Anno 2008
Numero 2
Data 26/02/2008
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 34 suppl. del 29 febbraio2008
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Legge Regionale 26 febbraio 2008, n. 2

Riconoscimento delle masserie didattiche



Art. 1

(Obiettivi)



 
1. La Regione Puglia istituisce il circuito “Masserie didattiche della Regione Puglia” destinato alle aziende agroalimentari e agrituristiche che svolgono attività produttiva tradizionale e che si impegnano nell’attività dell’accoglienza didattico-formativa.
 
2. L’istituzione del circuito di cui al comma 1 intende applicare il principio della multifunzionalità dell’imprenditore agricolo, valorizzandone la figura e determinando una fonte aggiuntiva di reddito attraverso la diffusione d’informazioni in materia di produzioni, consumi e sugli aspetti storici, culturali e antropologici legati al territorio.



Art. 2



1. Le masserie didattiche della Regione Puglia sono aziende agricole, come definite dalla normativa vigente, singole o associate nella forma di associazione temporanea di scopo (ATS). Le stesse si impegnano nell’educazione del pubblico e, in particolare, nell’accoglienza e nell’educazione di gruppi scolastici e di individui, sia nelle loro attività scolastiche che extrascolastiche, nell’ambito:
 
a)      della conoscenza dell’attività agricola, dei cicli produttivi, della stagionalità dei prodotti, della vita e della biodiversità animale e vegetale;
 
b)      della conoscenza dei sistemi agricoli di produzione biologica, integrata o ecocompatibile al fine di realizzare un’agricoltura sostenibile;
 
c)      delle conoscenze delle qualità salutistiche e nutrizionali delle produzioni;
 
d)      della conoscenza degli aspetti storici, culturali e antropologici legati alle produzioni alimentari e al loro territorio;
 
e)      di una sana e corretta alimentazione.
 
2. Nel perseguire le finalità di cui al comma 1, le masserie didattiche possono attivare forme di turismo attivo assicurando, in ogni caso, il rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
 



Art. 3

(Operatore attività didattica)



 
1. L’operatore dell’attività didattica deve svolgere, nell’ambito dell’azienda agricola in cui opera, attività di accoglienza e informazione del percorso didattico scelto dalla stessa azienda conformemente a quanto indicato nella carta della qualità di cui all’articolo 4.
 
2. L’operatore può essere lo stesso titolare dell’azienda agricola o un soggetto da lui specificatamente indicato.
 
3. L’operatore deve conseguire una formazione didattico-metodologica partecipando a corsi abilitanti, organizzati o riconosciuti dall’Assessorato regionale alle risorse agro-alimentari, di almeno novanta ore.
 
4. Sono ritenute valide esperienze formative di settore, purché riconosciute da enti pubblici, sino al raggiungimento del fabbisogno formativo-abilitante.



Art. 4

(Carta della Qualità)



 
1. Il titolare della azienda agricola o il legale rappresentante, al fine di ottenere il riconoscimento di masseria didattica, deve sottoscrivere una carta di impegni, denominata “Carta della qualità”, che contenga:
a)      l’indicazione dell’operatore dell’attività didattica;
b)      il percorso didattico-divulgativo su tematiche ben definite, laboratori di produzione e del gusto, attività di ricerca storica sui prodotti e sui processi legati al territorio;
c)      l’attività di pubblicizzazione del progetto;
d)      le schede di valutazione sull’attività svolta in masseria, da sottoporre agli ospiti.



Art. 5

(Percorso didattico)



 
1. I percorsi didattici nelle masserie devono essere coerenti con gli obiettivi definiti dall’Assessorato regionale alle risorse agroalimentari per la promozione dei consumi legati al territorio e l’educazione alimentare.
 



Art. 6

(Istanza di riconoscimento, istruttoria e di iscrizione nell’albo regionale)



1. L’istanza di riconoscimento e di iscrizione nell’albo regionale delle masserie didattiche di cui all’articolo 7 deve essere presentata alla Regione Puglia - Assessorato risorse agroalimentari - Settore agricoltura - dal titolare dell’azienda agricola o dal legale rappresentante.
 
2. L’istanza di cui al comma 1 deve contenere l’esatta indicazione:
 
a)      della ragione sociale;
 
b)      del legale rappresentante;
 
c)      del codice fiscale e della partita IVA;
 
d)      del numero di iscrizione nel registro delle imprese agricole della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato (CCIAA);
 
e)      dell’agro in cui ricade il corpo aziendale e degli agri in cui ricadono eventuali altre particelle aziendali;
 
f)        del recapito telefonico ed eventuale indirizzo internet e di posta elettronica.
 
3. All’istanza devono essere allegati i seguenti documenti:
 
a)      certificato camerale di iscrizione nel registro delle imprese agricole;
 
b)      carta della qualità, di cui all’articolo 4;
 
c)      documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti fissati dall’allegato A;
 
d)      copia del documento di affidamento dell’incarico di operatore dell’attività didattica qualora questo non coincida con il titolare dell’azienda agricola;
 
e)      istanza di partecipazione dell’operatore dell’attività didattica ai corsi di formazione di cui all’articolo 3, comma 3, o attestazione di conseguita formazione didattico-metodologica di cui all’articolo 3, comma 4;
 
f)        dichiarazione di adesione a eventuali iniziative di natura didattico-divulgativa promosse o realizzate dall’Assessorato regionale alle risorse agroalimentari.
 
