Regolamento Regionale 19 gennaio 2009, n. 1 Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione
TITOLO 1(Disposizioni generali)
Art. 1(Ambito di applicazione) 1. Il presente Regolamento
disciplina i regimi di aiuto regionali e gli aiuti individuali, esenti
dall’obbligo di notificazione preventiva alla Commissione Europea, nei settori
ammissibili a finanziamento nell’ambito del FESR con esclusione del settore
turismo e di seguito specificati:
a.
aiuti agli investimenti iniziali alle Microimprese e alle Piccole
imprese;
b.
aiuti agli investimenti in
ricerca per le PMI;
c.
aiuti alle PMI per servizi di consulenza per l’innovazione delle
imprese;
d.
aiuti alle Medie Imprese ed ai Consorzi di PMI per Programmi
Integrati di Agevolazione;
e.
aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese, da
concedere attraverso i Contratti di Programma Regionali.
2. Il presente Regolamento non si
applica ai seguenti settori:
a.
pesca e acquacoltura;
b.
costruzione navale;
c.
industria carboniera;
d.
siderurgia;
e.
fibre sintetiche.
3. Il presente Regolamento non si
applica alle attività connesse con la produzione primaria (agricoltura e
allevamento) dei prodotti di cui all’allegato I del Trattato; si applica alla
trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli, esclusa la
trasformazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di
sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui all’articolo 3,
paragrafo 2, del Regolamento (CEE) n. 1898/87.
(1)
4. Il presente Regolamento non si
applica ai seguenti tipi di aiuti:
a.
aiuti a favore di attività connesse con l’esportazione verso paesi
terzi o Stati membri, ossia aiuti erogati in funzione dei quantitativi
esportati, con la costituzione e gestione di una rete di distribuzione o con
altre spese correnti attinenti all’attività di esportazione;
b.
aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni
rispetto a prodotti d’importazione.
5. La gestione delle singole
misure agevolative di cui al primo comma è di competenza della Regione -
Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica e potrà
essere attuata, in tutto o per alcune fasi del procedimento, anche da soggetti
intermediari in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di
terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
(1) Pubblicato in GUCE L 182 del 03.07.1987.
Art. 2(Soggetti beneficiari) 1.
I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente
Regolamento sono le imprese che realizzano gli investimenti previsti
dall’articolo 1, comma 1 del presente Regolamento.
2.
Ai fini del presente regolamento, le imprese vengono classificate
di piccola, media o grande dimensione sulla base della Raccomandazione della
Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. (2)
3.
I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della
domanda di agevolazione, devono:
a.
essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle
Imprese;
b.
essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in
liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
c.
essere operativi alla data di presentazione delle domande di
agevolazione;
d.
non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente,
non rimborsato depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali
illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
e.
operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche,
del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia
dell’ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
f.
non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di
presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di
agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte
delle imprese;
g.
aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta
dall’Organismo competente la restituzione;
h.
non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in
difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato
per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà ; (3)
4.
Le condizioni di ammissibilità alla candidatura, ad eccezione del
mutamento di classificazione dell’impresa beneficiaria, devono perdurare sino
alla data di erogazione finale del contributo.
5.
I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad
apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o
attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma
priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e sono tenuti all’obbligo del
mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni, dalla data di ultimazione.
Per data di ultimazione si intende la data relativa all’ultimo titolo di spesa
ammissibile.
(2) Pubblicata in GUCE L 124 del 20.05.2003. (3) Pubblicati in GUCE C 244 del 1.10.2004.
Art. 3(Criteri di selezione degli interventi) 1. Gli investimenti da agevolare devono essere selezionati tenuto conto dei
criteri applicati dalla Regione per l’attuazione delle linee d’intervento del
Programma Operativo Regionale FESR 2007 -2013, così come approvati a norma della
lettera a) dell’articolo 65 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
dell’11.07.2006, avuto riguardo a
quanto ulteriormente specificato nei titoli che seguono. (4)
(4) Pubblicato in GUCE L 210 del 31.07.2006.
Art. 4(Aiuti individuali) 1. Il presente Regolamento non si
applica agli aiuti individuali che superano le seguenti soglie:
a.
aiuti agli investimenti in favore delle PMI: 7,5 milioni di euro
per impresa per progetto di investimento;
b.
aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo e per gli studi di
fattibilità:
b1)
se il progetto è prevalentemente di ricerca industriale: 10 milioni di euro per
impresa per progetto/studio di fattibilità;
b2)
se il progetto è prevalentemente di sviluppo sperimentale: 7,5 milioni di euro
per impresa per progetto/studio di fattibilità;
c.
aiuti alle PMI per servizi di consulenza: 2 milioni di euro per
impresa per progetto;
d.
aiuti per la partecipazione di PMI a fiere: 2 milioni di euro per
impresa per progetto;
e.
aiuti in favore di grandi progetti di investimento, qualora
l’importo complessivo degli aiuti di ogni provenienza superi il 75% del
massimale di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con spesa ammissibile
di 100 milioni di euro, applicando il massimale standard di aiuto in vigore per
le grandi imprese nella Regione, previsto dagli Orientamenti in materia di aiuti
di Stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08). (5)
(5) Pubblicati in GUCE C 54/13 del 4.3.2006.
Art. 5(Localizzazione)
1. Le iniziative agevolabili con
il presente Regolamento devono essere riferite a unità locali ubicate nel
territorio della regione Puglia.
Art. 6(Spese ammissibili) 1.
Le spese ammissibili sono quelle connesse agli investimenti
agevolati, in attivi materiali e in attivi immateriali, e descritte nei titoli
che seguono.
2.
Non sono comunque ammissibili:
a.
le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
b.
le spese relative all’acquisto di scorte;
c.
le spese relative all’acquisto di macchinari ed attrezzature
usati;
d.
i titoli di spesa regolati in contanti;
e.
le spese di pura sostituzione;
f.
le spese di funzionamento in generale;
g.
le spese in leasing;
h.
tutte le spese non capitalizzate;
i.
le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se
capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l’impresa;
j.
i titoli di spesa nei quali l’importo complessivo dei beni
agevolabili sia inferiore a 500,00 euro.
Art. 7(Modalità di rendicontazione e
riconoscimento della spesa) 1.
Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente
vincolanti (contratti, lettere d’incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente
l’oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i
termini di consegna.
2.
Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono
essere effettuate da soggetti, pubblici e privati, che siano tecnicamente
organizzati e titolari di partita IVA. Non sono ammissibili prestazioni
occasionali.
3.
L’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è
realmente e definitivamente sostenuta dal singolo destinatario. L’IVA che può
essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche
se essa non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo
destinatario. Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto
ad un regime forfetario ai sensi del Capo XIV della Sesta Direttiva
sull’IVA,(6) l’IVA pagata è considerata
recuperabile ai fini di cui sopra.
4. Per il riconoscimento delle spese, alla
certificazione di spesa dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal
legale rappresentante o da persona delegata, del soggetto beneficiario, secondo
gli schemi forniti dalla Regione, ove risulti, tra l’altro, che:
a.
sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e
nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
b.
sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie
vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di
informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro,
d’impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie
sociali disabili;
c.
la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata
effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando o avviso;
d.
non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese
sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
e.
non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi,
contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali,
regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti,
quali e in quale misura);
f.
(solo per la certificazione di spesa finale) il completamento
delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e
di misura prefissati.
5. Tutti i giustificativi
comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario
dell’aiuto devono essere disponibili per le attività di verifica e controllo.
(6) Pubblicata sulla GUCE L 145 del 13.06.1977 e s.m. e i.
Art. 8(Cumulo delle agevolazioni) 1.
Gli aiuti previsti dal presente Regolamento concessi per un
programma di investimento non sono cumulabili con nessuna altra agevolazione a
carico del bilancio regionale, statale o comunitario, ivi compresi gli aiuti de minimis di cui al Regolamento CE n.
1998/2006 (7) della Commissione, fatta
eccezione per quanto eventualmente previsto in materia di utili reinvestiti.
2.
Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi aiuto di Stato
purché riguardino differenti costi individuabili.
(7) Pubblicato in GUCE L 379 del 28.12.2006.
Art. 9(Modalità di controllo e monitoraggio) 1.
L’impresa beneficiaria del contributo ha l’obbligo di rendersi
disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall’erogazione del contributo a
qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di
attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori
di servizi.
2.
La Regione, anche attraverso soggetti intermediari, si riserva di
svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione
degli interventi ammessi all’agevolazione, ai fini del monitoraggio
dell’intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito.
3.
I controlli potranno essere effettuati anche da funzionari dello
Stato Italiano e dell’Unione Europea.
Art. 10(Definizioni) 1. Ai fini del presente
Regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a.
Microimpresa: un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza
un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni
di euro; (8)
b.
Piccola impresa: un’impresa che occupa meno di 50 persone e
realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni
di euro; (9)
c.
Media impresa: un’impresa che occupa meno di 250 persone, il cui
fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio
non supera i 43 milioni di euro ; (10)
d.
Grande impresa: un’impresa che non rientra nella definizione di
piccola e media impresa; (11)
e.
Unità locale: impianto o corpo di impianti con ubicazione diversa
da quella della sede principale o della sede legale, in cui si esercitano una o
più attività dell’impresa ; (12)
f.
Investimento iniziale: investimento in attivi materiali e
immateriali relativo alla costruzione di un nuovo stabilimento, all’estensione
di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno
stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o al cambiamento
fondamentale del processo produttivo; ovvero l’acquisizione di attivi
direttamente connessi con uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia
stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato rilevato e gli
attivi vengano acquisiti da un investitore indipendente ; (13)
g.
Attivi materiali: attivi relativi a terreni, immobili,
impianti/macchinari ; (14)
h.
