Anno 2008
Numero 19
Data 07/08/2008
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
Note Pubblicato sul B.U.R.Puglia n. 127 suppl. del 14 agosto 2008
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Regolamento Regionale 7 agosto 2008, n. 19

Modifiche al Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4"Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 - "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia"



Art. 1

Modifiche all’art. 3 “Modalità e strumenti per l’accesso unico al sistema integrato dei servizi”


1. All’art. 3 comma 7 la lett. a) è così sostituita:
“a) coordinatore sociosanitario o altro dirigente nominato dal Direttore del Distretto sociosanitario, ai sensi dell’art. 14, comma 14, della l.r. n. 25/2006, o loro delegato per le singole sedute;”.
 
2. All’art. 3 comma 7 la lett. d) è così sostituita:
“d) medico specialista e altre figure professionali specifiche, rispetto alle patologie prevalenti nel quadro delle condizioni di salute psico-fisiche del paziente, individuate dalla ASL competente” [eliminare la nota 1]. 



Art. 2

Modifiche all’art. 5 “Determinazione dell’ISEE regionale”


1. All’art. 5 è aggiunto il seguente comma 2:
“2. Il nuovo indicatore ISEE regionale, così come determinato al comma precedente, sarà applicato dai Comuni e dagli altri enti competenti per regolare l’accesso alle prestazioni e ai servizi di cui al presente regolamento, subordinatamente all’adeguamento del sistema informatico dell’INPS, cui è affidata la gestione della banca dati relativa al calcolo dell’indicatore e il rilascio della certificazione, così come disposto da apposita intesa tra Regione Puglia e INPS, da predisporre a cura dell’Assessorato alla Solidarietà entro due anni dalla entrata in vigore del presente regolamento”. 



Art. 3

Modifiche all’art. 6 “Criteri per la compartecipazione alla spesa per il servizio”


1. All’art. 6 comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:
“3. […] e dall’art. 5 del presente regolamento”.


2. All’art. 6 comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:
“4. […] la situazione economica è riferita al solo soggetto destinatario della prestazione e tenuto alla partecipazione ai costi della prestazione, qualora più favorevole, cioè più elevata rispetto a quella del nucleo familiare. A tal fine si considerano quali redditi del destinatario della prestazione o dell’intervento i redditi a ogni titolo percepito […]”


2. All’art. 6 comma 6 è aggiunta la seguente lett. d):
“d) con riferimento alla fascia di reddito compresa tra le soglie di cui alle precedenti lett. a) e b) del presente articolo, il regolamento unico di ambito territoriale determina le quote di compartecipazione al costo delle prestazioni in relazione alle diverse fasce di reddito e alle tipologie di servizi”. 



Art. 4

Modifiche all’art. 19 “Poteri sostitutivi”


1. All’art. 19 è aggiunto il seguente comma 4:
“4. Ai fini della corretta applicazione dell’intervento della Regione, vengono individuate le seguenti categorie di casi di inadempimento ed inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge regionale, dal regolamento regionale e dai relativi atti di indirizzo:
a)      ritardi o mancata approvazione dei documenti di programmazione locale attuativa della programmazione regionale, espressa in forma di piani e di linee guida;
b)      ritardi o mancata assunzione delle scelte connesse alla definizione dell’assetto istituzionale, organizzativo e gestionale dell’Ambito territoriale, rispetto ai termini fissati dai documenti regionali di indirizzo e di programmazione;
c)      omissione degli atti e delle procedure necessarie a favorire la più ampia partecipazione dei soggetti di cui all’art. 4 comma 2 lett. c) della legge regionale;
d)      ritardi o mancata attivazione, in assenza di adeguate motivazioni, o attivazione con modalità difformi da quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente regolamento, delle procedure connesse alla attuazione delle linee di intervento del rispettivo piano sociale di zona, con riferimento alla gestione diretta di interventi e servizi ovvero alla gestione mediante affidamento a terzi, concessione e altre forme, degli interventi e servizi previsti nel suddetto piano sociale di zona;
a)      la mancata revoca di provvedimenti per l’autorizzazione al funzionamento di strutture e di servizi, che, a seguito delle attività di vigilanza e controllo di cui agli artt. 41 e 42 del presente regolamento, siano risultati in difformità con gli standard funzionali, strutturali e organizzativi di cui al presente regolamento, ovvero inosservanza dei termini e degli obblighi in materia previsti dallo stesso regolamento, tali da determinare discriminazione e danno nei confronti dei soggetti titolari delle strutture per le quali si richieda il provvedimento di autorizzazione;
b)      adozione di atti per la gestione delle strutture e dei servizi in difformità con quanto previsto dalle norme nazionali e regionali.”


2. All’art. 19 è aggiunto il seguente comma 5:
“5. Il commissario ad acta di cui al precedente comma 3 del presente articolo viene individuato dalla Giunta Regionale, in relazione alle cause che hanno reso necessario il commissariamento, tra le seguenti figure:
a)      funzionari regionali dell’Assessorato alla Solidarietà;
b)      responsabile dell’Ufficio di Piano di Zona dell’ambito interessato;
c)      responsabile dei Servizi Sociali o altro funzionario in servizio presso uno dei Comuni dell’ambito territoriale;
d)      responsabile dei Servizi Sociali o altro funzionario in servizio presso Comuni afferenti ad altri Ambiti  territoriali.
 
Qualora il commissario ad acta venga individuato in una delle figure di cui alle lett. b), c) e d), si applicano le disposizioni di cui all’art. 4 della l.r. 12 agosto 1981 n. 45 e successive modificazioni. 



