Regolamento Regionale 8 luglio 2008, n. 10 Regolamento regimi di aiuto per le strutture e i servizi e socio-assistenziali
Art. 1(Oggetto) 1. Il presente Regolamento esente
dall’obbligo di notificazione (di cui all’art. 88, paragrafo 3, del Trattato, in
quanto coerente con il Regolamento (CE) n. 70/20011 della Commissione relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie imprese, disciplina gli aiuti agli investimenti per
la realizzazione, l’adeguamento o l’ammodernamento di strutture e servizi
socio-assistenziali, nonché per l’implementazione di modelli sperimentali di
accoglienza e di intervento, così come elencati e disciplinati dal Regolamento
Regionale 18 gennaio 2007 n. 42.
2. La gestione del regime di aiuto è di
competenza della Regione Puglia - Assessorato alla Solidarietà e Flussi
Migratori, e potrà essere attuata, in tutto o per alcune fasi del procedimento,
anche da soggetti intermediari in possesso dei necessari requisiti tecnici,
organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e
comunitaria.
Art. 2(Soggetti beneficiari) 1. Possono accedere alle agevolazioni di cui
al presente Regolamento le Piccole e Medie Imprese che realizzano gli
investimenti di cui all’art. 1, in forma singola o associate anche in
associazioni temporanee di scopo.
2. Ai fini del presente regolamento, le
imprese vengono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base
della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di
presentazione della domanda di agevolazione, devono:
- essere regolarmente costituiti ed iscritti
nel Registro delle Imprese;
- essere nel pieno e nel libero esercizio dei
propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure
concorsuali;
- essere operativi alla data di presentazione
delle domande di agevolazione;
- non rientrare tra coloro che hanno ricevuto
e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- operare nel rispetto delle vigenti norme
edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla
salvaguardia dell’ambiente, con particolare riferimento agli obblighi
contributivi;
- non essere stati destinatari, nei sei anni
precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di
provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli
derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- aver restituito agevolazioni erogate per le
quali è stata disposta dall’Organismo competente la restituzione;
- non trovarsi in condizioni tali da risultare
un’impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli
aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in
difficoltà4.
4. Le condizioni di ammissibilità alla
candidatura devono perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo.
In caso di associazione temporanea per la presentazione del programma di
investimento, le condizioni di ammissibilità devono essere detenute dal soggetto
capofila.
5. I soggetti beneficiari delle agevolazioni
sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei
costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento
esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e sono tenuti
all’obbligo del mantenimento in esercizio dei beni agevolati per almeno 5 anni,
dalla data di ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa
all’ultimo titolo di spesa ammissibile.
Art. 3(Definizioni) 1. Ai fini del presente Regolamento si
applicano le seguenti definizioni:
- Piccola impresa: un’impresa che occupa meno
di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non
superiori a 10 milioni di euro;
- Media impresa: un’impresa che occupa meno di
250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il
cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro;
- Unità locale: impianto o corpo di impianti
con ubicazione diversa da quella della sede principale o della sede legale, in
cui si esercitano una o più attività dell’impresa;
- Investimento iniziale: investimento in attivi
materiali e immateriali relativo alla costruzione di un nuovo stabilimento,
all’estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della
produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o al
cambiamento fondamentale del processo produttivo;
oppure:
- l’acquisizione di attivi direttamente
connessi con uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso
o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato rilevato e gli attivi vengano
acquisiti da un investitore indipendente;
- Attivi materiali: attivi relativi a terreni,
immobili, impianti/macchinari;
- Attivi immateriali: attivi derivanti da
trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetto, licenze,
know-how o conoscenze tecniche non brevettate10;
- Soggetto intermediario: qualsiasi organismo o
servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un’autorità di
gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità
nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;
- Certificazione SA 8000: certificazione del
sistema di gestione etica conforme alla normativa internazionale SA 8000.
- Certificazione ISO 9000: certificazione di
qualità del sistema di gestione dell’azienda conforme alle norme della famiglia
ISO 9000.
Art. 4(Localizzazione) 1. Le iniziative agevolabili con il
presente regolamento devono essere riferite a unità locali ubicate nel
territorio regionale.
