Anno 2008
Numero 21
Data 11/11/2008
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
Note Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 177 del 17 novembre 2008
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Nessun allegato

Regolamento Regionale 11 novembre 2008, n. 21

Regolamento per la predisposizione e l'attuazione dei piani territoriali degli orari e degli spazi e per la costituzione, la promozione e il sostegno delle banche dei tempi ai sensi della L.R. n. 7 del 21 marzo 2007 e della Legge 8 marzo 2000, n. 53, per la concessione ai Comuni ed agli Ambiti territoriali di contributi regionali



TITOLO 1

Oggetto e Definizioni





Art. 1

(Oggetto)


Il presente Regolamento contiene norme di attuazione della legge regionale 21 marzo 2007 n. 7 “Norme per le politiche di genere e i servizi per la conciliazione vita - lavoro in Puglia” con particolare riguardo alla definizione dei criteri e delle modalità di concessione di contributi ai Comuni in forma singola e associata ai sensi dell’art. 5 della
legge regionale 10 luglio 2006 n. 19 (di seguito ambito territoriale) per la predisposizione e l’attuazione dei Piani Territoriali dei Tempi e degli Spazi e per la costituzione, la promozione e il sostegno delle banche dei tempi di cui all’articolo 27 della l. 53/2000, nonché per il monitoraggio e la valutazione degli interventi. 



Art. 2

(Piano Territoriale dei Tempi e degli Spazi)


Il Piano Territoriale dei Tempi e degli Spazi (di seguito denominato PTTS) si configura come uno specifico strumento di pianificazione territoriale, volto a razionalizzare l’organizzazione dei tempi della città e a migliorare le condizioni di fruizione quotidiana dei servizi, attraverso la qualificazione dei programmi di azione per lo sviluppo economico, lo sviluppo urbano sostenibile e l’inclusione sociale, al fine di sostenere le pari opportunità fra uomini e donne e di favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé delle persone che risiedono sul territorio regionale, anche temporaneamente. Il PTTS interviene a regolare i tempi e le modalità di gestione e di fruizione degli spazi delle città, guardando almeno ai seguenti ambiti:
-         servizi pubblici comunali e delle altre istituzioni pubbliche;
-         servizi sociali e sociosanitari, di cura, di aggregazione, socio-educativi, di conciliazione;
-         servizi commerciali pubblici e privati;
-         contesti produttivi nei settori primario, secondario e terziario;
-         servizi di trasporto e per la mobilità lenta e sostenibile nelle città;
-         servizi culturali e ludico-ricreativi per le diverse fasce di età;
-         servizi dell’istruzione e formativi.
 
A tale scopo il Piano Territoriale dei Tempi e degli Spazi deve risultare compatibile con i principi ed i criteri della programmazione comunitaria e nazionale nonché essere riconducibile e coerente con i seguenti strumenti di programmazione approvati in sede definitiva:
-         Piani Urbanistici Generali e di attuazione
-         Piano del traffico e della mobilità urbana
-         Piani Sociali di Zona e Piani di attuazione territoriale per i servizi sanitari (PAT)
-         Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale
-         Piani strategici di area vasta
-         Programmi di Iniziativa Comunitaria
-         Piani e programmi in materia di sviluppo turistico 



Art. 3

(Banche dei tempi)


Le Banche dei Tempi, ai sensi dell’articolo 27 della l. 53/2000, sono associazioni promosse e/o sostenute da enti locali per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l’utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l’estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse. 



TITOLO 2

Interventi a sostegno della progettazione dei Piani dei Tempi e degli Spazi





Art. 4

(Contributi regionali per il finanziamento degli Studi di Fattibilità per la progettazione dei

Piani dei Tempi e degli Spazi)


La Regione Puglia, ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 21 marzo 2007 n. 7, concede contributi per il finanziamento di Studi di Fattibilità con l’obiettivo di definire e promuovere la sperimentazione di politiche, strategie e linee d’azione per favorire il coordinamento dei tempi e degli orari a livello di ambito territoriale.
Gli interventi da ammettere al finanziamento saranno selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica.  



Art. 5

(Soggetti beneficiari)


Possono accedere ai contributi regionali di cui all’articolo precedente i Comuni della Regione Puglia, associati in forma di ambito territoriale, nel rispetto di quanto previsto all’art. 9 della L.R. 7/2007.
La domanda di finanziamento deve essere presentata dal Coordinamento Istituzionale dell’ambito territoriale o altro organismo istituito per la gestione associata, previa approvazione dello stesso da parte di ciascun Comune costituente l’ambito.
E’ consentita, sia nella fase di progettazione che in quella attuativa, la partecipazione di associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, cooperative sociali, altri soggetti pubblici, soggetti privati di produzione e di servizi, in qualità di partner non percettori di risorse finanziarie pubbliche.
Le Amministrazioni provinciali partecipano ai tavoli di concertazione, concorrono alla realizzazione dei corsi di qualificazione e di formazione del personale degli enti locali coinvolto nella progettazione dei piani territoriali degli orari, dei tempi e degli spazi e nella loro attuazione e, attraverso i Centri Risorse per le Famiglie contribuiscono alla realizzazione del monitoraggio quali-quantitativo degli interventi e attivano interventi per la raccolta e la diffusione di buone pratiche.
E’ ammessa la presentazione di un solo studio di fattibilità per Ambito Territoriale. 



