Regolamento Regionale 10 giugno 2008, n. 7 Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
TITOLO 1PRINCIPI GENERALI
Art. 1NATURA GIURIDICA E FINALITA’ DELL’ARPA
PUGLIA L’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la
Protezione dell’ambiente della Puglia, di seguito denominata ARPA, è Organo
Tecnico della Regione Puglia, istituito e disciplinato con Legge Regionale 22 gennaio 1999 n. 6
L’ARPA PUGLIA è preposta all’esercizio di
attività e compiti in materia di prevenzione e tutela ambientale, come
individuate dall’art. 4 della legge istitutiva, ai fini della salvaguardia e
ripristino delle condizioni ambientali soprattutto in relazione alla tutela
della salute dei cittadini e della collettività, nonché della qualità e
fruibilità degli ambienti naturali e antropizzati, nel rispetto dei principi di
complementarietà ed integrazione del proprio concorso tecnico ai compiti
istituzionali di direzione politica, di amministrazione e di gestione di
competenza della Regione Puglia, nonché degli obiettivi annuali e triennali
della programmazione regionale e del controllo ambientale fissati dalla Giunta
Regionale.
L’ARPA PUGLIA è dotata di personalità
giuridica pubblica, nonché di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e
contabile (art. 2 comma 1 della legge istitutiva), nei limiti del quadro di
riferimento costituito dalla legge istitutiva della stessa, dalla LR
30 dicembre 1994 n. 38, dalla LR
4 febbraio 1997 n. 7, dalla LR
16 novembre 2001 n. 28, nonché dalle altre normative, sia legislative
che regolamentari, della Regione Puglia.
Art. 2OGGETTO E FINALITA’ DEL
REGOLAMENTO In applicazione del principio di autonomia
amministrativa, l’ARPA PUGLIA, nei limiti di cui alla legge 21 gennaio 1994 n.
61, con il presente Regolamento di organizzazione, disciplina:
- i criteri per la definizione dell’assetto
organizzativo interno;
- i poteri, le competenze e le funzioni dei
suoi diversi organi e organismi, della Direzione Generale, comprese la Direzione
Scientifica e la Direzione Amministrativa, della Struttura centrale, dei
Dipartimenti Provinciali e delle altre strutture;
- c i compiti e le modalità di funzionamento
degli organismi e comitati di cui agli art. 11 e 12 della legge istitutiva;
- la contabilità e gli altri strumenti di
gestione economico-finanziaria.
ARPA PUGLIA, mediante il presente Regolamento
persegue obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, sia nello
svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dalla legge istitutiva
dell’Agenzia, sia nelle attività a questa demandate dalla Giunta regionale.
L’organizzazione deve essere funzionale ai
fini istitutivi dell’ARPA PUGLIA ed è correlata, in ragione del grado di
copertura della dotazione organica approvata con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 1712 del 21.11.2006, secondo quanto previsto dall’art. 4 della
legge istitutiva:
- al perseguimento degli obiettivi
programmatici, determinati dalla Regione e concordati con le istituzioni
pubbliche locali;
- alla verifica della conformità alle norme in
materia di protezione ambientale e di prevenzione dai rischi connessi con
l’esercizio di attività produttive e con tutti i fattori di inquinamento
chimico, fisico e biologico in ogni matrice ambientale;
- all’esercizio delle altre attività
eventualmente affidate dalla normativa nazionale e regionale;
- agli interventi per la soluzione delle
emergenze ambientali, in concorso con le istituzioni preposte.
Art. 3SEDE E STRUTTURE CENTRALI E
TERRITORIALI ARPA ha una struttura organizzativa centrale
con valenza regionale che ha sede in Bari. La sede centrale è anche sede legale
dell’Agenzia.
ARPA si articola in Dipartimenti Provinciali
che costituiscono la struttura organizzativa dell’Agenzia nel territorio
regionale.
I Dipartimenti Provinciali hanno sede in
ciascuna delle città capoluogo di provincia.
Il Direttore Generale, stante l’ampiezza e la
conformazione del territorio regionale, può istituire articolazioni funzionali
periferiche come quelle dell’Ufficio Legale e Contenzioso e dell’Ufficio
Gestione tecnica e manutentiva della Direzione Generale, localizzandole presso
le sedi dei Dipartimenti Provinciali.
La struttura organizzativa centrale è
individuata nella Direzione Generale, costituita dal Direttore Generale (di
seguito DG) che si avvale da un Direttore Scientifico (di seguito DS) e da un
Direttore Amministrativo (di seguito DA).
Al fine di assicurare tutte le attività di
supporto alla Direzione Generale, la struttura organizzativa centrale
dell’Agenzia si articola come segue:
- DIREZIONE GENERALE
- DIREZIONE SCIENTIFICA
- DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Le articolazioni funzionali di ciascuna
Direzione sono descritte all’art.13 del presente Regolamento.
La Sede centrale e i Dipartimenti provinciali
sono dotati dei contrassegni di riconoscimento dell’ARPA PUGLIA. Tali
contrassegni devono essere esposti all’esterno delle sedi operative, nonché sui
mezzi mobili e sui mezzi privati autorizzati durante il servizio.
Ciascuna sede operativa è dotata della
bandiera regionale, nazionale e della Comunità Europea, che devono essere
esposte in occasione delle circostanze prescritte.
Art. 4ORGANI Ai sensi dell’art. 5 della legge istitutiva
sono organi dellAgenzia:
a) il Direttore
generale;
b) il Comitato di
indirizzo;
c) il Collegio dei
revisori.
Art. 5IL DIRETTORE GENERALE Il DG ha la legale rappresentanza dell’ARPA
ed adotta tutti gli atti necessari a garantirne la corretta gestione.
In particolare il DG:
- coordina tutte le funzioni necessarie alla
direzione, attuazione ed organizzazione dei compiti istituzionali dell’ARPA;
- adotta il bilancio di previsione e di
esercizio secondo le norme stabilite dalla Regione;
- adotta i Regolamenti, nonché la Dotazione
Organica dell’ARPA, da sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale;
- determina le risorse finanziare da assegnare
ai Dipartimenti Provinciali ed alle altre strutture dell’ARPA, di cui verifica e
controlla l’utilizzo;
- sottopone alla valutazione della Giunta
Regionale una relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti;
- assicura la verifica della qualità dei
servizi prestati dall’ARPA;
- è il titolare della funzione deliberativa,
tramite la quale conferisce efficacia e validità giuridica agli atti
amministrativi dell’ARPA;
- determina, attraverso l’individuazione di
piani a medio termine e tramite la predisposizione del programma annuale di
attività, anche con riferimento alle varie strutture provinciali, gli indirizzi
strategici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi generali di
prevenzione, protezione e controllo ambientale fissati dalla Regione Puglia;
- promuove presso l’opinione pubblica la
massima conoscenza dell’ARPA, in relazione alle finalità istituzionali e ai
risultati conseguiti nella gestione;
- mantiene costanti rapporti con le istituzioni
pubbliche, con le associazioni di categoria e con gli enti portatori di
interessi collettivi al fine di sviluppare un ampio coordinamento nel rispetto
delle diverse attribuzioni;
- promuove, coordinando i servizi a ciò
preposti, un costante miglioramento qualitativo e la razionalizzazione dei
processi organizzativi di tutte le strutture presenti in ARPA PUGLIA,
perseguendo, tra l’altro, la massima integrazione tra le varie strutture sia
centrali che periferiche; mantiene costanti i rapporti con l’APAT e con le altre
Agenzie nell’ambito del Sistema Agenziale Nazionale.
- predispone gli strumenti operativi per
consentire una costante diffusione all’interno dell’ARPA PUGLIA delle
innovazioni tecnico-scientifiche;
- organizza, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre
1994 n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, il servizio di prevenzione e
protezione;
- definisce l’articolazione funzionale della
struttura organizzativa e le modalità operative dell’ARPA e nomina i relativi
responsabili, conformemente a quanto disposto dalla legge istitutiva, dal
presente regolamento e dalla Giunta Regionale e dai Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro.
- mantiene i rapporti con il Comitato di
indirizzo ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
- nomina e convoca il Comitato di Consultazione
di cui all’art. 11, comma 1, della legge istitutiva;
- nomina e convoca il Comitato di
Programmazione e Coordinamento di cui all’art. 11, comma 2 della legge
istitutiva;
- nomina il Comitato di Garanzia di cui
all’art.11 comma 3 della legge istitutiva (come modificata dall’art.9 della
L.R.
4.10.06 n.27)
- costituisce presso ciascun Dipartimento
Provinciale il Comitato Tecnico Provinciale di Coordinamento, di cui all’art. 12
della legge istitutiva;
- vigila sulla corretta applicazione ed
esecuzione degli accordi, dei contratti e delle convenzioni, in particolare in
materia di modalità e termini di erogazione da parte dell’Agenzia di prestazioni
a titolo oneroso a terzi richiedenti, in applicazione dell’art. 13, comma 1,
della legge istitutiva, avendo cura nell’osservare e nel fare osservare i
principi posti a tutela della concorrenza nei confronti degli altri operatori
del mercato, quali imprese, laboratori d’analisi e professionisti operanti in
campo ambientale.
In caso di assenza o impedimento del
Direttore Generale per qualsiasi motivo determinato, le sue funzioni sono
temporaneamente svolte dal più anziano di età tra il DA ed il DS, salvo espressa
delega del DG medesimo.
Art. 6IL COMITATO DI
INDIRIZZO Il Comitato di Indirizzo ha sede in Bari
presso gli Uffici della Direzione Generale dell’Agenzia.
La sua composizione e le sue funzioni sono
stabilite all’art. 6 della legge istitutiva.
Il Comitato di Indirizzo è composto da:
- Assessore regionale all’Ecologia, che lo
presiede;
- Assessore regionale alle Politiche della
Salute;
- Presidente del Comitato regionale di
Protezione Civile;
- Presidente delle Province della Puglia o
Assessori Provinciali all’Ambiente, se delegati;
- Sindaci dei capoluoghi di provincia della
regione o Assessori all’Ambiente, se delegati;
- Un rappresentante dell’ANCI.
Ai Componenti del Comitato non compete alcun
compenso o rimborso spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato
medesimo.
Le funzioni di Segreteria sono assicurate
dall’Agenzia.
Il Comitato di Indirizzo è Organo di
programmazione dell’ARPA e in particolare:
a) definisce, entro il 30 settembre dell’anno di
scadenza di ciascun triennio, gli indirizzi triennali dell’azione dell’ARPA sul
territorio regionale;
b) approva il programma annuale di attività
predisposto dall’ARPA sulla base degli indirizzi di cui alla lettera a).
Il programma annuale di attività di cui sub
b) deve essere approvato entro il termine di trenta giorni dal suo ricevimento;
questo termine si intende sospeso qualora il Comitato ritenga indispensabile
richiedere chiarimenti istruttori ed elementi integrativi di giudizio
Le sedute del Comitato sono valide in
presenza della maggioranza dei componenti.