Art. 5(Tipologie di investimenti
agevolabili) 1. Sono ammissibili alle agevolazioni:
a)
programmi di
realizzazione di nuove strutture socio-educative, socio-assistenziali e
socio-sanitarie, così come definite al Titolo V delRegolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4
, nonché
realizzazione di iniziative sperimentali e programmi di ristrutturazione,
ampliamento e/o adeguamento delle strutture esistenti agli standard previsti
nello stesso Regolamento;
b)
programmi
di realizzazione o adeguamento agli standard del Regolamento
Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 di altre
strutture e servizi complementari per l’infanzia, ossia micro nidi e centri
ludici per la prima infanzia, nonché per centri socio-educativi e/o
riabilitativi;
c)
iniziative
e interventi di carattere sperimentale, che mutuino buone pratiche ed esperienze
innovative già realizzate in altri contesti regionali, in termini di
progettazione e implementazione di servizi o strutture socio-educative e
socio-assistenziali, purché strettamente ancorate al fabbisogno e alla domanda
derivante dal contesto regionale e locale di riferimento, volte a:
-
promuovere
l’esigibilità dei diritti sociali dei soggetti svantaggiati e dei loro nuclei
familiari, con specifico riferimento al diritto ad una vita dignitosa, al
diritto al lavoro e all’istruzione, al diritto alla salute e alla casa,
promuovere l’inclusione sociale e socio-lavorativa di specifici target di
individui e nuclei familiari portatori di bisogni sociali (diversamente abili,
donne sole con figli, donne e bambini vittime di abuso, violenza e tratta,
minori e giovani che vivono in situazione fortemente a rischio di devianza,
immigrati e neocomunitari, persone in condizione di povertà estrema, persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale ovvero a misure
alternative alla pena), sensibilizzare e informare correttamente le comunità
locali e i target mirati delle opportunità e delle condizioni di accesso ai
servizi, nonché delle modalità per l’esigibilità dei diritti sociali.
2. I
programmi di investimento possono prevedere anche servizi di consulenza per la
certificazione dei sistemi di qualità aziendale secondo le norme ISO 9000, per
la certificazione etica e sociale secondo le norme SA 8000, la progettazione di
azioni di marketing e comunicazione aziendale, se funzionalmente collegate
all’investimento infrastrutturale proposto.
3. Gli
immobili oggetto del piano di investimenti dovranno essere conformi alle
prescrizioni tecniche della L. n. 13/198911 e del D.M. n. 236/198912, in materia
di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, nonché
agli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti in ciascun Comune
interessato.
4. Uno
stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.
5. Il
programma d’investimento deve essere organico e funzionale, avere validità
economica e finanziaria e riguardare una unità locale, ubicata nella Regione
Puglia - Assessorato alla Solidarietà e Flussi Migratori e di cui i soggetti
richiedenti abbiano la piena disponibilità per lo svolgimento di un’attività tra
quelle ammesse dal presente Regolamento.
6. Non
saranno considerati ammissibili a finanziamento progetti di intervento che:
-
non
presentino requisiti strutturali e/o organizzativi conformi a quanto previsto
dal Regolamento
Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, salvo
che non siano stati preventivamente autorizzati nell’ambito di una
sperimentazione secondo quanto previsto dall’art. 44 comma 3 dello stesso
Regolamento;
-
siano già
risultati destinatari di contributi di finanziamento a valere sui fondi
regionali, nazionali e comunitari per le medesime finalità.
Art. 6(Forma e intensità delle agevolazioni concedibili) 1. L’intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto,
non potrà superare:
a)
il 50%
per le piccole imprese;
b)
il 40%
per le medie imprese.
2. Le
agevolazioni massima concedibile massimo per progetto e per impresa non potranno
superare euro 3.000.000,00.
3. Le
agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo in conto impianti.
Art. 7(Spese ammissibili) 1. Le
spese ammissibili sono quelle relative agli investimenti in attivi materiali e
in attivi immateriali.
2. Le
spese in attivi materiali riguardano:
- acquisto
del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell’importo
dell’investimento in attivi materiali;
- opere
murarie e assimilate;
- infrastrutture
specifiche aziendali;
- acquisto
di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi
quelli necessari all’attività di rappresentanza;
- acquisto
di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali
dell’impresa;
- acquisto
di brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti
nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono
utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal
programma;
3. Per
quanto concerne gli attivi immateriali sono considerate ammissibili a contributo
le spese per l’acquisto di servizi di consulenza specialistica su specifiche
problematiche direttamente afferenti il progetto di investimento presentato.
4. Tali
servizi non devono rivestire carattere continuativo o periodico, non devono
essere assicurabili dalle professionalità rinvenibili all’interno del soggetto
beneficiario, né essere connessi alle normali spese di funzionamento
dell’impresa, come ad esempio la consulenza fiscale ordinaria, i servizi
regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità, in conformità a quanto
previsto dall’art. 5 del Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 della
Commissione.