Attivi immateriali: attivi derivanti da trasferimenti di
tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetto, licenze, know - how o
conoscenze tecniche non brevettate; (15)
i.
Soggetto finanziatore: una delle Banche di cui all’articolo 13 del
Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 alla quale l’interessato chiede il
finanziamento;
j.
Preammortamento: periodo iniziale, previsto contrattualmente,
successivo alla stipula di un prestito bancario ed alla sua erogazione, durante
il quale il soggetto finanziato procede al pagamento degli interessi, ma non
rimborsa ancora il capitale;
k.
Soggetto intermediario: qualsiasi organismo o servizio pubblico o
privato che agisce sotto la responsabilità dell’Assessorato allo Sviluppo
Economico e all’Innovazione Tecnologica e che svolga mansioni per conto dello
stesso nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;
l.
Organismo di ricerca: un ente, quale un’università o un istituto
di ricerca, indipendentemente dal suo statuto giuridico (di diritto pubblico o
privato) o dalle sue fonti di finanziamento, la cui finalità principale consiste
nello svolgere attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di
sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l’insegnamento, la
pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili che esso
realizza sono interamente reinvestiti in dette attività, nella diffusione dei
loro risultati o nell’insegnamento. Le imprese in grado di esercitare
un’influenza su un simile organismo, ad esempio in quanto suoi azionisti o
membri, non godono alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca del
medesimo né ai risultati prodotti; (16)
m.
Ricerca industriale: la ricerca pianificata o le indagini critiche
miranti ad acquisire conoscenze e competenze nuove per mettere a punto nuovi
prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei
prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di
componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale,
in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei
prototipi; (17)
n.
Sviluppo sperimentale: l’acquisizione, la combinazione, la
strutturazione e l’utilizzo di conoscenze e capacità esistenti di natura
scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani,
progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o
migliorati. Può, inoltre, trattarsi di altre attività volte alla definizione
concettuale di nuovi prodotti, processi e servizi e alla relativa progettazione
e documentazione. Tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti,
disegni, piani e altra documentazione, che non siano destinati a uso
commerciale. Rientrano nello
sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi
commerciali e di progetti pilota, destinati ad esperimenti tecnologici ovvero
commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale
finale ed il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare
soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale, ulteriore
sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo
commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi
ammissibili; (18)
o.
Studi di fattibilità tecnica: studi preliminari per la
preparazione di progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale;
p.
Certificazione EMAS: certificazione del sistema di gestione
ambientale secondo il Regolamento CE n. 761 del 19 marzo 2001; (19)
q.
Certificazione Ecolabel: marchio di qualità ecologica secondo il
Regolamento CE n. 1980 del luglio 2000; (20)
r.
Certificazione ISO 14001: certificazione del sistema di gestione
ambientale conforme alla normativa internazionale ISO 14001;
s.
Certificazione SA 8000: certificazione del sistema di gestione
etica conforme alla normativa internazionale SA 8000;
t.
Grande progetto di investimento: investimento iniziale in attivi
con una spesa ammissibile superiore a 50 milioni di euro, calcolata ai prezzi e
ai tassi di cambio correnti alla data di concessione dell’aiuto. Onde evitare
che venga artificiosamente suddiviso in sottoprogetti, un grande progetto di
investimento verrà considerato unico qualora l’investimento iniziale sia
effettuato da una o più imprese nell’arco di un triennio e consista di elementi
di capitale fisso combinati in modo economicamente indivisibile. (21)
(•) Regolamento CE n. 1628 del 24 ottobre 2006, pubblicato sulla GUCE L 302 del
01.11.2006. (10) Racc. CE 2003/361/CE del 06.05.2003 pubblicata sulla GUCE L 124 del 20.05.2003. (11) Racc. CE 2003/361/CE del 06.05.2003 pubblicata sulla GUCE L 124 del 20.05.2003. (12) Circolare MICA 3202/C pubblicata sulla GURI n. 9 del 07.02.1990. (13) Regolamento CE n. 1628 del 24 ottobre 2006, pubblicato sulla GUCE L 302 del
01.11.2006. (14) Regolamento CE n. 1628 del 24 ottobre 2006, pubblicato sulla GUCE L 302 del
01.11.2006. (15) Regolamento CE n. 1628 del 24 ottobre 2006, pubblicato sulla GUCE L 302 del
01.11.2006. (16) Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione (2006/C 323/01) pubblicata in GUCE C 323 del 30.12.2006. (17) Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione (2006/C 323/01) pubblicata in GUCE C 323 del 30.12.2006. (18) Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione (2006/C 323/01) pubblicata in GUCE C 323 del 30.12.2006. (19) Pubblicato sulla GUCE L 114 del 24.04.2001. (20) Pubblicato sulla GUCE L 237 del 21.09.2000. (21) Regolamento CE n. 1628 del 24 ottobre 2006, pubblicato sulla GUCE L 302 del
01.11.2006. (8) Racc. CE 2003/361/CE del 06.05.2003 pubblicata sulla GUCE L 124 del 20.05.2003. (9) Racc. CE 2003/361/CE del 06.05.2003 pubblicata sulla GUCE L 124 del 20.05.2003.
TITOLO 2(Aiuti agli investimenti iniziali alle
microimprese e alle piccole imprese)
Art. 11(Oggetto e finalità) 1.
Le imprese di piccola dimensione e le microimprese rappresentano
oltre il 95% del totale delle imprese pugliesi.
2.
E’ indubbio il ruolo determinante svolto da dette imprese nella
creazione di posti di lavoro ed il loro contributo alla stabilità sociale ed al
dinamismo economico dei territori in cui operano.
3.
Il loro sviluppo, però, è spesso limitato da imperfezioni del
mercato e da difficoltà nell’accesso al credito.
4.
Alla luce di tali considerazioni, si intende facilitare lo
sviluppo delle loro attività economiche prevedendo il presente aiuto esente
dall’obbligo di notificazione, in quanto coerente con il Regolamento (CE) n.
800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea L. 214 del 9/08/2008), che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato (“Regolamento generale di esenzione per
categoria”).
Art. 12(Tipologie di investimento ammissibili) 1. Sono ammissibili alle
agevolazioni progetti di investimento iniziale, di importo minimo pari a euro
30.000,00, destinati:
a.
alla creazione di una nuova unità produttiva;
b.
all’ampliamento o ammodernamento di una unità produttiva
esistente;
c.
alla diversificazione della produzione di una unità produttiva in
nuovi prodotti aggiuntivi;
d.
a un cambiamento fondamentale del processo di produzione
complessivo di una unità produttiva.
Art. 131. Sono ammissibili alle
agevolazioni progetti di investimento iniziale, di importo minimo pari a euro
30.000,00, destinati:
a.
alla creazione di una nuova unità produttiva;
b.
all’ampliamento o ammodernamento di una unità produttiva
esistente;
c.
alla diversificazione della produzione di una unità produttiva in
nuovi prodotti aggiuntivi;
d.
a un cambiamento fondamentale del processo di produzione
complessivo di una unità produttiva.
1.
L’intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del
progetto, non potrà superare:
a.
Il 40% per le microimprese;
b.
Il 30% per le piccole imprese.
2.
L’aiuto sarà erogato in forma di contributo in conto interessi a
valere su un finanziamento erogato da un Soggetto Finanziatore.
3.
Il contributo in conto interessi viene riconosciuto in misura pari
all’Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10
anni, rilevato alla data di stipula del finanziamento, da parte del Soggetto
Finanziatore, sulla pagina ISDA -FIX2 del circuito Reuters, maggiorato dell’1%.
Tale contributo, che sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento
“francese a rate costanti semestrali”, non potrà essere superiore al tasso
effettivamente applicato dal Soggetto Finanziatore.
4.
Il rischio del finanziamento è a completo carico del Soggetto
Finanziatore.
5.
Il contributo in conto interessi comprenderà l’eventuale
preammortamento per una durata massima di 12 mesi per i finanziamenti destinati
all’acquisto di macchinari, attrezzature, brevetti e licenze, di 24 mesi per i
finanziamenti destinati all’ampliamento e/o all’ammodernamento dello
stabilimento.
6.
Qualunque sia la maggior durata del contratto di finanziamento, il
contributo in conto interessi sarà calcolato con riferimento ad una durata
massima del finanziamento (al netto dell’eventuale periodo di preammortamento)
di:
a.
sette anni per i finanziamenti destinati alla creazione,
all’ampliamento e/o all’ammodernamento dello stabilimento;
b.
quattro anni per i finanziamenti destinati all’acquisto di
macchinari, attrezzature, brevetti e licenze.
7.
Le agevolazioni di cui al comma precedente saranno calcolate,
indipendentemente dall’ammontare del progetto ammissibile, su un importo
finanziato massimo di:
a.
euro 400.000,00, in caso di microimprese;
b.
euro 700.000,00, in caso di piccole imprese.
8.
Alle microimprese - con esclusivo riferimento agli investimenti in
nuovi macchinari ed attrezzature - potrà essere erogato un contributo aggiuntivo
in conto impianti che non potrà essere superiore al 10% dell’investimento e
all’importo massimo di euro 15.000,00.
Art. 14(Spese ammissibili)
- Sono
ammissibili le spese per:
- acquisto
del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell’importo
dell’investimento in attivi materiali;
- opere
murarie e assimilate;
- infrastrutture
specifiche aziendali;
- acquisto
di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi
quelli necessari all’attività di rappresentanza, nonché i mezzi mobili stretta
mente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione
condizionata dei prodotti, purché dimensionati all’effettiva produzione,
identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’unità produttiva
oggetto delle agevolazioni; per il settore dei trasporti sono escluse le spese
relative all’acquisto di materiale di trasporto;
- acquisto
di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali
dell’impresa;
- trasferimenti
di tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetto e licenze, connessi
alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa.
- In
caso di acquisto di un immobile, sono ammissibili esclusivamente i costi di
acquisto da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato.
