Regolamento Regionale 8 luglio 2008, n. 11 Modifiche ed integrazioni all'art. 8 del R.R. 27 novembre 2002, n. 7 in attuazione della L.R. 9 agosto 2006, n. 26"
Art. 1Rideterminazione delle tariffe
Art. 2Costo del personale 1. Al personale delle strutture riabilitative
psichiatriche private si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
vigente per il personale non medico della Sanità Privata.
2. I costi del personale di cui alla allegata
Tabella A) sono comprensivi degli oneri riflessi, del T.F.R., della quota premio
incentivazione, degli oneri aggiuntivi, nonché di una quota - calcolata nella
misura del 4% della retribuzione annua - per il finanziamento di oneri
contrattuali diversi (lavoro straordinario e indennità di trasferta per attività
fuori sede).
Art. 3Costo della locazione degli immobili 1. Le spese di locazione degli immobili
superiori al minimo individuato per tipologia di struttura dalla allegata
Tabella A) saranno rimborsate dall’Azienda Sanitaria su cui insiste la
struttura, previa presentazione del contratto di locazione regolarmente
registrato, sino ad un massimo di:
- € 35.870 per la comunità riabilitativa
assistenziale psichiatrica
- € 20.500 per la comunità alloggio
- € 14.210 per il modulo di n. 2
gruppi-appartamento
- € 30.000 per il centro diurno.
2. Le spese di locazione degli immobili sono
comprensive delle spese di registrazione del contratto e condominiali.
3. In caso di immobile di proprietà del
gestore, ai fini della valorizzazione del bene in uso, la quota relativa al
costo minimo di locazione viene mantenuta nella tariffa.
4. In caso di immobile di proprietà
dell’Azienda Sanitaria, ovvero di altre Pubbliche Amministrazioni, in comodato
d’uso, la tariffa è ridotta della quota relativa al fitto.
Art. 4Vitto 1. Il menù si compone, per le strutture
residenziali, di n. 5 pasti giornalieri (colazione, spuntino, pranzo, merenda,
cena), da consumarsi in orari che non ostacolino le relazioni interpersonali
degli utenti, adeguati per quantità e qualità ai requisiti nutrizionali.
2. Per le strutture semiresidenziali il menù
si compone di n. 3 pasti giornalieri ( colazione, pranzo e merenda).
Art. 5Servizi mensa e trasporto nel Centro
Diurno 1. I servizi mensa e trasporto, ai sensi
dell’art. 4 del Regolamento
n. 7/02, devono essere assicurati, in via prioritaria, da cooperative
sociali di tipo B, onde consentire anche l’inserimento lavorativo di pazienti
psichiatrici.
2. Vanno, in ogni caso, privilegiate forme di
raggiungimento autonomo del Centro Diurno da parte degli utenti.
Art. 6Costi generali della struttura 1. Le spese generali della struttura
comprendono le seguenti voci:
- Utenze: gas cucina/riscaldamento, luce,
acqua, fogna, telefono, carburante;
- Quota ammortamento arredi, attrezzature,
elettrodomestici, autoveicoli, biancheria;
- Lavaggio, stiratura, piccola sartoria;
- Manutenzione ordinaria e riparazioni;
- Materiale sanitario e per l’igiene personale
e della casa;
- Assicurazioni;
- Cancelleria e spese varie di economato;
- Abbigliamento ed altri bisogni di base degli
utenti (in mancanza di altre fonti di reddito).
Art. 7Attività riabilitative 1. Il progetto terapeutico individualizzato,
redatto nelle forme previste dal Reg.
Reg. n. 3/2005, deve contenere la valutazione globale della patologia
e dei bisogni, gli obiettivi, gli interventi, i tempi di verifica e di
adeguamento, la prevedibile durata della prestazione.
