Legge Regionale 10 giugno 2008, n. 13 Norme per l'abitare sostenibile
Art. 1(Finalità) 1. La Regione promuove e incentiva la
sostenibilità ambientale e il risparmio energetico sia nelle trasformazioni
territoriali e urbane sia nella realizzazione delle opere edilizie, pubbliche e
private, nel rispetto dei vincoli derivanti dallordinamento comunitario e dei
principi fondamentali desumibili dalla normativa vigente in attuazione della
direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2002, relativa al rendimento energetico nelledilizia e in linea con la
direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006,
concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi
energetici e recante abrogazione della
direttiva 93/76 CEE del Consiglio, privilegiando la tutela e valorizzazione
delle proprie peculiarità storiche, ambientali, culturali e sociali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la
presente legge definisce gli strumenti, le tecniche e le modalità costruttive
sostenibili negli strumenti di governo del territorio, negli interventi di nuova
edificazione, di recupero edilizio e urbanistico e di riqualificazione urbana.
Art. 2(Definizioni) 1. Ai fini della presente legge sono
interventi di edilizia sostenibile gli interventi in edilizia pubblica o
privata, denominati anche edilizia naturale, ecologica, bio-eco-compatibile,
bioecologica, bioedilizia e simili, che hanno i seguenti requisiti:
a) sono progettati, realizzati e gestiti secondo
un’elevata qualità e specifici criteri di compatibilità ambientale e sviluppo
sostenibile, e quindi finalizzati a soddisfare le necessità del presente senza
compromettere quelle delle future generazioni;
b) minimizzano i consumi dell’energia e delle
risorse ambientali in generale e contengono gli impatti complessivi
sull’ambiente e sul territorio;
c) sono concepiti e realizzati in maniera tale
da garantire il benessere e la salute degli occupanti;
d) tutelano l’identità storico-culturale degli
agglomerati urbani e favoriscono il mantenimento dei caratteri storici e
tipologici legati alla tradizione degli edifici, in ragione dei relativi
caratteri di durevolezza, efficienza energetica e salubrità;
e) utilizzano materiali naturali, con
particolare riferimento a quelli di provenienza locale, per salvaguardare i
caratteri storici e tipologici della tradizione costruttiva locale;
f) promuovono e sperimentano sistemi edilizi a
costi contenuti in riferimento al ciclo di vita dell’edificio, attraverso
l’utilizzo di metodologie innovative e/o sperimentali;
g) adottano soluzioni planimetriche degli
organismi edilizi e degli spazi aperti tenendo conto del percorso apparente del
sole e dei venti dominanti e usano piante autoctone a foglia caduca, idonee a
garantire l’ombreggiamento durante la stagione estiva e il soleggiamento durante
quella invernale;
2. Ai fini della
presente legge, sono definiti:
a) fattori climatici: le precipitazioni
atmosferiche, la temperatura dell’aria, l’umidità, l’irradiazione solare, la
ventosità, che agiscono sull’edificio e di cui occorre tener conto nella
progettazione;
b) fattori ambientali naturali: la topografia,
il suolo, il sottosuolo, le risorse idriche, il verde, l’aria, che interagiscono
con il progetto modificandosi;
c) fattori di rischio ambientale artificiali:
l’inquinamento dell’aria, del suolo e dell’acqua, nonché le alterazioni
dell’ambiente prodotte da sorgenti sonore, campi elettromagnetici, radon e
dispersione notturna della luce verso la volta celeste;
d) valutazione del ciclo di vita di un edificio
o di un prodotto: l’impatto prodotto sull’ambiente nel corso della sua storia,
dalle fasi di estrazione e lavorazione delle materie prime alla fabbricazione,
trasporto, distribuzione, uso ed eventuale riuso, nonché raccolta, stoccaggio,
recupero e smaltimento finale che ne deriva.
