Legge Regionale 31 dicembre 2007, n. 40 Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010 della Regione Puglia
TITOLO 1DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO E
TRIBUTARIO
Art. 1(Spesa a carattere pluriennale) 1. Gli importi da iscrivere in bilancio
in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere
pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010,
nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge.
Art. 2(Disposizioni per il rispetto del
patto di stabilità) 1. In attuazione di quanto previsto
dall’articolo 7 bis del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale),
convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, la Giunta regionale è tenuta ad
adottare atti finalizzati al recupero degli eventuali scostamenti per l’anno
2007 per il rispetto dei vincoli e dei parametri del patto di stabilità interno
nel corso dell’esercizio finanziario 2008.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono inviati
per conoscenza al Consiglio regionale.
Art. 3(Disposizioni
varie) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della
direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei
prodotti energetici e dell’elettricità), le aliquote dell’addizionale regionale
all’accisa sul gas naturale e dell’imposta sostitutiva di detta addizionale per
le utenze esenti, di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398
(Istituzione e disciplina dell’addizionale regionale all’imposta erTimes New
Romane di trascrizione di cui alla l. 952/1977 e successive modificazioni,
dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale e per le utenze esenti,
di un imposta sostitutiva dell’addizionale, e previsione della facoltà delle
regioni a statuto ordinario di istituire un’imposta regionale sulla benzina per
autotrazione), sono determinate nei valori indicati nella tabella “B” allegata
alla presente legge. Le aliquote relative agli usi industriali, artigianali e
agricoli restano determinate nella misura del 50 per cento del corrispondente
tributo erTimes New Romane.
2. La Giunta regionale è autorizzata a
rinegoziare, anche ricorrendo all’estinzione anticipata, tutti o parte dei mutui
stipulati e dei titoli emessi con oneri a carico del bilancio regionale. In caso
di ricorso all’estinzione anticipata di mutui, la Giunta regionale è autorizzata
a contrarre nuovi mutui o prestiti obbligazionari per un importo pari al debito
residuo inclusi gli oneri connessi all’operazione, per una durata superiore alla
vita residua e a un tasso fisso o variabile annuo iniziale non superiore a
quello dei mutui da estinguere. Per le operazioni di rinegoziazione è
autorizzato il pagamento della penale contrattualmente prevista per l’estinzione
anticipata, ovvero dei costi connessi alla rinegoziazione. L’eventuale ricorso a
strumenti derivati va effettuato a condizione che si realizzi una riduzione del
costo finale del debito e del grado di esposizione ai rischi di mercato.
3. Al fine di assicurare la specifica
destinazione di somme legislativamente vincolate, reiscritte e non impegnate nel
medesimo esercizio finanziario, il capitolo 1110060 “Fondo per la reiscrizione
delle economie vincolate” del bilancio di previsione 2008 viene incrementato
dell’importo di euro 3.748.450,00 da riscrivere al capitolo di spesa 353070 –
u.p.b. 02.02.02.
4. Le risorse finanziarie assegnate dalla
delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
del 28 settembre 2007, n. 97 (Servizio sanitario nazionale 2007 – Ripartizione
delle quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente tra le Regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano) di ripartizione, per l’anno 2007, del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, di parte corrente, e derivanti
dalla differenza tra l’importo spettante di euro 6.022.833.332,00 e l’importo di
euro 5.708.409.509,00 già stanziato nel bilancio di previsione per l’anno 2007,
sono iscritte nel bilancio per l’esercizio finanziario 2008 su correlati
capitoli di entrata 1011086 – upb 01.02.01 - e di spesa 741088 – upb 12.01.02 -
di nuova istituzione. All’erogazione in favore delle aziende e organismi del
Servizio sanitario regionale dell’importo di cui al presente comma, pari a euro
314.423.823,00, si provvede a seguito dell’esito positivo della verifica degli
adempimenti previsti dalla vigente normativa.
5. In attuazione delle disposizioni di cui
all’articolo 1 della legge regionale 5 giugno 2007, n. 16 (Prima variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007), e per il completamento
delle operazioni di reintegro, per l’importo di euro 129.765.914,00, dello
stanziamento del capitolo 1110046 dalla stessa legge previste, saranno
utilizzate le risorse finanziarie che affluiranno sui capitoli di entrata
2035773, 2035774 e 2035777. Nelle more degli adempimenti di cui al presente
comma lo stanziamento di euro 159.383.300,55 del capitolo di spesa di nuova
istituzione 741087 – upb 12.01.02, sarà reso disponibile, relativamente
all’importo di euro 129.765.914,00, ad avvenuta progressiva definizione delle
operazioni di reintegro.
6. Al fine di assicurare la copertura dei
disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria, a decorrere dal 1° gennaio
2008, l’aliquota Irap di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sull’attività
produttiva, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonché
riordino della disciplina dei tributi locali), è aumentata di un punto
percentuale. Per la finalità di cui al presente comma, è istituito, nell’ambito
dell’unità previsionale di base 1.1.21 del bilancio di previsione 2008, apposito
capitolo di entrata 1011063, denominato “Irap propria, co.1, articolo 16, d.lgs.
446/1997 - collegato al capitolo di spesa 771095”. La Giunta regionale è
autorizzata, con proprio atto, ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio
regionale.
7. Al fine di assicurare la copertura dei
disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria, a decorrere dal 1° gennaio
2008, l’addizionale regionale Irpef, di cui all’articolo 50, comma 3, del d.lgs.
446/1997, è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri
deducibili, le aliquote indicate a fianco dei seguenti scaglioni, previsti
dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996,
n. 917 (Approvazione del testo unico dell’imposte sui redditi):
a) per i redditi compresi nel primo scaglione
(fino a euro 15 mila): 0,9 per cento;
b) per i redditi compresi nel secondo scaglione
(oltre euro 15 mila fino a euro 28 mila): 0,9 per cento;
c) per i redditi compresi nel terzo scaglione
(oltre euro 28 mila fino a euro 55 mila): 1,4 per cento;
d) per i redditi compresi nel quarto scaglione
(oltre euro 55 mila fino a euro 75 mila): 1,4 per cento;
e) per i redditi compresi nel quinto scaglione
(oltre euro 75 mila): 1,4 per cento.
In caso di modifica degli scaglioni di
reddito attualmente vigenti, l’aliquota dell’addizionale pari allo 0,9 per cento
permarrà sul primo scaglione di reddito, l’aliquota dell’addizionale pari allo
0,9 per cento permarrà sul secondo scaglione di reddito, mentre l’aliquota
dell’addizionale pari all’1,4 per cento permarrà sui successivi scaglioni. Per
la finalità di cui al presente comma, è istituito, nell’ambito della upb 1.1.21
del bilancio di previsione 2008, apposito capitolo di entrata 1011052,
denominato “IRPEF propria, comma 3, articolo 50, d.lgs. 446/1997 - collegato al
capitolo di spesa 771095”. La Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto,
ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio regionale.
