Regolamento Regionale 29 luglio 2008, n. 17 Regolamento di attuazione dell'art. 18 comma 8 ter, della Legge Regionale 08 marzo 2007, n. 2 e s.m. e i. - Fondo per il risanamento finanziario dei Consorzi delle Aree di Sviluppo Industriale
Art. 1L’articolo 18 comma 8 bis, della Legge
Regionale 08 marzo 2007, n. 2 e s.m. e i., ha istituito un Fondo di
risanamento finanziario (d’ora in poi denominato “Fondo”), per la concessione di
contributi sugli interessi pagati per il rimborso dei mutui contratti dai
Consorzi ASI finalizzati al loro risanamento.
Con il presente regolamento si determinano le
modalità ed i criteri per l’accesso al Fondo e per l’erogazione delle
agevolazioni concesse.
Art. 2La Regione determina annualmente la
partecipazione finanziaria al Fondo per la concessione dei contributi in conto
interessi mediante apposito stanziamento nel Bilancio di Previsione.
Art. 3Possono accedere ai benefici del Fondo
i Consorzi ASI della Regione Puglia che, in esecuzione della Legge
Regionale n. 2 del 2007, risultano aver approvato, nell’Assemblea
generale, il programma di cui all’articolo 18 comma 5, che preveda il
ripianamento finanziario con ricorso all’indebitamento mediante mutuo,
Art. 4I Consorzi che intendono accedere ai
benefici del Fondo devono indirizzare apposita domanda alla Regione Puglia –
Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica – Settore
Industria entro sei mesi dall’approvazione del bilancio di previsione annuale
della Regione Puglia. Alla domanda devono essere allegati il piano di
risanamento del Consorzio ASI, la delibera assembleare di approvazione o di
presa d’atto e lo statuto del Consorzio adeguato alle norme della Legge
regionale n. 2 dell’8 marzo 2007.
Art. 5La misura massima del contributo
concedibile, nei limiti dello stanziamento disponibile, è pari alla quota annua
di interessi sul mutuo erogato al Consorzio per il ripianamento finanziario,
anche nel caso in cui sia previsto un periodo di preammortamento.
Art. 6L’istruttoria della domanda è di competenza
del Settore Industria. Essa deve accertare la finalizzazione del piano
presentato dal Consorzio all’effettivo risanamento dello stesso.
Il contributo è deliberato dalla Giunta
Regionale su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione
Tecnologica.
Le risorse disponibili saranno ripartite tra
le istanze ammesse a contributo in proporzione all’entità dei mutui contratti
dai Consorzi ASI.
All’erogazione del contributo si provvederà
con atto dirigenziale.
La liquidazione è subordinata all’effettiva
erogazione del mutuo ed è disposta direttamente a favore dell’Istituto di
credito mutuante in rela-zione a ciascuna rata di scadenza.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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