Il Presidente del Comitato comunica la
convocazione del comitato medesimo al Direttore Generale dell’Agenzia, ai fini
della designazione del segretario, almeno dieci giorni prima della data della
riunione.
Spetta al Presidente del Comitato l’adozione
di eventuale regolamento che disciplini le modalità di svolgimento delle
riunioni, la loro frequenza minima, i criteri per l’individuazione del Vice
Presidente, le modalità di predisposizione e approvazione degli argomenti
all’o.d.g.
E’ facoltà del Presidente del Comitato
convocare altri rappresentati istituzionali per la discussione di specifiche
tematiche all’ordine del giorno.
Art. 7IL COLLEGIO DEI
REVISORI Il Collegio dei revisori dei conti è
composto, ai sensi dell’art. 7 comma 1 della legge istitutiva, da tre membri
effettivi e da due supplenti nominati con decreto del Presidente della Giunta
Regionale e su conforme deliberazione della Giunta, che definisce anche le
indennità loro spettanti.
In particolare il Collegio:
a) verifica la regolare tenuta della contabilità
e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture
contabili;
b) esamina gli atti del bilancio di previsione;
c) accerta, con scadenza trimestrale, la
consistenza di cassa;
I Revisori devono essere iscritti al Registro
Nazionale dei Revisori Contabili e durano in carica cinque anni.
Art. 8ORGANISMI Il Comitato di consultazione viene convocato
prima della convocazione del Comitato di indirizzo per la definizione dei
criteri di quantificazione delle quote di finanziamento di cui all’articolo 14,
lettera g) della legge istitutiva, e per formulare pareri su proposte del
Comitato di indirizzo.
Il Comitato di consultazione viene convocato,
tra l’altro, in sede di ripartizione annuale delle risorse finanziarie da
assegnarsi ai Dipartimenti Provinciali in linea con quanto previsto dall’art. 5,
comma 8, lett. e), della legge istitutiva.
Ai componenti del Comitato non compete alcun
compenso o rimborso spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato
medesimo.
2) COMITATO DI PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO
- Il Comitato di programmazione e coordinamento
è costituito dal DG, che lo presiede, dai Direttori scientifico ed
amministrativo, dai Direttori delle Aree Tecniche regionali e dai Direttori dei
Dipartimenti Provinciali.
3) COMITATO DI GARANZIA
- Il Comitato di Garanzia è nominato dal DG ed
è costituito dal DS, che lo presiede, da un docente delle Università pugliesi,
da un docente di un’Università di altra regione, da un rappresentante degli Enti
di ricerca pubblici o a prevalente partecipazione pubblica esperto in materia
ambientale. Il Comitato fornisce parere annuale sul rapporto dello stato
dell’ambiente, prima della sua pubblicazione.
Ai componenti del Comitato non compete alcun
compenso o rimborso spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato
medesimo.
Art. 9COMITATI TECNICI PROVINCIALI DI COORDINAMENTO I Comitati Tecnici Provinciali di
Coordinamento si riuniscono nelle sedi dei rispettivi Dipartimenti Provinciali.
Al fine di garantire il coordinamento delle
attività dei Dipartimenti Provinciali dell’ARPA con i competenti servizi delle
rispettive Amministrazioni Provinciali e comunali, nonché con i Dipartimenti di
Prevenzione delle AUSL, presso ciascun Dipartimento provinciale è costituito il
Comitato Tecnico Provinciale di Coordinamento (di seguito C.T.P.C).
Sono componenti del Comitato tecnico
provinciale di coordinamento:
a) il direttore del Dipartimento dell’ARPA;
b) il Presidente dell’Amministrazione
Provinciale o, in sua vece, l’Assessore all’Ambiente;
c) un rappresentante designato dall’ANCI;
d) i responsabili dei Dipartimenti di
Prevenzione delle AUSL insistenti nell’ambito del bacino di intervento
provinciale dell’ARPA, con voto limitato ad uno.
Alle riunioni del Comitato tecnico
provinciale partecipa di diritto un rappresentante della Direzione Generale.
Il C.T.P.C. è presieduto dal Direttore del
Dipartimento ed è convocato con cadenza almeno annuale; delle riunioni del
comitato è tenuto apposito verbale, di cui viene inviata tempestivamente copia
al D.G. dell’Agenzia.
Il DG dell’ARPA, su proposta del Presidente
dei vari organismi, adotta gli eventuali regolamenti con i quali sono stabiliti
i compiti e le modalità di funzionamento dei comitati di cui al presente
articolo entro novanta giorni dall’approvazione del presente Regolamento da
parte della Giunta Regionale.
Art. 10IL DIRETTORE SCIENTIFICO E IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO Il DG nel perseguimento delle sue funzioni si
avvale dal DS e dal DA da lui nominati con provvedimento motivato ex art. 8
della legge istitutiva.
Il DS ed il DA nell’esercizio delle proprie
funzioni, partecipano, unitamente al DG, alla direzione dell’Agenzia, assumono
diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e
concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle
decisioni della Direzione Generale, essendo solidalmente responsabili con questa
del raggiungimento degli obiettivi e della corretta gestione delle risorse nel
rispetto di cui all’art.11 del presente regolamento.
Ove sussistano gravi motivi, il DG può, con
provvedimento motivato, dichiarare la sospensione o la decadenza dall’incarico
del DS e/o del DA.
La cessazione dalla carica del DG comporta la
decadenza del DS e del DA dai rispettivi incarichi, fatta salva la facoltà del
nuovo DG di disporne la riconferma entro tre mesi dalla propria nomina. La
decadenza del DS e del DA opera automaticamente a decorrere dal compimento del
trimestre in questione, salva l’ipotesi di loro riconferma o sostituzione prima
di tale scadenza da parte del nuovo DG.
Il DS e il DA esprimono parere obbligatorio
ma non vincolante sui provvedimenti adottati dal DG. Tali pareri devono essere
espressi con la tempestività necessaria all’adozione dei provvedimenti per i
quali sono stati richiesti.
Il DS:
- collabora con il DG alla predisposizione del
programma annuale di attività; a tal fine individua e coordina, ricercandone le
necessarie sinergie, le proposte dei Comitati provinciali di coordinamento e le
attività a carattere regionale che ARPA deve svolgere per la realizzazione dei
suoi fini istituzionali;
- coordina le strutture tecniche centrali e
periferiche assegnate alla sua competenza nel documento di assetto
organizzativo;
- sovrintende alla gestione dei progetti
tecnico-scientifici, coordinando le strutture e le risorse assegnate;
- individua gli standard qualitativi da
rispettare nell’erogazione dei servizi gestiti da ARPA;
- collabora con il DG alla predisposizione del
Piano Operativo Annuale di ARPA Puglia;
- esprime, per competenza, il prescritto parere
obbligatorio sugli atti deliberativi del DG;
- assicura il raccordo, per le attività di
rispettiva competenza, tra la Direzione Scientifica e i Dipartimenti di
Prevenzione delle AUSL, anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di
lavoro;
Il DA:
- coordina, nell’ambito della pianificazione
strategica predisposta dal DG alla quale partecipa con proposte e valutazioni,
la gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell’ARPA;
- coordina le attività preparatorie relative ai
bilanci annuali e pluriennali dell’ARPA, fatte salve le specifiche competenze
del DG;
- predispone tutte le attività amministrative
di carattere contabile necessarie alla gestione dell’ARPA;
- garantisce congruità e regolarità degli atti
amministrativi e dei contratti attivi e passivi, curando la loro uniformità con
le disposizioni normative vigenti in materia;
- è responsabile dello sviluppo delle risorse
umane e della gestione complessiva del personale; in particolare gestisce i
contratti di lavoro subordinato sia negli aspetti normativi che in quelli
economici e controlla, al fine di verificarne la regolarità e la congruità
economica, l’affidamento di consulenze, collaborazioni ed incarichi
professionali.
TITOLO 2ASSETTO ORGANIZZATIVO
Art. 11DEFINIZIONE DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO 1. Il DG, sentito il parere del Comitato di
Programmazione e Coordinamento e secondo le procedure previste dalle leggi e dai
CCNNLL vigenti, definisce con propria Deliberazione l’assetto organizzativo
dell’Agenzia.
2. Lassetto organizzativo si ispira ai
seguenti principi:
a) responsabilizzazione dei dirigenti, loro
orientamento ai risultati;
b) autonomia gestionale dei Dipartimenti
Provinciali e delle altre strutture in cui si articola lARPA secondo le
direttive impartite dalla Direzione Generale;
c) ottimizzazione e sviluppo delle risorse
umane assegnate;
d) massima integrazione e coordinamento
professionale ed operativo tra tutte le strutture dell’Agenzia nell’ambito della
valorizzazione delle specificità organizzative e funzionali delle attività di
laboratorio e di quelle dei servizi territoriali;
e) qualità dei processi funzionali negli
scambi interorganizzativi.
3. Lassetto organizzativo è soggetto a
verifica periodica da parte del DG il quale, ove necessario, in particolare a
fronte di assegnazione di ulteriori competenze all’ARPA, provvede al suo
adeguamento.
Art. 12TIPOLOGIA DELLE
STRUTTURE 1. Le strutture della Direzione Generale e
dei Dipartimenti Provinciali con cui si definisce l’assetto organizzativo
dell’ARPA e le relative funzioni di responsabilità dirigenziale o di livello
immediatamente inferiore, sono individuate con riferimento alla rilevanza,
complessità e specificità delle attribuzioni di ciascuna e appartengono alle
tipologie di seguito indicate e descritte:
a) Servizi
b) Uffici
2. Le attribuzioni ed i compiti delle
strutture indicate al comma precedente risultano declarate nell’Assetto
organizzativo dell’ARPA.
3. La qualificazione delle strutture
(complesse e semplici) a livello di Direzione Generale, Scientifica ed
Amministrativa, nonché dei vari Dipartimenti Provinciali, verrà definita con
atto del Direttore Generale, previa consultazione con le OO.SS.
Art. 13DIREZIONE GENERALE 1. La Direzione Generale è la struttura di
supporto al DG per l’esercizio delle funzioni al medesimo assegnate.
2. La Direzione Generale provvede anche:
a) all’indirizzo, coordinamento, verifica e
controllo gestionale dell’attività dei Dipartimenti Provinciali;
b) alle attività di rilevanza regionale che
necessitano di gestione centralizzata;
c) all’esecuzione dei progetti speciali mirati
alla ricerca, allo sviluppo ed all’innovazione tecnologica nel campo della
protezione dellambiente e della prevenzione, utili anche ad orientare e
riqualificare le attività istituzionali dei Dipartimenti;
d) allo sviluppo informatico, della qualità e
della sicurezza dell’ARPA, nonché delle sue produzioni informative;
e) alla gestione delle relazioni con Regione,
con istituzioni pubbliche ed organismi privati a livello regionale e nazionale;
f) alla gestione amministrativa dell’ARPA.
Il DG, il DS e il DA si avvalgono di un
proprio Ufficio di Segreteria il cui personale, nei limiti dei propri doveri
d’ufficio e dei vincoli contrattuali, risponde funzionalmente al relativo
Direttore.