Art. 3(Funzioni della Regione, delle Province e
deiComuni) 1. Per perseguire
gli obiettivi di cui all’articolo 1 la Regione provvede alle seguenti attività:
a) incentivazione degli interventi di edilizia
sostenibile nell’ambito dei propri piani e programmi e nella verifica degli
strumenti di governo del territorio di cui all’articolo 4, anche attraverso il
controllo di compatibilità previsto dagli articoli 7
e 11
della legge
regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali in materia di governo
e uso del territorio) e successive modifiche e integrazioni;
b) promozione di interventi di salvaguardia
delle risorse idriche e approvazione delle linee guida per il risparmio idrico
di cui all’articolo 5;
c) promozione di interventi finalizzati al
risparmio energetico e individuazione di criteri e modalità di
approvvigionamento delle risorse energetiche a uso delle strutture edilizie di
cui agli articoli 6 e 7;
d) redazione di un capitolato tipo prestazionale
e di un prezzario per la realizzazione degli interventi oggetto della presente
legge, secondo i criteri di cui all’articolo 8;
e) approvazione e aggiornamento del sistema di
certificazione energetico-ambientale di cui all’articolo 9, compreso
l’accreditamento dei soggetti che svolgono le attività per la certificazione;
f) approvazione e aggiornamento del disciplinare
tecnico e delle linee guida per la valutazione energetico-ambientale degli
edifici di cui all’articolo 10;
g) definizione di criteri e modalità per
accedere agli incentivi di cui all’articolo 12;
h) formazione professionale di operatori
pubblici e privati di cui all’articolo 14, nonché dei soggetti accreditati a
svolgere le attività di certificazione di cui all’articolo 9;
i) irrogazione delle sanzioni ai sensi
dell’articolo 15.
2. Le Province
concorrono al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 attraverso:
a) l’incentivazione degli interventi di edilizia
sostenibile nell’ambito dei propri piani e programmi;
b) la formazione professionale di operatori
pubblici e privati di cui all’articolo 14.
3. I Comuni
esercitano in particolare le funzioni concernenti:
a) la realizzazione di strumenti di governo del
territorio e l’integrazione di quelli esistenti secondo i contenuti della
presente legge;
b) la concessione di incentivi ai sensi
dell’articolo 12;
c) il monitoraggio, la verifica e il controllo,
di concerto con la Regione, sulla realizzazione degli interventi di cui alla
presente legge, al fine di verificare la regolarità della documentazione, nonché
la conformità delle opere realizzate alle risultanze progettuali;
d) la revoca dei titoli abilitativi ai sensi
dell’articolo 15, comma 2.
4. La Regione e gli enti locali applicano i
principi di edilizia sostenibile di cui alla presente legge nella realizzazione
o ristrutturazione di edifici di rispettiva proprietà e provvedono
all’adeguamento di quelli esistenti. A tal fine promuovono la sperimentazione di
sistemi edilizi a basso costo di costruzione per gli edifici di proprietà
pubblica.
5. La Regione e gli enti locali provvedono in
ogni caso alle attività di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell’edilizia) e successive modifiche e integrazioni,
nonché ai regolamenti regionali in materia.
Art. 4(Sostenibilità ambientale negli strumenti
digoverno del territorio) 1. Gli strumenti di governo del territorio,
dal livello regionale fino alla pianificazione esecutiva a scala comunale,
comunque denominati, compresi i programmi comunitari e i programmi di
riqualificazione urbana, devono contenere le indicazioni necessarie a perseguire
e promuovere gli obiettivi di sostenibilità delle trasformazioni territoriali e
urbane di cui all’articolo 1, anche in coerenza con le disposizioni del
Documento regionale di assetto generale (Drag) di cui alla legge
regionale n. 20/2001.
2. Il processo di
pianificazione deve individuare criteri di sostenibilità atti a garantire:
a) lo sviluppo armonico del territorio, dei
tessuti urbani e delle attività produttive;
b) la compatibilità dei processi di
trasformazione e uso del suolo con la sicurezza, l’integrità fisica e con la
identità storico-culturale del territorio;
c) la valorizzazione delle risorse identitarie e
delle produzioni autoctone per un sano e durevole sviluppo locale;
d) il miglioramento della qualità ambientale,
architettonica e della salubrità degli insediamenti;
e) la riduzione della pressione degli
insediamenti sui sistemi naturalistico-ambientali, attraverso opportuni
interventi di mitigazione degli impatti;
f) la riduzione del consumo di nuovo territorio,
evitando l’occupazione di suoli ad alto valore agricolo e/o naturalistico,
privilegiando il risanamento e recupero di aree degradate e la sostituzione dei
tessuti esistenti ovvero la loro riorganizzazione e riqualificazione per
migliorarne la qualità e la sostenibilità ambientale.