- Le
spese di progettazione ingegneristica e di direzione lavori sono ammissibili nel
limite del 5% dell’investimento.
Art. 15(Modalità di ammissionee di erogazione dell’agevolazione)
- La
domanda di agevolazione deve essere presentata al Soggetto Finanziatore.
- Il
Soggetto Finanziatore provvede all’inoltro della domanda alla Regione, dopo aver
proceduto alla verifica della conformità della domanda di agevolazione alle
disposizioni del presente Titolo.
- La
Regione procede all’istruttoria tecnica, economica e finanziaria, con
particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano
finanziario derivante dalla gestione, accerta la pertinenza e l’ammissibilità
delle spese e, quindi, l’agevolabilità dell’iniziativa.
- Nella
fase di ammissione alle agevolazioni, la Regione Puglia - Assessorato allo
Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica potrà avvalersi di un
apposito Comitato Tecnico, del quale la Giunta Regionale definirà composizione e
funzioni.
- La
Regione provvede periodicamente, rispettando l’ordine cronologico di ricezione
delle domande da parte dei Soggetti Finanziatori e dopo aver acquisito
l’eventuale parere del Comitato Tecnico Regionale, all’ammissione ad
agevolazione delle iniziative istruite positivamente, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili, comunicando il provvedimento ai richiedenti ed ai
Soggetti Finanziatori.
- Entro
e non oltre 2 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente
comma, ciascun Soggetto Finanziatore deve trasmettere alla Regione apposita
comunicazione di avvenuta concessione del finanziamento.
- Il
Soggetto Finanziatore, entro 2 mesi dalla documentata conclusione
dell’investimento, inoltra alla Regione la richiesta di erogazione del
contributo unitamente alla seguente documentazione:
- il
contratto di finanziamento;
- la
documentazione attestante l’avvenuta erogazione del finanziamento;
- i
titoli di spesa debitamente quietanzati ed annullati;
- copia
delle autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie allo svolgimento
dell’attività.
- La
Regione, verificata la corrispondenza della documentazione ricevuta rispetto
all’investimento ammesso, provvede alla erogazione in unica soluzione
all’impresa del contributo in conto interessi attualizzato al medesimo tasso con
cui è calcolata l’agevolazione ai sensi dell’articolo 13, comma 3.
- L’eventuale
contributo in conto impianti, calcolato nella misura indicata al l’articolo 13,
comma 8, del presente Regolamento è erogato anch’esso all’impresa in unica
soluzione contestualmente all’erogazione di cui al comma precedente.
- Qualora
la gestione dell’attività di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo sia
affidata a soggetti intermediari, detti soggetti verificata la documentazione
finale di spesa dovranno redigere una relazione sullo stato finale del programma
di investimento, che evidenzi il raggiungimento degli obiettivi previsti dal
programma nonché l’ammissibilità e la pertinenza dei costi sostenuti.
Art. 16(Modifiche e variazioni) 1.
Non sono ammesse modifiche e variazioni al programma così come
agevolato.
2.
Non sono considerate modifiche e variazioni:
a.
modifiche dell’identità del fornitore rispetto a quella indicata
in fase istruttoria;
b.
sostituzioni o modifiche di macchinari ed attrezzature, nei limiti
della spesa originariamente prevista, che non alterano la funzionalità dei
singoli beni di investimento;
c.
con riferimento alle spese per opere murarie, fermo restando il
programma costruttivo presentato in fase istruttoria, variazioni di costi
relativi alle voci previste dal computo metrico.
3.
Eventuali variazioni in aumento dell’ammontare degli investimenti
rispetto alla comunicazione di cui all’articolo 15, comma 5, del presente
Regolamento non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell’onere a carico
della finanza pubblica.
Art. 17(Revoche) 1. Si procederà alla revoca delle
agevolazioni nei seguenti casi:
a.
all’avvenuta deliberazione del finanziamento non sia comunicata
dal Soggetto Finanziatore alla Regione entro il termine di cui all’articolo 15,
comma 6, del presente Regolamento;
b.
l’investimento non sia completato entro 12 mesi dalla
comunicazione di cui all’articolo 15, comma 5;
c.
la richiesta di erogazione del contributo sia inoltrata oltre il
termine di cui all’articolo 15, comma 7;
d.
risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n.
28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare);
e.
le imprese non risultino in regola con le norme vigenti in materia
di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n.
68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
f.
l’impresa richiedente non dimostri di essere in regola con il
versamento delle quote ai fondi paritetici di sostegno al reddito in caso di
crisi aziendali, eventualmente istituiti dalla contrattazione del settore
economico di riferimento;
g.
gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano
distolti dall’uso previsto prima di cinque anni dalla data di erogazione del
contributo;
h.
siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche
appartenenti all’ordinamento comunitario.
2. Ai sensi
dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi
erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti
maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del
finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente
tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli
stessi.
3. Nel caso in cui la
restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa, i contributi
saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso
ufficiale di riferimento.
TITOLO 3(Aiuti agli investimenti
in ricerca per le PMI)
Art. 18(Oggetto e finalità) 1.
Gli aiuti alla ricerca e sviluppo possono contribuire alla
crescita economica regionale, rafforzando la competitività e aumentando
l’occupazione. Gli aiuti alla ricerca e sviluppo a favore delle PMI sono della
massima importanza, poiché uno degli svantaggi strutturali delle PMI risiede
nelle difficoltà che possono incontrare ad accedere ai nuovi sviluppi della
ricerca e dell’innovazione.
2.
Al tempo stesso, può ritenersi che gli aiuti alla ricerca e
sviluppo incentivino le PMI ad investire maggiormente nella ricerca e sviluppo,
considerato che queste spendono in genere solo una percentuale modesta del loro
fatturato in questo tipo di attività.
3.
A tal fine si intende facilitare lo sviluppo delle PMI prevedendo
il presente aiuto esente dall’obbligo di notificazione (di cui all’articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato CE), in quanto coerente con il Regolamento (CE) n.
800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea L. 214 del 9/08/2008), che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato (“Regolamento generale di esenzione per
categoria”).
4.
Il presente regime di aiuto ha come obiettivo generale quello di
sostenere gli investimenti delle PMI pugliesi per la ricerca e lo sviluppo
tecnologico, in particolare incentivando la capacità di stimolare e rafforzare
la creazione di migliori collegamenti tra domanda e offerta, il monitoraggio
continuo dei bisogni di innovazione delle PMI, il rafforzamento della
collaborazione tra sistema della ricerca e le PMI, nonché il potenziamento e la
specializzazione dell’offerta di ricerca e sviluppo.
5.
Tra gli obiettivi specifici del regime d’aiuto va considerata, in
particolare, la capacità di accrescere il contenuto innovativo delle attività e
delle produzioni regionali, di sostenere il mantenimento del vantaggio
competitivo dei settori produttivi tradizionali, di sostenere la crescita dei
settori hitech, nonché di accrescere la quota dei settori innovativi nella
composizione del valore aggiunto regionale.
6.
I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le imprese di media
e piccola dimensione - in regime di contabilità ordinaria - in forma singola o
costituite in consorzio.
Art. 19(Tipologie di investimento ammissibili) 1.
Le iniziative ammissibili riguardano le seguenti categorie
d’intervento:
a.
ricerca industriale;
b.
sviluppo sperimentale;
c.
studi di fattibilità tecnica;
d.
brevetti e altri diritti di proprietà industriale.
2.
Lo sviluppo sperimentale comprende la realizzazione di prototipi
utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota, quando il prototipo è
necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è
troppo elevato perché esso sia utilizzato unicamente a fini di dimostrazione e
di convalida.
3.
Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche regolari o
periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione,
servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche
apportino miglioramenti.
4.
L’eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o
di progetti pilota a scopo commerciale, nel periodo di cui all’articolo 9, comma
1, comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.
5.
Gli aiuti per i costi connessi con l’ottenimento e la validazione
di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale contemplano:
a.
tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella
prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il deposito e la
trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che
il diritto venga concesso;
b.
i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere
la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;
c.
costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro
della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di
opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la concessione del
diritto.
6.
Le agevolazioni di cui al successivo articolo 20 saranno calcolate
indipendentemente dall’ammontare dell’investimento ammissibile su un importo
finanziato massimo di:
a)
10 Meuro per impresa partecipante per i progetti di ricerca
industriale;
b)
7,0 Meuro per impresa partecipante per i progetti di sviluppo
sperimentale;
c)
1,0 Meuro per gli studi di fattibilità tecnica per domanda di
agevolazione;
d)
0,5 Meuro per i brevetti, per domanda di agevolazione.
7.
Qualora un progetto comprenda attività di cui sia alla lettera a)
che alla lettera b) del presente articolo, la domanda di accesso alle
agevolazioni dovrà specificare in quale categoria le stesse rientrino.
8.
Nel caso di aiuti a progetti con attività di cui alla lettera a)
e/o alla lettera b) realizzati in collaborazione tra organismi di ricerca e
imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto di ricerca
specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo
progetto, qualora costituiscano aiuti, non può essere superiore all’intensità di
aiuto applicabile alla singola impresa beneficiaria.
Art. 20(Forma e intensitàdelle agevolazioni concedibili)
- Gli
aiuti di cui al presente Titolo possono essere erogati in forma di contributi in
conto impianti.
- L’intensità
di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non può superare:
a)
il 70% per le piccole imprese e il 60% per le medie imprese per i
progetti di ricerca industriale;
b)
il 45% per le piccole imprese e il 35% per le medie imprese per i
progetti di sviluppo sperimentale;
c)
il 75% per gli studi preliminari ad attività di ricerca
industriale e il 50% per gli studi preliminari ad attività di sviluppo
sperimentale
d)
gli aiuti per i costi connessi con l’ottenimento e la validazione
di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale possono essere agevolati
sino all’intensità di aiuto concessa per le attività di ricerca industriale o di
sviluppo sperimentale che li hanno originati.
