Regolamento Regionale 8 luglio 2008, n. 9 Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione
TITOLO 1(Disposizioni generali)
Art. 1(Ambito di applicazione) 1.Il presente Regolamento disciplina i regimi
di aiuto regionali e gli aiuti individuali, esenti dall’obbligo di notificazione
preventiva alla Commissione Europea, nei settori ammissibili a finanziamento
nell’ambito del FESR con esclusione del settore turismo e di seguito
specificati:
- aiuti agli investimenti iniziali alle
Microimprese e alle Piccole imprese;
- aiuti agli investimenti in ricerca per le
PMI;
- aiuti alle PMI per servizi di consulenza per
l’innovazione delle imprese;
- aiuti alle Medie Imprese ed ai Consorzi di
PMI per Programmi Integrati di Agevolazione;
- aiuti ai programmi di investimento promossi
da Grandi Imprese, da concedere attraverso i Contratti di Programma Regionali.
2. Il presente
Regolamento non si applica ai seguenti settori:
- pesca e acquacoltura;
- costruzione navale;
- industria carboniera;
- siderurgia;
- fibre sintetiche.
3. Il presente Regolamento non si applica
alle attività connesse con la produzione primaria (agricoltura e allevamento)
dei prodotti di cui all’allegato I del Trattato; si applica alla trasformazione
e alla commercializzazione di prodotti agricoli, esclusa la trasformazione e
commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei
prodotti lattiero-caseari, di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento
(CEE) n. 1898/871.
4. Il presente Regolamento non si applica ai
seguenti tipi di aiuti:
- aiuti a favore di attività connesse con
l’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti erogati in funzione
dei quantitativi esportati, con la costituzione e gestione di una rete di
distribuzione o con altre spese correnti attinenti all’attività di esportazione;
- aiuti subordinati all’impiego preferenziale
di prodotti interni rispetto a prodotti d’importazione.
5. La gestione delle singole misure
agevolative di cui al primo comma è di competenza della Regione – Assessorato
allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica e potrà essere attuata,
in tutto o per alcune fasi del procedimento, anche da soggetti intermediari in
possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel
rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
Art. 2(Soggetti beneficiari) 1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni
di cui al presente Regolamento sono le imprese che realizzano gli investimenti
previsti dall’articolo 1, comma 1 del presente Regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento, le
imprese vengono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base
della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 20032.
3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di
presentazione della domanda di agevolazione, devono:
- essere regolarmente costituiti ed iscritti
nel Registro delle Imprese;
- essere nel pieno e nel libero esercizio dei
propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure
concorsuali;
- essere operativi alla data di presentazione
delle domande di agevolazione;
- non rientrare tra coloro che hanno ricevuto
e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- operare nel rispetto delle vigenti norme
edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla
salvaguardia dell’ambiente, con particolare riferimento agli obblighi
contributivi;
- non essere stati destinatari, nei sei anni
precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di
provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli
derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- aver restituito agevolazioni erogate per le
quali è stata disposta dall’Organismo competente la restituzione;
- non trovarsi in condizioni tali da risultare
un’impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli
aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in
difficoltà;
4. Le condizioni di ammissibilità alla
candidatura, ad eccezione del mutamento di classificazione dell’impresa
beneficiaria, devono perdurare sino alla data di erogazione finale del
contributo.
5. I soggetti beneficiari delle agevolazioni
sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei
costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento
esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e sono tenuti
all’obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni, dalla data di
ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa all’ultimo
titolo di spesa ammissibile.
Art. 3(Criteri di selezione degli interventi) 1. Gli investimenti da agevolare devono
essere selezionati tenuto conto dei criteri applicati dalla Regione per
l’attuazione delle linee d’intervento del Programma Operativo Regionale FESR
2007 – 2013, così come approvati a norma della lettera a) dell’articolo 65 del
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11.07.20064, avuto riguardo a
quanto ulteriormente specificato nei titoli che seguono.
Art. 4(Aiuti individuali) 1. Il presente Regolamento non si applica
agli aiuti individuali che superano le seguenti soglie:
- aiuti agli investimenti in favore delle PMI:
7,5 milioni di euro per impresa per progetto di investimento;
- aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo e per
gli studi di fattibilità:
b1) se il progetto è prevalentemente di
ricerca industriale: 10 milioni di euro per impresa per progetto/studio di
fattibilità;
b2) se il progetto è prevalentemente di
sviluppo sperimentale: 7,5 milioni di euro per impresa per progetto/studio di
fattibilità;
- aiuti alle PMI per servizi di consulenza: 2
milioni di euro per impresa per progetto;
- aiuti per la partecipazione di PMI a fiere: 2
milioni di euro per impresa per progetto;
- aiuti in favore di grandi progetti di
investimento, qualora l’importo complessivo degli aiuti di ogni provenienza
superi il 75% del massimale di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con
spesa ammissibile di 100 milioni di euro, applicando il massimale standard di
aiuto in vigore per le grandi imprese nella Regione, previsto dagli Orientamenti
in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08)5.
Art. 5(Localizzazione) 1. Le iniziative agevolabili con il
presente Regolamento devono essere riferite a unità locali ubicate nel
territorio della regione Puglia.
Art. 6(Spese ammissibili) 1. Le spese ammissibili sono quelle connesse
agli investimenti agevolati, in attivi materiali e in attivi immateriali, e
descritte nei titoli che seguono.
2. Non sono comunque
ammissibili:
- le spese notarili e quelle relative a imposte
e tasse;
- le spese relative all’acquisto di scorte;
- le spese relative all’acquisto di macchinari
ed attrezzature usati;
- i titoli di spesa regolati in contanti;
- le spese di pura sostituzione;
- le spese di funzionamento in generale;
- le spese in leasing;
- tutte le spese non capitalizzate;
- le spese sostenute con commesse interne di
lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui
opera l’impresa;
- i titoli di spesa nei quali l’importo
complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro.
Art. 7(Modalità di rendicontazione e riconoscimento della spesa) 1. Le spese ammissibili dovranno derivare da
atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d’incarico, ecc.) da cui
risulti chiaramente l’oggetto della prestazione, il suo importo, la sua
pertinenza al progetto, i termini di consegna.
2. Nel caso di prestazioni di consulenza
specialistica, queste devono essere effettuate da soggetti, pubblici e privati,
che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA. Non sono
ammissibili prestazioni occasionali.
3. L’IVA può costituire una spesa ammissibile
solo se essa è realmente e definitivamente sostenuta dal singolo destinatario.
L’IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata
ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal beneficiario
finale o dal singolo destinatario. Quando il beneficiario finale o il singolo
destinatario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del Capo XIV della
Sesta Direttiva sull’IVA6, l’IVA pagata è considerata recuperabile ai fini di
cui sopra.
4. Per il riconoscimento delle spese, alla
certificazione di spesa dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal
legale rappresentante o da persona delegata, del soggetto beneficiario, secondo
gli schemi forniti dalla Regione, ove risulti, tra l’altro, che:
- sono state adempiute tutte le prescrizioni di
legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
- sono stati rispettati tutti i regolamenti e
le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli
obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza
dei luoghi di lavoro, d’impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione
delle categorie sociali disabili;
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente
e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal
bando o avviso;
- non sono state ottenute riduzioni e/o
deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali
spese e in quale misura);
- non sono stati ottenuti né richiesti
ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o
privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati
ottenuti o richiesti, quali e in quale misura);
- (solo per la certificazione di spesa finale)
il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli
obiettivi di progetto e di misura prefissati.
5. Tutti i giustificativi comprovanti la
spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario dell’aiuto devono
essere disponibili per le attività di verifica e controllo.
Art. 8(Cumulo delle agevolazioni) 1. Gli aiuti previsti dal presente
Regolamento concessi per un programma di investimento non sono cumulabili con
nessuna altra agevolazione a carico del bilancio regionale, statale o
comunitario, ivi compresi gli aiuti de minimis di cui al Regolamento CE n.
1998/20067 della Commissione, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto
in materia di utili reinvestiti.
2. Gli aiuti possono essere cumulati con
qualsiasi aiuto di Stato purché riguardino differenti costi individuabili.
Art. 9(Modalità di controllo e monitoraggio) 1. L’impresa beneficiaria del contributo ha
l’obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall’erogazione del
contributo a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di
documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche
dai fornitori di servizi.
2. La Regione, anche attraverso soggetti
intermediari, si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento
e fase della realizzazione degli interventi ammessi all’agevolazione, ai fini
del monitoraggio dell’intervento, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente in merito.
3. I controlli potranno essere effettuati
anche da funzionari dello Stato Italiano e dell’Unione Europea.
