Anno 2008
Numero 34
Data 15/12/2008
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 198 del 19 dicembre 2008
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Legge Regionale 15 dicembre 2008, n. 34

Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri.



Art. 1

Finalità, oggetto e principi della disciplina.


1. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare linteresse degli utenti dei servizi funebri e di armonizzare le attività pubbliche a principi di evidenza scientifica, di efficienza e di efficacia delle prestazioni.

2. In particolare, la presente legge:

a) definisce le funzioni della Regione e degli enti locali e individua in particolare i compiti dei comuni e le modalità di svolgimento delle loro funzioni e servizi;

b) disciplina, per quanto attiene ai profili igienico-sanitari, le procedure relative alla polizia mortuaria, con particolare riguardo alle norme da osservarsi in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;

c) regolamenta le condizioni e i requisiti per assicurare che lesercizio dellattività funebre da parte di soggetti pubblici e privati sia svolta nel rispetto delle finalità e delle garanzie perseguite dalla presente legge.

3. Ai fini della presente legge si definisce:

a) salma il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali prima dellaccertamento di morte;

b) cadavere la salma dopo lesecuzione dellaccertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;

c) ambito necroscopico tutte quelle prestazioni assicurate in via obbligatoria sia da parte del comune che del servizio sanitario regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dellautorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, lobitorio, il servizio mortuario sanitario, le attività di medicina necroscopica;

d) ambito funebre lattività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato. Tali attività non costituiscono compiti obbligatori dei comuni. Ove effettuato in modo disgiunto dallattività funebre, rientra nellambito funebre anche il solo trasporto di salma o di cadavere diverso da quello previsto alla lettera c);

e) ambito cimiteriale linsieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, lilluminazione elettrica votiva;

f) ambito della polizia mortuaria le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.




Art. 2

Funzioni della Regione.


1. Al fine di garantire un trattamento adeguato, rispettoso e uniforme sul territorio regionale della persona defunta, delle ceneri derivanti da cremazione e delle ossa umane, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della tutela delle condizioni igienico-sanitarie, la Regione, nelle materie disciplinate dalla presente legge:

a) esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e di alta vigilanza, anche attraverso lemanazione di apposite direttive agli enti locali e alle aziende sanitarie, che sono tenuti a fornire alla Regione le necessarie informazioni;

b) adotta i poteri sostitutivi in relazione allemanazione degli atti di competenza degli enti locali previsti dalla presente legge;

c) definisce, dintesa con il Consiglio delle autonomie locali, le tariffe per il servizio pubblico di cremazione dei cadaveri, secondo modalità che tengano conto dei costi di gestione dei singoli impianti;

d) può approvare, dintesa con il Consiglio delle autonomie locali, uno schema di regolamento-tipo di polizia mortuaria;

e) adotta gli ulteriori provvedimenti nei casi e nei modi previsti dalla presente legge.




Art. 3

Funzioni delle province.


1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province valutano il fabbisogno di crematori nellambito del proprio territorio, tenendo conto della popolazione residente, della distanza chilometrica e della necessità di consentire il pieno esercizio di libera scelta della modalità di sepoltura o della cremazione di ciascun cittadino, individuando, dintesa con i comuni interessati, la localizzazione dei nuovi impianti. Le province possono garantire laccessibilità e la fruibilità del servizio di cremazione per i cittadini anche attraverso opportune forme di collaborazione con crematori situati in ambiti territoriali contigui.

2. Nei crematori si provvede, su richiesta, alla cremazione di cadaveri, di resti mortali, di ossa e di parti anatomiche riconoscibili, allinterno del bacino di riferimento di cui alla programmazione provinciale. Nei crematori, in relazione alle loro capacità di ricezione, si provvede, altresì, su richiesta, alla cremazione di cadaveri provenienti da altri ambiti territoriali.




Art. 4

Funzioni e compiti dei comuni.


1. Spetta ai comuni, singoli o associati, la realizzazione di cimiteri e di crematori.

2. I cimiteri sono di norma collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato. È vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto. Il comune può autorizzare leventuale ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto, sentita lazienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, nei casi di reale necessità il comune può approvare, sentita l’ASL competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l’ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori e di strutture per il commiato di cui all’articolo 17, a una distanza inferiore ai 200 metri dai centri abitati, tranne il caso dei cimiteri di urne .(1) 

4. I crematori devono essere realizzati allinterno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamento delle stesse. Non è consentito lutilizzo di crematori mobili.

5. Ogni comune deve allestire sul proprio territorio almeno una camera mortuaria con annessa struttura per il commiato, di cui allarticolo 17, collocata in uno dei cimiteri del territorio, al fine di consentire, in situazione di sicurezza igienico-sanitaria, la custodia provvisoria delle salme, in attesa di sepoltura e/o cremazione.