8. Al fine di assicurare la copertura dei
disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria, l’imposta regionale sulla
benzina per autotrazione, prevista al capo III del d. lgs. 398/1990 e istituita
con legge regionale 17 febbraio 1994, n. 9 (Imposta regionale sulla benzina per
autotrazione) ai sensi dell’articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è fissata in euro
0,0258 per litro di benzina. L’imposta è esigibile all’erogazione delle benzine
per il consumo per autotrazione dagli impianti di distribuzione ubicati nel
territorio della regione Puglia. A partire dal 1° gennaio 2008, l’imposta è
dovuta alla Regione Puglia dall’esercente dell’impianto di distribuzione di
carburante ubicato sul territorio regionale o, per sua delega, dalla società
petrolifera che ne sia unica fornitrice, obbligato alla denuncia di esercizio ai
sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
(Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), su base
mensile e sui quantitativi di cui all’articolo 1, comma 1, lett. d), del decreto
del Ministro delle finanze 30 luglio 1996 (Modalità per la presentazione delle
dichiarazioni in base alle quali si effettua l’accertamento e la liquidazione
dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione). L’imposta può essere
versata con pagamento di rate di acconto mensili e con pagamento di conguaglio
all’atto della presentazione della dichiarazione annuale di cui al presente
comma. Le rate di acconto sono computate sulla base di un dodicesimo
dell’imposta gravante sul prodotto erogato nell’anno precedente, desunto dalla
relativa dichiarazione annuale. Per i nuovi impianti le rate di acconto sono
calcolate sugli importi presunti da erogare. L’imposta è versata entro il mese
successivo a quello di riferimento su apposito conto corrente postale ovvero
mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Puglia;
diversa forma di adempimento, mediante quanto previsto dagli articoli 17, 18 e
19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta
sul valore aggiunto, nonché di modernalizzazione dei sistemi di gestione delle
dichiarazioni), può essere prevista mediante convenzione con la struttura di
gestione di cui all’articolo 22 del d.lgs. n. 241/1997 e determinazione del
Dirigente del Settore finanze, da pubblicarsi per estratto sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia (BURP). I soggetti passivi devono presentare una
dichiarazione entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del
quale si sono avverati i presupposti di imposta. Detta dichiarazione è redatta
in conformità ai criteri stabiliti dal d.m. finanze 30 luglio 1996 e presentata
all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane competente e da questo ritrasmesso alla
Regione Puglia – Settore finanze. Dalla dichiarazione devono in ogni caso
risultare: individuazione del soggetto passivo e dei singoli impianti di
distribuzione, consumi di carburante per ciascun mese solare, liquidazioni
mensili, riepilogo e saldo, firma del legale rappresentante del soggetto
passivo. Con determinazione del Dirigente del Settore finanze, da pubblicarsi
per estratto sul BURP, possono essere disciplinate modalità di trasmissione
telematica, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge 3 ottobre 2006,
n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Gli Uffici dell’Agenzia delle dogane
effettuano l’accertamento e la liquidazione dell’imposta sulla base di
dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite nel d.m. finanze 30
luglio 1996, dai soggetti passivi entro il 31 gennaio dell’anno successivo a
quello cui si riferiscono e trasmettono alla Regione i dati relativi alla
quantità di benzina erogata nel territorio regionale. All’accertamento del
tributo, delle relative sanzioni e interessi provvede anche l’Amministrazione
regionale mediante il Settore finanze, ai sensi del comma 13 dell’articolo 3
della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica). La Regione Puglia, per il tramite del Settore finanze, accede ai dati
delle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti presso gli
impianti di distribuzione di carburante e può richiedere agli Uffici
dell’Agenzia delle Dogane i dati ritenuti necessari per l’esecuzione dei
controlli di propria competenza; eventuali infrazioni o irregolarità sono
segnalate agli stessi uffici, i quali procedono alla liquidazione dei tributi
dovuti e delle relative penalità. All’accertamento del tributo può altresì
provvedere la Guardia di Finanza. La misura edittale della sanzione per il
tributo evaso è pari al 75 per cento del tributo stesso. Con delibera di Giunta
regionale, da pubblicarsi per estratto sul BURP, può essere variata detta
misura, nei limiti quantitativi fissati dall’articolo 19 del d.lgs. 398/1990. Si
applica l’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473
(Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari,
sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma
dell’articolo 3, comma 133, lettera q, della l. 662/1996). Per la riscossione
coattiva e interessi, si rinvia alle disposizioni di cui al decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante
ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337). La Giunta
regionale può stabilire con apposita delibera, da pubblicarsi per estratto sul
BURP, di avvalersi dell’ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato). Per il contenzioso, si
rinvia alle norme di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo
contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413); l’Ufficio
dell’ente locale cui notificare il ricorso, come previsto dai commi 1 e 3
dell’articolo 16 del d.lgs. 546/1992, è individuato nel Settore finanze della
Regione Puglia. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo
a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Il credito
dell’Amministrazione regionale per l’imposta a seguito di accertamento o di
liquidazione si prescrive in anni quattro dalla data in cui l’accertamento è
divenuto definitivo. La prescrizione di detto credito è interrotta in caso di
esercizio di azione penale. L’imposta è rimborsata quando risulti indebitamente
pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni
dalla data di pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi
legali a decorrere dalla data di presentazione alla Regione Puglia - Settore
finanze - della relativa istanza. L’eventuale credito risultante da
dichiarazione può essere portato in compensazione nella dichiarazione successiva
e fatto valere sul primo pagamento utile. E’ abrogato l’articolo 2 della l.r.
9/1994. Le risorse provenienti dal presente articolo vengono introitate sul
capitolo di entrata 1021110 “Quota imposta regionale benzina per autotrazione
(l.r. 9/1994) - Collegato al cap. di spesa 771095” dell’upb 1.2.2. La Giunta
regionale è autorizzata, con proprio atto, ad apportare le occorrenti variazioni
al bilancio regionale.
9. Per le finalità e le esigenze riferite al
primo semestre dell’esercizio 2008, di cui all’articolo 1, comma 1, della legge
regionale 3 aprile 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica)
e all’articolo 17 (Ulteriore anticipazione finanziaria ai Consorzi di bonifica),
comma 3, della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima
variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006), è
autorizzata un’anticipazione finanziaria di euro 13 milioni in favore dei
Consorzi di bonifica. Alla spesa per far fronte all’erogazione di detta
anticipazione si provvede mediante iscrizione di pari importo sui capitoli di
entrata 6151270 “Recupero di somme anticipate ai Consorzi di bonifica (P.M.S.
vinc. 1 a 1)” – upb 6.1.1 – e di uscita 1200170 “Anticipazione finanziaria in
favore dei Consorzi di bonifica (P.M.S. vinc. 1 a 1)” – u.p.b. 99.99.1 – delle
partite di giro del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008. Per
gli adempimenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell’articolo 1, comma 1,
della l.r. n. 8/2006 e dell’articolo 17, comma 3, della l.r. 22/2006, la Giunta
regionale è autorizzata a nominare, con potere di riscossione e di pagamento
delle somme, un Commissario ad acta che può avvalersi di una struttura di
supporto. Il compenso da riconoscere e corrispondere al Commissario ad acta e ai
componenti della struttura di supporto per complessivi euro 14 mila fa carico al
capitolo 112099 del bilancio per l’esercizio finanziario 2008.
10. La Giunta regionale provvede alla
ristrutturazione della posizione debitoria nei confronti dell’Istituto nazionale
previdenza sociale (INPS) relativa ai crediti contributivi maturati dallo stesso
Istituto per l’assunzione da parte della Regione di manodopera agricola nel
periodo dal 1993 al secondo semestre 2004, mediante versamento in unica
soluzione dell’importo di euro 1.164.306,02, corrispondente al 30 per cento del
debito totale a carico della stessa Regione. Per le finalità di cui al presente
comma è istituito nel bilancio di previsione 2008, nell’ambito dell’upb
08.01.05, il capitolo di spesa 111040 avente la seguente declaratoria
“Ristrutturazione contributi agricoli – oneri pregressi”, con uno stanziamento
pari ad euro 1.164.306,02.
11. Per l’annualità 2008 i fondi di cui al
comma 2 dell’articolo 19 (Tributo per il deposito dei rifiuti di discarica –
Ecotassa) della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizione per la
formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007- 2009
della Regione Puglia), fatta salva la quota di cui al comma 1 dello stesso
articolo, relativi alla “ecotassa” proveniente dal tributo per il deposito dei
rifiuti in discarica, sono destinati a programmi di sviluppo dei servizi di
raccolta differenziata e a interventi urgenti per la pulizia di siti carsici
ricadenti in aree naturali protette e in aree della rete ecologica natura 2000.
Per il 2008 i fondi di cui al presente comma sono così ripartiti:
a) per la quota del 70 per cento alle Province,
che li assegnano agli Ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione dei
rifiuti urbani secondo criteri incentivanti la raccolta differenziata;
b) per la quota del 30 per cento alla Regione,
finalizzati allo sviluppo di campagne di sensibilizzazione alla raccolta
differenziata e a interventi urgenti per la pulizia dei siti carsici come
individuati dal presente comma.
12. Il comma 5 dell’articolo 10 della legge
regionale 10 luglio 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in
relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale),
è sostituito dal seguente:
“5. Le istanze di verifica di
assoggettabilità a procedura di VIA presentate alla Regione alla data di entrata
in vigore della presente legge, nonché le relative istanze di integrazione e
variazione progettuale, anche se successive a tale data, sono esaminate e
definite dalla Regione. In relazione alle istanze di verifica di
assoggettabilità a VIA presentate alla data di entrata in vigore della presente
legge, il termine di conclusione del procedimento è prorogato a complessivi 180
giorni, decorsi i quali i progetti si intendono esclusi dalla procedura di VIA.
In relazione alle istanze di integrazione e variazione progettuale presentate
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, trova
applicazione la disciplina vigente al momento della presentazione”.
