Regolamento Regionale 21 novembre 2008, n. 24 Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI
Art. 1(Ambito di applicazione) 1. Il presente Regolamento disciplina la
concessione di agevolazioni finanziate dalla Regione Puglia in attuazione del
Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006,
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di
importanza minore (de minimis). (1)
2. Il presente Regolamento si applica agli
aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti
aiuti:
a) aiuti concessi a imprese attive nel settore
della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del
Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio;
(2)
b) aiuti concessi a imprese attive nel settore
della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del
Trattato;
c) aiuti concessi a imprese attive nella
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato
I del Trattato, nei casi seguenti:
- quando l’importo dell’aiuto è fissato in base
al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o
immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- quando l’aiuto è subordinato al fatto di
venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) aiuti ad attività connesse all’esportazione
verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi
esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre
spese correnti connesse con l’attività di esportazione;
e) aiuti condizionati all’impiego preferenziale
di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
f) aiuti ad imprese attive nel settore
carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
(3)
g) aiuti destinati all’acquisto di veicoli per
il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di
merci su strada per conto terzi;
h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.
(1) Pubblicato in GUCE L 379 del 28.12.2006. (2) Pubblicato in GUCE L 17 del 21.01.2000. (3) Pubblicato in GUCE L 205 del 02.08.2002
Art. 2(Soggetti beneficiari) 1. I soggetti beneficiari di cui al presente
Regolamento sono le imprese di piccola e media dimensione così come definite
dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06 maggio
2003.
(4)
2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di
presentazione della domanda di agevolazioni, devono:
a) essere regolarmente costituiti ed iscritti
nel Registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei
propri diritti, non in liquidazione volontaria e sottoposti a procedure
concorsuali;
c) essere operativi alla data di presentazione
delle domande di agevolazioni;
d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto
e, successivamente, non rimborsato depositato in un conto bloccato, gli aiuti
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
e) operare nel rispetto delle vigenti norme
edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla
salvaguardia dell’ambiente, con particolare riferimento agli obblighi
contributivi;
f) non essere stati destinatari, nei sei anni
precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di
provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli
derivanti da rinunce da parte delle imprese;
g) aver restituito agevolazioni erogate per le
quali è stata disposta dall’Organismo competente la restituzione;
h) non trovarsi in condizioni tali da risultare
un’impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli
aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in
difficoltà.
(5)
3. Le condizioni di ammissibilità alla
candidatura, ad eccezione del mutamento di classificazione dell’impresa
beneficiaria, devono perdurare sino alla data di erogazione finale del
contributo.
4. I soggetti beneficiari sono tenuti
all’obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 3 anni, dalla data di
ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa all’ultimo
titolo di spesa ammissibile.
(4) Pubblicata in GUCE L 124 del 20.05.2003. (5) Pubblicati in GUCE C 244 del 01.10.2004.
Art. 3(Definizioni) 1. Ai fini del presente regolamento si
applicano le seguenti definizioni:
a) impresa di piccola dimensione: un’impresa che
occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio
non superiori a 10 milioni di euro;
b) impresa di media dimensione: un’impresa che
occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di
euro oppure il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro;
c) ESL (equivalente sovvenzione lordo): valore
attualizzato dell’aiuto espresso in percentuale del valore attualizzato dei
costi ammissibili;
(6)
d) soggetti attuatori: servizi regionali,
amministrazioni, enti ed organismi che ricevono contributi regionali per
l’attuazione di misure d’aiuto in regime “de minimis”.
(6) Reg. CE n. 1628 del 24.10.2006 pubblicato in GUCE L 302 del 01.11.2006.
Art. 4(Oggetto delle agevolazioni) 1. Il presente Regolamento si applica alle
seguenti misure:
a) aiuti agli investimenti e all’occupazione;
b) aiuti per servizi di consulenza e
partecipazione a fiere;
c) aiuti a favore di ricerca, sviluppo e
innovazione;
d) aiuti alla formazione;
e) aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e
disabili;
f) aiuti in forma di
garanzia.
2. Non sono comunque ammissibili gli aiuti
individuali concessi al di fuori di un quadro di misure di aiuto.
Art. 5(Agevolazione concedibile) 1. L’importo complessivo degli aiuti de
minimis concesso ad un’impresa, unitamente a quelli corrisposti da altre
amministrazioni, enti ed organismi pubblici, non deve superare i 200.000,00 euro
nell’arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere
dalla forma dell’aiuto e dalla fonte finanziaria.