2. Le spese per le attività riabilitative di
reinserimento formativo-lavorativo, individuate nei progetti terapeutici
individualizzati redatti dal Centro di Salute Mentale, di concerto con l’équipe
della struttura riabilitativa e con l’utente stesso, sono comprensive anche
delle attività di animazione e socializzazione e dei soggiorni-vacanza.
3. La permanenza del paziente nella struttura
a più alta intensità terapeutico-assistenziale non può superare il limite dei 18
mesi, rinnovabili per una volta.
4. Il Centro di Salute Mentale, allo scadere
della durata della prestazione riportata nel progetto terapeutico, valutato il
processo riabilitativo ed i risultati conseguiti, ne può disporre la permanenza
nella struttura stessa, fermo restando i limiti indicati nel comma precedente,
ovvero la dimissione in direzione di soluzioni alternative quali assistenza
presso il domicilio, altra struttura più idonea, affido eterofamiliare.
5. I limiti di permanenza nella struttura di
cui al comma 3), per i pazienti attualmente ivi ospitati, decorrono dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 8Assenze temporanee 1. In caso di assenze temporanee dei pazienti
considerate nel progetto riabilitativo personalizzato o di ricovero ospedaliero,
le strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne assicurano la
continuità assistenziale con l’erogazione delle prestazioni individuate dal
piano terapeutico.
2. In tali casi, la retta è decurtata della
diaria vitto.
Art. 9Adeguamento delle tariffe ed accordi contrattuali 1. Le tariffe individuate nell’allegata
Tabella A) si applicano alle strutture riabilitative psichiatriche residenziali
e diurne in possesso dei requisiti organizzativi previsti dal Reg.
Reg. n. 3/2005.
2. Dette tariffe saranno rivalutate, per
quanto concerne le spese di personale, per effetto dei rinnovi dei CCNL, e, per
quanto concerne le altre voci di costo, in sede di approvazione del DIEF, in
misura pari al tasso di inflazione, a partire dall’anno successivo all’entrata
in vigore del presente regolamento.
3. Il Direttore Generale della ASL, a seguito
dell’entrata in vigore del presente regolamento, stipula gli accordi
contrattuali con gli Enti Gestori delle strutture riabilitative psichiatriche di
cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri di massima:
- volume delle attività realizzate per l’utenza
territoriale provinciale nell’ambito della riabilitazione psichiatrica;
- gestione di reti riabilitative psichiatriche
( CRAP, CD, CA, GA );
- esperienza documentata nel settore della
riabilitazione psichiatrica;
- dimostrazione di possesso di ulteriori
standard di cui all’art. 12 del Regolamento
n. 7/02, con particolare riferimento alla valutazione della qualità
delle prestazioni di cui alla lett. k) effettuata dal DSM di ASL diversa da
quella in cui risiedono le strutture;
- assunzione documentata a tempo indeterminato
del personale non medico previsto dal Reg.
Reg. n.3/2005 secondo il contratto collettivo nazionale.
4. Il Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria, valutato il fabbisogno aziendale, con l’accordo contrattuale procede
ad acquistare le prestazioni riconvertendo, in caso di esubero stabile
verificatosi in costanza di contratto, le prestazioni residenziali in
prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica non residenziale, ivi
comprese le attività di ADI.
5. Presso ciascuna ASL viene istituito l’albo
degli operatori delle strutture riabilitative psichiatriche, al quale ciascun
Ente è tenuto a comunicare nominativamente e per funzione l’elenco del personale
occupato, con la relativa tipologia del rapporto di lavoro.
Art. 10Commissione Regionale per la Salute
Mentale 1. La Commissione Regionale per la
Salute Mentale prevista alla lettera n) del comma 1 dell’art. 9 della legge
regionale 9 Agosto 2006, n. 26 “Interventi in materia sanitaria” e
costituita con DGR n. 36 del 23 Gennaio 2007 è integrata con n. 3 rappresentanti
delle strutture riabilitative psichiatriche accreditate.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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