3. Il perseguimento dei criteri di
sostenibilità ambientale avviene attraverso la previsione di accurate
ricognizioni delle risorse territoriali e ambientali, nei piani e nei programmi
di ogni livello, allo scopo di valutare le implicazioni ambientali dei processi
di trasformazione del territorio. Dette ricognizioni comprendono:
a) analisi dei fattori ambientali naturali e dei
fattori climatici del territorio (dati igrotermici, pluviometrici, di
soleggiamento), corredate
b) delle relative rappresentazioni
cartografiche;
c) analisi delle risorse ambientali, idriche ed
energetiche, con particolare riferimento alle fonti rinnovabili;
d) analisi dei fattori di rischio ambientale e
naturale di natura antropica, corredate delle relative rappresentazioni
cartografiche;
e) analisi delle risorse e delle produzioni
locali.
4. Per garantire migliori condizioni
microclimatiche degli ambienti insediativi, i piani e i programmi di cui al
comma 1 devono contenere norme, parametri, indicazioni progettuali e tipologiche
che garantiscano il migliore utilizzo delle risorse naturali e dei fattori
climatici, nonché la prevenzione dei rischi ambientali, in particolare
attraverso:
a) le sistemazioni esterne agli interventi con
copertura naturale in grado di mitigare l’effetto noto come isola di calore,
nonché di conservare quanto possibile la naturalità e la permeabilità del sito;
b) le sistemazioni esterne delle aree a
destinazione monofunzionale o mista industriale, artigianale, commerciale,
direzionale e residenziale, con piantumazione di masse boschive lineari
(barriere) lungo le sorgenti inquinanti lineari (specie strade), per assorbire
le emissioni inquinanti in atmosfera e il rumore;
c) gli indici di permeabilità dei suoli,
limitando la presenza di manufatti interrati e favorendo la previsione di
pavimentazioni realizzate con materiali drenanti e autobloccanti cavi;
d) il “minimo deflusso vitale per il bilancio
idrico del territorio oggetto di intervento;
e) gli indici di densità arborea e arbustiva,
indicando specie autoctone e coerenti con le caratteristiche dei contesti;
f) indicazioni progettuali e tipologiche che:
1. tengano conto dei coefficienti di albedo
medio del paesaggio, ossia che considerino la riflessione della radiazione
solare verso l’edificio;
2. usino materiali da costruzione con
coefficienti di riflessione finalizzati al miglioramento del microclima in
esterno;
3. considerino la geometria degli ostacoli
fisici (altri edifici, elementi del paesaggio) che influiscono sui guadagni
solari per effetto di ombreggiamento o riflessione della radiazione;
4. privilegino forme compatte e condizioni di
esposizione e orientamento degli edifici tali da migliorarne l’efficienza
energetica.
Art. 5(Risparmio idrico) 1. La Giunta regionale, ai fini della
presente legge, individua i criteri e le modalità di salvaguardia delle risorse
idriche e del loro uso razionale, in particolare attraverso:
a) la predisposizione di misure atte a
verificare la qualità e l’efficienza delle reti di distribuzione anche
attraverso il monitoraggio dei consumi;
b) l’individuazione di standard ottimali di
riferimento per i consumi di acqua potabile e per gli scarichi immessi nella
rete fognaria e i relativi sistemi di controllo;
c) la promozione dell’utilizzo di tecniche di
depurazione naturale;
d) l’utilizzo di tecniche per il recupero delle
acque piovane e grigie.
2. Negli interventi di nuova costruzione e di
ristrutturazione degli edifici esistenti di cui alle lettere e) ed f) del comma
1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia), è previsto, salvo motivata e circostanziata richiesta di esclusione
specificamente assentita dal comune, l’utilizzo delle acque piovane per gli usi
compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio
ed erogazione integrativi.
3. I criteri di cui al comma 1 sono definiti
con apposito regolamento.