Art. 6

(Iniziative ammissibili)


Sono ammissibili ai contributi regionali di cui al presente Titolo, Studi di fattibilità per la realizzazione di piani territoriali dei Tempi e degli Spazi, contenenti i seguenti elementi:
1)      organizzazione di un sistema di governo delle politiche spazio – temporali (Ufficio dei Tempi e degli Spazi);
2)      la conoscenza della realtà cittadina, dei vincoli e delle opportunità, attraverso l’analisi dei bisogni, l’individuazione degli obiettivi e dei destinatari delle azioni;
3)      la predisposizione di interventi e di sperimentazioni mirate;
4)      i meccanismi di attivazione dei soggetti sociali (associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, terzo settore, altri soggetti pubblici) in conformità con le forme di progettazione partecipata di cui al regolamento regionale n. 4/2007;
5)      le risorse finanziare, umane e organizzative necessarie alla sostenibilità economica delle stesse;
6)      la strategia di comunicazione.
Il prodotto finale di ciascuno Studio di Fattibilità consiste nella definizione puntuale degli interventi che andranno a comporre il Piano dei Tempi e degli Spazi dell’area territoriale di riferimento, di cui al successivo articolo 16 del presente regolamento, nonché nella individuazione di tutti i soggetti che saranno chiamati a dare attuazione agli interventi medesimi attraverso protocolli di intesa che definiscano ruoli e partecipazione finanziaria di ciascun ente pubblico e privato.  



Art. 7

(Spese Ammissibili)


Sono ammissibili ai contributi di cui al presente titolo le spese effettuate a partire dalla data di pubblicazione di apposito Avviso Pubblico da parte della Regione Puglia, finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo 6, relative alle seguenti voci di costo:
  • spese riconducibili a indagini, ricerche e studi finalizzati a quanto previsto al punto 3 del precedente articolo 6 nella misura massima del 10% del valore del progetto;
  • spese relative all’organizzazione di incontri, forum, anche on line, focus group e consultazioni dei soggetti coinvolti nel progetto;
  • spese di consulenze specialistiche per la elaborazione dello studio di fattibilità e per la stesura del Piano;
  • spese di comunicazione e promozione degli interventi previsti dallo studio;
  • spese per la formazione del personale dipendente da coinvolgere nella progettazione ed attuazione del Piano;
  • acquisto di software e servizi informatici per l’acquisizione, la gestione e l’elaborazione di dati su tempi ed orari, nonché per la cronomappatura del territorio;
  • spese generali nella misura massima del 4% del valore del progetto.
Per ogni voce di spesa che preveda l’impegno di personale dipendente è necessario indicare il costo orario lordo.  



Art. 8

(Entità del contributo)


Il contributo massimo concedibile per ciascun progetto di fattibilità è pari a:
  • Euro 30.000 per ambiti territoriali la cui popolazione complessiva è inferiore a 50.000 abitanti;
  • Euro 40.000,00 per ambiti territoriali la cui popolazione complessiva è inferiore a 100.000 abitanti;
  • Euro 60.000,00 per ambiti territoriali la cui popolazione complessiva è superiore a 100.000 abitanti.
Per la individuazione della popolazione residente si fa riferimento alla rilevazione ISTAT 2001.
E’ ammessa la possibilità di cofinanziamento con contributi di altri Enti o sponsorizzazioni promosse dall’Ente richiedente.  



Art. 9

(Criteri di valutazione e selezione dei progetti)


Un’apposita Commissione nominata dalla Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali e composta da personale regionale, valuterà ciascuna domanda di finanziamento procedendo in primo luogo alla verifica della sussistenza delle condizioni per l’accesso ai contributi in relazione a quanto indicato nei precedenti artt. 5, 6 e 7.
Saranno esclusi dalla valutazione di merito i progetti:
  • presentati da soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 5 del presente regolamento;
  • consegnati oltre i termini indicati;
  • pervenuti con modalità diverse da quelle riportate nel presente paragrafo;
  • privi delle diciture identificative sul plico di consegna;
  • non corredati dalla documentazione richiesta nel presente paragrafo;
  • redatti su modulistica difforme da quella allegata al presente regolamento.
Nel corso della valutazione la Commissione ha facoltà di richiedere ulteriori integrazioni che dovranno essere fornite dai soggetti richiedenti entro il termine di 15 gg. a pena di esclusione dalla procedura di valutazione.
La predetta Commissione provvederà successivamente all’attribuzione dei punteggi in base ai criteri di selezione di seguito indicati, che tengono conto delle priorità stabilite dal comma 2 dell’art. 11 della Legge Regionale n. 7 del 21 marzo 2007 con accanto il punteggio massimo attribuibile:
 
