Regolamento Regionale 8 luglio 2008, n. 11 Modifiche ed integrazioni all'art. 8 del R.R. 27 novembre 2002, n. 7  in attuazione della L.R. 9 agosto 2006, n. 26" 
  Art. 1Rideterminazione delle tariffe 
  
  Art. 2Costo del personale 1. Al personale delle strutture riabilitative 
psichiatriche private si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
vigente per il personale non medico della Sanità Privata.  
  
2. I costi del personale di cui alla allegata 
Tabella A) sono comprensivi degli oneri riflessi, del T.F.R., della quota premio 
incentivazione, degli oneri aggiuntivi, nonché di una quota - calcolata nella 
misura del 4% della retribuzione annua - per il finanziamento di oneri 
contrattuali diversi (lavoro straordinario e indennità di trasferta per attività 
fuori sede).  
 
  Art. 3Costo della locazione degli immobili 1. Le spese di locazione degli immobili 
superiori al minimo individuato per tipologia di struttura dalla allegata 
Tabella A) saranno rimborsate dall’Azienda Sanitaria su cui insiste la 
struttura, previa presentazione del contratto di locazione regolarmente 
registrato, sino ad un massimo di:  
-         € 35.870 per la comunità riabilitativa 
assistenziale psichiatrica  
-         € 20.500 per la comunità alloggio 
 
-         € 14.210 per il modulo di n. 2 
gruppi-appartamento  
-         € 30.000 per il centro diurno. 
 
  
2. Le spese di locazione degli immobili sono 
comprensive delle spese di registrazione del contratto e condominiali. 
 
  
3. In caso di immobile di proprietà del 
gestore, ai fini della valorizzazione del bene in uso, la quota relativa al 
costo minimo di locazione viene mantenuta nella tariffa.  
  
4. In caso di immobile di proprietà 
dell’Azienda Sanitaria, ovvero di altre Pubbliche Amministrazioni, in comodato 
d’uso, la tariffa è ridotta della quota relativa al fitto.  
 
  Art. 4Vitto 1. Il menù si compone, per le strutture 
residenziali, di n. 5 pasti giornalieri (colazione, spuntino, pranzo, merenda, 
cena), da consumarsi in orari che non ostacolino le relazioni interpersonali 
degli utenti, adeguati per quantità e qualità ai requisiti nutrizionali. 
 
  
2. Per le strutture semiresidenziali il menù 
si compone di n. 3 pasti giornalieri ( colazione, pranzo e merenda).   
 
  Art. 5Servizi mensa e trasporto nel Centro 
Diurno 1. I servizi mensa e trasporto, ai sensi 
dell’art. 4 del  Regolamento 
n. 7/02, devono essere assicurati, in via prioritaria, da cooperative 
sociali di tipo B, onde consentire anche l’inserimento lavorativo di pazienti 
psichiatrici.   
  
2. Vanno, in ogni caso, privilegiate forme di 
raggiungimento autonomo del Centro Diurno da parte degli utenti.   
 
  Art. 6Costi generali della struttura 1. Le spese generali della struttura 
comprendono le seguenti voci:  
-         Utenze: gas cucina/riscaldamento, luce, 
acqua, fogna, telefono, carburante;  
-         Quota ammortamento arredi, attrezzature, 
elettrodomestici, autoveicoli, biancheria;  
-         Lavaggio, stiratura, piccola sartoria; 
 
-         Manutenzione ordinaria e riparazioni; 
 
-         Materiale sanitario e per l’igiene personale 
e della casa;  
-         Assicurazioni;  
-         Cancelleria e spese varie di economato; 
 
-         Abbigliamento ed altri bisogni di base degli 
utenti (in mancanza di altre fonti di reddito).  
 
  Art. 7Attività riabilitative 1. Il progetto terapeutico individualizzato, 
redatto nelle forme previste dal  Reg. 
Reg. n. 3/2005, deve contenere la valutazione globale della patologia 
e dei bisogni, gli obiettivi, gli interventi, i tempi di verifica e di 
adeguamento, la prevedibile durata della prestazione.   
  
