Legge Regionale 9 marzo 2009, n. 1 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) e al regolamento regionale di attuazione 18 gennaio 2007, n. 4
Art. 1(Modifica all’articolo 49 della legge regionale 10 luglio 2006, n.19) 1. Il comma 10 dell’articolo 49
della legge
regionale 10 luglio 2006, n.19 (Disciplina del sistema integrato dei
servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in
Puglia ), è sostituito dal seguente:
“10. Per le strutture di cui all’articolo 42,
comma 4, e all’articolo 43, comma 5, l’assegnazione della quota di spesa di
parte sanitaria, successivamente all’autorizzazione al funzionamento di cui al
presente articolo, è subordinata alla ricognizione del fabbisogno di cui
all’articolo 8 della legge
regionale 9 agosto 2006, n.26 (Interventi in materia sanitaria), così
come integrato dall’articolo 3, comma 39, della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40”.
Art. 2(Integrazione all’articolo 53 della l.r. 19/2006) 1. Dopo la lettera e) del comma 1
dell’articolo 53 della l.r.
19/2006 è aggiunta la seguente :
“e bis)
registro dei servizi autorizzati come sportelli sociali, sportelli per
l’integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati, centri di ascolto per
le famiglie e servizi a sostegno della genitorialità.”.
Art. 3(Modifica al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n.4, di attuazione della
l.r. 19/2006) 1. Il comma 2 dell’articolo 35
del regolamento
regionale 18 gennaio 2007, n. 4, di attuazione della
l.r.
19/2006, così come modificato dall’articolo 11 del regolamento
regionale 7 agosto 2008, n. 19, è sostituito dal seguente:
“2. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1,
nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali,
l’autorizzazione alla realizzazione e al funzionamento è rilasciata dagli ambiti
territoriali competenti, nel rispetto della programmazione sociale regionale.”.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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