Legge Regionale 23 giugno 2008, n. 16 Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di piano regionale dei trasporti
TITOLO 1DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1(Natura e articolazione del
piano) 1. Il piano regionale dei trasporti (PRT)
della Regione Puglia, di cui la presente legge costituisce elaborato unico, è il
documento programmatico settoriale volto a realizzare sul territorio regionale,
in armonia con gli indirizzi comunitari in materia di trasporti, con gli
obiettivi del piano generale dei trasporti e delle linee guida del piano
generale della mobilità e con le proposte programmatiche concertate in sede di
Conferenza delle regioni e Coordinamento delle regioni del Mezzogiorno, un
sistema di trasporto delle persone e delle merci globalmente efficiente, sicuro,
sostenibile e coerente con i piani di assetto territoriale e di sviluppo
socio-economico regionali e sovraregionali. 2. Il PRT è redatto, adottato e approvato in
conformità alle disposizioni dell’articolo 7
della legge
regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del
trasporto pubblico locale), come sostituito dall’articolo 1
della legge
regionale 15 novembre 2007, n. 32. 3. Il PRT è articolato secondo le modalità
del trasporto, tra loro integrate, e definisce: a) l’assetto attuale del sistema regionale dei
trasporti con le rilevate criticità nonché le sue prospettive di evoluzione in
relazione alle dinamiche in atto a livello regionale e al contesto nazionale e
sovranazionale; b) gli obiettivi e le strategie d’intervento sul
sistema multimodale dei trasporti in raccordo con gli altri strumenti di
pianificazione territoriale generale e settoriale; c) le linee di intervento che includono i
riferimenti alla riorganizzazione dei servizi e alla gerarchia delle reti
infrastrutturali, nonché i criteri di selezione delle priorità di intervento,
relative a: 1) trasporto stradale; 2) trasporto ferroviario; 3) trasporto marittimo; 4) trasporto aereo; 5) intermodalità dei passeggeri;
6) intermodalità delle merci;
7) servizi minimi di cui al decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
Art. 2(Attuazione del piano) 1. Il PRT, in accordo con il piano generale
dei trasporti, è inteso come piano direttore del processo di pianificazione
regionale dei trasporti e viene attuato attraverso piani attuativi che
contengono, per ciascuna modalità di trasporto, le scelte di dettaglio formulate
a partire da obiettivi, strategie e linee di intervento definite nel PRT.
2. Le linee di intervento relative ai servizi
minimi di trasporto pubblico regionale e locale (TPRL), individuate dal PRT,
vengono attuate dal piano triennale dei servizi (PTS), strumento di
programmazione settoriale regionale da intendersi quale piano attuativo del PRT,
che, ai sensi dell’articolo 8
della l.r.
18/2002, definisce i servizi, la loro organizzazione e le risorse per
la loro gestione.
3. Le linee di intervento in tema di merci e
logistica, individuate dal PRT e affrontate nei piani attuativi in relazione a
ciascuna delle quattro modalità di trasporto, vengono approfondite e sviluppate
organicamente in un’ottica intermodale nel piano regionale delle merci e della
logistica, elaborato dall’Agenzia regionale per la mobilità (AREM) ai sensi
dell’articolo25,
comma 5, lettera a), numero 7), della l.r.
18/2002, che si pone come piano attuativo settoriale.
4. A completamento del processo di
pianificazione regionale dei trasporti possono essere elaborati specifici studi
di fattibilità per singoli interventi previsti dal PRT e/o dai piani attuativi.
5. I piani attuativi sono rielaborati a ogni
aggiornamento del PRT, con l’eccezione del PTS, aggiornato a cadenza triennale.
6. Gli studi di fattibilità, intesi quale
primo stadio della progettazione, vengono elaborati dagli uffici regionali, che
possono avvalersi dell’Agenzia regionale per la mobilità, nonché di consulenti
esterni di comprovata esperienza nel settore, ovvero, previo accordo di
programma, da altro ente pubblico o soggetto privato interessati alla
realizzazione dell’intervento specifico, in sintonia con le priorità fissate dal
piano attuativo.
Art. 3(Rapporti del piano con altri strumenti di
pianificazione regionali e sottordinati) 1. Il PRT e i suoi piani attuativi
costituiscono il riferimento per la stesura dello schema di cui alla lettera c)
del comma 3 dell’articolo 4
della legge
regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del
territorio), per quanto attiene l’assetto delle infrastrutture e dei servizi per
la mobilità a livello regionale. Relativamente a criteri, indirizzi e
orientamenti di carattere generale il PRT si raccorda con quanto determinato dal
documento regionale di assetto generale (DRAG) ai sensi delle lettere a) e b)
del comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 20/01. Poiché il DRAG costituisce
riferimento vincolante per la pianificazione provinciale e comunale, i contenuti
del PRT e dei suoi piani attuativi assunti dal DRAG assumono a loro volta
carattere vincolante rispetto alla pianificazione territoriale provinciale e
comunale.
2. Il PRT si raccorda con i documenti di
programmazione degli altri settori dell’amministrazione regionale assicurando la
coerenza complessiva delle previsioni attinenti al sistema dei trasporti.
3. Il piano attuativo del PRT viene elaborato
tenendo conto dei piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP), dei
piani provinciali di bacino (PPB) di cui all’articolo 11 della l.r. 18/02 e dei
piani del traffico per la viabilità extraurbana (PTVE) vigenti al momento della
redazione o dell’aggiornamento del piano.
4. Il PRT e i suoi piani attuativi
costituiscono il riferimento per la programmazione dei trasporti di livello
comunale relativamente ai temi di interesse regionale sviluppati in seno ai
piani urbani della mobilità (PUM) di cui all’articolo 12
della l.r.
18/02, ai piani strategici di area vasta e ai piani urbani del
traffico (PUT).
TITOLO 2OBIETTIVI E STRATEGIE DEL
PRT
Art. 4(Formulazione degli obiettivi e delle
strategie) 1. Il PRT definisce i propri obiettivi di
carattere generale in coerenza con gli strumenti della programmazione nazionale
e regionale, declinandoli ove necessario in obiettivi specifici sulla base delle
peculiarità, delle criticità e delle potenzialità della realtà regionale. In
particolare, a livello regionale, il PRT prende a riferimento la visione e gli
indirizzi formulati in seno al documento strategico regionale (DSR) e tradotti
nel programma operativo FESR 2007-2013. Sotto il profilo
metodologico-procedurale ciò si traduce in primo luogo nella necessità di
riferire l’intero processo di costruzione del piano all’interpretazione del
sistema insediativo, paesaggistico e ambientale avviato nell’ambito delle
proiezioni territoriali del DSR, riconoscendo da un lato le caratteristiche
della domanda di mobilità attuale e potenziale e, dall’altro, le criticità da
superare e i vincoli da rispettare. In secondo luogo, tutto il PRT inteso come
piano processo deve tendere, a partire dalla definizione degli obiettivi
specifici, delle conseguenti strategie e linee di intervento sino alla scelta
degli interventi specifici operata in seno al piano attuativo, al riconoscimento
di ambiti e azioni di intervento prioritarie secondo una visione complessiva del
sistema della mobilità regionale.
2. Il PRT definisce le proprie strategie di
intervento materiali e immateriali declinandole per componenti e segmenti di
domanda - mobilità di persone e mobilità di merci - e non per modalità di
trasporto, al fine di perseguire, in linea con l’approccio nazionale ed europeo,
l’obiettivo della comodalità (uso efficiente dei modi di trasporto che operano
singolarmente o secondo criteri integrati multimodali nel sistema europeo dei
trasporti per sfruttare al meglio e in maniera sostenibile le risorse) nel
sistema regionale dei trasporti.
Art. 5(Obiettivi generali) 1. Il PRT si propone
gli obiettivi generali di:
a) adottare un approccio improntato alla
comodalità nella definizione dell’assetto delle infrastrutture e
dell’organizzazione dei servizi per la mobilità delle persone e delle merci,
finalizzato a garantire efficienza, sicurezza, sostenibilità e, in generale,
riduzione delle esternalità;
b) contribuire alla creazione di una rete
sovraregionale di infrastrutture e servizi per il trasporto di persone, merci e
per la logistica - in connessione con il Corridoio VIII e il Corridoio I - che
veda la Puglia protagonista tra le regioni del Mezzogiorno e nel “Sistema
mediterraneo” a supporto dello sviluppo di relazioni e integrazioni di natura
culturale, economica e sociale;
c) configurare una rete di infrastrutture e
servizi sulla base di criteri di selezione delle priorità…. che garantisca
livelli di accessibilità territoriale rispondenti alla valenza sociale,
economica e paesaggistico-ambientale delle diverse aree della regione nel
rispetto dei vincoli di budget imposti a livello nazionale e regionale;
d) strutturare un sistema di infrastrutture e
servizi di mobilità concepito in modo da garantirne la fruizione da parte di
tutte le categorie di utenti/operatori;
e) garantire tempi certi di attuazione degli
interventi programmati dai piani attuativi attraverso il coinvolgimento degli
enti locali nei processi di pianificazione e attraverso forme di partecipazione
e concertazione con i soggetti economici e sociali interessati dai processi
stessi;
f) garantire l’efficacia degli interventi
programmati dai piani attuativi, la coerenza della pianificazione sviluppata dai
diversi settori e livelli amministrativi e il corretto funzionamento del sistema
della mobilità nel suo complesso promuovendo forme di co-pianificazione
intersettoriale (in primis trasporti-territorio) e indirizzando la
pianificazione sott’ordinata;
g) contribuire a raggiungere gli obiettivi dei
piani di riassetto urbanistico e territoriale e dei piani di sviluppo economico
e sociale attraverso un’adeguata interpretazione delle istanze che nascono dal
sistema insediativo e da quello economico sociale.