Art. 6(Risparmio energetico) 1. La Giunta regionale, ai fini della
presente legge, individua i criteri e le modalità di risparmio delle risorse
energetiche e del loro uso razionale, in particolare attraverso:
a) l’individuazione di standard ottimali di
riferimento per i consumi energetici destinati al condizionamento invernale ed
estivo degli ambienti, alla produzione di acqua calda sanitaria e
all’illuminazione;
b) la valorizzazione delle risorse territoriali
e ambientali;
c) la valorizzazione dell’integrazione
sito-involucro;
d) gli interventi sull’albedo e uso del verde
per diminuire leffetto “isola di calore”;
e) gli interventi sugli involucri;
f) gli interventi sugli impianti;
g) gli interventi sui sistemi di illuminazione.
2. I criteri di cui al comma 1 sono definiti,
con apposito regolamento, in coerenza con i contenuti del d.lgs 192/2005 e
successivi aggiornamenti e integrazioni, con il regolamento
regionale 27 settembre 2007, n. 24 (Regolamento per l’attuazione del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, modificato dal decreto legislativo
29 dicembre 2006, n. 311, in materia di esercizio, controllo e manutenzione,
ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale)
e successive modifiche e integrazioni e con gli indirizzi del Piano energetico
ambientale regionale.
Art. 7(Approvvigionamento energetico) 1. La Giunta regionale, ai fini della
presente legge, individua i criteri e le modalità di approvvigionamento delle
risorse energetiche a uso delle strutture edilizie, in particolare attraverso:
a) l’applicazione estesa delle fonti energetiche
rinnovabili, sia per la produzione di energia termica che di energia elettrica,
anche attraverso sistemi centralizzati;
b) l’applicazione di sistemi di riscaldamento
centralizzati per singoli edifici o per gruppi di edifici;
c) l’applicazione di sistemi funzionanti in
cogenerazione/trigenerazione dimensionati coerentemente con le esigenze di
fabbisogno energetico del sistema territoriale interessato;
d) la previsione di integrazione degli impianti
di cui alle lettere precedenti con le strutture degli edifici o del quartiere.
2. I criteri di cui al comma 1 sono definiti,
con apposito regolamento, in coerenza con i contenuti del d.lgs 192/2005 e
successivi aggiornamenti e integrazioni e con gli indirizzi del Piano energetico
ambientale regionale.
Art. 8(Criteri di selezione dei materiali da
costruzione) 1. Nella realizzazione degli interventi di
cui alla presente legge è previsto l’uso di materiali, di componenti edilizi e
di tecnologie costruttive che:
a) siano ecologicamente compatibili, sulla base
di requisiti di valutazione definiti dal disciplinare tecnico e dalle linee
guida di cui all’articolo 10, tra i quali la loro natura di materie prime
rinnovabili, il contenuto consumo energetico richiesto ai fini della loro
estrazione, produzione, distribuzione e smaltimento;
b) consentano di recuperare tradizioni
produttive e costruttive locali legate ai caratteri ambientali dei luoghi;
c) siano riciclabili, riciclati, di recupero, di
provenienza locale e contengano materie prime rinnovabili e durevoli nel tempo o
materie prime riciclabili;
d) siano caratterizzati da ridotti valori di
energia e di emissioni di gas serra inglobati;
e) rispettino il benessere e la salute degli
abitanti.
2. I requisiti di qualità di cui al comma 1
costituiscono i criteri per la redazione del capitolato e del prezzario di cui
alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 3.
Art. 9(Certificazione di sostenibilità degli
edifici) 1. La certificazione della sostenibilità
degli edifici è un sistema di procedure univoche e normalizzate che utilizza le
modalità e gli strumenti di valutazione di cui all’articolo 10, valutando sia il
progetto sia l’edificio realizzato nelle fasi di costruzione e di esercizio.
2. La certificazione di cui al comma 1 ha
carattere obbligatorio per gli interventi con finanziamento pubblico superiore
al 50 per cento Negli altri casi ha carattere volontario e ricomprende la
certificazione energetica obbligatoria di cui al d.lgs 192/2005 e successive
modifiche e integrazioni, per la quale sono parimenti utilizzati le modalità e
gli strumenti di valutazione di cui all’articolo 10 della presente legge, con
riferimento ai requisiti e ai parametri indicati nel d.lgs. 192/2005, la
certificazione energetica è comunque obbligatoria anche nel caso in cui non
venga richiesta la certificazione di sostenibilità.