All’articolo 10
della l.r. 17/2007 è aggiunto, in fine, il seguente comma
“5 bis Le procedure di VIA conseguenti alle
istanze di cui al comma 5 e le procedure di VIA avviate con istanza presentata
prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché le relative
istanze di integrazione e variazione progettuale di interventi non ancora
realizzati, anche se successive a tale data, sono di competenza della Regione”.
13. Al comma 7 dell’articolo 16 della legge
regionale del 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto
ambientale), dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Il decorso di tale
termine è subordinato al compimento delle forme di pubblicità di cui al comma 3
e alla acquisizione del parere di cui al comma 5”.
14. Al fine di consentire il completamento
dei provvedimenti in materia di tutela ambientale e, in particolare, dei decreti
legislativi 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e relativi decreti
applicativi, le funzioni del Comitato regionale contro l’inquinamento
atmosferico per la Puglia (CRIAP) di cui alla legge regionale 16 maggio 1985, n.
31 (Disciplina del Comitato regionale contro l’inquinamento atmosferico), sono
prorogate sino alla data del 31 dicembre 2008.
15. Il comma 6 dell’articolo 6 della legge
regionale 24 luglio 1997, n.19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree
naturali protette nella Regione Puglia), è sostituito dal seguente:
“6. Entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, di cui al comma 5,
il disegno di legge è inviato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per
l’approvazione della legge istitutiva delle aree naturali protette”.
Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r.
19/1997, le parole: “Dalla data di adozione” sono sostituite dalle seguenti:
“Dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia” .
16. La realizzazione dei parchi eolici è
disciplinata dalle direttive di cui al regolamento regionale 4 ottobre 2006, n.
16 (Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia).
17. L’Agenzia regionale per la protezione
dell’Ambiente – ARPA Puglia, in presenza di vacanze nella dotazione organica
complessiva approvata con deliberazione di Giunta regionale 21 novembre 2006, n.
1712, è autorizzata a bandire concorsi finalizzati all’assunzione con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, riservati esclusivamente ai
lavoratori con i quali sia in corso da più di tre anni un rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa contratto a seguito di una pubblica
selezione. Il numero massimo dei lavoratori per i quali è ammesso il ricorso
alle procedure di cui al presente comma è di quindici. Le assunzioni previste
dal presente comma rientrano in quelle di cui alla deliberazione della Giunta
regionale 20 dicembre 2006, n.1992, e sono pertanto portate in detrazione dalle
assunzioni ancora da effettuarsi ai sensi di detta deliberazione. Gli oneri
derivanti dal presente comma trovano copertura nel capitolo 581000 (upb 14.1.2)
ai sensi e nei limiti della del. Giunta reg. 1992/2006.
18. Alla legge regionale 13 giugno 1986, n.
14 (Autorizzazione alla circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali),
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell’articolo 2 è sostituito dal
seguente:
“1. Gli indennizzi previsti devono essere
versati su conto corrente intestato all’Amministrazione provinciale competente
per territorio, con la specificazione che trattasi di versamento effettuato ai
sensi della presente legge.”;
b) i commi 1, 3 e 4 dell’articolo 3 sono
abrogati;
c) il comma 2 dell’articolo 3 è sostituito dal
seguente:
“2. Le amministrazioni provinciali devono
utilizzare gli introiti rivenienti dagli indennizzi per il miglioramento della
pavimentazione delle strade più interessate dai trasporti eccezionali”;
d) l’articolo 4 è abrogato.
19. Alla legge regionale 11 maggio 2001, n.
13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici), sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell’articolo 24 è sostituito dal
seguente:
“1. Le Amministrazioni aggiudicatrici, entro
sei mesi dalla data dell’atto di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione, rendono all’Assessorato regionale alle opere pubbliche, ovvero al
competente Assessorato regionale, che ne ha disposto il finanziamento, apposito
provvedimento con il quale sono approvate le risultanze rivenienti
dall’omologazione delle spese sostenute per la realizzazione di ciascuna opera
finanziata anche parzialmente dalla Regione. All’omologazione delle spese
sostenute alle quali si commisura il finanziamento regionale concesso provvede
il Responsabile del procedimento secondo quanto previsto dall’articolo 6. Sulla
base degli atti ricevuti, il Dirigente del competente Settore o Struttura
regionale provvede all’adozione di specifico provvedimento di presa d’atto”;
b) il comma 2 dell’articolo 24 è abrogato;
c) l’articolo 7 è abrogato;
d) il comma 12 dell’articolo 11 è sostituito dal
seguente:
“12. I pareri di cui al comma 9, lettere b),
c) e d) e al comma 11 sono resi entro il termine di novanta giorni dalla data di
ricezione della richiesta corredata della documentazione tecnica. Decorso il
termine suddetto, il parere si intende reso favorevolmente”.
20. All’articolo 60 (Regolazione rapporto
locativo alloggio di ERP) della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio
pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), sono apportate le seguenti
modifiche: dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1 bis Alle stesse condizioni di cui al comma
1, può chiedere la regolarizzazione del rapporto locativo anche chi ha ottenuto
in concessione l’alloggio di edilizia pubblica in forma provvisoria,
eventualmente a titolo di custodia, sempre che tale concessione risulti
documentata o si possa chiaramente desumere da atti o provvedimenti assunti
dall’Amministrazione comunale.”;
al comma 2, le parole “e dovrà essere
richiesta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge” sono soppresse;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Nei confronti degli occupanti illegittimi
privi dei requisiti di cui al presente articolo e che non hanno effettuato
richiesta di regolarizzazione del rapporto locativo sono avviate le procedure di
rilascio degli alloggi.”.
Gli IACP sono autorizzati a vendere, con le
modalità e procedure previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in
materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), gli
alloggi inseriti nei piani di vendita che sono liberi e disponibili se la
vendita è finalizzata a eliminare i condomini misti. Detti alloggi possono
essere venduti a mezzo di avviso pubblico prioritariamente agli assegnatari di
alloggi pubblici non inseriti nei piani di vendita. Gli acquirenti devono
trasferirsi entro sessanta giorni dalla data dell’atto di acquisto a pena
nullità della compravendita e l’alloggio non può essere rivenduto prima di dieci
anni. L’alloggio reso libero dall’acquirente deve essere immediatamente
assegnato in locazione. Qualora gli alloggi non vengano venduti si applica il
comma 9 dell’articolo 1 della l. 560/1993. Le Commissioni per la formazione
delle graduatorie e per la mobilità degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica di cui all’articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54
(Norme per l’ assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica), sono soppresse ad eccezione di
quelle aventi sede nei comuni di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. Tutti
i compiti e le funzioni delle Commissioni soppresse sono trasferiti alle
Commissioni per la formazione delle graduatorie e per la mobilità già istituite
presso i Comuni di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto secondo i rispettivi
ambiti provinciali. A queste ultime le Commissioni soppresse devono trasferire
tutte le pratiche e le graduatorie ancora non definite entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
21. Gli assegnatari degli alloggi ERP che
hanno regolarizzato il proprio rapporto locativo secondo quanto disposto dalla
l.r. n.1/2005 possono presentare richiesta di acquisto dei medesimi alloggi,
purchè gli stessi rientrino nei piani di vendita già esecutivi alla data di
entrata in vigore della presente legge. Il periodo di occupazione abusiva
dell’immobile è computato ai fini del requisito temporale di cui alla l.
560/1993. La sussistenza del predetto requisito temporale deve essere dichiarata
dai soggetti richiamati nel presente comma. I proventi derivanti
dall’alienazione di cui al presente comma devono essere utilizzati solo ed
esclusivamente per la manutenzione del patrimonio abitativo in possesso degli
IACP.
22. Al primo comma dell’articolo 62
(Riconoscimento oneri personale formazione professionale) della legge regionale
4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2004), le parole “del personale non impegnato in
attività formative nel periodo dal 1° luglio 1996 fino alla data di entrata in
vigore della legge regionale 16 novembre 2001, n. 27 (Misure straordinarie di
ristrutturazione del sistema formativo)” sono sostituite dalle seguenti “del
personale non impegnato in attività formative nel periodo dal 1° luglio 1996 al
31 marzo 2002, ivi compreso il costo relativo, per tale periodo,
all’inquadramento nelle fasce retributive e per i passaggi di livello ex
articoli 18 e 27 CCNL 94/97, derivante dall’applicazione dell’accordo di
contrattazione decentrata del 18 giugno 2002”. Ai fini dell’integrazione di
spesa da riconoscere agli enti gestori, a effetto di quanto sopra previsto,
restano fisse le condizioni, le procedure e le modalità previste all’articolo 62
della l.r. 14/2004, che l’ente gestore deve rispettare, integrando il rendiconto
già presentato. Il riconoscimento delle spese rivenienti da quanto sopra
indicato avviene nell’ambito degli importi da ciascun ente gestore già
rendicontati ai sensi dell’articolo 62 della l.r. 14/2004, attraverso
compensazione con somme liberatesi a seguito di disconoscimento, in sede di
verifica contabile da parte dei competenti servizi regionali, di spese
rendicontate e non ammesse a discarico.
