Anno 2008
Numero 32
Data 13/11/2008
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 179 suppl. del 19 novembre 2008
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Legge Regionale 13 novembre 2008, n. 32

Quinta variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008



Art. 1

(Variazioni al bilancio di previsione 2008)



 

1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2008, approvato con legge regionale 31 dicembre 2007, n. 41, sono introdotte le variazioni di entrata e di spesa riportate nell’allegato “A” alla presente legge.

 




Art. 2

(Modifica alla legge regionale 2 aprile 1981, n. 24)



 

1. L’articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1981, n. 24 (Azioni di rivalsa sanitaria), è sostituito dal seguente:

 

“Art. 3

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le aziende sanitarie locali, oltre a curare l’istruttoria amministrativa, provvedono alla definizione delle azioni di rivalsa sanitaria, avvalendosi anche della procedura coattiva di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Gli atti per eventuali rinunce o transazioni rientrano nelle attribuzioni delle aziende sanitarie locali, cui compete, altresì, promuovere l’eventuale azione giudiziaria per il recupero delle spese di spedalità.”.

 

2. L’esercizio di tutti i diritti di rivalsa sorgenti da fatti verificatisi prima del 31 dicembre 2008 resta di competenza della Regione a norma dell’articolo 3 della l.r. 24/1981.

 

3. La riscossione e il recupero delle spese indicate nell’articolo 1 della l.r. 24/1981 connesse a prestazioni erogate in data precedente a quella indicata nel comma 1 del medesimo articolo 1, sono comunque affidate alle aziende sanitarie locali qualora le stesse abbiano proceduto all’accertamento del fatto che costituisce titolo per l’esercizio dell’azione di rivalsa.

 

4. Sono abrogate le disposizioni recate da leggi e regolamenti regionali incompatibili con il presente articolo.

 




Art. 3

(Integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28)



 

1. Alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), sono apportate le seguenti integrazioni:

a) all’articolo 82 bis (Regolarizzazione carte contabili), come aggiunto dall’articolo 4, comma 1, lettera h), della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 17, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“4 bis Al fine di assicurare la puntuale attuazione delle disposizioni relative al sistema di rilevazione automatica degli incassi e dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici), la Ragioneria è autorizzata a emettere, entro e non oltre il mese di febbraio, riversali di incasso relative ai provvisori di entrata e mandati di pagamento a regolarizzazione contabile dei provvisori di uscita relativi all’esercizio finanziario precedente con imputazione delle somme al dedicato capitolo 1110097 dello stesso esercizio”;

b) al comma 5 dell’articolo 93 (Residui passivi. Nozione):

1) dopo le parole: “stanziamenti di spesa in conto capitale” sono inserite le seguenti: “e quelle destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale derivanti dalle deliberazioni CIPE di riparto del fondo sanitario nazionale di parte corrente”;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono altresì conservate tra i residui di stanziamento le somme affluite su capitoli di entrata del bilancio autonomo regionale e destinate a finanziare i capitoli di spesa a essi collegati”.




Art. 4

(Norma di carattere interpretativo in tema di tassa auto)



 

1. In deroga all’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), la disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 4 (Veicoli regionali) della legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere tributario), va intesa nel senso che sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli che, dagli archivi del pubblico registro automobilistico (PRA), risultano intestati alla Regione e sono adibiti all’esclusivo uso istituzionale della stessa Regione Puglia.




Art. 5

(Norma di carattere interpretativo in tema di tassa auto)



 

1. In deroga all’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), la disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 4 (Veicoli regionali) della legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere tributario), va intesa nel senso che sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli che, dagli archivi del pubblico registro automobilistico (PRA), risultano intestati alla Regione e sono adibiti all’esclusivo uso istituzionale della stessa Regione Puglia.




Art. 6

(Integrazione del fondo sanitario regionale 2008 - parte corrente)




1. Le risorse finanziarie assegnate dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 27 marzo 2008, n. 48 (Ripartizione delle disponibilità finanziarie tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il servizio sanitario nazionale 2008), di ripartizione, per l’anno 2008, del finanziamento del servizio sanitario nazionale, di parte corrente, e derivanti dalla differenza tra l’importo spettante di euro 6.246.793.838,00 e l’importo di euro 6.021.753.511,00 già stanziato nel bilancio di previsione per l’anno 2008, sono iscritte in aumento sui correlati capitoli di entrata 1011050, 1011060 e 1011085 - UPB 01.02.01 - e di spesa 741090 - UPB 12.01.02.

 

2. Nelle more del perfezionamento e sottoscrizione del piano di rientro e di riqualificazione e razionalizzazione del servizio sanitario regionale, di cui al comma 180 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), come modificato dall’articolo 4 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e in attesa degli esiti della verifica degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia sanitaria per l’anno 2008, i competenti servizi dell’Area politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità, al fine di evitare l’aggravio di costi e oneri finanziari derivanti dai ritardi nei pagamenti di forniture e servizi, provvedono ad adottare i relativi atti di erogazione in favore delle aziende sanitarie e ospedaliere delle somme accantonate ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40(Disposizioni per la formazione  del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010 della Regione Puglia), pari a euro 314.423.823,00, nonché della quota di cui al comma 1 del presente articolo di euro 225.040.347,00.

 

3. La Ragioneria regionale è autorizzata a porre in essere i consequenziali adempimenti contabili.




Art. 7

(Integrazione dei fondi di cui all’ articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368)



 

1. Al fine di assicurare maggiori disponibilità per il finanziamento di borse di studio finanziate da privati per i medici specializzandi nelle Università di Bari e Foggia di cui al capitolo 721060 - UPB 12.2.1 - risorse umane - del bilancio per l’esercizio finanziario 2008, il medesimo capitolo 721060 è impinguato della maggiore spesa di euro 2 milioni 500 mila con prelievo di pari somma dal capitolo 721070 - UPB 12.2.1 - risorse autonome - del bilancio 2008.

 




Art. 8

(Norme in materia di Società partecipate regionali)



1. Al fine di consentire il ripiano delle perdite delle società “Patto territoriale Polis del sud est barese s.r.l. a s.c.” e “Consorzio per lo sviluppo dell’area conca barese s.c.a.r.l.”, aventi sedi, rispettivamente, in Monopoli e Molfetta, le cui partecipazioni societarie detenute da Finpuglia s.p.a. sono state acquisite dalla Regione Puglia ai sensi dell’articolo 9 dellalegge regionale 2 luglio 2008, n. 18

 (Assestamento e quarta variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008), è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2008, la spesa di euro 876,90.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1 si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito della UPB 10.01.01, di un nuovo capitolo di spesa “Spese per il ripianamento delle perdite di esercizio delle società Patto territoriale Polis del sud est barese s.r.l. a s.c. e Consorzio per lo sviluppo dell’area conca barese s.c.a.r.l.”, con una dotazione finanziaria di euro 876,90 e corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 915040 nell’ambito della UPB 11.02.01.




Art. 9

(Modifica alla legge regionale 2 luglio 2008, n. 18)





ALLEGATO A/1





Disposizioni finali