Regolamento Regionale 14 luglio 2008, n. 12 Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse
Art. 1Finalità ed oggetto del regolamento Il presente regolamento, nel rispetto della
disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, è finalizzato a:
- promuovere un maggior contributo delle fonti
energetiche rinnovabili alla produzione di energia;
- favorire l’applicazione della recente
normativa di riforma del sistema di incentivazione delle energie rinnovabili e
nello specifico della produzione di energia elettrica dalle biomasse agricole
locali (legge finanziaria 2008 e relativo allegato);
- favorire lo sviluppo di impianti alimentati
da biomasse in particolare di origine agricola e forestale prodotte localmente;
- semplificare le procedure autorizzative per
l’installazione di impianti di produzione di energia alimentati a biomasse
soprattutto per quelle iniziative caratterizzate da una forte valenza
territoriale in riferimento al bacino di reperimento della biomassa;
- individuare degli indicatori di sostenibilità
agro-ambientale ed economica regionali nell’ambito dei quali le iniziative
possono assumere carattere prioritario anche in relazione alla possibilità di
accesso a finanziamenti pubblici;
Le finalità sopra richiamate verranno
perseguite in maniera coerente con il Piano Energetico Ambientale Regionale
(PEAR), osservando le linee di indirizzo e di coordinamento dallo stesso
previste in considerazione della sostenibilità ambientale, in particolare in
termini di approvvigionamento della materia prima e di emissioni in atmosfera di
polveri, ossidi di azoto, monossido di carbonio e microinquinanti.
Il presente regolamento è finalizzato a
fornire degli indirizzi tecnici agli uffici competenti per l’espressione dei
pareri autorizzativi alla realizzazione degli impianti a biomassa nell’ambito
della Conferenza di servi di cui all’art. 12 del D.lgs. 387/03.
Principali riferimenti normativi
I principali riferimenti normativi
applicabili alla materia oggetto del presente regolamento sono:
RIFERIMENTI NORMATIVI INTERNAZIONALI
il Protocollo di Kyoto - Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, dell’11 dicembre 1997 e l’impegno
dell’Unione Europea ad una riduzione dell8% delle emissioni dei gas di serra al
2010, rispetto ai livelli del 1990 (per l’Italia la riduzione è del 6,5%);
RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI
Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 settembre 2001 relativa alla promozione dellenergia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dellelettricità che pone come obiettivo indicativo per l’Italia il 25% del
consumo lordo di elettricità;
Direttiva 2003/30/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio dell’8 maggio 2003 sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o
di altri carburanti rinnovabili nei trasporti;
Comunicazione della Commissione della
Comunità Europea del 7 dicembre 2005 riguardante il Piano di Azione sulle
Biomasse che ribadisce le potenzialità del settore e la necessità di favorirne
la diffusione e l’incremento;
Regolamento 29 settembre 2003, n. 1782,
Regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno diretto nellambito della politica agricola comune e istituisce taluni
regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE)
n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n.
1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n.
2358/71 e (CE) n. 2529/2001;
Regolamento 23 dicembre 2003, n. 2237,
Regolamento della Commissione recante modalità dapplicazione di taluni regimi
di sostegno di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio,
che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nellambito
della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore
degli agricoltori;
Regolamento 29 ottobre 2004, n. 1973,
Regolamento della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui
ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla
produzione allo scopo di ottenere materie prime;
Libro Verde “Una strategia europea per
un’energia sostenibile, competitiva e sicura”, COM (2006) 105, marzo 2006;
Libro Bianco “Una politica energetica per
l’Unione Europea”, COM (95) 682, dicembre 1995.
RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI
Legge 9 gennaio 1991, n. 10 “Norme per
lattuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale
dellenergia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia”;
Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998
“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22”;
Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79
“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dellenergia elettrica”;
Delibera del Comitato interministeriale per
la programmazione economica 21 dicembre 1999, n. 217 di approvazione del
Programma nazionale per la valorizzazione delle biomasse agricole e forestali
che individua quattro filiere strategiche e definisce un programma di sviluppo
per ciascuna di esse;
Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228
“Legge di orientamento e modernizzazione in agricoltura”; Legge 1 giugno 2002,
n. 120, Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l11 dicembre 1997;
Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
Attuazione integrale della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell’elettricità”;
Decreto del Ministero delle Attività
Produttive del 24 ottobre 2005 che prevede l’Aggiornamento delle direttive per
l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi
dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; Decreto
Legislativo 27 maggio 2005, n. 102 “Regolazioni dei mercati agroalimentari, a
norma dell’articolo 1, comma 2, lettera e), della Legge 7 marzo 2003, n. 38 che
definisce, tra le altre cose, le intese di filiera, i contratti quadro e gli
altri accordi del sistema agro alimentare;
Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59
Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento”;
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
ss. mm. Norme in materia ambientale Legge 27 dicembre 2006, n. 296
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)” - Comma 379 in cui si prevede l’estensione
dell’applicazione del decreto 102/2005 per la definizione delle intese di
filiera e contratti quadro da applicare alla bioenergia; Legge 27 dicembre 2006,
n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)” - Comma 382 in cui il Ministro dello sviluppo
economico, d’intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, provvede, con proprio decreto, alla revisione della disciplina dei
certificati verdi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, e successive modificazioni, finalizzata ad incentivare l’impiego a fini
energetici di materie prime provenienti da contratti di coltivazione, di
prodotti e residui provenienti dall’agricoltura, dalla zootecnia, delle attività
forestali e di trasformazione alimentare, nell’ambito di progetti rivolti a
favorire la formazione di distretti locali agro-energetici, da materie prime
provenienti da pratiche di coltivazione a basso consumo energetico e in grado di
conservare o integrare il contenuto di carbonio nel suolo; Decreto Fiscale
collegato alla finanziaria 2008 (Legge 22.11.2007 n° 222) che aggiorna il comma
382 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevedendo che la produzione di energia
elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da
prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti,
ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli
articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di
filiere coste, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall’impianto che
li utilizza per produrre energia elettrica, autorizzata in data successiva al 31
dicembre 2007, è incentivata in forma differenziata e più favorevole rispetto ad
impianti che utilizzano biomasse non locali; Legge 24 Dicembre 2007, n. 244
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriannuale dello stato
(legge finanziaria 2008)” in cui, tra le altre cose, viene riformato il
meccanismo di incentivazione alle fonti rinnovabili prevedendo, per le biomasse,
la differenziazione dellincentivo, in senso più favorevole, a favore degli
impianti in grado di attivare la filiera di approvvigionamento agricola locale.
RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
Deliberazione della Giunta Regionale 23
gennaio 2007, n. 35 “Procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione unica”, in
quanto compatibile con il contenuto del presente regolamento.
Piano Energetico Ambientale Regionale adot-tato con Delibera di G.R. n. 827 del 8
agosto 2007.
Art. 2Ambiti di applicazione Il presente regolamento si applica agli
impianti di produzione di energia elettrica alimentati dalle biomasse di cui
all’art. 3, lett. c), per i quali è previsto il rilascio dell’autorizzazione
unica ex art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Gli indirizzi contenuti nel presente
documento si applicano anche alle centrali ibride, così come definite all’art.
3, inclusi gli impianti in co-combustione, di potenza termica inferiore a 300
MW, qualora il produttore fornisca documentazione atta a dimostrare che la
producibilità imputabile di cui all’art. 2, comma 1, lettera g), del D.Lgs.
387/03, sia superiore al 50% della producibilità complessiva di energia
elettrica della centrale per il quinquennio successivo alla data prevista di
entrata in esercizio dell’impianto.
Ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all’istallazione degli impianti di
fonte rinnovabile di cui all’art. 2, comma 2, lettere b) e c) per i quali non è
previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di
cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo. Il presente regolamento non si applica
agli impianti per la conversione energetica dei combustibili di cui all’art.3,
lett. d) del presente regolamento.
