso della stessa e una gestione degli
invasi compatibile con gli ambienti naturali connessi;
i) promuovere attività di educazione, di
formazione e di ricerca scientifica connesse con la protezione della risorsa
idrica e fluviale;
j) promuovere un modello di sviluppo
ecosostenibile che non alteri l’ambiente e le risorse naturali, incentivando la
riqualificazione delle attività economiche in forme compatibili con le finalità
del presente articolo, anche al fine di migliorare la qualità della vita delle
popolazioni residenti;
k) promuovere e incentivare in agricoltura
l’adozione di tecniche colturali a basso impatto ambientale e biologiche;
l) tutelare, recuperare e valorizzare il
patrimonio paesaggistico, naturale, archeologico, storico-architettonico
diffuso;
m) incrementare la copertura arborea-arbustiva
ripTimes New Romane e dei versanti del bacino idrografico autoctona;
n) valorizzare le aree ripTimes New Romani del
fiume anche mediante la promozione di forme di fruizione compatibile con gli
ambienti naturali;
o) allestire infrastrutture e incentivare
iniziative per la mobilità lenta;
a) promuovere attività culturali e per il tempo
libero che salvaguardino gli ambienti fluviali e ne garantiscano la manutenzione
contrastando eventuali processi di abbandono;
b) promuovere azioni di sensibilizzazione delle
comunità locali e degli operatori verso azioni di conservazione e gestione del
patrimonio naturale e culturale.
Art. 3(Zonizzazione provvisoria) 1. Fino all’approvazione del piano di cui
all’articolo 7, il parco naturale regionale “Fiume Ofanto” è suddiviso in due
zone: la zona 1, di rilevante interesse naturalistico, nella quale è considerato
prevalente l’interesse di protezione ambientale e la zona 2, di interesse
naturalistico, paesaggistico e storico-culturale, in cui all’interesse della
protezione ambientale si affianca quello della promozione di un modello di
sostenibilità e di riduzione degli eventuali impatti delle attività presenti.
2. Sono criteri di riferimento
nell’individuazione della zona 1 la presenza di:
a) aree interessate dall’asta, dal letto, dalle
sponde e dal ciglio del fiume e dei suoi affluenti;
b) formazioni boschive;
c) vegetazione alofita e psammofila e ogni altra
superficie con vegetazione spontanea;
d) aree di particolare rilevanza paesaggistica e
storico-archeologica;
e) aree interessate dagli invasi artificiali;
f) altre aree necessarie a determinare
continuità ambientale e funzionalità ecologica.
3. Sono criteri di riferimento
nell’individuazione della zona 2 le aree in cui i caratteri di cui al comma 2
appaiono meno marcati e vi si aggiunge la rilevante presenza di aree agricole e
in genere antropizzate.
Art. 4(Gestione) 1. Ai sensi del combinato disposto degli
articoli 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree
protette) e 9 della l.r. 19/1997, in considerazione delle sue dimensioni, la
gestione del parco naturale regionale “Fiume Ofanto” è affidata a un Consorzio
di gestione, appositamente costituito fra i seguenti enti: Province di Bari e
Foggia, Comunità montana dei Monti Dauni meridionali e Comunità montana della
Murgia di nord ovest, Comuni di Ascoli Satriano, Barletta, Candela, Canosa di
Puglia, Cerignola, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Rocchetta
Sant’Antonio, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola e Trinitapoli. Il Consorzio
così costituito è ente di gestione a tutti gli effetti di legge.
2. La provincia di Bari fa parte del
Consorzio di gestione sino all’elezione del Consiglio provinciale della
istituenda sesta provincia pugliese di Barletta – Andria – Trani.
3. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l’Ufficio parchi e riserve naturali
della Regione Puglia convoca una conferenza dei servizi con i soggetti di cui al
comma 1 per l’approvazione dello schema di statuto del Consorzio di gestione,
che è successivamente approvato dal Consorzio medesimo. Nello Statuto devono
essere definiti gli organi del Consorzio e il loro funzionamento, nonché i mezzi
finanziari a disposizione.
4. I beni strumentali e durevoli e qualsiasi
altro bene acquistato con fondi pubblici stanziati per la gestione del parco
seguono la destinazione di questa e, pertanto, vanno a confluire nel patrimonio
del Consorzio di gestione non appena lo stesso è costituito.
5. In caso di gravi inadempienze gestionali o
fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il
Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, previa
deliberazione della Giunta, allo scioglimento degli organi responsabili del
Consorzio di gestione e, contestualmente, alla nomina di un commissario con
pieni poteri, che resta in carica fino alla ricostituzione degli organi sciolti.