2. Le spese per le attività riabilitative di 
reinserimento formativo-lavorativo, individuate nei progetti terapeutici 
individualizzati redatti dal Centro di Salute Mentale, di concerto con l’équipe 
della struttura riabilitativa e con l’utente stesso, sono comprensive anche 
delle attività di animazione e socializzazione e dei soggiorni-vacanza. 
 
  
3. La permanenza del paziente nella struttura 
a più alta intensità terapeutico-assistenziale non può superare il limite dei 18 
mesi, rinnovabili per una volta.  
  
4. Il Centro di Salute Mentale, allo scadere 
della durata della prestazione riportata nel progetto terapeutico, valutato il 
processo riabilitativo ed i risultati conseguiti, ne può disporre la permanenza 
nella struttura stessa, fermo restando i limiti indicati nel comma precedente, 
ovvero la dimissione in direzione di soluzioni alternative quali assistenza 
presso il domicilio, altra struttura più idonea, affido eterofamiliare. 
 
  
5. I limiti di permanenza nella struttura di 
cui al comma 3), per i pazienti attualmente ivi ospitati, decorrono dalla data 
di entrata in vigore del presente regolamento.  
 
  Art. 8Assenze temporanee 1. In caso di assenze temporanee dei pazienti 
considerate nel progetto riabilitativo personalizzato o di ricovero ospedaliero, 
le strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne assicurano la 
continuità assistenziale con l’erogazione delle prestazioni individuate dal 
piano terapeutico.  
  
2. In tali casi, la retta è decurtata della 
diaria vitto. 
 
  Art. 9Adeguamento delle tariffe ed accordi contrattuali 1. Le tariffe individuate nell’allegata 
Tabella A) si applicano alle strutture riabilitative psichiatriche residenziali 
e diurne in possesso dei requisiti organizzativi previsti dal  Reg. 
Reg. n. 3/2005.   
  
2. Dette tariffe saranno rivalutate, per 
quanto concerne le spese di personale, per effetto dei rinnovi dei CCNL, e, per 
quanto concerne le altre voci di costo, in sede di approvazione del DIEF, in 
misura pari al tasso di inflazione, a partire dall’anno successivo all’entrata 
in vigore del presente regolamento.  
  
3. Il Direttore Generale della ASL, a seguito 
dell’entrata in vigore del presente regolamento, stipula gli accordi 
contrattuali con gli Enti Gestori delle strutture riabilitative psichiatriche di 
cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri di massima: 
 
-         volume delle attività realizzate per l’utenza 
territoriale provinciale nell’ambito della riabilitazione psichiatrica; 
 
-         gestione di reti riabilitative psichiatriche 
( CRAP, CD, CA, GA );  
-         esperienza documentata nel settore della 
riabilitazione psichiatrica;  
-          dimostrazione di possesso di ulteriori 
standard di cui all’art. 12 del  Regolamento 
n. 7/02, con particolare riferimento alla valutazione della qualità 
delle prestazioni di cui alla lett. k) effettuata dal DSM di ASL diversa da 
quella in cui risiedono le strutture;   
-          assunzione documentata a tempo indeterminato 
del personale non medico previsto dal  Reg. 
Reg. n.3/2005 secondo il contratto collettivo nazionale. 
  
  
4. Il Direttore Generale dell’Azienda 
Sanitaria, valutato il fabbisogno aziendale, con l’accordo contrattuale procede 
ad acquistare le prestazioni riconvertendo, in caso di esubero stabile 
verificatosi in costanza di contratto, le prestazioni residenziali in 
prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica non residenziale, ivi 
comprese le attività di ADI.  
  
5. Presso ciascuna ASL viene istituito l’albo 
degli operatori delle strutture riabilitative psichiatriche, al quale ciascun 
Ente è tenuto a comunicare nominativamente e per funzione l’elenco del personale 
occupato, con la relativa tipologia del rapporto di lavoro.  
 
  Art. 10Commissione Regionale per la Salute 
Mentale 1. La Commissione Regionale per la 
Salute Mentale prevista alla lettera n) del comma 1 dell’art. 9 della  legge 
regionale 9 Agosto 2006, n. 26 “Interventi in materia sanitaria” e 
costituita con DGR n. 36 del 23 Gennaio 2007 è integrata con n. 3 rappresentanti 
delle strutture riabilitative psichiatriche accreditate.  
 
  Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
 
  
                                
                                
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