Art. 5

Modifiche all’art. 21 “Ruolo dei soggetti terzi per la gestione dei servizi”


1. All’art. 21 il comma 3 è così sostituito:
“3. I soggetti terzi che non presentano organizzazione di impresa e che intendano concorrere alla realizzazione del sistema di welfare locale, possono svolgere esclusivamente attività e servizi che, in coerenza con le finalità istituzionali delle singole organizzazioni e nel rispetto della normativa vigente di riferimento, non presentino elementi di complessità tecnica e organizzativa.” 



Art. 6

Modifiche all’art. 22 “Requisiti generali per la partecipazione alle procedure per l’affidamento”


1. All’art. 22 il comma 1, l’ultimo periodo, è sostituito con il seguente:
“1. […] Gli ambiti possono, con proprio regolamento, integrare i suddetti requisiti di ammissibilità, in relazione alla natura di specifici servizi ovvero a specifiche condizioni strutturali del contesto di riferimento, garantendo in ogni caso la pluralità di offerta dei servizi e delle prestazioni sociali e il rispetto dei principi di trasparenza, pari opportunità e tutela della concorrenza”.
 
2. All’art. 22, il comma 2 è integrato alla fine del primo periodo con la seguente espressione:
“2. […], ove pertinenti in relazione alla natura giuridica e alle caratteristiche organizzative dei singoli componenti.[…]” 



Art. 7

Modifiche all’art. 28 “Accreditamento delle strutture e dei soggetti erogatori dei servizi socio-assistenziali”


1. All’art. 28 il comma 4 è sostituito con il seguente:
“4. L’accreditamento non costituisce in capo ai Comuni, agli Ambiti territoriali e alle ASL, alcun obbligo a instaurare con i soggetti accreditati rapporti contrattuali per l’erogazione di interventi e servizi sociali e per la fornitura di prestazioni, il cui costo si ponga a carico del servizio pubblico.” 



Art. 8

Modifiche all’art. 30 “Procedure per l’accreditamento”


1. All’art. 30, il comma 1 è così sostituito:
“1. L’accreditamento è subordinato alla sussistenza dei requisiti strutturali, organizzativi, funzionali e di qualità previsti nel presente regolamento. in sede di prima applicazione la procedura è avviata contemporaneamente su tutto il territorio regionale con deliberazione di Giunta regionale da pubblicare sul B.U.R.P. con la quale sono fissati i termini entro cui gli ambiti territoriali devono provvedere a pubblicare l’avviso per invitare i soggetti interessati a presentare istanza, specificando le aree di intervento e le tipologie di strutture e servizi per le quali si intende procedere all’accreditamento. L’istanza è presentata dal legale rappresentante degli enti di cui all’art. 28 comma 2, rispettivamente presso l’ambito territoriale in cui ricade la struttura, ovvero presso l’ambito territoriale ove ricade la sede operativa del servizio. L’accreditamento in ogni caso ha valore sull’intero territorio regionale.”
 
2. All’art. 30 comma 5, l’ultimo periodo è sostituito con il seguente:
“5.[….] Le predette strutture provvisoriamente accreditate sono comunque assoggettate alle procedure di cui al precedente comma 1”.
 
All’art. 30 è aggiunto il seguente comma 6:
“6. Nelle more dell’avvio delle procedure di accreditamento di cui al precedente comma 1, sono fatti salvi i rapporti instaurati dalle strutture e dai servizi al fine di erogare prestazioni il cui costo si pone a carico del servizio pubblico, e i nuovi contratti possono essere stipulati sulle base degli specifici riferimenti normativi e delle autorizzazioni in essere, ancorché provvisorie.” 



Art. 9

Modifica all’art. 31 “Modalità di gestione degli elenchi dei soggetti e delle strutture accreditate”


All’art. 31 è aggiunto il seguente comma 7:
“7. Il provvedimento di revoca o di sospensione dell’accreditamento adottato dall’Ambito comporta, previa notifica al Settore Sistema Integrato Servizi Sociali, l’immediata revoca ovvero la sospensione per i soggetti di cui all’art. 28 comma 2 dei contratti posti in essere per le prestazioni di cui all’art. 28 comma 3. Il provvedimento di revoca comporta, altresì, la cancellazione dall’elenco di cui al comma 1 del presente articolo”. 



Art. 10

Modifica all’art. 33 “Autorizzazione al funzionamento”


1. All’art. 33 del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, è aggiunto il seguente comma 6:
“6. Ai sensi dell’art. 49 comma 1 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, il provvedimento di autorizzazione al funzionamento per le strutture e i servizi socio-assistenziali deve essere assunto dal Comune competente per territorio in conformità alle disposizioni di cui alla stessa legge. Laddove la gestione associata delle funzioni socio-assistenziali comprenda esplicitamente anche l’esercizio della funzione autorizzatoria, l’Ambito territoriale individua le modalità per il rilascio del provvedimento di autorizzazione, con i connessi adempimenti di verifica e controllo.” 



Art. 11

Modifica all’art. 35 “Verifica di compatibilità per l’autorizzazione di strutture sociosanitarie”


1. All’art. 35 del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, l’ultimo periodo del comma 2 è così modificato:
“2. […] Tale autorizzazione è subordinata alla verifica di compatibilità prevista per le strutture di cui all’art. 5 comma 1, lett. a, punti 1.2.1 e 1.2.2 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8, limitatamente alle strutture di cui alla lett. b del precedente comma, che chiedano di erogare prestazioni sanitarie riabilitative con carattere prevalente rispetto al complesso delle prestazioni da erogare, secondo le procedure di cui alla stessa l.r. n. 8/2004.”
 
