Anno 2009
Numero 3
Data 09/02/2009
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 24 suppl. dell' 11 febbraio 2009
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Regolamento Regionale 9 febbraio 2009, n. 3

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - Regolamento ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 11/01 e ss. mm. ii




Il Comitato regionale per la Valutazione d’Impatto Ambientale, di seguito denominato “Comitato”, istituito dall’art. 28 della L.r. 12.4.2001, n. 11, è l’organo tecnico consultivo della Regione nella materia della valutazione dell’impatto ambientale ed è disciplinato dal presente Regolamento. 



Art. 1


Al Comitato compete la formulazione dei pareri di cui alla L.R. 11/2001 e ss.mm.ii., concernenti i pareri regionali nell’ambito delle procedure di V.I.A. nazionali, le richieste di procedure di V.I.A. regionale e di verifica di assoggettabilità a V.I.A. con valutazione di incidenza ambientale.
Sulle procedure di verifica di assoggettabilità a
V.I.A. con particolare rilevanza ambientale, l’Ufficio V.I.A. e Politiche Energetiche potrà richiedere il parere del Comitato.
Ai sensi della D.G.R. 14 marzo 2006, n. 304, ai lavori del Comitato partecipa il Dirigente dell’Ufficio Parchi o un suo delegato, per relazionare in merito all’istruttoria espletata, qualora i progetti o piani risultino sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA con valutazione di incidenza ambientale ovvero a diretta procedura di V.I.A, come previsto dall’art. 4, L.R. n.11/01 e ss.mm.ii. 



Art. 2


Fanno parte del Comitato il Dirigente del Servizio Ecologia, che presiede il Comitato e sovrintende alla organizzazione ed alla direzione dei lavori dell’Organo, ed il funzionario responsabile dell’Ufficio V.I.A. e Politiche Energetiche.
Entrambi i soggetti non hanno diritto di voto.
In caso di assenza del Presidente, assume la presidenza del Comitato il componente più anziano.
Le funzioni di Segretario spettano ad un funzionario in servizio presso il Servizio Ecologia, anch’esso senza diritto di voto.
Possono essere inoltre invitati ai lavori dello stesso Comitato, senza diritto di voto, i coordinatori dei Servizi competenti per materia. 



Art. 3


Fanno parte del Comitato il Dirigente del Servizio Ecologia, che presiede il Comitato e sovrintende alla organizzazione ed alla direzione dei lavori dell’Organo, ed il funzionario responsabile dell’Ufficio V.I.A. e Politiche Energetiche.
Entrambi i soggetti non hanno diritto di voto.
In caso di assenza del Presidente, assume la presidenza del Comitato il componente più anziano.
Le funzioni di Segretario spettano ad un funzionario in servizio presso il Servizio Ecologia, anch’esso senza diritto di voto.
Possono essere inoltre invitati ai lavori dello stesso Comitato, senza diritto di voto, i coordinatori dei Servizi competenti per materia. 



Art. 4


Il calendario delle riunioni del Comitato viene stabilito dal Presidente.
Le sedute non sono pubbliche e devono avere cadenza almeno quindicinale.
Il Presidente ha facoltà di procedere a convocazioni straordinarie in presenza di particolari esigenze organizzative o di ragioni di urgenza nella definizione di talune pratiche.
La Segreteria del Comitato ha il compito di trasmettere la convocazione ad ogni singolo componente, mediante fax o e-mail, entro 5 giorni dalla data della seduta.
In casi di impedimento a partecipare alle sedute da parte dei singoli componenti, questi devono darne avviso almeno 3 giorni prima della seduta alla Segreteria del Comitato. 



Art. 5


L’ordine del giorno delle riunioni del Comitato, fatte salve specifiche necessità d’ufficio, viene concordato durante la riunione del Comitato V.I.A. precedente, sulla scorta dell’istruttoria dell’Ufficio
V.I.A. e Politiche Energetiche e della effettiva disponibilità dei relatori.
Ove ritenuto necessario, i componenti del Comitato e/o del Servizio Ecologia potranno effettuare sopralluoghi e accertamenti tecnici nei siti oggetto degli interventi proposti.
L’ordine del giorno viene confermato dal Presidente entro 5 giorni dalla seduta del Comitato tenendo conto di eventuali comunicazioni da parte del/dei relatore/i della pratica e sarà inviato unitamente alla convocazione dalla Segreteria del Comitato. 



Art. 6


Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
I pareri sono adottati a maggioranza dei componenti presenti aventi diritto di voto. 



Art. 7


In apertura della seduta si procede, di norma, alla lettura ed all’approvazione del verbale della seduta precedente. 


Art. 8


Prima dell’avvio dei lavori i componenti del Comitato dichiarano eventuali cause di incompatibilità nella trattazione della/e pratiche iscritte all’ordine del giorno; in tale eventualità il componente interessato dovrà allontanarsi dall’aula.
Si procede con l’esame delle pratiche all’ordine del giorno.
Su ogni punto all’ordine del giorno gli istruttori relazionano sulla pratica affidatagli.
Al termine di tale fase, il Presidente dà la parola ai componenti per eventuali interventi, coordinando la discussione.
Come sopra evidenziato, i componenti che hanno dichiarato non possono presenziare alla discussione della pratica in relazione alla quale sussista la causa di incompatibilità e quindi non concorrono alla formazione del quorum strutturale. 



Art. 9


Conclusasi la discussione, il Comitato esprime il proprio parere, che viene sottoscritto da tutti i componenti e firmato dal Presidente e dal Segretario. 



Art. 10


A conclusione della seduta il Presidente assegna ad almeno due relatori ciascuna pratica, amministrativamente definita, da sottoporre all’esame del Comitato, in merito alle quali il Comitato si dovrà comunque esprimere entro 60 gg. dalla data di assegnazione.
L’assegnazione delle pratiche deve essere operata in considerazione della tipologia progettuale
unitamente ai profili specialistico-professionali dei componenti del Comitato.
All’atto dell’assegnazione i relatori dichiarano l’inesistenza di cause di astensione o di incompatibilità e, in ogni caso, essi si impegnano alla riservatezza sulle pratiche trattate con la disciplina del Pubblico Ufficiale. 



Art. 11


Di ciascuna seduta è redatto verbale dal Segretario.
Il verbale riporta in forma sintetica le fasi del dibattito, l’assegnazione delle pratiche, l’assegnazione di eventuali integrazioni relative alle pratiche già assegnate. 



Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.