a)         Completezza e coerenza interna della proposta progettuale tra gli obiettivi dell’intervento e le azioni che si intendono realizzare, nonché rilevanza dei progetti di cui al secondo comma dell’art. 10 della l.r. 7/2007:
 
max punti 18
b)        Grado e modalità di coinvolgimento nel progetto del partenariato sociale e istituzionale (organizzazioni sindacali e datoriali, altre PA, terzo settore, ecc.):
 
max punti 15
 
c)         Grado coerenza esterna con gli altri strumenti di programmazione locale e regionale
 
max punti 12
d)        Metodologie di comunicazione e sensibilizzazione in relazione al target degli interventi:
 
max punti 10
 
e)         Completezza della proposta progettuale, dettaglio del piano economico del progetto e criteri di monitoraggio, di valutazione e autovalutazione dell’intervento
 
max punti 10
f)          Innovatività delle metodologie e delle soluzioni proposte, rilevanza e/o originalità dei risultati attesi in rapporto alle problematiche che intende affrontare:
 
max punti 10
 
g)         Esemplarità e trasferibilità ovvero possibilità di effettiva realizzazione di esperienze e di diffusione dei risultati
 
max punti 5
h)         Grado di applicazione delle pari opportunità
 
max punti 5
i)           Qualità e adeguatezza dell’organizzazione prevista (modello organizzativo, professionalità coinvolte)   
 
max punti 5
 



Art. 10

(Presentazione della domanda)


La domanda di contributo deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica che sarà predisposta dalla Regione Puglia - Assessorato alla Solidarietà, scaricabile dal sito internet www.regione.puglia.it.
Le istanze dovranno essere inviate, a pena di esclusione, entro e non oltre 60 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’Avviso Pubblico sul BURP della Regione Puglia, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Il plico chiuso dovrà recare sul frontespizio la dicitura “Progetto di Fattibilità per il Piano Territoriale dei Tempi e degli Spazi” e dovrà essere spedito al seguente indirizzo:
Regione Puglia - Assessorato alla Solidarietà - Settore Sistema Integrato Servizi Sociali, Ufficio per la Politica per le persone e le famiglie (III piano) - via Caduti di tutte le Guerre n. 15, 70126 BARI.
Le modalità di presentazione dell’istanza saranno contenute nell’Avviso Pubblico.
La Regione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, mediante accertamenti diretti presso gli uffici finanziari ed anagrafici e/o mediante la richiesta di tutta la documentazione probatoria delle dichiarazioni rese.
La presenza di dichiarazioni false o mendaci comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza nonché la revoca del provvedimento di assegnazione ed il recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali vigenti calcolati a decorrere dalla data di erogazione. 



Art. 11

(Graduatoria e concessione del contributo)


La Commissione di valutazione di cui al precedente articolo 9 formulerà la graduatoria unica delle domande ammesse alla fase valutativa.
La graduatoria unica è approvata con determinazione del Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Saranno ammissibili al finanziamento le proposte che in sede di valutazione conseguiranno un punteggio pari ad almeno 60 punti.
L’atto di concessione dei contributi sarà adottato con apposita determinazione del Dirigente di Settore, nei limiti delle risorse che a tale scopo saranno assegnate dall’Avviso Pubblico.
Nel caso di revoca o riduzione del contributo secondo quanto disposto dal seguente art. 13, la Regione Puglia potrà provvedere con proprio provvedimento ad assegnare il contributo agli aventi diritto nella graduatoria, sempre nell’ambito delle risorse finanziarie resesi disponibili.
La graduatoria resterà aperta per lo scorrimento qualora vengano individuate ulteriori risorse finanziarie e fino alla pubblicazione di un ulteriore Avviso. 



Art. 12

(Durata e Modalità di erogazione del contributo)


I progetti dovranno essere realizzati entro 12 mesi dall’approvazione degli stessi, salvo proroghe, non superiori a mesi 4 che dovranno essere espressamente autorizzate dal Settore Sistema Integrato Servizi Sociali, entro due mesi dalla scadenza originariamente prevista.
L’erogazione del contributo avverrà con le seguenti modalità:
-         anticipazione pari al 40% del costo dell’intervento alla comunicazione formale di avvio del progetto;
-         seconda tranche pari al 50% su dimostrazione dell’avvenuta realizzazione, sulla base del programma proposto, del 50% delle attività previste;
-         saldo del 10%, a seguito di approvazione della rendicontazione delle spese sostenute e una relazione dettagliata sulle attività svolte, nonché degli elementi di cui all’ultimo capoverso dell’articolo 6 del presente regolamento da presentarsi a cura del soggetto beneficiario.  