Art. 10(Definizioni) 1. Ai fini del presente Regolamento si
applicano le seguenti definizioni:
- Microimpresa: un’impresa che occupa meno di
10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiori a 2 milioni di euro;
- Piccola impresa: un’impresa che occupa meno
di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non
superiori a 10 milioni di euro;
- Media impresa: un’impresa che occupa meno di
250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il
cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro;
- Grande impresa: un’impresa che non rientra
nella definizione di piccola e media impresa;
- Unità locale: impianto o corpo di impianti
con ubicazione diversa da quella della sede principale o della sede legale, in
cui si esercitano una o più attività dell’impresa;
- Investimento iniziale: investimento in attivi
materiali e immateriali relativo alla costruzione di un nuovo stabilimento,
all’estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della
produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o al
cambiamento fondamentale del processo produttivo; ovvero l’acquisizione di
attivi direttamente connessi con uno stabilimento, nel caso in cui lo
stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato
rilevato e gli attivi vengano acquisiti da un investitore indipendente;
- Attivi materiali: attivi relativi a terreni,
immobili, impianti/macchinari;
- Attivi immateriali: attivi derivanti da
trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetto, licenze,
know-how o conoscenze tecniche non brevettate;
- Soggetto finanziatore: una delle Banche di
cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 alla quale
l’interessato chiede il finanziamento;
- Preammortamento: periodo iniziale, previsto
contrattualmente, successivo alla stipula di un prestito bancario ed alla sua
erogazione, durante il quale il soggetto finanziato procede al pagamento degli
interessi, ma non rimborsa ancora il capitale;
- Soggetto intermediario: qualsiasi organismo o
servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità dell’Assessorato
allo Sviluppo Economico e all’Innovazione Tecnologica e che svolga mansioni per
conto dello stesso nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;
- Organismo di ricerca: un ente, quale
ununiversità o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo statuto
giuridico (di diritto pubblico o privato) o dalle sue fonti di finanziamento, la
cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca
fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel
diffonderne i risultati, mediante linsegnamento, la pubblicazione o il
trasferimento di tecnologie; tutti gli utili che esso realizza sono interamente
reinvestiti in dette attività, nella diffusione dei loro risultati o
nellinsegnamento. Le imprese in grado di esercitare uninfluenza su un simile
organismo, ad esempio in quanto suoi azionisti o membri, non godono alcun
accesso preferenziale alle capacità di ricerca del medesimo né ai risultati
prodotti;
- Ricerca industriale: la ricerca pianificata o
le indagini critiche miranti ad acquisire conoscenze e competenze nuove per
mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole
miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la
creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca
industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad
esclusione dei prototipi;
- Sviluppo sperimentale: lacquisizione, la
combinazione, la strutturazione e lutilizzo di conoscenze e capacità esistenti
di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre
piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o
migliorati. Può, inoltre, trattarsi di altre attività volte alla definizione
concettuale di nuovi prodotti, processi e servizi e alla relativa progettazione
e documentazione. Tali attività possono comprendere lelaborazione di progetti,
disegni, piani e altra documentazione, che non siano destinati a uso
commerciale18. Rientrano nello sviluppo sperimentale la realizzazione di
prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota, destinati ad
esperimenti tecnologici ovvero commerciali, quando il prototipo è
necessariamente il prodotto commerciale finale ed il suo costo di fabbricazione
è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di
convalida. L’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di
progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così
generati dai costi ammissibili;
- Studi di fattibilità tecnica: studi
preliminari per la preparazione di progetti di ricerca industriale e/o di
sviluppo sperimentale;
- Certificazione EMAS: certificazione del
sistema di gestione ambientale secondo il Regolamento CE n. 761 del 19 marzo
2001;
- Certificazione Ecolabel: marchio di qualità
ecologica secondo il Regolamento CE n. 1980 del luglio 2000;
- Certificazione ISO 14001: certificazione del
sistema di gestione ambientale conforme alla normativa internazionale ISO 14001;
- Certificazione SA 8000: certificazione del
sistema di gestione etica conforme alla normativa internazionale SA 8000;
- Grande progetto di investimento: investimento
iniziale in attivi con una spesa ammissibile superiore a 50 milioni di euro,
calcolata ai prezzi e ai tassi di cambio correnti alla data di concessione
dell’aiuto. Onde evitare che venga artificiosamente suddiviso in sottoprogetti,
un grande progetto di investimento verrà considerato unico qualora
l’investimento iniziale sia effettuato da una o più imprese nell’arco di un
triennio e consista di elementi di capitale fisso combinati in modo
economicamente indivisibile.
TITOLO 2(Aiuti agli investimenti iniziali alle
microimprese
e
alle piccole imprese)
Art. 11(Oggetto e finalità) 1. Le imprese di piccola dimensione e le
microimprese rappresentano oltre il 95% del totale delle imprese pugliesi.
2. E’ indubbio il ruolo determinante svolto
da dette imprese nella creazione di posti di lavoro ed il loro contributo alla
stabilità sociale ed al dinamismo economico dei territori in cui operano.
3. Il loro sviluppo, però, è spesso limitato
da imperfezioni del mercato e da difficoltà nell’accesso al credito.
4. Alla luce di tali considerazioni, si
intende facilitare lo sviluppo delle loro attività economiche prevedendo il
presente aiuto esente dall’obbligo di notificazione (di cui all’articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato), in quanto coerente con il Regolamento (CE) n.
70/2001 del 12 gennaio 2001 della Commissione22, relativo all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e
medie imprese.
Art. 12(Tipologie di investimento ammissibili) 1. Sono ammissibili alle agevolazioni
progetti di investimento iniziale, di importo minimo pari a euro 30.000,00,
destinati:
- alla creazione di una nuova unità produttiva;
- allampliamento o ammodernamento di una unità
produttiva esistente;
- alla diversificazione della produzione di una
unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
- a un cambiamento fondamentale del processo di
produzione complessivo di una unità produttiva.
Art. 13(Forma e intensità delle agevolazioni concedibili) 1. L’intensità di aiuto, calcolata in base ai
costi ammissibili del progetto, non potrà superare:
- Il 40% per le microimprese;
- Il 30% per le piccole imprese.
2. L’aiuto sarà erogato in forma di
contributo in conto interessi a valere su un finanziamento erogato da un
Soggetto Finanziatore.
3. Il contributo in conto interessi viene
riconosciuto in misura pari all’Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso
fisso) denaro, in euro a 10 anni, rilevato alla data di stipula del
finanziamento, da parte del Soggetto Finanziatore, sulla pagina ISDA – FIX2 del
circuito Reuters, maggiorato dell’1%. Tale contributo, che sarà calcolato sulla
base di un piano di ammortamento “francese a rate costanti semestrali”, non
potrà essere superiore al tasso effettivamente applicato dal Soggetto
Finanziatore.
4. Il rischio del
finanziamento è a completo carico del Soggetto Finanziatore.
5. Il contributo in conto interessi
comprenderà l’eventuale preammortamento per una durata massima di 12 mesi per i
finanziamenti destinati all’acquisto di macchinari, attrezzature, brevetti e
licenze, di 24 mesi per i finanziamenti destinati all’ampliamento e/o
all’ammodernamento dello stabilimento.
6. Qualunque sia la maggior durata del
contratto di finanziamento, il contributo in conto interessi sarà calcolato con
riferimento ad una durata massima del finanziamento (al netto dell’eventuale
periodo di preammortamento) di:
- sette anni per i finanziamenti destinati alla
creazione, all’ampliamento e/o all’ammodernamento dello stabilimento;
- quattro anni per i finanziamenti destinati
all’acquisto di macchinari, attrezzature, brevetti e licenze.
7. Le agevolazioni di cui al comma precedente
saranno calcolate, indipendentemente dall’ammontare del progetto ammissibile, su
un importo finanziato massimo di:
- euro 400.000,00, in caso di microimprese;
- euro 700.000,00, in caso di piccole imprese.
8. Alle microimprese - con esclusivo
riferimento agli investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature - potrà essere
erogato un contributo aggiuntivo in conto impianti che non potrà essere
superiore al 10% dell’investimento e all’importo massimo di euro 15.000,00.
Art. 14(Spese ammissibili) 1. Sono ammissibili le spese per:
- acquisto del suolo aziendale e sue
sistemazioni entro il limite del 10% dell’importo dell’investimento in attivi
materiali;
- opere murarie e assimilate;
- infrastrutture specifiche aziendali;
- acquisto di macchinari, impianti e
attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari
all’attività di rappresentanza, nonché i mezzi mobili strettamente necessari al
ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei
prodotti, purché dimensionati all’effettiva produzione, identificabili
singolarmente ed a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle
agevolazioni; per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative
all’acquisto di materiale di trasporto;
- acquisto di programmi informatici commisurati
alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
- trasferimenti di tecnologia mediante
lacquisto di diritti di brevetto e licenze, connessi alle esigenze produttive e
gestionali dell’impresa.
2. In caso di acquisto di un immobile, sono
ammissibili esclusivamente i costi di acquisto da terzi, purché la transazione
sia avvenuta a condizioni di mercato.
3. Le spese di progettazione ingegneristica e
di direzione lavori sono ammissibili nel limite del 5% dell’investimento.
Art. 15(Modalità di ammissione e di erogazione dell’agevolazione) 1. La domanda di agevolazione deve essere
presentata al Soggetto Finanziatore.
2. Il Soggetto Finanziatore provvede
all’inoltro della domanda alla Regione, dopo aver proceduto alla verifica della
conformità della domanda di agevolazione alle disposizioni del presente Titolo.
3. La Regione procede all’istruttoria
tecnica, economica e finanziaria, con particolare riferimento alla redditività,
alle prospettive di mercato e al piano finanziario derivante dalla gestione,
accerta la pertinenza e l’ammissibilità delle spese e, quindi, l’agevolabilità
dell’iniziativa.
4. Nella fase di ammissione alle
agevolazioni, la Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla
Innovazione Tecnologica potrà avvalersi di un apposito Comitato Tecnico, del
quale la Giunta Regionale definirà composizione e funzioni.
5. La Regione provvede periodicamente,
rispettando l’ordine cronologico di ricezione delle domande da parte dei
Soggetti Finanziatori e dopo aver acquisito l’eventuale parere del Comitato
Tecnico Regionale, all’ammissione ad agevolazione delle iniziative istruite
positivamente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, comunicando il
provvedimento ai richiedenti ed ai Soggetti Finanziatori.
6. Entro e non oltre 2 mesi dalla ricezione
della comunicazione di cui al precedente comma, ciascun Soggetto Finanziatore
deve trasmettere alla Regione apposita comunicazione di avvenuta concessione del
finanziamento.
7. Il Soggetto Finanziatore, entro 2 mesi
dalla documentata conclusione dell’investimento, inoltra alla Regione la
richiesta di erogazione del contributo unitamente alla seguente documentazione:
- il contratto di finanziamento;
- la documentazione attestante l’avvenuta
erogazione del finanziamento;
- i titoli di spesa debitamente quietanzati ed
annullati;
- copia delle autorizzazioni amministrative
eventualmente necessarie allo svolgimento dell’attività.