Art. 6(Obiettivi specifici) 1. Il PRT si propone
i seguenti obiettivi specifici:
a) realizzare le condizioni strutturali
materiali e immateriali per affermare il ruolo di piattaforma logistica
multimodale della Puglia nel Mezzogiorno e, più in generale, nello spazio
euromediterraneo;
b) realizzare le condizioni strutturali
materiali e immateriali per lo sviluppo della logistica e dell’intermodalità nel
trasporto merci da parte delle imprese del sistema produttivo pugliese;
c) promuovere forme ambientalmente e socialmente
sostenibili del trasporto delle merci nell’ambito dei sistemi urbani;
d) migliorare i livelli di sicurezza del
trasporto delle merci in ambito regionale;
e) accrescere la competitività, la
specializzazione e la complementarietà del sistema portuale regionale;
f) garantire un’efficiente interconnessione tra
le reti di rango sovraregionale e quella regionale;
g) migliorare l’accessibilità interna alla
regione a supporto della coesione territoriale e dell’inclusione sociale, dello
sviluppo locale e della valorizzazione di ambiti a valenza strategica;
h) potenziare e integrare l’offerta di
collegamenti sovraregionali di trasporto passeggeri a supporto della
competitività del sistema economico pugliese;
i) riconoscere al trasporto aereo un ruolo
strategico per i collegamenti di lungo raggio;
j) riconoscere alla modalità ferroviaria il
ruolo di sistema portante della rete regionale di trasporto pubblico locale;
k) contribuire a mantenere e potenziare il ruolo
della ferrovia nei collegamenti di lunga percorrenza, in previsione dei futuri
sviluppi del sistema alta capacità/alta velocità;
l) indirizzare la riorganizzazione del TPRL su
gomma in forma complementare e integrata rispetto ai servizi ferroviari;
m) promuovere forme di mobilità sostenibile nei
centri urbani e nei sistemi territoriali rilevanti e per la valorizzazione di
ambiti a valenza ambientale strategica a livello regionale;
n) promuovere la piena accessibilità alle reti e
ai servizi di trasporto da parte di tutte le categorie di utenti attraverso la
progressiva eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali rispetto a
infrastrutture fisiche e informazioni;
o) massimizzare l’efficienza gestionale dei
servizi di trasporto su ferro creando le condizioni per la progressiva
riconversione dei servizi automobilistici sostitutivi di servizi ferroviari;
p) contribuire a realizzare le condizioni
strutturali materiali e immateriali per il libero accesso e la circolazione
sulla rete ferroviaria regionale finalizzati alla piena valorizzazione del
patrimonio infrastrutturale, alla massimizzazione della capacità ferroviaria e
dei benefici derivanti da tutti gli investimenti settoriali.
Art. 7(Strategie per la mobilità delle
persone) 1. Per raggiungere gli obiettivi di cui agli
articoli 5 e 6 relativamente alla mobilità delle persone il PRT individua le
seguenti strategie di intervento:
a) assicurare la continuità fisico-funzionale
tra la rete delle infrastrutture e dei servizi di livello sovraregionale e
quella regionale, con particolare riferimento all’accesso ai principali nodi di
trasporto passeggeri presenti sul territorio regionale eliminando deficit
infrastrutturali e inefficienze funzionali;
b) migliorare la capacità intermodale dei
principali nodi di trasporto passeggeri di valenza sovraregionale presenti sul
territorio regionale e potenziarne le dotazioni infrastrutturali e funzionali;
c) realizzare l’integrazione fisico-funzionale
delle reti di trasporto pubblico ferroviario e automobilistico in ambito
regionale, promuovendo la comodalità e la cooperazione tra operatori e
assegnando alla ferrovia il ruolo di sistema portante;
d) migliorare la qualità e l’affidabilità dei
servizi di TPRL in ambito urbano ed extraurbano, adottando le migliori soluzioni
progettuali e tecnologiche (tipologia dei mezzi, tipologia dei servizi) rispetto
ai diversi bacini di traffico;
e) promuovere forme innovative, flessibili e
sostenibili di mobilità alternativa all’auto privata;
f) rafforzare la potenzialità e la competitività
del sistema aeroportuale pugliese attraverso la specializzazione e la
complementarietà tra gli scali;
g) potenziare l’accessibilità al sistema
aeroportuale in relazione alla specializzazione e ai bacini potenziali di
traffico assegnati ai singoli aeroporti;
h) realizzare l’integrazione tariffaria su tutto
il territorio regionale in modo da massimizzare l’uso co-modale della rete di
trasporto pubblico locale;
i) promuovere la diffusione di tecnologie
intelligent transport systems (ITS) a supporto dell’informazione all’utenza,
della gestione delle infrastrutture di trasporto, dell’integrazione tariffaria,
del monitoraggio e del controllo del traffico;
j) promuovere l’orientamento della domanda
attraverso incentivi e disincentivi basati su leve tariffarie, regolamentazione
d’uso delle infrastrutture e dei servizi, pianificazione di tempi e orari della
città;
k) rafforzare l’efficacia dell’azione regionale
in materia di sicurezza stradale mediante la realizzazione, attraverso il Centro
regionale per il monitoraggio sulla sicurezza stradale (CReMSS), di attività di
osservazione, studio e monitoraggio finalizzate all’individuazione e attuazione
di azioni innovative di prevenzione e gestione del rischio, il coordinamento di
progetti di carattere infrastrutturale promossi da enti locali e gestori delle
infrastrutture, la cura costante di campagne di sensibilizzazione, educazione e
formazione degli utenti della strada a scopo preventivo;
l) promuovere il ricorso al trasporto
elicotteristico per garantire la continuità territoriale con le isole Tremiti,
realizzare condizioni di perequazione dell’accessibilità ai servizi sanitari di
emergenza, porre le condizioni per lo sviluppo di servizi di trasporto
passeggeri da aree particolarmente svantaggiate ai nodi principali del
trasporto, ricorrere, nei casi previsti, alle risorse destinate a livello
nazionale al cofinanziamento per l’acquisto di mezzi.
Art. 8(Strategie per la mobilità delle
merci) 1. Per raggiungere gli obiettivi di cui agli
articoli 5 e 6 relativamente alla mobilità delle merci il PRT individua le
seguenti strategie di intervento:
a) definire l’assetto gerarchico di riferimento
dei centri merci e dei poli logistici sul territorio regionale, individuando le
forme di coordinamento e complementarietà reciproca;
b) assicurare la continuità fisico-funzionale
tra la rete delle infrastrutture e dei servizi di livello sovraregionale e
quella regionale, con particolare riferimento all’accesso ai principali nodi e
centri merci presenti sul territorio regionale, eliminando deficit
infrastrutturali e inefficienze funzionali;
c) migliorare la capacità intermodale dei
principali nodi e centri merci di valenza sovraregionale e potenziarne le
dotazioni infrastrutturali e di servizi;
d) promuovere il coordinamento tra tutti gli
attori a diverso titolo interessati (autorità portuali e marittime, gestori di
poli logistici e di reti di trasporto, vettori, operatori economici e
istituzionali) per lo sviluppo e la gestione integrati della piattaforma
logistica regionale;
e) promuovere lo sviluppo del trasporto
combinato strada-rotaia coordinando le attività dei centri di interscambio per
massimizzare l’uso della capacità ferroviaria e rendere i tempi complessivi di
trasporto competitivi con la modalità tutto-strada;
f) promuovere lo sviluppo del trasporto
combinato strada-mare, incluse le autostrade del mare, e ferro-mare integrando a
rete e specializzando per funzioni i terminal portuali, le aree retroportuali, i
poli logistici e i sistemi produttivi regionali;
g) promuovere la specializzazione degli scali
del sistema aeroportuale pugliese verso specifici segmenti della domanda di
trasporto merci;
h) sviluppare sinergie e accordi strutturali di
collaborazione con poli logistici nazionali e internazionali sulle principali
direttrici di traffico;
i) promuovere l’aggregazione della domanda e la
qualificazione dell’offerta di servizi logistici rivolti sia alle imprese e alle
filiere presenti sul territorio regionale sia a soggetti economici esterni e
operatori del settore potenziali fruitori della piattaforma pugliese, anche
attraverso la realizzazione di sistemi di combinazione tra domanda e offerta;
j) promuovere in accordo con le previsioni dei
piani urbani della mobilità e di specifici studi di fattibilità
tecnico-economica la realizzazione di centri di distribuzione urbana (CDU)
(piattaforme logistiche prossime alle aree urbane in grado di accentrare il
flusso in ingresso delle merci e di assicurarne la distribuzione attraverso un
efficiente sistema di mezzi a basso o nullo impatto ambientale) delle merci a
servizio dei sistemi urbani rilevanti;
k) promuovere la diffusione di tecnologie ITS a
supporto di una più efficiente e competitiva gestione dei flussi di merci e
informazioni, aperta alla cooperazione internazionale;
l) istituire sistemi di controllo del traffico
di mezzi pesanti finalizzati a evitare un uso improprio della rete stradale di
accessibilità regionale;
m) promuovere la formazione specialistica nel
campo della logistica degli attuali e futuri addetti del settore (figure
tecniche e gestionali) di enti e imprese;
n) prevedere la redazione di un piano regionale
per il trasporto delle merci pericolose, dei rifiuti e dei carichi eccezionali
che disciplini e coordini gli interventi tra tutti i soggetti coinvolti a vario
titolo per l’uso efficiente e sicuro delle infrastrutture di trasporto in
condizioni ordinarie e di emergenza, in un’ottica che privilegi, laddove
possibile, la scelta della modalità ferroviaria.
TITOLO 3LINEE DI INTERVENTO PER IL TRASPORTO
STRADALE
Art. 9(Azioni propedeutiche in materia di trasporto
stradale) 1. Il PRT individua la necessità di
adottare una lettura per funzioni e componenti del sistema stradale regionale
attuale e di prospettiva, per garantire un uso delle infrastrutture viarie
efficiente, sicuro e funzionale allo sviluppo socio-economico del territorio, e
a tal fine dispone che il piano attuativo si ponga l’obiettivo di classificare e
gerarchizzare in reti funzionalmente omogenee la viabilità di interesse
regionale, individuando queste come azioni propedeutiche alla definizione di
dettaglio e all’attuazione di tutte le altre linee di intervento previste. Il
PRT ritiene, inoltre, necessario inserire tra le linee di intervento relative
alla modalità stradale, come azione propedeutica, la gerarchizzazione dei centri
merci a servizio della logistica e del trasporto merci tuttostrada e combinato
strada-rotaia.
Art. 10(Classificazione tecnico-funzionale della
viabilità di interesse regionale) 1. Il PRT definisce viabilità di interesse
regionale l’insieme delle strade costituito dalla rete stradale Sistema
nazionale integrato dei trasporti (SNIT) di primo livello, dai sistemi stradali
di connessione con nodi di trasporto di valenza nazionale, dagli assi stradali
di connessione di poli attrattori/generatori di valenza regionale, dagli assi
ordinatori di sistemi territoriali a valenza regionale/strategica,
indipendentemente dalla competenza amministrativa.