Art. 5(Norme generali di tutela e salvaguardiadel territorio) 1. Sull’intero territorio del parco naturale
regionale “Fiume Ofanto” sono vietate le attività e le opere che possano
compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati,
con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi
habitat. In particolare, è vietato:
a) aprire nuove cave o ampliare quelle esistenti
che possono continuare la propria attività fino alla scadenza
dell’autorizzazione;
b) prelevare in alveo materiali litoidi;
c) esercitare l’attività venatoria; sono
consentiti, su autorizzazione dell’ente di gestione, gli interventi di controllo
delle specie previsti dall’articolo 11, comma 4, della l. 394/1991 ed eventuali
prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
d) alterare e modificare le condizioni di vita
degli animali;
e) raccogliere o danneggiare le specie vegetali
spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio
preventivamente autorizzati dal Consorzio di gestione;
f) asportare minerali, fossili e altro materiale
d’interesse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici
preventivamente autorizzati dall’ente di gestione;
g) introdurre nell’ambiente naturale specie
faunistiche e floristiche non autoctone;
h) effettuare opere di movimento terra tali da
modificare consistentemente la morfologia del terreno;
i) apportare modificazioni agli equilibri
ecologici, idraulici e idrogeologici ovvero tali da incidere sulle finalità
istitutive dell’area protetta;
j) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle
strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di
pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività
agro-silvo-pastorali;
k) costruire nuove strade e ampliare le
esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle
attività di fruizione naturalistica;
l) aprire discariche;
m) mutare la destinazione dei terreni, fatte
salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in
coltivazione, delle attività agro-silvo-pastorali.
2. Fino all’approvazione del piano di cui
all’articolo 7 è fatto divieto di:
a) costruire nuovi edifici od opere all’esterno
dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971,
n. 865 (Programmi e coordinamento per l’edilizia residenziale pubblica);
b) mutare la destinazione dei terreni, fatte
salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in
coltivazione, delle attività agro-silvo-pastorali;
c) effettuare interventi sulle aree boscate e
tagli boschivi senza l’autorizzazione dei competen-ti uffici dell’Assessorato
regionale agricoltura e foreste.
3. Fino all’approvazione del piano
territoriale del parco naturale regionale “Fiume Ofanto” la competente struttura
regionale di cui all’articolo 23 della l.r. 19/1997, sentito l’ente di gestione,
può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b),
limitatamente alla zona 2 ed esclusivamente in funzione dell’attività
agro-silvo-pastorale dell’attività agrituristica. A tal fine, possono essere
realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali
esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile,
previa valutazione e approvazione di apposito piano di miglioramento aziendale
redatto a norma del regolamento (CE) 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999,
relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia (FEAOG), e sue applicazioni e modifiche. Sono altresì
consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario
connessi all’applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica di
agriturismo e turismo rurale. Sono comunque fatte salve le prescrizioni dei
piani di settore e degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In
tutti i casi devono essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le
tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi
interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti
nell’area. È consentita la realizzazione di interventi di miglioramento delle
prestazioni energetiche attive e passive degli edifici, di recupero e riciclo
delle acque, di riduzione della produzione di rifiuti, nonché, ove non
producente volumetria aggiuntiva, la realizzazione di annessi agricoli.
4. Sull’intero territorio del parco è
consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia).
5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi
civici delle collettività locali, a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o
di altri usi civici di prelievo faunistico, che sono liquidati dal competente
commissario per gli usi civici a istanza dell’ente di gestione.
6. In applicazione delle finalità di cui
all’articolo 2, sull’intero territorio del parco naturale regionale “Fiume
Ofanto”, fino all’approvazione del piano di cui all’articolo 7, sono consentite
le seguenti attività agro-silvo-pastorali:
a) pratiche di allevamenti fissi e semi-bradi
con l’individuazione, ove possibile, di tecniche di pascolo a minor impatto
ambientale;
b) pratiche colturali arboree, vigneti,
seminativo e altre colture agricole, nonché attività agricole connesse;
c) tagli boschivi intercalari e di fine turno
debitamente autorizzati dagli uffici competenti;
d) raccolta regolamentata di funghi e
vegetazione spontanea a fini alimentari secondo quanto previsto dalla legge
regionale 25 agosto 2003, n. 12 (Disciplina della raccolta e commercializzazione
dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale);
e) trasformazione delle colture agricole già
presenti in altre.
7. Sono fatti salvi gli interventi od opere
in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni, permessi e nulla osta
comunque denominati previsti dalla normativa vigente alla data di adozione da
parte della Giunta regionale del disegno di legge di istituzione del parco
naturale regionale “Fiume Ofanto”.
8. Fermo restando il rispetto delle norme e
delle procedure di valutazione previste in materia di protezione, tutela e
conservazione ambientale, all’interno del territorio del parco può essere
consentita la realizzazione di infrastrutture destinate al trasporto già
previste in appositi piani o programmi solo in caso di rilevante interesse
pubblico nazionale o interregionale.