- L’intensità
di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale di cui alle
lettere a) e b) del precedente comma può essere aumentata come segue:
a)
una maggiorazione di 15 punti percentuali, a concorrenza di
un’intensità massima del 75%, può essere applicata nei seguenti casi:
a1) se il progetto comporta la collaborazione
effettiva fra almeno due imprese indipendenti l’una dall’altra. Si ritiene che
esista tale collaborazione quando:
-
nessuna impresa sostiene da sola più del 70% dei costi ammissibili
del progetto di collaborazione;
-
il progetto prevede la collaborazione con almeno una PMI o viene
realizzato in almeno due Stati membri distinti; oppure
a2) il
progetto comporta la collaborazione effettiva tra un’impresa e un organismo di
ricerca e sono riunite le seguenti condizioni:
-
l’organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi
ammissibili del progetto;
-
l’organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei
progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte;
oppure
b) nel caso di ricerca industriale, i risultati
del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni su temi tecnici o
scientifici oppure tramite pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche o
inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non
elaborati, sono in libera consultazione) o divulgati tramite software libero o
open source.
- Il
subappalto, ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell’intensità
massima di aiuto di cui al comma precedente, non è considerato come una
collaborazione effettiva.
Art. 21(Spese ammissibili) 1.
Sono ammissibili le seguenti spese:
- spese
di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in
cui sono impiegati nel progetto di ricerca), a condizione che lo stesso sia
operante nelle unità locali ubicate nella regione;
- i
costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di
ricerca e per la sua durata. Se l’utilizzo della strumentazione e delle
attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro
intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d’ammortamento
corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati secondo i
principi della buona prassi contabile;
- i
costi della ricerca acquisita contrattualmente da terzi, nonché le competenze
tecniche ed i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi
di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato
e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di
consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini
dell’attività di ricerca;
- le
ulteriori spese generali direttamente imputabili al progetto di ricerca;
- altri
costi d’esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti
analoghi, direttamente imputabili all’attività di ricerca.
2.
Le voci di cui alle lettere d) ed e) non potranno eccedere
complessivamente il 18% delle spese ammissibili.
3.
Tutti i costi ammissibili devono essere imputati ad una specifica
categoria di ricerca e sviluppo.
4.
Sono ammissibili le spese effettuate a partire dal giorno
successivo a quello di presentazione della domanda di agevolazione.
5. Nell’ambito delle iniziative
di sviluppo sperimentale sono ammissibili le spese relative alla realizzazione
ed al collaudo di prodotti, processi e servizi a condizione che non siano
impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità
commerciali.
Art. 22(Modalità di ammissioneall’agevolazione) 1.
Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo gli
schemi e le modalità riportate in ogni specifico bando o avviso, su apposita
modulistica predisposta dalla Regione.
2.
Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alle
richieste devono essere allegate le informazioni antimafia.
3.
Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o
più requisiti disposti dalla normativa vigente e da quelli riportati in ogni
specifico bando o avviso di candidatura, la domanda deve essere esclusa dalla
valutazione tecnico economica di ammissibilità al finanziamento.
4.
Devono essere considerati, inoltre, motivi di esclusione
dall’ammissibilità al finanziamento le seguenti condizioni:
a)
la trasmissione della domanda di agevolazione oltre la scadenza
prevista nel bando avviso;
b)
l’incompletezza della domanda, dei documenti allegati richiesti,
nonché delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni
conseguenti;
c)
la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero
la irregolarità della medesima in relazione alle disposizioni previste dalla
normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;
d)
l’utilizzo di modulistica non conforme a quella predisposta dalla
Regione.
5.
Ciascuna candidatura deve garantire, inoltre, per quanto
applicabili alle specifiche caratteristiche del progetto e del risultato stesso,
la validazione dei risultati conseguiti attraverso lo svolgimento delle attività
di seguito riportate:
a)
realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la
trasferibilità industriale delle tecnologie e sistemi messi a punto;
b)
valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi
applicativi rappresentativi delle specifiche condizioni di utilizzo;
c)
verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed
internazionali;
d)
valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in
termini di affidabilità, riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico;
e)
valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di
rapporto costi - prestazione e costi - benefici.
Art. 23(Modalità di selezione dei
progetti) 1.
La Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla
Innovazione Tecnologica effettua l’esame delle domande di agevolazione ammesse
alla fase di valutazione tecnico-economica e finanziaria delle proposte,
avvalendosi anche di esperti (qualificati a livello di docente universitario e
ricercatore), che garantiscano indipendenza, alto profilo ed elevate competenze
tecnico-scientifiche.
2.
L’attività di istruttoria, di valutazione e di selezione delle
candidature ammissibili a finanziamento, sarà effettuata secondo tempi e
periodicità che verranno fissati per ogni azione in specifici bandi o avvisi
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, che conterranno altresì i
criteri di selezione dei progetti.
3.
Qualora nello svolgimento dell’attività di istruttoria si ravvisi
la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, la Regione assegna un congruo
tempo, comunque non superiore a trenta giorni, affinché il soggetto proponente
vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa
dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.
4.
Per le proposte per le quali l’istruttoria risulti non positiva,
la Regione comunica al soggetto proponente l’esito negativo e le relative
motivazioni.
5.
Le graduatorie delle proposte ammissibili sono approvate con
determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
Art. 24(Modalità di erogazione
e di recupero del
contributo) 1.
Il contributo ammesso sarà corrisposto ai soggetti interessati, da
parte della Regione Puglia -Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla
Innovazione Tecnologica, in una o più soluzioni sulla base dei costi
riconosciuti ammissibili, a seguito di controllo amministrativo - contabile e
tecnico di congruità.
2.
Eventuale anticipazione potrà essere erogata su specifica
richiesta del soggetto beneficiario, previa presentazione di fideiussione
bancaria o polizza assicurativa rilasciata da un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n.
385 del 1° settembre 1993, dello stesso importo.
3.
In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte
dell’impresa ammessa a contribuzione, la stessa decade dal relativo beneficio e
si potrà procedere all’ammissione a finanziamento dell’azienda immediatamente
successiva in graduatoria, con le medesime procedure, nei limiti temporali
definiti nei singoli bandi o avvisi delle misure agevolative, nonché delle
risorse ancora disponibili.
Art. 25(Modifiche e variazioni) 1.
Il progetto presentato in fase di candidatura non può essere
modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione.
Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti
l’impresa beneficiaria, il soggetto fornitore dei servizi e/o il relativo
progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione,
per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.
2.
Qualora le variazioni incidano oltre il limite del 20% sul
punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il beneficio decade in
considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di
evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese
partecipanti al medesimo bando o avviso.
3.
Sono considerate ammissibili le variazioni non superiori al 10%
dei costi relativi alle singole voci di spesa indicate nel provvedimento di
concessione delle agevolazioni.
Art. 26(Revoche) 1.
I bandi o avvisi per la presentazione delle domande di
agevolazione devono prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di
restituzione, ove concesso, del contributo:
- nel
caso in cui le imprese, terminato l’intervento ammesso a finanziamento, non
risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di
lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per
il diritto al lavoro dei disabili);
- risultino
violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006
(Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
- gli
attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall’uso
previsto prima di cinque anni dalla data di erogazione del contributo;
- qualora
il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini
previsti dai bandi o avvisi; possono essere previste proroghe a detti termini,
per casi eccezionali;
- qualora
siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti
all’ordinamento comunitario.
2.
I bandi e gli avvisi per la presentazione delle domande di
agevolazione possono prevedere ulteriori condizioni specifiche di revoca
parziale e totale dei contributi concessi.
3.
Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31
marzo 1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno
essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla
data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il
periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di
restituzione degli stessi.
4.
Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non
imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati
esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
TITOLO 4(Aiuti per servizi di
consulenza
per l’innovazione delle
imprese)
Art. 27(Oggetto e finalità)
- Il
presente Titolo disciplina i criteri, le condizioni e le modalità di concessione
delle agevolazioni per programmi di investimento concernenti l’acquisizione di
servizi di consulenza per l’innovazione delle imprese e migliorare il
posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali, specie di fronte alla
rapida evoluzione del mercato globale.
- A
tal fine si intende facilitare lo sviluppo delle PMI prevedendo il presente
aiuto esente dall’obbligo di notificazione (di cui all’articolo 88, paragrafo 3,
del Trattato CE), in quanto coerente con il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6
agosto 2008 della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea L. 214 del 9/08/2008), che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato (“Regolamento generale di esenzione per categoria”).
- I
programmi di investimento concernenti l’acquisizione dei servizi di consulenza
possono riguardare i seguenti ambiti di intervento:
- ambiente;
- responsabilità
sociale ed etica;
- internazionalizzazione
d’impresa;
- e-business;
- I
soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le imprese di media e piccola
dimensione - in regime di contabilità ordinaria - in forma singola o costituite
in consorzio.
Art. 28(Tipologie di investimento ammissibili) 1.
La durata delle attività ammesse a finanziamento non potrà essere
superiore a 12 mesi.
2.
Con riferimento all’ambito “ambiente” possono essere finanziati i
seguenti interventi:
a.
adozione ex novo di sistemi di gestione ambientale (certificazione
EMAS II, ISO 14001 ed ECOLABEL);
b.
realizzazione di studi di fattibilità volti a valutare i vantaggi
economici dell’impresa derivanti dall’adozione di soluzioni tecnologiche
ecoefficienti (quali ad esempio: tecnologie a minor impatto ambientale, azioni
di mitigazione, soluzioni per l’utilizzo efficiente dell’energia, realizzazione
di azioni di prevenzione, di mitigazione e recupero dell’inquinamento da
attività produttive).
3.