2. Il PRT, ai fini della classificazione
funzionale delle strade appartenenti alla viabilità di interesse regionale,
adotta i seguenti tipi definiti dall’articolo 2 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), e successive modificazioni:
a) autostrade (tipo A);
b) strade extraurbane principali (tipo
B);
c) strade extraurbane secondarie (tipo
C);
d) strade urbane di scorrimento (tipo
D);
e) strade locali (extraurbane) (tipo
F).
3. Il PRT demanda al piano attuativo del
trasporto stradale l’individuazione e la classificazione della viabilità di
interesse regionale da attuare secondo le indicazioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Il PRT assume le norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle strade di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti del 5 novembre 2001, n. 6792, in conformità al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 22 aprile 2004, n.
67/S, quali norme prescrittive per la costruzione di nuovi tronchi stradali e di
riferimento per i progetti di adeguamento di strade esistenti, nelle more
dell’emanazione per questi ultimi di una specifica normativa. Il PRT dispone che
tutti i progetti di opere stradali non ancora realizzate che fanno riferimento
agli standard del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) vigenti
precedentemente alla nuova normativa siano adeguati alle disposizioni del d.m.
infrastrutture e trasporti 6792/2001.
5. Il PRT assume le norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 aprile 2006 (Norme
funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali),
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 24 luglio 2006, n. 170, a riferimento per la
costruzione di nuove intersezioni sulle strade a uso pubblico e da prendere a
riferimento nel caso di interventi di adeguamento di intersezioni esistenti. Il
PRT dispone che tutti i progetti di opere stradali non ancora realizzate siano
adeguati alle disposizioni del d.m. infrastrutture e trasporti 19 aprile 2006.
Art. 11(Gerarchizzazione della viabilità di
interesse regionale) 1. Il PRT dispone la gerarchizzazione della
viabilità di interesse regionale in reti funzionalmente omogenee al fine di
interpretare il sistema stradale in termini di rispondenza alle caratteristiche
della domanda e del territorio da servire. Il PRT definisce i livelli gerarchici
e i relativi standard di riferimento di cui alla tabella A allegata alla
presente legge, da adottare in conformità ai disposti dell’articolo 10, cui far
tendere l’assetto futuro del sistema stradale regionale.
2. Il PRT demanda al piano attuativo la
gerarchizzazione della viabilità regionale da attuare secondo le indicazioni di
cui al comma 1.
3. Il PRT dispone che nell’ambito del piano
attuativo sia possibile individuare, in coerenza con altri strumenti di
programmazione territoriale e settoriale della Regione, sistemi territoriali a
valenza regionale strategica (paesaggistico-ambientale, produttiva, turistica),
rispetto ai quali, a partire dall’assetto della rete di accessibilità regionale
ivi prevista, riconoscere elementi della viabilità locale su cui promuovere una
progettazione integrata della viabilità di interesse locale (strade provinciali
e comunali extraurbane), con l’obiettivo di garantire la sostenibilità sociale,
economica e ambientale degli interventi per potenziare l’accessibilità locale in
un’ottica di integrazione ed efficientamento del sistema multimodale dei
trasporti.
4. Il PRT dispone che nell’ambito del piano
attuativo sia realizzato un programma di progressivo adeguamento degli assi
esistenti della rete agli standard indicati dalla normativa vigente. Possono
essere adottati rispettivamente standard inferiori a quelli indicati in caso di
elementi fisici e/o ambientali che vincolano la costruzione o l’adeguamento,
standard superiori in caso di flussi di traffico attuale o di previsione che
necessitano di sezioni tipo di rango superiore a quelle esistenti o previste.
Art. 12(Gerarchizzazione dei centri merci di interesse regionale) 1. Il PRT definisce di interesse regionale i
centri merci inseriti dalla programmazione nazionale del piano generale dei
trasporti e della logistica (PGTL) nella rete dei nodi logistici a servizio del
Paese e le strutture dove siano localizzate piattaforme logistiche a servizio di
sistemi produttivi di particolare rilevanza per l’economia regionale e/o per la
distribuzione delle merci in sistemi urbani/metropolitani caratterizzati da
livelli critici di congestione/inquinamento e/o particolarmente sensibili dal
punto di vista ambientale o storico-monumentale.
2. Ai fini della efficiente organizzazione
del traffico merci rispetto alle diverse componenti che interessano il
territorio e della integrazione dei nodi nel sistema integrato della piattaforma
logistica regionale, il PRT dispone la gerarchizzazione dei centri merci di
interesse regionale, riconoscendo tre livelli gerarchici:
a) centri merci di primo livello: interporti
(complessi organici di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio
di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendenti uno scalo
ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con
porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione), distripark (complessi di
infrastrutture intermodali e servizi integrati, localizzati in aree adiacenti a
un terminal portuale, dove sono insediati operatori logistici e di trasporto,
imprese manifatturiere, società di servizi, finalizzati al conferimento di
valore aggiunto alle merci attraverso attività di trasformazione e
distribuzione, oltre che di magazzinaggio e movimentazione) e centri di
interscambio strada-rotaia (luoghi dove si effettua lo scambio delle unità di
trasporto intermodale tra la modalità ferroviaria e quella stradale) connessi e
integrati funzionalmente con porti, aeroporti, infrastrutture stradali e
ferroviarie di valenza nazionale, a servizio dei flussi di scambio
internazionali e nazionali in transito per la piattaforma logistica pugliese e/o
dei flussi di scambio tra il bacino potenziale pugliese e i mercati nazionale e
internazionale e le eventuali funzioni dei livelli sottostanti;
b) centri merci di secondo livello: centri di
interscambio strada-rotaia e autoporti (complessi di strutture per il
“tuttostrada” utilizzate per il magazzinaggio e la movimentazione delle merci e
per la fornitura di servizi agli operatori logistici e del trasporto su gomma e
agli autotrasportatori), ove siano localizzate piattaforme logistiche (complessi
di infrastrutture e servizi integrati finalizzati all’integrazione della catena
logistica che possono essere localizzati presso porti, aeroporti, centri merci,
aree logistiche e produttive), a servizio di sistemi produttivi di particolare
rilevanza per l’economia regionale (logistica di filiera);
c) centri merci di terzo livello: aree ove siano
localizzate piattaforme logistiche, come CDU, a servizio esclusivo di sistemi
urbani/metropolitani caratterizzati da livelli critici di
congestione/inquinamento, particolarmente sensibili dal punto di vista
ambientale e/o storico-monumentale (logistica distributiva in campo urbano).
3. Nel caso in cui presso lo stesso centro
merci siano localizzate funzioni corrispondenti a diversi livelli gerarchici, ai
fini della gerarchizzazione prevale il livello gerarchico superiore.
4. Il PRT demanda al piano attuativo la
gerarchizzazione dei centri merci di interesse regionale da attuare secondo le
indicazioni dei commi 1 e 2.
5. Il PRT stabilisce i seguenti standard di
riferimento per la viabilità di servizio ai nodi della piattaforma logistica
pugliese:
• livello gerarchico
- standard di riferimento per la connessione
stradale
• centri merci di primo livello
- connessione diretta sulla rete di
collegamento regionale/nazionale con viabilità di tipo B o C in campo
extraurbano o di tipo D in campo urbano.
• centri merci di secondo livello
- connessione diretta sulla rete di
collegamento regionale/nazionale con viabilità di tipo B o C in campo
extraurbano o di tipo D in campo urbano.
• centri merci di terzo livello
- connessione diretta sulla rete di
accessibilità regionale secondaria o superiore con assi tipo C o superiore in
campo extraurbano e tipo D in campo urbano.
Art. 13(Azioni del piano in materia di trasporto
stradale per la mobilità delle persone) 1. L’azione del PRT per attuare le strategie
di cui all’articolo 7 in materia di trasporto stradale prevede le seguenti linee
di intervento:
a) accordare le fasi di attuazione del PRT con i
programmi predisposti dall’Assessorato regionale alle opere pubbliche;
b) promuovere verifiche di congruenza
dell’assetto della viabilità provinciale previsto dai PTCP e dai piani del
traffico della viabilità extraurbana (PTVE);
c) prevedere un accordo di programma tra tutti
gli enti coinvolti per la redazione di un piano di adeguamento della segnaletica
di itinerario e indicazione su tutta la viabilità di interesse regionale,
finalizzato a orientare le diverse componenti di domanda ad un corretto uso
della rete stradale;
d) mettere in sicurezza itinerari e punti neri
sulla viabilità di interesse regionale di cui sia rilevata la sistematica
pericolosità;
e) adeguare le caratteristiche
geometrico-funzionali della rete in rapporto ai livelli di traffico attesi e
sulla base della gerarchia attribuita;
f) co-finanziare adeguamenti nei punti di
raccordo tra la viabilità di collegamento regionale/nazionale e le reti urbane,
riducendo i fenomeni di congestione indotta;
g) realizzare la continuità fisico-funzionale
degli itinerari di accesso agli aeroporti, ai porti e alle stazioni ferroviarie
principali;
h) realizzare parcheggi di interscambio presso
le fermate del trasporto pubblico su gomma e/o su ferro strategiche per
l’accesso ai grandi attrattori urbani o turistici, attraverso co-finanziamento a
favore degli enti locali o dei gestori delle infrastrutture. Il PRT definisce i
criteri per la scelta dei nodi del TPRL ove privilegiare la funzione di
interscambio con l’auto privata:
1) il nodo deve essere accessibile da viabilità
principale e localizzato lungo gli itinerari convergenti sull’area centrale di
destinazione;
2) la viabilità di accesso al nodo non deve
attraversare contesti sensibili dal punto di vista ambientale e insediativo;
3) la dotazione di posti auto destinata
all’interscambio non deve compromettere l’equilibrio della sosta nell’area dove
il nodo è localizzato;
4) devono essere presenti livelli di domanda e
offerta di TPRL (su ferro o su gomma) tali da giustificare la dotazione di
sosta;
i)
realizzare una rete integrata e sicura per la mobilità ciclabile,
attraverso interventi di adeguamento, messa in sicurezza e segnaletica su assi
strategici appartenenti ai sistemi stradali di accessibilità regionale. In
particolare, il PRT assume i risultati del progetto “Cycle route network of the
Mediterranean” (CYRONMED) (Rete ciclabile del Mediterraneo), che individua gli
itinerari percorribili e gli interventi infrastrutturali necessari per
migliorarne la sicurezza e il confort della rete ciclabile mediterranea in
territorio pugliese. La priorità di realizzazione degli interventi individuati è
da attribuire a quegli assi che integrano nel modo più efficace la rete
ciclabile regionale, in un’ottica di intermo-dalità con i servizi ferroviari;
j)
promuovere l’implementazione di servizi di mobilità alternativa su strada
da realizzarsi in aree sensibili dal punto di vista ambientale; in particolare
il PRT propone la sperimentazione di servizi di car sharing (auto condivisa) da
offrire agli utenti della rete di trasporto collettivo regionale come “ultimo
anello” della catena di spostamento. I criteri di progettazione dei servizi
devono tener conto degli obiettivi di integrazione tariffaria e funzionale con
l’offerta complessiva di trasporto e turistica a livello regionale;
k)
adeguare la viabilità, inclusi gli assi di penetrazione in ambito urbano,
sulla quale sono esercitati i servizi portanti del TPRL su gomma di cui al comma
2 dell’articolo 35 in termini di sezione stradale e di segnaletica al fine di
garantire fluidità del servizio (riduzione dei punti di conflitto con mobilità
privata), sicurezza e accessibilità per gli utenti (punti fermata protetti e
attrezzati per l’attesa e l’informazione). Il PRT prevede inoltre la
realizzazione di interventi di preferenziazione per il TPRL in accesso a nodi
strategici per l’interscambio o l’accessibilità locale;
l)
garantire l’operatività del CReMSS con risorse, umane, finanziarie e
strumentali, destinate alla continua e costante attività di raccolta,
osservazione, studio e monitoraggio dei dati sull’incidentalità in ambito
regionale, in primo luogo finalizzati al riconoscimento dei punti neri della
rete stradale;
m) supportare province e comuni nella
redazione e attuazione di interventi finalizzati alla sicurezza stradale, sia
attraverso finanziamenti dedicati, sia attraverso meccanismi di premialità
valutati rispetto alla capacità di PTVE e di piano generale del traffico urbano
(PGTU) di incrementare i livelli di sicurezza delle reti locali;
n) monitorare l’attuazione e rendere stabili
nel tempo le iniziative regionali di carattere preventivo, educativo e
formativo, utilizzando a tal fine anche la divulgazione dei risultati delle
attività del CReMSS;
o) produrre servizi di infomobilità per
assistere gli utenti della rete stradale nella scelta degli itinerari di accesso
a nodi di trasporto (porti, aeroporti, stazioni, parcheggi), poli funzionali di
interesse regionale e sovraregionale (ospedali, fiere) e aree di interesse
turistico;
p) promuovere la diffusione di forme di
“mobilità alternativa” attraverso l’istituzione e la formazione di mobility
manager (responsabili della mobilità) d’area e aziendali e il supporto
organizzativo, metodologico e strumentale alla fase iniziale di iniziative quali
il car pooling (auto di gruppo) in aree a particolare valenza strategica
regionale (grandi poli funzionali, distretti produttivi).