6. Con regolamento comunale sono emanate norme in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione dei cadaveri, nel rispetto dei principi e delle finalità della presente legge.



(1)
Comma così sostituito dall’art. 35, comma 1, lettera a), l.r. 25 febbraio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, nei casi di reale necessità il comune può approvare, sentita l'ASL competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori a una distanza inferiore ai duecento metri dai centri abitati, tranne il caso dei cimiteri di urne.».

 



Art. 5

Obblighi dei comuni e gestione dei servizi pubblici essenziali.


1. I comuni, singoli o associati, provvedono ad assolvere alle funzioni e ai servizi pubblici a essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale e in particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). La gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, può essere effettuata in economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e di decoro.

2. Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche lattività funebre prevista dallarticolo 15, è dobbligo la separazione societaria, da attuare entro il 30 giugno 2009, fatta salva leventuale scadenza originaria della gestione antecedente a tale data. Le gestioni in corso che non abbiano provveduto alla separazione societaria entro il termine di cui al presente comma, cessano alla scadenza del termine medesimo.

3. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate non possono in ogni caso essere dati in gestione a soggetti esercenti, anche attraverso società controllate o collegate, lattività funebre prevista dallarticolo 15. Le gestioni in corso, ove in contrasto con le previsioni del presente comma, cessano alla data del 30 giugno 2009.

4. I comuni provvedono a favorire laccesso della popolazione residente alle informazioni necessarie alla fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riferimento ai profili economici e alle diverse pratiche funerarie previste dallordinamento.

5. Fermo restando lesercizio dei compiti obbligatori a essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale e in particolare ai sensi del d.p.r. 285/1990, i comuni hanno facoltà di assumere e organizzare attività e servizi accessori, da svolgere comunque in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali lattività funebre o la gestione di strutture per il commiato.




Art. 6

Funzioni autorizzative e di vigilanza.


1. Fatte salve le attribuzioni dei comuni previste dalla presente legge nonché dalla normativa statale e regionale, sono attribuite ai comuni le funzioni autorizzative in merito:

a) allesercizio dellattività funebre prevista dallarticolo 15;

b) alla costruzione e al funzionamento delle strutture per il commiato previste dallarticolo 17.

2. Fermo restando il generale divieto di seppellimento di cadavere, resti mortali o di ossa umane al di fuori dei cimiteri e delle cappelle private familiari, il comune può autorizzare, di volta in volta, sentita lASL territorialmente competente, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane in altri luoghi quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente.

3. La vigilanza e il controllo sullosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e nei regolamenti previsti dallarticolo 7 spettano al comune, che si avvale, per i profili igienico-sanitari, dellASL territorialmente competente.




Art. 7

Regolamenti comunali.


1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge i comuni, singoli o associati, disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria attraverso apposito regolamento comunale. (2) 

1 bis Al fine di garantire un’applicazione uniforme su tutto il territorio regionale delle norme in materia di attività funebre, cremazione e dispersione delle ceneri, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva apposito regolamento - tipo. I Comuni procedono, entro centottanta giorni dall’approvazione da parte della Giunta regionale del regolamento di cui al periodo precedente, ad approvare i rispettivi regolamenti. (3) 

2. Con il regolamento comunale (4)  , vengono in particolare stabiliti:

a) le condizioni e le modalità di localizzazione e di esercizio dei cimiteri, dei crematori, del deposito di osservazione delle salme e degli obitori, nonché le modalità di fornitura dei servizi cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria;

b) le condizioni e le modalità di fornitura del servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri;

c) le prescrizioni relative all’affidamento personale delle urne cinerarie di cui all’articolo 13, comma 3;

d) l’importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione, che non possono essere inferiori a euro 250 né superiori a euro 9 mila .

3. Il regolamento può inoltre prevedere le modalità per la costruzione dei cimiteri per gli animali d’affezione, da parte di soggetti pubblici o privati, definendone i requisiti. L’autorizzazione alla costruzione dei cimiteri per gli animali d’affezione viene concessa dal comune, previo parere favorevole espresso dall’ASL competente per territorio.



(2) Comma così integrato dalla l.r. 4/2010, art. 35
(3) Comma inserito dalla l.r. 4/2010, art. 35
(4) Comma così integrato dalla l.r. 4/2010, art. 35


Art. 8

Organizzazione delle attività di medicina necroscopica.