Con riferimento all’ambito “responsabilità sociale ed etica”
possono essere finanziati gli interventi riguardanti l’adozione ex novo di sistemi di gestione etica e
sociale (SA8000).
4.
Con riferimento all’ambito “internazionalizzazione d’impresa”
possono essere finanziati i seguenti interventi:
a.
programmi di internazionalizzazione funzionali al potenziamento
della competitività del sistema di offerta aziendale all’estero realizzati
attraverso progetti di collaborazione industriale con partner esteri (quali
partnership, joint venture, sfruttamento di brevetti e tecnologie), che possono
prevedere servizi di ricerca di partners esteri per la definizione di progetti
di investimento e/o accordi di collaborazione industriale da realizzarsi
all’estero; studi di fattibilità connessi con la valutazione
economico-finanziaria, fiscale, legale contrattuale, e di
progettazione/ingegnerizzazione di prodotti/processi inerenti i progetti di
investimento e/o di partnership industriale da realizzarsi all’estero; servizi
di assistenza tecnica e di tutoraggio all’impresa nelle varie fasi di
implementazione e monitoraggio del programma di internazionalizzazione;
b.
programmi di marketing
internazionale finalizzati a garantire il presidio stabile dell’impresa nei
mercati esteri, che possono prevedere assistenza consulenziale qualificata per
la realizzazione di azioni sul campo funzionali alla strutturazione della
propria offerta sui mercati esteri, l’introduzione di nuovi prodotti e/o marchi
sui mercati esteri frequentati o l’inserimento di prodotti e/o marchi su nuovi
mercati esteri, progettazioni di iniziative coordinate di promozione e
comunicazione (in particolare attraverso la creazione ed il lancio di marchi
collettivi);
c.
partecipazione a fiere e/o ad eventi internazionali,
partecipazione ad iniziative di marketing territoriale a regia regionale.
5.
Con riferimento all’ambito e-business possono essere finanziati
programmi che prevedano consulenze specialistiche per lo sviluppo e la
personalizzazione di applicazioni infotelematiche, la gestione e la sicurezza
delle transazioni economiche su reti telematiche (ad esempio applicazioni di e-commerce, applicazioni business-to-business, ecc.) e per
l’integrazione di questa con gli altri sistemi informativi aziendali (ad
esempio: gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, Customer Relation-ship
Management).
6.
Gli interventi di cui al comma precedente possono essere
finanziati a condizione che il beneficiario utilizzi l’agevolazione per
acquistare i servizi al prezzo di mercato e, comunque, non superiore a quello
indicato nei bandi o avvisi (o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo
di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un
margine di utile ragionevole).
Art. 29(Forma e intensitàdelle agevolazioni concedibili) 1.
Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in
conto esercizio.
2.
Le agevolazioni sono concesse nel limite del 50% della spesa
complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.
3.
Le agevolazioni di cui al comma precedente saranno calcolate
indipendentemente dall’ammontare del programma di investimenti ammissibile così
come definiti all’articolo 27, comma 3, del presente Regolamento su un importo
finanziato massimo di 400 mila euro per impresa e di 2 milioni di euro per
domanda di agevolazione.
Art. 30(Spese ammissibili) 1.
Sono considerate ammissibili a contributo le spese per l’acquisto
di servizi di consulenza specialistica su specifiche problematiche direttamente
afferenti il progetto di investimento presentato.
2.
Tali servizi non devono rivestire carattere continuativo o
periodico, non devono essere assicurabili dalle professionalità rinvenibili
all’interno del soggetto beneficiario, né essere connessi alle normali spese di
funzionamento dell’impresa, come ad esempio la consulenza fiscale ordinaria, i
servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità, in conformità a
quanto previsto dall’articolo 26 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto
2008 della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
L. 214 del 9/08/2008).
3.
Sono esclusi dall’ammissibilità al finanziamento interventi e
spese che abbiano avuto inizio prima della richiesta di agevolazione.
4.
La prestazione di consulenza deve essere effettuata attraverso
l’utilizzo di soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di
intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i
soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a prestare consulenze
specialistiche devono essere qualificati e possedere specifiche competenze
professionali nel settore in cui prestano la consulenza e devono inoltre essere
titolari di partita IVA. Non sono considerate ammissibili prestazioni di tipo
occasionale.
5.
Il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono
avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non
viene riconosciuta la consulenza specialistica rilasciata da amministratori,
soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali
partner, sia nazionali che esteri.
6.
Per l’adozione di sistemi certificati di gestione ambientale e
sistemi di certificazione etica e sociale, sono ammissibili anche le spese per:
a.
consulenze per l’addestramento del personale, nel limite del 20%
dell’investimento complessivo;
b.
costi relativi al rilascio del certificato da parte dell’Ente di
certificazione (unicamente al primo rilascio).
7.
Nel caso specifico di partecipazioni a fiere ed esposizioni, sono
ammissibili i costi sostenuti per i servizi di locazione, allestimento e
gestione dello stand. Tale incentivo si applica esclusivamente alla prima
partecipazione del soggetto beneficiario dell’aiuto ad una determinata fiera o
esposizione, in Italia o all’estero, di particolare rilevanza internazionale e
non può superare euro 100.000,00 per impresa.
Art. 31(Modalità di ammissioneall’agevolazione) 1.
La valutazione delle iniziative è diretta a verificare il
perseguimento degli obiettivi del regime d’aiuto. Le procedure di selezione
devono prevedere l’ammissibilità alle agevolazioni esclusivamente delle
iniziative che presentano un elevato grado di validità tecnica, economica e
finanziaria, con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di
mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario
derivante dalla gestione.
2.
Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo gli
schemi e le modalità riportate in ogni specifico bando o avviso, su apposita
modulistica predisposta dalla Regione.
3.
Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o
più requisiti disposti dalla normativa vigente e da quelli riportati in ogni
specifico bando o avviso di candidatura, la domanda è esclusa dalla valutazione
tecnico-economica di ammissibilità al finanziamento. Devono essere considerati,
inoltre, motivi di esclusione dall’ammissibilità al finanziamento le seguenti
condizioni:
a.
la trasmissione della domanda oltre la scadenza prevista nel bando
o avviso;
b.
l’incompletezza della domanda, dei documenti allegati richiesti,
nonché delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni
conseguenti;
c.
la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero
la irregolarità della medesima in relazione alle disposizioni previste dalla
normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;
d.
l’utilizzo di modulistica non conforme a quella predisposta dalla
Regione.
Art. 32(Modalità di selezione dei
progetti) 1.
La Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla
Innovazione Tecnologica effettua l’esame delle domande di agevolazione ammesse
alla fase di valutazione tecnico-economica e finanziaria delle proposte.
2.
L’attività di istruttoria, di valutazione e di selezione delle
candidature ammissibili a finanziamento sarà effettuata secondo tempi e
periodicità che verranno fissati per ogni azione in specifici bandi o avvisi
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, che conterranno altresì i
criteri di selezione dei progetti.
3.
Qualora nello svolgimento dell’attività di istruttoria si ravvisi
la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, la Regione assegna un congruo
tempo, comunque non superiore a trenta giorni, affinché il soggetto proponente
vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa
dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.
4.
Per le proposte per le quali l’istruttoria risulti non positiva,
la Regione comunica al soggetto proponente l’esito negativo e le relative
motivazioni.
5.
Le graduatorie delle proposte ammissibili sono approvate con
determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
Art. 33(Modalità di erogazione
e di recupero del
contributo) 1.
Il contributo ammesso sarà corrisposto ai soggetti interessati, da
parte della Regione Puglia -Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla
Innovazione Tecnologica, in una o più soluzioni sulla base dei costi
riconosciuti ammissibili, a seguito di controllo amministrativo-contabile e
tecnico di congruità.
2.
Eventuale anticipazione potrà essere erogata su specifica
richiesta del soggetto beneficiario, previa presentazione di fideiussione
bancaria o polizza assicurativa rilasciata da un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n.
385 del 1° settembre 1993, dello stesso importo.
3.
In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte
dell’impresa ammessa a contribuzione, la stessa decade dal relativo beneficio e
si potrà procedere all’ammissione a finanziamento dell’azienda immediatamente
successiva in graduatoria, con le medesime procedure, nei limiti temporali
definiti nei singoli bandi o avvisi delle misure agevolative, nonché delle
risorse ancora disponibili.
Art. 34(Modifiche e variazioni) 1.
Il progetto presentato in fase di candidatura non può essere
modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione.
Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti
l’impresa beneficiaria, il soggetto fornitore dei servizi e/o il relativo
progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione,
per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.
2.
Qualora le variazioni incidano oltre il limite del 20% sul
punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il beneficio decade in
considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di
evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese
partecipanti al medesimo bando o avviso.
3.
Sono considerate ammissibili le variazioni non superiori al 10%
dei costi relativi alle singole voci di spesa indicate nel provvedimento di
concessione delle agevolazioni.
Art. 35(Revoche)
- I
bandi o avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione devono
prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove
concesso, del contributo:
- nel
caso in cui le imprese, terminato l’intervento ammesso a finanziamento, non
risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di
lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999, (Norme
per il diritto al lavoro dei disabili);
- risultino
violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006
(Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
- gli
attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall’uso
previsto prima di cinque anni dalla data di erogazione del contributo;
- qualora
il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini
previsti dai bandi o avvisi; possono essere previste proroghe a detti termini,
per casi eccezionali;
- qualora
siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti
all’ordinamento comunitario.
- I
bandi e gli avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione possono
prevedere ulteriori condizioni specifiche di revoca parziale e totale dei
contributi concessi.
- Ai
sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i
contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere
restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di
stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo
intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di
restituzione degli stessi.
- Nel
caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa, i
contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi
calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
TITOLO 5(Aiuti alle medie
imprese
e ai Consorzi di PMI per
Programmi Integrati di
Agevolazione)
Art. 36(Oggetto e finalità) 1.
