Regolamento Regionale 29 luglio 2008, n. 18 Regolamento per la mobilità del personale dei Consorzi delle Aree di Sviluppo Industriale: art. 18, commi 6 e 7, della legge regionale 08 marzo 2007, n. 2 e s.m.i.
Art. 1(Oggetto e finalità del
regolamento)
1. Il presente regolamento disciplina,
secondo quanto previsto dall’articolo 18, commi 6 e 7, della legge
regionale 8 marzo 2007, n. 2, la mobilità del personale dei Consorzi
delle Aree di Sviluppo Industriale di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto,
verso i soggetti di cui all’art. 2, comma 6, della medesima legge regionale e
verso la Regione Puglia e gli altri suoi enti partecipati e/o strumentali.
Art. 2(Esuberi di personale e
mobilità)
1. I Consorzi ASI della Regione Puglia,
interessati ai processi di risanamento o liquidazione in conseguenza
dell’applicazione della legge
regionale 8 marzo 2007, n. 2, che, nel programma di ripianamento di
cui all’articolo 18, comma 5, della medesima legge regionale, prevedano
l’esubero anche di un solo dipendente tra quelli in servizio con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2006
applicano le procedure di informazione e consultazione di cui all’articolo 4,
commi da 2 a 8, della legge 23 luglio 1991 n. 223, con esclusione degli
adempimenti e delle prescrizioni incompatibili con il regime speciale di
mobilità di cui all’articolo 18, commi 6 e 7, della legge
regionale 8 marzo 2007, n. 2.
2. All’esito delle procedure di informazione
e consultazione con le OO.SS. e in applicazione dei criteri di scelta dei cui
all’articolo 5, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Consorzio
ASI procede alla adozione di una lista nominativa dei lavoratori in esubero e
promuove la loro mobilità verso i soggetti di cui all’articolo 2, comma 6, della
legge
regionale 8 marzo 2007, n. 2, verso gli altri Consorzi ASI della regione
nonché verso la Regione Puglia o gli altri enti partecipati o strumentali della
stessa regione.
3. La procedura di mobilità di cui al comma
precedente e la ricollocazione dei lavoratori in esubero sono attuate nel
rispetto delle disposizioni in materia di dotazione organica e di fabbisogno dei
soggetti di destinazione e avvengono secondo le modalità stabilite nell’articolo
3 del presente regolamento.
4. La mobilità verso la Regione Puglia può
essere richiesta e attivata solo in caso di esito negativo delle procedure di
mobilità esperite verso i soggetti di cui all’articolo 2, comma 6 della L.R.
2/2007 e verso gli altri Consorzi ASI della Regione Puglia.
Art. 3(Procedimento e requisiti per la mobilità verso la Regione Puglia egli enti
strumentali della stessa)
1. I dipendenti in esubero iscritti nella
lista di cui all’art. 2, comma 2, del presente regolamento, sono posti in
mobilità e ricollocati presso i soggetti di cui all’articolo 2, comma 6, della
legge
regionale 8 marzo 2007, n. 2, presso gli altri Consorzi ASI nonché
presso la Regione Puglia o gli altri enti partecipati o strumentali della stessa
regione, alle condizioni e secondo le procedure di seguito
stabilite.
Tutte le procedure devono concludersi entro
90 giorni.
2. Le procedure di mobilità sono svolte su
iniziativa e impulso del Consorzio ASI che presenta esuberi il quale pone in
essere tutta l’attività necessaria a ricollocare i dipendenti in esubero. I
Consorzi possono attribuire eventuali benefici ai Consorziati che assorbano
dipendenti mobilitati.
3. I dipendenti in esubero possono assumere
l’iniziativa di presentare istanza di mobilità e ricollocazione ai soggetti ed
enti di cui al comma 1 del presente articolo nella quale occorre dichiarare e
autocertificare ai sensi degli artt. 46, 47 e76 del D.P.R. n. 445/2000, quanto
segue:
- cognome, nome, luogo e data di
nascita;
- stato di famiglia;
- titolo di studio;
- dipendente in esubero di Consorzio
ASI;
- categoria e profilo professionale di
apparenza al 31.12.2006, quale unica data rilevante ai fini della mobilità, in
riferimento al CCNL per i dipendenti dei Consorzi ed Enti di sviluppo
industriale aderenti alla F.I.C.E.I.;
- modalità di assunzione presso l’ente in cui
presta servizio (assunzione diretta, procedura concorsuale, mobilità da soggetto
pubblico o privato ecc.)