2. All’art. 35 del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, il comma 3 è eliminato.  



Art. 12

Modifiche all’art. 36 “Requisiti comuni alle strutture”


1. All’art. 36 comma 1, il primo punto elenco della lett. a) è così modificato:
“- ubicazione in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l’uso di mezzi pubblici e, comunque, tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti delle strutture, salvo quanto diversamente disposto per specifiche strutture, ovvero anche in zone rurali peri-urbane limitatamente a strutture semiresidenziali e residenziali che integrano il percorso socio-assistenziale e l’accoglienza alberghiera, con  terapie occupazionali e riabilitative connesse all’uso delle risorse rurali e agricole, nonché con percorsi di inserimento socio lavorativo tali da richiedere la disponibilità di adeguate superfici ad uso non residenziale per la realizzazione di percorsi dedicati ovvero di laboratori e di attività produttive a scopo didattico-educativo. In tal caso il complesso delle prestazioni erogate dalla struttura deve considerare quale componente integrante il servizio di trasporto sociale per gli ospiti e per i loro familiari, tale da assicurare la piena accessibilità della struttura. Tale possibilità non è consentita per le strutture di cui agli artt. 58, 59, 66, 67 del presente regolamento”.
 
2. All’art. 36 comma 1, è aggiunto un terzo punto elenco:
“- in tutte le strutture in cui il presente regolamento prevede la presenza di condizionatori d’aria, laddove esigenze specifiche connesse alla salubrità degli ambienti e alle condizioni di salute degli ospiti lo richiedono, i condizionatori possono essere sostituiti in tutto o in parte con adeguati sistemi di ventilazione a soffitto”. 



Art. 13

Modifiche all’art. 38 “Procedure per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture”


1. Il comma 2 dell’art. 38 del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, è così modificato:
“Le strutture e i servizi in possesso di autorizzazione provvisoria, rilasciata dopo l’entrata in vigore della
legge regionale 25 agosto 2005, n. 17, e sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere obbligatoriamente adeguate ai requisiti organizzativi, funzionali e strutturali stabiliti dal successivo Titolo V, nel termine di tre anni dalla entrata in vigore del presente regolamento. L’autorizzazione provvisoria si intende prorogata fino a un massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, previa presentazione, entro un anno dalla stessa data, di un piano di adeguamento ai nuovi requisiti organizzativi, funzionali e strutturali, che specifichi in forma di relazione descrittiva le tipologie di interventi di adeguamento e le fasi temporali di attuazione, le risorse finanziarie a copertura del programma di investimento previsto, le principali specifiche tecniche dell’intervento. Sono fissate con cadenza annuale le verifiche sullo stato di avanzamento del processo di adeguamento.”


2. All’art. 38 del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, è aggiunto il seguente comma 2 bis:
“2 bis. Le strutture in possesso di autorizzazione provvisoria, per le quali non risulti possibile l’adeguamento agli standard strutturali, in presenza di specifici vincoli disposti dalla normativa vigente, quali ad esempio quelli urbanistici, architettonici, ambientali dandone apposita comunicazione corredata adeguata documentazione all’Ambito territoriale, conservano l’autorizzazione provvisoria fino al termine dei tre anni dalla entrata in vigore del presente regolamento.”


3. Il comma 3 dell’art. 38 del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, è sostituito come segue:
“3. Qualora, decorso il termine di un anno per la presentazione del piano di adeguamento, i soggetti gestori delle strutture e servizi non abbiano provveduto ad inoltrare istanza di autorizzazione definitiva al funzionamento, il Comune che ha rilasciato il primo provvedimento di autorizzazione provvisoria, diffida entro il 30.09.2008  il soggetto gestore a presentare il piano di adeguamento di cui al precedente comma 2 entro un massimo di novanta giorni dalla notifica della predetta diffida. Decorso inutilmente il termine dei novanta giorni dalla notifica della diffida, l’autorizzazione provvisoria decade automaticamente e il Comune titolare ne dispone la chiusura.”


4. Al comma 3 dell’art. 38 del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, è aggiunto il seguente comma 3bis:
“3bis. Per le strutture in possesso di autorizzazione rilasciata in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 17/2003, sulla base della precedente normativa vigente, il Comune titolare del primo provvedimento di autorizzazione richiede alle stesse strutture di presentare il piano di adeguamento entro un massimo di novanta giorni dalla notifica della predetta richiesta. Decorso il termine dei novanta giorni dalla notifica, l’autorizzazione decade automaticamente e il Comune titolare ne dispone la chiusura. Se la struttura precedentemente autorizzata presenta già gli standard funzionali, strutturali e organizzativi di cui al presente regolamento, ovvero al momento del conseguimento in applicazione del piano di adeguamento, presenta al Comune istanza di autorizzazione definitiva ai sensi della legge regionale n. 19/2006, ai fini della successiva iscrizione nel registro regionale delle strutture autorizzate.”


5. Al comma 3 dell’art. 38 del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, è aggiunto il seguente comma 3ter:
“3ter. Il Comune titolare del primo provvedimento di autorizzazione provvisoria provvede ad inviare alla Regione, entro e non oltre il 31 gennaio 2009, specifica comunicazione da cui si evincano:
a)      i soggetti gestori che hanno presentato un piano di adeguamento per le strutture interessate;
b)      i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al precedente comma 2 bis;
c)      i soggetti diffidati entro il termine di cui al precedente comma 3;
d)      gli esiti delle verifiche di cui al precedente comma 2.”


