Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 13 Disposizioni regolamentari per la disciplina delle Aziende Ospedaliero universitarie della Regione Puglia ai sensi del D.L.gs. n. 517/99
Art. 1Oggetto 1. La Regione Puglia disciplina con il
presente regolamento le Aziende Ospedaliero Universitarie aventi sede legale nel
territorio regionale, che, con la Deliberazione della Giunta Regionale n.1994
del 10 dicembre 2002, in quanto sedi dei corsi di studio della Facoltà di
Medicina e Chirurgia, hanno assunto la
tipologia organizzativa di Aziende Ospedaliere integrate con l’Università di cui
all’art. 2, comma 2 lett. b) del Decreto
Legislativo 21/12/1999, n.517.
2. La Regione disciplina le Aziende
Ospedaliero Universitarie in analogia alle Aziende Sanitarie fatte salve le
specifiche disposizioni del decreto
legislativo n.517/1999 e del DPCM 24/5/2001, assicurando la partecipazione
della componente universitaria al governo delle Aziende.
Art. 2Ruolo delle Aziende ospedaliero
universitarie 1. Le Aziende ospedaliero universitarie
Policlinico di Bari e Ospedali Riuniti di Foggia, costituiscono rispettivamente
per le Università di Bari e Foggia, le aziende di riferimento per le attività
assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di
didattica e di ricerca delle rispettive Facoltà di Medicina e Chirurgia ai sensi
dell’art.2, IV comma del D.L.gs. n. 517/99 e garantiscono l’integrazione fra le
attività assistenziali e le attività didattiche e di ricerca svolte dal Servizio
Sanitario regionale e dall’Università.
2. Le aziende ospedaliero universitarie
Policlinico di Bari e Ospedali Riuniti di Foggia, di seguito denominate Aziende
Ospedaliero Universitarie, operano nel rispetto degli obiettivi istituzionali e
di programmazione del Servizio sanitario regionale e delle Università nonché
nell’ambito del sistema di relazioni fra le aziende del Servizio Sanitario
regionale.
Art. 3Organizzazione delle Aziende OspedalieroUniversitarie 1. Le aziende ospedaliero universitarie hanno
autonomia imprenditoriale e sono dotate di personalità giuridica; ad esse si
applicano le disposizioni previste per le Aziende Sanitarie ai commi 1-3bis e
1ter dell’art. 3 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche e integrazioni,
fatte salve le specifiche disposizioni contenute nel D.L.gs.
n.517/99, nel DPCM 24/5/2001 e nel protocollo d’intesa.
2. Sono organi delle Aziende ospedaliero
universitarie:
- il Direttore Generale,
- il Collegio Sindacale
- l’Organo di indirizzo.
Art. 4Direttore Generale 1. Il Direttore Generale è nominato dalla
Regione acquisita l’intesa con il Rettore dell’Università interessata. Al
Direttore Generale spetta la responsabilità complessiva della gestione e la
rappresentanza legale dell’Azienda. Il Direttore Generale è coadiuvato,
nell’esercizio delle sue funzioni, dal Direttore amministrativo e dal Direttore
sanitario, scelti tra i soggetti iscritti ai rispettivi Albi istituiti dalla
legge
regionale n. 25/2006, con le modalità previste per le Aziende
Sanitarie dall’art. 3 del Decreto
Legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, ove non
derogate da specifiche normative di riferimento.
2. Il Direttore Generale adotta l’atto
aziendale di cui all’art. 3 del D.L.gs
n. 502/92 e successive modificazioni d’intesa con il Rettore dell’Università
interessata limitatamente ai dipartimenti ed alle strutture di cui al comma 2
dell’art. 3 del D.L.gs. n. 517/99.
L’atto aziendale disciplina, l’organizzazione
ed il funzionamento dell’Azienda nel rispetto del D.L.gs. n. 517/99, del DPCM
24/5/2001, del protocollo d’intesa e delle direttive regionali, in modo da
assicurare il pieno svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche della
Facoltà di Medicina e Chirurgia in un quadro di coerente integrazione con
l’attività assistenziale e con gli obiettivi della programmazione regionale.