23. E’ istituita “Puglia Sociale” quale
fondazione promossa e sostenuta dalla Regione Puglia, dalle Province e dai
Comuni, che ne possono essere soci fondatori. Vi possono aderire anche altri
enti locali, nonché le Camere di commercio, soggetti imprenditoriali privati,
organizzazioni del terzo settore di rilievo regionale, enti religiosi. Puglia
Sociale assolve ai seguenti compiti istituzionali:
a) promozione di iniziative di partecipazione
alla realizzazione di interventi e progetti innovativi, sperimentali, di
significativo impatto nel contesto regionale o locale in cui ricadono per
favorire l’inclusione sociale, il contrasto di ogni forma di disagio e rischio
di devianza di persone e gruppi sociali a rischio di esclusione e di
marginalità;
b) promozione di iniziative di solidarietà
aperte alla comunità regionale volte a rimuovere gli ostacoli all’integrazione
di soggetti in condizioni di svantaggio e/o di fragilità e al riconoscimento
pieno dei diritti sociali delle donne e degli uomini presenti sul territorio
regionale;
c) partecipazione a iniziative di rilievo
nazionale e regionale promosse da altre fondazioni e da altri enti pubblici e
privati che concorrano al perseguimento degli obiettivi complessivi delle
politiche di welfare regionale;
d) attivazione delle comunità locali per la
raccolta di risorse aggiuntive rispetto a quelle pubbliche destinate alle
politiche sociali, per il finanziamento di progetti di solidarietà volti ad
arricchire la dotazione di infrastrutture sociali, educative e sociosanitarie e
la offerta di servizi e prestazioni in favore dei soggetti più deboli nelle
stesse comunità locali;
e) promozione e realizzazione di iniziative di
comunicazione sociale a supporto delle politiche di welfare regionale e locale,
per sostenere i processi di partecipazione, per rendere più accessibili le
informazioni sui diritti e sulle opportunità delle persone e delle famiglie, per
diffondere nell’agire quotidiano dei singoli e delle istituzioni pubbliche e
private i principi di inclusione sociale, di parità, di conciliazione, di
integrazione e di valorizzazione delle differenze;
f) promozione di partenariati pubblico-privati
per la realizzazione di interventi in ambito sociale di rilievo regionale e
locale, anche sostenendo iniziative specifiche per la responsabilità sociale
delle imprese.
Agli oneri derivanti dall’istituzione di
Puglia Sociale si fa fronte attraverso uno stanziamento complessivo di euro 100
mila finalizzati all’erogazione di un contributo iniziale di euro 50 mila quale
fondo di dotazione della Fondazione e un contributo annuale di euro 50 mila.
Tale stanziamento è iscritto nel capitolo di nuova istituzione epigrafato:
“Fondazione Puglia Sociale” euro 100 mila. Per gli anni successivi si provvede
in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.
24. Allo scopo di favorire l’attività di
rappresentanza e tutela delle associazioni privatizzate ai sensi degli articoli
113 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
(Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n.
382), sono concessi annualmente contributi a valere sulle disponibilità
assegnate con lo stanziamento annuo di bilancio. Le associazioni riconosciute
che concorrono all’assegnazione delle predette risorse sono le seguenti:
a) Associazione nazionale mutilati invalidi di
lavori;
b) Associazione nazionale vittime civili di
guerra;
c) Associazione nazionale mutilati e invalidi di
guerra;
d) Associazione nazionale mutilati e invalidi
civili (ANMIC);
e) Associazione nazionale famiglie dei caduti e
dispersi in guerra;
f) Unione italiana ciechi (UIC);
g) Associazione italiana ciechi di guerra;
h) Federazione associazioni nazionali disabili
(FAND);
i) Associazione italiana stomizzati (AISTOM);
l) Ente nazionale protezione e assistenza
sordomuti (ENS);
m) Associazione nazionale mutilati per
servizio.
Ai fini del riparto per l’assegnazione delle
risorse disponibili tra le predette associazioni le stesse presentano
all’Assessorato alla solidarietà, entro il 30 giugno di ogni anno, secondo
apposite linee guida, un progetto di attività di durata annuale rivolto a
sostenere il funzionamento delle sedi e lo svolgimento di attività di
sensibilizzazione, informazione e promozione dei diritti, tutela della salute,
sostegno psicologico, mutuo-aiuto e inserimento lavorativo. La richiesta di
assegnazione del contributo, a firma del legale rappresentante, deve essere
corredata della seguente documentazione:
a) bilancio consuntivo dell’anno precedente,
approvato dagli organi statutari;
b) relazione sull’attività svolta nell’anno
precedente;
c) elenco delle sedi operative sul territorio
regionale;
d) dati statistici certificati sul numero degli
associati e sul numero delle persone oggetto di tutela, se diverso dal primo;
e) profilo delle principali risorse umane
impegnate nel coordinamento e nella realizzazione delle attività progettuali.
Ogni associazione può risultare beneficiaria
di un contributo non inferiore al 2 per cento e comunque non superiore al 15 per
cento della somma totale disponibile, determinato sulla base degli elementi di
cui alle predette lettere c) e d). Entro il 30 ottobre dell’anno successivo
all’anno di assegnazione del contributo, le associazioni beneficiarie presentano
la rendicontazione delle spese effettuate, con la relativa documentazione,
corredata di una dettagliata relazione sulle attività svolte e sui risultati
conseguiti. Per l’anno 2008 si fa fronte alla spesa riveniente dall’applicazione
della presente disposizione, ammontante a euro 450 mila, mediante risorse
autonome allocate sul capitolo di bilancio 784020, che assume la seguente nuova
declaratoria “Contributi Associazioni di tutela e rappresentanza degli
invalidi”. E’ abrogata la legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2 (Contributi alle
Associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi).
25 All’articolo 30 della legge regionale 10
luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la
dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Il Garante regionale dei diritti del
Minore, in qualità di Presidente dell’Ufficio del Garante, è nominato dal
Consiglio regionale tra persone di età non superiore a sessantacinque anni, in
possesso di laurea magistrale o specialistica, con documentata esperienza almeno
decennale, maturata nell’ambito delle politiche educative e socio-sanitarie, con
particolare riferimento alle materie concernenti l’età evolutiva e le relazioni
familiari. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei
consiglieri assegnati alla Regione”.
b) è aggiunto, in fine, il seguente:
“6 bis L’incarico di cui al comma 6 ha durata
di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. L’incarico è incompatibile con i
seguenti profili:
1) i membri del Parlamento, i ministri, i
consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e comunali e i titolari di
altre cariche elettive;
2) i direttori generali, sanitari e
amministrativi delle aziende USL e delle aziende ospedaliere regionali;
3) gli amministratori di enti pubblici,
aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché gli amministratori
o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo
contributi dalla Regione.
4) i lavoratori dipendenti di enti locali che
operano nell’ambito dei servizi alla persona;
5) i magistrati dei tribunali per i minorenni
e coloro che svolgono funzione di giudice onorario presso gli stessi tribunali”.
26 Ai fini dell’acquisto di farmaci,
dispositivi medici o altro materiale sanitario da parte delle aziende e istituti
del Servizio sanitario regionale, eventuali dichiarazioni di infungibilità
devono essere corredate di relazione, idoneamente motivata e documentata,
sottoscritta dal richiedente e confermata dal Direttore di distretto, o dal
Dirigente medico di presidio, o di dipartimento extraospedaliero, secondo la
rispettiva competenza, contenente specifica dichiarazione di essere a conoscenza
delle possibili responsabilità contabili per danno erTimes New Romane. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale adotta apposito atto di costituzione di un Osservatorio dei
dispositivi medici e protesici nonché del relativo repertorio regionale.