Art. 3Principali Definizioni Ai fini della corretta applicazione del
presente regolamento, si assumono le seguenti definizioni:
a) fonti energetiche rinnovabili o fonti
rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili, quali la fonte
eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, le
biomasse, il gas di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione ed il
biogas;
b) biomassa: la parte biodegradabile dei
prodotti, rifiuti e residui provenienti dallagricoltura e dalla silvicoltura e
dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali
e urbani;
c) biomassa di origine agro-forestale;
- materiale vegetale prodotto da coltivazioni
dedicate;
- materiale vegetale prodotto da trattamento
esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate;
- materiale vegetale prodotto da intereventi
selvicolturali, da manutenzioni forestali e da potatura;
- materiale vegetale prodotto dalla lavorazione
esclusivamente meccanica del legno vergine e costituito da cortecce, segatura,
trucioli, refili, chips e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di
legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati
da inquinanti;
- materiale vegetale prodotto dalla lavorazione
esclusivamente meccanica di prodotti agricoli;
- oli vegetali ottenuti per trattamento
esclusivamente meccanico, prodotti da piante oleaginose mediante pressione,
estrazione o processi analoghi, greggio o raffinato ma chimicamente non
raffinato, qualora compatibile con il tipo di motore usato e con i
corrispondenti requisiti in materia di emissioni;
d) utilizzo di reflui zootecnici tal quali
o addizionati di
biomasse per la
produzione di biogas ovvero la
c-digestione delle colture energetiche con
effluenti zootecnici e scarti organici agroindustriali;
e) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che
rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A alla parte quarta del D.Lgs.
152/06 e di cui il detentore si disfi, o abbia deciso o abbia l’obbligo di
disfarsi.
f) centrali ibride: centrali che producono
energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili,
ivi inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che
producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di
fonti rinnovabili;
g) impianti di microgenerazione: impianti per la
produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad 1
MW elettrico, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a);
h) impianto di cogenerazione: sistema integrato
che converte l’energia primaria nella produzione congiunta di energia elettrica
e di energia termica (calore), entrambe considerate effetti utili, conseguendo,
in generale, un risparmio di energia primaria e un beneficio ambientale rispetto
alla produzione separata delle stesse quantità di energia elettrica e termica.
La produzione di energia elettrica e di calore deve avvenire in modo
sostanzialmente interconnesso, implicando un legame tecnico e di mutua
dipendenza tra produzione elettrica e utilizzo in forma utile del calore;
i) piano di approvvigionamento: documento,
predisposto dal proponente dell’impianto, contenente le informazioni tecniche
richiamate nell’Allegato 1.
Art. 4Criteri per la localizzazione di impianti alimentati a biomassa Le proposte localizzative di nuovi impianti
alimentati da biomasse ricadenti nell’ambito di applicazione del decreto
legislativo 387/03, art. 12, devono garantire:
1. la compatibilità con gli strumenti di
pianificazione esistenti generali e settoriali d’ambito regionale e locale,
anche ai sensi del D.Lgs. 351/99, e con i vincoli di varia natura esistenti
nell’area d’interesse. Con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera,
dovrà essere richiesta la presentazione di un’analisi particolareggiata
dell’impatto emissivo dell’impianto basata su modelli di ricaduta degli
inquinanti al suolo;
2. l’utilizzo delle tecnologie disponibili ai
fini energetici e ambientali, con particolare riferimento alla minimizzazione
delle emissioni di NOx, CO e polveri totali ed all’incremento dell’efficienza
energetica, anche in relazione alla situazione locale della qualità dell’aria;
3. l’adozione di sistemi di monitoraggio in
continuo delle emissioni in atmosfera così come indicato in allegato 1;
4. il concorso alla valorizzazione e
riqualificazione delle aree territoriali interessate, compreso il contributo
allo sviluppo ed all’adeguamento della forestazione, ovvero tutte le altre
misure di compensazione delle criticità ambientali e territoriali assunte anche
a seguito di eventuali accordi tra il proponente e l’Ente locale.
5. l’uso produttivo, per fini civili o
industriali, della maggior parte del calore residuo associato alla produzione di
energia elettrica. Il soddisfacimento di tale condizione deve essere documentato
con apposite convenzioni, contratti o accordi stipulati con aziende, Enti o
altri soggetti interessati, assistiti da garanzia fideiussoria bancaria, nonché
da un’analisi di fattibilità tecnico-economica dell’intervento;
6. la minimizzazione dei costi di trasporto
dell’energia e dell’impatto ambientale delle nuove infrastrutture di
collegamento dell’impianto proposto alle reti esistenti, nonché del traffico
complessivamente indotto dalla nuova attività produttiva;
7. il riutilizzo prioritario di siti
industriali già esistenti, anche nell’ambito dei piani di riconversione di aree
industriali;
Sono ammessi in aree tipizzate come
“agricole” solo impianti alimentati a biomasse derivanti da filiera corta; in
tal caso è necessario acquisire il parere non vincolante del comune o dei comuni
interessati, che dovranno esprimerlo entro sessanta giorni. Ai fini della
espressione di tale parere, che il proponente deve allegare alla proposta
localizzativa, il comune o i comuni interessati garantiscono un’idonea
informazione della popolazione interessata.