Art. 14(Azioni del piano in materia di trasporto
stradale per la mobilità delle merci) 1. L’azione del PRT per attuare le strategie
di cui all’articolo 8 in materia di trasporto stradale prevede le seguenti linee
di intervento:
a) realizzare interventi di
adeguamento/potenziamento della rete di collegamento regionale/nazionale con
particolare riferimento alle direttrici trasversali interregionali per un
efficiente accessibilità verso porti, aeroporti e distretti produttivi pugliesi;
b) promuovere verifiche di congruenza con
province, comuni, consorzi ASI per un’efficiente connessione alla viabilità di
interesse regionale dei principali centri merci esistenti sul territorio
regionale al fine della localizzazione di attività e servizi avanzati per la
logistica di filiera e in campo urbano, quali a esempio piastre logistiche e
CDU;
c) realizzare gli interventi dell’”ultimo
miglio” in accesso ai principali nodi per lo sviluppo del trasporto combinato,
con priorità per quelli finalizzati a risolvere specifiche criticità,
riscontrate allo stato attuale
o di previsione, relative a sicurezza e
congestione del traffico;
d) attivare, attraverso il coinvolgimento di
comuni e province, misure di accompagnamento (incentivi finanziari, formazione)
per le imprese e gli operatori commerciali da un lato, politiche di
regolamentazione del trasporto merci in ambito urbano (finestre temporali di
accesso, ammissibilità di mezzi a basso impatto ambientale, pedaggiamento degli
ingressi) dall’altro, al fine della crescita e dell’organizzazione della domanda
di servizi logistici avanzati. Il PRT dispone che tali interventi siano
programmati e promossi nell’ambito degli strumenti sottordinati di
pianificazione dei trasporti e dei settori paralleli (Territorio, Ambiente,
Sviluppo economico);
e) promuovere l’implementazione di servizi
informativi avanzati disponibili via web a supporto della circolazione e
dell’accesso a centri merci, porti e aeroporti (percorsi, orari,
tele-prenotazione parcheggi e procedure burocratiche);
f) realizzare gli interventi infrastrutturali
funzionali alla massima sicurezza e alla piena accessibilità da tutto il
territorio regionale degli itinerari di conferimento dei rifiuti ai siti presso
cui sia prevista la realizzazione di termovalorizzatori.
Art. 15(Criteri di selezione delle priorità di
intervento per il trasporto stradale) 1. Il PRT dispone che il piano attuativo
dettagli le linee di cui agli articoli 13 e 14 definendo gli specifici
interventi materiali e immateriali da attuare o, laddove fosse necessario un
approfondimento progettuale, da sottoporre a studio di fattibilità al fine di
raggiungere gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 5 e 6.
2. Ai fini della definizione degli interventi
di cui al comma 1, il PRT dispone che il piano attuativo tenga conto del quadro
programmatico-progettuale delle opere previste dagli enti competenti sulla
viabilità di interesse regionale. Gli interventi facenti parte del quadro
programmatico-progettuale la cui realizzazione entro l’orizzonte temporale del
piano sia garantita sia sotto il profilo economico-finanziario che procedurale,
compongono l’assetto infrastrutturale dello scenario di riferimento del PRT,
mentre gli altri interventi sono sottoposti a valutazione secondo quanto
disposto dal comma 3, al fine di selezionare quelli da realizzare in via
prioritaria.
3. Il PRT definisce i criteri di cui tenere
conto in sede di piano attuativo ai fini della selezione degli interventi e
della individuazione del loro livello di priorità rispetto al processo di
attuazione:
a) valenza strategica dell’intervento rispetto
alla programmazione regionale, nazionale ed europea;
b) contributo dell’intervento all’integrazione e
al completamento di sistemi di mobilità locali, regionali e sovraregionali e
delle loro interconnessioni;
c) supporto alla connettività e alla coesione
territoriale (riduzione del fenomeno di marginalizzazione, accessibilità);
d) maturità tecnico-progettuale dell’intervento;
e) costo e copertura finanziaria
dell’intervento;
f) impatto trasportistico dell’intervento sul
sistema stradale (miglioramento del livello di servizio, domanda potenziale
servita) e rispetto alle interazioni con il sistema complessivo della mobilità
(integrazione/competizione con le altre modalità);
g) impatto dell’intervento sulla sicurezza
stradale (riduzione dei fattori dei rischio e delle cause passive di
incidentalità).
TITOLO 4LINEE DI INTERVENTO PER IL TRASPORTO
FERROVIARIO
Art. 16(Azioni propedeutiche in materia di trasporto
ferroviario) 1. Il PRT riconosce al sistema ferroviario il
ruolo di struttura portante della rete di trasporto pubblico regionale e dispone
che rispetto a esso siano ridisegnati e ricalibrati i servizi svolti da tutte le
altre modalità di trasporto potenzialmente integrabili con esso. In sintonia con
gli indirizzi formulati dalla Regione per il ciclo di programmazione 2007-2013
dei Fondi strutturali comunitari in tema di trasporti e mobilità (DSR,
proiezioni territoriali del DSR, programma operativo Fondo europeo di sviluppo
regionale – FESR -), il PRT stabilisce che alla ferrovia sia attribuita la
funzione di garantire l’accessibilità e la coesione rispetto alle diverse
componenti di domanda espresse dal territorio.
2. Al fine del raggiungimento delle finalità
di cui al comma 1, il PRT stabilisce che il piano attuativo si ponga l’obiettivo
di definire un modello di esercizio teorico integrato fondato sulla
interoperabilità tra le reti e sulla gerarchizzazione dei servizi ferroviari
passeggeri e di classificare di conseguenza le stazioni ferroviarie secondo
quanto disposto all’articolo 18, individuando queste come azioni propedeutiche
alla definizione di dettaglio e all’attuazione di tutte le altre linee di
intervento previste.
Art. 17(Gerarchizzazione dei servizi ferroviari
passeggeri in ambito regionale e definizione di un modello di esercizio
integrato) 1. Il PRT, ai fini di un’efficiente
organizzazione dell’offerta ferroviaria e dell’integrazione funzionale con la
rete automobilistica, stabilisce che i servizi ferroviari in ambito regionale
siano gerarchizzati in tre sottoreti rispondenti alle caratteristiche della
domanda e del territorio da servire:
a) servizio ferroviario regionale (SFR), che
assicura il collegamento rapido tra i principali poli di interesse
regionale/nazionale in territorio regionale, in una logica di rete unitaria;
b) servizio ferroviario territoriale (SFT), che
assicura il collegamento tra il territorio e i principali poli di interesse
regionale/nazionale, a garanzia dell’accessibilità interna e della coesione
territoriale;
c) servizio ferroviario metropolitano (SFM), che
assicura il trasporto rapido di massa all’interno dell’area metropolitana
barese.