La delega conferita all’Agenzia regionale
sanitaria con l’articolo 38 (Accordi e transazioni con fornitori di beni,
servizi e prestazioni sanitarie) della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio
pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia) è confermata per l’anno 2008 in
presenza di disponibilità finanziarie da utilizzare per le transazioni. Ai
direttori generali delle aziende e istituti del servizio sanitario regionale è
posto l’obbligo di ridurre i costi delle attività esternalizzate
complessivamente del 2 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010,
anche mediante rinegoziazione o reinternalizzazione, sussistendone le
condizioni. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato alle politiche
della salute, con il supporto tecnico dell’Agenzia regionale sanitaria, è
delegata ad adottare i necessari atti finalizzati all’introduzione della
modalità di erogazione di prestazioni mediante pacchetti di prestazioni
ambulatoriali o day service. Presso l’Assessorato alle politiche della salute,
che si avvale anche della consulenza tecnica dell’Agenzia regionale sanitaria, è
ricostituita l’Unità regionale di valutazione dell’appropriatezza dei ricoveri
(UVAR) con il compito di coordinare le corrispondenti unità aziendali, emanando
atti di indirizzo, ai fini del perseguimento dell’obiettivo della
deospedalizzazione, previa analisi dei dati delle schede di dimissione
ospedaliera. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, integra, sulla base di valutazioni di
appropriatezza del setting assistenziale, i DRGs ad alto rischio di
inappropriatezza di cui all’articolo 22 (Definizione dei livelli essenziali di
assistenza) della legge regionale 7 gennaio 2004 n. 1 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006
della regione Puglia), individuando anche le soglie di ammissibilità quale
ricovero ordinario per ciascun DRG, tenendo comunque conto delle peculiarità
dell’assistenza pediatrica. Le soglie di ammissibilità dei DRGs ad alto rischio
di inappropriatezza, di cui all’articolo 22 della l.r. 1/2004, così come
integrati dal presente comma, sono applicate al totale dei ricoveri (ordinari e
diurni) di ciascun anno di competenza con esclusione dei ricoveri di zero ed un
giorno. Alle aziende e istituti del servizio sanitario regionale è fatto divieto
di acquisire tecnologie sanitarie di valore superiore a euro 250 mila anche
mediante stipula di contratti di noleggio o leasing, in mancanza di preventiva
autorizzazione della Giunta regionale, concessa su proposta dell’Assessorato
alle Politiche della salute presso il quale è istituito apposito gruppo di
lavoro, che opera di concerto con quello istituito per il contenimento delle
liste d’attesa, per la valutazione del fabbisogno e dell’impatto in termini di
prestazioni conseguenti a tali acquisizioni. Le aziende e istituti del servizio
sanitario regionale dispongono la cessazione, alle relative scadenze, dei
rapporti di consulenza a carattere non sanitario. Eventuali rinnovi possono
essere previsti solo previo parere dell’Assessorato alle politiche della salute
a seguito di motivata e documentata richiesta. Le stesse aziende e istituti sono
tenuti a ridurre gli oneri per consulenze sanitarie in misura non inferiore al
10 per cento nonché le prestazioni aggiuntive in misura non inferiore al 30 per
cento nell’anno 2008, fatte salve specifiche autorizzazioni in deroga concesse
dalla Giunta regionale. Per l’anno 2008 il documento di indirizzo economico
funzionale (DIEF) alle aziende, enti e istituti del servizio sanitario
regionale, da adottarsi entro il 31 gennaio, prevede oneri per le prestazioni
erogate da parte delle strutture sanitarie classificate e private accreditate
inferiori del 2 per cento a quelli previsti nel DIEF relativo all’anno 2007. E’
fatto assolutamente divieto alle aziende sanitarie di imputare alla gestione
economica di esercizio costi di manutenzione, da ritenersi straordinaria, degli
immobili, impianti e macchine, aventi la caratteristica di investimenti e la cui
utilità è riferibile a più esercizi.
E’ fatto obbligo alle aziende sanitarie che
ancora non vi avessero provveduto di istituire il libro dei cespiti
ammortizzabili di proprietà disponibili pres-so terzi, nel quale rilevare gli
acquisti di beni a utilità pluriennali riconducibili per natura all’Assistenza
integrativa e protesica territoriale da privato. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 12 (Interventi in materia di assistenza farmaceutica) della legge
regionale 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all’esercizio provvisorio del
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007), le cui disposizioni non
sono qualificabili quali modalità di introduzione dei prezzi di riferimento,
essendo garantita l’autonomia diagnostico terapeutica dei medici, seppure
motivata in relazione alla prescrizione di inibitori della pompa protonica, la
Giunta regionale è autorizzata ad adottare analoghe disposizioni con riferimento
ad altre categorie terapeutiche al fine di garantire appropriatezza e miglior
rapporto benefici/costi nella prescrizione di farmaci. I direttori generali
delle aziende sanitarie adottano ogni possibile misura per garantire la
correttezza dell’utilizzo, da parte dei dipendenti, delle utenze telefoniche
disponendo che l’utilizzo per motivi personali abbia carattere di assoluta
eccezionalità e con oneri a carico dell’utilizzatore nonché assicurando idonei
mezzi di controllo. E’ obiettivo dei direttori generali realizzare una riduzione
delle spese per telecomunicazione in misura pari al 30 per cento nel 2008 e del
15 per cento nel 2009, anche attraverso l’utilizzo di telefonia VOIP in ambito
aziendale. E’ fatto obbligo alle aziende e istituti del servizio sanitario
regionale di adottare la contabilità analitica per centri di costo e di
responsabilità nonché la metodica di budget a tutti i livelli di responsabilità
della gestione delle risorse. I responsabili di struttura ai quali sono affidate
le risorse rendicontano in merito al corretto ed economico utilizzo delle stesse
e ai risultati raggiunti anche con riferimento a indicatori di efficienza ed
efficacia che possano consentire valutazioni comparative. Le aziende sanitarie
locali, sulla base dei report disponibili per medico prescrittore di prestazioni
e farmaci, verificano la congruità delle prestazioni con i livelli di spesa
programmati. Dal 1° gennaio 2008 nelle aziende sanitarie locali, nelle aziende
ospedaliero – universitarie e negli IRCCS pubblici, i nuclei di valutazione di
cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286
(Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n.
59), non possono essere composti da più di tre componenti. Il compenso per
ciascun componente previsto dall’articolo 14 (Nuclei di valutazione) della legge
regionale 5 dicembre 2001, n. 32 (Assestamento e variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2001) è ridotto del 30 per cento. Le
deliberazioni dei direttori generali delle aziende e istituti del servizio
sanitario regionale nonché le determinazioni dirigenziali sono pubblicate
integralmente sul sito web dell’azienda o istituto. Le deliberazioni devono
essere pubblicate contestualmente alla pubblicazione nell’albo pretorio. Le
determinazioni dirigenziali devono essere pubblicate entro tre giorni dalla data
della loro adozione. Fino alla pubblicazione dette determinazioni non possono
essere eseguite.
27. I dipendenti delle aziende sanitarie
devono essere adibiti alle mansioni per le quali sono stati assunti, nel
rispetto della categoria e del profilo professionale di appartenenza, secondo le
previsioni legali e contrattuali vigenti. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge le aziende sanitarie locali, le aziende
ospedaliero - universitarie e gli IRCCS pubblici, verificate le situazioni di
esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alle qualifiche di
appartenenza, restituiscono i dipendenti interessati allo svolgimento dei
compiti propri del profilo professionale per il quale sono stati assunti. Nello
stesso termine, i direttori generali delle suddette aziende inviano il resoconto
delle disposizioni prese in materia al competente settore dell’Assessorato alle
politiche della salute, certificando l’insussistenza di ulteriori casi di
svolgimento di mansioni difformi da quelle del profilo professionale di
appartenenza. Dopo il comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 28 dicembre
1994, n. 36 (Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale
in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 - Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421 -, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517), è inserito il seguente:
“3 bis. Può essere nominato direttore
generale, amministrativo o sanitario di un’azienda sanitaria locale della
Regione anche il titolare di un rapporto di lavoro dipendente con la stessa
azienda sanitaria locale. In tal caso il provvedimento di nomina determina
l’applicazione del regime di aspettativa senza assegni nei termini previsti
dall’articolo 3 bis, comma 11, del d. lgs. 502/1992. In caso di inadempienza il
direttore generale decade dall’incarico.”.
28. La Giunta regionale adotta entro il
termine previsto per la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2007
apposito provvedimento modificativo dell’attuale sistema di esenzione per
reddito dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica finalizzato a mantenere
gli stessi benefici a parità di condizioni reddituali evitando effetti negativi
in conseguenza dell’applicazione delle norme introdotte dalla legge 27 dicembre
2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato), in materia di deduzioni e detrazioni.
