Legge Regionale 9 marzo 2009, n. 2 Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale
Art. 1(Principi generali) 1. La promozione del sistema fieristico costituisce principio per lo sviluppo delle attività produttive, commerciali e l’internazionalizzazione dell’economia regionale. 2. La Regione e i comuni interessati, ciascuno secondo le rispettive competenze, anche a tutela dei consumatori, garantiscono la concorrenza, la trasparenza e il mercato, assicurano la parità di condizioni per l’accesso alle strutture fieristiche nonché l’adeguatezza della qualità dei servizi agli espositori e agli utenti, favoriscono il coordinamento delle manifestazioni fieristiche nonché la pubblicità dei dati e delle relative informazioni. 3. L’attività di organizzazione e gestione di manifestazioni fieristiche è svolta da soggetti privati, aventi la qualità di imprenditori ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile. Gli enti pubblici di qualsiasi natura possono partecipare al capitale di società che abbiano per oggetto sociale lo svolgimento dell’attività di organizzazione e gestione di manifestazioni fieristiche.
Art. 2(Definizioni) 1. Ai fini
della presente legge si intendono per:
a)
“manifestazioni fieristiche”, le attività commerciali, svolte in
regime di diritto privato e in ambito concorrenziale, per la presentazione e la
promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo e in idonei complessi
espositivi, di beni e servizi, destinate a visitatori generici e a operatori
professionali del settore o dei settori economici coinvolti. Tra le
manifestazioni fieristiche si annoverano le seguenti tipologie:
1)
“fiere generali”, senza limitazione merceologica, aperte al
pubblico, dirette alla presentazione e all’eventuale vendita, anche con consegna
immediata, dei beni e dei servizi esposti;
2)
“fiere specializzate”, limitate a uno o più settori merceologici
omogenei o connessi tra loro, riservate agli operatori professionali, dirette
alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con
contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità
di visitatore;
3)
“mostre mercato”, limitate a uno o più settori merceologici
omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o a operatori
professionali, dirette alla promozione o anche alla vendita dei prodotti
esposti;
b)
“espositori”, i soggetti privati o pubblici che partecipano alla
rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni o servizi, siano essi
produttori, rivenditori o associazioni operanti nei settori economici oggetto
delle attività fieristiche;
c)
“visitatori”, coloro che accedono alle attività fieristiche, siano
essi il pubblico indifferenziato oppure operatori del settore o dei settori
economici oggetto della rassegna;
d)
“quartieri fieristici”, le aree appositamente attrezzate ed
edificate per ospitare manifestazioni fieristiche e destinate, a tale fine,
dalla pianificazione urbanistica e territoriale;
e)
“organizzatori di manifestazioni”, i soggetti, anche esteri, che
esercitano professionalmente attività di progettazione, realizzazione e
promozione di manifestazioni fieristiche;
f)
“superficie netta”, la superficie in metri quadrati effettivamente
occupata, a titolo oneroso, dagli espositori nei quartieri fieristici;
g)
“soggetti gestori dei quartieri fieristici”, i soggetti che hanno
la disponibilità, a qualunque titolo, dei quartieri fieristici, anche al fine di
promuovere l’attività fieristica.
Art. 3(Ambito di applicazione) 1. Le esposizioni
universali restano disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni
internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva ai sensi
del regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile
1931, n. 893, come da ultimo modificata dal Protocollo, firmato a Parigi il 30
novembre 1972, reso esecutivo ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314.
2. Sono, altresì,
escluse dalla disciplina della presente legge:
a)
le esposizioni di beni e servizi, permanenti oppure realizzate da
un singolo produttore, organizzate a scopo promozionale e rivolte alla
clientela;
b)
le esposizioni a scopo promozionale o di vendita realizzate
nell’ambito di convegni
c)
manifestazioni culturali apolitiche, a condizione che non superino
i millecinquecento metri quadrati di superficie netta;
a)
le manifestazioni volte alla promozione e alla vendita dei
prodotti esposti presso i locali di produzione;
b)
le mostre ed esposizioni a carattere non commerciale di opere
d’arte;
c)
le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla
normativa sul commercio in sede fissa o in aree pubbliche;
d)
le mostre zoologiche, filateliche, numismatiche, di auto e moto
d’epoca o collegate al collezionismo, qualora non abbiano una prevalente
finalità commerciale;
e)
le manifestazioni di interesse tipicamente locale, in occasione di
sagre, feste patronali, iniziative folcloristiche locali.
Art. 4(Qualificazione delle manifestazioni
fieristiche)
1. Le
manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale,
nazionale, regionale e locale in considerazione della provenienza degli
espositori e dei visitatori, della rappresentatività del settore ovvero dei
settori economici cui la manifestazione è rivolta, del programma e degli scopi
dell’iniziativa.