Le strutture operative della Direzione
Generale fanno capo:
Al DS i Servizi “Rete dei laboratori”,
“Tecnologie della Sicurezza e Gestione dell’Emergenza”, “Ambienti Naturali”,
“Agenti fisici”, “Aria”, “Acqua e suolo”, “Gestione Ambientale ed
Ecomanagement”.
Al DA i Servizi “Gestione delle Risorse Umane
e delle Politiche del Personale”, “Gestione delle Risorse Finanziarie”,
“Gestione del Patrimonio”, “Affari Generali”, “Gestione Tecnica e Manutentiva”.
L’Ufficio Controllo di Gestione, l’Ufficio
Affari Legali e Contenzioso, il Servizio Prevenzione e Protezione, l’Ufficio
Gestione Qualità, il Servizio Ricerca e Sviluppo, Formazione e Informazione, il
Servizio Sviluppo Informatico e Sistemi Informativi e l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico e con il Sindacato, costituiscono strutture di staff della Direzione
Generale.
L’organizzazione delle strutture in cui si
articolano i servizi e gli uffici della Direzione Generale e il relativo
funzionamento sono disciplinati con provvedimento del Direttore che ne regola
anche l’attivazione e l’eventuale accorpamento.
Il DG può modificare larticolazione
organizzativa della Direzione Generale, in relazione allapprovazione dei piani,
dei programmi e del budget annuale, nel rispetto delle indicazioni del Comitato
di Indirizzo e nei limiti delle risorse economiche e finanziarie disponibili.
A) DIREZIONE GENERALE E UFFICI DI STAFF
La Direzione Generale è supportata da servizi
e uffici di staff e da una segreteria di direzione.
Tali strutture coadiuvano il DG
nell’espletamento di tutte le attività e le competenze afferenti le sue funzioni
assicurando il necessario raccordo con le Strutture dell’Agenzia.
Ufficio Controllo di Gestione
Svolge funzioni di supporto tecnico-operativo
alle attività del DG, in materia di controllo di gestione, curando in
particolare:
a) la predisposizione degli strumenti operativi
e delle procedure utili all’attuazione di un efficace controllo di gestione;
b) la verifica dell’efficacia, dell’efficienza e
dell’economicità delle attività dell’Agenzia, al fine di ottimizzare il rapporto
costi-benefici;
c) la valutazione dell’adeguatezza delle scelte
compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti
di determinazione degli indirizzi aziendali, in termini di congruenza tra
risultati conseguiti ed obiettivi indicati;
d) il sistematico monitoraggio dei risultati
della gestione in relazione agli obiettivi dell’Agenzia programmati in sede di
budget, misurando, valutando e motivando gli scostamenti;
e) la promozione e la diffusione dell’attenzione
ai dati di costo, nonché l’assunzione della consapevolezza degli aspetti e
risvolti economici di decisioni, interventi, attività, allo scopo di supportare
la crescita delle competenze in ordine all’assunzione del dato economico quale
fattore variabile fondamentale di orientamento.
Il responsabile dell’Ufficio ha accesso a
tutti i documenti ed atti amministrativi prodotti dall’Agenzia ed i Responsabili
delle strutture operative hanno l’obbligo di fornire, anche su richiesta
verbale, qualsiasi atto o notizia utili all’esercizio del controllo di gestione.
Ufficio Affari Legali e Contenzioso
L’ufficio svolge le seguenti attività:
a) rappresentanza ed assistenza dell’Agenzia
nell’ambito delle procedure stragiudiziali, delle controversie in sede
amministrativa e dei conflitti in sede giurisdizionale dinanzi alle Magistrature
di ogni ordine e grado, salva l’ipotesi in cui venga officiato un legale esterno
in considerazione di particolari esigenze, adeguatamente motivate, connesse alla
natura, alla specificità o alla particolare complessità dell’affare ovvero alla
momentanea indisponibilità del personale dell’Ufficio;
b) gestione di tutti i rapporti dell’Agenzia con
i legali esterni, ivi inclusa la verifica della conformità di corrispettivi da
costoro richiesti rispetto ai criteri stabiliti in sede di conferimento
dell’incarico;
c) consulenza ed assistenza in favore delle
strutture centrali e territoriali dell’Agenzia, anche in relazione al
coinvolgimento dell’ARPA in tavoli tecnici, commissioni, progetti,
collaborazioni ed in genere in iniziative connesse con i fini istituzionali;
d) assistenza in favore delle strutture centrali
e territoriali dell’Agenzia ai fini della predisposizione di atti, provvedimenti
e regolamenti, nonché di testi convenzionali con soggetti pubblici e privati.
Servizio Prevenzione e Protezione
Svolge funzioni di supporto tecnico-operativo
alle attività del DG in materia di salute e sicurezza sul lavoro del personale
dell’Agenzia, curando in particolare:
a) il coordinamento tecnico-gestionale in
materia di prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei dipendenti
dell’Agenzia, ai sensi del Decreto Legislativo n. 626/1994 e successive
modifiche ed integrazioni;
b) l’individuazione dei pericoli, la valutazione
dei rischi e la definizione delle misure di prevenzione;
c) la efficacia delle misure di tutela, adottate
nell’ambito delle politiche di salvaguardia della salute e della sicurezza dei
dipendenti dell’Agenzia;
d) la diffusione delle conoscenze in materia di
sicurezza, previste dalle normative in vigore.
Ufficio Gestione Qualità
Svolge funzioni di supporto tecnico-operativo
alle attività della Direzione Generale in materia di qualità e sicurezza,
curando in particolare:
a) l’istituzione, l’applicazione ed il
mantenimento del Sistema Qualità;
b) la collaborazione con le strutture operative
dell’Agenzia per l’acquisizione dei beni e dei servizi necessari al
miglioramento o al mantenimento del sistema Qualità;
c) la cura dei rapporti con i soggetti abilitati
a validare i sistemi di certificazione e di accreditamento;
d) la predisposizione ed assicurazione del
continuo miglioramento del sistema di gestione di Qualità del Servizio “Rete dei
Laboratori”.
Servizio Ricerca e Sviluppo, Formazione e
Informazione
Svolge funzioni di coordinamento e di
supporto tecnico-operativo alle attività del DG e cura in particolare:
a) la promozione, la progettazione e il
coordinamento delle attività di ricerca in stretto raccordo con la Direzione
Scientifica;
b) le attività di educazione, informazione,
documentazione e comunicazione ambientale ai cittadini e alle imprese;
c) le relazioni con i mezzi di informazione e
l’Ufficio stampa;
d) la formazione e aggiornamento del personale;
e) le attività di epidemiologia ambientale,
statistica, elaborazione dati, e tutti gli aspetti di integrazione ambiente e
salute;
f) la gestione della biblioteca e delle Gazzette
ed Atti Ufficiali, comprese le pubblicazioni e le riviste di interesse
aziendale;
g) istruisce le richieste di partecipazione ad
iniziative di aggiornamento (convegni, congressi, seminari, ecc..) rientranti
nell’aggiornamento obbligatorio o facoltativo e loro definitiva autorizzazione,
in collaborazione con la UO competente;
h) rilascia le certificazioni di frequenza
relative ad iniziative direttamente gestite.
Servizio Sviluppo Informatico e Sistemi
Informativi
Svolge funzioni di coordinamento e di
supporto tecnico-operativo alle attività del DG in materia di sistemi
informativi e si occupa in particolare di:
a) Coordinare lo sviluppo delle componenti del
Sistema Informativo di Agenzia valorizzando le realizzazioni esistenti e
garantendone il collegamento con sistemi esterni tra i quali il Sistema
Informativo Ambientale Regionale ed il SINANet;
b) Fornire supporto tecnico alle attività
istituzionali dellAgenzia;
c) Valutare la rispondenza agli standard
predefiniti delle proposte dei fornitori dei prodotti tecnologici;
d) Coordinare la progettazione, la tenuta,
l’organizzazione e la manutenzione dei servizi Internet, degli archivi
informatici e delle applicazioni informatiche;
e) Integrare e armonizzare le diverse banche
dati delle reti di monitoraggio ambientale;
f) Potenziare le infrastrutture informatiche di
rete e di elaborazione e garantire una efficiente assistenza sistemistica;
g) Supportare l’Agenzia nella armonizzazione tra
strumenti informativi ed organizzazione;
h) Collaborare alle attività di formazione del
personale dell’Agenzia sui temi ICT.
Ufficio Relazioni con il Pubblico e con il
Sindacato
Svolge funzioni di supporto tecnico-operativo
alle attività del DG, in materia di rapporti istituzionali e di pubbliche
relazioni, curando in particolare:
a) i rapporti con gli Enti e le Istituzioni
coinvolte nelle politiche ambientali, con le AUSL, le Università e gli Enti di
ricerca;
b) l’articolazione e gestione delle pubbliche
relazioni e dei relativi rapporti istituzionali;
c) la disciplina dei rapporti con i soggetti che
forniscono servizi all’Agenzia o che usufruiscono di prestazioni da parte della
stessa;
d) gestisce le relazioni sindacali nell’ambito
delle politiche di indirizzo e coordinamento emanate dalla Direzione Generale.
B) DIREZIONE SCIENTIFICA E ARTICOLAZIONI
FUNZIONALI
La Direzione scientifica è supportata dai
Dipartimenti Provinciali, dai Servizi di competenza e da una segreteria di
direzione.
Tali strutture coadiuvano il DS nel
coordinamento di tutte le attività e le competenze afferenti le sue funzioni
anche in termini di efficacia ed efficienza, assicurando indirizzi omogenei e il
necessario raccordo con le Strutture dell’Agenzia, ed in particolare per le
attività di:
- coordinamento di tutte le attività tecniche e
dei progetti (speciali e non) dell’ARPA, sia dei singoli Dipartimenti Ambientali
Provinciali (D.A.P.) che della Direzione Scientifica;
- organizzazione, monitoraggio e vigilanza;
- prevenzione e controllo integrato;
- definizione dei piani di investimento per
l’ammodernamento della dotazione tecnologica e strumentale dell’ARPA;
- formulazione di proposte e pareri sulla
normativa ambientale e verifica della congruità e dell’efficacia tecnica
nell’applicazione delle disposizioni normative ed amministrative in materia
ambientale;
- coordinamento delle reti di monitoraggio
ambientale;
- coordinamento, programmazione e controllo
delle attività tecniche (pianificazione, sviluppo ed investimenti), nonché
redazione e promozione di progetti di ricerca;
- coordinamento attività tecniche
interagenziali a livello europeo, nazionale e regionale (E.E.A., A.P.A.T., CTN,
GdL, ecc.);
- coordinamento attività tecniche con enti
pubblici e privati (convenzioni, accordi di programma, protocolli d’intesa,
collaborazioni, consulenze esterne, ecc.);
- partecipazioni a commissioni, comitati
tecnici, ecc.
Le articolazioni funzionali della Direzione
Scientifica sono le seguenti:
- Servizio Rete dei
laboratori;
- Servizio Tecnologie della Sicurezza e
gestione dell’Emergenza;
- Servizio Ambienti Naturali;
- Servizio Agenti Fisici;
- Servizio Aria
- Servizio Acqua e Suolo;
- Servizio di Gestione Ambientale ed
Ecomanagement.