2. Il PRT demanda al piano attuativo la
definizione di un modello di esercizio teorico integrato dei servizi ferroviari
gerarchizzati che preveda l’integrazione funzionale delle tre sottoreti tra loro
indipendentemente dall’operatore, con i servizi automobilistici di TPRL e con le
altre modalità di trasporto, e che implementi specifiche caratteristiche di
servizio:
Sottorete
- Servizio ferroviario regionale (SFR)
Caratteristiche del servizio
- Linee di lunghezza indicativamente compresa
tra i 50 e i 300 km, velocità commerciali elevate, fermate nei soli centri
urbani e nei nodi di trasporto principali, cadenzamento del servizio compreso
tra i sessanta e i centoventi minuti a seconda della domanda da servire e della
fascia oraria, materiale rotabile ad elevate prestazioni
Sottorete
- Servizio ferroviario territoriale (SFT)
Caratteristiche del servizio
- Linee di lunghezza indicativamente fino ai
100 km, fermata in tutte le stazioni in ambito extraurbano e nelle stazioni
principali in ambito urbano, cadenzamento del servizio compreso tra i trenta e i
centoventi minuti o ad orario a seconda della domanda da servire e della fascia
oraria, materiale rotabile ad alta frequentazione
Sottorete
Servizio ferroviario metropolitano (SFM)
Caratteristiche del servizio
Linee di lunghezza indicativamente fino ai 30
km, con cadenzamento del servizio compreso tra i quindici e i trenta minuti a
seconda della fascia oraria, con materiale rotabile ad alta frequentazione. Su
tratte di alcune direttrici la frequenza può essere ottenuta anche mediante
l’integrazione con il SFT
3. Il PRT stabilisce che il modello di
esercizio teorico elaborato dal piano attuativo possa essere attuato per fasi in
funzione delle priorità risultanti dal processo di valutazione di cui
all’articolo 21.
Art. 18(Classificazione delle stazioni/fermate
ferroviarie a servizio dei passeggeri) 1. Ai fini della piena accessibilità ai
servizi ferroviari e dell’integrazione con la rete dei servizi automobilistici,
il PRT definisce tre classi di stazioni/fermate ferroviarie a servizio dei
passeggeri:
a) stazioni di valenza regionale, coincidenti
con i nodi presso i quali possono essere esercitate, secondo il modello
d’esercizio integrato, funzioni di interscambio tra:
1) servizi di lunga percorrenza (servizi
ferroviari, automobilistici, aerei e marittimi);
2) servizi ferroviari regionali, territoriali o
metropolitani;
3) servizi ferroviari regionali e servizi
ferroviari territoriali;
4) servizi ferroviari regionali e servizi
automobilistici di TPRL;
b)
stazioni di valenza territoriale, coincidenti con i nodi presso i quali
possono essere esercitate, secondo il modello d’esercizio unico, funzioni di:
1) servizio ad ambiti di valenza strategica….
e/o interscambio tra:
1.1
servizi ferroviari territoriali a servizio d’ambiti diversi e/o
1.2
servizi ferroviari territoriali e servizi ferroviari metropolitani e/o
1.3
servizi ferroviari territoriali e servizi automobilistici di TPRL;
1.4
servizi ferroviari territoriali e/o metropolitani e auto privata
(parcheggi di interscambio);
1.5
servizi ferroviari territoriali e altre modalità di trasporto pubblico
(servizi marittimi, servizi elicotteristici) e/o di mobilità alternativa (reti
ciclabili, servizi di car sharing);
c)
stazioni/fermate di valenza locale, coincidenti con tutte le altre
stazioni/fermate.
Art. 19(Azioni del piano in materia di trasporto
ferroviario per la mobilità delle persone) 1. L’azione del PRT per attuare le strategie
di cui all’articolo 7 in materia di trasporto ferroviario prevede le seguenti
linee di intervento:
a) realizzare collegamenti ferroviari dagli
aeroporti di Bari e Brindisi verso i principali poli dei rispettivi bacini di
influenza, per assicurare l’adduzione alla modalità aerea;
b) promuovere le necessarie sinergie tra gestori
delle infrastrutture e dei servizi ferroviari finalizzate all’attuazione del
modello di esercizio teorico integrato di cui all’articolo 17, comma 2, e al
conseguimento di tutte le possibili economie di scala nelle attività di gestione
e allo sfruttamento ottimale della capacità ferroviaria complessiva della rete
regionale. L’azione del consorzio deve essere improntata al raggiungimento della
piena interoperabilità delle reti e alla progressiva e pianificata
omogeneizzazione del materiale rotabile e della sua gestione;
c) progettare un modello di integrazione
tariffaria comodale in sintonia con quanto disposto dall’articolo 29
della l.r.
18/02, da attuare per fasi tenendo conto anche delle risultanze del
progetto TIBE finanziato dalla Regione nell’ambito della misura 6.2 del POR
20002006;
d) realizzare gli interventi di velocizzazione
delle linee (elettrificazione, raddoppi, realizzazione punti di incrocio,
soppressione di passaggi a livello, riqualificazione impianti tecnologici)
funzionali all’attuazione del modello di esercizio teorico integrato;
e) realizzare gli interventi di integrazione e
completamento della rete (ripristino e prolungamenti di linee, realizzazione di
bretelle di connessione) funzionali all’attuazione del modello di esercizio
teorico integrato;
f) attrezzare per l’interscambio le stazioni di
valenza regionale e territoriale del servizio ferroviario in funzione del
modello di esercizio teorico integrato;
g) attuare un programma di riorganizzazione del
nodo di Bari sotto il profilo impiantistico e degli apparati tecnologici
funzionale al modello di esercizio teorico integrato;
h) promuovere soluzioni di integrazione tra
sistemi Light rapid transit (LRT) e sistemi ferroviari tradizionali che
prevedono l’uso promiscuo dell’infrastruttura da parte di materiale ferroviario
e veicoli di tipo tranviario (es. tecnologia treno-tram), da applicare sia in
ambito urbano sia in ambiti a particolare valenza ambientale e/o da valorizzare
sotto il profilo turistico. Il PRT stabilisce che la progettazione di tali
sistemi, che deve essere oggetto di approfondimento attraverso specifici studi
di fattibilità, sia sviluppata e recepita, per le rispettive competenze, negli
strumenti di programmazione gerarchicamente sottordinati al PRT relativi al
livello territoriale interessato (piani provinciali di bacino, PUM, PGTU).
Art. 20(Azioni del piano in materia di trasporto
ferroviario per la mobilità delle merci) 1. L’azione del PRT per attuare le strategie
di cui all’articolo 8 in materia di trasporto ferroviario prevede le seguenti
linee di intervento:
a) promuovere, in coordinamento con le regioni
interessate e con il gestore della rete, la definizione di un modello di
esercizio di riferimento per la linea Bologna-Bari che, sfruttando la
centralizzazione del controllo del traffico, permetta l’impegno ottimale della
capacità dell’infrastruttura a beneficio della regolarità di esercizio e della
velocità commerciale dei collegamenti merci e passeggeri di lunga percorrenza;
b) realizzare gli interventi dell’”ultimo
miglio” in accesso ai principali nodi logistici e di trasporto strategici per lo
sviluppo del trasporto combinato ferro-mare, ferro-strada e strada-rotaia;
c) integrare le aree portuali e retroportuali
dei nodi strategici per il trasporto combinato ferro-mare con terminal
intermodali e raccordi alla rete nazionale;
d) valutare l’opportunità di istituzione di
servizi “treni blocco” sulla linea Taranto-Brindisi per il trasporto di
contenitori.
Art. 21(Criteri di selezione delle priorità di
intervento per il sistema ferroviario) 1. Il PRT dispone che il piano attuativo
dettagli le linee di cui agli articoli 19 e 20 definendo gli specifici
interventi materiali e immateriali da attuare o, laddove fosse necessario un
approfondimento progettuale, da sottoporre a studio di fattibilità al fine di
raggiungere gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 5 e 6.
2. Al fine della definizione degli interventi
di cui al comma 1, il PRT dispone che il piano attuativo tenga conto del quadro
programmatico-progettuale delle opere previste dagli enti competenti sulle reti
nazionale e regionali. Gli interventi facenti parte del quadro
programmatico-progettuale, la cui realizzazione entro l’orizzonte temporale del
piano sia garantita sia sotto il profilo economico-finanziario che procedurale,
compongono l’assetto infrastrutturale dello scenario di riferimento del PRT,
mentre gli altri interventi sono sottoposti a valutazione secondo quanto
disposto dal comma 3, al fine di selezionare quelli da realizzare in via
prioritaria.
3. Il PRT definisce i criteri di cui tenere
conto in sede di piano attuativo ai fini della selezione degli interventi e
della individuazione del loro livello di priorità rispetto al processo di
attuazione:
a) valenza strategica dell’intervento rispetto
alla programmazione regionale, nazionale ed europea;
b) impatto dell’intervento sull’efficienza dei
collegamenti di medio-lungo raggio (traffico interregionale e di lunga
percorrenza);
c) congruenza dell’intervento rispetto al master
plan di rete dei porti di interesse regionale;
d) supporto dell’intervento alla connettività
interna e alla coesione territoriale;
e) costo e copertura finanziaria
dell’intervento;
f) maturità tecnico-progettuale dell’intervento;
g) supporto dell’intervento allo sviluppo del
settore turistico (valorizzazione del patrimonio paesaggistico-ambientale
regionale);
h) congruenza dell’intervento rispetto
all’attuazione del modello di esercizio integrato per il trasporto ferroviario
in ambito regionale;
i) impatto trasportistico, riguardante i livelli
di domanda attuale e potenziale da soddisfare e i margini di efficientamento
dell’offerta multimodale dell’offerta di trasporto pubblico locale.
TITOLO 5LINEE DI INTERVENTO PER IL TRASPORTO
MARITTIMO
Art. 22(Azioni propedeutiche in materia di trasporto
marittimo) 1. Il PRT riconosce al sistema portuale
regionale il ruolo di elemento strategico della piattaforma logistica pugliese e
dispone che siano attuate azioni istituzionali, gestionali e infrastrutturali
finalizzate alla complementarietà dei porti tra loro, con le strutture
logistiche presenti sul territorio e con il sistema economico-produttivo
pugliese nel suo complesso. A tal fine il PRT dispone che il piano attuativo si
ponga come obiettivo la classificazione e la gerarchizzazione dei porti di
interesse regionale e la definizione di subsistemi territoriali in cui
aggregarli, individuando queste come azioni propedeutiche alla definizione di
dettaglio e all’attuazione di tutte le altre linee di intervento previste.
Art. 23(Classificazione e gerarchizzazione dei porti
di interesse regionale) 1. Il PRT definisce “sistema portuale di
interesse regionale” l’insieme dei porti classificati di categoria II, classi I,
II e III, ai sensi dell’articolo 4 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 (Riordino
della legislazione in materia portuale), delle aree del demanio marittimo la cui
utilizzazione ha finalità turistiche e ricreative sulle quali le funzioni
amministrative sono delegate alla Regione secondo il decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui
all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), e infine delle aree del
demanio marittimo identificate come “di preminente interesse nazionale” in
relazione alle esigenze della navigazione marittima dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995 (Identificazione delle aree
demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni ai sensi dell’articolo 59
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).