3. Il certificato di sostenibilità degli
edifici è rilasciato da un professionista o da una organizzazione, accreditati
ai sensi del comma 4, lettera b), estranei alla progettazione e alla direzione
lavori, su richiesta del proprietario dell’immobile o del soggetto attuatore
dell’intervento. Il risultato della certificazione sotto forma di apposita targa
è affisso nell’edificio in luogo facilmente visibile.
4. La Giunta
regionale definisce e aggiorna:
a) il sistema di procedure per la certificazione
di sostenibilità degli edifici, per l’effettuazione dei controlli e
l’irrogazione delle eventuali sanzioni, compresa la relativa modulistica;
b) il sistema di accreditamento dei soggetti
abilitati al rilascio della certificazione.
5. La Regione, per il tramite del comune
competente per territorio, dispone controlli a campione sulla sussistenza dei
requisiti dei soggetti di cui al comma 4, lettera b), nonché accertamenti e
ispezioni a campione sugli interventi oggetto di certificazione, in corso
dopera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal
proprietario o soggetto attuatore dell’intervento, al fine di verificare la
regolarità della documentazione e dellattestato di certificazione, nonché la
conformità delle opere realizzate alla documentazione progettuale.
6. Nel caso in cui dagli accertamenti
effettuati risultino difformità, il comune:
a) ingiunge al proprietario o al soggetto
attuatore dell’intervento di effettuare i lavori necessari per rendere uniforme
l’edificio a quanto dichiarato;
b) qualora non si raggiungesse la conformità,
revoca la certificazione rilasciata.
Art. 10(Disciplinare tecnico e linee guida) 1. La Giunta regionale approva, anche con
riferimento alla direttiva 2002/91/CE e in coerenza con i contenuti del d.lgs
192/2005 e successive modifiche e integrazioni, il disciplinare tecnico per la
valutazione della sostenibilità degli edifici e le relative linee guida per il
suo utilizzo, alla cui redazione partecipano i rappresentanti delle professioni
e dei settori produttivi interessati.
2. Il disciplinare tecnico contiene i
requisiti di riferimento identificati in apposite aree di valutazione, il metodo
di verifica delle prestazioni riferite ai requisiti e il sistema di valutazione
degli stessi, nonché la loro ponderazione in relazione alle particolari esigenze
ambientali del territorio regionale. Il disciplinare è finalizzato a valutare e
certificare il livello di sostenibilità degli interventi edilizi, anche ai sensi
dell’articolo 4 del d.lgs 192/2005 e successive modifiche e integrazioni, nonché
dei regolamenti regionali in materia, a definire le priorità e a graduare gli
incentivi economici, nonché a stabilire delle soglie minime al di sotto delle
quali non è previsto il rilascio di certificazioni e l’accesso agli incentivi
previsti. Il disciplinare tecnico costituisce riferimento per l’elaborazione e
l’integrazione degli strumenti edilizi e urbanistici comunali.
3. I requisiti
previsti nel disciplinare tecnico, identificati in aree di valutazione, si
riferiscono in particolare:
a) alla qualità ambientale degli spazi esterni,
b) al risparmio delle risorse naturali;
c) alla riduzione dei carichi ambientali;
d) alla qualità ambientale degli spazi interni;
e) alla qualità della gestione e del servizio;
f) all’integrazione con il sistema della
mobilità collettiva.
4. Il sistema di
valutazione definito nel disciplinare tecnico deve:
a) consentire la valutazione del livello di
sostenibilità ambientale degli edifici definendo la prestazione minima di
riferimento di ciascuna area di valutazione e di ciascun criterio di cui al
comma 3, in base alle norme legislative e tecniche vigenti e alle peculiarità
costruttive locali;
b) comprendere un sistema di ponderazione dei
requisiti di cui sopra che consenta di definire le priorità delle diverse
problematiche ambientali considerate;
c) consentire l’attribuzione di un punteggio di
prestazione dell’edificio che permetta la valutazione analitica del livello di
sostenibilità ambientale;
d) comprendere, per quanto riguarda i requisiti
energetici, un sistema di classificazione degli edifici nel sistema di
certificazione energetica.