Ciascuna struttura tecnica si avvale, per
l’attività di supporto amministrativo, di apposito personale che dipende
funzionalmente e gerarchicamente dai rispettivi Direttori di Struttura.
L’organizzazione e la qualificazione delle
strutture dei Dipartimenti Provinciali, dei Servizi e degli Uffici e delle loro
articolazioni è disciplinata con provvedimento del DG, su proposta del DS,
assicurando le necessarie autonomie gestionali all’attività dei Servizi Tecnici.
Servizio Rete dei Laboratori
Il Servizio svolge funzioni di indirizzo,
programmazione e coordinamento delle attività laboratoristiche di competenza di
ARPA garantendo l’uniformità degli interventi tecnici dal punto di vista della
metodologia e della tempistica, anche in considerazione dell’obiettivo primario
di sviluppare un Sistema di Gestione di Qualità per le attività di laboratorio
in conformità alla norma UNI EN CEI ISO IEC 17025 con i seguenti fini:
Aumentare l’efficienza operativa dell’Agenzia
per meglio garantire la tutela dell’ambiente, la salvaguardia della salute e la
difesa dei cittadini;
Eseguire le attività di competenza
dell’Agenzia in conformità con i requisiti fissati dalla normativa nazionale ed
internazionale per il funzionamento dei laboratori di prova;
Ridurre i costi globali di esercizio operando
le necessarie economie di scala.
Ai fini dell’applicazione del Sistema
Gestione di Qualità il Servizio “Rete dei laboratori” si avvale dell’Ufficio
Gestione Qualità della Direzione Generale e delle strutture competenti in
materia di qualità operanti a livello dipartimentale.
Il Direttore del Servizio è nominato dal DG,
sentito il DS, ed ha la responsabilità complessiva di tutta l’attività affidata
assicurando il tempestivo e corretto espletamento delle attività e la migliore
utilizzazione delle risorse assegnate.
La Rete laboratoristica di ARPA si articola
in laboratori di base preposti ad attività di media specializzazione e poli di
alta specializzazione.
In dettaglio il modello organizzativo è
quello del laboratorio multisito virtuale che prevede:
L’aggregazione funzionale delle strutture
laboratoristiche con la costituzione del laboratorio nord (macroarea di Bari e
Foggia) e del laboratorio sud (macroarea di Brindisi, Taranto, Lecce) che,
attraverso la integrazione delle risorse, svolgano l’attività di laboratorio di
base garantendo il soddisfacimento del fabbisogno della macroarea di riferimento
secondo standard omogenei per l’intero territorio regionale;
La definizione di poli di alta
specializzazione che sviluppino attività di eccellenza distinti per matrice o
per gruppi di parametri in funzione delle principali vocazioni del territorio di
riferimento.
L’adozione del descritto modello
organizzativo è funzionale anche al tempestivo conseguimento dell’accreditamento
dell’intera rete laboratoristica.
Le strutture laboratoristiche sono
incardinate organizzativamente e funzionalmente nel Servizio Laboratori di
ciascun Dipartimento Provinciale ed operano con il coordinamento tec-nico e in
base agli indirizzi del Servizio “Rete dei Laboratori”.
Servizio Tecnologie della Sicurezza e
Gestione dell’Emergenza
Il Servizio svolge funzioni di indirizzo,
programmazione e coordinamento delle attività di competenza di ARPA in materia
di sicurezza di macchine e impianti, di rischi industriali e di gestione delle
emergenze, al fine di:
Aumentare l’efficienza operativa dell’Agenzia
per meglio garantire la tutela della sicurezza di competenza ARPA, nonché la
salvaguardia della salute e della difesa della popolazione;
Eseguire le attività di competenza
dell’Agenzia in conformità con i requisiti di omogeneità sul territorio
regionale ed in conformità alle normative nazionali di riferimento;
Ridurre i costi globali di esercizio,
ottimizzando la qualità del servizio prestato attraverso l’integrazione delle
risorse disponibili.
Il Direttore del Servizio è nominato dal DG,
sentito il DS, ed ha la responsabilità complessiva di tutta l’attività affidata,
assicurando il tempestivo e corretto espletamento delle attività e la migliore
utilizzazione delle risorse assegnate.
Servizio Ambienti Naturali
Il Servizio Ambienti Naturali cura le
attività a livello regionale in materia di Risorse Naturali e salvaguardia degli
ecosistemi, Biodiversità, Aree Naturali Protette, Biologia Marina e Tutela delle
Coste, Desertificazione, Assetto Idrogeologico e del Territorio, Servizi Meteo e
Microclimatici nonché le attività di VIA VAS, Verifica di incidenza e IPPC. Tale
struttura assicura per l’intero territorio regionale: il coordinamento e la
partecipazione a piani di monitoraggio degli ambienti naturali protetti a
valenza regionale; l’elaborazione di linee guida per l’espletamento di tali
attività, con particolare riferimento alla standardizzazione nelle procedure di
formulazione e rilascio di pareri; il supporto tecnico alle attività
dipartimentali, in una visione integrata e armonica delle problematiche, con
particolare riferimento alla definizione di protocolli omogenei; il
coordinamento, la gestione e l’utilizzo dei servizi informativi territoriali
specifici; la promozione e la partecipazione nell’ambito delle proprie
competenze, a tutte le attività di studio, di ricerca, di informazione e di
documentazione dell’Agenzia e delle sue articolazioni funzionali.
Il Responsabile del Servizio è nominato dal
DG, sentito il DS, ed ha la responsabilità complessiva di tutta l’attività
affidata,assicurando il tempestivo e corretto espletamento delle attività e la
migliore utilizzazione delle risorse assegnate.
Servizio Agenti fisici
Tale struttura assicura per l’intero
territorio regionale; il coordinamento e la partecipazione a piani di
monitoraggio di agenti fisici a valenza regionale; l’elaborazione di linee guida
per l’espletamento delle attività di monitoraggio di agenti fisici, con
particolare riferimento alla standardizzazione nelle procedure di formulazione e
rilascio di pareri; il supporto tecnico alle attività dipartimentali, in una
visione integrata e armonica delle problematiche, con particolare riferimento
alla definizione di protocolli omogenei; il coordinamento, la gestione e
l’utilizzo dei servizi informativi territoriali specifici; la promozione e la
partecipazione nell’ambito delle proprie competenze, a tutte le attività di
studio, di ricerca, di informazione e di documentazione dell’Agenzia e delle sue
articolazioni funzionali.
Il Responsabile del Servizio è nominato dal
DG, sentito il DS, ed ha la responsabilità complessiva di tutta l’attività
affidata,assicurando il tempestivo e corretto espletamento delle attività e la
migliore utilizzazione delle risorse assegnate.
Servizio Aria
Tale struttura assicura per l’intero
territorio regionale: il coordinamento e la partecipazione a piani di
monitoraggio della qualità dell’aria a valenza regionale; l’elaborazione di
linee guida per l’espletamento delle attività di monitoraggio dell’inquinamento
atmosferico, con particolare riferimento alla standardizzazione nelle procedure
di formulazione e rilascio di pareri; il supporto tecnico alla Regione e agli
Enti Locali per la definizione di piani di risanamento ambientale e per la
individuazione delle misure o azioni di ristoro del danno ambientale, nonché le
attività di VIA, VAS, Verifica di Incidenza e IPPC; il supporto tecnico alle
attività dipartimentali, in una visione integrata e armonica delle
problematiche, con particolare riferimento alla definizione di protocolli
omogenei; il coordinamento, la gestione e l’utilizzo dei servizi informativi
territoriali specifici; la promozione e la partecipazione nell’ambito delle
proprie competenze, a tutte le attività di studio, di ricerca, di informazione e
di documentazione dell’Agenzia e delle sue articolazioni funzionali.
Il Responsabile del Servizio è nominato dal
DG, sentito il DS, ed ha la responsabilità complessiva di tutta l’attività
affidata, assicurando il tempestivo e corretto espletamento delle attività e la
migliore utilizzazione delle risorse assegnate.
Servizio Acqua e Suolo
Tale struttura assicura per l’intero
territorio regionale: il coordinamento e la partecipazione a piani di
monitoraggio della qualità dell’acqua a valenza regionale; l’elaborazione di
linee guida per l’espletamento delle attività di monitoraggio dell’inquinamento
delle acque e del suolo, del ciclo dei rifiuti e dei siti contaminati, con
particolare riferimento alla standardizzazione nelle procedure di formulazione e
rilascio di pareri; il supporto tecnico alla Regione e agli Enti Locali per la
definizione di piani di risanamento ambientale e per la individuazione delle
misure o azioni di ristoro del danno ambientale, nonché le attività di VIA, VAS,
Verifica di Incidenza e IPPC; il supporto tecnico alle attività dipartimentali,
in una visione integrata e armonica delle problematiche, con particolare
riferimento alla definizione di protocolli omogenei; il coordinamento, la
gestione e l’utilizzo dei servizi informativi territoriali specifici; la
promozione e la partecipazione nell’ambito delle proprie competenze, a tutte le
attività di studio, di ricerca, di informazione e di documentazione dell’Agenzia
e delle sue articolazioni funzionali.
Il Responsabile del Servizio è nominato dal
DG, sentito il DS, ed ha la responsabilità complessiva di tutta l’attività
affidata, assicurando il tempestivo e corretto espletamento delle attività e la
migliore utilizzazione delle risorse assegnate.
Servizio di Gestione Ambientale ed
Ecomanagement
Tale struttura assicura per l’intero
territorio regionale: il coordinamento e l’espletamento delle attività a
supporto del Comitato Ecolabel Ecoaudit - Sezione Emas Italia per le istruttorie
di Registrazione EMAS e verifica ex post del mantenimento del requisito.
Supporto scientifico alle Scuole per Revisori e Consulenti Ambientali EMAS ed
Ecolabel, presenti sul territorio, accreditate dal Comitato Ecolabel Ecoaudit.
Implementazione del marchio Ecolabel nel settore turistico in Puglia e strumenti
di gestione ambientale orientati ai prodotti, con particolare riferimento
all’Ecolabel UE con promozione e diffusione di questi sistemi di gestione a
livello territoriale regionale. Studi di Life Cycle Assessment (LCA) relativi ai
prodotti individuati e promozione della politica degli “acquisti verdi”
nell´ambito della Politica Integrata dei Prodotti (IPP) con supporto per
sviluppo del GPP in ARPA Puglia; sensibilizzazione e formazione delle figure
della PA coinvolte nelle procedure di approvvigionamento di beni e servizi e
nelle procedure di appalto. Promozione e diffusione della certificazione EPD
(Environmental Product Declaration) per la valorizzazione dei prodotti della
Regione Puglia, presso organizzazioni operanti nel settore chimico ed
agro-alimentare già in possesso di certificazioni/registrazioni inerenti la
qualità dei prodotti e/o tutela ambientale dei processi di produzione. Studio,
promozione e gestione delle tematiche relative all’“Energia Sostenibile” per il
miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, criteri di DFE
-Design For Environment (Progettualità per l´Ambiente) (Eco-design), per
progettazioni atte a minimizzare l´impatto ambientale dell´intero ciclo di vita
del prodotto e lo sviluppo tecnologico, ETAP - Piano d´azione per le tecnologie
ambientali (Environmental Technologies Action Plan), per il raggiungimento degli
obiettivi di Kyoto.
