Anno 2008
Numero 23
Data 11/11/2008
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
Note Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 177 del 17 novembre 2008
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Regolamento Regionale 11 novembre 2008, n. 23

Composizione e Funzionamento dell'Ufficio del Garante regionale dei Diritti del Minore



Art. 1

(Finalità)


1. Il presente regolamento definisce le funzioni, le azioni e le modalità operative dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti del Minore, di seguito denominato Ufficio del Garante, nonché le modalità di nomina del Garante regionale dei diritti del Minore, di seguito denominato Garante, istituito dall’articolo 30 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19.
 
2. All’Ufficio del Garante è affidata la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti dell’infanzia, degli adolescenti e dei minori d’età residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale, attraverso azioni positive mirate alla promozione del diritto alla vita, alla famiglia, all’istruzione, all’assistenza sociosanitaria, alla cura e al benessere psico-fisico, alla partecipazione alle decisioni che li riguardano.
 
3. L’Ufficio del Garante opera in piena libertà e indipendenza di giudizio e di valutazione. Non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale, collabora con le competenti strutture regionali ed ha pieno accesso agli atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato istituzionale. Collabora con le competenti strutture regionali e promuove il dialogo tra le istituzioni pubbliche e private, il privato sociale, le famiglie affinché in ogni circostanza sia rispettato il supremo interesse dei bambini e delle bambine, come richiesto dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia (art.3). 



Art. 2

(Funzioni dell’Ufficio del Garante)


1. L’azione dell’Ufficio del Garante è ispirata ai seguenti indirizzi:
a)      diffondere e realizzare una cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nell’ambito della cultura dei diritti umani;
b)      segnalare e raccomandare azioni normative e legislative a favore dei diritti dei minori;
c)      monitorare e vigilare sulla tutela dei diritti dei minori e segnalare le violazioni alle competenti istituzioni e, ove necessario, alle autorità giudiziarie;
d)      promuovere i diritti, i bisogni collettivi e gli interessi diffusi dell’infanzia e dell’adolescenza a livello familiare, sociale, educativo, sanitario, urbanistico, ambientale, culturale, economico e in relazione alle nuove tecnologie e ai fenomeni migratori.