Art. 13

(Varianti e revoche)


Sono ammesse varianti in corso di esecuzione, previa esplicita approvazione da parte del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali.
Il contributo sarà soggetto a revoca nei seguenti casi:
  1. il beneficiario risulti inadempiente rispetto a specifiche prescrizioni impartite dalla Regione Puglia con il provvedimento di concessione del contributo;
  2. il progetto non abbia effettivo inizio entro il tempo massimo di tre mesi dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul BURP o non si concluda entro dodici mesi dalla data di effettivo inizio dei lavori.
In ogni fase del procedimento la Regione Puglia può disporre controlli ed ispezioni, sull’esecuzione degli interventi, al fine di verificare le condizioni per la fruizione ed il mantenimento delle agevolazioni medesime. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire i controlli e le ispezioni, fornendo ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e contabile necessaria.
Nei casi di revoca del contributo si provvederà al recupero delle quote eventualmente erogate, maggiorandole degli interessi legali. 



Art. 14

(Obblighi dei beneficiari dei contributi)


I soggetti beneficiari sono tenuti a realizzare le iniziative sovvenzionate dalla Regione nei limiti e secondo le modalità di realizzazione descritte nei progetti approvati.
Essi sono, altresì, tenuti a presentare idoneo resoconto sull’utilizzo dei finanziamenti percepiti, secondo le modalità indicate nel precedente articolo 12.
Il corretto rendiconto costituisce elemento determinante per la concessione dei contributi successivi. 



TITOLO 3

Interventi a sostegno della attuazione e gestione dei Piani dei Tempi e degli Spazi





Art. 15

(Contenuti dei Piani)


Ciascun Piano deve contenere nel dettaglio:
-         Ambito territoriale di applicazione;
-         Esigenze e criticità alle quali si intende dare risposta;
-         Finalità generale e obiettivi specifici;
-         Misure previste per raggiungere gli obiettivi;
-         Risorse necessarie alla realizzazione degli interventi previsti;
-         Partenariato attivato e attori coinvolti;
-         Target di destinatari per le singole azioni previste;
-         Adempimenti necessari per l’attuazione, il cronoprogramma delle attività ed il piano finanziario;
-         Modalità di integrazione con gli interventi ed i servizi del sistema integrato di welfare locale, con particolare riguardo ai Piani di Zona e ai Piani di Distretto;
-         Meccanismo di raccordo del Piano con gli altri strumenti di programmazione locale di cui all’articolo 2 del presente regolamento;
-         Modalità di gestione, controllo e monitoraggio sull’attuazione delle misure;
-         Azioni di informazione e comunicazione previste per diffondere la conoscenza degli strumenti e dei servizi da adottare.
Il Piano deve uniformarsi ai criteri generali di cui all’art. 9 della l.r. 21 marzo 2007 n. 7, con particolare riguardo ai seguenti:
a)      accessibilità e fruibilità temporale dei servizi pubblici e privati, promovendo il coordinamento tra orari e localizzazione dei servizi, favorendo la pluralità di offerta, agevolando l’accesso all’informazione con particolare riguardo alle aree urbane e alle aree a rischio di spopolamento;
b)      accessibilità e fruibilità degli orari dei servizi socio-educativi, assistenziali e sanitari, per durata media e per articolazione giornaliera, funzionali agli orari delle attività lavorative prevalenti sul territorio, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4, attuativo della l.r. 19/2006;
c)      corrispondenza degli orari e della frequenza dei trasporti pubblici con le esigenze di razionalizzazione della mobilità urbana ed extraurbana, anche attraverso l’utilizzo di forme di mobilità alternative all’uso dell’auto privata;
d)      organizzazione degli orari di biblioteche, musei ed enti culturali in modo da consentirne un’ampia fruizione, mediante l’aumento della durata giornaliera di apertura, anche con estensione alle fasce serali, e della durata settimanale di tutti i mesi dell’anno;
e)      riqualificazione degli spazi urbani per migliorare i circuiti di socialità e promuovere percorsi di mobilità attenti alle pratiche di vita quotidiana delle diverse fasce di età, anche attraverso l’utilizzo della progettazione partecipata quale buona prassi per il recupero di aree periferiche e/o degradate e per un nuovo organico rapporto tra cittadinanza e territorio; 



Art. 16

(Approvazione e finanziamento dei Piani dei Tempi e degli Spazi)