5. Le linee guida di
spiegazione e accompagnamento del disciplinare tecnico contengono in
particolare:
a) le indicazioni per effettuare l’analisi del
sito, che comprende l’analisi dei fattori climatici e ambientali, nonché dei
relativi rischi;
b) le spiegazioni dettagliate sulle modalità di
applicazione del disciplinare tecnico, compresi i metodi di calcolo e gli
strumenti di verifica riferiti a ogni requisito, le strategie di riferimento e
alcuni esempi di possibili soluzioni tecniche;
c) la modulistica e i sistemi di calcolo
informatizzati per la semplificazione delle procedure di verifica.
Art. 11(Calcolo degli indici e dei parametri
edilizi) 1. Anche in deroga a quanto disposto dai
regolamenti edilizi comunali, salvo quanto previsto dalla normativa sismica e
dalle norme inerenti la difesa del suolo e la tutela del paesaggio, per le nuove
costruzioni e per il recupero degli edifici esistenti ai sensi della presente
legge non sono considerati nel computo per la determinazione dei volumi, delle
superfici, delle distanze e nei rapporti di copertura, fermo restando il
rispetto delle distanze minime previste dalla normativa statale:
a) il maggiore spessore delle murature esterne,
siano esse tamponature o muri portanti, oltre i trenta centimetri;
b) il maggior spessore dei solai intermedi e di
copertura oltre la funzione esclusivamente strutturale;
c) le serre solari, per le quali sussista atto
di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non
superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative
realizzate;
d) tutti i maggiori volumi e superfici necessari
al miglioramento dei livelli di isolamento termico e acustico o di inerzia
termica, o finalizzati alla captazione diretta dell’energia solare, o alla
realizzazione di sistemi di ombreggiamento alle facciate nei mesi estivi o alla
realizzazione di sistemi per la ventilazione e il raffrescamento naturali.
2. Le disposizioni
di cui al comma 1 si applicano anche:
a) alle variazioni delle altezze massime, nonché
alle distanze dai confini e dalle strade e tra gli edifici, qualora non
comportino ombreggiamento delle facciate di terzi;
b) al computo della superficie utile e non
residenziale in riferimento alla determinazione dei limiti massimi di costo per
l’edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata.
3. Per il recupero degli edifici esistenti
resta ferma la salvaguardia di elementi costruttivi e decorativi di pregio
storico e artistico, nonché di allineamenti o conformazioni diverse,
orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di
edifici urbani e rurali di antica formazione.
4. La deroga di cui al comma 1 si applica
anche ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche per la
determinazione del contributo di costruzione e degli standard urbanistici.
5. Ai fini del rilascio dei provvedimenti
autorizzativi, comunque denominati, coerenti con i requisiti di sostenibilità
ambientale previsti dalla presente legge, è allegata apposita documentazione
tecnica che definisca il soddisfacimento dei requisiti secondo quanto stabilito
nel disciplinare tecnico ai sensi dell’articolo 10, commi 2, 3 e 4.
6. Per interventi sugli edifici costruiti o
modificati ai sensi della presente legge, non è consentita la riduzione degli
spessori e la trasformazione dei volumi realizzati ai sensi del comma 1.
7. I regolamenti edilizi comunali definiscono
le modalità di installazione di impianti tecnologici per il risparmio energetico
e le zone del territorio comunale per le quali tali interventi sono considerati
attività libere, ossia non soggette a D.I.A..
Art. 12(Incentivi) 1. I Comuni possono prevedere in favore di
coloro che effettuano interventi di edilizia sostenibile secondo i requisiti
fissati dal disciplinare tecnico di cui all’articolo 10:
a) riduzioni dell’ICI, di altre imposte
comunali, degli oneri di urbanizzazione secondaria o del costo di costruzione di
cui agli articoli 16 e 17 del d.p.r. 380/2001, con particolare riferimento
all’edilizia residenziale sociale, e in misura crescente a seconda dei livelli
di risparmio energetico, di qualità ecocompatibile dei materiali e delle
tecnologie costruttive utilizzate, di risparmio idrico e di altri requisiti di
sostenibilità energetico-ambientale di cui alla presente legge;
b) incrementi fino al 10 per cento del volume
consentito dagli strumenti urbanistici vigenti, al netto delle murature, per gli
interventi di nuova edificazione e di ampliamento, di sostituzione e di
ristrutturazione degli edifici esistenti, compatibilmente con i caratteri
culturali e ambientali degli edifici e dei luoghi e nel rispetto dei limiti di
densità edilizia e distanza fra i fabbricati fissati dal decreto ministeriale 2
aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle
attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), e delle
quantità complessive minime fissate dall’articolo 41 sexies della legge 17
agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modifiche e integrazioni.