Cura, inoltre, le attività dell’Agenzia
inerenti la pianificazione sostenibile in ambito urbano, di area vasta e
territoriale in genere. Garantisce il supporto tecnico alle attività
dipartimentali in una visione integrata ed armonica delle problematiche con
particolare riferimento alle definizione di protocolli omogenei; il
coordinamento, la gestione e l’utilizzo dei servizi informativi territoriali
specifici; la promozione e la partecipazione nell’ambito delle proprie
competenze a tutte le attività di studio, di ricerca, di informazione e di
documentazione dell’Agenzia e delle sue articolazioni funzionali.
Il Responsabile del Servizio è nominato dal
DG, sentito il DS, ed ha la responsabilità complessiva di tutta l’attività
affidata,assicurando il tempestivo e corretto espletamento delle attività e la
migliore utilizzazione delle risorse assegnate.
C)
DIREZIONE AMMINISTRATIVA E ARTICOLAZIONI FUNZIONALI
La Direzione Amministrativa si articola nei
seguenti Servizi:
Gestione delle Risorse Umane e delle
Politiche del Personale, Gestione delle Risorse Finanziarie, Gestione del
Patrimonio, Affari Generali, Gestione Tecnica e Manutentiva.
Essi svolgono funzioni specialistiche per
l’attuazione degli indirizzi programmatici espressi dalla Direzione Generale e/o
dalla Direzione Amministrativa, ed assicurano la gestione corrente delle
attività di loro competenza che vengono più avanti descritte.
Le funzioni amministrative, ai fini della
massima flessibilità organizzativa, possono essere, con atto di organizzazione,
diversamente accorpate o articolate a livello centrale, anche in rapporto al
numero di operatori in servizio. Esse devono:
- assicurare adeguato e specifico supporto
amministrativo alla gestione delle strutture dell’Agenzia mediante l’attivazione
di uffici alle dipendenze funzionali dei rispettivi responsabili;
- consentire di instaurare e gestire i rapporti
giuridici assegnati alle proprie competenze;
- salvaguardare la unitarietà del bilancio
aziendale, ancorché sia attivata la contabilità separata, che non assume la
valenza di vero e proprio bilancio in senso tecnico ma di semplice articolazione
del bilancio dell’Agenzia.
L’organizzazione delle strutture in cui si
articola il settore amministrativo e il relativo regolamento di funzionamento
degli uffici sono disciplinati con provvedimento del DG su proposta del DA.
Servizio Gestione delle Risorse Umane e delle
Politiche del Personale
Il Responsabile del Servizio Gestione delle
Risorse Umane e delle Politiche del Personale è nominato dal DG.
Il Servizio Gestione delle Risorse Umane e
delle Politiche del Personale contribuisce alla predisposizione delle strategie
necessarie alla valorizzazione, responsabilizzazione e coinvolgimento di tutto
il personale, quale risorsa umana e professionale essenziali alla crescita ed
allo sviluppo aziendale.
In particolare:
- svolge tutte le attività inerenti la
dotazione organica dell’Agenzia e relative alla gestione del personale (gestione
giuridica, economica e previdenziale);
- formula criteri generali in materia di
determinazione e modifica delle dotazioni organiche, di pianificazione dei tempi
e modi di copertura dei posti previsti (secondo verificate procedure di
rilevazioni dei carichi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili) e per
la gestione dei premi di produttività;
- propone la definizione di indirizzi
applicativi degli istituti di incentivazione della produttività del personale;
- su segnalazione dei Dirigenti delle
articolazioni funzionali, del DS, del DA o dei Direttori dei Dipartimenti
Provinciali, fornisce il supporto al DG per la contestazione degli addebiti,
l’istruzione del procedimento disciplinare e l’applicazione delle relative
sanzioni da parte dei dirigenti competenti.
Servizio Gestione delle Risorse Finanziarie
Il Responsabile del Servizio gestione delle
Risorse Finanziarie è nominato dal D.G..
Il Servizio Gestione delle Risorse
Finanziarie provvede ad assicurare le seguenti attività ed in particolare:
- redazione del Bilancio Economico preventivo,
sulla base delle direttive definite dal DG, del Bilancio Pluriennale, del
Bilancio di esercizio annuale e tutte le attività amministrative di carattere
contabile e fiscale necessarie alla gestione dell’ARPA, garantendo il rispetto
dei tempi, delle norme e delle procedure;
- la contabilità economica con le registrazioni
in partita doppia;
- la registrazione delle fatture in prima nota
e per il protocollo IVA;
- la gestione fiscale aziendale;
- tutte le riscossioni dell’Azienda, emissioni
delle relative reversali previa acquisizione della firma del DG e riscontro
delle entrate con i conti di Tesoreria;
- le segnalazioni di rivalsa e recupero
credito;
- la gestione del budget con i responsabili
delle altre aree e/o settori;
- la tenuta dell’anagrafica fornitori, in
relazione alle modalità di accredito e cessione dei crediti;
- la gestione compensi a terzi;
- la gestione apertura e chiusura conti;
- la emissione di mandati di pagamento previa
acquisizione della firma del D.G.;
- lo scarico mandati e reversali;
- la compilazione delle dichiarazioni dei
sostituti di imposta (770) e delle dichiarazioni IVA, IRES e mod. 760.
Servizio Gestione del Patrimonio
Il Responsabile del Servizio Gestione del
Patrimonio è nominato dal DG.
Egli, nello svolgimento della propria
attività in materia di contratti, riveste la funzione di Ufficiale Rogante
dell’Agenzia.
Il Servizio gestione del patrimonio svolge in
particolare seguenti compiti:
- tiene ed aggiorna l’inventario dei beni
mobili, indicando i relativi consegnatari, in conformità con le disposizioni
dell’art. 50 e seguenti della LR
n. 38/1994 e del presente Regolamento;
- cura tutti gli adempimenti relativi
all’acquisto ed alla fornitura di beni e servizi, predispone i capitolati di
appalto, procede agli appalti ed alla predisposizione dei relativi contratti dei
quali tiene ed aggiorna il prescritto repertorio;
- vigila e controlla la regolare esecuzione dei
contratti ed aggiorna il relativo scadenzario;
- svolge attività di studio, ricerca,
documentazione ed elaborazione in materia di acquisizione di beni e servizi;
- svolge le attività economali, curando tutti
gli adempimenti previsti dal regolamento economale;
- provvede a tutti gli atti amministrativi di
competenza, compresa la proposta delle delibere, l’adozione delle
determinazioni, la sottoscrizione dei contratti di appalto, di fornitori e
servizi nei modi come indicati nei precedenti articoli.
Servizio Affari Generali
Il Responsabile del Servizio per gli Affari
Generale è nominato dal DG.
Il Servizio per gli Affari Generali assolve a
compiti amministrativi in particolare in materia di:
- adempimenti connessi alle proposte di
deliberazioni, determinazioni, ordinanze e provvedimenti provenienti dalle
diverse articolazioni aziendali per l’approvazione ed il controllo da parte del
DG;
- tenuta del libro delle deliberazioni del DG;
- adempimenti connessi alla regolare tenuta del
protocollo ed archivio della Direzione Generale ed al rilascio di atti
depositati presso il predetto archivio, secondo le norme regolamentari sul
diritto di accesso;
- formalizzazione e l’aggiornamento delle
convenzioni;
Ufficio Gestione Tecnica e Manutentiva
Il Responsabile dell’Ufficio Gestione Tecnica
è nominato dal DG, di norma, tra i dirigenti del ruolo professionale “Ingegneri”
ed ha la responsabilità complessiva di tutta l’attività affidata.
L’Ufficio Gestione Tecnica, svolge i seguenti
compiti:
- sovrintende e cura la manutenzione ordinaria
e straordinaria dei beni immobili e mobili, garantendo la sorveglianza ed il
corretto esercizio dell’impiantistica di esercizio;
- provvede, in particolare, alle operazioni di
stima, alle perizie tecniche, alla progettazione e direzione ed esecuzione di
nuove costruzioni ed impianti;
- cura i procedimenti di attuazione di ogni
singolo intervento per le fasi della progettazione, dell’affidamento e
dell’esecuzione dello stesso; in particolare il Dirigente dell’Ufficio svolge le
funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs.
n. 163/2006;
- provvede ad ogni altro adempimento anche di
natura amministrativa collegato alla gestione tecnica del patrimonio mobiliare
ed immobiliare;
- predispone e cura lo svolgimento di gare di
appalto di competenza, rapporti con enti per concessioni edilizie, VV.FF.,
ISPELS, ecc.;
- assicura la manutenzione delle
apparecchiature scientifiche;
- tiene ed aggiorna annualmente l’inventario
dei beni immobili;
- provvede a tutti gli atti amministrativi di
competenza, compresa la proposta delle delibere, l’adozione delle
determinazioni, la sottoscrizione dei contratti di appalto nei modi come
indicati nei precedenti articoli.
Art. 14I Dipartimenti Provinciali sono dotati di
autonomia tecnico-funzionale e gestionale ed hanno sede in ogni capoluogo di
provincia.
Ciascun Dipartimento svolge le attività
descritte nel documento di assetto organizzativo a favore della Regione, delle
Province, degli Enti gestori di Aree protette, delle Comunità Montane, dei
Comuni, dei Dipartimenti di Prevenzione delle AUSL, degli Organi periferici del
Ministero della Sanità e di altre istituzioni pubbliche preposte alla protezione
dell’Ambiente ed alla tutela della Salute.
Al fine di assicurare le funzioni tecnica,
analitica, di vigilanza e ispezione, di controllo, promozione, amministrativa,
ausiliaria e di supporto, consulenza, ciascun Dipartimento deve essere
articolato in:
- Supporto alla Direzione
- Servizio Territoriale
- Servizio Laboratori
Il Supporto alla Direzione, operante in
posizione di staff al Direttore del Dipartimento, si occupa di:
- attività di segreteria, gestione
amministrativa e manutentiva in collegamento con i servizi della Direzione
Generale;
- collaborazione all’applicazione delle
procedure di qualità e sicurezza;
- supporto alla gestione delle attività
dipartimentali e loro rendicontazione.
Il
Servizio Territoriale si occupa di:
- coordinamento e gestione delle reti di
monitoraggio;
- raccordo con il livello regionale del Sistema
Informativo Ambientale;
- organizzazione, coordinamento e
responsabilità sulle attività nel territorio, comprese le attività di vigilanza
ed ispezione in campo ambientale, acustico elettromagnetico e fisico;
- organizzazione e gestione dell’istituto di
Pronta Disponibilità;
- redazione dei pareri tecnici e partecipazione
alle attività istituzionali di competenza dei Dipartimenti.
