Anno 2008
Numero 20
Data 29/07/2008
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 124 dell'1 agosto 2008
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Legge Regionale 29 luglio 2008, n. 20

Costituzione dell'Enoteca/Elaioteca regionale



Art. 1

(Finalità)



 

1. La Regione Puglia promuove la costituzione dell’Enoteca/Elaioteca regionale, con una sede regionale e una sede per ogni provincia, per:

a)      comunicare, promuovere e valorizzare, in Italia e all’estero, i vini, gli oli e tutti gli altri prodotti agroalimentari del territorio pugliese e, in particolare, favorire la conoscenza e la valorizzazione dei vini e degli oli di qualità regionali, con specifico riguardo ai vini a denominazione di origine controllata (DOC) e indicazione geografica tipica (IGT), agli oli extra vergini di oliva a denominazione di origine protetta (DOP) e a denominazione geografica protetta (IGP), nonché degli oli extra vergini di oliva ottenuti con il metodo di agricoltura biologica;

b)      sostenere iniziative di promozione di immagine dei prodotti e dei territori attivate da soggetti pubblici e privati per la valorizzazione delle produzioni vinicole e olearie;

c)      favorire iniziative per il recupero e la valorizzazione delle tradizioni e per la ricostruzione delle identità economiche e culturali dei territori del vino e dell’olio e degli altri prodotti agroalimentari del territorio;

d)      contribuire alla formazione di figure professionali esperte nei settori viticolo,vinicolo, olivicolo ed elaiotecnico, con specifiche competenze settoriali nella finanza, nella gestione delle risorse umane, nelle strategie manageriali, nel marketing e nella comunicazione dei prodotti vino e olio.




Art. 2

(Costituzione dell’Enoteca/Elaioteca regionale )



 

1. L’Enoteca/Elaioteca regionale è un’associazione costituita ai sensi dell’articolo 14 e seguenti del codice civile, alla quale partecipano enti pubblici, enti di diritto pubblico, consorzi di produttori agricoli riconosciuti, cooperative agricole, distretto enologico e soggetti privati.

 

2. L’associazione di cui al comma 1 ha sede legale presso l’Assessorato regionale alle risorse agroalimentari.

 

3. La Regione Puglia, le province pugliesi e l’Unione delle camere di commercio di Puglia stipulano apposito protocollo, definendo i diritti e gli obblighi di ciascuno, per istituire l’ente promotore della costituzione dell’Enoteca/Elaioteca regionale.

 

4. Le sedi provinciali dell’Enoteca/Elaioteca regionale devono:

a)      essere istituite, per ciascuna provincia pugliese, in una città nella quale insistono aree di produzione, coltivazione e strutture produttive e abbia nel proprio territorio almeno una DOC e DOP;

b)      essere allocate presso edifici, aperti al pubblico, in possesso di requisiti storici, artistici e architettonici;

c)      garantire opportuni spazi di mescita e locali idonei per la conservazione dei vini e degli oli della Puglia;

d)      presentare vini pugliesi a DOC e IGT e oli pugliesi a DOP e IGP, oltre che vini e oli prodotti con metodi di agricoltura biologica;

e)      sviluppare azioni di acquisizione e conservazione di documentazione della cultura contadina;

f)        svolgere, senza fini di lucro, azioni tendenti a valorizzare i vini e gli oli della Puglia e promuovere la loro conoscenza e il loro consumo attraverso la formulazione di programmi triennali di attività, in collegamento con la promozione e la degustazione di altri prodotti tipici di qualità e tradizionali pugliesi;

g)      provvedere alla selezione dei vini e degli oli pugliesi mediante la costituzione di specifiche commissioni tecniche;

h)      realizzare, d’intesa e in collaborazione con l’Unione delle camere di commercio, il concorso enologico e il concorso oleario pugliesi;

i)        predisporre, con l’Unione delle camere di commercio e con i consorzi di tutela della Regione Puglia, l’attività di promozione dei vini e degli oli di qualità a denominazione di origine;

j)        svolgere funzione di indirizzo e di coordinamento delle strade del vino e dell’olio d’oliva e delle enoteche ed elaioteche inserite in dette strade, secondo le direttive fornite dalla Regione.

