Legge Regionale 21 maggio 2008, n. 11 Norme in materia di terapia e attività assistite dagli animali
Art. 1(Finalità) 1. La presente legge definisce e
promuove le terapie e attività assistite dagli animali (AAT e AAA), ne sancisce
gli ambiti applicativi e le modalità di intervento; stabilisce i parametri da
adottare per assicurare il benessere psico-fisico degli animali coinvolti e dei
fruitori dellintervento terapeutico al fine di regolamentare gli interventi di
AAT e AAA ed evitare che siano oggetto di improvvisazione con il rischio di
gravi danni a carico dei fruitori e degli animali.
Art. 2(Definizione delle terapie e attività
assistite dagli animali) 1. Le AAT e AAA rappresentano un metodo
terapeutico globale in cui, attraverso attività ludico-ricreative e con
l’ausilio degli animali, il paziente viene stimolato contemporaneamente a
livello motorio e psichico, assumendo il ruolo di protagonista e partecipando
attivamente al processo riabilitativo.
2. Per AAA si intendono interventi di tipo
educativo o ricreativo finalizzati a informare, educare o migliorare la qualità
della vita. In questo tipo di intervento può essere utilizzata anche solo la
referenza animale senza il suo coinvolgimento diretto.
3. Per AAT si intendono interventi di tipo
terapeutico rivolti a persone con problematiche psicosociali, neuromotorie,
cognitive o problematiche psichiatriche con la finalità di ridurre la differenza
tra il livello reale di capacità produttiva del sistema lesionato e un ipotetico
livello potenziale di capacità operativa.
4. In entrambi i casi gli interventi devono
essere coordinati dall’equipe di lavoro multidisciplinare di cui all’articolo 6.
Art. 3(Strutture in cui svolgere le AAT e AAA) 1. Le AAT e AAA possono essere
praticate in ospedali, centri di riabilitazione, residenze sanitarie assistite,
case di riposo, scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunità
per il recupero dei tossicodipendenti o in altri luoghi idonei.
Art. 4(Scelta degli animali ammessi a programmi di
AAT e AAA) 1. Possono essere ammessi a programmi di AAT
e AAA solo animali appartenenti a specie domestiche (cani, gatti, equini, suini,
bovini, ovi-caprini, conigli) di età non inferiore ai dodici mesi, che siano
sottoposti regolarmente a un programma sanitario che ne attesti costantemente lo
stato di buona salute attraverso trattamenti antiparassitari per endo ed
ectoparassiti, trattamenti vaccinali, controlli specifici in funzione delle
caratteristiche ed esigenze di specie.
2. Per quanto concerne i cani, considerando
la più ampia diffusione degli stessi e il maggior loro coinvolgimento come
coterapeuti, non possono essere coinvolti cani adulti di canile o cani residenti
in canili.
3. Tutte le coppie operatore - animale devono
essere in possesso di un curriculum che ne attesti la certificazione secondo i
principi di “Carta Modena 2002”. Tali requisiti devono essere rivalutati
periodicamente da una apposita Commissione per accertarsi che gli standard
psicofisici richiesti rimangano inalterati al fine di garantire il benessere
degli animali e dei fruitori degli interventi.
Art. 5(Composizione Commissione) 1. La Commissione
deve essere composta da:
a) un medico con esperienza nellambito delle
AAT e AAA ;
b) uno psicologo con esperienza nellambito
delle AAT e AAA;
c) un medico veterinario zooiatra;
d) un esperto comportamentalista di ciascuna
specie domestica ammessa;
e) due rappresentanti delle associazioni del
privato sociale operanti nell’ambito delle AAT e AAA;
f) un operatore di terapia e attività assistita
dagli animali con comprovata esperienza.
2. La Commissione ha
la funzione di:
a) controllare i requisiti degli enti o delle
associazioni che, sul territorio regionale, vogliano erogare servizi di AAT e
AAA ;
b) stabilire i criteri e le procedure per la
certificazione di tali enti o associazioni;
c) valutare la validità dei progetti di AAT e
AAA presentati da tali enti o associazioni al fine di garantire il benessere
degli animali ammessi ai progetti e dei fruitori degli interventi;
d) valutare i requisiti professionali degli
operatori coinvolti nel progetto;
e) controllare il regolare svolgimento dei
progetti e che siano rispettati i requisiti per tutelare il benessere
psicofisico degli animali impiegati;
f) controllare periodicamente lo stato
psicofisico degli animali;
g) fornire consulenza tecnico-informativa a
chiunque ne faccia richiesta;
h) creare una banca dati delle associazioni o
enti preposti a erogare un servizio di AAT e AAA disponibile per chiunque voglia
avvalersi di un intervento di AAT e AAA.
3. La Commissione, inoltre, ha il compito di
valutare i requisiti professionali del personale addetto alladdestramento o
educazione degli animali adibiti a AAT e AAA perché questi avvengano solo
attraverso metodi di addestramento “gentili” senza alcuna coercizione o
maltrattamento degli animali e nel rispetto delle naturali propensioni
individuali di ciascun soggetto e delle sue esigenze etologiche al fine di
garantirne l’equilibrio psicocomportamentale e la corretta relazione con l’uomo.
Art. 6(Equipe di lavoro) 1. Nella fase progettuale e nella fase di
monitoraggio è necessaria la presenza di un’equipe costituita da figure
qualificate da esperienze documentate e da un curriculum di competenza
specifica; a ciò si aggiungono le figure specialistiche di riferimento relative
al progetto.
2. Lequipe di lavoro deve essere composta da
un medico, uno psicologo, un pedagogista, un fisioterapista o, figure
professionali equivalenti, un operatore di terapia e attività assistita dagli
animali e un operatore tecnico con specifica preparazione nell’interazione con
la specie di riferimento.
3. Lequipe di lavoro deve provvedere
all’organizzazione di un progetto generale di AAT o AAA in funzione delle
esigenze dei fruitori, degli obiettivi e delle finalità stabilite.
4. In fase operativa devono essere sempre
presenti un professionista di settore (pedagogista, fisioterapista o figure
professionali equivalenti) e un operatore di terapia e attività assistita dagli
animali per ciascun animale coinvolto al fine di tutelare costantemente
l’interazione e i suoi effetti sui partner secondo precisi criteri di
compatibilità reciproca e di efficacia dell’interazione stessa.
Art. 7(Norme di attuazione) 1. Entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina i criteri, i tempi
e le modalità di attuazione delle nomine dei componenti della Commissione di cui
all’articolo 5.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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