4. Nel caso di presentazione della istanza di
mobilità e ricollocazione alla Regione Puglia e ai suoi enti partecipati o
strumentali, oltre a quanto indicato nel precedente comma 3 occorre allegare
espressa attestazione del Consorzio ASI da cui l’istante dipende circa l’esito
negativo delle procedure di mobilità esperite verso i soggetti di cui
all’articolo 2, comma 6 della
L.R.
2/2007 e verso gli altri
Consorzi ASI della Regione Puglia.
5. Il lavoratore ricollocato a seguito della
procedure di mobilità di cui al presente regolamento prende servizio nella nuova
sede di destinazione, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione.
6. Se la sede di destinazione è in una
provincia diversa da quella del Consorzio ASI di provenienza ovvero di
residenza, il lavoratore beneficia degli ausili previsti per i dipendenti della
Regione Puglia trasferiti presso altri enti in seguito a processi di
decentramento, con oneri a carico del Consorzio ASI di provenienza.
7. Nel caso in cui i lavoratori in esubero
siano stati assunti dai Consorzi ASI ovvero dagli enti di provenienza in assenza
di procedure concorsuali, la ricollocazione presso i soggetti pubblici di cui
all’articolo 2, comma 6, della legge
regionale 8 marzo 2007, n. 2, nonché presso la Regione Puglia e i
suoi enti strumentali avviene mediante apposita selezione, verifica di idoneità
ed accertamento dei requisiti, ai sensi dell’articolo 18, commi 6 e 7, della
suddetta legge regionale e delle disposizioni attuative del presente
regolamento. In tal caso, l’attività di mobilità e ricollocazione del Consorzio
ASI che presenta gli esuberi e/o la domanda di mobilità e ricollocazione
presentata dai dipendenti di cui al comma 1 del presente articolo, danno impulso
all’avvio delle attività e dei provvedimenti dell’ente destinatario preordinati
a bandire la procedura concorsuale riservata, nel rispetto di quanto stabilito
nell’articolo 2, commi 3 e 4, del presente regolamento.
Art. 4(Reinquadramento giuridico ed economico presso i ruoli della Regione Puglia e
degli enti strumentali della stessa)
1. Il personale ricollocato ai sensi del
presente regolamento sottoscrive un nuovo contratto di lavoro.
2. Linquadramento giuridico del personale
transitato a seguito della procedura di mobilità disciplinata dal presente
regolamento è quello del livello contrattuale corrispondente a quello di
provenienza alla data del 31/12/2006, individuato attraverso una comparazione
tra la classificazione delle categorie e dei profili professionali del CCNL dei
dipendenti e dei dirigenti del comparto a cui appartiene l’Ente di destinazione
e quello stipulato dalla FICEI per i Consorzi delle Aree di Sviluppo
Industriale.
3. I Consorzi ASI predispongono, in accordo
con le Associazioni sindacali, una tabella di comparazione soggetta ad
approvazione da parte dell’Ente di destinazione. La tabella di comparazione
dovrà essere trasmessa all’Ente di destinazione unitamente all’attivazione della
procedure di mobilità e ricollocazione.
4. Qualora il dipendente goda, esclusi i
trattamenti accessori, di una retribuzione ordinaria complessiva superiore a
quella spettante in base allinquadramento giuridico stabilito con il presente
articolo, tale maggiore retribuzione è imputata alla P.E.O. (Progressione
Economica Orizzontale), mentre eventuali ulteriori differenze danno luogo a un
assegno ad personam in favore del dipendente fino alla concorrenza della
retribuzione precedentemente goduta, riassorbibile con i futuri miglioramenti
contrattuali.
Art. 5(Norma finale ed entrata in vigore)
1. Il presente regolamento è pubblicato sul
B.U.R.P. ed entra in vigore dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione.
2. E fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare come normazione di diritto pubblico a carattere
imperativo.
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