4. L’Ufficio regionale competente può richiedere, in fase istruttoria, ulteriori documenti ed effettuare controlli, presso la sede dell’azienda, se ritenuti necessari.
 
5. Il procedimento di iscrizione nell’albo di cui all’articolo 7 deve concludersi entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza.
 
6. Il provvedimento di riconoscimento è adottato dall’Assessore regionale alle risorse agroalimentari e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
 
7. Ogni modificazione rispetto ai dati contenuti nell’iscrizione iniziale deve essere comunicata alla Regione Puglia - Assessorato risorse agroalimentari - Settore agricoltura - allegando gli eventuali documenti probanti.
 



Art. 7

(Albo regionale delle masserie didattiche)

 



1. È istituito l’albo regionale delle masserie didattiche, tenuto presso il Settore agricoltura dell’Assessorato regionale alle risorse agroalimentari.

 

2. All’albo sono iscritte le aziende che hanno ottenuto il provvedimento di riconoscimento di cui all’articolo 6.

 

3. Le masserie didattiche sono identificate con un numero progressivo di iscrizione.

 

4. Il Dirigente del Settore agricoltura provvede, con propri atti formali:

 

a)      all’iscrizione delle masserie didattiche in possesso dei requisiti previsti e riconosciute e al controllo periodico delle stesse;

 

b)      all’aggiornamento biennale dei dati riferiti alle masserie didattiche iscritte;

 

c)      all’avvio del procedimento di cancellazione delle masserie didattiche dall’albo regionale.

 

5. Gli atti di cui al comma 4 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

 

6. L’albo regionale delle masserie didattiche può essere consultato on-line.




Art. 8

(Logo delle masserie didattiche)



 

1. L’Assessorato regionale alle risorse agroalimentari provvede a elaborare un logo che contraddistingua tutte le masserie didattiche riconosciute; il logo è riportato su tutto il materiale pubblicitario, illustrativo e segnaletico.




Art. 9

(Revoca del riconoscimento)



 

1. Il riconoscimento delle masserie didattiche può essere revocato:

 

a)      qualora siano state compiute ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie, nazionali e regionali;

 

b)      qualora i requisiti per il riconoscimento previsti dalla presente legge non siano più soddisfatti;

 

c)      qualora il riconoscimento sia fondato su indicazioni erronee o sia stato ottenuto in modo irregolare;

 

d)      qualora il riconoscimento sia fondato su dichiarazioni mendaci;

 

e)      sulla base di istanza da parte del titolare dell’azienda agricola.

 

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), l’Assessore regionale alle risorse agroalimentari diffida la masseria a regolarizzare la propria posizione per conservare l’iscrizione all’albo delle masserie didattiche di cui all’articolo 7. Decorsi trenta giorni dalla data di diffida, adotta formale e motivato atto di revoca del riconoscimento.

 

3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera d), l’Assessore regionale alle risorse agroalimentari revoca d’ufficio il riconoscimento con segnalazione all’autorità giudiziaria competente.

 

4. Con il provvedimento di revoca del riconoscimento, le masserie didattiche sono cancellate dall’albo regionale di cui all’articolo 7.

 

5. I provvedimenti di revoca del riconoscimento sono notificati agli interessati entro quindici giorni dalla data della loro emanazione.




Art. 10

(Promozione e divulgazione delle masserie didattiche)



 

1. L’Assessorato regionale alle risorse agroalimentari - Settore agricoltura, coerentemente con il proprio programma di divulgazione e promozione e d’intesa con l’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) della Regione, provvede a diffondere la conoscenza delle masserie didattiche.

 




Art. 11

(Norma finanziaria) 



1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.




ALLEGATO A


ALLEGATO A (Art. 6)
 
A) REQUISITI AGRICOLO PRODUTTIVI
 
Minimo n.3 dei requisiti, di cui almeno n. 2 di quelli ai punti numero 1), 2) e 3):
 
1) ordinamento produttivo misto all’interno delle specie vegetali e/o animali;
 
2) presenza di tecniche di coltivazione legate al metodo di produzione biologico o integrato;
 
3) realizzazione di particolari filiere di prodotto in azienda;
 
4) proposizione di tradizioni locali nei processi produttivi, nelle pratiche e/o nei prodotti;
 
5) integrazione con il territorio dal punto di vista produttivo e socio culturale.
 
B) REQUISITI SOCIO - DIDATTICI
 
1) partecipazione a specifici corsi di formazione, da parte dell’operatore dell’attività didattica, di cui all’articolo 3;
 
2) capacità di accoglienza adeguata in relazione al percorso didattico che si intende proporre, agli spazi aziendali e al personale in azienda;
 
3) fornitura di materiale didattico-informativo prima e/o durante lo svolgimento dell’attività prevista;
 
4) disponibilità di confronto con gli insegnanti per definire obiettivi e programmi;
 
C) REQUISITI LOGISTICI
 
1) presenza di locali coperti atti ad accogliere almeno n. 40 persone per lo svolgimento delle attività e dotati di servizi igienici idonei in relazione alla capienza dei locali;
 
2) presenza di aree delimitate per lo svolgimento delle attività e aree destinate al parcheggio;
 
3) tenuta di un registro delle attività svolte e degli ospiti;
 
D) REQUISITI DI SICUREZZA
 
È fondamentale il rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza vigenti in materia. In particolare sono obbligatorie:
 
1) la stipula di un’assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi;
 
2) la presenza di una cassetta di pronto soccorso;
 
3) la segnalazione delle aree a rischio.
 
 



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.