Tali incrementi non costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali.
2. Gli incentivi previsti dal comma 1 sono
graduati dai comuni in modo tale da favorire la sostituzione di edifici e la
riqualificazione di quartieri caratterizzati da elevati livelli di inefficienza
energetica e incompatibilità ambientale opportunamente diagnosticati, escludendo
edifici e contesti urbani storici di valenza ambientale, culturale e
architettonica.
3. La Regione e gli enti locali interessati
si attivano per creare le idonee condizioni affinché gli interventi di cui alla
presente legge usufruiscano degli incentivi previsti dalle norme nazionali
riguardanti l’uso efficiente dell’energia e la produzione di energia da fonti
rinnovabili.
4. Gli incentivi previsti dal presente
articolo sono cumulabili con altri contributi compatibilmente con i criteri di
cumulabilità previsti dagli incentivi nazionali.
Art. 13(Contributi regionali) 1. Nella concessione dei contributi di cui
alla legge
regionale 20 agosto 1974, n. 31 (Contributi per la formazione di
alcuni strumenti urbanistici), la Giunta regionale prevede specifiche premialità
per gli enti locali che, nell’ambito della redazione di strumenti urbanistici
generali ed esecutivi, elaborati comunque in coerenza con il DRAG di cui
all’articolo 4
della l.r.
20/2001 e successive modifiche e integrazioni, prevedano la
redazione, in tutto o in parte in relazione alle caratteristiche dei contesti,
dei seguenti elaborati cartografici tematici:
a) carta dei rischi ambientali artificiali,
nella quale sono evidenziate in particolare cave, impianti di smaltimento
rifiuti, dighe, fabbriche ad alto rischio, centrali, linee elettriche a media e
alta tensione, sorgenti puntuali di emissione elettromagnetica;
b) carta dei rischi ambientali naturali, nella
quale sono rappresentate in particolare la vulnerabilità dei suoli e degli
acquiferi e la presenza di radon;
c) carta dei fattori climatici, nella quale sono
rappresentati in particolare gli elementi relativi alla conoscenza della
temperatura media mensile, della pluviometria, dell’umidità e dei venti;
d) carta del soleggiamento, nella quale sono
rappresentate in particolare le condizioni dei singoli comparti o quartieri, in
base all’orientamento, all’orografia, all’altezza degli edifici esistenti, con
indicazioni circa la radiazione solare diretta e totale, nonché la ripartizione
oraria dell’irraggiamento;
e) carta dei regimi delle acque, nella quale
sono individuati le sorgenti, i pozzi e le cisterne, i percorsi fognari e la
distribuzione della rete idrica, oltre che evidenziati i regimi di portata
stagionale delle acque superficiali e lo scorrimento delle acque profonde;
f) carta delle biomasse;
g) diagnosi energetiche e ambientali finalizzate
all’individuazione di aree e quartieri caratterizzati da elevati livelli di
inefficienza energetica e incompatibilità ambientale e dunque da sottoporre a
interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione urbana.
2. I finanziamenti regionali, statali e
comunitari riguardanti la realizzazione o il recupero degli immobili sono
assegnati prioritariamente agli interventi certificati ai sensi della presente
legge o che rispondano ai criteri e ai requisiti contenuti nella presente legge.
Art. 14(Formazione e informazione) 1. Ai fini della diffusione della conoscenza
dei principi di sostenibilità delle costruzioni edilizie, nonché ai fini del
rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 9, la Regione e le province,
anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati e con il coinvolgimento
dei rappresentanti delle professioni e dei settori produttivi interessati,
promuovono:
a) corsi di formazione professionale rivolti
agli enti locali, alle imprese e ai liberi professionisti;
b) concorsi di idee o di progettazione, anche in
collaborazione con le amministrazioni locali, per la realizzazione di interventi
edilizi sostenibili sia pubblici sia privati;
c) progetti pilota in aree sensibili finalizzati
a divulgare le problematiche del risparmio energetico e della sostenibilità
ambientale in edilizia e nel governo del territorio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lett.
a), gli enti possono utilizzare le risorse assegnate alla formazione
professionale nel rispetto della relativa normativa.