8. La Regione, verificata la corrispondenza
della documentazione ricevuta rispetto all’investimento ammesso, provvede alla
erogazione in unica soluzione all’impresa del contributo in conto interessi
attualizzato al medesimo tasso con cui è calcolata l’agevolazione ai sensi
dell’articolo 13, comma 3.
9. L’eventuale contributo in conto impianti,
calcolato nella misura indicata al l’articolo 13, comma 8, del presente
Regolamento è erogato anch’esso all’impresa in unica soluzione contestualmente
all’erogazione di cui al comma precedente.
10. Qualora la gestione dell’attività di cui
ai commi 8 e 9 del presente articolo sia affidata a soggetti intermediari, detti
soggetti verificata la documentazione finale di spesa dovranno redigere una
relazione sullo stato finale del programma di investimento, che evidenzi il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma nonché l’ammissibilità e
la pertinenza dei costi sostenuti.
Art. 16(Modifiche e variazioni) 1. Non sono ammesse modifiche e variazioni al
programma così come agevolato.
2. Non sono considerate modifiche e
variazioni:
- modifiche dell’identità del fornitore
rispetto a quella indicata in fase istruttoria;
- sostituzioni o modifiche di macchinari ed
attrezzature, nei limiti della spesa originariamente prevista, che non alterano
la funzionalità dei singoli beni di investimento;
- con riferimento alle spese per opere murarie,
fermo restando il programma costruttivo presentato in fase istruttoria,
variazioni di costi relativi alle voci previste dal computo metrico.
3. Eventuali variazioni in aumento
dell’ammontare degli investimenti rispetto alla comunicazione di cui
all’articolo 15, comma 5, del presente Regolamento non potranno comportare, in
nessun caso, aumento dell’onere a carico della finanza pubblica.
Art. 17(Revoche) 1. Si procederà alla revoca delle
agevolazioni nei seguenti casi:
- l’avvenuta deliberazione del finanziamento
non sia comunicata dal Soggetto Finanziatore alla Regione entro il termine di
cui all’articolo 15, comma 6, del presente Regolamento;
- l’investimento non sia completato entro 12
mesi dalla comunicazione di cui all’articolo 15, comma 5;
- la richiesta di erogazione del contributo sia
inoltrata oltre il termine di cui all’articolo 15, comma 7;
- risultino violate le disposizioni di cui alla
legge
regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare);
- le imprese non risultino in regola con le
norme vigenti in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto
previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili);
- l’impresa richiedente non dimostri di essere
in regola con il versamento delle quote ai fondi paritetici di sostegno al
reddito in caso di crisi aziendali, eventualmente istituiti dalla contrattazione
del settore economico di riferimento;
- gli attivi materiali o immateriali oggetto di
agevolazione vengano distolti dall’uso previsto prima di cinque anni dalla data
di erogazione del contributo;
- siano gravemente violate specifiche norme
settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario.
2. Ai sensi dell’articolo 9 del decreto
legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati
indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso
ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento
incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di
corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.
3. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta
per fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati
esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento
TITOLO 3(Aiuti agli investimenti in ricerca per le
PMI)
Art. 18(Oggetto e finalità) 1. Gli aiuti alla ricerca e sviluppo possono
contribuire alla crescita economica regionale, rafforzando la competitività e
aumentando l’occupazione. Gli aiuti alla ricerca e sviluppo a favore delle PMI
sono della massima importanza, poiché uno degli svantaggi strutturali delle PMI
risiede nelle difficoltà che possono incontrare ad accedere ai nuovi sviluppi
della ricerca e dell’innovazione.
2. Al tempo stesso, può ritenersi che gli
aiuti alla ricerca e sviluppo incentivino le PMI ad investire maggiormente nella
ricerca e sviluppo, considerato che queste spendono in genere solo una
percentuale modesta del loro fatturato in questo tipo di attività.
3. Queste considerazioni sono condivise dalla
Commissione Europea che ha ritenuto giustificata, nel Regolamento (CE) n.
364/2004 del 25 febbraio 200423, l’esenzione di tali aiuti dalla notificazione
preventiva.
4. Il presente regime di aiuto ha come
obiettivo generale quello di sostenere gli investimenti delle PMI pugliesi per
la ricerca e lo sviluppo tecnologico, in particolare incentivando la capacità di
stimolare e rafforzare la creazione di migliori collegamenti tra domanda e
offerta, il monitoraggio continuo dei bisogni di innovazione delle PMI, il
rafforzamento della collaborazione tra sistema della ricerca e le PMI, nonché il
potenziamento e la specializzazione dell’offerta di ricerca e sviluppo.
5. Tra gli obiettivi specifici del regime
d’aiuto va considerata, in particolare, la capacità di accrescere il contenuto
innovativo delle attività e delle produzioni regionali, di sostenere il
mantenimento del vantaggio competitivo dei settori produttivi tradizionali, di
sostenere la crescita dei settori hi-tech, nonché di accrescere la quota dei
settori innovativi nella composizione del valore aggiunto regionale.
6. I soggetti beneficiari delle agevolazioni
sono le imprese di media e piccola dimensione - in regime di contabilità
ordinaria - in forma singola o costituite in consorzio.
Art. 19(Tipologie di investimento ammissibili) 1. Le iniziative ammissibili riguardano le
seguenti categorie d’intervento:
- ricerca industriale;
- sviluppo sperimentale;
- studi di fattibilità tecnica;
- brevetti e altri diritti di proprietà
industriale.
2. Lo sviluppo sperimentale comprende la
realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti
pilota, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e
il suo costo di fabbricazione è troppo elevato perché esso sia utilizzato
unicamente a fini di dimostrazione e di convalida.
3. Lo sviluppo sperimentale non comprende le
modifiche regolari o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione,
processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche
quando tali modifiche apportino miglioramenti.
4. Leventuale ulteriore sfruttamento di
progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale, nel periodo
di cui all’articolo 9, comma 1, comporta la deduzione dei redditi così generati
dai costi ammissibili.
5. Gli aiuti per i costi connessi con
lottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà
industriale contemplano:
- tutti i costi sostenuti prima della
concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la
preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il
rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;
- i costi di traduzione e altri costi sostenuti
al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre
giurisdizioni;
- costi sostenuti per difendere la validità del
diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali
procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la
concessione del diritto.
6. Le agevolazioni di cui al successivo
articolo 20 saranno calcolate indipendentemente dall’ammontare dell’investimento
ammissibile su un importo finanziato massimo di:
a) 10 Meuro per impresa partecipante per i
progetti di ricerca industriale;
b) 7,0 Meuro per impresa partecipante per i
progetti di sviluppo sperimentale;
c) 1,0 Meuro per gli studi di fattibilità
tecnica per domanda di agevolazione;
d) 0,5 Meuro per i brevetti, per domanda di
agevolazione.
7. Qualora un progetto comprenda attività di
cui sia alla lettera a) che alla lettera b) del presente articolo, la domanda di
accesso alle agevolazioni dovrà specificare in quale categoria le stesse
rientrino.
8. Nel caso di aiuti a progetti con attività
di cui alla lettera a) e/o alla lettera b) realizzati in collaborazione tra
organismi di ricerca e imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad
un progetto di ricerca specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a
beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano aiuti, non può essere
superiore all’intensità di aiuto applicabile alla singola impresa beneficiaria.
Art. 20(Forma e intensità delle agevolazioni concedibili) 1. Gli aiuti di cui al presente Titolo
possono essere erogati in forma di contributi in conto impianti.
2. L’intensità di aiuto, calcolata in base ai
costi ammissibili del progetto, non può superare:
a. il 70% per le piccole imprese e il 60% per le
medie imprese per i progetti di ricerca industriale;
b. il 45% per le piccole imprese e il 35% per le
medie imprese per i progetti di sviluppo sperimentale;
c. il 75% per gli studi preliminari ad attività
di ricerca industriale e il 50% per gli studi preliminari ad attività di
sviluppo sperimentale
d. gli aiuti per i costi connessi con
lottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà
industriale possono essere agevolati sino all’intensità di aiuto concessa per le
attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale che li hanno
originati.
3. L’intensità di aiuto per la ricerca
industriale e lo sviluppo sperimentale di cui alle lettere a) e b) del
precedente comma può essere aumentata come segue:
- una maggiorazione di 15 punti percentuali,
a concorrenza di un’intensità massima del 75%, può essere applicata nei seguenti
casi:
a1) se il progetto comporta la collaborazione
effettiva fra almeno due imprese indipendenti l’una dall’altra. Si ritiene che
esista tale collaborazione quando:
- nessuna impresa
sostiene da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto di
collaborazione;
- il progetto prevede la collaborazione con
almeno una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri distinti;
oppure
a2) il progetto comporta la collaborazione
effettiva tra un’impresa e un organismo di ricerca e sono riunite le seguenti
condizioni:
- l’organismo di ricerca sostiene almeno il 10%
dei costi ammissibili del progetto;
- l’organismo di ricerca ha il diritto di
pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da
ricerche da esso svolte; oppure
b) nel caso di ricerca industriale, i
risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni su temi
tecnici o scientifici oppure tramite pubblicazioni in riviste tecniche e
scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della
ricerca, non elaborati, sono in libera consultazione) o divulgati tramite
software libero o open source.
4. Il subappalto, ai fini del riconoscimento
della maggiorazione dell’intensità massima di aiuto di cui al comma precedente,
non è considerato come una collaborazione effettiva.
