Regolamento Regionale 9 febbraio 2009, n. 3 COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - Regolamento ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 11/01 e ss. mm. ii
Il Comitato regionale per la Valutazione d’Impatto Ambientale, di seguito
denominato “Comitato”, istituito dall’art. 28 della L.r.
12.4.2001, n. 11, è l’organo tecnico consultivo della Regione nella
materia della valutazione dell’impatto ambientale ed è disciplinato dal presente
Regolamento.
Art. 1Al Comitato
compete la formulazione dei pareri di cui alla L.R.
11/2001 e ss.mm.ii., concernenti i pareri regionali nell’ambito delle
procedure di V.I.A. nazionali, le richieste di procedure di V.I.A. regionale e
di verifica di assoggettabilità a V.I.A. con valutazione di incidenza
ambientale.
Sulle
procedure di verifica di assoggettabilità a
V.I.A. con particolare rilevanza
ambientale, l’Ufficio V.I.A. e Politiche Energetiche potrà richiedere il parere
del Comitato.
Ai sensi
della D.G.R. 14 marzo 2006, n. 304, ai lavori del Comitato partecipa il
Dirigente dell’Ufficio Parchi o un suo delegato, per relazionare in merito
all’istruttoria espletata, qualora i progetti o piani risultino sottoposti a
procedura di verifica di assoggettabilità a VIA con valutazione di incidenza
ambientale ovvero a diretta procedura di V.I.A, come previsto dall’art. 4, L.R.
n.11/01 e ss.mm.ii.
Art. 2Fanno parte
del Comitato il Dirigente del Servizio Ecologia, che presiede il Comitato e
sovrintende alla organizzazione ed alla direzione dei lavori dell’Organo, ed il
funzionario responsabile dell’Ufficio V.I.A. e Politiche Energetiche.
Entrambi i
soggetti non hanno diritto di voto.
In caso di
assenza del Presidente, assume la presidenza del Comitato il componente più
anziano.
Le funzioni
di Segretario spettano ad un funzionario in servizio presso il Servizio
Ecologia, anch’esso senza diritto di voto.
Possono
essere inoltre invitati ai lavori dello stesso Comitato, senza diritto di voto,
i coordinatori dei Servizi competenti per materia.
Art. 3Fanno parte
del Comitato il Dirigente del Servizio Ecologia, che presiede il Comitato e
sovrintende alla organizzazione ed alla direzione dei lavori dell’Organo, ed il
funzionario responsabile dell’Ufficio V.I.A. e Politiche Energetiche.
Entrambi i
soggetti non hanno diritto di voto.
In caso di
assenza del Presidente, assume la presidenza del Comitato il componente più
anziano.
Le funzioni
di Segretario spettano ad un funzionario in servizio presso il Servizio
Ecologia, anch’esso senza diritto di voto.
Possono
essere inoltre invitati ai lavori dello stesso Comitato, senza diritto di voto,
i coordinatori dei Servizi competenti per materia.
Art. 4Il
calendario delle riunioni del Comitato viene stabilito dal Presidente.
Le sedute
non sono pubbliche e devono avere cadenza almeno quindicinale.
Il
Presidente ha facoltà di procedere a convocazioni straordinarie in presenza di
particolari esigenze organizzative o di ragioni di urgenza nella definizione di
talune pratiche.
La
Segreteria del Comitato ha il compito di trasmettere la convocazione ad ogni
singolo componente, mediante fax o e-mail, entro 5 giorni dalla data della
seduta.
In casi di
impedimento a partecipare alle sedute da parte dei singoli componenti, questi
devono darne avviso almeno 3 giorni prima della seduta alla Segreteria del
Comitato.
Art. 5L’ordine
del giorno delle riunioni del Comitato, fatte salve specifiche necessità
d’ufficio, viene concordato durante la riunione del Comitato V.I.A. precedente,
sulla scorta dell’istruttoria dell’Ufficio
V.I.A. e Politiche Energetiche e
della effettiva disponibilità dei relatori.
Ove
ritenuto necessario, i componenti del Comitato e/o del Servizio Ecologia
potranno effettuare sopralluoghi e accertamenti tecnici nei siti oggetto degli
interventi proposti.
L’ordine del
giorno viene confermato dal Presidente entro 5 giorni dalla seduta del Comitato
tenendo conto di eventuali comunicazioni da parte del/dei relatore/i della
pratica e sarà inviato unitamente alla convocazione dalla Segreteria del
Comitato.
Art. 6Le riunioni
del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in
carica.
I pareri
sono adottati a maggioranza dei componenti presenti aventi diritto di voto.
Art. 7In apertura della seduta si procede, di norma, alla lettura ed all’approvazione
del verbale della seduta precedente.
Art. 8Prima
dell’avvio dei lavori i componenti del Comitato dichiarano eventuali cause di
incompatibilità nella trattazione della/e pratiche iscritte all’ordine del
giorno; in tale eventualità il componente interessato dovrà allontanarsi
dall’aula.
Si procede
con l’esame delle pratiche all’ordine del giorno.
Su ogni
punto all’ordine del giorno gli istruttori relazionano sulla pratica
affidatagli.
Al termine
di tale fase, il Presidente dà la parola ai componenti per eventuali interventi,
coordinando la discussione.
Come sopra
evidenziato, i componenti che hanno dichiarato non possono presenziare alla
discussione della pratica in relazione alla quale sussista la causa di
incompatibilità e quindi non concorrono alla formazione del quorum strutturale.
Art. 9Conclusasi la discussione, il Comitato esprime il proprio parere, che viene
sottoscritto da tutti i componenti e firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 10A
conclusione della seduta il Presidente assegna ad almeno due relatori ciascuna
pratica, amministrativamente definita, da sottoporre all’esame del Comitato, in
merito alle quali il Comitato si dovrà comunque esprimere entro 60 gg. dalla
data di assegnazione.
L’assegnazione delle pratiche
deve essere operata in considerazione della tipologia progettuale
unitamente ai profili
specialistico-professionali dei componenti del Comitato.
All’atto
dell’assegnazione i relatori dichiarano l’inesistenza di cause di astensione o
di incompatibilità e, in ogni caso, essi si impegnano alla riservatezza sulle
pratiche trattate con la disciplina del Pubblico Ufficiale.
Art. 11Di ciascuna
seduta è redatto verbale dal Segretario.
Il verbale
riporta in forma sintetica le fasi del dibattito, l’assegnazione delle pratiche,
l’assegnazione di eventuali integrazioni relative alle pratiche già assegnate.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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