6. Il comma 7 dell’art. 38 del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, è sostituito come segue:
“7. Il provvedimento di autorizzazione decade in presenza di modifiche strutturali che comportano il mancato rispetto degli standard relativi alla tipologia di struttura per la quale si è ottenuto il provvedimento stesso. Nel caso di ampliamento di struttura che non comporti variazione degli standard minimi e che rispetti gli standard richiesti per i servizi generali e gli spazi comuni, l’autorizzazione va richiesta solo per la parte in ampliamento. L’autorizzazione non decade in caso di modifica del legale rappresentante, di modifica della natura giuridica del soggetto titolare, di modifica nella denominazione e nell’assetto societario del soggetto titolare ovvero gestore della struttura, purché tali modifiche non comportino cambiamenti nelle caratteristiche strutturali e organizzative del servizio. In questi casi l’autorizzazione è soggetta a convalida da parte del Comune che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione, previa integrazione e aggiornamento della documentazione di cui all’art. 39 del presente regolamento.”  



Art. 14

Art. 38 bis del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4


1. Dopo l’art. 38 del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n.4, è aggiunto il seguente art. 38 bis:


“Art. 38 bis
Norme transitorie per l’attuazione di programmi di investimento per l’adeguamento di
strutture sociosanitarie convenzionate
1. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione nel caso di realizzazione di nuove strutture in sostituzione, ovvero per l’adeguamento, di strutture già autorizzate al funzionamento, ancorché provvisoriamente, e convenzionate con i Comuni singoli o associati e con il Servizio Sanitario Regionale per l’erogazione di prestazioni residenziali e semiresidenziali a carattere socio-sanitario o socio assistenziale di cui al presente Regolamento.


2. Al fine di realizzare il piano di adeguamento ai requisiti organizzativi, funzionali e strutturali stabiliti dal successivo Titolo V del presente regolamento, il soggetto titolare e/o gestore della struttura interessata mantiene il convenzionamento per il medesimo numero di posti letto ovvero per il medesimo volume di prestazioni, anche nel caso in cui si renda necessario lo spostamento degli utenti assistiti in altra struttura, purché rispetti le seguenti condizioni:
a)      comunichi preventivamente la necessità del trasferimento degli assistiti alla Azienda Sanitaria Locale e al Comune con la quale ha sottoscritto la convenzione, dichiarando nel proprio piano di adeguamento la durata del programma di investimento e il periodo durante il quale gli obblighi del convenzionamento dovranno essere riferiti ad altra struttura, di cui siano compiutamente descritte le caratteristiche strutturali e organizzative;
b)      sia stato dato adeguato preavviso agli utenti e ai loro familiari della necessità del trasferimento;
c)      la comunicazione preventiva dello spostamento degli utenti assistiti sia corredata da una copia del piano di adeguamento, che espliciti durata e caratteristiche dei lavori programmati, numero degli utenti per i quali si richieda il trasferimento in altra struttura, nonché dall’impegno a spostare nuovamente nella struttura di provenienza gli utenti trasferiti, entro sessanta giorni dalla conclusione dei lavori programmati, ovvero l’impegno a trasferire definitivamente nella nuova struttura gli utenti, dismettendo o riconvertendo i vecchi posti letto;
d)      il trasferimento degli utenti assistiti avvenga per il medesimo numero di posti verso altra struttura già autorizzata al funzionamento, ancorché provvisoriamente, della stessa tipologia assistenziale, ovvero presso una struttura della stessa tipologia assistenziale che rispetti gli standard strutturali minimi di cui al D.M. n. 308/2001, così come verificati preventivamente dal Comune competente;


6. Con riferimento alla struttura che accoglie temporaneamente gli utenti trasferiti dalla struttura interessata dal piano di adeguamento, il soggetto titolare e/o gestore non acquisisce in alcun caso diritti in merito al convenzionamento con il SSR e con il Comune.”  



Art. 15

Modifiche all’art. 42 “Attività di vigilanza e controllo della Regione”


1. All’art. 42 il comma 2 è così sostituito:
“2. In presenza di circostanze di particolare rilievo, ivi inclusa la mancata attivazione del Comune e/o dell’Ambito territoriale di riferimento per le attività di vigilanza di cui all’art. 41 del presente regolamento, l’Assessorato ai Servizi Sociali può disporre, attraverso le proprie strutture, specifiche attività di controllo”. 



Art. 16

Modifiche all’art. 46 “Contenuto professionale dei servizi”


1. All’art. 46 comma 2 la lettera e) è così sostituita:
“e) laurea in Pedagogia e in Scienze Pedagogiche”.


2. All’art. 46 comma 2 sono aggiunte le seguenti lettere:
“g) laurea specialistica in Progettista e Dirigente dei servizi educativi e formativi ovvero in Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi;
 
h) laurea triennale in Scienze della Formazione Continua, indirizzi in Operatore socioculturale e in Operatore per la mediazione interculturale”. 



Art. 17

Modifiche all’art. 58 “Residenza sociosanitaria assistenziale per diversamente abili”


1. All’art. 58 comma 1, nella parte descrittiva denominata “Personale” il quinto capoverso è così sostituito:
“Almeno uno degli operatori in presenza deve essere in possesso del patentino BLS”. 



Art. 18

Art. 60 bis del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 


1. Dopo l’art. 60 del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n.4, è aggiunto il seguente art. 60 bis:


“Art. 60 bis
Casa famiglia con servizi formativi alle autonomie  per l’inserimento socio lavorativo di
persone con disabilità”
 
1. La Casa - Famiglia e il Servizio Formativo alle autonomie per l’inserimento socio lavorativo di persone con disabilità, presenta le seguenti caratteristiche strutturali e organizzative.


Dimensioni Descrizione e Standard


Tipologia e carattere; destinatari.
 