I programmi d’investimento promossi dalle medie imprese svolgono
un ruolo determinante nella creazione di occupazione e costituiscono un fattore
di stabilità sociale e dinamismo economico.
2.
Il presente Titolo disciplina i criteri, le condizioni e le
modalità di concessione delle agevolazioni per la realizzazione di progetti
industriali di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili compresi
tra 1 milione e 20 milioni di euro.
3.
Per progetto industriale si intende un’iniziativa imprenditoriale
finalizzata alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono
integrati uno o più investimenti in attivi materiali, investimenti di ricerca e
investimenti per acquisizione di servizi di consulenza per l’innovazione delle
imprese.
4.
I progetti industriali devono essere promossi e presentati da una
media impresa che ne assume la responsabilità ai soli fini della coerenza
tecnica ed industriale.
5.
Alla data di presentazione della domanda la media impresa deve
aver approvato almeno due bilanci e nell’esercizio precedente deve aver
registrato un fatturato non inferiore a 10 milioni di euro.
6.
I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le medie imprese
ed, eventualmente, le piccole e medie imprese - in regime di contabilità
ordinaria -che realizzano programmi di investimento previsti dal progetto
industriale di cui al comma 3, associate alla media impresa proponente in forma
consortile.
7.
Nel caso in cui il progetto industriale proposto dalla media
impresa preveda la realizzazione di programmi di investimento di altre PMI
nell’ambito di una compagine consortile costituita o costituenda, almeno i 2/3
delle PMI partecipanti al progetto industriale devono essere attive ed aver
approvato almeno due bilanci alla data di presentazione della istanza di
accesso.
8.
Il progetto industriale può indicare la necessità di realizzazione
di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, funzionali al medesimo, i
cui oneri sono a totale carico di risorse pubbliche.
Art. 37(Tipologie di investimento ammissibili) 1.
Nell’ambito del progetto industriale, di cui all’articolo
precedente, l’iniziativa imprenditoriale di competenza della media impresa deve
presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell’importo complessivo del
progetto e ciascun programma di investimento realizzato da micro, piccole e
medie imprese consorziate deve presentare costi ammissibili non inferiori a euro
400.000,00.
2.
Gli investimenti in “attivi materiali” ammissibili possono
riguardare:
a.
la realizzazione di nuove unità produttive;
b.
l’ampliamento di unità produttive esistenti;
c.
la diversificazione della produzione di un’unità produttiva in
nuovi prodotti aggiuntivi;
d.
il cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo
di un’unità produttiva esistente.
3.
Gli investimenti in ricerca ammissibili sono quelli in ricerca
industriale ovvero sviluppo sperimentale, così come disciplinati dal precedente
Titolo III.
4.
Gli investimenti in servizi di consulenza ammissibili per
l’innovazione delle imprese sono quelli descritti e disciplinati nel precedente
Titolo IV.
5.
Non sono ammissibili alle agevolazioni del presente Titolo i
programmi costituiti da investimenti di mere sostituzioni.
Art. 38(Spese ammissibili) 1.
Le spese ammissibili relative agli investimenti in attivi
materiali debbono riferirsi all’acquisto ed alla costruzione di
immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice
civile, nella misura necessaria alle finalità del programma oggetto della
richiesta di agevolazioni.
2.
Sono ammissibili le spese per:
a.
acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite
del 10% dell’importo dell’investimento in attivi materiali;
b.
opere murarie e assimilate;
c.
infrastrutture specifiche aziendali;
d.
acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di
fabbrica, ivi compresi quelli necessari all’attività di rappresentanza;
e.
acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze
produttive e gestionali dell’impresa;
f.
acquisto di brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non
brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per
la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva
interessata dal programma.
3.
Con riferimento ai programmi di ricerca industriale ovvero
sviluppo sperimentale sono ammissibili le spese di cui all’articolo 21 del
presente Regolamento.
4.
Con riferimento agli investimenti per servizi di consulenza per
l’innovazione delle imprese sono ammissibili le spese di cui all’articolo 30 del
presente Regolamento.
5.
Sono inoltre ammissibili le spese relative a studi preliminari di
fattibilità e a consulenze connessi al programma di investimenti, ai sensi del
Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione (pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 214 del 9/08/2008). Tali spese
sono ammissibili solo fino al 3% dell’importo complessivo ammissibile per
ciascun programma di investimento fermo restando che la relativa intensità
dell’aiuto è pari al 50% in equivalente sovvenzione lordo.
6.
Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il
sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti “chiavi
in mano”.
7.
Non sono ammesse, altresì, le spese relativo all’acquisto di mezzi
mobili targati.
8.
I programmi di investimento devono essere avviati successivamente
alla data della comunicazione della Regione, di cui all’articolo 41, comma 5 del
presente Regolamento. Si intende quale avvio del programma la data relativa
all’inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno
giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti,
macchinari e attrezzature. Ai fini dell’individuazione della data di avvio del
programma non si tiene conto degli studi di fattibilità.
Art. 39(Forma e intensità delleagevolazioni concedibili) 1.
Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in
conto impianti.
2.
Le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere a), b) e
c) dell’articolo 38, comma 2, sono concesse nei seguenti limiti:
a. 20% per le medie
imprese;
b. 25% per le
piccole imprese.
3.
Le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere d), e) ed
f) dell’articolo 38, comma 2, nonché di quelle di cui all’articolo 38, comma 5,
sono concesse nei seguenti limiti:
a. 40% per le medie
imprese;
b. 50% per le
piccole imprese.
4.
Le agevolazioni relative alle spese riguardanti i programmi di
ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono concesse nei limiti di cui
all’articolo 20.
5.
Le agevolazioni relative agli investimenti per servizi di
consulenza per l’innovazione alle imprese sono concesse nei limiti di cui
all’articolo 29.
Art. 40(Modalità di ammissioneall’agevolazione) 1.
La procedura per la concessione delle agevolazioni prevede le
seguenti fasi:
a) accesso;
b) presentazione progetto
definitivo;
c) istruttoria della proposta;
d) concessione delle
agevolazioni; e) attuazione del progetto industriale.
Art. 41(Fase di accesso) 1.
Il soggetto proponente trasmette l’istanza di accesso alla
Regione. La predetta istanza di accesso deve essere corredata da un documento
che descriva le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto industriale,
i profili delle imprese coinvolte per la realizzazione dei singoli programmi di
investimento, l’ammontare e le caratteristiche degli stessi. Inoltre, a corredo
dell’istanza di accesso, la Regione potrà richiedere l’ulteriore documentazione
ritenuta necessaria all’espletamento dell’attività istruttoria.
2.
La Regione, ricevuta la documentazione di cui al comma precedente,
avvia la fase dell’interlocuzione con il soggetto proponente, al fine di
verificare le condizioni di ammissibilità, nonché la praticabilità e fattibilità
del progetto industriale, anche con riferimento agli altri eventuali soggetti
coinvolti. Particolare attenzione è posta all’impatto del progetto con
riferimento allo sviluppo economico ed occupazionale nei territori di
riferimento ed alla tempistica di realizzazione del progetto, nonché alla sua
cantierabilità ed alla copertura finanziaria.
3.
Sulla base delle verifiche effettuate dalla Regione, la Giunta
Regionale adotta il provvedimento di ammissione della proposta alla fase di
presentazione del progetto definitivo ovvero di inammissibilità.
4.
La ammissione della proposta alla fase di presentazione del
progetto definitivo comporta l’accantonamento delle risorse finanziarie da
destinare alla realizzazione della medesima nell’ambito della disponibilità
assegnata per il finanziamento delle iniziative previste dal presente Titolo.
5.
La Regione comunica ai soggetti proponenti l’esito dell’esame di
cui ai commi precedenti. Detta comunicazione contiene, per le sole istanze
valutate ammissibili, il termine perentorio entro il quale deve essere
presentata la documentazione progettuale.
6.
Nel caso in cui il progetto industriale proposto dalla media
impresa preveda la realizzazione di programmi di investimento di altre PMI
nell’ambito di una compagine consortile, questa, qualora non sia ancora
costituita al momento di presentazione dell’istanza di accesso, deve provvedere
a costituirsi prima della presentazione del progetto definitivo di cui
all’articolo successivo.
Art. 42(Presentazione del progetto definitivo) 1.
La documentazione progettuale è presentata dal soggetto proponente
alla Regione entro il termine perentorio indicato nella comunicazione di cui al
comma precedente. Decorso inutilmente tale termine ovvero nel caso in cui la
documentazione non sia completa, la proposta di progetto industriale è
dichiarata decaduta.
2.
La documentazione progettuale è costituita dalla proposta di
progetto industriale, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
proponente e delle eventuali altre imprese beneficiarie, nella quale devono
essere rappresentati compiutamente e chiaramente i contenuti del progetto
industriale con particolare riguardo:
a.
ai presupposti ed agli obiettivi sotto il profilo economico,
industriale, commerciale e finanziario;
b.
al soggetto proponente ed agli eventuali altri soggetti
beneficiari;
c.
agli investimenti relativi ai singoli programmi previsti;
d.
al piano finanziario di copertura degli investimenti, con
indicazione dell’ammontare delle agevolazioni richieste, e le relative
previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie.
3.