3. La Regione realizza e gestisce, con le
modalità stabilite dalla Giunta regionale, uno sportello informativo
sull’edilizia sostenibile sul proprio sito internet, anche attraverso
convenzioni con gli enti interessati che agiscono sul territorio.
Art. 15(Sanzioni) 1. I soggetti abilitati al rilascio della
certificazione di cui all’articolo 9 decadono dall’accreditamento nel caso
vengano meno i requisiti stabiliti per l’accreditamento medesimo ovvero nel caso
di rilascio di certificazioni illegittime ai sensi del comma 2 del presente
articolo e la Regione ne segnala la decadenza al rispettivo ordine
professionale.
2. Qualora dall’effettuazione dei controlli
sugli edifici di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c), e articolo 9, comma 3,
risultino irregolarità documentali ovvero la non conformità delle opere
realizzate alle risultanze progettuali, non sanabili o non sanate ai sensi
dell’articolo 9, comma 6, lettera a), la Regione provvede alla revoca della
certificazione di sostenibilità rilasciata e il Comune, anche su segnalazione
della Regione e previa diffida, provvede alla revoca del titolo abilitativo
rilasciato laddove nella realizzazione delle opere si sia beneficiato degli
incrementi volumetrici di cui agli articoli 11 e 12.
3. Nei casi di cui al comma 2 sono altresì
revocati gli eventuali incentivi concessi a norma dell’articolo 12.
Art. 16(Norma finanziaria) 1. Non ci sono oneri a carico del
bilancio regionale derivanti dall’applicazione della presente legge.
Art. 17(Disposizioni transitorie e finali) 1. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale:
a) individua i criteri e le modalità per il
risparmio idrico di cui all’articolo 5. b) adotta il disciplinare tecnico e linee guida
per la valutazione degli edifici residenziali di cui all’articolo 10;
c) stabilisce i criteri, i tempi e le modalità
per gli incentivi di cui all’articolo 12. 2. Entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale:
a) predispone il prezzario di cui all’articolo
8, comma 2; b) definisce il sistema di certificazione di cui
all’articolo 9 e determina i criteri e le modalità per l’accreditamento dei
soggetti ai fini della certificazione medesima, nonché le modalità per
l’effettuazione dei controlli; c) adotta il disciplinare tecnico e le linee
guida per gli interventi di recupero degli edifici residenziali di cui
all’articolo 10; d) definisce le procedure e le modalità di
dettaglio per la irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 15.
3. Fino all’approvazione del sistema di
certificazione regionale resta fermo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 1,
del d.lgs. 192/2005 e successive modifiche e integrazioni e dal r.r. 24/2007.
4. Sono abrogate le norme della legge
regionale 13 agosto 1998, n. 23 (Nuove modalità di calcolo delle volumetrie
edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze
limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e
orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione
termoacustica o di inerzia termica).
INDICE Art. 1 -
(Finalità)
Art. 2 -
(Definizioni)
Art. 3 - (Funzioni
della Regione, delle Province e dei Comuni)
Art. 4 -
(Sostenibilità ambientale negli strumenti di governo del territorio)
Art. 5 - (Risparmio
idrico)
Art. 6 - (Risparmio
energetico)
Art. 7 -
(Approvvigionamento energetico)
Art. 8 - (Criteri di
selezione dei materiali da costruzione)
Art. 9 -
(Certificazione di sostenibilità degli edifici)
Art. 10 -
(Disciplinare tecnico e linee guida)
Art. 11 - (Calcolo
degli indici e dei parametri edilizi)
Art. 12 -
(Incentivi)
Art. 13 -
(Contributi regionali)
Art. 14 -
(Formazione e informazione)
Art. 15 - (Sanzioni)
Art. 16 - (Norma
finanziaria)
Art. 17 -
(Disposizioni transitorie e finali)
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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