Legge Regionale 19 settembre 2008, n. 23 Piano regionale di salute 2008 - 2010
Art. 1(Principi)
1. Ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del servizio sanitario regionale), la programmazione sanitaria e sociosanitaria della Regione Puglia si esplica nel documento di indirizzo del piano regionale di salute. 2. Il piano regionale di salute, con riferimento ai livelli essenziali di assistenza (LEA), individua gli obiettivi di salute, le strategie con relative azioni prioritarie di intervento da raggiungere nel triennio di riferimento, garantendo la centralità del cittadino quale protagonista e fruitore dei percorsi assistenziali e la completa integrazione tra le diverse forme di assistenza sanitaria e tra l’assistenza sanitaria e l’assistenza sociale.
Art. 2(Principi)
1. Ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del servizio sanitario regionale), la programmazione sanitaria e sociosanitaria della Regione Puglia si esplica nel documento di indirizzo del piano regionale di salute. 2. Il piano regionale di salute, con riferimento ai livelli essenziali di assistenza (LEA), individua gli obiettivi di salute, le strategie con relative azioni prioritarie di intervento da raggiungere nel triennio di riferimento, garantendo la centralità del cittadino quale protagonista e fruitore dei percorsi assistenziali e la completa integrazione tra le diverse forme di assistenza sanitaria e tra l’assistenza sanitaria e l’assistenza sociale.
Art. 3(Regolamenti attuativi)
1. La Giunta regionale approva con successivi atti regolamentari i piani attuativi relativi agli obiettivi di salute, ai modelli organizzativi, ai criteri per l’allocazione adeguata, appropriata e razionale delle risorse, nonché agli strumenti di valutazione continua della qualità dei servizi erogati, contenuti nell’allegato 1 della presente legge, secondo le procedure previste dallo Statuto della Regione Puglia. 2. Il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 25/2006 è sostituito dal seguente: “4. Il direttore generale della ASL, avvalendosi del collegio di direzione, propone alla Giunta regionale, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi del piano regionale di salute, il piano attuativo locale (PAL). Il PAL è lo strumento di pianificazione strategica dell’azienda e ha lo stesso periodo di vigenza del piano regionale di salute. La Giunta regionale, acquisito il parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria ex articolo 3, comma 1, della l.r. 25/2006, approva il PAL con le procedure di cui all’articolo 44 della l.r. 7/2004. Il direttore generale adotta il piano annuale delle attività, con riferimento al PAL approvato dalla Giunta regionale, nel rispetto della disponibilità delle risorse assegnate all’azienda certificata dal direttore generale, dai direttori sanitario e amministrativo e dal collegio dei revisori dei conti.”
Art. 4(Disposizioni per i PAL)
1. I direttori generali delle aziende sanitarie, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti ad adottare i PAL. 2. In caso di inosservanza di cui al comma 1 la Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario ad acta per l’adozione, nel termine di trenta giorni dalla nomina, del PAL. 3. I PAL delle aziende sanitarie devono essere approvati dalla Giunta regionale con provvedimenti simultanei.
Art. 5(Copertura finanziaria) 1. La copertura finanziaria connessa all’attuazione della presente legge è assicurata nei limiti delle risorse finanziarie derivanti dal riparto del fondo sanitario di parte corrente, determinate annualmente con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché dalle altre assegnazioni di fondi statali e comunitari specificatamente destinati al servizio sanitario regionale.
ALLEGATO 1
Disposizioni finali La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
|