2. Nelle more dell’emanazione del decreto
ministeriale di classificazione dei porti di cui alla l. 84/1994, il PRT assume
le definizioni in questa contenute e le relative disposizioni relative alla
programmazione e realizzazione delle opere e propone, attraverso il piano
attuativo, la classificazione dei porti ricadenti sul territorio regionale, che
assume anche valore di gerarchizzazione, nelle seguenti categorie e classi:
c) categoria II, classe I (porti o specifiche
aree portuali di rilevanza economica internazionale);
d) categoria II, classe II (porti o
specifiche aree portuali di rilevanza economica nazionale);
e) categoria II, classe III (porti o
specifiche aree portuali di rilevanza economica regionale e interregionale).
3. Ai fini della classificazione, il PRT
tiene conto di quanto disposto dal comma 1 bis dell’articolo 4 della l. 84/1994,
introdotto dall’articolo 8 bis del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e, con
riferimento all’attuale e potenziale bacino di traffico, dei criteri individuati
dal comma 4 dell’articolo 4 della stessa legge 84/1994, ovvero:
a) entità del traffico globale e delle
rispettive componenti;
b) capacità operativa degli scali;
c) livello ed efficienza dei servizi di
collegamento con lentroterra e del criterio aggiuntivo della capacità
intermodale del porto.
Art. 24(Definizione dei subsistemi di porti di interesse regionale) 1. Il PRT individua nell’azione di
coordinamento dei porti di interesse regionale un elemento decisivo della
strategia di rafforzamento della competitività della piattaforma
logistico-portuale pugliese in campo nazionale e internazionale e dispone che i
porti pugliesi sede di autorità marittime ovvero sede di autorità portuali le
quali non possiedono i requisiti di cui al comma 8 dell’articolo 6 della l.
84/1994, come modificato dall’articolo 145, comma 24, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, siano integrati nelle circoscrizioni territoriali di competenza
delle autorità portuali esistenti, come già concordato nel “Protocollo di intesa
fra la Regione Puglia, la Regione Basilicata e le autorità portuali di Bari,
Brindisi e Taranto” sottoscritto in data 11 maggio 2007, al fine di costituire
subsistemi territoriali funzionalmente integrati. Il PRT propone che i porti
ricadenti nelle circoscrizioni delle autorità portuali siano classificati di II
categoria, I o II classe.
2. Il PRT dispone che l’Osservatorio del
sistema portuale pugliese, istituito dal protocollo di intesa di cui al comma 1,
e le autorità portuali coordinino, rispettivamente per il sistema regionale
complessivo (complementarietà orizzontale) e per i singoli subsistemi
territoriali (complementarietà verticale), l’offerta integrata di infrastrutture
e servizi definendo strategie condivise che garantiscano la massima sinergia tra
i nodi in un’ottica di specializzazione dei porti, ferme restando, come
dichiarato nel protocollo stesso, le scelte del mercato e la libertà degli
operatori marittimi e portuali di scegliere, nell’ambito della legislazione
vigente, il porto da loro ritenuto più adeguato allo svolgimento dei traffici da
loro gestiti. Come punto di partenza il PRT indica le vocazioni consolidate
espresse dai tre porti principali: il transhipment e il relativo feederaggio
multimodale per il porto di Taranto, il trasporto marittimo a corto raggio
nazionale e internazionale ro-ro, ro-pax e il feederaggio per i porti di Bari e
Brindisi, oltre al supporto a specifiche filiere in essere e all’obiettivo
generalizzato di incentivare l’attivazione di rotte che aprano il sistema
portuale pugliese alle autostrade del mare. Il PRT dispone, in sintonia con
quanto proposto dalle proiezioni territoriali del DSR, che l’Osservatorio rediga
un master plan di rete che indirizzi la messa a sistema delle funzionalità
trasportistiche e le relazioni con i territori, i sistemi socio-economici e i
soggetti istituzionali coinvolti in rapporto ai tre subsistemi e coordini la
redazione di tre master plan di hub, affidati a ciascuna autorità portuale. I
master plan, da aggiornarsi ogni cinque anni, devono anche affrontare,
relazionandosi con la programmazione a livello locale (PTCP, PS, PUG, PUM e
PGTU), i temi della gestione urbanistica delle aree retroportuali, della
riqualificazione e della valorizzazione territoriale indotte o promosse dalle
funzionalità di ciascun subsistema.
3. Il PRT dispone che i subsistemi
territoriali definiti dal protocollo d’intesa fra la Regione Puglia, la Regione
Basilicata e le autorità portuali di Bari, Brindisi e Taranto e coordinati dalle
tre autorità portuali siano funzionalmente integrati, pur mantenendo le relative
competenze e autonomie gestionali, con i poli logistici esistenti e di nuova
realizzazione e individua, a partire dagli accordi in essere già promossi dalla
Regione, i tre ambiti logistico-portuali cui far tendere l’assetto futuro della
piattaforma:
a) subsistema del Levante, composto dal
subsistema dei porti coordinati dall’autorità portuale di Bari (autorità
portuale del Levante: porti di Bari, Manfredonia, Barletta e Monopoli), per la
quale si propone l’estensione della circoscrizione territoriale anche al porto
di Molfetta, integrato con i poli logistici a esso connessi (interporto di Bari,
interporto di Cerignola, centro merci di Incoronata);
b) subsistema del Salento, composto dal
subsistema dei porti coordinati dall’autorità portuale di Brindisi, per la quale
si propone l’estensione della circoscrizione territoriale di competenza ai porti
di Otranto e Gallipoli, integrato con i poli logistici ad esso connessi
(distripark e piattaforma intermodale di Brindisi, centro merci di Lecce Surbo);
c) subsistema dello Jonio, composto dal porto di
Taranto (autorità portuale di Taranto), integrato con i poli logistici ad esso
connessi (piattaforma logistica e distripark di Taranto, scalo cargo
dell’aeroporto di Grottaglie e centro merci di Francavilla Fontana).
4. Il PRT, ai fini della gestione integrata
del sistema portuale di interesse regionale, propone che i porti che non
rientrano nella categoria II, classi I e II, e che svolgono funzioni di
“servizio passeggeri” e/o “turistica e da diporto” di rilevanza regionale siano
classificati di classe III e siano aggregati ai fini della programmazione nei
subsistemi di cui al comma 2, secondo criteri di unitarietà dei servizi offerti.
Art. 25(Azioni del piano in materia di trasporto
marittimo per la mobilità delle persone) 1. L’azione del PRT per attuare le strategie
di cui all’articolo 7 in materia di trasporto marittimo si esplica nelle
seguenti azioni:
a) potenziare le strutture di supporto al
traffico crocieristico, puntando alla specializzazione del porto di Bari per il
crocierismo di linea e a quella del porto di Brindisi per il crocierismo charter
e low cost, in analogia e in coordinamento con la specializzazione prevalente
attribuita anche ai rispettivi scali aeroportuali;
b) migliorare le infrastrutture e i servizi di
supporto al traffico passeggeri dei traghetti di linea, in modo da garantire la
competitività dei porti di Bari e Brindisi;
c) realizzare un servizio marittimo, denominato
“metrò del mare”, basato sulla messa in rete di alcuni porti regionali pugliesi,
attraverso il quale assicurare collegamenti veloci e frequenti, prevalentemente
a carattere stagionale, tra le località delle aree costiere a elevata vocazione
turistica del Gargano e della costa jonico-salentina. Il servizio può avere una
caratterizzazione di TPRL per i residenti;
d) promuovere la navigazione interna con
finalità miste turistiche e di TPRL sul lago di Varano e nei bacini portuali di
Brindisi e Taranto.
2. Il PRT, per quanto riguarda i porti
turistici, assume le previsioni formulate dallo studio di fattibilità del
sistema regionale della portualità turistica, disponendo che venga effettuata
una verifica di compatibilità rispetto alle eventuali interferenze con altre
funzioni sovraordinate attribuite ai porti e sull’accessibilità stradale ai
porti e ai servizi complementari previsti.
Art. 26(Azioni del piano in materia di trasporto
marittimo per la mobilità delle merci) 1. L’azione del PRT per attuare le strategie
di cui all’articolo 8 in materia di trasporto marittimo si esplica nelle
seguenti azioni:
a) potenziare la capacità intermodale e
logistica dei tre porti di I classe e delle relative aree retroportuali,
attraverso la realizzazione di strutture logistiche, servizi e connessioni
ferro-stradali;
b) realizzare gli interventi dell’”ultimo
miglio” in accesso ai porti di I e II classe funzionali allo sviluppo del
trasporto combinato, a partire da quelli finalizzati a risolvere specifiche
criticità, riscontrate allo stato attuale o di previsione, relative a sicurezza
e congestione del traffico stradale. In particolare, le azioni delineate
riguardano:
1) la razionalizzazione della connessione
stradale al porto di Bari;
2) le connessioni ferro-stradali a servizio
dell’intermodalità al porto di Brindisi;
3) la connessione ferroviaria a servizio del
porto di Taranto;
4) il potenziamento dei collegamenti con i porti
di II classe in ragione delle specializzazioni assegnate dal master plan di cui
al comma 2 dell’articolo 24;
c) proseguire il processo di implementazione
di tecnologie ITS a supporto della piattaforma logistico-portuale regionale e
dei tre subsistemi di cui all’articolo 24, iniziato con il progetto promosso
dalla Regione Puglia per la realizzazione di un sistema intelligente di
trasporto multimodale nei tre porti nazionali pugliesi (sistema informativo e
telematico integrato per i porti di Bari, Brindisi e Taranto - SITIP). Il PRT
assume le ipotesi di intervento sviluppate nell’ambito delle proiezioni
territoriali del DSR della Puglia:
1) implementare un corridoio telematico a
supporto del funzionamento del primo elemento del corridoio VIII, definito
“porto sulle due rive” dell’Adriatico meridionale, con l’obiettivo di
massimizzare l’efficienza di tutte le operazioni materiali e immateriali
connesse all’attraversamento dell’Adriatico, puntando ad accrescere con effetti
immediati la competitività del corridoio;
2) realizzare un portale multilingue e
multifunzionale che, attraverso applicativi dedicati, fornisca strumenti di
informazione, monitoraggio e comunicazione a gestori, operatori dei trasporti e
della logistica e imprese, con il fine primario di incrociare domanda e offerta
per ottimizzare i flussi di merci, abbattendo il costo generalizzato del
trasporto marittimo, e accrescere, quindi, la competitività del sistema portuale
pugliese.