Per quanto riguarda le attività in materia di
sicurezza di macchine ed impianti, di rischi industriali e di gestione delle
emergenze, raccordandosi con il Servizio Tecnologie della Sicurezza e Gestione
dell’Emergenza della Direzione Scientifica:
- esegue verifiche di macchine e impianti
previste da disposizioni legislative nazionali o regionali per fini di tutela
ambientale e di sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro;
- collabora, nel settore delle verifiche
impiantistiche, con enti e strutture istituzionali che richiedano un supporto
tecnico specialistico per realizzare specifici progetti in materia di sicurezza
o effettuare interventi a seguito di situazioni di emergenza;
- svolge attività di vigilanza e controllo in
materia di rischi di incidenti rilevanti, effettuando le verifiche ispettive
previste dalla disposizioni legislative vigenti;
- cura il censimento delle aziende a rischio di
incidenti rilevanti presenti sul territorio regionale;
- collabora con la Regione e le altre
istituzioni interessate per la predisposizione e la revisione dei PEE;
- cura la raccolta sistematica delle soluzioni
e le innovazioni tecnologiche adottate in ambito regionale, nazionale e
comunitario in materia di prevenzione e protezione dell’ambiente e di sicurezza
nei luoghi di vita e di lavoro;
- assicura la assistenza tecnico scientifica ai
livelli istituzionali competenti in materia ambientale, territoriali, di
prevenzione e protezione civile per l’elaborazione di normative, piani,
programmi, pareri e interventi anche di emergenza.
Il Responsabile del Servizio è nominato dal
DG, sentito il DS, ed ha la responsabilità complessiva di tutta l’attività
affidata, assicurando il tempestivo e corretto espletamento delle attività e la
migliore utilizzazione delle risorse assegnate.
Il Servizio Laboratori svolge l’attività
assegnata dalla normativa nazionale e regionale alle competenze dell’Agenzia per
il controllo dei fattori di inquinamento e qualità dell’ambiente di natura
biologica, chimica e fisica nelle matrici ambientali aria, acqua, suolo,
ambienti naturali, antropizzati e confinati.
Quanto alla erogazione delle attività di
media specializzazione, i Servizi Laboratori dei Dipartimenti appartenenti alla
medesima macro area operano in regime di reciproca integrazione funzionale.
All’interno dei Dipartimenti Provinciali
possono essere istituiti poli di alta specializzazione che sviluppino attività
di eccellenza, distinti per matrice o per gruppi di parametri in funzione delle
principali vocazioni del territorio di riferimento.
Le funzioni di organizzazione e gestione
delle strutture operanti all’interno della Rete dei Laboratori sono assicurate a
livello dipartimentale.
Il coordinamento tecnico e la programmazione
competono al Servizio Rete dei Laboratori della Direzione Scientifica.
Il Responsabile del Servizio è nominato dal
DG, sentito il DS, ed ha la responsabilità complessiva di tutta l’attività
affidata, assicurando il tempestivo e corretto espletamento delle attività e la
migliore utilizzazione delle risorse assegnate.
In ogni Dipartimento provinciale sono
individuati uno o più referenti dell’Ufficio per le relazioni con il pubblico.
Ciascun Dipartimento Provinciale deve
assicurare la propria attività in maniera continuativa, almeno in pronta
disponibilità, nell’arco dell’intera giornata anche festiva.
Art. 15DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
PROVINCIALE Il Direttore del Dipartimento Provinciale
viene nominato dal DG secondo le modalità indicate dall’art. 9 della legge
istitutiva. Esercita i poteri gestionali previsti dalla legge, dal presente
Regolamento e quelli che gli sono delegati dal DG secondo la normativa vigente.
L’incarico di Direttore viene conferito per
un periodo di cinque anni, ed è rinnovabile; esso può essere revocato con
provvedimento motivato del DG.
1. Il Direttore di Dipartimento provinciale è
responsabile della realizzazione del programma annuale di attività, nonché della
gestione delle risorse umane e finanziarie attribuite al Dipartimento che dirige
ed in particolare, attraverso il conferimento degli obiettivi e dei budget alle
articolazioni funzionali della propria struttura, assicura sul territorio di
competenza:
a) il rispetto dei livelli quali-quantitativi,
dei tempi e dei costi delle prestazioni erogate dal Dipartimento in relazione ai
mezzi tecnici e finanziari di cui dispone;
b) la vigilanza sul rispetto delle norme e delle
disposizioni delle autorità competenti in campo ambientale, segnalando le
situazioni che si offrono alla disposizione di eventuali misure cautelari e di
comunicazione del rischio;
c) l’esercizio integrato e coordinato delle
rispettive funzioni con i Dipartimenti di prevenzione delle AUSL.
2. Il Direttore di Dipartimento, oltre a dare
attuazione alle disposizioni del DG:
a) presta diretta collaborazione allo
svolgimento dei compiti tecnici in capo alla Direzione Generale, garantendo i
contributi connessi alla propria professionalità;
b) mantiene rapporti ed intraprende le opportune
forme di consultazione con i rappresentanti delle istituzioni locali e con tutti
i soggetti portatori di interessi collettivi che operano in ambito provinciale,
al fine di raggiungere un costante aggiornamento sulle generali esigenze di
prevenzione e controllo ovvero recepire proposte operative per il conseguimento
dei propri fini d’istituto;
c) propone al DG le modifiche delle strutture
dipartimentali che si rendano necessarie per mutate esigenze di organizzazione;
d) esercita ogni altro potere conferito dal DG
in relazione alle esigenze di amministrazione dell’ARPA.
3. Il DG dispone alla fine di ogni anno la
verifica dei risultati raggiunti dal Direttore di Dipartimento Provinciale in
relazione ai compiti attribuiti ed alle risorse assegnate per l’attuazione dei
programmi.
Art. 16CENTRI DI COMPETENZA A
VALENZA
REGIONALE Nell’assetto organizzativo dell’Agenzia
il DG, sentiti il DS e il DA, all’interno dei Dipartimenti provinciali può
istituire, con motivato provvedimento, poli di specializzazione, per la gestione
di funzioni tecnico-scientifiche a valenza sovraprovinciale e/o regionale,
particolarmente complesse dal punto di vista della tecnologia utilizzata.
Art. 17GRUPPI DI LAVORO E DI
PROGETTO Il Direttore Generale può costituire, presso
la sede centrale o le sedi periferiche di Dipartimento, gruppi di lavoro o di
progetto per la realizzazione di attività finalizzate o di obiettivi specifici e
complessi ovvero per l’assolvimento ad esigenze operative a valenza
interdisciplinare.
I gruppi di lavoro e di progetto sono
caratterizzati, di regola, da notevole flessibilità organizzativa e
tecnico-funzionale, nonché dalla interdisciplinarietà degli ambiti di intervento
operativo o delle attività assegnate.
A queste strutture sono assegnati dirigenti o
funzionari in servizio presso le strutture dipartimentali o centrali dell’ARPA
Puglia, in ragione di specifiche professionalità o esperienze operative
acquisite.
Gli operatori di cui al comma precedente
possono essere chiamati a svolgere attività di studio, di ricerca, di promozione
o verifica in ambito sia programmatico che progettuale, nonché attività di
impostazione metodologica o di formazione, connesse all’esercizio di specifica
professionalità.
TITOLO 3COMPONENTI E CARATTERISTICHE DELL’ASSETTO
ORGANIZZATIVO DELL’ARPA
Art. 18DOTAZIONE ORGANICA Il DG provvede con apposito atto alla
determinazione della dotazione organica di Arpa che, avendo natura dinamica, è
soggetta a revisione qualora esigenze organizzative lo rendano necessario.
Il DG può procedere alla revisione della
dotazione organica con i vincoli derivanti dalle capacità di bilancio di Arpa,
dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti
all’Agenzia e dalle direttive in materia impartite dalla Giunta regionale e dei
CCNNLL per le Aree di appartenenza.
Art. 19RECLUTAMENTO DEL
PERSONALE Alla copertura dei posti vacanti nella
dotazione organica di ARPA Puglia si provvede attraverso l’applicazione delle
procedure previste dalle norme vigenti e dai CCNNLL.
Art. 20FUNZIONI DIRIGENZIALI Il personale dirigente svolge funzioni di
responsabile di struttura o funzioni per le quali sia richiesta una specifica
qualificazione professionale. I dirigenti sono responsabili delle attività
gestionali e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi risultanti dal
programma annuale definito con la Direzione Generale. I dirigenti sono, altresì,
sottoposti ad una verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi da parte
del DG e, nel caso in cui la stessa dia esito negativo per due anni consecutivi,
l’incarico può essere revocato. Al personale dirigente, responsabile di
struttura complessa, spetta la gestione delle risorse umane ed economiche
assegnate. Ai dirigenti, competono in particolare:
- la direzione delle strutture organizzative
cui sono preposti;
- la proposta di programmi attuativi degli
obiettivi generali stabiliti e la stima delle risorse necessarie;
- la responsabilità del procedimento o il
coordinamento dei responsabili di procedimento, nei limiti delle proprie
competenze professionali;
- l’attuazione dei programmi negoziati per i
conseguimenti degli obiettivi indicati nel programma annuale; l’esercizio di
altre funzioni attribuite dal DG.
L’articolazione delle funzioni a cui possono
essere assegnati i singoli dirigenti sono di:
- direzione di struttura complessa;
- direzione di struttura semplice;
- incarichi di natura professionale;
- incarichi di natura professionale di alta
specializzazione.
Per esigenze contingenti e in mancanza delle
relative professionalità interne all’Agenzia in conformità con quanto previsto
dal Titolo II, Capo II, Sezione I del D.Lgs. 165/2001, il D.G. può conferire
incarichi dirigenziali a tempo determinato, entro il limite dell’8 per cento
della dotazione organica di dirigenti ai soggetti qui di seguito indicati. La
durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere il tempo di 5 anni. Tali
incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o
privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno
un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una
particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile
dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso
amministrazioni pubbliche, in posizioni funzionali previste per laccesso alla
dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Nei limiti e nelle disposizioni previste dalle norme ove l’esigenza
divenga stabile il relativo posto viene coperto attraverso pubblico concorso.
Art. 21CONFERIMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI,
BORSE DI STUDIO ED AFFIDAMENTO DI
CONSULENZE Per la soluzione di problematiche di
particolare complessità che necessitano di specifiche competenze professionali,
mancanti nell’Agenzia, è data facoltà al DG di affidare incarichi ad operatori
esterni alla struttura dell’ARPA, scelti sulla base della specifica e comprovata
competenza tecnico scientifica nei limiti previsti dalla normativa nazionale e
regionale vigente in materia nonché dai CCNL.
Il conferimento di tali incarichi deve essere
sempre conforme, alla trasparenza e alla economicità nella gestione dell’ARPA.
E’ data facoltà al DG di affidare, in
mancanza di specifiche professionalità interne all’Agenzia, per limitati periodi
di tempo e quando ciò non sia in contrasto con le finalità ed i compiti
dell’ARPA, consulenze a personale dipendente da altre istituzioni pubbliche,
previa stipulazione di un’apposita convenzione con gli Enti di appartenenza.