 




Art. 3

(Finanziamenti)



 

1. Per concorrere a perseguire le finalità di cui all’articolo 1, la Regione, le province, l’Unione delle camere di commercio e le camere di commercio concedono alla Enoteca/Elaioteca regionale i seguenti finanziamenti:

a)      contributo annuo permanente sulle spese di funzionamento;

b)      contributo, fino al 65 per cento della spesa ammessa, per lo svolgimento delle attività di promozione e di valorizzazione dei vini e degli oli pugliesi, contenute in apposito programma triennale proposto dagli organi gestionali dell’Enoteca/Elaioteca regionale e approvato dalla Giunta regionale;

c)      contributo, fino al 25 per cento della spesa ammessa, per la realizzazione di studi e ricerche di mercato per accrescere la presenza delle produzioni pugliesi di qualità sui mercati internazionali e nazionali;

d)      contributo, fino all’80 per cento della spesa ammessa, per l’acquisizione a titolo oneroso della documentazione e degli oggetti relativi alla cultura contadina, per il recupero e la valorizzazione delle tradizioni, per la ricostruzione dell’identità economica e culturale dei territori di produzione dei vini e degli oli di qualità.

 

2. Il protocollo da stipularsi con le province pugliesi e l’Unione delle camere di commercio di Puglia deve prevedere che le province si fanno carico di mettere a disposizione, secondo quanto previsto all’articolo 2 , idonei locali quali sedi provinciali dell’Enoteca/Elaioteca regionale mentre l’Unione delle camere di commercio di Puglia si fa carico di svolgere, con proprio personale, funzioni di controllo e coordinamento di ciascuna sede provinciale.

 

3. Le province, l’Unione delle camere di commercio e le camere di commercio partecipano ognuna nella misura del 10 per cento al contributo di cui al comma 1.




Art. 4

(Modalità di concessione dei finanziamenti)



 

1. La concessione dei contributi di cui all’articolo 3 è subordinata alle seguenti condizioni:

a)      l’Enoteca/Elaioteca deve adottare lo statuto approvato dalla Giunta regionale e si deve dotare di un regolamento di organizzazione e di contabilità;

b)      fra gli associati devono essere presenti i consorzi di tutela e valorizzazione riconosciuti secondo la vigente normativa, gli operatori agricoli singoli o in forma associata, altri operatori che producono e commercializzano vini e oli di qualità o biologici imbottigliati;

c)      il Consiglio di amministrazione deve essere composto, per almeno due terzi, dai rappresentanti dell’ente promotore costituito ai sensi dell’articolo 2.




Art. 5

(Attività propedeutiche)



 

1. L’Assessorato regionale alle risorse agroalimentari cura le attività propedeutiche per la costituzione dell’Enoteca/Elaioteca regionale redigendo lo schema di statuto e degli atti costitutivi, che sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell’ente promotore.

 

2. L’Assessorato regionale alle risorse agroalimentari provvede, altresì, ad adottare un logo caratteristico dell’Enoteca/Elaioteca regionale, nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti di servizio.

 




Art. 6

(Regolamento di attuazione)




1. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il relativo regolamento di attuazione.

 




Art. 7

(Norma finanziaria) *



 
1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 01.03.02 “Interventi di promozione” il capitolo di spesa 111112 denominato “Contributi alla Enoteca/Elaioteca regionale per spese di funzionamento e per attività di promozione e valorizzazione dei vini e degli oli pugliesi (articolo 3 l. r. 20/2008).”.
2. La dotazione finanziaria per l’esercizio 2010 è stabilita in euro 690 mila. Per gli esercizi successivi, la dotazione finanziaria è stabilita con le leggi di bilancio annuali e pluriennali.
 
Articolo così sostituito dalla l..r. 34/2009, art. 14



Disposizioni finali


La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.