2. La Regione
provvede al riconoscimento, alla conferma ovvero alla revoca della
qualificazione delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e
regionali.
3. Il
regolamento di cui all’articolo 12 disciplina le modalità mediante le quali è
possibile conseguire il riconoscimento, la conferma ovvero la revoca della
qualificazione di manifestazione fieristica internazionale, nazionale o
regionale.
4. Il
riconoscimento ovvero la conferma della qualificazione delle manifestazioni
fieristiche locali è di competenza dei comuni, che trasmettono alla Regione,
tramite la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente
per territorio, i dati delle manifestazioni
Art. 5(Coordinamento delle manifestazioni
fieristiche) 1. La Regione,
nel quadro della normativa interna e comunitaria e allo scopo di pervenire
all’elaborazione di un calendario fieristico europeo e nazionale, promuove
intese con le istituzioni europee e nazionali al fine di evitare concomitanze
tra manifestazioni con qualifica internazionale e nazionale nello stesso settore
merceologico.
2. La Regione
favorisce, inoltre, le forme di coordinamento interregionale allo scopo di
definire criteri omogenei per l’attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica internazionale, nazionale, regionale e locale, nonché per individuare
i requisiti minimi che devono possedere i quartieri fieristici e, inoltre, ai
fini della formazione del calendario fieristico nazionale.
Art. 6(Svolgimento delle manifestazioni
fieristiche) 1. Le
manifestazioni fieristiche sono promosse da soggetti privati e pubblici
appartenenti all’Unione europea, nel rispetto della normativa interna e
comunitaria; i soggetti non appartenenti all’Unione europea possono organizzare
manifestazioni fieristiche in Puglia nel rispetto della normativa interna,
comunitaria e internazionale.
2. I soggetti
di cui al comma 1 che intendono promuovere manifestazioni fieristiche devono
comunicare alla Regione se le stesse manifestazioni possiedono qualificazione
internazionale, nazionale o regionale ovvero al comune qualora si tratti di
manifestazioni locali.
3. Il
regolamento di cui all’articolo 12 disciplina i termini e le modalità di
presentazione della comunicazione, nonché i criteri conciliativi per evitare che
si svolgano eventi concomitanti.
Art. 7(Calendario ufficiale annuale) 1. Al fine di
consentire che le manifestazioni fieristiche si svolgano senza che vi siano
eventi concomitanti, la Regione predispone il calendario regionale annuale sulla
base delle qualificazioni delle manifestazioni fieristiche internazionali,
nazionali e regionali.
2. Gli
organizzatori di manifestazioni, entro il 28 febbraio dell’anno che precede lo
svolgimento della manifestazione, comunicano alla Regione la richiesta di
inserimento nel calendario regionale, unitamente alla richiesta di
riconoscimento o conferma della qualificazione di manifestazione fieristica di
rilevanza internazionale, nazionale o regionale.
3. E’ comunque
fatto salvo il diritto degli organizzatori di manifestazioni a svolgere le
stesse manifestazioni fieristiche se la Regione, entro il 30 aprile dello stesso
anno, non abbia fornito riscontro alla comunicazione ovvero qualora il tentativo
di conciliazione di cui all’articolo 6, comma 3, nello stesso termine, non abbia
avuto esito.
4. Il
calendario regionale contiene una sezione dedicata alle manifestazioni
fieristiche locali. A tal fine, entro il 30 aprile dell’anno precedente a quello
di svolgimento della manifestazione, le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competenti per territorio comunicano alla Regione
l’elenco delle manifestazioni locali comunicate dai comuni.
5. Il
calendario è adottato dalla Giunta regionale entro il 30 giugno e pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione Puglia entro il 30 novembre di ogni anno.
6. Il
calendario contiene l’indicazione delle manifestazioni e del luogo di
effettuazione, la denominazione ufficiale, la tipologia e la qualifica
territoriale, i settori merceologici interessati, la data di inizio e di
chiusura della manifestazione.
Art. 8(Quartieri fieristici) 1. Le
manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali devono
svolgersi nei quartieri fieristici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d),
muniti dei requisiti di idoneità previsti dal regolamento di cui all’articolo
12.
2. È attribuita
alla Regione la verifica della conformità dei quartieri fieristici.
Art. 9(Ammodernamento e riqualificazione dei
quartieri fieristici pubblici) 1. La Regione, in
coerenza con gli indirizzi di programmazione, può concorrere finanziariamente a
programmi di ammodernamento e di riqualificazione dei quartieri fieristici di
proprietà pubblica, nonché al loro adeguamento al possibile impiego per
l’attività congressuale.
Art. 10(Aiuti al sistema
fieristico) 1. La Regione,
nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, può concorrere
alla promozione e allo sviluppo, sui mercati nazionali ed esteri, del sistema
fieristico regionale.