3. Il procedimento di verifica dei risultati
dell’attività del Direttore Generale e le relative procedure di conferma e
revoca sono disciplinate dal protocollo d’intesa e sono deliberate dalla Giunta
Regionale, sulla base di quanto previsto dall’art. 3bis del D.L.gs. n. 502/92 e
successive modifiche e integrazioni.
4. Ai direttori generali, ai direttori
amministrativi ed ai direttori sanitari delle Aziende ospedaliero universitarie
si applicano le disposizioni statali e regionali valevoli per le corrispondenti
figure delle Aziende Sanitarie, salvo quanto previsto dal D.L.gs.
n. 517/99, dal DPCM 24/5/2001 e dal protocollo d’intesa.
Art. 5Collegio Sindacale 1. Il Collegio Sindacale, ai sensi del
D.L.gs. n. 517/99 è composto da cinque membri di cui uno nominato dalla Regione,
uno dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, uno dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, uno dal Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca e uno dall’Università interessata. Al Collegio sindacale si
applicano le disposizioni di cui all’art. 3ter del D.L.gs. n. 502/92 e
successive modificazioni.
Art. 6Organo di indirizzo 1. L’organo di indirizzo, è organo collegiale
dell’Azienda. Propone iniziative e misure per assicurare la coerenza fra la
programmazione aziendale e la programmazione didattica e scientifica
dell’Università e verifica la corretta attuazione della programmazione.
Esprime parere preventivo ed obbligatorio:
- sulla formulazione del piano programmatico,
comprendente il programma poliennale degli investimenti ed i relativi
aggiornamenti, anche in riferimento alle attività e alle strutture essenziali
all’integrazione dell’assistenza, della didattica e della ricerca;
- sull’istituzione, la modifica o la
disattivazione di unità operative complesse e di dipartimenti essenziali per lo
svolgimento delle attività di didattica e di ricerca;
- sugli strumenti di programmazione economico
finanziaria.
I pareri di cui al presente comma si
intendono favorevoli se non espressi entro trenta giorni dalla richiesta.
2. L’Organo di indirizzo è composto da cinque
membri, nominati con atto del Presidente della Giunta Regionale, così
individuati:
- un membro, con funzioni di Presidente,
designato dalla Regione d’intesa con il Rettore dell’Università interessata;
- il Preside della Facoltà di Medicina e
Chirurgia interessata, che ne fa parte di diritto.
- un membro designato dal Rettore
dell’Università interessata
- due membri designati dalla Regione
3. I componenti dell’Organo di indirizzo sono
scelti tra persone di notoria e riconosciuta indipendenza, esperte in materia di
organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, durano in carica quattro
anni e possono essere riconfermati una sola volta. Non possono far parte
dell’Organo di indirizzo né i dipendenti dell’Azienda né i componenti della
Facoltà di Medicina e Chirurgia. Il direttore generale partecipa ai lavori
dell’Organo di indirizzo senza diritto di voto.
4. L’Organo di indirizzo si riunisce di norma
una volta al mese, si dota di un regolamento interno ed è assistito da una
segreteria. Il Presidente convoca l’Organo di Indirizzo, lo presiede e ne fissa
l’ordine del giorno.
Art. 7Collegio di direzione 1. E’ costituito il Collegio di direzione, di
cui il Direttore generale si avvale per il governo delle attività cliniche, la
programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad
alta integrazione sanitaria. Il Direttore generale si avvale del Collegio di
direzione per la elaborazione del programma di attività dell’azienda, nonché per
l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in attuazione del modello
dipartimentale e dell’utilizzo delle risorse umane e lo sviluppo dei servizi. In
particolare, il Collegio di direzione elabora proposte ed esprime pareri al
Direttore Generale relativamente all’integrazione ed alla coerenza tra
l’attività assistenziale e l’attività didattica e di ricerca.
2. L’atto aziendale, nel rispetto della
normativa statale e regionale, disciplina:
- la composizione del Collegio di direzione,
nel rispetto di quanto previsto al successivo comma 3.;
- le forme e le modalità delle relazioni tra il
Collegio di direzione e gli altri organi dell’Azienda;
- la partecipazione del Collegio medesimo
all’elaborazione del programma aziendale di formazione permanente ed alla
formulazione di proposte in materia di libera professione, ivi compresa
l’individuazione di strumenti e modalità per il monitoraggio dell’attività
libero professionale intramuraria.