  1. Il Piano è adottato in prima istanza dal Coordinamento istituzionale dell’ambito territoriale o altro organismo istituito per la gestione associata ed inviato a ciascun Comune dell’ambito territoriale per l’approvazione.
  2. Ciascun Comune approva il piano previa acquisizione del parere obbligatorio dei comitati di pari opportunità, degli enti pubblici e privati interessati dagli interventi del piano stesso.
  3. Il Piano è deliberato dal Coordinamento istituzionale dell’ambito territoriale o altro organismo istituito per la gestione associata. Al fine di dare attuazione al Piano, il soggetto di cui all’art. 5 del presente regolamento sottoscrive una Convenzione, ai sensi dell’art. 30 della legge 267/2000 e della l.r. 10 luglio 2006, n. 19, con la Regione Puglia, la Provincia di competenza e tutte le amministrazioni coinvolte nell’attuazione dei progetti e degli interventi contenuti nel piano stesso.
  4. I piani redatti in conformità ai requisiti di cui al comma precedente potranno essere presentati entro il 30 giugno di ogni anno.
  5. Il Gruppo di Lavoro interassessorile di cui al comma 4 dell’art. 4 della l.r. 7/07 procederà alla valutazione dei Piani presentati verificando che le modalità attuative siano fondate sul almeno cinque delle tipologie di intervento prioritarie stabilite dal comma 2 dell’art. 11 della Legge Regionale n. 7 del 21 marzo 2007.
  6. Ai fini dell’assegnazione dei contributi sarà formulata una graduatoria unica per tutte le domande di finanziamento.
  7. La Convenzione è approvata con Decreto del Presidente della Regione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
  8. Gli interventi e i progetti previsti dalla Convenzione saranno finanziati attraverso le risorse individuate all’interno del P.O. FESR e FSE Puglia 2007-2013 e attraverso altre disponibilità finanziarie individuate nell’ambito dei fondi FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate).
  9. Lo schema di convenzione conterrà, tra gli altri elementi, i soggetti coinvolti, l’elenco degli interventi, il piano finanziario, il cronoprogramma degli interventi, le spese ammissibili e i meccanismi di rendicontazione delle spese sostenute. 



Art. 17

(Interventi ammissibili)


Sono considerati ammissibili le seguenti linee di intervento:
 
A - ARMONIZZAZIONE DEGLI ORARI PER I CITTADINI E OSPITI TEMPORANEI
Interventi per assicurare armonizzazione ed estensione degli:
-         orari degli uffici e servizi pubblici che implicano attività di apertura al pubblico.
-         orari dei servizi pubblici socio-educativi, assistenziali e sanitari
-         orari di biblioteche, musei ed enti culturali
-         orari, frequenze e percorsi dei servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed interurbano.


Interventi per assicurare l’armonizzazione degli:
-         orari delle attività economiche (commerciali, artigiane, terziarie ecc.);
-         orari degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti.


B - ANIMAZIONE DEGLI SPAZI URBANI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI
-         Interventi volti a garantire la convergenza locale delle politiche per la riqualificazione e la rivitalizzazione economica e sociale dei contesti urbani, con specifico riferimento alle aree “sensibili” ed alle fasce più deboli della popolazione
-         la promozione di forme di partecipazione attiva della cittadinanza alla vita pubblica
-         il potenziamento delle politiche e dei servizi di inclusione ed integrazione socioculturale nelle aree metropolitane e nei centri e sistemi urbani della regione il potenziamento delle strategie di sviluppo più equilibrato dei centri urbani riducendo le dicotomie tra le aree di concentrazione dello sviluppo e dell’attrattività e le aree più marginali all’interno di un medesimo territorio
-         l’incremento dei livelli di sicurezza, qualità della vita e vivibilità nelle aree di maggiore degrado sociale o di criticità ambientale
-         sostenere la gestione dei punti di informazione e accoglienza turistica (IAT), al fine di migliorare il servizio a vantaggio di visitatori e residenti e per migliorare l’offerta complessiva, con l’obiettivo di allungare il tempo medio di permanenza del turista;
-         realizzare un calendario condiviso di attività, cui dare adeguata informazione, per incentivare la conoscenza e la fruizione degli aspetti culturali e identitari del territorio e delle comunità locali, nonché con l’obiettivo di rivitalizzare i luoghi di socializzazione (principalmente i centri storici).


C - E-GOVERNMENT E SERVIZI PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
-         Interventi di supporto alla diffusione dell’utilizzo dei servizi della Rupar da parte degli enti pubblici rimuovendo gli ostacoli che ne impediscono la fruizione;
-         Informatizzazione dei servizi interni ed esterni delle amministrazioni pubbliche garantendo l’interoperabilità e la cooperazione tra i diversi settori attraverso la RUPAR;
-         Attivazione e integrazione del sistema dei Centri di Accesso Pubblici, dal punto di vista tecnologico, logistico e funzionale, localizzazione in luoghi di facile accesso e predisposizione dei relativi piani di comunicazione per diffonderne la conoscenza e la fruizione;
-         Interventi di integrazione tecnologica per consentire l’accesso ai servizi da parte delle categorie sociali a più alto rischio di esclusione (anziani, diversamente abili ed immigrati);
-         Costruzione della infrastrutturazione immateriale della rete del welfare d’accesso per l’accoglienza e l’orientamento, differenti dall’e-health, attraverso l’impiego delle nuove tecnologie per la sperimentazione delle reti di trasmissione di dati e per l’operatività integrata tra Comuni e ASL, tra Porte Uniche di Accesso e UVM e tutti gli altri soggetti della rete di offerta. 