ARPA PUGLIA può finanziare borse di studio al
fine di consentire studi su materie rientranti tra i propri fini istituzionali.
Art. 22LIMITI ALL’ASSUNZIONE DI
INCARICHI
PROFESSIONALI PER IL PERSONALE DELL’ARPA
PUGLIA Il personale dell’ARPA, ai sensi dell’art.
16, comma 8, della legge istitutiva non può assumere, esternamente all’ARPA
stessa, incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori
su attività in campo ambientale.
Nel rispetto della normativa vigente, il DG
può autorizzare i dipendenti dell’ARPA PUGLIA a svolgere consulenze presso altre
Pubbliche Amministrazioni o presso strutture private.
Art. 23FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE La formazione, l’aggiornamento ed il
perfezionamento professionale del personale sono assicurati garantendo uno
stanziamento nel bilancio di previsione annuale previste da specifiche norme
contrattuali e di legge.
Al fine di garantire un idoneo e permanente
percorso formativo l’Agenzia promuove, eventualmente anche attraverso
l’attivazione di forme associative o di convenzionamento con altri Enti pubblici
e soggetti privati, la formazione del personale.
Art. 24FREQUENZA VOLONTARIA 1. Al fine di offrire la possibilità di
arricchire e perfezionare le proprie conoscenze a coloro che intendono operare
nel settore ambientale, l’ARPA consente la frequenza volontaria presso le
proprie strutture a studenti diplomati e laureati nelle discipline per cui è
istituzionalmente competente.
2. La regolamentazione della frequenza
volontaria è rinviata ad apposita direttiva del D.G..
Art. 25DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI UFFICIALI DI P.G. Il DG, sulla base della normativa vigente e
di quanto previsto dai CCNL del personale dipendente del servizio SSN, individua
i soggetti preposti alle attività di vigilanza ambientale e, previa intesa con
il Presidente della Regione, propone all’autorità competente per il
riconoscimento della qualifica di UPG.
Gli operatori di cui al comma 1 sono muniti
di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Direzione Generale di
ARPA PUGLIA.
Art. 26TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ E MODALITA’ DI
PRESTAZIONE DEI SERVIZI 1. Per la definizione delle attività tecniche
a supporto delle funzioni di prevenzione collettiva e di controllo ambientale
degli Enti locali e dei Dipartimenti di prevenzione delle AUSL, nonché per la
individuazione dei livelli qualitativi e quantitativi, dei tempi e dei costi
delle prestazioni erogate dall’ARPA, la Regione promuove la conclusione di un
apposito accordo di programma tra i soggetti interessati. A tal fine, il DG
predispone, entro centottanta giorni dall’approvazione del presente Regolamento,
la Carta dei Servizi dell’Agenzia, da sottoporre all’approvazione della
Conferenza, convocata dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’art.
10 della legge istitutiva, tra i rappresentanti delle AUSL, dei Comuni
capoluogo, dell’ARPA, dell’ANCI, dell’UPI e le OOSS.
2. Con proprio provvedimento la Giunta
Regionale, su proposta dell’Assessorato all’Ambiente, sentite l’ARPA e l’ARES,
su istruttoria degli Assessorati di cui all’art. 6 della legge istitutiva,
previo parere espresso dal Comitato di Indirizzo, definisce i L.E.T.A.,
precisando, all’interno di essi, la tipologia di prestazioni da rendere a titolo
oneroso ed il livello di concorso ai costi da parte delle altre amministrazioni
interessate.
3. Il Tariffario regionale delle prestazioni
è approvato dalla Giunta regionale su proposta del DG con cadenza triennale,
fatti salvi gli aggiornamenti annuali delle tariffe calcolati in relazione
all’incremento dell’indice ISTAT - FOI (Famiglie Operai ed Impiegati) con
riferimento all’anno precedente.
Art. 27NUCLEO DI VALUTAZIONE Il Nucleo di Valutazione ha il compito di:
a) verificare, mediante valutazione comparativa
dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione, da
parte dei Dirigenti, delle risorse distribuite ed introitate;
b) verificare e valutare i risultati raggiunti
dai singoli Dirigenti Responsabili di Struttura complessa ed anche di Struttura
semplice ove sia affidata la gestione di risorse, in rapporto alle funzioni,
agli incarichi e agli obiettivi assegnati agli stessi;
c) definire le metodologie necessarie allo
svolgimento dei propri compiti di valutazione e verifica, sulla base di quanto
definito dal CCNL;
d) fornire relazioni e pareri, su richiesta
della Direzione Generale.
TITOLO 4RAPPORTI ISTITUZIONALI
Art. 28RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI
TERRITORIALI 1. Ai sensi dell’art. 3 comma 1 della legge
istitutiva, ARPA Puglia fornisce supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento
delle funzioni in materia di prevenzione e protezione dell’ambiente di
competenza degli Enti territoriali, sia singoli che costituiti in forma
associata o consortile, nonché degli Enti di Gestione delle Aree Naturali
Protette.
Lo svolgimento dell’attività di supporto
demandata da detti soggetti all’ARPA è disciplinata mediante convenzioni che
definiscano, tra l’altro, l’oggetto specifico dell’attività, modalità e tempi di
esecuzione e criteri di determinazione degli oneri a carico del richiedente, se
dovuti.
2. Ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge
istitutiva, in materia di prevenzione igienico-sanitaria ARPA Puglia garantisce
ai Dipartimenti di prevenzione delle AUSL il necessario supporto
tecnico-strumentale, tecnico-specialistico e laboratoristico richiesto, secondo
il programma e le indicazioni stabilite dal Comitato di indirizzo e, comunque,
nel rispetto della pianificazione sanitaria della Regione.
Ai sensi dell’art. 10, comma 3 della legge
istitutiva, per la definizione delle attività tecniche a supporto delle funzioni
di prevenzione collettiva e di controllo ambientale degli Enti locali e dei
Dipartimenti di prevenzione delle AUSL, nonché per la individuazione dei livelli
qualitativi e quantitativi, dei tempi e dei costi delle prestazioni erogate
dallARPA, la Regione promuove la conclusione di un apposito accordo di
programma tra i soggetti interessati. A tal fine, il Presidente della Giunta
regionale, o suo delegato, convoca unapposita conferenza tra i rappresentanti
delle AUSL, dei Comuni capoluogo, dellARPA, dellANCI e dellUPI per la
valutazione degli elementi e delle condizioni dellaccordo.
La disciplina della collaborazione nella
erogazione di prestazioni e servizi di pubblico interesse, in materia ambientale
viene definita attraverso la stipula di convenzioni quadro con l’Assessorato
Regionale per le Politiche della Salute ovvero con le singole AUSL.
Art. 29RAPPORTI CON LE UNIVERSITA’ E I CENTRI DI
RICERCA PUBBLICI EPRIVATI ARPA Puglia, ai sensi dell’art. 4 della legge
istitutiva, collabora con le Università e con enti di ricerca pubblici e privati
per:
- la promozione, lo sviluppo e la realizzazione
delle iniziative di ricerca di base ed applicata sugli elementi dell’ambiente
fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali di rischio
ambientale nel corretto uso delle risorse naturali e sulle forme di tutela
dell’ecosistema;
- la promozione di attività di informazione e
formazione;
- la promozione della ricerca, nonché dello
sviluppo e diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e
sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
- la formulazione di proposte e pareri sulle
normative e specifiche tecniche, sui limiti di accettabilità delle sostanze
inquinanti, sugli standard di qualità dell’aria, delle risorse idriche e del
suolo, sullo smaltimento dei rifiuti, nonché sulle metodologie per il
rilevamento dello stato dell’ambiente e per il controllo dei fenomeni di
inquinamento dei fattori di rischio e sugli interventi per la tutela, il
risanamento ed il recupero dell’ambiente, delle aree naturali protette,
dell’ambiente marino e costiero.
La collaborazione è disciplinata da
convenzioni e protocolli di intesa, nell’ambito delle quali strutture e
professionalità dell’Università possono essere messe a disposizione di ARPA
Puglia per lo svolgimento di funzioni di elevata professionalità previo
accertamento delle carenza strutturali e professionali dell’Agenzia.
Per l’espletamento delle attività in
collaborazione possono essere istituite, nel contesto delle convenzioni e dei
protocolli di intesa, strutture tecnico-laboratoristiche finalizzate collocate
all’interno delle sedi dei DAP. Al fine di assicurare all’Agenzia le funzioni di
indirizzo, coordinamento e valutazione sull’attività di tali strutture, ai sensi
dell’art. 13, comma 2 bis della legge istitutiva, il personale dirigente e di
comparto adibito a tali strutture, proveniente dall’Università o da altri Enti
Pubblici di Ricerca, si struttura in convenzione con l’Agenzia secondo il
modello organizzativo adottato dal Servizio Sanitario Regionale ai sensi del
D.Lgs. 502/1992 e s.m.i e opera sotto la responsabilità del Direttore del DAP.
Art. 30RAPPORTI CON LE FORZE
DELL’ORDINE I rapporti con le Forze dell’Ordine,
per lo svolgimento di compiti di controllo e tutela ambientale, sono
regolamentati da apposite convenzioni.
Art. 31RAPPORTI CON ALTRI
SOGGETTI Compatibilmente con i compiti di
istituto, le articolazioni organizzative centrali o territoriali possono
svolgere attività di supporto o consulenza tecnico-scientifica ed effettuare
prestazioni analitiche a favore di altre istituzioni pubbliche o private,
definendo apposite convenzioni che definiscano, tra l’altro, l’oggetto specifico
dell’attività, modalità e tempi di esecuzione e criteri di determinazione degli
oneri a carico del richiedente, se dovuti.
TITOLO 5PARTECIPAZIONE SOCIALE
Art. 32CONSULTAZIONI DELLE RAPPRESENTANZE SOCIALI L’Agenzia riconosce la partecipazione sociale
quale strumento indispensabile per le attività di valutazione e gestione del
rischio e le attività di controllo e protezione ambientale, nonché per la
definizione degli obiettivi e dei programmi di attività.
La partecipazione è realizzata attraverso
l’istituzione del Comitato di Consultazione ai sensi dell’art. 11 della legge
istitutiva con la partecipazione delle associazioni imprenditoriali di
categoria, delle organizzazioni sindacali e di altre associazioni
rappresentative delle istanze sociali ed ogni altra attività utile allo scopo.
Art. 33CONCERTAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI Nel rispetto della distinzione dei ruoli e
responsabilità dell’agenzia e dei sindacati, l’ARPA riconosce il sistema di
relazioni sindacali con l’obiettivo di favorire l’equilibrio tra il
miglioramento delle condizioni di lavoro, sviluppo professionale e l’esigenza di
incrementare e mantenere elevati livelli di efficienza ed efficacia nella
erogazione dei servizi alla collettività.
