Anno 2008
Numero 24
Data 21/11/2008
Abrogato No
Materia Commercio;
Note Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 182 del 25. novembre 2008
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Regolamento Regionale 21 novembre 2008, n. 24

Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI



Art. 1

(Ambito di applicazione)


1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di agevolazioni finanziate dalla Regione Puglia in attuazione del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis). (1) 
 
2. Il presente Regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:
a)      aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio; (2) 
b)      aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato;
c)      aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del Trattato, nei casi seguenti:
-         quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
-         quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d)      aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività di esportazione;
e)      aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
f)        aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002; (3) 
g)      aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
h)      aiuti concessi a imprese in difficoltà.  


(1) Pubblicato in GUCE L 379 del 28.12.2006.
(2) Pubblicato in GUCE L 17 del 21.01.2000.
(3) Pubblicato in GUCE L 205 del 02.08.2002


Art. 2

(Soggetti beneficiari)


1. I soggetti beneficiari di cui al presente Regolamento sono le imprese di piccola e media dimensione così come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06 maggio 2003. (4) 
 
2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, devono:
a)      essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;
b)      essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e sottoposti a procedure concorsuali;
c)      essere operativi alla data di presentazione delle domande di agevolazioni;
d)      non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
e)      operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
f)        non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
g)      aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo competente la restituzione;
h)      non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. (5) 
 
3. Le condizioni di ammissibilità alla candidatura, ad eccezione del mutamento di classificazione dell’impresa beneficiaria, devono perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo.
 
4. I soggetti beneficiari sono tenuti all’obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 3 anni, dalla data di ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile.
 


(4) Pubblicata in GUCE L 124 del 20.05.2003.
(5) Pubblicati in GUCE C 244 del 01.10.2004. 


Art. 3

(Definizioni)


1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a)      impresa di piccola dimensione: un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro;
b)      impresa di media dimensione: un’impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro;
c)      ESL (equivalente sovvenzione lordo): valore attualizzato dell’aiuto espresso in percentuale del valore attualizzato dei costi ammissibili; (6) 
d)      soggetti attuatori: servizi regionali, amministrazioni, enti ed organismi che ricevono contributi regionali per l’attuazione di misure d’aiuto in regime “de minimis”. 


(6) Reg. CE n. 1628 del 24.10.2006 pubblicato in GUCE L 302 del 01.11.2006. 


Art. 4

(Oggetto delle agevolazioni)


1. Il presente Regolamento si applica alle seguenti misure:
a)      aiuti agli investimenti e all’occupazione;
b)      aiuti per servizi di consulenza e partecipazione a fiere;
c)      aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
d)      aiuti alla formazione;
e)      aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili;
f)        aiuti in forma di garanzia.
 
2. Non sono comunque ammissibili gli aiuti individuali concessi al di fuori di un quadro di misure di aiuto.  



Art. 5

(Agevolazione concedibile)


1. L’importo complessivo degli aiuti de minimis concesso ad un’impresa, unitamente a quelli corrisposti da altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, non deve superare i 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto e dalla fonte finanziaria.
 
2. Il periodo di riferimento di tre esercizi finanziari è costituito dall’esercizio finanziario in cui è concesso un nuovo aiuto de minimis e dai due esercizi finanziari precedenti.
 
3. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada, l’importo complessivo degli aiuti di cui al comma 1 non deve superare i 100.000,00 euro.
 
4. Qualora l’importo complessivo dell’aiuto concesso nel quadro di una misura d’aiuto superi i massimali di cui ai commi 1 e 3, tale importo non può beneficiare dell’agevolazione prevista dal presente Regolamento, neppure per la parte non eccedente detto massimale.
 
5. I soggetti beneficiari di aiuto di cui alle lettere da a) a e) dell’art. 4 sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 20% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico.
 
6. Gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di garanzia su prestiti sono ammissibili se la parte garantita del prestito sotteso non supera 1.500.000,00 euro per impresa; detti aiuti danno luogo ad un’intensità pari ad un ESL del 13,3%.
 
7. Per gli aiuti di cui al comma precedente concessi ad imprese attive nel settore del trasporto su strada, la parte garantita del prestito sotteso non deve superare 750.000,00 euro; detti aiuti danno comunque luogo ad un’intensità pari ad un ESL del 13,3%.
 
8. La garanzia non deve superare l’80% del prestito concesso all’impresa. 



Art. 6

(Procedure di concessione delle agevolazioni)


1. I soggetti attuatori di misure di aiuto finanziate anche parzialmente dalla Regione procedono alla concessione delle agevolazioni con riferimento ad una delle procedure previste dagli articoli 4, 5 e 6 del D. Lgs. 31.03.1998 n. 123. (7) 
 
2. Le misure d’aiuto sono attuate attraverso bandi o avvisi pubblici che devono fare esplicito riferimento alla loro compatibilità con il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006, nonché del presente Regolamento e indicare l’importo delle agevolazioni concedibili espresso come equivalente sovvenzione lordo.
 
3. I bandi e gli avvisi di cui al comma precedente devono prevedere i termini e le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento da parte delle imprese interessate, le spese ammissibili, i criteri di ammissibilità e di selezione degli interventi, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di monitoraggio e controllo e revoca degli interventi ammessi a finanziamento, nonché l’eventuale ricorso a soggetti terzi per la gestione di una o più fasi della procedura amministrativa.
 
4. I soggetti attuatori nell’ambito delle modalità di presentazione delle richieste di finanziamento di cui al 3° comma devono acquisire una dichiarazione dell’impresa interessata, rilasciata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 con la quale si attesti se l’impresa ha percepito altri aiuti de minimis durante i due esercizi precedenti e l’esercizio in corso.


(7) Pubblicato in GURI n. 99 del 30/04/1998. 


Art. 7

(Cumulo degli aiuti)


1. E’    consentito    il   cumulo   di   altri   strumenti   di   incentivazione  comunitaria, statale, regionale e di altre amministrazioni con gli aiuti de minimis di cui al precedente articolo 4, lettera f), a condizione che tale cumulo non dia luogo a una intensità superiore a quella fissata dal paragrafo 4 della decisione 2006/C54/08 relativa agli “Orientamenti di aiuto di stato a finalità regionale”, (8) dal Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06.08.2008 relativo al “Regolamento generale di esenzione” (9) o in altre decisioni o regolamenti specifici della Commissione. 

(8) Pubblicata in GUCE C 54 del 04.03.2006.
(9) Pubblicato in GUCE L 214 del 09.08.2008.


Art. 8

(Monitoraggio e controllo)


1. Ai fini dell’omogenea applicazione e del monitoraggio delle misure d’aiuto nonché del controllo del rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15.12.2006 e dal presente Regolamento è istituito presso l’Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione il registro regionale degli aiuti de minimis contenente informazioni complete su tutti gli aiuti rientranti nell’ambito di applicazione del presente Regolamento.
 
2. I soggetti attuatori, al fine di dar corso agli adempimenti di cui al comma precedente, sono tenuti a trasmettere all’Area relazioni annuali e specifiche comunicazioni in ordine alle misure d’aiuto attivate i cui contenuti e le relative modalità di trasmissione sono fissati con provvedimento del Direttore dell’Area. 



Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.