Art. 5Piano di approvvigionamento degli impianti alimentati a biomassa Le proposte di nuovi impianti alimentati da
biomasse devono garantire almeno il rispetto dei requisiti previsti dalla
normativa nazionale e regionale in materia nonché. la coerenza del piano di
approvvigionamento rispetto alla localizzazione dell’impianto ed alle risorse
locali effettivamente disponibili.
Ai sensi del presente regolamento, le
proposte di nuovi impianti alimentati da biomasse possono riferirsi ai seguenti
elementi di priorità, tenendo conto che, ai sensi della normativa comunitaria
vigente in materia di libera concorrenza e fatti salvi gli obblighi di legge in
materia di incentivazione alle fonti rinnovabili, gli stessi hanno carattere di
priorità e non di esclusione.
1. piani di approvvigionamento che facciano
riferimento, per almeno il 30%, da biomassa proveniente permanentemente da
filiera corta ovvero nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro;
vengono considerati prioritari gli impianti i cui piani di approvvigionamento
facciano riferimento ai seguenti criteri. In tal caso, sono considerati
ulteriori elementi di priorità, i seguenti:
- utilizzo di reflui zootecnici, residui
agro-industriali e biomassa da colture dedicate per gli impianti a biogas;
- utilizzo delle biomasse residuali agricole e
delle biomasse da colture dedicate per gli impianti di valorizzazione termica ed
energetica;
- utilizzo delle biomasse residuali agricole
per gli impianti di termovalorizzazione energetica.
2. intese di filiera o contratti quadro che
devono indicare un prezzo di riferimento per ciascuna tipologia di biomassa,
differenziato in un prezzo base (valore intrinseco assegnato alla materia prima)
ed un prezzo plus (maggior valore assegnato alla materia prima derivante dal
maggior incentivo da filiera corta). Il prezzo plus deve trasferire almeno il
30% del maggior valore dell’incentivo (certificato verde o conto energia)
assicurato dalla filiera corta al valore della biomassa agricola (al netto degli
oneri fiscali previsti dalla legge).
3. che venga assicurata la tracciabilità
dell’approvvigionamento, in coerenza con la Legge finanziaria 2008 e dal
relativo collegato. I proponenti dovranno dichiarare di adottare i seguenti
criteri di tracciabilità :
- per le colture dedicate, regolari contratti
di coltivazione ai sensi della normativa comunitaria in materia di Politica
Agricola Comunitaria (vedi riferimenti normativi di cui sopra);
- per la biomassa forestale, il prelievo da
aree per le quali siano disponibili piani di assestamento forestale, ovvero gli
stessi e/o opportuni piani di gestione forestale siano preventivamente elaborati
ed approvati dagli organi competenti. Nell’ambito del piano di
approvvigionamento deve essere esclusa la materia prima proveniente dagli
habitat elencati nella direttiva habitat 92/43/CE.
Il carattere di priorità si manifesta in
termini di:
- semplificazione dell’iter autorizzativo con
riduzione dei termini previsti per il rilascio delle autorizzazioni da 6 a 3
mesi;
- approvazione in Conferenza dei servizi del
piano di approvvigionamento, fatta salva la verifica della congruità tecnica
degli assunti progettuali;
- migliore posizione in graduatoria nel caso di
richiesta di finanziamento pubblico a carattere Comunitario, nazionale o
regionale.
Art. 6Disposizioni transitorie Il presente regolamento si applica alle
istanze presentate successivamente alla data in cui lo stesso acquista
efficacia.
Il presente Regolamento sarà pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.
Allegato 1 EMISSIONI IN
ATMOSFERA
1. Agli impianti di combustione ricadenti
nell’ambito di applicazione del presente regolamento si applicano i limiti
emissivi di cui alla Parte III dell’Allegato I alla Parte quinta del D.Lgs.
152/2006.