2. L’Ufficio del Garante, in coerenza con gli obiettivi fissati dal comma 2 dell’art. 30 della legge regionale 10 luglio 2006, n.19, e con gli indirizzi di cui al comma precedente, svolge le seguenti funzioni:
a)      promuove, in collaborazione con gli Enti e le Istituzioni che si occupano dei minori, iniziative per una maggiore diffusione della cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, finalizzata a riconoscere i minori come persone titolari di diritti, sostenendo forme di partecipazione degli stessi alla vita delle comunità locali;
b)      vigila, con la collaborazione di operatori e degli enti preposti, affinché sia data piena applicazione alla Convenzione di New York di cui alla l. 176/1991, su tutto il territorio regionale, raccogliendo le segnalazioni di eventuali violazioni dei diritti dei minori d’età e adoperandosi verso le Amministrazioni competenti per superarne e rimuoverne le cause;
c)      vigila, con la collaborazione degli operatori e degli enti preposti, affinché, su tutto il territorio regionale, sia data piena applicazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, ed alla Carta Europea sui diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, raccogliendo le segnalazioni di eventuali violazioni dei diritti dei minori e adoperandosi verso le Amministrazioni competenti per superarne e rimuoverne le cause;
d)      promuove iniziative per la Giornata italiana per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, da celebrare il 20 novembre di ogni anno, nella ricorrenza della firma della citata Convenzione di New York, istituita nell’articolo 1 comma 6, della legge 451/1997;
e)      promuove, in stretto raccordo con le strutture competenti dell’Assessorato alla Solidarietà ed anche in collaborazione con gli Enti locali ed altri soggetti dello Stato e della società civile, campagne di sensibilizzazione e altre iniziative per il contrasto, la prevenzione e il trattamento del maltrattamento e della violenza contro i minori, dello sfruttamento criminale dei minori anche in relazione alle disposizioni della legge 269/1998: “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”;
f)        organizza, in accordo con gli enti competenti e con le organizzazioni del terzo settore, delle varie confessioni religiose, delle comunità straniere e delle organizzazioni sindacali e di categoria, iniziative per la tutela dei diritti dei minori in particolar modo con riferimento al fenomeno della lotta contro la dispersione scolastica e il lavoro minorile, l’evasione del diritto-dovere all’istruzione e contro ogni forma di discriminazione diretta o indiretta;
g)      cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all’infanzia e all’adolescenza vigilando sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni;
h)      collabora alla vigilanza sull’assistenza prestata ai minori ospitati in strutture educativo-assistenziali sia residenziali che semi-residenziali, o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, nonché sui percorsi di affido e adozione, concorrendo alla divulgazione dei dati e delle informazioni all’uopo raccolti ed elaborati dall’Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali e del Centro Regionale di Documentazione per l’infanzia e l’adolescenza, di cui all’art. 14 della l.r. n. 19/2006;
i)        segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti dal punto di vista igienico, sanitario, abitativo, urbanistico;
a)      fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e sociosanitari dell’area minorile;
b)      promuove la organizzazione di corsi di formazione, preparazione ed aggiornamento per le categorie professionali che si occupano di infanzia e adolescenza, curando il rapporto con i relativi albi professionali;
c)      promuove la formazione di idonee figure preposte alla rappresentanza legale dei minori, quali a titolo esemplificativo i tutori e i curatori, così come previsto dalla legge 149/2001, e promuove presso le strutture regionali competenti l’istituzione di appositi albi regionali dai quali potranno attingere i giudici ordinari e minorili di tutta la Regione, nonché altre forme di tutoraggio stabilite nella Convenzione di Strasburgo di cui alla l. 77/2003;
d)      concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all’accoglienza e all’inserimento del minore straniero anche non accompagnato;
e)      collabora all’attività di studio, raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in ambito regionale ai sensi della l. 451/1997, avvalendosi degli strumenti di monitoraggio previsti dall’Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali di cui all’art. 14 della l.r. n. 19/2006;
f)        esprime pareri e formula proposte su atti normativi e di indirizzo, sui Piani e Programmi annuali e pluriennali riguardanti l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, e, ove richiesti, delle Province e dei Comuni;
g)      favorisce una nuova cultura finalizzata alla previsione negli strumenti urbanistici di una particolare attenzione generale all’infanzia ed all’adolescenza, promuovendo la diffusione del modello delle “città amiche delle bambine e dei bambini”, della progettazione partecipata e dello sviluppo sostenibile;
h)      promuove iniziative, in accordo con le Istituzioni scolastiche, volte all’assunzione di misure per far emergere e contrastare i fenomeni di violenza fra minori e di bullismo all’interno del mondo della scuola;
i)        rappresenta i diritti e gli interessi dell’infanzia e dell’adolescenza presso tutte le sedi istituzionali, collaborando con tutte le autorità competenti operanti sul territorio regionale; interviene presso gli organismi giudiziari per rappresentare gli interessi del minore d’età nel corso di procedimenti civili o penali, indipendentemente e autonomamente dall’azione dei genitori e dei legali rappresentanti dello stesso e si può costituire parte civile in procedimenti penali aventi ad oggetto violazione dei diritti dei minori;
j)        promuove iniziative nei confronti dei media e dell’opinione pubblica per fare crescere sensibilità e attenzione collettiva sulla violenza fra i minori.
 
3. Al fine di meglio coordinare le proprie azioni e funzioni l’Ufficio del Garante adotta gli strumenti di cui al comma 3 dell’art. 30 della l.r. n. 19/2006



Art. 3

(Nomina e requisiti del Garante regionale per i diritti del Minore)


1. L’Ufficio del Garante per i diritti del Minore è presieduto dal Garante ed ha sede presso il Consiglio Regionale.
 
2. Il Garante per i diritti del Minore è eletto dal Consiglio regionale in seduta plenaria. La Commissione Consiliare competente in materia di politiche sociali e familiari, sentiti il Presidente della Giunta Regionale e l’Assessore alla Solidarietà, predispone una rosa di tre nominativi che approva e presenta al Presidente del Consiglio Regionale. E’ eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei Consiglieri componenti il Consiglio Regionale. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto.
 
3. Ai fini della designazione della rosa di tre nominativi di cui al comma precedente, si tiene conto delle incompatibilità enunciate al comma 6 bis dell’art. 30 della l.r. n. 19/2006, nonché dei principi di pari opportunità e uguaglianza tra i generi.
 
4. Ai fini della designazione della rosa di tre nominativi di cui al comma 2 del presente articolo, devono essere individuate personalità che abbiano età non superiore a sessantacinque anni, che siano in possesso di laurea magistrale o specialistica, e che abbiano maturato una documentata esperienza almeno decennale, nell’ambito delle politiche educative e socio-sanitarie, con particolare riferimento alle materie concernenti l’età evolutiva e le relazioni familiari.
 
5. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale invita il Garante a rimuovere tale causa nel termine di quindici giorni. In caso di inottemperanza, ne dichiara la decadenza dalla carica, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale affinché provveda alla sostituzione.
 
6. Il Garante per i diritti del Minore che viene eletto, riceve un mandato della durata di cinque anni, che è rinnovabile una sola volta. 



Art. 4

(Composizione dell’Ufficio del Garante)


1. E’ istituito presso il Consiglio Regionale, in staff alla Presidenza del Consiglio Regionale, l’Ufficio del Garante regionale per i diritti del Minore.
 
2. All’Ufficio viene assegnata una dotazione minima di personale pari ad almeno due unità, individuate nell’ambito del personale del Consiglio Regionale.
 
3. L’Ufficio assiste il Garante per lo svolgimento di tutte le attività connesse al suo mandato e cura, in particolare, la collaborazione più stretta e funzionale con le strutture della Giunta competenti per le materie affrontate.
 
4. L’Ufficio del Garante può avvalersi di prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quelle del personale in servizio presso il Consiglio Regionale, anche erogate da risorse umane esterne, solo se trattasi di prestazioni specialistiche, erogate da esperti con specializzazione universitaria, di durata temporale limitata, strettamente connesse allo svolgimento di specifici progetti ed entro i limiti di spesa assegnati all’Ufficio per uno specifico progetto, sempre nel rispetto delle normative vigenti nazionali e regionali. 



Art. 5

(Trattamento economico e budget annuale)


1. All’Ufficio del Garante è assegnato annualmente un budget a valere sulle risorse del bilancio regionale, che è vincolato per il pagamento della indennità di funzione di cui al comma successivo, nonché per la copertura delle spese di funzionamento dell’Ufficio, al netto delle retribuzioni del personale dipendente assegnato all’Ufficio stesso, connesse alle attività da realizzare.
 
2. Al Garante per i diritti del Minore è attribuita un’indennità di funzione, per dodici mensilità, pari al venti per cento dell’indennità annuale lorda spettante ai Consiglieri regionali. Tale indennità deve intendersi comprensiva di ogni altro onere, connesso al rimborso delle spese di viaggio riferite alla funzione.
 
3. L’Ufficio del Garante predispone e presenta al Presidente del Consiglio Regionale entro il 30 marzo di ogni anno, un dettagliato rendiconto delle spese sostenute e delle modalità di impiego del budget assegnato.
 
4. L’Ufficio del Garante non può in alcun caso sostenere spese il cui ammontare complessivo annuo superi il budget assegnato dal relativo bilancio regionale di previsione. 



Art. 6

(Sede, organizzazione e struttura)


1. L’Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale e svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate, avvalendosi delle strutture regionali, degli spazi e del personale appositamente messi a disposizione. 



Art. 7

(Rapporti con Autorità di garanzia)


1. Il Difensore Civico, le altre Autorità di garanzia previste dallo Statuto Regionale, e il Garante regionale per i diritti del Minore si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando le rispettive attività nell’ambito delle loro competenze. 



Art. 8

(Relazioni agli organi istituzionali)


1. L’Ufficio del Garante riferisce annualmente al Consiglio Regionale sull’andamento della propria attività e entro il 31 marzo di ogni anno presenta una dettagliata relazione sull’attività svolta nell’anno precedente che viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. La relazione deve, inoltre, illustrare le condizioni dell’infanzia e dell’adolescenza in Puglia, sulla base delle denunce raccolte e dei casi seguiti nel corso della annualità precedente. 



Art. 9

(Norma finanziaria)


1. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente regolamento si provvede a partire dall’annualità successiva a quella di entrata in vigore del presente regolamento, con lo stanziamento di apposite risorse al Capitolo di spesa di nuova istituzione nella U.P.B.0.1.1 del Consiglio Regionale, denominato:
-       (CNI) Funzionamento dell’Ufficio del Garante per i diritti del Minore.
 
2. Al fine di dare idonea copertura agli oneri di cui al comma 1, annualmente la Giunta Regionale stabilisce la quota di risorse da destinare al concorso alla spesa di funzionamento dell’Ufficio del Garante per i diritti del Minore, a valere sulla finalizzazione del Fondo Nazionale Politiche Sociali di cui al comma 3 dell’art. 67 della l. r. n. 19/2006



Art. 10

(Norma di prima applicazione)


1. In fase di prima applicazione il Consiglio regionale procede all’elezione del Garante per i diritti del Minore entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.



Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.