1. Nel rispetto della normativa statale relativa alla denuncia delle cause di morte e all’accertamento dei decessi, le strutture di medicina legale delle aziende sanitarie garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell’attività stessa in particolare nei casi di morte improvvisa o non  spiegabile. Le strutture di medicina legale provvedono, altresì, al riscontro diagnostico nelle evenienze in cui sia necessario accertare le cause di morte in soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica o comunque deceduti al di fuori dell’ospedale.

2. L’accertamento della realtà di morte dei soggetti non deceduti in strutture sanitarie di ricovero o assistenziali, residenziali pubbliche e/o private viene effettuata dal medico necroscopo nominato dall’ASL fra i medici dipendenti o convenzionati con il servizio sanitario nazionale, inclusi i medici di medicina generale, al fine di assicurare la tempestività e l’ottimale distribuzione del servizio sul territorio. (5) 



(5) Comma così integrato dalla l.r. 4/2010, art. 35


Art. 9

Decesso per malattia infettiva e diffusiva.


1. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo dellazienda sanitaria competente deve adottare, a tutela della salute pubblica, le eventuali misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici. Tali misure devono essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e conformi allarticolo 18, comma 1, del d.p.r. 285/1990 e successive modifiche.

2. In ogni caso il personale addetto allattività funebre è tenuto a utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, gli adeguati mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio nellevenienza di contatto con liquidi biologici.




Art. 10

Trasporto di salma.(6) 


1. Il trasporto della salma può avvenire, su richiesta di un familiare del defunto o di una persona convivente con il defunto o di un soggetto da loro delegato, dal luogo ove si trova la salma al momento del decesso presso l’abitazione, i luoghi di culto ritenuti idonei, l’obitorio o il servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche e/o private accreditate, previa disponibilità all’accoglimento della salma, o ad apposite strutture adibite per il commiato di cui all’articolo 17. In tali luoghi deve essere portato a termine il prescritto periodo di osservazione ai sensi del D.P.R. 285/1990 e deve essere effettuato l’accertamento di morte da parte del locale medico necroscopo. Il trasporto della salma non è, invece, possibile nei casi in cui vi siano impedimenti di carattere giudiziario o sussistano problemi per la salute o l’igiene pubblica.

2. Per effettuare il trasporto della salma, che deve avvenire entro le ventiquattro ore dal decesso, non occorre alcuna autorizzazione da parte del comune, ma è sufficiente apposita certificazione rilasciata dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con il SSN, intervenuto in occasione del decesso, attestante che il trasporto non arreca pregiudizio per la salute pubblica ed è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. La certificazione medica di cui al precedente comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell’ambito del territorio della regione Puglia. Lo stesso medico deve compilare la scheda di causa di morte ISTAT che accompagna la salma.

4. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

5. Il trasporto delle salme è a pagamento, salvo casi particolari disciplinati dai regolamenti comunali di cui all’articolo 7.

6. L’addetto al trasporto deve consegnare copia della certificazione medica di cui al comma 2 al responsabile della struttura ricevente o suo delegato (congiunti, luogo di culto o obitorio o servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate o apposite strutture adibite per il commiato) e deve dare comunicazione del trasporto al Sindaco del comune ove è avvenuto il decesso, al Sindaco del comune ove è destinata la salma e alle ASL competenti per territorio.

7. Il responsabile, o suo delegato, della struttura di cui al comma 6, ad eccezione dell’abitazione privata, registra l’accettazione della salma indicando il luogo da cui proviene, l’orario di arrivo e le generalità dell’addetto al trasporto e ne dà comunicazione al comune ove è avvenuto il decesso, al comune ove è destinata la salma e alle ASL competenti per territorio.

8. Per il trasporto in abitazione privata, le comunicazioni di cui al comma 7 sono a cura dell’addetto al trasporto e controfirmate dai familiari o conviventi del defunto 



(6)
Articolo così sostituito dall’art. 35, comma 1, lettera f), l.r. 25 febbraio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «Art. 10. Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali. 1. Il trasporto del cadavere deve essere effettuato in forma che ne garantisca il decoro del servizio. L'autorizzazione al trasporto di resti mortali è rilasciata dal comune di partenza. Su richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata, a pagamento, dal luogo del decesso per l'osservazione presso l'obitorio o presso il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all'articolo 17.
2. Nei casi di cui al comma 1, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il sistema sanitario nazionale, intervenuto in occasione del decesso, certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. La certificazione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Puglia.

4. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

5. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.

6. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti dal comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al comune di destinazione. Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

7. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.».