5. La
prestazione di consulenza deve essere effettuata attraverso l’utilizzo di
esperti nello specifico settore di intervento richiesto a beneficio e sulla base
di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti
abilitati a prestare consulenze specialistiche devono essere qualificati e
possedere specifiche competenze professionali, devono inoltre essere titolari di
partita IVA e, ove previsto per legge, regolarmente iscritti negli albi
professionali per i rispettivi rami di attività.
6. Il
soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di
partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta
la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del
soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali
che esteri.
7. Non
sono comunque ammissibili:
- le spese
notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- le spese
relative all’acquisto di scorte;
- le spese
relative all’acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- i mezzi
mobili targati;
- i titoli
di spesa regolati in contanti;
- le spese
di pura sostituzione;
- le spese
di funzionamento in generale
- le spese
in leasing;
- tutte le
spese non capitalizzate;
- le spese
sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed
indipendentemente dal settore in cui opera l’impresa;
- i titoli
di spesa nei quali l’importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a
500,00 euro.
Art. 8(Modalità
di ammissione all’agevolazione) 1. La
valutazione delle iniziative è diretta a verificare il perseguimento degli
obiettivi del regime daiuto. Le procedure di selezione devono prevedere
lammissibilità alle agevolazioni esclusivamente delle iniziative che presentano
un elevato grado di validità tecnica, economica e finanziaria, con particolare
riferimento alla redditività e al piano finanziario per la copertura del
fabbisogno finanziario derivante dalla gestione.
2. Le
domande di agevolazione devono essere redatte secondo gli schemi e le modalità
riportate in ogni specifico bando, su apposita modulistica, o in conformità allo
stesso.
3.
Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti
disposti dalla normativa vigente e da quelli riportati in ogni specifico bando
di candidatura, la domanda è esclusa dalla valutazione tecnico economica di
ammissibilità al finanziamento. Devono essere considerati, inoltre, motivi di
esclusione dall’ammissibilità al finanziamento le seguenti condizioni:
- la
trasmissione della domanda oltre la scadenza prevista nel bando;
- l’incompletezza
della domanda nonché dei documenti allegati richiesti, nonché le dichiarazioni
sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;
- la non
conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarità della
medesima in relazione alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento
in materia di dichiarazioni sostitutive;
- l’utilizzo
di modulistica non conforme a quella distribuita dalla Regione Puglia e/o dal
soggetto attuatore.
4. Le
graduatorie sono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - Assessorato alla Solidarietà e
Flussi Migratori.
Art. 9(Modalità
di selezione dei progetti) 1. La
Regione Puglia effettua l’esame delle domande di agevolazione ammesse alla fase
di valutazione tecnico - economica e finanziaria delle proposte.
2.
L’attività di istruttoria, di valutazione e di selezione delle candidature
ammissibili a finanziamento, sarà effettuata secondo tempi e periodicità che
verranno fissati in specifici bandi o avvisi pubblicati sul Bollettino Ufficiale
della Regione, che conterranno altresì i criteri di selezione dei progetti.
3.
Qualora nello svolgimento dell’attività di istruttoria si ravvisa la necessità
di chiarimenti e/o integrazioni, la Regione Puglia assegna un congruo tempo,
comunque non superiore a trenta giorni, affinché il soggetto proponente vi
provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa dalla
fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.
4. Per le
proposte per le quali l’istruttoria risulta non positiva, la Regione Puglia
comunica al soggetto proponente l’esito negativo e le relative motivazioni.
5. Le
graduatorie delle proposte ammissibili sono approvate con determinazione
dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Art. 10(Criteri di selezione degli interventi) 1. Gli
investimenti da agevolare devono essere selezionati tenendo conto dei criteri
applicati dalla Regione per l’attuazione delle linee d’intervento di riferimento
del Programma Operativo regionale FESR 2007 - 2013, così come approvati a norma
della lettera a) dell’art. 65 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
dell’11.07.200613, avuto riguardo a quanto ulteriormente specificato nei titoli
che seguono.
Art. 11(Modalità
di erogazione e di recupero del
contributo) 1. Il
contributo ammesso sarà corrisposto ai soggetti interessati, da parte della
Regione Puglia in una o più soluzioni sulla base dei costi riconosciuti
ammissibili, a seguito di controllo amministrativo - contabile e tecnico di
congruità, eseguito da parte del soggetto intermediario.
2.