29. Nelle more della ridefinizione,
nell’ambito del piano regionale di salute, delle prestazioni di assistenza
riabilitativa intensiva ed estensiva per le persone disabili giovani e adulti e
dei relativi standard di personale, i requisiti organizzativi previsti dalla
legge regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di
espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2005), per l’accreditamento delle strutture
residenziali e semi-residenziali sono sospesi. Dal 1° gennaio 2008 le strutture
che erogano le prestazioni di cui al presente comma sono provvisoriamente
accreditate sulla base degli standards indicati nella nota circolare del
Ministero della sanità del 7 giugno 1984, recepita dalla Regione Puglia con
deliberazione 9 febbraio 1989, n. 593.
30. Nel limite dei posti vacanti nella
dotazione organica e nel rispetto della riduzione della spesa del personale
imposto dal comma 564 della l. 296/2006, il personale già titolare di incarico a
tempo indeterminato presso aziende sanitarie e in servizio a tempo determinato
alla data di entrata in vigore della presente legge presso un’azienda sanitaria
della Regione è confermato nei ruoli di quest’ultima, a tempo indeterminato,
previa presentazione di apposita domanda di mobilità.
31. In deroga all’articolo 17 della legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull’assetto programmatico, contabile,
gestionale e di controllo delle unità sanitarie locali in attuazione del d.lgs.
502/1992, così come modificato dal d.lgs. 517/1993, il termine per l’adozione
del bilancio economico preventivo da parte delle aziende sanitarie, IRCCS, ARPA
e ARES, relativo all’esercizio 2008, è prorogato al 15 febbraio 2008.
32. Fino al completamento degli adempimenti
di cui all’articolo 1, comma 796, lettera u), della l. 296/2006 e, comunque,
fino a nuova disposizione da parte della Giunta regionale sono sospesi nuovi
accreditamenti di strutture private, non accreditate transitoriamente alla data
di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione di quelle previste
nelle intese per la riconversione delle case di cura e per le strutture
realizzate con finanziamenti pubblici.
33. Presso l’Assessorato alle politiche della
salute è costituito, con la collaborazione tecnica dell’ARES, un gruppo di
lavoro per il coordinamento delle attività di gestione del rischio clinico
finalizzate alla garanzia della sicurezza dei pazienti. Con provvedimento della
Giunta regionale da adottarsi entro il 28 febbraio 2008 è fissata la
composizione del gruppo di lavoro garantendo la partecipazione delle società
scientifiche. Con lo stesso provvedimento sono individuati attività e obiettivi
nonché modalità di collegamento in rete col gruppo di lavoro regionale dei
servizi attivati in ogni azienda sanitaria nell’ambito dei progetti per la
realizzazione degli obiettivi di piano sanitario nazionale ex articolo 1, commi
34 e 34 bis, della l. 662/1996 .
34. L’assistenza primaria sul territorio
della regione Puglia è organizzata per distretti. All’interno dei distretti,
l’ambito territoriale di scelta dell’assistenza primaria coincide con il
territorio del comune o con aggregazioni di più comuni così come disciplinato
dal presente non può essere inferiore a 5 mila residenti. Di conseguenza,
l’azienda, previo accordo con le organizzazioni sindacali in seno alla CPA,
propone, esclusivamente in fase di prima applicazione, al Comitato regionale
l’aggregazione di più comuni in ragione di specifiche caratteristiche
orografiche del territorio al fine di favorire il servizio ai cittadini
nell’ambito dello stesso distretto. Le aziende, entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione del suddetto accordo devono inviare al CPR le proposte di
aggregazione ai sensi del presente comma. Il CPR, ricevute le proposte
aziendali, esprime il proprio parere al fine dell’approvazione da parte della
Giunta regionale dei nuovi ambiti territoriali regionali. L’ambito territoriale
di scelta dell’assistenza primaria rimane il comune anche nel caso in cui lo
stesso contenga più distretti. La costituzione di nuove forme associative, ivi
comprese le medicine complesse di rete e di gruppo, deve essere realizzata nel
rispetto dell’ambito territoriale di scelta così come disciplinato dal comma 33.
Sono fatte salve le forme associative dell’assistenza primaria costituite e
riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in
deroga agli ambiti territoriali previsti con le procedure della presente legge.
35. Il comma 7 dell’articolo 33 (Norme in
materia di personale) della l.r. 1/2005 è abrogato.
36. Alla legge regionale 24 luglio 2007, n.
22 (Abolizione del libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi e
formazione del personale alimentarista), sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera d) del comma 2 dell’articolo 4
è sostituita dalla seguente:
“d) la possibilità di effettuare direttamente
sul posto di lavoro la formazione mediante personale qualificato di cui alla
lettera b), ovvero nell’ambito dell’applicazione del regolamento (CE) n.
852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene
dei prodotti alimentari”;
b) il comma 3 dell’articolo 4 è sostituito
dal seguente:
“3. Il personale alimentarista che svolge
mansioni individuate a rischio ai fini della possibile trasmissione delle
malattie attraverso gli alimenti è tenuto alla frequenza di specifici corsi di
formazione e aggiornamento in materia di igiene degli alimenti e possesso di
relativa documentazione, secondo le modalità disciplinate dal regolamento di cui
al comma 2”;
c) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
“7. Fermo restando quanto previsto dal
regolamento (CE) n. 852/2004 e dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193
(Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di
sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo
settore), il responsabile dell’industria alimentare deve adibire alle mansioni a
rischio di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a) , il personale alimentarista
in possesso di documentazione comprovante l’avvenuta formazione coerente con il
tipo di attività svolta”;
d) il comma 1 dell’articolo 8 è abrogato;
e) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
“9. Nelle more dell’adozione da parte della
Giunta regionale del regolamento di cui al’articolo 4, comma 2, le aziende
sanitarie locali devono applicare le disposizioni di cui al d. lgs. 193/2007”.
37. A decorrere dal 1° gennaio 2008, nelle
more dei provvedimenti definitivi di accreditamento istituzionale, il pagamento
delle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre
2006, n.1621, dovute per le prestazioni erogate agli assistiti del servizio
sanitario regionale da parte delle strutture appositamente autorizzate di cui al
comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi
in materia sanitaria), è assicurato direttamente dalla AUSL della provincia nel
cui territorio ha sede la struttura sanitaria autorizzata che ha erogato le
prestazioni, previa regolare fatturazione. La successiva regolazione delle
partite debitorie e creditorie tra le aziende sanitarie locali interessate, in
dipendenza della residenza dei singoli assistiti avrà luogo secondo le procedure
fissate dalle norme che disciplinano la mobilità sanitaria.
38. Al personale del comparto in servizio
continuativo da almeno 3 anni alla data in vigore della presente legge presso le
aziende sanitarie locali con rapporto di lavoro convenzionale ovvero con
incarico a tempo determinato, adibito al servizio integrazione scolastica di cui
alla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l’integrazione
scolastica degli handicappati), si applica il processo di stabilizzazione
previsto dall’articolo 30 (Piano di stabilizzazione del personale) della legge
regionale 16 aprile 2007, n.10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007/2009 della Regione Puglia).Quanto
sopra previsto si applica anche al personale utilizzato dalle aziende sanitarie
locali su delega dei comuni, al quale per effetto dell’articolo 68 della l.r.
19/2006 è stato applicato il contratto degli enti locali. Il processo di
stabilizzazione previsto per il personale del ruolo dirigenziale si applica
anche al personale adibito, con rapporto di lavoro convenzionale ovvero con
incarico a tempo determinato, da almeno 3 anni alla data di entrata in vigore
della presente legge, in forma continuativa, al servizio di integrazione
scolastica di cui alla l.r. 16/1987. Le aziende sanitarie locali, ove
necessario, equiparano, sulla base delle mansioni effettivamente svolte, i
profili professionali a quelli previsti per il personale del servizio sanitario
nazionale. Le aziende sanitarie locali adeguano le dotazioni organiche vigenti
qualora i posti dei profili professionali interessati risultino carenti. Agli
oneri derivanti dall’applicazione del presente comma, ammontanti a euro
17.938.650,00, si provvede:
mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB
12.2.1. di nuovo capitolo di spesa “Stabilizzazione personale l.r. 16/1987
finanziato con risorse autonome”, con una dotazione finanziaria di euro 12
milioni 400 mila e corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 921010 - UPB 11.1.1. - del bilancio regionale; mediante l’istituzione,
nell’ambito della UPB 12.2.1, di nuovo capitolo di spesa “Stabilizzazione
personale l.r. 16/1987 finanziato con risorse a specifica destinazione”, con una
dotazione finanziaria di euro 5.538.650,00 connesso al capitolo di entrata
2037215 – UPB 2.1.17 - del bilancio regionale.