Art. 11(Adeguamento degli enti fieristici
regionali) 1. Gli enti
fieristici regionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
svolgono direttamente l’attività di organizzazione e gestione di manifestazioni
fieristiche provvedono all’adeguamento del loro assetto giuridico e dei propri
statuti entro centottanta giorni, conformando la propria attività ai principi di
cui alla presente legge. Ai predetti enti è consentito proseguire l’attività di
organizzazione e gestione di manifestazioni fieristiche fino al completamento
delle procedure di cui al comma 4.
2. La Regione
nomina un commissario ad acta qualora, nel termine indicato al comma 1, gli enti
fieristici regionali non abbiano ottemperato a quanto ivi previsto.
3. Il
commissario provvede all’adeguamento dell’assetto giuridico e dello statuto
dell’ente. Il commissariamento ha termine con il completamento delle procedure
di cui al comma 4.
4. Le procedure
di selezione dei soggetti cui affidare direttamente l’attività di organizzazione
e gestione delle manifestazioni fieristiche, ovvero le procedure per selezionare
i soci delle società miste cui affidare tale attività, devono essere informate
ai principi di evidenza pubblica.
Art. 12(Regolamento di
attuazione) 1. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta
regionale provvede con apposito regolamento a stabilire:
a)
i requisiti e le procedure per l’attribuzione ovvero la conferma
della qualificazione delle manifestazioni fieristiche;
b)
i requisiti minimi dei quartieri fieristici, anche in relazione
alla qualificazione delle manifestazioni che gli stessi quartieri possono
ospitare;
c)
i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni
concernenti lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche e i criteri tesi a
evitare che manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale si
effettuino, anche solo in parte, in concomitanza tra loro o in concomitanza con
manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale;
d)
i criteri atti a evitare che manifestazioni fieristiche
internazionali, nazionali e regionali, con merceologie eguali ovvero affini, si
svolgano nell’ambito della stessa regione, anche solo in parte in concomitanza
tra loro;
e)
i termini e i criteri minimi di selezione cui devono conformarsi
le procedure di cui all’articolo 11, comma 4. I criteri devono garantire
un’adeguata valorizzazione delle esperienze espositive di ciascun ente
fieristico regionale, in considerazione delle necessità dei sistemi produttivi
locali e delle vocazioni territoriali.
Art. 13(Divieti, sanzioni e
vigilanza) 1. In caso di
organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche in violazione delle
disposizioni della presente legge è disposta l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di 10 euro a un massimo di 50 euro per
ciascun metro quadrato di superficie netta. L’autorità competente vieta lo
svolgimento della manifestazione fieristica o ne dispone l’immediata
interruzione, ponendo gli oneri relativi a carico del soggetto responsabile.
2. In caso di
mancata comunicazione da parte degli organizzatori della manifestazione
fieristica, l’autorità competente dispone nei confronti dei soggetti
responsabili l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10
mila euro.
3. In caso di
tardiva comunicazione la sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta
nella misura del 50 per cento.
4. In caso di
abuso della qualifica di “fiera internazionale”, “fiera nazionale” o “fiera
regionale”, ovvero di “quartiere fieristico internazionale” o “nazionale”
l’autorità competente dispone, nei confronti dei soggetti responsabili,
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma
compresa tra il 10 e il 30 per cento del fatturato della manifestazione.
5. In caso di
reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo le sanzioni
amministrative sono raddoppiate.
6. La vigilanza
per il rispetto delle norme della presente legge, l’accertamento delle
violazioni, l’applicazione delle sanzioni amministrative e la riscossione delle
somme dovute dai trasgressori spettano ai comuni per le manifestazioni
fieristiche locali e alla Regione per le manifestazioni di qualifica superiore.
Art. 14(Disposizioni transitorie) 1. In via
transitoria, anche in relazione ai termini di cui all’articolo11, comma 1, ai
procedimenti concernenti l’attribuzione della qualifica, l’autorizzazione allo
svolgimento di manifestazioni fieristiche e di formazione del calendario
fieristico regionale e l’assegnazione di contributi non ancora conclusi alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 12 si applica la
previgente normativa.
2. Alle
manifestazioni fieristiche già riconosciute dalla Regione Puglia come fiere di
carattere internazionale, nazionale e regionale operanti in comuni privi di
quartieri fieristici, cioè di aree appositamente attrezzate ed edificate per
ospitare manifestazioni fieristiche e destinate, a tal fine, dalla
pianificazione urbanistica e territoriale, è concessa una proroga di mesi dodici
dalla emanazione del regolamento di cui all’articolo 12 per consentire ai
predetti comuni l’adeguamento e il rispetto della presente legge.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
|