Art. 21(Spese ammissibili) 1. Sono ammissibili le seguenti spese:
a) spese di personale (ricercatori, tecnici e
altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di
ricerca), a condizione che lo stesso sia operante nelle unità locali ubicate
nella regione;
b) i costi della strumentazione e delle
attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se
l’utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del
progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati
ammissibili solo i costi d’ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del
progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
c) i costi della ricerca acquisita
contrattualmente da terzi, nonché le competenze tecniche ed i brevetti acquisiti
o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una
transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti
elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi
equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca;
d) le ulteriori spese generali direttamente
imputabili al progetto di ricerca;
e) altri costi d’esercizio, inclusi costi dei
materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili
all’attività di ricerca.
2. Le voci di cui alle lettere d) ed e) non
potranno eccedere complessivamente il 18% delle spese ammissibili.
3. Tutti i costi ammissibili devono essere
imputati ad una specifica categoria di ricerca e sviluppo.
4. Sono ammissibili le spese effettuate a
partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di
agevolazione.
5. Nell’ambito delle iniziative di sviluppo
sperimentale sono ammissibili le spese relative alla realizzazione ed al
collaudo di prodotti, processi e servizi a condizione che non siano impiegati o
trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Art. 22(Modalità di ammissione
all’agevolazione) 1. Le domande di agevolazione devono essere
redatte secondo gli schemi e le modalità riportate in ogni specifico bando o
avviso, su apposita modulistica predisposta dalla Regione.
2. Nei casi previsti dalla normativa vigente
in materia, alle richieste devono essere allegate le informazioni antimafia.
3. Qualora la domanda di agevolazione sia
viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente e da
quelli riportati in ogni specifico bando o avviso di candidatura, la domanda
deve essere esclusa dalla valutazione tecnico economica di ammissibilità al
finanziamento.
4. Devono essere considerati, inoltre, motivi
di esclusione dall’ammissibilità al finanziamento le seguenti condizioni:
a) la trasmissione della domanda di agevolazione
oltre la scadenza prevista nel bando o avviso;
b) l’incompletezza della domanda, dei documenti
allegati richiesti, nonché delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti
prescritti e degli impegni conseguenti;
c) la non conformità degli elementi risultanti
dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima in relazione alle
disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni
sostitutive;
d) l’utilizzo di modulistica non conforme a
quella predisposta dalla Regione.
5. Ciascuna candidatura deve garantire,
inoltre, per quanto applicabili alle specifiche caratteristiche del progetto e
del risultato stesso, la validazione dei risultati conseguiti attraverso lo
svolgimento delle attività di seguito riportate:
a) realizzazione di prototipi e/o dimostratori
idonei a valutare la trasferibilità industriale delle tecnologie e sistemi messi
a punto;
b) valutazione delle prestazioni ottenibili
attraverso casi applicativi rappresentativi delle specifiche condizioni di
utilizzo;
c) verifica di rispondenza alle più severe
normative nazionali ed internazionali;
d) valutazione qualitativa e quantitativa dei
vantaggi ottenibili in termini di affidabilità, riproducibilità, sicurezza e
bilancio energetico;
e) valutazione della trasferibilità industriale
anche in termini di rapporto costi - prestazione e costi - benefici.
Art. 23(Modalità di selezione dei progetti) 1. La Regione Puglia – Assessorato allo
Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica effettua l’esame delle domande di
agevolazione ammesse alla fase di valutazione tecnico-economica e finanziaria
delle proposte, avvalendosi anche di esperti (qualificati a livello di docente
universitario e ricercatore), che garantiscano indipendenza, alto profilo ed
elevate competenze tecnico-scientifiche.
2. L’attività di istruttoria, di valutazione
e di selezione delle candidature ammissibili a finanziamento, sarà effettuata
secondo tempi e periodicità che verranno fissati per ogni azione in specifici
bandi o avvisi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, che
conterranno altresì i criteri di selezione dei progetti.
3. Qualora nello svolgimento dell’attività di
istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, la Regione
assegna un congruo tempo, comunque non superiore a trenta giorni, affinché il
soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la
domanda è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non
ammissibile.
4. Per le proposte per le quali l’istruttoria
risulti non positiva, la Regione comunica al soggetto proponente l’esito
negativo e le relative motivazioni.
5. Le graduatorie delle proposte ammissibili
sono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
Art. 24(Modalità di erogazione e di recupero del contributo) 1. Il contributo ammesso sarà corrisposto ai
soggetti interessati, da parte della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo
Economico ed alla Innovazione Tecnologica, in una o più soluzioni sulla base dei
costi riconosciuti ammissibili, a seguito di controllo amministrativo -
contabile e tecnico di congruità.
2. Eventuale anticipazione potrà essere
erogata su specifica richiesta del soggetto beneficiario, previa presentazione
di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto
legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, dello stesso importo.
3. In caso di rinuncia o di inadempimento
totale o parziale da parte dell’impresa ammessa a contribuzione, la stessa
decade dal relativo beneficio e si potrà procedere all’ammissione a
finanziamento dell’azienda immediatamente successiva in graduatoria, con le
medesime procedure, nei limiti temporali definiti nei singoli bandi o avvisi
delle misure agevolative, nonché delle risorse ancora disponibili.
Art. 25(Modifiche e variazioni) 1. Il progetto presentato in fase di
candidatura non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati
attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte
le variazioni riguardanti l’impresa beneficiaria, il soggetto fornitore dei
servizi e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo
tempestivo alla Regione, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non
riconoscimento.
2. Qualora le variazioni incidano oltre il
limite del 20% sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il
beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale
ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le
imprese partecipanti al medesimo bando o avviso.
3. Sono considerate ammissibili le variazioni
non superiori al 10% dei costi relativi alle singole voci di spesa indicate nel
provvedimento di concessione delle agevolazioni.
Art. 26(Revoche) 1. I bandi o avvisi per la presentazione
delle domande di agevolazione devono prevedere, tra gli altri, i seguenti casi
di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:
- nel caso in cui le imprese, terminato
l’intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in
materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla
legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- risultino violate le disposizioni di cui alla
legge
regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare);
- gli attivi materiali o immateriali oggetto di
agevolazione vengano distolti dall’uso previsto prima di cinque anni dalla data
di erogazione del contributo;
- qualora il programma ammesso alle
agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o avvisi;
possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;
- qualora siano gravemente violate specifiche
norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario.
2. I bandi e gli avvisi per la presentazione
delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori condizioni specifiche
di revoca parziale e totale dei contributi concessi.
3. Ai sensi dell’articolo 9 del decreto
legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati
indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso
ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento
incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di
corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.
4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta
per fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati
esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
TITOLO 4(Aiuti per servizi di consulenza per
l’innovazione delle imprese)
Art. 27(Oggetto e finalità) 1. Il presente Titolo disciplina i criteri,
le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni per programmi di
investimento concernenti l’acquisizione di servizi di consulenza per
l’innovazione delle imprese e migliorare il posizionamento competitivo dei
sistemi produttivi locali, specie di fronte alla rapida evoluzione del mercato
globale.
2. A tal fine si intende facilitare lo
sviluppo delle PMI prevedendo il presente aiuto esente dall’obbligo di
notificazione (di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE), in quanto
coerente con il Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 della
Commissione24, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE
agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla
GUCE L10 del 13 gennaio 2001.
3. I programmi di investimento concernenti
l’acquisizione dei servizi di consulenza possono riguardare i seguenti ambiti di
intervento:
- ambiente;
- responsabilità sociale ed etica;
- internazionalizzazione d’impresa;
- e-business;
4. I soggetti beneficiari delle agevolazioni
sono le imprese di media e piccola dimensione - in regime di contabilità
ordinaria - in forma singola o costituite in consorzio.
Art. 28(Tipologie di investimento ammissibili) 1. La durata delle attività ammesse a
finanziamento non potrà essere superiore a 12 mesi.
2. Con riferimento all’ambito “ambiente”
possono essere finanziati i seguenti interventi:
a) adozione ex novo di sistemi di gestione
ambientale (certificazione EMAS II, ISO 14001 ed ECOLABEL);
b) realizzazione di studi di fattibilità volti a
valutare i vantaggi economici dell’impresa derivanti dall’adozione di soluzioni
tecnologiche ecoefficienti (quali ad esempio: tecnologie a minor impatto
ambientale, azioni di mitigazione, soluzioni per l’utilizzo efficiente
dell’energia, realizzazione di azioni di
prevenzione, di mitigazione e recupero dell’inquinamento da attività
produttive).
3. Con riferimento all’ambito “responsabilità
sociale ed etica” possono essere finanziati gli interventi riguardanti
l’adozione ex novo di sistemi di gestione etica e sociale (SA8000).
4. Con riferimento all’ambito
“internazionalizzazione d’impresa” possono essere finanziati i seguenti
interventi:
a) programmi di internazionalizzazione
funzionali al potenziamento della competitività del sistema di offerta aziendale
all’estero realizzati attraverso progetti di collaborazione industriale con
partner esteri (quali partnership, joint venture, sfruttamento di brevetti e
tecnologie), che possono prevedere servizi di ricerca di partners esteri per la
definizione di progetti di investimento e/o accordi di collaborazione
industriale da realizzarsi all’estero; studi di fattibilità connessi con la
valutazione economico-finanziaria, fiscale, legale contrattuale, e di
progettazione/ingegnerizzazione di prodotti/processi inerenti i progetti di
investimento e/o di partnership industriale da realizzarsi all’estero; servizi
di assistenza tecnica e di tutoraggio all’impresa nelle varie fasi di
implementazione e monitoraggio del programma di internazionalizzazione;
b) programmi di marketing internazionale
finalizzati a garantire il presidio stabile dell’impresa nei mercati esteri, che
possono prevedere assistenza consulenziale qualificata per la realizzazione di
azioni sul campo funzionali alla strutturazione della propria offerta sui
mercati esteri, l’introduzione di nuovi prodotti e/o marchi sui mercati esteri
frequentati o l’inserimento di prodotti e/o marchi su nuovi mercati esteri,
progettazioni di iniziative coordinate di promozione e comunicazione (in
particolare attraverso la creazione ed il lancio di marchi collettivi);
c) partecipazione a fiere e/o ad eventi
internazionali, partecipazione ad iniziative di marketing territoriale a regia
regionale.