La CASA-FAMIGLIA è struttura residenziale socio-assistenziale a carattere familiare destinata prevalentemente a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, con disabilità intellettiva o psichica o con patologia psichiatrica stabilizzata. Possono accedere a tale unità di offerta persone con disabilità psichica e intellettiva o con patologia psichiatrica stabilizzata, con sufficienti condizioni di autonomia primaria, dopo attenta valutazione delle strutture competenti della ASL che intervengono nella Unità di Valutazione Multidimensionale preposta alla analisi, valutazione e presa in carico del caso mediante un progetto personalizzato per l’inserimento. Non possono essere accolte persone affette da non autosufficienze gravi derivanti da disabilità motorie che impediscano la deambulazione.
 
Utenti della casa-famiglia sono quei soggetti privi del sostegno familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile.
 
La struttura è finalizzata a garantire una vita quotidiana significativa, sicura e soddisfacente a persone con disabilità per le quali sia possibile definire percorsi di inserimento socio-lavorativo per l’autonomia dell’individuo.
 
La casa-famiglia si configura come struttura idonea a garantire il “dopo di noi”.


IL SERVIZIO FORMATIVO ALLE AUTONOMIE PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON DISABILITA’.
E’ una unità di offerta socio-assistenziale che offre alle persone, che saranno in essa ammesse, percorsi orientati alla didattica e formazione professionalizzante, al sostegno delle autonomie acquisite, preferibilmente, ancorché non esclusivamente, al collocamento lavorativo ad esempio in attività manifatturiere, della ristorazione e turistico alberghiere, orticole e florovivaistiche, attingendo i soggetti fruitori del servizio dalle liste del collocamento obbligatorio presso le agenzie del collocamento Provinciali, che trattano la collocazione lavorativa di persone con inabilità -l. n. 68/1999- individuando tra queste le persone con invalidità intellettiva e psichica.


Ricettività - La Casa-Famiglia
 
è costituita da più nuclei o moduli, aventi ciascuno la capacità ricettiva complessiva da un minimo di 3 utenti ad un massimo di 21 utenti, più eventuali 2 posti per le emergenze. La casa ospita utenti sia di sesso maschile che femminile. La casa opera per i 365 giorni dell’anno e per le 24 ore.
 
La capienza massima della struttura è determinata in 60 posti - utente.


Prestazioni e attività CASA-FAMIGLIA.
 
Le attività funzionali offerte nella Casa-Famiglia, alle quali sono preposte le famiglie o persone che vivono nella casa famiglia anche se non sposate, come soggetti responsabili della gestione, a condizione che diano garanzia di permanenza non occasionale, sono:
-         assistenza diurna e notturna nelle 24 ore, per 365 giorni anno ;
-         attività educative indirizzate all’autonomia;
-         attività mirate all’acquisizione e al mantenimento delle capacità comportamentali, cognitive ed affettivo-relazionali;
-         attività di socializzazione;
-         somministrazione pasti.


IL SERVIZIO FORMATIVO ALLE AUTONOMIE PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON DISABILITA’.
Il Servizio Formativo alle Autonomie ospiterà le persone diversamente abili negli orari diurni, secondo il calendario lavorativo, per un minimo di sette ore giornaliere, individuate sia nella fascia antimeridiana che nella fascia pomeridiana, dal lunedì al venerdì, per la formazione alle autonomie, con programmazione settimanale delle attività sia comuni che individuali.
Il Servizio offre alle persone accolte e inserite, percorsi prevalentemente orientati al collocamento lavorativo ed al mantenimento e rafforzamento delle autonomie acquisite.


Le attività si svolgeranno in apposite aule didattiche, nonché in contesti operativi, anche esterni alla struttura ospitante il Servizio, per favorire l’incontro degli utenti con i soggetti della produzione, pubblici o privati.


A completamento dell’offerta di prestazioni della Casa-Famiglia, sono previste attività ludico-ricreative, comprese gite e vacanze. Il servizio assicura un elevato grado di assistenza, protezione e tutela, finalizzate alla crescita umana e professionale, facendo leva sulle abilità residue. I progetti individuali o personalizzati hanno lo scopo di sviluppare e rafforzare non solo le autonomie primarie, ma di acquisire quelle competenze necessarie ad una qualità di vita, di comportamenti, compresi quelli affettivo-relazionali.


Le attività funzionali assicurate nell’ambito del servizio sono:
-         assistenza ed educazione, secondo il calendario lavorativo, dal lunedì al venerdì, per almeno sette ore giornaliere;
-         didattica primaria per il mantenimento delle abilità di scrittura e lettura;
-         didattica per la conoscenza delle tecnologie, cultura generale;
-         attività occupazionali di orientamento al lavoro;
-         tutoraggio personalizzato al fine della realizzazione di stage presso aziende pubbliche e private;
-         attività ricreative e di socializzazione;
-         somministrazione del pasto-pranzo.


Per le persone ammesse che non dovessero raggiungere l’obiettivo della collocazione lavorativa, l’unità di offerta del servizio formativo alle autonomie può divenire la condizione stabile per il mantenimento delle autonomie e del loro percorso di vita.
 
Personale CASA-FAMIGLIA
 
Per l’unità di offerta Casa-Famiglia il personale preposto è una famiglia per ciascun nucleo e/o minimo due adulti che assumono funzioni genitoriali, prevedendo preferibilmente la presenza di entrambi i sessi.
 
Gli adulti nello svolgimento della propria funzione sono affiancati da:
-         personale ausiliario per le attività di cura materiale e per le attività di accadimento e pulizia degli ambienti;
-         da consulenti dell’area socio-psico-pedagogica per la progettazione e il coordinamento delle attività erogate nell’ambito del Servizio Formativo alle Autonomie e alle attività ludico-ricreative e occupazionali connesse.