Alla proposta di progetto industriale devono, in particolare,
essere allegati:
a. scheda tecnica
di sintesi, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi
al soggetto proponente ed al complesso dei programmi di investimento proposti;
b. scheda tecnica,
nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi all’impresa
beneficiaria ed al programma proposto;
c. documento unico
di regolarità contributiva e certificato antimafia ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998, articoli 3 e 10,
rilasciati in data non anteriore al mese precedente quello di presentazione
della proposta di progetto industriale;
d. planimetria
generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e
configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate
a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere
corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle
singole superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere
opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria
che sulle tabelle riepilogative;
e. principali
elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala
e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e
controfirmati dal legale rappresentante dell’impresa o suo procuratore speciale;
f. copia degli
atti e/o contratti, registrati e/o trascritti, ove previsto, attestanti la piena
disponibilità dell’immobile (suolo e/o fabbricati) nell’ambito del quale viene
realizzato il programma di investimenti ed idonea documentazione (compresa
perizia giurata) attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici
e di corretta destinazione d’uso dell’immobile stesso;
g. perizia giurata
relativa alla conformità urbanistica ed edilizia degli immobili, di cui alla
precedente lettera f), ed all’inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio
delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni e alla necessità di eventuali
pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni enti;
h. dichiarazione
dell’impresa beneficiaria relativa alla eventuale esistenza o necessità di
infrastrutture e disponibilità di fonti energetiche funzionali all’attività
produttiva prevista;
i. dettaglio
degli investimenti previsti, con allegati i relativi preventivi e computi
metrici e suddivisione degli stessi per capitolo di spesa e articolazione
temporale;
j. dichiarazione
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007,
articolo 8, (22) relativa a determinati
aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea ;
k. analisi di
sostenibilità ambientale;
l. informazioni
relative all’attività, all’andamento economico e alla situazione patrimoniale
del soggetto proponente e dei soggetti che realizzano programmi di investimento
previsti dal progetto industriale di cui al comma 3 dell’articolo 36.
4.
Inoltre, dovranno essere prodotti l’atto costitutivo, lo statuto,
il certificato di vigenza rilasciato dalla C.C.I.A.A, i bilanci degli ultimi due
esercizi ed il libro matricola relativi al soggetto proponente ed ai soggetti
che realizzano programmi di investimento previsti dal progetto industriale di
cui al comma 3 dell’articolo 36. Nel caso di imprese neo-costituite o inattive
aderenti a Consorzi, dovranno essere prodotte informazioni, supportate da idonea
documentazione, relative all’attività e alla situazione patrimoniale dei soci.
5.
Nel caso la proposta preveda investimenti di più imprese, la
documentazione dalle lettere b) a l) del comma 3, nonché quella di cui al comma
4, deve essere presentata da ciascuna impresa.
6.
La documentazione deve essere fornita anche su supporto magnetico.
(22) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 160 del 12
luglio 2007.
Art. 43(Istruttoria delle proposte) 1.
La Regione effettua l’istruttoria delle proposte, verificando in
particolare la fattibilità tecnica, economica e finanziaria della proposta,
nonché la sua cantierabilità.
2.
Il soggetto proponente, entro un termine perentorio stabilito
dalla Regione, dovrà presentare, con riferimento a ciascuna impresa
beneficiaria, la delibera del Soggetto Finanziatore relativo alla concessione di
un finanziamento a m/l termine finalizzato alla completa copertura finanziaria
del programma di investimenti per la parte non coperta dalle agevolazioni,
nonché le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione
dell’investimento.
3.
La Regione si riserva la facoltà di richiedere al soggetto
proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione di cui
all’articolo 42 del presente Regolamento.
4.
Al termine dell’istruttoria la Regione comunica al soggetto
proponente l’esito e le relative motivazioni in caso di esclusione della
proposta.
Art. 44(Concessione delle agevolazioni) 1.
Sulla base delle risultanze istruttorie di cui al comma
precedente, la Regione approva, con deliberazione della Giunta Regionale, le
proposte determinando l’importo complessivo delle agevolazioni da concedere in
favore di ogni singolo programma di investimento ed individua il termine entro
il quale procedere alla sottoscrizione del disciplinare di cui al comma
successivo.
2.
Entro il termine di cui al comma precedente, il dirigente
dell’Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica, il
soggetto proponente ed i soggetti beneficiari sottoscrivono specifico
disciplinare, nel quale sono indicati i reciproci impegni ed obblighi, in
particolare le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che
possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al
monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dell’avvenuta realizzazione
dei programmi nonché di controllo ed ispezione, e quant’altro necessario ai fini
della realizzazione del progetto industriale.
Art. 45(Modalità attuativedel progetto industriale) 1.
L’erogazione delle agevolazioni è di competenza della Regione
Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica. A
tal fine, il soggetto beneficiario presenterà alla Regione le richieste di
erogazione delle agevolazioni, le rendicontazioni per stati di avanzamento e la
documentazione finale di spesa nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dal
disciplinare.
2.
La Regione può disporre, in ogni momento, controlli e verifiche,
anche in corso d’opera, sull’attuazione dei progetti.
3.
Saranno oggetto di verifica:
a. la
corrispondenza delle tipologie degli investimenti in fase di realizzazione con
le indicazioni del progetto definitivo;
b. la coerenza
delle spese effettuate nei vari periodi di riferimento e dei relativi sistemi di
copertura con quanto definito nel progetto definitivo;
c. il conseguimento
dei risultati economici ed occupazionali attesi dall’iniziativa;
d. la regolarità
della documentazione all’atto della richiesta di erogazione del contributo.
4.
La concessione degli aiuti è effettuata con la procedura negoziale
disciplinata dal decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 (Disposizioni per
la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese).
Art. 46(Modifiche e variazioni) 1.
Variazioni in aumento dell’ammontare degli investimenti rispetto a
quanto approvato, dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a
nuovi investimenti non imputati al programma originario, non potranno
comportare, in nessun caso, aumento dell’onere a carico della finanza pubblica.
2.
Ogni variazione della localizzazione in zona diversa da quella
originariamente prevista dovrà essere autorizzata dalla Regione.
3.
Le variazioni che non comportino modifiche sostanziali al piano
progettuale dovranno essere autorizzate dalla Regione.
4.
Non costituiscono variazioni da assoggettare ad autorizzazione
della Regione tutte quelle modifiche che attengono a:
- condizioni
di fornitura degli impianti e delle attrezzature;
- identità
del fornitore diversa da quella eventualmente indicata nel progetto definitivo;
- modifiche
ad impianti, macchinari ed attrezzature che, nel limite della spesa
originariamente prevista, non alterano la funzionalità dei singoli beni di
investimento.
Art. 47(Revoche) 1.
Il disciplinare di cui all’articolo 44 del presente Regolamento
deve prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove
concesso, del contributo:
a. nel caso in cui
le imprese, terminato l’intervento ammesso a finanziamento, non risultino in
regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con
quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999, (Norme per il diritto al
lavoro dei disabili);
b. risultino violate
le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006
(Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
c. gli attivi
materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall’uso
previsto prima di cinque anni dalla data di erogazione del contributo;
d. qualora il
programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti
dal disciplinare;
e. qualora siano
gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti
all’ordinamento comunitario.
2.
Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31
marzo 1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno
essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla
data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il
periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di
restituzione degli stessi.
3.
Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non
imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati
esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
TITOLO 6(Aiuti ai programmi di investimento
promossi
da Grandi Imprese da concedere
attraverso
Contratti di Programma
Regionali)
Art. 48(Oggetto e finalità) 1.
I programmi d’investimento promossi da grandi imprese favoriscono
lo sviluppo di ulteriori attività e progetti, rafforzando la competitività e
l’attrattività dei territori e promuovendo l’occupazione.
2.
Il presente Titolo disciplina i criteri, le condizioni e le
modalità di concessione delle agevolazioni per la realizzazione di progetti
industriali:
a. di importo
complessivo delle spese ammissibili comprese tra 10 e 50 milioni di euro;
b. di importo
superiore a 50 milioni di euro (grande progetto), qualora l’importo complessivo
degli aiuti di ogni provenienza è inferiore o uguale al 75% del massimale che
potrebbe ricevere un investimento di 100 milioni di euro, applicando il
massimale standard applicabile alle grandi imprese nella Regione Puglia, come
previsto dalla vigente Carta di Aiuti.
3.
Per progetto industriale si intende un’iniziativa imprenditoriale
finalizzata alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono
necessari uno o più investimenti produttivi.
4.
I progetti industriali devono essere promossi e presentati da una
grande impresa che ne assume la responsabilità ai soli fini della coerenza
tecnica e industriale.
5.
I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le grandi imprese
ed, eventualmente, le piccole e medie imprese che realizzano programmi di
investimento previsti dal progetto industriale di cui al comma 3.
6.
Non sono ammissibili progetti industriali promossi da più di una
grande impresa.
7.
Il progetto industriale può indicare la necessità di realizzazione
di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, funzionali al medesimo, i
cui oneri sono a totale carico di risorse pubbliche.
8.
Gli aiuti disciplinati dal presente Titolo sono conformi a tutte
le condizioni del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della
Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 214 del
9/08/2008), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale
di esenzione per categoria).
9.
Gli aiuti ai grandi progetti di investimento di cui al comma 2 -
lett. b) sono oggetto di comunicazione individuali alla Commissione CE.
Art. 49(Tipologie di investimentoammissibili) 1.
Nell’ambito del progetto industriale, di cui al 3° comma
dell’articolo 48, l’iniziativa imprenditoriale di competenza della grande
impresa deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell’importo
complessivo del progetto. Ciascun programma di investimento realizzato da
piccole e medie imprese deve presentare costi ammissibili non inferiori a euro
700.000,00.
2.
Possono essere agevolati i programmi di investimento volti:
a. alla
realizzazione di nuove unità produttive;
b. all’ampliamento
di unità produttive esistenti;
c. alla
diversificazione della produzione di un’unità produttiva in nuovi prodotti
aggiuntivi;
d. ad un
cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità
produttiva esistente.
3.
Non sono ammissibili alle agevolazioni del presente Titolo i
programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione.
Art. 50(Spese ammissibili) 1.
Le spese ammissibili in attivi materiali debbono riferirsi
all’acquisto ed alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli
articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle
finalità del programma oggetto della richiesta di agevolazioni.
2.