5. Con riferimento all’ambito e-business
possono essere finanziati programmi che prevedano consulenze specialistiche per
lo sviluppo e la personalizzazione di applicazioni infotelematiche, la gestione
e la sicurezza delle transazioni economiche su reti telematiche (ad esempio
applicazioni di e-commerce, applicazioni business-to-business, ecc.) e per
l’integrazione di questa con gli altri sistemi informativi aziendali (ad
esempio: gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business
Intelligence, Customer Relationship Management).
6. Gli interventi di cui al comma precedente
possono essere finanziati a condizione che il beneficiario utilizzi
l’agevolazione per acquistare i servizi al prezzo di mercato e, comunque, non
superiore a quello indicato nei bandi o avvisi (o se il fornitore dei servizi è
un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi
maggiorati di un margine di utile ragionevole).
Art. 29(Forma e intensità delle agevolazioni concedibili) 1. Le agevolazioni sono concesse sotto la
forma di contributi in conto esercizio.
2. Le agevolazioni sono concesse nel limite
del 50% della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata
ammissibile.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente
saranno calcolate indipendentemente dall’ammontare del programma di investimenti
ammissibile così come definiti all’articolo 27, comma 3, del presente
Regolamento su un importo finanziato massimo di 400 mila euro per impresa e di 2
milioni di euro per domanda di agevolazione.
Art. 30(Spese ammissibili) 1. Sono considerate ammissibili a contributo
le spese per l’acquisto di servizi di consulenza specialistica su specifiche
problematiche direttamente afferenti il progetto di investimento presentato.
2. Tali servizi non devono rivestire
carattere continuativo o periodico, non devono essere assicurabili dalle
professionalità rinvenibili all’interno del soggetto beneficiario, né essere
connessi alle normali spese di funzionamento dell’impresa, come ad esempio la
consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese
di pubblicità, in conformità a quanto previsto dall’articolo 5 del Regolamento
(CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 della Commissione25.
3. Sono esclusi dall’ammissibilità al
finanziamento interventi e spese che abbiano avuto inizio prima della richiesta
di agevolazione.
4. La prestazione di consulenza deve essere
effettuata attraverso l’utilizzo di soggetti organizzati ed esperti nello
specifico settore di intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti
scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a
prestare consulenze specialistiche devono essere qualificati e possedere
specifiche competenze professionali nel settore in cui prestano la consulenza e
devono inoltre essere titolari di partita IVA. Non sono considerate ammissibili
prestazioni di tipo occasionale.
5. Il soggetto beneficiario ed i fornitori di
servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello
societario. Inoltre, non viene riconosciuta la consulenza specialistica
rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del
contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.
6. Per l’adozione di sistemi certificati di
gestione ambientale e sistemi di certificazione etica e sociale, sono
ammissibili anche le spese per:
- consulenze per l’addestramento del personale,
nel limite del 20% dell’investimento complessivo;
- costi relativi al rilascio del certificato da
parte dell’Ente di certificazione (unicamente al primo rilascio).
7. Nel caso specifico di partecipazioni a
fiere ed esposizioni, sono ammissibili i costi sostenuti per i servizi di
locazione, allestimento e gestione dello stand. Tale incentivo si applica
esclusivamente alla prima partecipazione del soggetto beneficiario dell’aiuto ad
una determinata fiera o esposizione, in Italia o all’estero, di particolare
rilevanza internazionale e non può superare euro 100.000,00 per impresa.
Art. 31(Modalità di ammissione
all’agevolazione) 1. La valutazione delle iniziative è diretta
a verificare il perseguimento degli obiettivi del regime daiuto. Le procedure
di selezione devono prevedere lammissibilità alle agevolazioni esclusivamente
delle iniziative che presentano un elevato grado di validità tecnica, economica
e finanziaria, con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di
mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario
derivante dalla gestione.
2. Le domande di agevolazione devono essere
redatte secondo gli schemi e le modalità riportate in ogni specifico bando o
avviso, su apposita modulistica predisposta dalla Regione.
3. Qualora la domanda di agevolazione sia
viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente e da
quelli riportati in ogni specifico bando o avviso di candidatura, la domanda è
esclusa dalla valutazione tecnico-economica di ammissibilità al finanziamento.
Devono essere considerati, inoltre, motivi di esclusione dall’ammissibilità al
finanziamento le seguenti condizioni:
- la trasmissione della domanda oltre la
scadenza prevista nel bando o avviso;
- l’incompletezza della domanda, dei documenti
allegati richiesti, nonché delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti
prescritti e degli impegni conseguenti;
- la non conformità degli elementi risultanti
dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima in relazione alle
disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni
sostitutive;
- l’utilizzo di modulistica non conforme a
quella predisposta dalla Regione.
Art. 32(Modalità di selezione dei progetti) 1. La Regione Puglia - Assessorato allo
Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica effettua l’esame delle domande di
agevolazione ammesse alla fase di valutazione tecnico-economica e finanziaria
delle proposte.
2. L’attività di istruttoria, di valutazione
e di selezione delle candidature ammissibili a finanziamento sarà effettuata
secondo tempi e periodicità che verranno fissati per ogni azione in specifici
bandi o avvisi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, che
conterranno altresì i criteri di selezione dei progetti.
3. Qualora nello svolgimento dell’attività di
istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, la Regione
assegna un congruo tempo, comunque non superiore a trenta giorni, affinché il
soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la
domanda è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non
ammissibile.
4. Per le proposte per le quali l’istruttoria
risulti non positiva, la Regione comunica al soggetto proponente l’esito
negativo e le relative motivazioni.
5. Le graduatorie delle proposte ammissibili
sono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
Art. 33(Modalità di erogazione e di recupero delcontributo) 1. Il contributo ammesso sarà corrisposto ai
soggetti interessati, da parte della Regione Puglia -Assessorato allo Sviluppo
Economico ed alla Innovazione Tecnologica, in una o più soluzioni sulla base dei
costi riconosciuti ammissibili, a seguito di controllo amministrativo-contabile
e tecnico di congruità.
2. Eventuale anticipazione potrà essere
erogata su specifica richiesta del soggetto beneficiario, previa presentazione
di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto
legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, dello stesso importo.
3. In caso di rinuncia o di inadempimento
totale o parziale da parte dell’impresa ammessa a contribuzione, la stessa
decade dal relativo beneficio e si potrà procedere all’ammissione a
finanziamento dell’azienda immediatamente successiva in graduatoria, con le
medesime procedure, nei limiti temporali definiti nei singoli bandi o avvisi
delle misure agevolative, nonché delle risorse ancora disponibili.
Art. 34(Modifiche e variazioni) 1. Il progetto presentato in fase di
candidatura non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati
attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte
le variazioni riguardanti l’impresa beneficiaria, il soggetto fornitore dei
servizi e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo
tempestivo alla Regione, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non
riconoscimento.
2. Qualora le variazioni incidano oltre il
limite del 20% sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il
beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale
ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le
imprese partecipanti al medesimo bando o avviso.
3. Sono considerate ammissibili le variazioni
non superiori al 10% dei costi relativi alle singole voci di spesa indicate nel
provvedimento di concessione delle agevolazioni.
Art. 35(Revoche) 1. I bandi o avvisi per la presentazione
delle domande di agevolazione devono prevedere, tra gli altri, i seguenti casi
di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:
- nel caso in cui le imprese, terminato
l’intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in
materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla
legge n. 68 del 12 marzo 1999, (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- risultino violate le disposizioni di cui alla
legge
regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare);
- gli attivi materiali o immateriali oggetto di
agevolazione vengano distolti dall’uso previsto prima di cinque anni dalla data
di erogazione del contributo;
- qualora il programma ammesso alle
agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o avvisi;
possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;
- qualora siano gravemente violate specifiche
norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario.
2. I bandi e gli avvisi per la presentazione
delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori condizioni specifiche
di revoca parziale e totale dei contributi concessi.
3. Ai sensi dell’articolo 9 del decreto
legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati
indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso
ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento
incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di
corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.
4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta
per fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati
esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
TITOLO 5(Aiuti alle medie imprese e ai Consorzi di
PMI per Programmi Integrati di Agevolazione)
Art. 36(Oggetto e finalità) 1. I programmi d’investimento promossi dalle
medie imprese svolgono un ruolo determinante nella creazione di occupazione e
costituiscono un fattore di stabilità sociale e dinamismo economico.
2. Il presente Titolo disciplina i criteri,
le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni per la
realizzazione di progetti industriali di importo complessivo delle spese e dei
costi ammissibili compresi tra 1 milione e 20 milioni di euro.
3. Per progetto industriale si intende
un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi
per la cui realizzazione sono integrati uno o più investimenti in attivi
materiali, investimenti di ricerca e investimenti per acquisizione di servizi di
consulenza per l’innovazione delle imprese.
4. I progetti industriali devono essere
promossi e presentati da una media impresa che ne assume la responsabilità ai
soli fini della coerenza tecnica ed industriale.
5.Alla data di presentazione della domanda la
media impresa deve aver approvato almeno due bilanci e nell’esercizio precedente
deve aver registrato un fatturato non inferiore a 10 milioni di euro.
6. I soggetti beneficiari delle agevolazioni
sono le medie imprese ed, eventualmente, le piccole e medie imprese - in regime
di contabilità ordinaria - che realizzano programmi di investimento previsti dal
progetto industriale di cui al comma 3, associate alla media impresa proponente
in forma consortile.