Art. 18

(Premialità connesse all’adozione del piano degli orari e degli spazi)


Agli ambiti territoriali che sottoscrivono la convenzione di cui all’articolo 16 del presente regolamento viene conferito il marchio “Ambito amico delle famiglie”.
Il conferimento di tale marchio consente l’accesso ad una premialità nell’erogazione delle risorse connesse all’attuazione del Piano Sociale di Zona nella misura dello 0,5% in più della dotazione finanziaria ordinariamente trasferita, secondo le disposizioni del Piano Sociale Regionale. 



TITOLO 4

Interventi a sostegno delle Banche del Tempo





Art. 19

(Contributi regionali per la costituzione di Banche del Tempo)


La Regione Puglia eroga contributi per promuovere e sostenere la nascita di Banche del Tempo sul territorio regionale.
Gli interventi programmati saranno realizzati attraverso procedure di selezione ad evidenza pubblica. 



Art. 20

(Soggetti beneficiari)


Possono accedere ai contributi regionali in qualità di Gruppi promotori di Banche dei Tempi i seguenti organismi, anche in forma associata, aventi sede operativa in Puglia:
a)      Associazioni di promozione sociale inscritte nel Registro regionale di cui alla L. n. 383/2000 e dalla L.R. 39/2007;
b)      Associazioni iscritte nel Registro Regionale del Volontariato di cui alla L. n. 266/1991 e L.R. n. 11/1994;
c)      Organizzazioni sindacali e associazioni di categoria;
d)      Ordini professionali;
e)      Cooperative sociali;
f)        Organismi istituzionali di parità;
g)      dopolavoro aziendali.
Potranno altresì presentare proposte le associazioni di promozione sociale e di volontariato che abbiano avanzato istanza di iscrizione nei registri regionali, in data antecedente alla pubblicazione sul BURP degli Avvisi pubblici per la concessione del contributo, e la cui pratica non sia stata ancora perfezionata. La concessione del finanziamento, per tali organismi, sarà subordinata all’iscrizione nei rispettivi registri regionali.
Tali organismi, per la presentazione dei progetti dovranno coordinarsi con gli Ambiti Territoriali di riferimento di cui all’art. 5 della legge regionale 10 luglio 2006 n. 19 per la verifica della coerenza e l’armonizzazione degli interventi previsti con la programmazione sociale di zona.
Gli Enti Locali possono aderire e sostenere una Banca del Tempo attraverso:
  • partecipazione diretta – nomina di un proprio rappresentante in seno al Gruppo promotore di cui alla precedente lettera a);
  • partecipazione indiretta – attraverso la stipula di convenzioni che prevedano la messa a disposizione di beni e servizi e la fruizione di scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto in favore di singoli cittadini o della comunità locale. Tali prestazioni devono essere compatibili con gli scopi statutari della Banche dei tempi e non devono costituire modalità di esercizio delle attività istituzionali degli enti locali.
Ogni associazione o raggruppamento potrà candidare al finanziamento massimo n. 2 progetti su due diverse province, dove ha sede operativa. 



Art. 21

(Contributi dei progetti)


Sono ammissibili ai contributi regionali di cui al presente Titolo Progetti per la costituzione e il sostegno delle Banche dei Tempi così come definite all’art. 3 del presente regolamento.
I progetti devono indicare nel dettaglio:
a)      l’area territoriale di riferimento
b)      gli obiettivi da perseguire
c)      I risultati attesi
d)      Una breve descrizione delle modalità di organizzazione interna dei servizi
e)      Le attività ed i servizi da realizzare
f)        Il cronoprogramma delle attività
g)      Il piano di animazione territoriale, promozione e diffusione dell’intervento
h)      L’identificazione delle condizioni di successo della fase di start-up e della conduzione a regime della banca del Tempo
i)        l’insieme dei soggetti pubblici e privati aderenti all’iniziativa, con la descrizione del ruolo e del contributo di ciascun partner. 



Art. 22

(Spese ammissibili)


Sono ammissibili ai contributi di cui al presente titolo le spese effettuate a partire dalla data di pubblicazione di apposito Avviso Pubblico da parte della Regione Puglia, finalizzate alla realizzazione e gestione di una Banca del Tempo, relative alle seguenti voci di costo:
  • spese riconducibili a indagini, ricerche e studi finalizzati alla costituzione di una Banca del Tempo nella misura massima del 10% del valore del progetto;
  • spese relative all’organizzazione di incontri o consultazioni dei soggetti coinvolti nel progetto;
  • spese di consulenze specialistiche direttamente connesse alla realizzazione del progetto;
  • spese generali nella misura massima del 5% del valore del progetto;
  • attrezzature multimediali per attività didattiche e di laboratorio;
  • rimborsi spese del personale volontario impiegato per il funzionamento della Banca del Tempo;
  • costi di gestione direttamente connessi allo svolgimento delle attività
  • costi di ammortamento delle attrezzature direttamente imputabili al progetto riferite al ciclo di vita del medesimo
  • altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, delle forniture e di prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto
  • licenze d’uso di sistemi operativi direttamente imputabili alle attività di progetto
  • costi connessi alla comunicazione e diffusione dei risultati.
Tutte le spese imputabili al progetto saranno riconosciute al netto di Iva, tranne il caso in cui questa sia realmente e definitivamente sostenuta dal proponente.
La condizione di soggetto Iva o meno va documentata alla Regione Puglia con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del beneficiario del finanziamento.
 