39. All’articolo 8 della l.r. 26/2006 sono
aggiunti,in fine, i seguenti commi:
“3 bis Fino all’esaurimento dei posti
letto di cui al fabbisogno stabilito dal comma 2, alla classificazione delle
residenze socio sanitarie assistenziali, a modifica del comma 4 dell’articolo 2
del regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1, provvede con propria
determinazione il dirigente del Settore assistenza ospedaliera e specialistica
entro trenta giorni dalla data di ricezione del parere espresso dal direttore
generale della ASL di competenza.
3 ter
Il direttore generale della ASL di
riferimento perviene all’espressione del parere di cui al comma 3 bis a seguito
di aggiornata publicizzazione della invalicabile disponibilità di posti letto e
di positiva istruttoria dell’istanza di classificazione da parte delle strutture
interessate.
3 quater
All’istanza presentata dal legale
rappresentante delle strutture in questione deve essere allegata la
documentazione attestante l’iscrizione al registro di cui all’articolo 53 della
legge regionale 10 luglio 2006, n.19 (Disciplina del sistema integrato dei
servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in
Puglia), e il possesso di tutti i requisiti stabiliti dai vigenti regolamenti
regionali.
3 quinquies
La globale verifica dei requisiti funzionali
corrispondenti alla richiesta tipologia di classificazione deve essere portata a
termine entro 30 giorni dalla data di ricevimento. L’eventuale richiesta di
documentazione integrativa relativa agli standard organizzativi e servizi
speciali deve essere soddisfatta dalla struttura protetta entro 30 giorni dalla
formale notifica, trascorsi i quali l’istanza deve ritenersi decaduta.
3 sexies
In caso di contestuali istanze a fronte di
dichiarata parziale disponibilità di posti letto e a parità di diritto, il
direttore generale, ai fini dell’espressione del proprio parere, può dare
priorità alle strutture che presentano una maggiore offerta di servizi rispetto
a quelli minimi regolamentari.
3 septies
In prima applicazione della presente norma,
sono fatte salve tutte le classificazioni e convenzioni stipulate dalle ASL alla
data di entrata in vigore della presente legge.
40. Nel corso del triennio 2008-2010 le
aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici procedono alla stabilizzazione del
personale del ruolo della dirigenza medico veterinaria, sanitaria,
professionale, tecnica e amministrativa assunto con incarico a tempo determinato
e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31
gennaio 2008 le aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici provvedono alla
definizione di un piano di stabilizzazione del personale, di cui al presente
comma, nell’ambito dei posti vacanti nella dotazione organica ovvero nell’ambito
di una revisione della consistenza della stessa sulla base di una più generale
programmazione del fabbisogno nonché nel limite delle risorse economiche che
all’atto dell’adozione del piano risultino già impegnate a copertura dei costi
del rapporto di lavoro precario e del limite finanziario imposto dal comma 565
della l. 296/2006. Al processo di stabilizzazione il personale, di cui al
presente comma, accede, previo superamento di apposita pubblica selezione di
natura concorsuale, bandita dall’azienda sanitaria dall’IRCCS pubblico dove
presta servizio, con le procedure e i criteri previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, qualora in possesso di
almeno uno dei seguenti requisiti: essere in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge a tempo determinato da almeno tre anni, anche non
continuativi; essere in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge e che consegua il requisito di cui alla precedente lettera a) in virtù di
contratto stipulato anteriormente al 1° dicembre 2007; che sia stato in servizio
a tempo determinato per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio
anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli IRCCS pubblici possono stabilizzare il
personale dirigenziale precario impiegato in attività di ricerca con le stesse
procedure indicate nel presente comma, applicando quanto previsto dal comma 520
della l. 296/2006. E’ escluso da detto processo di stabilizzazione il personale
assunto con qualifiche e profili non attinenti all’attività di ricerca e
utilizzato in funzioni amministrative e di supporto non finalizzate all’attività
di ricerca. Dal processo di stabilizzazione di cui al presente comma sono
esclusi i dipendenti assunti a tempo determinato per la sostituzione di
personale assente, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, i
dipendenti in aspettativa presso altre aziende sanitarie o IRCCS pubblici, il
personale assunto a tempo determinato per l’attuazione di progetti oggetto di
finanziamenti finalizzati e il personale con funzioni apicali. Dal 1° gennaio
2008 le aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici per i profili professionali,
oggetto di stabilizzazione, non possono procedere a indire ovvero a proseguire
procedure concorsuali ovvero utilizzare le graduatorie di concorsi già espletati
per la copertura dei posti vacanti destinati all’attuazione del processo di
stabilizzazione. Nelle more della conclusione dell’intero processo di
stabilizzazione le aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici limiteranno il ricorso
alle assunzioni a tempo determinato a eccezione di quelle effettuate per
l’attuazione di progetti oggetto di finanziamenti finalizzati ovvero per quelle
relative alla sostituzione di personale in aspettativa a vario titolo. Fino
all’attuazione del processo di stabilizzazione di cui al presente comma sono
prorogati contratti a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge.
41. All’articolo 2, comma 2, della l.r.
26/2006 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
“b bis
In deroga a quanto previsto dalla lettera a),
i comuni singoli o associati possono realizzare, in considerazione di esigenze
specifiche, rifugi con capienza superiore alle duecento unità, previo parere
favorevole del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente
e a condizione che posseggano o realizzino un canile sanitario anche consortile
e che la gestione di tali strutture sia conforme a quanto previsto dagli
articoli. 8 e 9 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la
tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo)”.
42. Nel caso di assunzione della gestione di
una farmacia da parte del Comune le procedure di cui all’articolo 10, commi 3 e
4, della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio
farmaceutico), devono essere avviate entro e non oltre 180 giorni e le stesse
devono concludersi entro 365 giorni pena la decadenza dall’esercizio
farmaceutico. Il mancato rispetto dei termini sopra precisati è motivo di
decadenza dal diritto di prelazione del Comune. Le Amministrazioni comunali che
alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già assunto la
gestione di una farmacia resasi vacante o di nuova istituzione, devono procedere
all’apertura dell’esercizio farmaceutico entro e non oltre il termine di 180
giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, pena la
decadenza dal diritto di prelazione.
43. L’assegnazione delle sedi farmaceutiche
vacanti o di nuova istituzione nella regione Puglia ha luogo mediante
l’utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei al
concorso unico regionale ai sensi dell’articolo 48, comma 29, della legge 24
novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici). Le modalità
concorsuali di espletamento del concorso e della valutazione dei titoli sono
stabilite in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298 (Regolamento di attuazione
dell’articolo 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme
di riordino del settore farmaceutico).
44. Il rapporto di lavoro del personale
adibito al servizio di farmacovigilanza è prorogato sino alla data del 31
dicembre 2008.
45. Per l’anno 2008 il finanziamento
straordinario a favore dell’IRCCS “Oncologico” di Bari, previsto dall’articolo
35 della l.r. 4/2003, è elevato ad euro 6 milioni 500 mila anche al fine di
assicurare il trasferimento presso la nuova sede.
46. Al personale laureato non medico di cui
all’articolo 11 (Medicina dei servizi), comma 6, della l.r. 14/2004 e successive
integrazioni e modificazioni è riconosciuto il rimborso spese di accesso di cui
all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n.
500 (Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici
specialisti ambulatoriali, sottoscritto il 2 febbraio 1996), limitatamente agli
spostamenti dalla sede abituale di lavoro.
47. Alla liquidazione dei maggiori oneri
connessi con i trattamenti di fine rapporto, di cui all’articolo 5 della legge
regionale 19 marzo 1982, n. 13 (Ordinamento, ristrutturazione e potenziamento
dei trasporti pubblici locali. Fondo per il ripiano dei disavanzi di esercizio e
per gli investimenti nel settore), si applicano le disposizioni dell’articolo 1,
commi 755 e seguenti, della l. n. 296/2006. Per le finalità di cui al presente
comma nonché per gli obblighi finanziari connessi all’attuazione dell’articolo
5, commi 6 e 7, della l.r. 13/1982 è istituito, nell’ambito della unità
previsionale di base 13.01.02 del bilancio di previsione 2008, il capitolo
552014 “Trasferimenti alle aziende di pubblico trasporto locale a titolo di
integrazione del T.F.R. personale autolinee (art. 5 l.r. n. 13/1982)” con una
dotazione finanziaria di euro 200 mila e corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 551036 dell’unità previsionale di base
13.01.01. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce i criteri e le
modalità per l’attuazione delle disposizioni del presente comma.