7. Nel caso in cui il progetto industriale
proposto dalla media impresa preveda la realizzazione di programmi di
investimento di altre PMI nell’ambito di una compagine consortile costituita o
costituenda, almeno i 2/3 delle PMI partecipanti al progetto industriale devono
essere attive ed aver approvato almeno due bilanci alla data di presentazione
della istanza di accesso.
8. Il progetto industriale può indicare la
necessità di realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali,
funzionali al medesimo, i cui oneri sono a totale carico di risorse pubbliche.
Art. 37(Tipologie di investimento ammissibili) 1. Nell’ambito del progetto industriale, di
cui all’articolo precedente, l’iniziativa imprenditoriale di competenza della
media impresa deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell’importo
complessivo del progetto e ciascun programma di investimento realizzato da
micro, piccole e medie imprese consorziate deve presentare costi ammissibili non
inferiori a euro 400.000,00.
2. Gli investimenti in “attivi materiali”
ammissibili possono riguardare:
- la realizzazione di nuove unità produttive;
- l’ampliamento di unità produttive esistenti;
- la diversificazione della produzione di
un’unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
- il cambiamento fondamentale del processo di
produzione complessivo di un’unità produttiva esistente.
3. Gli investimenti in ricerca ammissibili
sono quelli in ricerca industriale ovvero sviluppo sperimentale, così come
disciplinati dal precedente Titolo III.
4. Gli investimenti in servizi di consulenza
ammissibili per l’innovazione delle imprese sono quelli descritti e disciplinati
nel precedente Titolo IV.
5. Non sono ammissibili alle agevolazioni del
presente Titolo i programmi costituiti da investimenti di mere sostituzioni.
Art. 38(Spese ammissibili) 1. Le spese ammissibili relative agli
investimenti in attivi materiali debbono riferirsi all’acquisto ed alla
costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti
del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma oggetto
della richiesta di agevolazioni.
2. Sono ammissibili
le spese per:
- acquisto del suolo aziendale e sue
sistemazioni entro il limite del 10% dell’importo dell’investimento in attivi
materiali;
- opere murarie e assimilate;
- infrastrutture specifiche aziendali;
- acquisto di macchinari, impianti e
attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari
all’attività di rappresentanza;
- acquisto di programmi informatici commisurati
alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
- acquisto di brevetti, licenze, know-how e
conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e
processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta
nell’unità produttiva interessata dal programma.
3. Con riferimento ai programmi di ricerca
industriale ovvero sviluppo sperimentale sono ammissibili le spese di cui
all’articolo 21 del presente Regolamento.
4. Con riferimento agli investimenti per
servizi di consulenza per l’innovazione delle imprese sono ammissibili le spese
di cui all’articolo 30 del presente Regolamento.
5. Sono inoltre ammissibili le spese relative
a studi preliminari di fattibilità e a consulenze connessi al programma di
investimenti, ai sensi dell’articolo 5, lettera a) del Regolamento CE n.
70/200126 e successive modifiche e integrazioni. Tali spese sono ammissibili
solo fino al 3% dell’importo complessivo ammissibile per ciascun programma di
investimento fermo restando che la relativa intensità dell’aiuto è pari al 50%
in equivalente sovvenzione lordo.
6. Non sono ammesse le spese relative ai beni
acquisiti con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti
contratti “chiavi in mano”.
7. Non sono ammesse, altresì, le spese
relativo all’acquisto di mezzi mobili targati.
8. I programmi di investimento devono essere
avviati successivamente alla data della comunicazione della Regione, di cui
all’articolo 41, comma 5 del presente Regolamento. Si intende quale avvio del
programma la data relativa all’inizio dei lavori di costruzione o quella
relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine
di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature. Ai fini dell’individuazione
della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità.
Art. 39(Forma e intensità delle agevolazioni concedibili) 1. Le agevolazioni sono concesse sotto la
forma di contributi in conto impianti.
2. Le agevolazioni relative alle spese di cui
alle lettere a), b) e c) dell’articolo 38, comma 2, sono concesse nei seguenti
limiti:
- 20% per le medie imprese;
- 25% per le piccole imprese.
3. Le agevolazioni relative alle spese di cui
alle lettere d), e) ed f) dell’articolo 38, comma 2, nonché di quelle di cui
all’articolo 38, comma 5, sono concesse nei seguenti limiti:
- 40% per le medie imprese;
- 50% per le piccole imprese.
4. Le agevolazioni relative alle spese
riguardanti i programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono
concesse nei limiti di cui all’articolo 20.
5. Le agevolazioni relative agli investimenti
per servizi di consulenza per l’innovazione alle imprese sono concesse nei
limiti di cui all’articolo 29.
Art. 40(Modalità di ammissione
all’agevolazione) 1. La procedura per la concessione delle
agevolazioni prevede le seguenti fasi:
a) accesso;
b) presentazione progetto definitivo;
c) istruttoria della proposta;
d) concessione delle agevolazioni;
e) attuazione del progetto industriale.
Art. 41(Fase di accesso) 1. Il soggetto proponente trasmette l’istanza
di accesso alla Regione. La predetta istanza di accesso deve essere corredata da
un documento che descriva le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto
industriale, i profili delle imprese coinvolte per la realizzazione dei singoli
programmi di investimento, l’ammontare e le caratteristiche degli stessi.
Inoltre, a corredo dell’istanza di accesso, la Regione potrà richiedere
l’ulteriore documentazione ritenuta necessaria all’espletamento dell’attività
istruttoria.
2. La Regione, ricevuta la documentazione di
cui al comma precedente, avvia la fase dell’interlocuzione con il soggetto
proponente, al fine di verificare le condizioni di ammissibilità, nonché la
praticabilità e fattibilità del progetto industriale, anche con riferimento agli
altri eventuali soggetti coinvolti. Particolare attenzione è posta all’impatto
del progetto con riferimento allo sviluppo economico ed occupazionale nei
territori di riferimento ed alla tempistica di realizzazione del progetto,
nonché alla sua cantierabilità ed alla copertura finanziaria.
3. Sulla base delle verifiche effettuate
dalla Regione, la Giunta Regionale adotta il provvedimento di ammissione della
proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo ovvero di
inammissibilità.
4. La ammissione della proposta alla fase di
presentazione del progetto definitivo comporta l’accantonamento delle risorse
finanziarie da destinare alla realizzazione della medesima nell’ambito della
disponibilità assegnata per il finanziamento delle iniziative previste dal
presente Titolo.
5. La Regione comunica ai soggetti proponenti
l’esito dell’esame di cui ai commi precedenti. Detta comunicazione contiene, per
le sole istanze valutate ammissibili, il termine perentorio entro il quale deve
essere presentata la documentazione progettuale.
6. Nel caso in cui il progetto industriale
proposto dalla media impresa preveda la realizzazione di programmi di
investimento di altre PMI nell’ambito di una compagine consortile, questa,
qualora non sia ancora costituita al momento di presentazione dell’istanza di
accesso, deve provvedere a costituirsi prima della presentazione del progetto
definitivo di cui all’articolo successivo.
Art. 42(Presentazione del progetto definitivo) 1. La documentazione progettuale è presentata
dal soggetto proponente alla Regione entro il termine perentorio indicato nella
comunicazione di cui al comma precedente. Decorso inutilmente tale termine
ovvero nel caso in cui la documentazione non sia completa, la proposta di
progetto industriale è dichiarata decaduta.
2. La documentazione progettuale è costituita
dalla proposta di progetto industriale, sottoscritta dal legale rappresentante
del soggetto proponente e delle eventuali altre imprese beneficiarie, nella
quale devono essere rappresentati compiutamente e chiaramente i contenuti del
progetto industriale con particolare riguardo:
- ai presupposti ed agli obiettivi sotto il
profilo economico, industriale, commerciale e finanziario;
- al soggetto proponente ed agli eventuali
altri soggetti beneficiari;
- agli investimenti relativi ai singoli
programmi previsti;
- al piano finanziario di copertura degli
investimenti, con indicazione dell’ammontare delle agevolazioni richieste, e le
relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie.
3. Alla proposta di progetto industriale
devono, in particolare, essere allegati:
a) scheda tecnica di sintesi, nella quale sono
indicati i principali dati e informazioni relativi al soggetto proponente ed al
complesso dei programmi di investimento proposti;
b) scheda tecnica, nella quale sono indicati i
principali dati e informazioni relativi all’impresa beneficiaria ed al programma
proposto;
c) documento unico di regolarità contributiva e
certificato antimafia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
252 del 3 giugno 1998, articoli 3 e 10, rilasciati in data non anteriore al mese
precedente quello di presentazione della proposta di progetto industriale;
d) planimetria generale, in adeguata scala,
dalla quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle
superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde,
disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e
sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di
ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate
rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle
riepilogative;
e) principali elaborati grafici relativi a
ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati,
firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale
rappresentante dellimpresa o suo procuratore speciale;
f) copia degli atti e/o contratti, registrati
e/o trascritti, ove previsto, attestanti la piena disponibilità dell’immobile
(suolo e/o fabbricati) nell’ambito del quale viene realizzato il programma di
investimenti ed idonea documentazione (compresa perizia giurata) attestante il
rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione
d’uso dell’immobile stesso;
g) perizia giurata relativa alla conformità
urbanistica ed edilizia degli immobili, di cui alla precedente lettera f), ed
all’inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie
concessioni e/o autorizzazioni e alla necessità di eventuali pareri e/o nulla
osta da parte di amministrazioni o enti;
h) dichiarazione dell’impresa beneficiaria
relativa alla eventuale esistenza o necessità di infrastrutture e disponibilità
di fonti energetiche funzionali all’attività produttiva prevista;
i) dettaglio degli investimenti previsti, con
allegati i relativi preventivi e computi metrici e suddivisione degli stessi per
capitolo di spesa e articolazione temporale;
j) dichiarazione di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, articolo 827, relativa
a determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea
;
k) analisi di sostenibilità ambientale;
l) informazioni relative all’attività,
all’andamento economico e alla situazione patrimoniale del soggetto proponente e
dei soggetti che realizzano programmi di investimento previsti dal progetto
industriale di cui al comma 3 dell’articolo 36.