3. Del Collegio di direzione sono componenti
di diritto il Direttore amministrativo, il Direttore sanitario ed i Direttori
dei dipartimenti ad attività integrata.
Art. 8Finanziamento - Patrimonio -
Contabilità 1. La Regione e l’Università compartecipano
ai risultati della gestione per quote percentuali determinate dai protocolli
d’intesa di cui all’art. 1, comma 1, del D.L.gs n. 517/99. Concorrono comunque
al finanziamento dell’attività dell’azienda tutte le risorse attribuite alla
stessa, ivi comprese quelle di cui all’art. 7, comma 2 del predetto D.L.gs.
n.517/99.
2. Al sostegno economico finanziario delle
attività svolte dalle Aziende Ospedaliero-Universitarie concorrono risorse messe
a disposizione sia dall’Università sia dal fondo sanitario regionale.
L’Università realizza la compartecipazione di
cui al comma 1 con l’apporto di:
a) personale docente e non docente, secondo le
modalità da definirsi nei protocolli di cui all’art. 8, comma 5, del D.L.gs.
n. 517/99;
b) beni mobili ed immobili di cui all’art.8,
comma 4, lett. a), del D.L.gs. n. 517/99.
La valorizzazione dei suddetti apporti
costituisce contributo economico finanziario alle Aziende ai sensi dell’art. 7
del D.L.gs. n. 517/99.
La Giunta Regionale classifica tali Aziende,
limitatamente all’attività direttamente svolta, nella fascia dei presidi a più
elevata complessità assistenziale, riconoscendo altresì i maggiori costi indotti
sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca. Il
protocollo d’intesa disciplina le modalità per la compartecipazione della
Regione e delle Università, per quanto di rispettiva competenza, ai risultati di
gestione delle Aziende.
3. Le quote percentuali di cui al comma 1
sono stabilite nei protocolli d’intesa in base ai criteri di compartecipazione
correlati ai risultati dell’attività e della gestione delle strutture a
direzione ospedaliera ed universitaria certificati con contabilità analitica
negli atti di bilancio, nonché ai rapporti numerici tra personale dirigente
ospedaliero e personale universitario, tenuto conto anche dei maggiori costi
indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca.
4. I protocolli d’intesa prevedono altresì
l’adeguamento dei criteri di compartecipazione in relazione al grado di
raggiungimento di obiettivi concordati ai fini del progressivo adeguamento agli
standard ed ai volumi di attività determinati ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lett. d) ed e) del D.L.gs.
n. 517/99.
5. In caso di risultati finanziari negativi
nella gestione dell’Azienda, la Regione e l’Università concordano appositi piani
di rientro poliennali, utilizzando a questo scopo anche le risorse di cui
all’art. 7, comma 2, del D.L.gs. n. 517/99. In caso di mancato accordo, la
Regione, sentito il comitato regionale di coordinamento delle università di cui
al Decreto del Presidente della Repubblica n. 25/98, disdetta il protocollo
d’intesa per la parte concernente l’Azienda interessata attuando le previsioni
dell’art.4, comma 3, del D.L.gs.
n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni.
6. I risultati positivi di gestione
dell’Azienda, salvo che per la quota destinata al ripiano di eventuali risultati
negativi degli anni precedenti in base ai piani di rientro concordati, sono
utilizzati per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse
assistenziale e di sviluppo della qualità delle prestazioni.
Art. 9Norme transitorie 1. Le Aziende ospedaliero universitarie
di cui al comma 1 dell’art. 2 subentrano a tutti gli effetti a far data
dall’approvazione definitiva del presente regolamento, nei rapporti attivi e
passivi, interni ed esterni, delle rispettive e preesistenti Aziende ospedaliere
integrate con l’Università; il Direttore Generale in carica adotta i
provvedimenti necessari.
Art. 10Rinvio 1. Per quanto non disposto dal presente
regolamento o nel protocollo d’intesa, fermo restando quanto previsto dal
D.L.gs. n. 517/99 e del DPCM 24/5/2001, l’organizzazione ed il funzionamento
delle Aziende ospedaliero universitarie sono disciplinate dalle disposizioni
statali e regionali applicabili alle Aziende sanitarie.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
|