Al fine di disciplinare le modalità operative
degli istituti di partecipazione previsti dai CC.NN.LL è tenuto aggiornato, in
collaborazione con le OO.SS aventi titolo alla contrattazione collettiva
decentrata, apposito protocollo sulle relazioni sindacali nei limiti e nelle
materie previste dai medesimi CC.NN.LL.
Il protocollo sulle relazioni sindacali di
cui al comma precedente disciplina le modalità di accesso delle organizzazioni
sindacali alle deliberazioni ARPA al fine di favorire l’esercizio delle loro
funzioni istituzionali, nel rispetto della normativa in tema di garanzia della
riservatezza dei dati.
Art. 34PARI OPPORTUNITA’ L’ARPA, al fine di garantire pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro garantisce:
- l’accesso ai corsi di formazione
professionale anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio nei
passaggi interni e nel conferimento di incarichi;
- la flessibilità degli orari di lavoro in
rapporto a quelli dei servizi sociali ed alla funzione del part-time;
- l’istituzione del Comitato per le pari
opportunità ai sensi delle vigenti disposizioni in materia al quale viene
demandata l’adozione del proprio Regolamento di organizzazione e funzionamento.
TITOLO 6GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E
PATRIMONIALE
Art. 35ESERCIZIO ECONOMICO 1. L’esercizio economico e finanziario
dell’ARPA coincide con l’anno solare.
2. Per la gestione economico-finanziaria si
applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio,
contabilità, attività contrattuale in vigore per le Aziende Unità Sanitarie
Locali della Regione Puglia.
3. L’ARPA è tenuta all’equilibrio economico
della gestione.
Art. 36PATRIMONIO DELL’ARPA Il patrimonio dell’ARPA è costituito
dalle dotazioni assegnate ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale istitutiva
secondo la ricognizione di cui all’art. 16 della stessa legge, e dai beni
acquisiti successivamente, a qualunque titolo.
Art. 37REINVESTIMENTI
PATRIMONIALI Il DG può richiedere alla Giunta Regionale
l’autorizzazione alla alienazione dei beni patrimoniali ed al loro
reinvestimento per il conseguimento del rinnovo della dotazione dell’ARPA.
La Giunta Regionale con la concessione
dell’alienazione definirà le modalità operative e la destinazione delle risorse
secondo il piano di investimento presentato dalla Direzione dell’Ente.
Art. 38NORME DI BUONA PRATICA ECOLOGICA
NELL’ATTIVITA’ ORDINARIA DELL’AGENZIA Nell’attività ordinaria della sede centrale,
dei Dipartimenti Provinciali e delle altre sedi decentrate dell’ARPA Puglia,
vengono adottate le migliori procedure di eco-management disponibili, con
particolare riferimento a:
1) Procedure di isolamento termico e
razionalizzazione della funzione di climatizzazione negli stabili;
2) Razionalizzazione dell’illuminazione degli
stabili e uso di lampade a basso consumo;
3) Applicazione delle misure di risparmio
energetico;
4) Installazione di pannellistica solare e/o
altre apparecchiature di autoproduzione energetica da fonti rinnovabili non
combustive;
5) Installazione di riduttori di flusso e
miscelatori per il risparmio idrico dei servizi igienici;
6) Installazione revisionale di reti duali e
serbatoi di raccolta delle acque meteoriche per usi duali;
7) Adozione del sistema di raccolta
differenziata spinta dei propri rifiuti e della riduzione della produzione di
rifiuti;
8) Adozione di tutte le più avanzate norme di
green public management;
9) L’inserimento, nelle norme di affidamento dei
servizi di pulizia delle sedi, dell’obbligo all’impiego di prodotti biologici.
Art. 39ALTRE FONTI DI
FINANZIAMENTO Al finanziamento dell’ARPA concorrono le voci
riportate all’art. 14, comma 2, della legge istitutiva. A tale scopo il Comitato
di Indirizzo definisce, entro il mese di ottobre di ciascun anno, le modalità
per l’individuazione delle varie quote di finanziamento da sottoporre
all’approvazione degli Enti interessati.
Il DG può richiedere alla Giunta Regionale
l’autorizzazione alla accensione di mutui con scadenza non superiore a dieci
anni o altre forme di credito per la realizzazione di programmi di investimento
nella misura complessiva delle rate non superiori al quindici per cento dei
ricavi per emolumenti in conto esercizio dell’ultimo bilancio di esercizio
approvato.
Art. 40SERVIZIO DI CASSA Il servizio di cassa dell’Agenzia è affidato,
con apposita convenzione previo esperimento di apposita gara secondo le vigenti
disposizioni di legge, ad uno o più istituti di credito presenti nel territorio
regionale di competenza dell’ARPA.
Il DG, con proprio atto, definisce le
modalità e le procedure di riscossione e di pagamento ed individua all’interno
dell’ARPA i soggetti autorizzati alla firma degli ordinativi.
Il DG può concedere alle Strutture Gestionali
Periferiche, qualora fosse necessario, l’apertura di un c/c postale gestito
attraverso l’istituto tesoriere.
Per far fronte a piccole spese urgenti ed
indilazionabili, i Responsabili delle Strutture Periferiche possono dotarsi,
nell’ambito delle risorse disponibili di cui al punto precedente, di una piccola
cassa, soggetta a rendiconto per il reintegro del fondo.
Art. 41PIANTA ORGANICA E POSSIBILE ESTERNALIZZAZIONE
DEI SERVIZI Nelle more del completamento della
pianta organica ed allo scopo di acquisire per l’Agenzia soluzioni tecniche che
privilegino criteri di efficienza e di economicità, il DG ha facoltà di affidare
all’esterno dell’ARPA la gestione di specifici servizi, ovvero di attivare
specifici accordi e convenzioni.
TITOLO 7NORME FINALI E
TRANSITORIE
Art. 42FORMAZIONE DEGLI ATTI 1 Ai fini di una omogenea adozione degli atti
il DG provvede con apposita Direttiva a regolamentare la tipologia, le modalità
di formazione e la relativa competenza.
Art. 43ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE E
ALL’INFORMAZIONE Il DG, con apposito regolamento disciplina le
modalità di attuazione delle norme di accesso agli atti amministrativi, in
conformità della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni.
In attuazione delle norme contenute nella
direttiva 90/313/CEE, l’Agenzia dà piena applicazione alle disposizioni dettate
dal D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 195 sull’accesso del pubblico alle informazioni
ambientali, pur nel rispetto delle esigenze di riservatezza tutelate dalla
legge.
ARPA Puglia garantisce la pubblicità delle
norme regolamentari in materia di accesso nonché la massima diffusione delle
informazioni ambientali detenute, anche attraverso il portale web istituzionale.
Art. 44FATTURAZIONE DELLE
PRESTAZIONI Per la fatturazione delle prestazioni
erogate dall’ARPA verranno applicate le tariffe previste dal vigente tariffario
regionale.
Art. 45DISPOSIZIONI FINALI a) Norma di Rinvio
Quanto contenuto nel presente Regolamento non
può essere in contrasto con le norme che disciplinano il funzionamento e la
gestione delle Amministrazioni Pubbliche e le norme contenute nei CCNL. In caso
di contrasto prevalgono la legge e il CCNL.
b)
Revisione
Il presente Regolamento è sottoposto a
revisione entro massimo tre anni dalla sua approvazione e ad ogni mutamento del
quadro legislativo nazionale e regionale che lo ponga in contrasto con
specifiche norme di riferimento.
Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Indice
TITOLO I - PRINCIPI
GENERALI
ART. 1 NATURA
GIURIDICA E FINALITA’ DELL’ARPA PUGLIA
ART. 2 OGGETTO E
FINALITA’ DEL REGOLAMENTO
ART. 3 SEDE E
STRUTTURE CENTRALE E TERRITORIALI
ART. 4 ORGANI
ART. 5 IL DIRETTORE
GENERALE
ART. 6 IL COMITATO
DI INDIRIZZO
ART. 7 IL COLLEGIO
DEI REVISORI
ART. 8 ORGANISMI
ART. 9 COMITATI
TECNICO PROVINCIALI DI COORDINAMENTO
ART. 10 IL DIRETTORE
SCIENTIFICO E IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
TITOLO II -ASSETTO
ORGANIZZATIVO
ART. 11 DEFINIZIONE
DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO
ART. 12 TIPOLOGIA
DELLE STRUTTURE
ART. 13 DIREZIONE
GENERALE
ART. 14 DIPARTIMENTI
PROVINCIALI
ART. 15 DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE
ART. 16 CENTRI DI
COMPETENZA A VALENZA REGIONALE
ART. 17 GRUPPI DI
LAVORO E DI PROGETTO
TITOLO III - COMPONENTI E CARATTERISTICHE
DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO
(DISPOSIZIONI SUL
PERSONALE)
ART. 18 DOTAZIONE
ORGANICA
ART. 19 RECLUTAMENTO
DEL PERSONALE
ART. 20 FUNZIONI
DIRIGENZIALI
ART. 21CONFERIMENTO
DI INCARICHI PROFESSIONALI ED AFFIDAMENTO DI CONSULENZE
ART.22 LIMITI ALL’ASSUNZIONE DI INCARICHI
PROFESSIONALI PER IL PERSONALE DELL’ARPA PUGLIA
ART. 23 FORMAZIONE
ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
ART. 24 FREQUENZA
VOLONTARIA
ART. 25 DISPOSIZIONI
RIGUARDANTI GLI UFFICIALI DI P.G.
ART. 26 TIPOLOGIE DI
ATTIVITA’ E MODALITA’ DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI
ART. 27 NUCLEO DI
VALUTAZIONE DEL-L’ARPA
TITOLO IV RAPPORTI
ISTITUZIONALI
ART. 28 RAPPORTI CON
GLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI
ART. 29 RAPPORTI CON
LE UNIVERSITA’ E I CENTRI DI RICERCA PUBBLICI E PRIVATI
ART. 30 RAPPORTI CON
LE FORZE DELL’ORDINE
ART. 31 RAPPORTI CON
ALTRI SOGGETTI
TITOLO V – PARTECIPAZIONE
SOCIALE
ART. 32
CONSULTAZIONI DELLE RAPPRESENTANZE SOCIALI
ART. 33
CONCERTAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
ART. 34 PARI
OPPORTUNITA’
TITOLO VI– GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E
PATRIMONIALE
ART. 35 ESERCIZIO
ECONOMICO
ART. 36 PATRIMONIO
DELL’ARPA
ART. 37 ALTRE FONTI
DI FINANZIAMENTO
ART. 38 NORME DI
BUONA PRATICA ECOLOGICA NELL’ATTIVITA’ ORDINARIA DELL’AGENZIA
ART. 39
REINVESTIMENTI PATRIMONIALI
ART. 40 SERVIZIO DI
CASSA
ART. 41 PIANTA
ORGANICA E POSSIBILE ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI
TITOLO VII - NORME FINALI E
TRANS-ITORIE
ART. 42 FORMAZIONE
DEGLI ATTI
ART. 43 ACCESSO ALLA
DOCUMENTAZIONE E ALL’INFORMAZIONE
ART. 44 FATTURAZIONE
DELLE PRESTAZIONI
ART. 45 DISPOSIZIONI
FINALI
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