Art. 6(Strumenti di attuazione) 1. Per l’attuazione delle finalità del parco
naturale regionale “Fiume Ofanto”, l’ente di gestione di cui all’articolo 4 si
dota dei seguenti strumenti di attuazione:
a) piano territoriale dell’area naturale
protetta, di cui all’articolo 20 della l.r.
19/1997;
b) piano pluriennale economico sociale dell’area
naturale protetta, di cui all’articolo 21 della l.r. 19/1997;
c) regolamento dell’area naturale protetta, di
cui all’articolo 22 della l.r. 19/1997.
Art. 7(Piano territoriale dell’area naturale
protetta) 1. Il piano territoriale del parco naturale
regionale “Fiume Ofanto” persegue le seguenti finalità:
a) individuare le opere e gli interventi
necessari alla conservazione e all’eventuale ripristino ambientale;
b) dettare disposizioni tese alla salvaguardia
dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio
architettonico rurale;
c) individuare le eventuali attività esistenti
incompatibili con le finalità istitutive dell’area naturale protetta e
stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;
d) individuare e regolamentare le attività
antropiche esistenti;
e) individuare le eventuali aree e beni da
acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi
necessari al conseguimento delle finalità istitutive o indicare la tipologia e
le modalità di costruzione di opere e manufatti;
f) indicare la tipologia e le modalità di
realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d’uso
per edifici e manufatti esistenti;
g) definire il sistema della mobilità interna
all’area naturale protetta;
h) individuare e definire il sistema di
monitoraggio degli indicatori ambientali;
i) definire le misure per la riduzione degli
impatti ambientali sugli ecosistemi fluviali, umidi, costieri e boschivi;
j) definire le metodologie per la valutazione ex
ante degli interventi di trasformazione del territorio;
k) individuare eventuali forme di compensazione
perequativa.
2. Le procedure per la formazione, l’adozione
e l’approvazione del piano sono quelle stabilite dall’articolo 20 della l.r. 19/1997.
Art. 8(Piano pluriennale economico-sociale) 1. Il piano pluriennale economico-sociale del
parco naturale regionale “Fiume Ofanto” è predisposto dalla Comunità del parco,
con il fine di individuare indirizzi e obiettivi di tutela dell’ambiente
naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le
procedure fissate dall’articolo 21 della l.r.
19/1997.
2. Il piano pluriennale economico sociale
dell’area protetta valorizza, altresì, gli usi, i costumi, le consuetudini e le
attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le
espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità
locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino
l’esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle
consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.
3. Il piano pluriennale economico sociale è
predisposto, d’intesa con il Consiglio direttivo dell’ente di gestione,
contestualmente alla formazione del piano di cui all’articolo 7.
Art. 9(Regolamento) 1. Il regolamento, predisposto e
approvato con le modalità previste dall’articolo 11 della l. 394/1991, come
modificato dall’articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ha la funzione
di disciplinare l’esercizio delle attività consentite all’interno del parco
naturale regionale “Fiume Ofanto” ed è adottato dall’ente di gestione.
Art. 10(Nulla osta e pareri) 1. Il rilascio di concessioni, permessi o
autorizzazioni relativi a interventi, impianti e opere ricadenti all’interno
dell’area naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dell’ente di
gestione.
2. Il rilascio del nulla osta è subordinato
alla conformità delle opere da realizzare con il piano territoriale e con il
regolamento ovvero, in assenza di questi, alla compatibilità con le finalità di
cui all’articolo 2 e nel rispetto delle norme generali di tutela e di
salvaguardia di cui all’articolo 5.
3. Fino alla costituzione del Consorzio di
cui all’articolo 4, comma 1, il rilascio dei nulla-osta prescritti dal presente
articolo è di competenza dell’Ufficio parchi e riserve naturali della Regione
Puglia.
4. Nel caso di cui al comma 1, l’ente di
gestione trasmette il provvedimento rilasciato a norma del presente articolo,
senza ritardo, all’Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia.
Art. 11(Immobili strumentali all’attività agricola) 1. Per gli immobili strumentali
all’attività agricola in fascia due si applicano gli indici previsti negli
strumenti urbanistici vigenti nel comune, a condizione che l’intervento proposto
non sia direttamente in contrasto con le finalità di cui all’articolo 2.
Art. 12(Sanzioni) 1. Per le violazioni di cui alla presente
legge si applicano in quanto compatibili le norme di cui all’articolo 30 della
l. 394/1991, come modificato dall’articolo 4 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
2. Le violazioni al divieto di cui alle
lettere a), b) e l) del comma 1 dell’articolo 5 comportano la sanzione
amministrativa di euro 1.000,00 per ogni metro cubo di materiale rimosso.
3. Per le violazioni al divieto di cui alla
lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 si applicano le sanzioni previste dalle
leggi in materia di caccia.