IL SERVIZIO FORMATIVO ALLE AUTONOMIE PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON DISABILITA’.
Il personale preposto lavora in equipe composte da:
-         educatori ed educatori professionali, nella misura di almeno 1 operatore ogni 7 utenti;
-         docenti, maestri d’arte e mestieri proporzionati al numero di frequentanti ogni modulo educativo e alla necessità di ciascun Progetto Educativo Individuale;
-         operatori sociosanitari, nella misura di almeno 1 ogni 12 utenti, che garantiscano la presenza nelle ore diurne, per un minimo di 12 ore giornaliere.


Il coordinatore del Servizio Formativo alle Autonomie deve essere in possesso di laurea specifica o titolo equipollente.
 
La stessa figura di coordinatore può svolgere la mansione di responsabile di entrambe le unità d’offerta.
 
Modulo abitativo La Casa Famiglia deve essere organizzata in una struttura avente le caratteristiche delle civili abitazioni, adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni degli utenti accolti.


      Ogni nucleo abitativo deve comprendere:
  • camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 11 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 16 per due posti letto o triple con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 25.
 
La struttura deve prevedere un servizio igienico ogni tre posti letto, di cui uno assistito.
 
Per le camere da letto doppie e triple, la disposizione dei posti letto è in orizzontale, evitando la disposizione “a castello”.


La Casa-Famiglia comprende: sala pranzo e cucina attrezzata ad uso comune, uno spazio comune destinato alle attività ricreative ed al tempo libero (lettura, televisione e audiovisivi, ecc.), una linea telefonica abilitata a disposizione degli utenti.


Gli spazi comuni hanno la dotazione di servizio igienico doppio, distinto per uomini e donne, ad uso collettivo, opportunamente attrezzato, ed un servizio igienico riservato per il personale. Lavanderia e guardaroba.


Ripostigli per la custodia del materiale igienico sanitario.


Dispensa alimentare.
 
L’unità d’offerta applica la norma in materia di abbattimento barriere architettoniche.
 
Modulo Servizio Formativo alle autonomie Reception con annessi uffici di direzione.
 
Aule didattiche (moduli per contenere 8/15 persone).
Aula informatica con 15/20 postazioni.
Salone polivalente.
Servizi igienici doppi, distinti per uomini e donne, ad uso collettivo, opportunamente attrezzato, di cui un servizio igienico riservato per il personale ed uno attrezzato per disabili non autosufficienti. Ripostigli per materiale didattico e igienico sanitario. 



Art. 19

Modifiche all’art. 66 “Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani”


1. All’art. 66 comma 1, nella parte descrittiva denominata “Personale” il settimo capoverso è così sostituito:
“Almeno uno degli operatori in presenza deve essere in possesso del patentino BLS”. 



Art. 20

Modifiche all’art. 70 “(Casa famiglia o casa per la vita per persone con problematiche psicosociali”


1. All’art. 70 comma 1, il paragrafo “Ricettività” è così modificata:
“Fino a 4 ospiti per ciascun modulo abitativo, e fino ad un massimo di quattro moduli abitativi per struttura”.
 
2. All’art. 70 comma 1 il paragrafo “Personale” è così modificato:
“Almeno un assistente sociale per 18 hh settimanali e un educatore professionale ogni 4 ospiti per almeno 18 hh settimanali. Personale ausiliario per la gestione dei bisogni domestici in misura adeguata al numero degli ospiti”. 



Art. 21

Art. 81 bis del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4


1. Dopo l’art. 81 del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n.4, è aggiunto il seguente art. 81 bis:
 
“Art. 81 bis
Albergo diffuso per l’accoglienza abitativa di lavoratori stranieri immigrati stagionali
 
1. L’albergo diffuso per l’accoglienza abitativa di lavoratori stranieri immigrati stagionali si configura quale una struttura socio assistenziale a carattere residenziale per l’accoglienza di lavoratori stranieri immigrati, ed ha le seguenti caratteristiche strutturali e organizzative.


Dimensioni Descrizione e Standard


Tipologia e carattere; destinatari.
 
Il centro di accoglienza per lavoratori stranieri immigrati stagionali è una struttura di accoglienza alberghiera, che è denominato “albergo diffuso” in quanto struttura di prossimità rispetto ai luoghi di lavoro degli stessi lavoratori immigrati, e quindi può sorgere anche in luoghi distanti dal centro abitato, purché dotati di adeguati servizi di trasporto pubblici ovvero garantiti dal soggetto titolare del centro, per favorire la piena integrazione sociale degli utenti e la raggiungibilità degli stessi luoghi di lavoro.


Il centro è anche il luogo nel quale gli utenti immigrati ricevono i servizi di prima accoglienza, mediazione interculturale e consulenza e orientamento rispetto alla rete dei servizi.


Ricettività
 
Il centro è distinto in due sezioni separate, una per le persone di sesso maschile e una per le per-sone di sesso femminile; il centro assicura l’ospitalità fino ad un massimo di 100 utenti, organizzati in stanze da 2, 3 o 4 posti letto massimo, con adeguati spazi comuni per le attività di tipo comunitario. La permanenza della struttura di ciascun utente nel centro non potrà essere superiore a 90 gg, visto il carattere temporale dell’accoglienza e in considerazione dell’obiettivo finale che è quello della piena integrazione sociale dell’utente.


Prestazioni e attività
 
Il centro e caratterizzato con servizi di mediazione linguistica e culturale, con servizi di orientamento sociale e lavorativo, con attività di mediazione abitativa, con prestazioni sanitarie di base.
 
La gestione quotidiana del centro si avvale anche di modalità di autogestione degli aspetti di igiene e pulizia degli ambienti individuali e comunitari del centro.
 