2. Per il punto di emissione a servizio degli
impianti di cui sopra con potenza termica nominale ≥
a 6 MW devono essere rilevate in
continuo le concentrazioni di polveri totali, NOX (come NO2), O2 libero, nonché
la temperatura, l’umidità, il CO e la portata volumetrica degli effluenti
gassosi. Per il punto di emissione a servizio degli impianti con potenza termica
nominale < a 6 MW verrà valutata la necessità di monitorare in continuo gli
inquinanti sopraccitati e quelli elencati ai punti 3 e 4 sulla base delle
biomasse utilizzate e sulla localizzazione dell’impianto. Il posizionamento del
punto di campionamento per il controllo in continuo delle emissioni, le
procedure di taratura periodica degli apparecchi di misura, la trasmissione e la
visualizzazione dei dati trasmessi devono essere concordati in sede istruttoria
con A.R.P.A. Puglia. In caso di modifica della trasmissione dati del sistema di
rilevamento in continuo delle emissioni e di registrazione dei parametri di
processo, l’Impresa deve presentare all’ARPA adeguata documentazione tecnica.
3. Per i parametri ossidi di zolfo (espressi
come SO2) e carbonio organico totale (C.O.T.) sarà previsto un monitoraggio
periodico da valutare in sede autorizzativa. In aggiunta verrà richiesto uno
screening qualitativo/quantitativo con cadenza periodica sempre da
valutare in sede autorizzativa per determinare i seguenti inquinanti: IPA,
metalli, composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico (HCl),
composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico (HF), diossine e
furani (PCDD + PCDF). Per tali inquinanti, IPA, metalli, composti inorganici del
cloro espressi come acido cloridrico (HCl), composti inorganici del fluoro
espressi come acido fluoridrico (HF), diossine e furani (PCDD + PCDF), verrà
valutata la concentrazione misurata e a seguito di tali risultati Provincia,
Regione con A.R.P.A. potrà valutare la necessità di assegnare un limite massimo
di emissione.
4. Limpresa deve, nella fase di avviamento
dell’impianto, verificare lintervallo di temperature di esercizio, riferite al
tempo di permanenza degli effluenti, nel quale si ottiene il migliore equilibrio
tra risparmio energetico e resa ottimale di abbattimento delle sostanze
organiche presenti, senza la formazione di sostanze odorigene e senza incremento
del livello di CO.
5. Dovranno inoltre essere previsti
campionamenti di parametri specifici individuati sulla base delle tecnologie e
delle materie prime autorizzate anche a livello del sistema di abbattimento
utilizzato.
6. Gli impianti che intendano trattare, anche
solo in parte, rifiuti o combustibili derivati dai rifiuti dovranno adeguare il
monitoraggio delle emissioni alla normativa specifica in vigore, ovvero alle
norme sullincenerimento e sul coincenerimento se gli impianti vi rientrano.
Piano di
approvvigionamento
Il Piano di approvvigionamento
è un documento, predisposto dal proponente dell’impianto, contenente almeno le
seguenti informazioni:
-
disponibilità in loco e
modalità di approvvigionamento della biomassa, con indicazione dei bacini
interessati. In tale fase devono essere valutati i costi, i consumi e le
emissioni legati al trasporto della biomassa;
-
presenza di eventuali habitat
di cui alla direttiva 92/43/CE all’interno dei bacini di approvvigionamento
interessati;
-
eventuale utilizzo e
quantificazione di fonti energetiche di origine fossile; potere calorifico
della biomassa impiegata e contenuto in acqua (%);
-
indicazione di coltivazione in
proprio o acquisto c/o coltivazioni dedicate, ettari di superficie necessari nel
caso di utilizzo di boschi o di coltivazioni ad hoc;
-
indicazione, nel caso di
utilizzo di biomassa da coltivazione ad hoc e dell’eventuale ricorso a pratiche
irrigue;
- modalità di preparazione delle biomasse (es.
cippatura);
- modalità di stoccaggio (nel caso di biomasse
costituite da rifiuti, i criteri dovranno essere conformi alla normativa di
settore);
- copia dei contratti di approvvigionamento,
coperti da garanzia fideiussoria bancaria, validi per almeno 5 anni dalla data
di rilascio dell’autorizzazione.
Il piano ha una validità temporale di 5 anni
e può essere modificato o integrato - in modo non sostanziale e previo nulla
osta da parte della Regione - prima della scadenza dal titolare
dell’autorizzazione a fronte di comprovate ed impreviste esigenze di carattere
tecnico-gestionale. Prima della scadenza del piano il gestore formula alla
Regione una nuova proposta di piano o conferma il piano esistente.
|