Sono in ogni caso escluse dal finanziamento le seguenti spese:
  • IVA se non dovuta;
  • Spese per imposte e tasse;
  • Spese legali per contenziosi, infrazioni, interessi;
  • Spese notarili;
  • Spese relative all’acquisto di scorte;
  • Spese relative all’acquisto di forniture usate;
  • Spese di funzionamento generali rendicontate in maniera forfetaria;
  • Spese inerenti attività di formazione.
 
Le tariffe per consulenze specialistiche non potranno superare i 450,00 euro lorde per giornata di prestazione.  



Art. 23

(Entità del contributo)


Il contributo massimo concedibile per ciascun intervento è pari ad euro 50.000,00.
E’ ammessa la possibilità di co-finanziamento con contributi di altri Enti o sponsorizzazioni promosse dall’Ente richiedente.



Art. 24

(Criteri di valutazione e selezione dei progetti)


L’istruttoria formale delle proposte ricevute verrà espletata dalla Responsabile del Procedimento che avrà facoltà di richiedere integrazioni alla documentazione presentata a corredo delle proposte.
Saranno esclusi dalla valutazione di merito i progetti:
  • presentati da soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 20 del presente regolamento;
  • consegnati oltre i termini indicati;
  • pervenuti con modalità diverse da quelle riportate nel presente paragrafo;
  • privi delle diciture identificative sul plico di consegna;
  • non corredati dalla documentazione richiesta nel presente paragrafo;
  • redatti su modulistica difforme da quella allegata al presente regolamento.
Un’apposita Commissione nominata dalla Dirigente del Settore, valuterà le domande in relazione alla sussistenza delle condizioni per l’accesso ai contributi in relazione a quanto indicato nei precedenti artt. 5, 6 e 7.
Nel corso della valutazione la commissione ha facoltà di richiedere ulteriori integrazioni che dovranno essere fornite dai soggetti richiedenti entro il termine di 15 gg. a pena di esclusione dalla procedura di valutazione.
Ai fini dell’assegnazione dei contributi, sulla base delle valutazioni effettuate e tenuto conto delle priorità stabilite dal comma 2 dell’art.11 della Legge Regionale n.7 del 21 marzo 2007 sarà formulata una graduatoria unica per tutte le domande di finanziamento, previa attribuzione di un massimo di 100 punti, così suddivisi:
 
j)        Completezza e coerenza interna della proposta progettuale tra gli obiettivi dell’intervento e le azioni che si intendono realizzare:
 
max punti 20
 
k)      Innovatività delle metodologie e delle soluzioni proposte, rilevanza e/o originalità dei risultati attesi in rapporto alle problematiche che intende affrontare:
 
max punti 10
l)        Esemplarità e trasferibilità ovvero possibilità di effettiva realizzazione di esperienze e di diffusione dei risultati
 
max punti 10
m)    Grado di coinvolgimento nel progetto del partenariato sociale e istituzionale (organismi sindacali, datoriali, terzo settore, ecc.):
 
max punti 10
n)      Efficacia delle metodologie di comunicazione e sensibilizzazione in relazione al target degli interventi:
 
max punti 10
 
o)      Completezza della proposta progettuale, dettaglio del piano economico del progetto e criteri di monitoraggio, di valutazione e autovalutazione dell’intervento
 
max punti 20
 
p)      Grado di applicazione delle pari opportunità
 
max punti 5
q)      Qualità e adeguatezza dell’organizzazione prevista (modello organizzativo, professionalità coinvolte, esperienza pregressa)
 
max punti 10
 



Art. 25

(Presentazione della domanda)


La domanda di contributo deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica che sarà predisposta dalla Regione Puglia Assessorato alla Solidarietà, scaricabile dal sito internet www.regione.puglia.it.
Le istanze dovranno essere inviate, a pena di esclusione, entro e non oltre 60 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’Avviso Pubblico sul BURP della Regione Puglia, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Il plico chiuso dovrà recare sul frontespizio la dicitura “ Progetto per la realizzazione di Banche dei Tempi” e dovrà essere spedito al seguente indirizzo:
Regione Puglia - Assessorato alla Solidarietà - Settore Sistema Integrato Servizi Sociali, Ufficio per la Politica per le persone e le famiglie III piano - via Caduti di tutte le Guerre, 70126 BARI.
Le modalità di presentazione dell’istanza saranno contenute nell’Avviso Pubblico.
La Regione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, mediante accertamenti diretti presso gli uffici finanziari ed anagrafici e/o mediante la richiesta di tutta la documentazione probatoria delle dichiarazioni rese.
La presenza di dichiarazioni false o mendaci comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza nonché la revoca del provvedimento di assegnazione ed il recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali vigenti calcolati a decorrere dalla data di erogazione. 