L’accoglienza alberghiera prevede il pernottamento, la fornitura dei pasti principali durante al giornata, i servizi per l’igiene personale.
 
Nella struttura possono essere previste anche figure con competenze specialistiche per la erogazione di consulenze specifiche, quali ad esempio quelle legali, psicologiche, economico-finanziarie, pensionistiche.


Personale
 
Il centro è coordinato da un operatore nella funzione di coordinatore della struttura. Al coordinatore si aggiunge il seguente personale:
-         n. 1 assistente sociale o educatore o altra figura sociale, per minimo 9 hh settimanali;
-         n. 1 mediatore culturale ogni 20 utenti, per minimo 18 hh settimanali;
-         n. 1 operatore OSS ogni 20 utenti ospiti della struttura, per l’organizzazione dell’accoglienza e per mantenere l’igiene e la salubrità dell’ambiente;
-         n. 1 cuoco e n. 1 aiuto-cuoco per la cucina eventualmente prevista all’interno del modello organizzativo del servizio.


Il centro può acquisire dall’esterno servizi aggiuntivi per la pulizia straordinaria degli ambienti, per la cucina e i servizi di trasporto o altri servizi generali.
 
Fino al termine del triennio dalla entrata in vigore del presente regolamento, l’operatore OSS può essere sostituito da figure professionali con qualifiche inferiori (OSA, ADEST, OTA, ausiliario) nelle more del completamento del processo di riqualificazione in atto.


Modulo abitativo
 
Il centro può configurarsi come entità edilizia autonoma ovvero come spazio aggregato ad altre strutture, purché abbia spazi riservati alla funzionalità del centro e ingresso distinto e separato..
 
La struttura deve prevedere:
-         stanza singola di mq. 9, stanza doppia di mq. 14, stanza tripla di mq. 18, stanza quadrupla di mq. 21;
-         un servizio igienico per ogni stanza;
-         un servizio igienico riservato agli operatori, con annesso spogliatoio;
-         n. 1 doccia ogni 5 ospiti;
-         locale accoglienza ospiti e locale per l’erogazione del servizio colazione e dei pasti;
-         eventuale locale cucina;
-         eventuale locale lavanderia.





Art. 22

Art. 81 ter del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4


1. Dopo l’art. 81 bis del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, è aggiunto il seguente art. 81 ter:
 
“Art. 81 ter
“Centro notturno di accoglienza per persone senza fissa dimora”

1. Il centro notturno di accoglienza per persone senza fissa dimora si configura quale servizio socio assistenziale per il pronto intervento sociale in favore di adulti senza fissa dimora, ed ha le seguenti caratteristiche strutturali ed organizzative.
 
Dimensioni
Descrizione e Standard

Tipologia e carattere; destinatari.
 
Il centro notturno è un servizio a carattere socio-assistenziale a regime semiresidenziale costituente luogo in grado di permettere l’erogazione di prestazioni minime legate al riposo e alla igiene personale di soggetti senza fissa dimora, ma con carattere di stanzialità. Il centro assicura l’apertura per 12 ore giornaliere, dalle ore 20,00 alle ore 8,00 e per 7 giorni alla settimana. Ciascun utente può usufruire delle prestazioni del centro per un periodo continuativo non superiore a 90 giornate. Nel centro non possono essere presenti ospiti con età inferiore a 14 anni, salvo che per i bambini accompagnati da almeno uno dei due genitori naturali.


Ricettività
 
Il centro è distinto in due sezioni separate, una per le persone di sesso maschile e una per le persone di sesso femminile e assicura l’ospitalità fino ad un massimo di 24 utenti, per ciascuno dei due moduli attivati. Solo in situazioni di emergenza le stanze di uno dei moduli possono essere messe a disposizione della utenza dell’altro modulo e per un periodo non superiore a 30 giornate.


Prestazioni e attività
 
Il centro organizza la residenzialità notturna, tenendo conto delle esigenze dell’utenza, nonché le esigenze di ordine pubblico e di sicurezza. Assicura l’apertura nella fascia oraria serale (ore 20,00 – ore 8,00). Deve assicurare l’espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane connesse al riposo e alla igiene personale degli individui, anche mediante prestazioni a carattere assistenziale, correlate alle eventuali terapie mediche già prescritte dal SSN, e si avvale di prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale per l’erogazione di eventuali prestazioni aggiuntive a carattere sanitario.


Personale
 
Il centro è coordinato da un operatore nella funzione di coordinatore della struttura. Al coordinatore si aggiunge il seguente personale:
-         n. 1 assistente sociale, per minimo 9 hh settimanali;
-         n. 1 operatore OSS ogni 24 utenti ospiti della struttura, per l’organizzazione dell’accoglienza e per mantenere l’igiene e la salubrità dell’ambiente.
 
Il centro può acquisire dall’esterno servizi aggiuntivi per la pulizia straordinaria degli ambienti.
 
Fino al termine del triennio dalla entrata in vigore del presente regolamento, l’operatore OSS può essere sostituito da figure professionali con qualifiche inferiori (OSA, ADEST, OTA, ausiliario) nelle more del completamento del processo di riqualificazione in atto.


Modulo abitativo
 
Il centro può configurarsi come entità edilizia autonoma ovvero come spazio aggregato ad altre strutture, purché abbia spazi riservati alla funzionalità del centro e ingresso distinto e separato, fermi restando i requisiti previsti da ciascuna struttura. Gli ambienti devono essere dotati di sistemi di climatizzazione o di ventilazione.
 