Sono ammissibili le spese per:
a. acquisto del
suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell’investimento in
attivi materiali;
b. opere murarie e
assimilate;
c. infrastrutture
specifiche aziendali;
d. macchinari,
impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari
all’attività di rappresentanza;
e. acquisto di
programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali
dell’impresa; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al
50% dell’investimento complessivo ammissibile;
f. acquisto di
brevetti, licenze, know-how e
conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e
processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta
nell’unità produttiva interessata dal programma; per le grandi imprese, tali
spese sono ammissibili solo fino al 50% dell’investimento complessivo
ammissibile.
3.
Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il
sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti “chiavi
in mano”.
4.
Non sono ammesse, altresì, le spese relativo all’acquisto di mezzi
mobili targati.
5.
Sono inoltre ammissibili, per le sole PMI, le spese relative a
studi preliminari di fattibilità e a consulenze connessi al programma di
investimenti, di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della
Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 214 del
9/08/2008). Tali spese sono ammissibili solo fino al 3% dell’importo complessivo
ammissibile per ciascun programma di investimento fermo restando che la relativa
intensità dell’aiuto è pari al 50% in equivalente sovvenzione lordo.
6.
I programmi di investimento devono essere avviati successivamente
alla data della comunicazione dell’esito positivo della valutazione della
istanza di accesso. Si intende quale avvio del programma la data relativa
all’inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno
giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti,
macchinari e attrezzature. Ai fini dell’individuazione della data di avvio del
programma non si tiene conto degli studi di fattibilità.
Art. 51(Forma e intensitàdelle agevolazioni concedibili) 1.
Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in
conto impianti.
2.
Le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere a), b) e
c) dell’articolo 50, comma 2, sono concesse nei seguenti limiti:
a. 15% per le
grandi imprese;
b. 20% per le medie
imprese;
c. 25% per le
piccole imprese.
3.
Le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere d), e) ed
f) dell’articolo 50, comma 2 e dell’articolo 50, comma 5, sono concesse nei
seguenti limiti:
a. 30% per le
grandi imprese;
b. 40% per le medie
imprese;
c. 50% per le
piccole imprese.
Art. 52(Modalità di ammissioneall’agevolazione) 1.
La procedura per la concessione delle agevolazioni prevede le
seguenti fasi:
a.
accesso;
b.
presentazione del progetto definitivo;
c.
istruttoria della proposta;
d.
contrattualizzazione;
e.
gestione del contratto.
2.
Per le fasi di accesso, della presentazione del progetto
definitivo e dell’istruttoria delle proposte si fa riferimento alle disposizioni
di cui agli articoli 41, 42 e 43 del presente Regolamento.
3.
La fase della contrattualizzazione prevede le seguenti attività:
a. Approvazione
della proposta di progetto industriale: sulla base delle risultanze della fase
istruttoria, la Regione approva con deliberazione della Giunta Regionale le
proposte determinando l’importo complessivo delle agevolazioni da concedere in
favore di ogni singolo programma di investimenti ed individua il termine entro
il quale provvedere alla sottoscrizione del contratto di programma di cui alla
successiva lettera b).
b. Sottoscrizione
del contratto di programma: entro i termini di cui al punto precedente, la
Regione, il soggetto proponente ed i soggetti beneficiari sottoscrivono il
contratto di programma, predisposto dalla medesima Regione, anche tenendo conto
di eventuali specifiche condizioni indicate nel provvedimento di cui alla
lettera precedente. Il contratto di programma, nel quale sono indicati i
reciproci impegni ed obblighi, contiene in particolare le modalità di erogazione
delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle
stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento
finale dell’avvenuta realizzazione dei programmi nonché di controllo ed
ispezione, e quant’altro necessario ai fini della realizzazione del progetto
industriale.
4.
Nella fase di gestione del contratto di programma:
a.
l’erogazione delle agevolazioni è di competenza della Regione
Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica. A
tal fine, il soggetto beneficiario presenterà alla Regione le richieste di
erogazione delle agevolazioni, le rendicontazioni per stati di avanzamento e la
documentazione finale di spesa nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dal
contratto di programma;
b.
la Regione può disporre, in ogni momento, controlli e verifiche,
anche in corso d’opera, sull’attuazione dei progetti. Saranno, in particolare,
oggetto di verifica:
i. la corrispondenza delle tipologie degli
investimenti in fase di realizzazione con le indicazioni del progetto
definitivo;
ii.
la coerenza delle spese effettuate nei vari periodi di riferimento e dei
relativi sistemi di copertura con quanto definito nel progetto definitivo;
iii.
il conseguimento dei risultati economici ed occupazionali attesi
dall’iniziativa;
iv.
la regolarità della documentazione all’atto della richiesta di erogazione del
contributo.
5.
La concessione degli aiuti è effettuata con la procedura negoziale
disciplinata dal decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 (Disposizioni per
la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese).
Art. 53(Modifiche e variazioni) 1.
Variazioni in aumento dell’ammontare degli investimenti rispetto a
quanto approvato, dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a
nuovi investimenti non imputati al programma originario, non potranno
comportare, in nessun caso, aumento dell’onere a carico della finanza pubblica.
2.
Ogni variazione della localizzazione in zona diversa da quella
originariamente prevista dovrà essere autorizzata dalla Regione.
3.
Le variazioni che non comportino modifiche sostanziali al piano
progettuale dovranno essere autorizzate dalla Regione.
4.
Non costituiscono variazioni da assoggettare ad autorizzazione
della Regione tutte quelle modifiche che attengono a:
a.
condizioni di fornitura degli impianti e delle attrezzature;
b.
identità del fornitore diversa da quella eventualmente indicata
nel progetto definitivo;
c.
modifiche ad impianti, macchinari ed attrezzature che, nel limite
della spesa originariamente prevista, non alterano la funzionalità dei singoli
beni di investimento.
Art. 54(Revoche) 1.
Il contratto di cui all’articolo 52 deve prevedere, tra gli altri,
i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:
a. nel caso in cui
le imprese, terminato l’intervento ammesso a finanziamento, non risultino in
regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con
quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al
lavoro dei disabili);
b. risultino
violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006
(Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
c. gli attivi
materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall’uso
previsto prima di cinque anni dalla data di erogazione del contributo;
d. qualora il
programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti
dal contratto;
e. qualora siano
gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti
all’ordinamento comunitario.
2.
Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31
marzo 1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno
essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla
data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il
periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di
restituzione degli stessi.
3.
Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non
imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati
esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
Indice TITOLO I (Disposizioni generali) Articolo 1 (Ambito di
applicazione) Articolo 2 (Soggetti beneficiari) Articolo 3 (Criteri di
selezione degli interventi) Articolo 4 (Aiuti individuali) Articolo 5
(Localizzazione) Articolo 6 (Spese ammissibili) Articolo 7 (Modalità di
rendicontazione e riconoscimento della spesa)
Articolo 8 (Cumulo delle agevolazioni)
Articolo 9 (Modalità di controllo e monitoraggio)
Articolo 10 (Definizioni)
TITOLO II (Aiuti agli
investimenti iniziali alle microimprese e alle piccole imprese)
Articolo 11 (Oggetto e finalità)
Articolo 12 (Tipologie di
investimento ammissibili)
Articolo 13 (Forma e intensità
delle agevolazioni concedibili)
Articolo 14 (Spese ammissibili)
Articolo 15 (Modalità di ammissione e di erogazione
dell’agevolazione)
Articolo 16 (Modifiche e variazioni)
Articolo 17 (Revoche)
TITOLO III (Aiuti agli
investimenti in ricerca per le PMI)
Articolo18 (Oggetto e
finalità)
Articolo19 (Tipologie di
investimento ammissibili)
Articolo 20 (Forma e intensità
delle agevolazioni concedibili)
Articolo 21 (Spese ammissibili)
Articolo 22 (Modalità di
ammissione all’agevolazione)
Articolo 23 (Modalità di
selezione dei progetti)
Articolo 24 (Modalità di
erogazione e di recupero del contributo)
Articolo 25 (Modifiche e
variazioni)
Articolo 26 (Revoche)
TITOLO IV (Aiuti per servizi di
consulenza per l’innovazione delle imprese)
Articolo 27 (Oggetto e finalità)
Articolo 28 (Tipologie di
investimento ammissibili)
Articolo 29 (Forma e intensità
delle agevolazioni concedibili)
Articolo 30 (Spese ammissibili)
Articolo 31 (Modalità di
ammissione all’agevolazione)
Articolo 32 (Modalità di
selezione dei progetti)
Articolo 33 (Modalità di
erogazione e di recupero del contributo)
Articolo 34 (Modifiche e
variazioni)
Articolo 35 (Revoche)
TITOLO V (Aiuti alle medie
imprese e ai Consorzi di PMI per Programmi Integrati di Agevolazione) Articolo
36 (Oggetto e finalità)
Articolo 37 (Tipologie di
investimento ammissibili)
Articolo 38 (Spese ammissibili)
Articolo 39 (Forma e intensità
delle agevolazioni concedibili)
Articolo 40 (Modalità di
ammissione all’agevolazione)
Articolo 41 (Fase di accesso)
Articolo 42 (Presentazione del
progetto definitivo)
Articolo 43 (Istruttoria delle
proposte)
Articolo 44 (Concessione delle
agevolazioni)
Articolo 45 (Modalità attuative
del progetto industriale)
Articolo 46 (Modifiche e
variazioni)
Articolo 47 (Revoche)
TITOLO VI (Aiuti ai programmi di
investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di
Programma Regionali)
Articolo 48 (Oggetto e finalità) Articolo 49 (Tipologie di
investimento ammissibili) Articolo 50 (Spese ammissibili) Articolo 51
(Forma e intensità delle agevolazioni concedibili)
Articolo 52 (Modalità di
ammissione all’agevolazione)
Articolo 53 (Modifiche e
variazioni)
Articolo 54 (Revoche)
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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