Art. 26

(Graduatoria e concessione del contributo)


La graduatoria è formulata dalla Commissione di cui al precedente articolo 24 ed è approvata con determinazione del Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali, nell’ambito delle risorse finanziarie che saranno previste per l’Avviso Pubblico, e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
La concessione del contributo sarà adottata con apposita determinazione del Dirigente di Settore.
Nel caso di revoca o riduzione del contributo secondo quanto disposto dal seguente art. 28, la Regione Puglia potrà provvedere con proprio provvedimento ad assegnare il contributo agli aventi diritto nella graduatoria, sempre nell’ambito delle risorse finanziarie resesi disponibili.
I progetti ammessi saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base delle predette graduatorie.
Le graduatorie resteranno aperte per lo scorrimento qualora vengano individuate ulteriori risorse finanziarie e fino alla pubblicazione di un ulteriore Avviso. 



Art. 27

(Durata e Modalità di erogazione del contributo)


I progetti dovranno essere realizzati entro 12 mesi dall’approvazione degli stessi, salvo proroghe, non superiori a mesi 3, che dovranno essere espressamente autorizzate dal Settore Sistema Integrato Servizi Sociali.
L’erogazione del contributo avverrà con le seguenti modalità:
-         anticipazione pari al 40% del costo dell’intervento alla comunicazione formale di avvio del progetto;
-         seconda tranche pari al 50% su dimostrazione dell’avvenuta realizzazione, sulla base del programma proposto, del 50% delle attività previste;
-         saldo del 10%, a seguito di approvazione della rendicontazione delle spese sostenute e presentazione di una relazione dettagliata sulle attività svolte da parte del soggetto beneficiario.  



Art. 28

(Varianti e revoche)


Sono ammesse varianti in corso di esecuzione previa esplicita approvazione da parte del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali.
Il contributo sarà soggetto a revoca nei seguenti casi:
  1. il beneficiario risulti inadempiente rispetto a specifiche prescrizioni impartite dalla Regione Puglia con il provvedimento di concessione del contributo;
  2. il progetto non abbia effettivo inizio entro il tempo massimo di tre mesi dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul BURP o non si concluda entro dodici mesi dalla data di effettivo inizio dei lavori.
In ogni fase del procedimento la Regione Puglia può disporre controlli ed ispezioni, sull’esecuzione degli interventi, al fine di verificare le condizioni per la fruizione ed il mantenimento delle agevolazioni medesime. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire i controlli e le ispezioni, fornendo ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e contabile necessaria.
Nei casi di revoca del contributo si provvederà al recupero delle quote eventualmente erogate, maggiorandole degli interessi legali. 



Art. 29

(Obblighi dei beneficiari dei contributi)


I beneficiari sono tenuti a realizzare le iniziative sovvenzionate dalla Regione nei limiti e secondo le modalità di realizzazione descritte nei progetti approvati.
I beneficiari sono, altresì, tenuti a presentare idoneo resoconto sull’utilizzo dei finanziamenti percepiti secondo quanto previsto dal precedente articolo 28.
Il corretto rendiconto costituisce elemento determinante per la concessione dei contributi successivi. 



Art. 30

(Monitoraggio e valutazione degli interventi)


L’Ufficio Garante di Genere realizza il monitoraggio quali - quantitativo degli interventi di cui al presente regolamento individuando gli strumenti più idonei all’uopo, raccordandosi con i Centri Risorse per le Famiglie per la raccolta dei dati e la diffusione delle buone pratiche.
Ai sensi dell’art. 27 della l.r. 21 marzo 2007 n. 7, l’Ufficio Garante di Genere trasmette una relazione annuale alla Giunta Regionale in merito allo stato di avanzamento e ad i risultati prodotti dagli interventi realizzati in attuazione del presente regolamento.
La Giunta Regionale, relaziona annualmente al Consiglio regionale, in occasione della presentazione del rapporto annuale sulla condizione femminile in Puglia, con un’informativa alla Commissione competente.
La relazione prevista al comma 2 e gli eventuali documenti consiliari che ne concludono l’esame sono resi pubblici, con le modalità stabilite dal Presidente del Consiglio regionale d’intesa con il Presidente della Commissione consiliare competente. 




Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia. 



Sommario


TITOLO I
Oggetto e Definizioni


TITOLO II
Interventi a sostegno della progettazione dei Piani dei Tempi e degli Spazi


TITOLO III
Interventi a sostegno della attuazione e gestione dei Piani dei Tempi e degli Spazi


TITOLO IV
Interventi a sostegno delle Banche del Tempo