4. Le violazioni ai divieti di cui alle
lettere d), e), f) e j) del comma 1 dell’articolo 5 comportano la sanzione
amministrativa da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro. 250,00.
5. Le violazioni ai divieti di cui alla
lettera g) del comma 1 dell’articolo 5 comportano la sanzione amministrativa da
un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00.
6. Le violazioni al divieto di cui alla
lettera h) del comma 1 dell’articolo 5 comportano la sanzione amministrativa di
euro 1.000,00 per ogni 10 metri cubi di materiale movimentato.
7. Le violazioni al divieto di cui alla
lettera i), comma 1, dell’articolo 5 comportano la sanzione amministrativa da un
minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 10 mila.
8. Le violazioni di cui alla lettera k) del
comma 1 dell’articolo 5 e alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) del comma
2 dell’articolo 5 comportano le sanzioni amministrative previste dalle leggi
vigenti in materia urbanistica.
9. Le violazioni al divieto di cui alla
lettera m) del comma 1 dell’articolo 5 e gli interventi sulle aree boscate
effettuati in difformità da quanto previsto dalla lettera c) del comma 2
dell’articolo 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro
500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ettaro o frazione di ettaro su cui è
stato effettuato l’intervento.
10. Le violazioni ai divieti richiamati ai
commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente articolo comportano, oltre alle
sanzioni amministrative previste, l’obbligo del ripristino, che deve essere
realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall’ente di gestione.
11. È, comunque, fatta salva l’applicazione
delle sanzioni penali previste al comma 1 dell’articolo 30 della l. 394/1991.
12. Per l’accertamento delle violazioni e
l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si
applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale).
13. Le somme riscosse ai sensi del presente
articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel regolamento
di cui all’articolo 9 sono introitate nel bilancio dell’ente di gestione con
l’obbligo di destinazione alla gestione del parco.
Art. 13(Indennizzi) 1. Gli indennizzi per eventuali danni di
natura economica subiti dai proprietari dei fondi all’interno del territorio del
parco naturale regionale “Fiume Ofanto” vengono erogati direttamente dall’ente
di gestione di cui all’articolo 4, che vi fa fronte con le disponibilità del
proprio bilancio.
2. La liquidazione degli indennizzi avviene,
dopo l’accertamento e la prova dell’entità dei danni e della loro origine da uno
dei vincoli posti con la presente legge o con il piano di cui all’articolo 7,
qualora lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l’esecuzione di
attività economiche già in atto, connesse alle attività agro-silvo-pastorali,
riducendone in modo considerevole e continuativo il reddito.
3. In ogni caso, sorge il diritto a un
indennizzo:
a) per la riduzione del carico di bestiame al di
sotto dei limiti di carico ottimale e per la riduzione del normale periodo di
pascolamento;
b) per le riduzioni di reddito derivanti da
limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.
4. L’ente di gestione procede alla
liquidazione del danno entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della
denuncia.
5. Non sono liquidabili i danni teorici
derivanti da prescrizioni e norme di carattere urbanistico e territoriale, fatta
salva la possibilità da parte della Regione ovvero dell’ente di gestione di
provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all’espropriazione
delle aree.
Art. 14(Sorveglianza del territorio) 1. La sorveglianza sull’osservanza degli
obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all’ente di
gestione, che la esercita attraverso l’utilizzo del proprio personale di
sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di
altri enti.
2. La sorveglianza è altresì affidata agli
agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza
territoriale delle province di Bari e Foggia e alle guardie ecologiche
volontarie.
3. Ai fini della sorveglianza, l’ente di
gestione può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell’articolo 27, comma 2, della l. 394/1991.
4. L’utilizzazione delle guardie venatorie
volontarie di cui all’articolo 44, comma 1, lettera b), della legge regionale 13
agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per
la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la
regolamentazione dell’attività venatoria), è subordinato alla stipulazione di
apposite convenzioni con l’ente di gestione.
Art. 15(Controllo) 1. Le funzioni amministrative di vigilanza e
controllo connesse all’attuazione della presente legge sono espletate
dall’Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia secondo il dettato
dell’articolo 23 della l.r. 19/1997.
Art. 16(Norme finanziarie) 1. Gli oneri derivanti dall’applicazione
della presente legge sono a carico dell’ente di gestione.
2. Annualmente, anche tenendo conto degli
obiettivi gestionali raggiunti, nonché della programmazione regionale, la
Regione Puglia trasferisce appositi fondi idonei a integrare gli stanziamenti
comunali e provinciali nei limiti degli stanziamenti all’uopo previsti nel
bilancio regionale.
3. In sede di prima applicazione della
presente legge, è stanziato l’importo complessivo di euro 50.000,00 a carico del
capitolo 0581011 “Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella
Regione Puglia” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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