Art. 27(Criteri di selezione delle priorità di
intervento per il trasporto marittimo) 1. Il PRT dispone che il piano attuativo
dettagli le linee di cui agli articoli 25 e 26 definendo gli specifici
interventi materiali e immateriali da attuare o, laddove fosse necessario un
approfondimento progettuale, da sottoporre a studio di fattibilità al fine di
raggiungere gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 5 e 6.
2. Ai fini della definizione degli interventi
di cui al comma 1, il PRT dispone che il piano attuativo tenga conto del quadro
programmatico-progettuale delle opere previste dagli enti competenti sul sistema
portuale di interesse regionale. Gli interventi facenti parte del quadro
programmatico-progettuale la cui realizzazione entro l’orizzonte temporale del
piano sia garantita sia sotto il profilo economico-finanziario che procedurale,
compongono l’assetto infrastrutturale dello scenario di riferimento del PRT,
mentre gli altri interventi sono sottoposti a valutazione secondo quanto
disposto dal comma 3, al fine di selezionare quelli da realizzare in via
prioritaria.
3. Il PRT definisce i criteri di cui tenere
conto in sede di piano attuativo ai fini della selezione degli interventi e
della individuazione del loro livello di priorità rispetto al processo di
attuazione:
a) valenza strategica dell’intervento rispetto
alla programmazione regionale, nazionale ed europea;
b) congruenza dell’intervento rispetto
all’assetto programmato del sistema portuale regionale;
c) costo e copertura finanziaria
dell’intervento;
d) maturità tecnico-progettuale dell’intervento.
TITOLO 6LINEE DI INTERVENTO PER IL TRASPORTO
AEREO
Art. 28(Azioni propedeutiche in materia di trasporto
aereo)
1. Il PRT, riconosciuto al trasporto aereo il
ruolo di modalità strategica per i collegamenti di lungo raggio, al fine di
garantire la competitività del sistema aeroportuale regionale nel quadro del
processo di riorganizzazione del sistema aeroportuale nazionale, stabilisce che
il piano attuativo si ponga come obiettivo la definizione del sistema integrato
aeroportuale regionale, assumendo a riferimento il piano di sviluppo del sistema
aeroportuale denominato “Diffusione e specializzazione” definito dal master plan
degli aeroporti pugliesi, e individua questa come azione propedeutica alla
definizione di dettaglio e all’attuazione di tutte le altre linee di intervento
previste.
Art. 29(Definizione del sistema aeroportuale
integra-to regionale) 1. Il PRT definisce “sistema aeroportuale di
interesse regionale” l’insieme degli aeroporti nazionali (classificati come
aeroporti comunitari di carattere internazionale e inclusi nelle reti
transeuropee - TEN) e della rete eliportuale regionale multifunzionale per
trasporto passeggeri di linea, di soccorso sanitario e/o di protezione civile.
2. Il PRT individua nell’azione di
coordinamento degli aeroporti di interesse regionale un elemento decisivo della
strategia di rafforzamento della competitività del sistema aeroportuale
regionale pugliese in campo nazionale e internazionale e dispone che sia
definita una pianificazione/programmazione complessiva e graduale di tutti gli
interventi atti a garantire la piena funzionalità degli aeroporti pugliesi in
un’ottica di complementarietà gerarchica tra gli scali.
3. Il PRT, considerato il piano di sviluppo
del sistema aeroportuale definito dal master plan degli aeroporti pugliesi
denominato “Diffusione e specializzazione”, individua diverse funzioni o
vocazioni per ciascuno scalo:
a) Bari: scalo principale del sistema destinato
a mantenere una pluralità di funzioni;
b) Brindisi: traffico di linea e charter
incoming, attività complementari (World food programme, manutenzione e
vestizione degli aeromobili);
c) Foggia: traffico di linea limitato a
collegamenti nazionali, traffico charter incoming (turismo a destinazione
Gargano e San Giovanni Rotondo);
d) Taranto: traffico cargo in relazione al
Taranto container terminal (TCT), manutenzioni e industria aeronautica, traffico
di linea limitato ai collegamenti con i due hub nazionali.
Art. 30(Azioni del piano in materia di trasporto
aereo per la mobilità delle persone) 1. L’azione del PRT per attuare le strategie
di cui all’articolo 7 in materia di trasporto aereo si esplica nelle seguenti
azioni:
a) realizzare gli interventi infrastrutturali
per garantire l’accessibilità multimodale agli scali di Bari e Brindisi;
b) promuovere la redazione di piani per
l’organizzazione dei servizi di accesso ai quattro scali aeroportuali pugliesi a
partire dai rispettivi bacini di traffico;
c) promuovere l’attivazione di servizi
finalizzati a garantire l’accesso al sistema aeroportuale pugliese da parte di
territori delle regioni limitrofe;
d) promuovere l’acquisizione e riconversione
delle aree militari adiacenti agli scali di Bari e Brindisi;
e) prevedere un programma di progressivo
adeguamento degli aeroporti di Foggia e di Grottaglie, in funzione
dell’evoluzione del mercato;
f) completare la rete eliportuale regionale in
tutte le sue componenti impiantistiche e gestionali, a partire dalla pluriennale
esperienza maturata a livello regionale attraverso la sperimentazione
nell’ambito della provincia di Foggia. La rete eliportuale e l’offerta a essa
connessa sono finalizzate a garantire prioritariamente l’effettuazione delle
seguenti tipologie di servizi:
1) elisoccorso;
2) protezione civile;
3) trasporto passeggeri, limitatamente ai casi
in cui è necessario garantire la continuità territoriale;
2. La rete eliportuale regionale si pone,
infine, come elemento di supporto strumentale allo sviluppo del trasporto
elicotteristico per servizi di linea, elitaxi ed elinoleggio.
Art. 31(Azioni del piano in materia di trasporto
aereo per la mobilità delle merci) 1. L’azione del PRT per attuare le strategie
di cui all’articolo 8 in materia di trasporto aereo si esplica nelle seguenti
azioni:
a) valorizzare le potenzialità degli scali cargo
di Bari, Brindisi e di quello intercontinentale di Grottaglie per il trasporto
di merci a elevato valore unitario e/o alta deperibilità, secondo una visione
sinergica della piattaforma logistica multimodale;
b) realizzare gli interventi di
adeguamento/potenziamento sugli assi stradali di connessione all’aeroporto di
Grottaglie al fine della sua integrazione nella rete di collegamento
regionale/nazionale, prioritariamente per la connessione con l’area portuale di
Taranto;
c) promuovere misure di attrazione e
incentivazione alla localizzazione in Puglia di grandi operatori logistici e
spedizionieri intercontinentali al fine di consentire alla piattaforma logistica
di assumere una valenza intercontinentale e, quindi, di raccogliere, consolidare
e smistare flussi di traffico cargo provenienti e/o in partenza non solo dalla
Puglia ma anche dall’Estremo Oriente (in connessione con il porto di Taranto) e
verso l’Europa continentale e i Balcani.
Art. 32(Criteri di selezione delle priorità di
intervento per il trasporto aereo) 1. Il PRT dispone che il piano attuativo
dettagli le linee di cui agli articoli 30 e 31 definendo gli specifici
interventi materiali e immateriali da attuare o, laddove fosse necessario un
approfondimento progettuale, da sottoporre a studio di fattibilità al fine di
raggiungere gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 5 e 6.
2. Ai fini della definizione degli interventi
di cui al comma 1, il PRT dispone che il piano attuativo tenga conto del quadro
programmatico-progettuale delle opere previste dagli enti competenti sul sistema
aeroportuale di interesse regionale. Gli interventi facenti parte del quadro
programmatico-progettuale la cui realizzazione entro l’orizzonte temporale del
piano sia garantita sia sotto il profilo economico-finanziario che procedurale,
compongono l’assetto infrastrutturale dello scenario di riferimento del PRT,
mentre gli altri interventi sono sottoposti a valutazione secondo quanto
disposto dal comma 3, al fine di selezionare quelli da realizzare in via
prioritaria.
3. Il PRT definisce i criteri di cui tenere
conto in sede di piano attuativo ai fini della selezione degli interventi e
della individuazione del loro livello di priorità rispetto al processo di
attuazione:
a) valenza strategica dell’intervento rispetto
alla programmazione regionale, nazionale ed europea;
b) congruenza dell’intervento rispetto
all’assetto programmato del sistema aeroportuale regionale;
c) costo e copertura finanziaria
dell’intervento;
d) maturità tecnico-progettuale dell’intervento.
TITOLO 7LINEE DI INTERVENTO PER LA PROGRAMMAZIONE DEI
SERVIZI MINIMI DI TPRL
Art. 33(Strumenti, procedure e competenze per la
programmazione dei servizi minimi di TPRL) 1. Il PRT, in accordo con quanto disposto
dalla l.r.
18/02 e successive modificazioni, individua gli obiettivi generali di
programmazione dei servizi di trasporto e le linee e i criteri di selezione
delle priorità di intervento relative ai servizi minimi.
2. Il PRT, nella definizione della rete di
trasporto pubblico regionale e locale, prende a riferimento la ripartizione
delle competenze tra Regione e enti locali sulle funzioni di programmazione e
amministrazione dei servizi di trasporto pubblico disposta dall’articolo 3
della l.r.
18/02. Per quanto attiene ai servizi automobilistici definiti
interprovinciali in base alla lettera c) del numero 2) del comma 7
dell’articolo2
della l.r.
18/2002, il PRT in base al comma 2 dell’articolo 35 della presente
legge attribuisce alla competenza provinciale quelli classificabili come servizi
di adduzione e alla rete regionale quelli che richiedono l’esercizio unitario a
livello regionale in quanto classificabili come servizi portanti.
3. Il PRT, in sintonia con la definizione
fornita dal d.lgs. 422/1997 e richiamata dalla l.r.
18/2002, indica come servizi minimi quei servizi di TPRL
“quantitativamente e qualitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di
mobilità dei cittadini” e i cui costi sono coperti dai capitoli di spesa del
fondo regionale trasporti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2
dell’articolo 4
della l.r.
18/02: servizi automobilistici, tranviari, filoviari e lacuali,
servizi ferroviari e metropolitani e servizi marittimi e aerei (inclusi i
servizi elicotteristici).