La struttura deve prevedere:
-         stanza singola di mq. 9, stanza doppia di mq. 14, stanza tripla di mq. 18, stanza quadrupla di mq. 21;
-         un servizio igienico ogni 4 ospiti (di cui almeno 1 ogni 12 ospiti attrezzato per la non autosufficienza);
-         un servizio igienico riservato agli operatori, con annesso spogliatoio;
-         n. 1 doccia ogni 5 ospiti;
-         locale accoglienza ospiti e locale per l’erogazione del servizio colazione: mq 30;
-         eventuale locale cucina;
-         eventuale locale lavanderia.  



Art. 23


1. Dopo l’art. 81 bis del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, è aggiunto il seguente art. 81 ter:
 
“Art. 81 ter
“Centro notturno di accoglienza per persone senza fissa dimora”

1. Il centro notturno di accoglienza per persone senza fissa dimora si configura quale servizio socio assistenziale per il pronto intervento sociale in favore di adulti senza fissa dimora, ed ha le seguenti caratteristiche strutturali ed organizzative.
 
Dimensioni
Descrizione e Standard

Tipologia e carattere; destinatari.
 
Il centro notturno è un servizio a carattere socio-assistenziale a regime semiresidenziale costituente luogo in grado di permettere l’erogazione di prestazioni minime legate al riposo e alla igiene personale di soggetti senza fissa dimora, ma con carattere di stanzialità. Il centro assicura l’apertura per 12 ore giornaliere, dalle ore 20,00 alle ore 8,00 e per 7 giorni alla settimana. Ciascun utente può usufruire delle prestazioni del centro per un periodo continuativo non superiore a 90 giornate. Nel centro non possono essere presenti ospiti con età inferiore a 14 anni, salvo che per i bambini accompagnati da almeno uno dei due genitori naturali.


Ricettività
 
Il centro è distinto in due sezioni separate, una per le persone di sesso maschile e una per le persone di sesso femminile e assicura l’ospitalità fino ad un massimo di 24 utenti, per ciascuno dei due moduli attivati. Solo in situazioni di emergenza le stanze di uno dei moduli possono essere messe a disposizione della utenza dell’altro modulo e per un periodo non superiore a 30 giornate.


Prestazioni e attività
 
Il centro organizza la residenzialità notturna, tenendo conto delle esigenze dell’utenza, nonché le esigenze di ordine pubblico e di sicurezza. Assicura l’apertura nella fascia oraria serale (ore 20,00 – ore 8,00). Deve assicurare l’espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane connesse al riposo e alla igiene personale degli individui, anche mediante prestazioni a carattere assistenziale, correlate alle eventuali terapie mediche già prescritte dal SSN, e si avvale di prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale per l’erogazione di eventuali prestazioni aggiuntive a carattere sanitario.


Personale
 
Il centro è coordinato da un operatore nella funzione di coordinatore della struttura. Al coordinatore si aggiunge il seguente personale:
-         n. 1 assistente sociale, per minimo 9 hh settimanali;
-         n. 1 operatore OSS ogni 24 utenti ospiti della struttura, per l’organizzazione dell’accoglienza e per mantenere l’igiene e la salubrità dell’ambiente.
 
Il centro può acquisire dall’esterno servizi aggiuntivi per la pulizia straordinaria degli ambienti.
 
Fino al termine del triennio dalla entrata in vigore del presente regolamento, l’operatore OSS può essere sostituito da figure professionali con qualifiche inferiori (OSA, ADEST, OTA, ausiliario) nelle more del completamento del processo di riqualificazione in atto.


Modulo abitativo
 
Il centro può configurarsi come entità edilizia autonoma ovvero come spazio aggregato ad altre strutture, purché abbia spazi riservati alla funzionalità del centro e ingresso distinto e separato, fermi restando i requisiti previsti da ciascuna struttura. Gli ambienti devono essere dotati di sistemi di climatizzazione o di ventilazione.
 
La struttura deve prevedere:
-         stanza singola di mq. 9, stanza doppia di mq. 14, stanza tripla di mq. 18, stanza quadrupla di mq. 21;
-         un servizio igienico ogni 4 ospiti (di cui almeno 1 ogni 12 ospiti attrezzato per la non autosufficienza);
-         un servizio igienico riservato agli operatori, con annesso spogliatoio;
-         n. 1 doccia ogni 5 ospiti;
-         locale accoglienza ospiti e locale per l’erogazione del servizio colazione: mq 30;
-         eventuale locale cucina;
-         eventuale locale lavanderia.
 
1. All’art. 94 comma 1, il paragrafo “Personale” è così sostituito:


“Il servizio di mediazione familiare deve essere prestato da operatori già in possesso di laurea in psicologia, sociologia, giurisprudenza, scienze dell’educazione e della formazione, pedagogia, educatore professionale, psichiatria, neuropsichiatria, corso di laurea per assistenti sociali, o titoli equipollenti, con specifica formazione professionale conseguita presso istituzioni universitarie, enti di formazione accreditati dalla Regione Puglia o riconosciuti a livello nazionale e/o europeo, e con esperienza professionale almeno triennale nello stesso servizio, svolto presso uffici di mediazione pubblici, in stretto collegamento con l’autorità giudiziaria, ovvero in strutture private. Il mediatore familiare è un operatore adeguatamente formato alla comprensione e alla gestione dei momenti di crisi e di conflitto della coppia e della famiglia e possiede conoscenze di tipo interdisciplinare in campo psicologico, sociale, pedagogico, giuridico. I mediatori operano in stretta collaborazione con gli altri professionisti coinvolti nel processo di separazione e/o di divorzio dei coniugi (avvocati, assistenti sociali, educatori, psicologi,ecc) e sono tenuti al segreto professionale”. 



Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.