 



Art. 10 bis

Trasporto di cadavere.(7) 


1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all’obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, compresa l’abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall’uno all’altro di questi luoghi. L’autorizzazione al trasporto di cadavere deve essere rilasciata dal sindaco del comune del luogo ove è avvenuto il decesso. Tale autorizzazione è necessaria anche per il trasporto del cadavere dall’abitazione privata del defunto alla struttura cimiteriale o al crematorio.

2. Il trasporto del cadavere deve essere effettuato in forma che ne garantisca il decoro del servizio.

3. Il medico necroscopo della ASL competente per territorio, ai fini del trasporto del cadavere, provvede a constatare la realtà della morte secondo quanto previsto dal D.P.R. 285/1990.

4. Nel caso di decesso verificatosi all’interno di una struttura ospedaliera, gli adempimenti e le funzioni di medicina necroscopica sono affidate alla direzione sanitaria, in conformità di quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, secondo periodo.

5. Nel caso in cui la salma viene trasportata presso un comune diverso da quello del decesso è il medico necroscopo della ASL del comune di arrivo competente a redigere il certificato di accertamento della realtà della morte, dopo il prescritto periodo di osservazione ai sensi del D.P.R. 285/1990.

6. Le modalità tecniche con cui deve avvenire il trasporto di cadavere, i mezzi idonei al tipo di trasferimento da adottare e al tipo di personale da impiegare sono disciplinati dagli articoli 20 e 21 del D.P.R. 285/1990, nonché dall’articolo 15 della presente legge.

7. L’addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, deve compilare un documento, su apposito modulo, attestante che:

a) l’identità del defunto è stata accertata mediante documento di riconoscimento valido e corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni rilasciate;

b) il feretro è stato confezionato secondo le modalità previste dal D.P.R. 285/1990;

c) sono state adottatebis tutte le cautele igienico-sanitarie prescritte dalle norme in materia.

8. L’addetto al trasporto deve consegnare il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero o crematorio, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per consentire la registrazione del feretro stesso e per la verifica dell’integrità del sigillo.

9. Per il trasporto all’estero del cadavere tutte le verifiche prescritte nei precedenti commi devono essere effettuate dalla ASL del luogo in cui è stato effettuato l’accertamento della realtà della morte, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.P.R. 285/1990 (7)  .



(7) Articolo aggiunto dall’art. 35, comma 1, lettera g), l.r. 25 febbraio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.


Art. 10 ter

Trasporto di resti umani e prodotti abortivi.(8) 


1. Il trasporto e le altre attività funebri relative a resti umani e prodotti abortivi rimangono disciplinati da quanto previsto dal D.P.R. 285/1990

(8) Articolo aggiunto dall’art. 35, comma 1, lettera g),l.r. 25 febbraio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.


Art. 11

Passaporto mortuario.


1. Il rilascio del passaporto mortuario previsto, rispettivamente, dagli articoli 27, 28 e 29 del d.p.r. 285/1990, per le salme da estradare dal territorio nazionale, compete al sindaco del comune ove trovasi la salma. Per le salme da introdurre nel territorio nazionale il passaporto è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

2. Il trattamento conservativo, come previsto dall’articolo 32 del d.p.r. 285/1990, non si pratica per il trasporto nell’ambito del territorio regionale.(9) 

3. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo è escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell’ambito della struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso. Tale trasporto deve essere svolto da personale che a nessun titolo possa essere collegato ad un soggetto esercente l’attività funebre.



(9)
Comma così sostituito dall’art. 35, comma 1, lettera h), L.R. 25 febbraio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «2. Per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio regionale è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa prevista dall'articolo 32 del D.P.R. 285/90 e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa previsto dall'articolo 30 del D.P.R. 285/90 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.».

 



Art. 12

Cremazione e conservazione dellurna.


1. Lautorizzazione alla cremazione è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale e secondo le modalità stabilite dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), anche relativamente alle forme di manifestazione della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.

2. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente, che viene sigillata.

3. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare allesterno lindicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

4. A richiesta degli interessati e in base a concessione, lurna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

5. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione costruiti in aree avute in concessione dal comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

6. Le associazioni anzidette sono tenute a depositare presso il servizio cimiteri lelenco dei soci aderenti e i loro aggiornamenti e possono essere collocate nei colombari in concessione alle associazioni esclusivamente le urne contenenti le ceneri di persone che risultano incluse in detti elenchi.




Art. 13

Dispersione delle ceneri e affidamento.


1. Lautorizzazione alla dispersione e laffidamento delle ceneri viene rilasciata dal soggetto competente individuato dalla l. 130/2001, ove sia volontà espressa del defunto. La dispersione delle ceneri può avvenire unicamente in aree a ciò destinate allinterno dei cimiteri o in natura o in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire allaperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da manufatti. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dallesecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, a cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale del comune appositamente autorizzato o delle imprese che esercitano lattività funebre di cui allarticolo 15.

2. Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse può avvenire mediante consegna, ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente, dellurna sigillata al familiare o allesecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, a cui il defunto risultava iscritto. Lesecutore testamentario o il rappresentante legale possono disporre la tumulazione, linterramento o laffidamento personale. Lurna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso lidentificazione dei dati anagrafici del defunto.

3. In caso di affidamento personale dellurna il comune annota in un apposito registro le generalità dellaffidatario unico e quelle del defunto medesimo. La consegna dellurna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dellurna e delle ceneri; tale documento, conservato presso limpianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dellautorità sanitaria.

4. È consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari. In caso di irreperibilità dei familiari il comune autorizza la cremazione decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione di uno specifico avviso nellalbo pretorio.

5. Le ceneri già custodite al momento della data di entrata in vigore della presente legge possono essere disperse o affidate secondo le modalità previste dai commi 1, 2 e 3.




Art. 14

Esumazioni ed estumulazioni.


1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dellanno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari.

2. Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale la scheletrizzazione dei cadaveri risulti incompleta, il sindaco, sulla base del parere dellASL competente in relazione alle condizioni dei terreni, allentità e alle cause del fenomeno, può disporre di migliorare le caratteristiche fisico-chimiche, idrogeologiche del terreno o di cremare gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi purchè in questultimo caso siano trascorsi dieci anni dalla morte.

3. Qualora si accerti che, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la scheletrizzazione si compie in un periodo più breve di quello ordinario, il sindaco, su parere dellASL, può autorizzare labbreviazione del turno di rotazione, che non può essere comunque inferiore a cinque anni.

4. Le esumazioni vengono regolate dal sindaco.

5. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anchesse in qualsiasi periodo dellanno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffusive, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere allASL.




Art. 15

Attività funebre.


1. Ai sensi della presente legge per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;

b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;

c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.

2. Lattività funebre è espletata da imprese pubbliche o private in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal comune in cui ha sede legale limpresa.

3. Lautorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata secondo le modalità generali e sulla base dei requisiti individuati da apposito regolamento comunale.

4. I comuni emanano i regolamenti di cui al comma 3 nel rispetto dei principi igienico-sanitari vigenti, delle disposizioni comunitarie e nazionali regolanti la materia e delle norme relative al miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

5. Per lespletamento dellattività funebre le imprese esercenti devono disporre di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:

a) la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre;

b) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si richiede lautorizzazione;

c) personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche attinenti le specifiche mansioni svolte;

d) un responsabile della conduzione dellattività funebre, che deve essere specificamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dellimpresa.

6. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dallattività di onoranza funebre devono essere dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal comune e devono uniformarsi, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per lesercente lattività funebre.




Art. 16

Attività di vigilanza.


1. È vietato lesercizio di intermediazione nellattività funebre. Lattività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.

2. Il comune vigila sulla correttezza dellesercizio dellattività funebre.

3. Colui che, nello svolgimento dellattività funebre o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di indicazioni per lattribuzione di uno o più funerali, è sospeso dalla possibilità di ulteriore esercizio dellattività funebre, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato dal comune stesso, fatta salva la denuncia allautorità competente e lapplicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento di cui allarticolo 7. In relazione alla gravità del fatto può essere disposta la revoca dellautorizzazione allesercizio dellattività.




Art. 17

Strutture per il commiato.


1. Il comune promuove la realizzazione e il funzionamento di strutture nellambito delle quali, su istanza dei familiari del defunto, possono tenersi riti per il commiato.

2. Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e lesposizione delle salme.

3. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine allaccesso.

4. Nellesercizio delle attività di cui al comma 2 le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme comunitarie e nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

5. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nellambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, ma possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.




Art. 18

Registro regionale di mortalità.


1. E’ istituito il registro regionale di mortalità, affidato all’Osservatorio epidemiologico regionale, con finalità statistico-epidemiologiche.




Art. 19

Norme transitorie e finali.


1. Le imprese pubbliche e private aventi sede legale fuori dal territorio regionale e operanti in esso solo occasionalmente sono esentate dal possesso dellautorizzazione di cui allarticolo 15, comma 2, fatta salva lautorizzazione allesercizio dellimpresa rilasciata dal comune in cui ha sede legale limpresa stessa e fermi restando gli obblighi previsti dalla presente legge per lesercizio dellattività sul territorio regionale.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto o disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al D.P.R. 285/1990 e alla l. 130/2001 e successive modificazioni.




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.