4. Inoltre, dovranno essere prodotti l’atto
costitutivo, lo statuto, il certificato di vigenza rilasciato dalla C.C.I.A.A, i
bilanci degli ultimi due esercizi ed il libro matricola relativi al soggetto
proponente ed ai soggetti che realizzano programmi di investimento previsti dal
progetto industriale di cui al comma 3 dell’articolo 36. Nel caso di imprese
neocostituite o inattive aderenti a Consorzi, dovranno essere prodotte
informazioni, supportate da idonea documentazione, relative all’attività e alla
situazione patrimoniale dei soci.
5. Nel caso la proposta preveda investimenti
di più imprese, la documentazione dalle lettere b) a l) del comma 3, nonché
quella di cui al comma 4, deve essere presentata da ciascuna impresa.
6. La documentazione deve essere fornita
anche su supporto magnetico.
Art. 43(Istruttoria delle proposte) 1. La Regione effettua l’istruttoria delle
proposte, verificando in particolare la fattibilità tecnica, economica e
finanziaria della proposta, nonché la sua cantierabilità.
2. Il soggetto proponente, entro un termine
perentorio stabilito dalla Regione, dovrà presentare, con riferimento a ciascuna
impresa beneficiaria, la delibera del Soggetto Finanziatore relativo alla
concessione di un finanziamento a m/l termine finalizzato alla completa
copertura finanziaria del programma di investimenti per la parte non coperta
dalle agevolazioni, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie
alla realizzazione dell’investimento.
3. La Regione si riserva la facoltà di
richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla
documentazione di cui all’articolo 42 del presente Regolamento.
4. Al termine dell’istruttoria la Regione
comunica al soggetto proponente l’esito e le relative motivazioni in caso di
esclusione della proposta.
Art. 44(Concessione delle agevolazioni) 1. Sulla base delle risultanze istruttorie di
cui al comma precedente, la Regione approva, con deliberazione della Giunta
Regionale, le proposte determinando l’importo complessivo delle agevolazioni da
concedere in favore di ogni singolo programma di investimento ed individua il
termine entro il quale procedere alla sottoscrizione del disciplinare di cui al
comma successivo.
2. Entro il termine di cui al comma
precedente, il dirigente dell’Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla
Innovazione Tecnologica, il soggetto
proponente ed i soggetti beneficiari sottoscrivono specifico disciplinare, nel
quale sono indicati i reciproci impegni ed obblighi, in particolare le modalità
di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la
revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di
accertamento finale dell’avvenuta realizzazione dei programmi nonché di
controllo ed ispezione, e quant’altro necessario ai fini della realizzazione del
progetto industriale.
Art. 45(Modalità attuative del progetto
industriale) 1. L’erogazione delle agevolazioni è di
competenza della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla
Innovazione Tecnologica. A tal fine, il soggetto beneficiario presenterà alla
Regione le richieste di erogazione delle agevolazioni, le rendicontazioni per
stati di avanzamento e la documentazione finale di spesa nelle forme, nei modi e
nei tempi previsti dal disciplinare.
2. La Regione può disporre, in ogni momento,
controlli e verifiche, anche in corso d’opera, sull’attuazione dei progetti.
3. Saranno oggetto
di verifica:
- la corrispondenza delle tipologie degli
investimenti in fase di realizzazione con le indicazioni del progetto
definitivo;
- la coerenza delle spese effettuate nei vari
periodi di riferimento e dei relativi sistemi di copertura con quanto definito
nel progetto definitivo;
- il conseguimento dei risultati economici ed
occupazionali attesi dall’iniziativa;
- la regolarità della documentazione all’atto
della richiesta di erogazione del contributo.
4. La concessione degli aiuti è effettuata
con la procedura negoziale disciplinata dal decreto legislativo n. 123 del 31
marzo 1998 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese).
Art. 46(Modifiche e variazioni) 1. Variazioni in aumento dell’ammontare degli
investimenti rispetto a quanto approvato, dovute a incrementi di costi rispetto
a quelli ammessi e/o a nuovi investimenti non imputati al programma originario,
non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell’onere a carico della
finanza pubblica.
2. Ogni variazione della localizzazione in
zona diversa da quella originariamente prevista dovrà essere autorizzata dalla
Regione.
3. Le variazioni che non comportino modifiche
sostanziali al piano progettuale dovranno essere autorizzate dalla Regione.
4. Non costituiscono variazioni da
assoggettare ad autorizzazione della Regione tutte quelle modifiche che
attengono a:
- condizioni di fornitura degli impianti e
delle attrezzature;
- identità del fornitore diversa da quella
eventualmente indicata nel progetto definitivo;
- modifiche ad impianti, macchinari ed
attrezzature che, nel limite della spesa originariamente prevista, non alterano
la funzionalità dei singoli beni di investimento.
Art. 47(Revoche) 1. Il disciplinare di cui all’articolo 44 del
presente Regolamento deve prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e
di restituzione, ove concesso, del contributo:
- nel caso in cui le imprese, terminato
l’intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in
materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla
legge n. 68 del 12 marzo 1999, (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- risultino violate le disposizioni di cui alla
legge
regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare);
- gli attivi materiali o immateriali oggetto di
agevolazione vengano distolti dall’uso previsto prima di cinque anni dalla data
di erogazione del contributo;
- qualora il programma ammesso alle
agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dal disciplinare;
- qualora siano gravemente violate specifiche
norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario.
2. Ai sensi dell’articolo 9 del decreto
legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati
indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso
ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento
incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di
corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.
3. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta
per fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati
esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
TITOLO 6(Aiuti ai programmi di investimento promossi
da Grandi Imprese da concedere attraverso
Contratti di Programma
Regionali)
Art. 48(Oggetto e finalità) 1. I programmi d’investimento promossi da
grandi imprese favoriscono lo sviluppo di ulteriori attività e progetti,
rafforzando la competitività e l’attrattività dei territori e promuovendo
l’occupazione.
2. Il presente Titolo disciplina i criteri,
le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni per la
realizzazione di progetti industriali:
- di importo complessivo delle spese
ammissibili comprese tra 10 e 50 milioni di euro;
- di importo superiore a 50 milioni di euro
(grande progetto), qualora l’importo complessivo degli aiuti di ogni provenienza
è inferiore o uguale al 75% del massimale che potrebbe ricevere un investimento
di 100 milioni di euro, applicando il massimale standard applicabile alle grandi
imprese nella Regione Puglia, come previsto dalla vigente Carta di Aiuti.
3. Per progetto industriale si intende
un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi
per la cui realizzazione sono necessari uno o più investimenti produttivi.
4. I progetti industriali devono essere
promossi e presentati da una grande impresa che ne assume la responsabilità ai
soli fini della coerenza tecnica e industriale.
5. I soggetti beneficiari delle agevolazioni
sono le grandi imprese ed, eventualmente, le piccole e medie imprese
6. Non sono ammissibili progetti industriali
promossi da più di una grande impresa.
7. Il progetto industriale può indicare la
necessità di realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali,
funzionali al medesimo, i cui oneri sono a totale carico di risorse pubbliche.
8. Gli aiuti disciplinati dal presente Titolo
sono conformi a tutte le condizioni del Regolamento (CE) n. 1628/2006 della
Commissione del 24.10.200628 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88
del Trattato CE agli aiuti a finalità regionale, e, pertanto, sono esenti
dall’obbligo di notifica.
9. Gli aiuti ai grandi progetti di
investimento di cui al comma 2 - lett. b) sono oggetto di comunicazione
individuali alla Commissione CE.
Art. 49(Tipologie di investimento ammissibili) 1. Nell’ambito del progetto industriale, di
cui al 3° comma dell’articolo 48, l’iniziativa imprenditoriale di competenza
della grande impresa deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50%
dell’importo complessivo del progetto. Ciascun programma di investimento
realizzato da piccole e medie imprese deve presentare costi ammissibili non
inferiori a euro 700.000,00.
2. Possono essere agevolati i programmi di
investimento volti:
- alla realizzazione di nuove unità produttive;
- all’ampliamento di unità produttive
esistenti;
- alla diversificazione della produzione di
un’unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
- ad un cambiamento fondamentale del processo
di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente.
3. Non sono ammissibili alle agevolazioni del
presente Titolo i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione.
Art. 50(Spese ammissibili) 1. Le spese ammissibili in attivi materiali
debbono riferirsi all’acquisto ed alla costruzione di immobilizzazioni, come
definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura
necessaria alle finalità del programma oggetto della richiesta di agevolazioni.
2. Sono ammissibili le spese per:
- acquisto del suolo aziendale e sue
sistemazioni entro il limite del 10% dell’investimento in attivi materiali;
- opere murarie e assimilate;
- infrastrutture specifiche aziendali;
- macchinari, impianti e attrezzature varie,
nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all’attività di rappresentanza;
- acquisto di programmi informatici commisurati
alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa; per le grandi imprese, tali
spese sono ammissibili solo fino al 50% dell’investimento complessivo
ammissibile;
- acquisto di brevetti, licenze, know-how e
conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e
processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta
nell’unità produttiva interessata dal programma; per le grandi imprese, tali
spese sono ammissibili solo fino al 50% dell’investimento complessivo
ammissibile.
3. Non sono ammesse le spese relative ai beni
acquisiti con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti
contratti “chiavi in mano”.
4. Non sono ammesse, altresì, le spese
relativo all’acquisto di mezzi mobili targati.