48. Al fine di acquisire le quote di capitale
sociale di Tecnopolis CSATA s.c.a.r.l. possedute da tutti i soci di minoranza, a
eccezione di quelle di proprietà dell’Università di Bari, è autorizzata, per
l’esercizio finanziario 2008, la spesa di euro 101.887,00. All’onere derivante
dall’attuazione del presente comma si provvede mediante l’istituzione,
nell’ambito della U.P.B. 11.02.01, di nuovo capitolo di spesa 915040 “Intervento
finanziario per l’acquisizione di quote di capitale sociale della Tecnopolis
CSATA s.c.a.r.l. (legge regionale bilancio di previsione 2008)”, con una
dotazione finanziaria di euro 101.887,00 e corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 1110090 nell’ambito dell’unità previsionale di
base. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per
l’acquisto delle quote di capitale di cui al presente comma.
49. Il termine di cui all’articolo 9 (Regolamento regionale 1° settembre 2004, n. 2 –
Sospensione degli effetti dell’articolo 5 e norme a esso collegate), comma 2,
della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22
(Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2006), è prorogato al 30 aprile 2008.
50. Le disposizioni di cui all’articolo 64
(Personale regionale in posizione di distacco presso le strutture di supporto
agli organi politici) della l.r. 1/2004 sono prorogate al 31 dicembre 2008.
51. Al fine di contenere i costi dell’azione
amministrativa e di razionalizzare le partecipazioni societarie della Regione,
Finpuglia S.p.a. è posta in liquidazione. La Giunta regionale, nel termine di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede
all’avvio della procedura e alla nomina dell’organo di liquidazione. Entro detto
te-mine, Finpuglia s.p.a. – su autorizzazione della Giunta regionale –
trasferirà alla Regione le partecipazioni societarie da essa detenute e ritenute
immediatamente rilevanti per l’attuazione dei programmi comunitari. La Giunta è
autorizzata a trasferire, senza oneri per il bilancio regionale, l’attivo
risultante al termine della procedura di liquidazione di Finpuglia s.p.a. alla
società che, a norma del comma 461 dell’articolo 1 della l. 296/2006 e
successive modifiche ed integrazioni, sarà acquisita al patrimonio regionale.
Indice Articolo 1 - (Spesa a carattere pluriennale)
Articolo 2 - (Disposizioni per il rispetto
del patto di stabilità)
Articolo 3 - (Disposizioni varie)
Comma 1 - (Disposizioni in materia di
ARISGAM)
Comma 2 - (Ristrutturazione e rinegoziazione
mutui regionali)
Comma 3 - (Incremento del fondo per la
reiscrizione dell’economie vincolate)
Comma 4 - (Integrazione del fondo sanitario
regionale 2007 - parte corrente)
Comma 5 - (Operazioni di reintegro fondo
residui passivi perenti vincolati)
Comma 6 - (Disposizioni in materia di IRAP)
Comma 7 - (Disposizioni in materia di
addizionale regionale all’IRPEF)
Comma 8 - (Applicazione dell’imposta
regionale sulla benzina per autotrazione)
Comma 9 - (Anticipazione finanziarie ai
consorzi di bonifica)
Comma 10 - (Ristrutturazione contributi
agricoli)
Comma 11 -Tributo per il deposito dei rifiuti
in discarica)
Comma 12 - (Modifiche all’articolo 10 della
legge regionale 10 luglio 2007, n.17
-Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in
materia ambientale)
Comma 13 - (Modifica all’articolo 16 della
legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 - Norme
sulla valutazione dell’impatto ambientale)
Comma 14 - Disposizioni in materia ambientale
Comma 15 - (Modifica alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 - Norme per
l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia)
Comma 16 - (Disciplina realizzazione parchi
eolici)
Comma 17 - (Stabilizzazione dei dipendenti
precari dell’ARPA Puglia)
Comma 18 - (Modifiche e integrazioni alla
legge regionale 13 giugno 1986, n. 14 -
Autorizzazione alla circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali)
Comma 19 - (Modifiche e integrazioni alla
legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 - Norme
regionali in materia di lavori pubblici)
Comma 20 - (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 - Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale
2005-2007 della Regione Puglia - Norme aggiuntive di ERP)
Comma 21 - (Norme in materia di alienazione
di alloggi)
Comma 22 - (Modifiche all’articolo 62 della
legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 -
Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2004)
Comma 23 - (Istituzione della Fondazione
regionale “Puglia Sociale”)
Comma 24 - (Contributi alle associazioni di
tutela e rappresentanza degli invalidi)
Comma 25 - (Modifiche all’articolo 30 della
legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 -
Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il
benessere delle donne e degli uomini in Puglia)
Comma 26 - (Razionalizzazione e contenimento
della spesa sanitaria)
Comma 27 - (Disciplina mansioni)
Comma 28 - (Disposizioni in materia di
compartecipazione alla spesa sanitaria)
Comma 29 - (Modifica alla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 3 - Disposizioni
regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione
al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005)
Comma 30 - (Mobilità del personale del
Servizio sanitario regionale)
Comma 31 - (Termine di deliberazione dei
bilanci di previsione)
Comma 32 - (Accreditamento strutture private)
Comma 33 - (Gestione del rischio clinico e
sicurezza dei pazienti)
Comma 34 - (Ambiti territoriali di assistenza
primaria e di scelta)
Comma 35 - (Modifica all’articolo 33 della
legge regionale 1/2005)
Comma 36 - (Modifiche alla legge regionale 24 luglio 2007, n. 22 - Abolizione
del libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi e formazione del
personale alimentarista)
Comma 37 - (Prestazioni riabilitative di alta
specialità e intensiva erogate a pazienti con gravi cerebrolesioni acquisite)
Comma 38 - (Stabilizzazione personale legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 - Norme
organiche per l’integrazione scolastica degli handicappati)
Comma 39 - (Integrazioni all’articolo 8 della
legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 -
Interventi in materia sanitaria)
Comma 40 - (Stabilizzazione personale
precario del ruolo della dirigenza del Servizio sanitario
regionale)
Comma 41 - (Modifiche all’articolo 2 della
legge regionale 26/2006 - Interventi in materia
sanitaria)
Comma 42 - (Gestione farmacia
comunale)
Comma 43 - (Assegnazioni delle sedi
farmaceutiche)
Comma 44 - (Servizio di farmacovigilanza)
Comma 45 - (Finanziamenti oneri dell’IRCCS
“Oncologico”)
Comma 46 - (Legge
regionale 14/2004 - Rimborso spese)
Comma 47 - (Legge
regionale 19 marzo 1982, n. 13 - Trattamenti di fine rapporto)
Comma 48 - (Acquisto quote Società
partecipata Tecnopolis CSATA s.c.a.r.l.)
Comma 49 - (Legge
regionale 19 luglio 2006, n. 22 - Proroga termine)
Comma 50 - (Legge
regionale 1/2004 - Proroga termini)
Comma 51 - (Razionalizzazioni delle
partecipazioni regionali)
Tabella A IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI
DI SPESA RECATE DA LEGGI
PLURIENNALI
(in milioni di Euro)
SETTORI DI
INTERVENTO |
2008 |
2009 |
2010 |
RAGIONERIA (mutui)
|
301,79 |
295,63 |
296,22 |
RAGIONERIA RUOLI DI
S.F. |
7,43 |
7,43 |
7,43 |
EDILIZIA
RESIDENZIALE |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
TOTALE
|
310,72 |
304,56 |
305,15 |
Tabella B ADDIZIONALE REGIONALE ALL’ACCISA SUL GAS
NATURALE E
IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI
DALL’ACCISA
SULGAS NATURALE
CONSUM |
ADDIZIONALE REGIONALE ALL’ACCISA SUL GAS
NATURALE |
IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI
DALL’ACCISA SUL GAS NATURALE |
Euro al metro cubo
di gas naturale |
Euro al metro cubo
di gas naturale |
Consumi fino a 120
metri cubi annui |
0,019
|
0,019
|
Consumi superiori a
120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui |
0,03098
|
0,03098
|
Consumi superiori a
480 metri cubi annui e fino a 1.560 metri cubi annui |
0,03098
|
0,03098
|
Consumi superiori a
1.560 metri cubi annui |
0,03098
|
0,03098 |
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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