4. Il PRT dispone che possano essere
annoverati tra i “servizi minimi” anche alcuni servizi automobilistici ricadenti
nella categoria dei “servizi speciali”, come definita dall’articolo 18 della
l.r. 18/02, qualora questi rispondano ai criteri, stabiliti dall’articolo 16,
comma 2, del d. lgs. 422/1997, del ricorso alle modalità e tecniche di trasporto
più idonee a soddisfare le esigenze di trasporto considerate e della scelta, tra
più soluzioni atte a garantire in condizioni analoghe sufficienti servizi di
trasporto, di quella che comporta i minori costi per la collettività, anche
mediante modalità differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e
intermodalità.
5. Il PRT, ai fini dell’individuazione dei
livelli di offerta da garantire sulla rete di trasporto pubblico regionale e
locale, applica la procedura prevista dall’articolo 5
della l.r.
18/2002. La Regione, verificati i piani provinciali di bacino
esistenti, definisce le reti e i bacini di TPRL regionali e locali, i rispettivi
enti locali competenti e, tenendo conto dei vincoli di bilancio, i livelli di
offerta multimodale da garantire, individuando quantità e standard di qualità
dei servizi di TPRL per ciascun bacino, indipendentemente dalla modalità con cui
sono effettuati e dalla competenza amministrativa.
6. Il PRT, ai fini della fasatura tra
programmazione regionale e provinciale in materia di TPRL, tenuto conto del
carattere multimodale attribuito al piano provinciale di bacino (PPB) ai sensi
del comma 1 dell’articolo 11
della l.r.
18/2002, in base al quale tale strumento contiene tutti i riferimenti
di pianificazione e programmazione settoriale provinciale in materia di TPRL,
viabilità e mobilità di persone e merci in generale, introduce il piano di
bacino del trasporto pubblico locale provinciale (PBTPLP), da intendersi quale
strumento attuativo a validità triennale per la programmazione operativa dei
servizi di trasporto pubblico locale. Il PBTPLP, fermo restando l’assetto di
medio-lungo periodo proposto dal PPB, costituisce il riferimento rispetto al
quale la Regione formula il PTS, tenendo conto delle istanze formulate dalle
province. A tale scopo, il PRT dispone che il PBTPLP sia aggiornato ogni tre
anni con un anticipo di sei mesi rispetto alla definizione del PTS, pur essendo
parte integrante del rispettivo PPB, il cui aggiornamento è previsto dalla l.r.
18/2002 di norma ogni cinque anni.
7. Fin dalla data di prima applicazione della
presente legge, in caso di inadempienza da parte delle province nella redazione
del PBTPLP, la Regione procede immediatamente alla redazione del PTS.
8. Per i successivi PTS, interpretando i
disposti della l.r. 18/2002, il PRT individua le seguenti fasi procedurali e le
rispettive competenze nel processo di definizione del PTS, assumendo il sistema
ferroviario come struttura portante della rete multimodale del trasporto
pubblico locale regionale:
a) la Regione programma i servizi ferroviari
regionali e locali e, subordinatamente a questi, i servizi automobilistici,
marittimi, aerei ed elicotteristici di interesse regionale e sottopone l’esito
di tale programmazione alle province;
b) le province programmano nel PBTPLP i servizi
minimi di propria competenza sulla base degli indirizzi forniti dal PRT,
assumendo come vincolo la programmazione sovraordinata dei servizi di competenza
regionale rispetto alla quale possono proporre alla Regione eventuali
rimodulazioni prioritariamente ai servizi che interessano l’ambito territoriale
di rispettiva competenza;
c) la Regione verifica, adegua e approva,
secondo le modalità di cui all’articolo 8
della l.r.
18/2002, la programmazione complessiva dei servizi minimi di
competenza regionale e provinciale e alloca le risorse destinate dal fondo
regionale trasporti all’esercizio dei servizi di TPRL, ripartendo tra le
province le quote destinate all’esercizio dei servizi minimi automobilistici,
tranviari, filoviari e lacuali.
9. Il PRT dispone che enti locali e gestori
dei servizi di TPRL rendano operativi e disponibili agli utenti le procedure e i
servizi atti a garantire la tutela dei diritti del viaggiatore ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma
dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), della legge
regionale 15 maggio 2006, n. 12 (Norme per l’attuazione delle
politiche in favore dei consumatori e degli utenti) e dell’articolo 2, comma
461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008)”.
Art. 34(Indirizzi per la programmazione dei servizi
minimi di TPRL ferroviari) 1. Il PRT formula gli indirizzi cui il PTS
deve riferirsi per la programmazione dei servizi minimi ferroviari:
a) il PTS si pone come piano di progressiva
attuazione per fasi del modello di esercizio ferroviario regionale proposto dal
PRT, garantendo continuità ed efficienza nell’allocazione delle risorse;
b) il PTS deve formulare la proposta di
programma di esercizio dei servizi ferroviari del trasporto pubblico locale
regionale corrispondenti alla gerarchizzazione di cui all’articolo 17;
c) il programma di esercizio deve tenere conto
dell’assetto infrastrutturale e del materiale rotabile attuale e dei rispettivi
potenziamenti programmati e attuati nel triennio di validità del PTS.
Art. 35(Indirizzi per la programmazione dei servizi
minimi di TPRL su gomma) 1. Fermo quanto disposto dai commi 7 e 8
dell’articolo 33, il PRT formula gli indirizzi cui il PTS e i piani di bacino
del trasporto pubblico locale devono riferirsi per la programmazione dei servizi
minimi di TPRL extraurbano su gomma ai fini della massima integrazione tra le
reti di trasporto partendo dall’assunto che la modalità ferroviaria rappresenta
la struttura portante della rete di trasporto pubblico regionale rispetto alla
quale vanno ridisegnati e ricalibrati i servizi svolti da tutte le altre
modalità di trasporto potenzialmente integrabili. In questa logica, obiettivo
primario è la progressiva eliminazione di servizi sostitutivi su gomma
parallelamente al potenziamento dei servizi ferroviari e, ove necessario, alla
loro sostituzione con servizi automobilistici extraurbani convenzionali con
funzione di adduzione-integrazione.
2. Gli indirizzi per la programmazione dei
servizi minimi di TPRL extraurbano su gomma, miranti all’attuazione di un
modello di esercizio fondato su una rete gerarchizzata e intermodale,
sull’integrazione dei servizi, sull’interscambio e sul cadenzamento, sono:
a) ridefinire gli itinerari dei servizi
automobilistici extraurbani in funzione del programma di esercizio dei servizi
ferroviari programmati dalla Regione al fine di:
1) eliminare le sovrapposizioni funzionali tra
2) modalità automobilistica e ferroviaria,
mantenendo corridoi plurimodali solo nelle situazioni in cui i livelli e/o la
struttura della domanda (distribuzione oraria, localizzazione insediativa, ecc.)
richiedano le caratteristiche di flessibilità del servizio su gomma o
rafforzamenti dell’offerta di TPRL in particolari fasce orarie (servizi
integrativi);
3) integrare le reti definendo itinerari
automobilistici che consentano da un lato l’adduzione ai servizi ferroviari,
dall’altro la copertura di territori non serviti dal ferro al fine
dell’equilibrio dell’offerta com-plessiva di TPRL;
b) gerarchizzare i servizi automobilistici
extraurbani in reti funzionalmente omogenee rispondenti alle caratteristiche
della domanda e del territorio da servire ai fini di un’efficiente
organizzazione dell’offerta di TPRL extraurbano su gomma e dell’integrazione
funzionale con la rete ferroviaria e definire un modello di esercizio teorico
integrato che preveda specifiche caratteristiche di servizio per ciascuna
sottorete. Il PRT propone l’adozione dei seguenti livelli gerarchici:
1) servizi portanti regionali, consistenti nei
servizi interregionali di competenza regionale e nei servizi interprovinciali
che collegano tra loro i principali poli regionali;
2) servizi portanti provinciali, consistenti nei
servizi provinciali che integrano la rete portante regionale collegando i
principali poli provinciali ai poli regionali;
3) servizi di adduzione che garantiscono
l’accesso territoriale ai poli attrattori provinciali di riferimento e che
effettuano fermata in corrispondenza dei nodi di interscambio della rete dei
servizi gerarchicamente sovraordinati (ferroviari e automobilistici) per il
rendez-vous verso molteplici destinazioni provinciali;
4) servizi speciali (servizi a chiamata), che
servono o aree a domanda debole o aree a valenza turistica, garantendo sia i
collegamenti interni all’area, sia l’adduzione a nodi di interscambio o poli di
interesse locale;
c) ridefinire la rete delle autostazioni e
fermate dei servizi automobilistici extraurbani e le loro dotazioni standard in
funzione delle caratteristiche della domanda e del territorio da servire e del
ruolo di interscambio che queste sono chiamate ad assolvere in base al modello
di esercizio teorico integrato di cui alla lettera b);
d) definire programmi di esercizio
rispondenti alle esigenze delle diverse componenti di domanda espresse dal
territorio: mobilità sistematica, non sistematica, domanda debole, turistica
(servizi cadenzati, a orario, a chiamata, stagionali in funzione delle
caratteristiche della domanda);
e) definire programmi di esercizio integrati
sia tra servizi automobilistici extraurbani appartenenti a livelli gerarchici
differenti, sia tra questi e i servizi ferroviari, individuando nodi di
interscambio, da attrezzare con strutture fisiche e informative, dove far
convergere servizi in rendez-vous.
3. I servizi di TPRL di carattere urbano e
suburbano devono essere individuati e classificati nel PTS stabilendo le
rispettive competenze.
4. Contestualmente all’approvazione del PTS
di cui al comma 7 dell’articolo 33, la Giunta può istituire nuovi servizi
minimi, prevedendone le modalità, anche attraverso una “carta dei servizi-tipo”,
e i finanziamenti, nonché provvede all’attuazione di quanto previsto nelle
lettere c) , d) ed e) del comma 2 del presente articolo.
Art. 36(Indirizzi per la programmazione dei servizi
minimi di TPRL marittimi ed elicotteristici) 1. La Regione, sulla base dei livelli di
offerta da garantire sul territorio regionale di cui al comma 5 dell’articolo
33, può introdurre servizi marittimi ed elicotteristici finalizzati a realizzare
la continuità e a completare la copertura della rete dei servizi minimi di TPRL
a favore dei residenti in aree particolarmente svantaggiate sotto il profilo
dell’accessibilità locale e ai principali poli funzionali regionali di
riferimento.
2. I servizi di cui al comma 1 sono
verificati con i PBTPLP e le comunità locali per garantire la piena integrazione
con la restante rete di TPRL perseguendo l’obiettivo dell’efficienza del
servizio complessivamente erogato nel bacino.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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