5. Sono inoltre ammissibili, per le sole PMI,
le spese relative a studi preliminari di fattibilità e a consulenze connessi al
programma di investimenti, di cui all’articolo 5, lettera a) del Regolamento CE
n. 70/200129, e successive modifiche e integrazioni. Tali spese sono ammissibili
solo fino al 3% dell’importo complessivo ammissibile per ciascun programma di
investimento fermo restando che la relativa intensità dell’aiuto è pari al 50%
in equivalente sovvenzione lordo.
6. I programmi di investimento devono essere
avviati successivamente alla data della comunicazione dell’esito positivo della
valutazione della istanza di accesso. Si intende quale avvio del programma la
data relativa all’inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo
impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di
impianti, macchinari e attrezzature. Ai fini dell’individuazione della data di
avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità.
Art. 51(Forma e intensità delle agevolazioni concedibili) 1. Le agevolazioni sono concesse sotto la
forma di contributi in conto impianti.
2. Le agevolazioni relative alle spese di cui
alle lettere a), b) e c) dell’articolo 50, comma 2, sono concesse nei seguenti
limiti:
- 15% per le grandi imprese;
- 20% per le medie imprese;
- 25% per le piccole imprese.
3. Le agevolazioni relative alle spese di cui
alle lettere d), e) ed f) dell’articolo 50, comma 2 e dell’articolo 50, comma 5,
sono concesse nei seguenti limiti:
- 30% per le grandi imprese;
- 40% per le medie imprese;
- 50% per le piccole imprese.
Art. 52(Modalità di ammissione
all’agevolazione) 1. La procedura per la concessione delle
agevolazioni prevede le seguenti fasi:
a) accesso;
b) presentazione del progetto definitivo;
c) istruttoria della
proposta;
d) contrattualizzazione;
e) gestione del contratto.
2. Per le fasi di accesso, della
presentazione del progetto definitivo e dell’istruttoria delle proposte si fa
riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 del presente
Regolamento.
3. La fase della contrattualizzazione prevede
le seguenti attività:
- Approvazione della proposta di progetto
industriale:
- sulla base delle risultanze della fase
istruttoria, la Regione approva con deliberazione della Giunta Regionale le
proposte determinando l’importo complessivo delle agevolazioni da concedere in
favore di ogni singolo programma di investimenti ed individua il termine entro
il quale provvedere alla sottoscrizione del contratto di programma di cui alla
successiva lettera b).
- Sottoscrizione del contratto di programma:
- entro i termini di cui al punto precedente,
la Regione, il soggetto proponente ed i soggetti beneficiari sottoscrivono il
contratto di programma, predisposto dalla medesima Regione, anche tenendo conto
di eventuali specifiche condizioni indicate nel provvedimento di cui alla
lettera precedente. Il contratto di programma, nel quale sono indicati i
reciproci impegni ed obblighi, contiene in particolare le modalità di erogazione
delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle
stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento
finale dell’avvenuta realizzazione dei programmi nonché di controllo ed
ispezione, e quant’altro necessario ai fini della realizzazione del progetto
industriale.
4. Nella fase di gestione del contratto di
programma:
- l’erogazione delle agevolazioni è di
competenza della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla
Innovazione Tecnologica. A tal fine, il soggetto beneficiario presenterà alla
Regione le richieste di erogazione delle agevolazioni, le rendicontazioni per
stati di avanzamento e la documentazione finale di spesa nelle forme, nei modi e
nei tempi previsti dal contratto di programma;
- la Regione può disporre, in ogni momento,
controlli e verifiche, anche in corso d’opera, sull’attuazione dei progetti.
Saranno, in particolare, oggetto di verifica:
i. la corrispondenza delle tipologie degli
investimenti in fase di realizzazione con le indicazioni del progetto
definitivo;
ii. la coerenza delle spese effettuate nei
vari periodi di riferimento e dei relativi sistemi di copertura con quanto
definito nel progetto definitivo;
iii. il conseguimento dei risultati economici
ed occupazionali attesi dall’iniziativa;
iv. la regolarità della documentazione
all’atto della richiesta di erogazione del contributo.
5. La concessione degli aiuti è effettuata
con la procedura negoziale disciplinata dal decreto legislativo n. 123 del 31
marzo 1998 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese).
Art. 53(Modifiche e variazioni) 1. Variazioni in aumento dell’ammontare degli
investimenti rispetto a quanto approvato, dovute a incrementi di costi rispetto
a quelli ammessi e/o a nuovi investimenti non imputati al programma originario,
non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell’onere a carico della
finanza pubblica.
2. Ogni variazione della localizzazione in
zona diversa da quella originariamente prevista dovrà essere autorizzata dalla
Regione.
3. Le variazioni che non comportino modifiche
sostanziali al piano progettuale dovranno essere autorizzate dalla Regione.
4. Non costituiscono variazioni da
assoggettare ad autorizzazione della Regione tutte quelle modifiche che
attengono a:
- condizioni di fornitura degli impianti e
delle attrezzature;
- identità del fornitore diversa da quella
eventualmente indicata nel progetto definitivo;
- modifiche ad impianti, macchinari ed
attrezzature che, nel limite della spesa originariamente prevista, non alterano
la funzionalità dei singoli beni di investimento.
Art. 54(Revoche) 1. Il contratto di cui all’articolo 52 deve
prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove
concesso, del contributo:
- nel caso in cui le imprese, terminato
l’intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in
materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla
legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- risultino violate le disposizioni di cui alla
legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al
lavoro non regolare);
- gli attivi materiali o immateriali oggetto di
agevolazione vengano distolti dall’uso previsto prima di cinque anni dalla data
di erogazione del contributo;
- qualora il programma ammesso alle
agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dal contratto;
- qualora siano gravemente violate specifiche
norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario
2. Ai sensi dell’articolo 9 del decreto
legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati
indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso
ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento
incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di
corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.
3. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta
per fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati
esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Indice EMANA
1
TITOLO I
2
(Disposizioni
generali) 2
Articolo 1
2
(Ambito di
applicazione) 2
Articolo 2
3
(Soggetti
beneficiari)
3
Articolo 3
4
(Criteri di
selezione degli interventi) 4
Articolo 4
4
(Aiuti individuali)
4
Articolo 5
4
(Localizzazione)
4
Articolo 6
4
(Spese ammissibili)
4
Articolo 7
5
(Modalità di
rendicontazione e riconoscimento della spesa) 5
Articolo 8
6
(Cumulo delle
agevolazioni) 6
Articolo 9
6
(Modalità di
controllo e monitoraggio)
6
Articolo 10
6
(Definizioni)
6
TITOLO II
9
(Aiuti agli
investimenti iniziali alle microimprese
e alle piccole imprese)
9
Articolo 11
9
(Oggetto e finalità)
9
Articolo 12
9
(Tipologie di
investimento ammissibili) 9
Articolo 13
9
(Forma e intensità
delle agevolazioni concedibili) 9
Articolo 14
10
(Spese ammissibili)
10
Articolo 15
11
(Modalità di
ammissione e di erogazione dell’agevolazione) 11
Articolo 16
12
(Modifiche e
variazioni)
12
Articolo 17
12
(Revoche)
12
TITOLO III
13
(Aiuti agli
investimenti in ricerca per le PMI) 13
Articolo 18
13
(Oggetto e finalità)
13
Articolo19
14
(Tipologie di
investimento ammissibili) 14
Articolo 20
15
(Forma e intensità
delle agevolazioni concedibili) 15
Articolo 21
16
(Spese ammissibili)
16
Articolo 22
16
(Modalità di
ammissione all’agevolazione) 16
Articolo 23
17
(Modalità di
selezione dei progetti) 17
Articolo 24
18
(Modalità di
erogazione e di recupero del contributo)
18
Articolo 25
18
(Modifiche e
variazioni)
18
Articolo 26
18
(Revoche)
18
TITOLO IV
19
(Aiuti per servizi
di consulenza per l’innovazione
delle imprese)
19
Articolo 27
19
(Oggetto e finalità)
19
Articolo 28
20
(Tipologie di
investimento ammissibili) 20
Articolo 29
21
(Forma e intensità
delle agevolazioni concedibili) 21
Articolo 30
21
(Spese ammissibili)
21
Articolo 31
22
(Modalità di
ammissione all’agevolazione) 22
Articolo 32
22
(Modalità di
selezione dei progetti) 22
Articolo 33
23
(Modalità di
erogazione e di recupero del contributo)
23
Articolo 34
23
(Modifiche e
variazioni)
23
Articolo 35
23
(Revoche)
23
TITOLO V
24
(Aiuti alle medie
imprese e ai Consorzi di PMI per
Programmi Integrati di Agevolazione) 24
Articolo 36
24
(Oggetto e finalità)
24
Articolo 37
25
(Tipologie di
investimento ammissibili) 25
Articolo 38
25
(Spese ammissibili)
25
Articolo 39
26
(Forma e intensità
delle agevolazioni concedibili) 26
Articolo 40
27
(Modalità di
ammissione all’agevolazione) 27
Articolo 41
27
(Fase di accesso)
27
Articolo 42
28
(Presentazione del
progetto definitivo)
28
Articolo 43
29
(Istruttoria delle
proposte) 29
Articolo 44
30
(Concessione delle
agevolazioni) 30
Articolo 45
30
(Modalità attuative
del progetto industriale)
30
Articolo 46
31
(Modifiche e
variazioni)
31
Articolo 47
31
(Revoche)
31
TITOLO VI
32
(Aiuti ai programmi
di investimento promossi da Grandi
Imprese da concedere attraverso Contratti di
Programma
Regionali)
32
Articolo 48
32
(Oggetto e finalità)
32
Articolo 49
32
(Tipologie di
investimento ammissibili) 32
Articolo 50
33
(Spese ammissibili)
33
Articolo 51
34
(Forma e intensità
delle agevolazioni concedibili) 34
Articolo 52
34
(Modalità di
ammissione all’agevolazione) 34
Articolo 53
35
(Modifiche e variazioni)
35
Articolo 54
36
(Revoche)
36
Vendola
36
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