Eventuale anticipazione potrà essere erogata su specifica richiesta del soggetto
beneficiario, previa fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui
all’art. 107 del D. lgs. 1/9/93, n. 385, sullo stesso importo.
3. In
caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte dell’impresa
ammessa a contribuzione, la stessa decade dal relativo beneficio e si potrà
procedere all’ammissione a finanziamento dell’azienda immediatamente successiva
in graduatoria, con le medesime procedure, nei limiti temporali definiti nei
singoli bandi delle misure agevolative, nonché delle risorse ancora disponibili.
Art. 12(Modalità
di rendicontazione e riconoscimento della spesa) 1. Le
spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti
(contratti, lettere d’incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l’oggetto della
prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di
consegna.
2. Nel
caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono essere effettuate
da soggetti, pubblici e privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari
di partita IVA. Non sono ammissibili prestazioni occasionali.
3. L’IVA
può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente
sostenuta dal singolo destinatario. L’IVA che può essere in qualche modo
recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se essa non è
effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario.
Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime
forfetario ai sensi del Capo XIV della Sesta direttiva sull’IVA14, l’IVA pagata
è considerata recuperabile ai fini di cui sopra.
4. Per il
riconoscimento delle spese, alla certificazione di spesa dovrà essere allegata
attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona delegata, del
soggetto beneficiario, secondo gli schemi forniti dalla Regione Puglia -
Assessorato alla Solidarietà e Flussi Migratori, ove risulti, tra l’altro, che:
- sono
state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in
particolare quelle in materia fiscale;
- sono
stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad
esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e
pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, d’impatto
ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali
disabili;
- la spesa
sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i
termini di ammissibilità previsti dal bando;
- non sono
state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono
state ottenute, su quali spese e in quale misura);
- non sono
stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di
altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o
comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura);
- (solo per
la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è
avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati.
5. I
pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti.
6. Tutti
i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto
destinatario dell’aiuto devono essere disponibili per le attività di verifica e
controllo.
Art. 13(Modifiche e variazioni) 1. Il
progetto presentato in fase di candidatura non può essere modificato negli
obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del
mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l’impresa
beneficiaria, il soggetto fornitore dei servizi e/o il relativo progetto ammesso
a contributo vanno comunicate in modo tempestivo al soggetto attuatore, per la
preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.
2.
Qualora tali variazioni incidano oltre il limite del 20% (venti per cento) sul
punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il beneficio decade in
considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di
evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese
partecipanti al medesimo bando.
Art. 14(Revoche) 1. I
bandi per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere, tra
gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del
contributo:
- nel caso
in cui le imprese, terminato l’intervento ammesso a finanziamento, non risultino
in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché
con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al
lavoro dei disabili)15;
- non
risultano applicate nei confronti dei lavoratori dipendenti le condizioni minime
risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria;
- gli
attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall’uso
previsto anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, prima di
cinque anni dalla data di erogazione del contributo;
- qualora
il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini
previsti dai bandi; possono essere previste proroghe a detti termini, per casi
eccezionali;
- qualora
siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti
all’ordinamento comunitario.
2. I
bandi e gli avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione possono
prevedere ulteriori condizioni specifiche di revoca parziale e totale dei
contributi concessi.
3. Ai
sensi dell’art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998, i contributi erogati e
risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del
tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento
incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di
corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.
4. Nel
caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa, i
contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi
calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
Art. 15(Cumulo
delle agevolazioni) 1. Gli
aiuti previsti dai titoli che seguono non sono cumulabili con qualsiasi altra
agevolazione a carico del bilancio regionale, statale o comunitario, ivi
compresi gli aiuti de minimis di cui al Regolamento CE n. 1998/200616 della
Commissione, concessa per lo stesso programma di investimento, fatta eccezione
per quanto eventualmente previsto in materia di utili reinvestiti.
2. Gli
aiuti possono essere cumulati con qualsiasi aiuto di Stato purché riguardino
differenti costi individuabili.
Art. 16(Modalità
di controllo e monitoraggio) 1.
L’impresa beneficiaria del contributo ha l’obbligo di rendersi disponibile, fino
a 5 (cinque) anni dall’erogazione del contributo a qualsivoglia richiesta di
controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o
dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.
2. La
Regione, anche attraverso soggetti intermediari, si riserva di svolgere
verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli
interventi ammessi all’agevolazione, ai fini del monitoraggio della misura,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito.
3. I
controlli potranno essere effettuati anche da funzionari dello stato Italiano e
dell’Unione Europea.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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