2. Il periodo di riferimento di tre esercizi
finanziari è costituito dall’esercizio finanziario in cui è concesso un nuovo
aiuto de minimis e dai due esercizi finanziari precedenti.
3. Per le imprese attive nel settore del
trasporto su strada, l’importo complessivo degli aiuti di cui al comma 1 non
deve superare i 100.000,00 euro.
4. Qualora l’importo complessivo dell’aiuto
concesso nel quadro di una misura d’aiuto superi i massimali di cui ai commi 1 e
3, tale importo non può beneficiare dell’agevolazione prevista dal presente
Regolamento, neppure per la parte non eccedente detto massimale.
5. I soggetti beneficiari di aiuto di cui
alle lettere da a) a e) dell’art. 4 sono obbligati ad apportare un contributo
finanziario pari almeno al 20% dei costi ammissibili, o attraverso risorse
proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi
tipo di sostegno pubblico.
6. Gli aiuti individuali concessi nel quadro
di un regime di garanzia su prestiti sono ammissibili se la parte garantita del
prestito sotteso non supera 1.500.000,00 euro per impresa; detti aiuti danno
luogo ad un’intensità pari ad un ESL del 13,3%.
7. Per gli aiuti di cui al comma precedente
concessi ad imprese attive nel settore del trasporto su strada, la parte
garantita del prestito sotteso non deve superare 750.000,00 euro; detti aiuti
danno comunque luogo ad un’intensità pari ad un ESL del 13,3%.
8. La garanzia non deve superare l’80% del
prestito concesso all’impresa.
Art. 6(Procedure di concessione delle agevolazioni) 1. I soggetti attuatori di misure di aiuto
finanziate anche parzialmente dalla Regione procedono alla concessione delle
agevolazioni con riferimento ad una delle procedure previste dagli articoli 4, 5
e 6 del D. Lgs. 31.03.1998 n. 123.
(7)
2. Le misure d’aiuto sono attuate attraverso
bandi o avvisi pubblici che devono fare esplicito riferimento alla loro
compatibilità con il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del
15.12.2006, nonché del presente Regolamento e indicare l’importo delle
agevolazioni concedibili espresso come equivalente sovvenzione lordo.
3. I bandi e gli avvisi di cui al comma
precedente devono prevedere i termini e le modalità di presentazione delle
richieste di finanziamento da parte delle imprese interessate, le spese
ammissibili, i criteri di ammissibilità e di selezione degli interventi, le
modalità di erogazione del contributo, le modalità di monitoraggio e controllo e
revoca degli interventi ammessi a finanziamento, nonché l’eventuale ricorso a
soggetti terzi per la gestione di una o più fasi della procedura amministrativa.
4. I soggetti attuatori nell’ambito delle
modalità di presentazione delle richieste di finanziamento di cui al 3° comma
devono acquisire una dichiarazione dell’impresa interessata, rilasciata ai sensi
e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 con la quale si attesti
se l’impresa ha percepito altri aiuti de minimis durante i due esercizi
precedenti e l’esercizio in corso.
(7) Pubblicato in GURI n. 99 del 30/04/1998.
Art. 7(Cumulo degli aiuti) 1. E’ consentito
il cumulo
di altri strumenti
di incentivazione comunitaria, statale, regionale e di altre
amministrazioni con gli aiuti de minimis di cui al precedente articolo 4,
lettera f), a condizione che tale cumulo non dia luogo a una intensità superiore
a quella fissata dal paragrafo 4 della decisione 2006/C54/08 relativa agli
“Orientamenti di aiuto di stato a finalità regionale”, (8) dal Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06.08.2008 relativo al “Regolamento
generale di esenzione” (9) o in altre decisioni o
regolamenti specifici della Commissione.
(8) Pubblicata in GUCE C 54 del 04.03.2006. (9) Pubblicato in GUCE L 214 del 09.08.2008.
Art. 8(Monitoraggio e controllo) 1. Ai fini dell’omogenea applicazione e del
monitoraggio delle misure d’aiuto nonché del controllo del rispetto delle
condizioni di ammissibilità previste dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del
15.12.2006 e dal presente Regolamento è istituito presso l’Area Politiche per lo
Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione il registro regionale degli aiuti de
minimis contenente informazioni complete su tutti gli aiuti rientranti
nell’ambito di applicazione del presente Regolamento.
2. I soggetti attuatori, al fine di dar corso
agli adempimenti di cui al comma precedente, sono tenuti a trasmettere all’Area
relazioni annuali e specifiche comunicazioni in ordine alle misure d’aiuto
attivate i cui contenuti e le relative modalità di trasmissione sono fissati con
provvedimento del Direttore dell’Area.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
|