Legge Regionale 9 marzo 2009, n. 3 Norme in materia di regolamento edilizio
Art. 1(Regolamento edilizio.Competenza
all’adozione e contenuto) 1. I comuni, nell’ambito della propria
autonomia statutaria e normativa di cui all’articolo 3 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, disciplinano l’attività edilizia, con le prescrizioni e i
limiti previsti dalla presente legge e dalle norme di settore nazionali e
regionali. A tal fine, i comuni si dotano di un regolamento edilizio che, in
armonia con le previsioni di cui al comma 2 dell’articolo 4 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, disciplina le
modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative
tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili
e delle pertinenze degli stessi. 2. Con il regolamento edilizio può essere
istituita la commissione edilizia comunale e regolamentata la sua attività. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il
regolamento edilizio deve prevedere, ai fini del rilascio del permesso di
costruire per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per
la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da
garantire una produzione energetica non inferiore a 1 chilowatt (KW) per
ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica
dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non
inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 KW.
4. Non possono essere previste nel regolamento
edilizio norme di carattere urbanistico.
Art. 2(Schema- tipo di regolamento
edilizio) 1.La Giunta regionale, previa concertazione
con le rappresentanze dei comuni e delle parti sociali, può approvare uno
schema-tipo di regolamento edilizio, al quale i comuni possono adeguare il
proprio regolamento locale.
2. Per esigenze di uniformità, ovvero per
consentire un’omogenea disciplina dell’attività edilizia in specifici settori o
con specifiche modalità, ovvero per conseguire specifici obiettivi di pubblico
interesse, la Regione può dettare norme che vengono dichiarate espressamente
integrative dei regolamenti edilizi comunali e che sostituiscono automaticamente
eventuali previsioni di contenuto difforme.
Art. 3(Procedimento di approvazione) 1 Il regolamento edilizio è approvato dal
consiglio comunale garantendo la massima partecipazione pubblica attraverso la
pubblicazione della bozza, ricevimento delle osservazioni e controdeduzioni con
le modalità stabilite dallo stesso consiglio comunale.
2. Il comune acquisisce il parere preventivo e
vincolante dell’azienda sanitaria locale (ASL) in ordine ai contenuti
igienico-sanitari del regolamento edilizio.
3. La deliberazione di approvazione del
regolamento edilizio viene trasmessa alla Regione, unitamente al regolamento
edilizio in formato cartaceo e digitale.
Art. 4(Regolamenti edilizi
vigenti
e regolamenti edilizi con
annessi
programmi di
fabbricazione) 1. Le norme dettate dalla presente legge valgono anche per le
varianti ai regolamenti edilizi vigenti e per i regolamenti edilizi che
contengono programmi di fabbricazione a norma dell’articolo 34 della legge 17
agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica e disposizioni generali), limitatamente
alle norme aventi carattere edilizio di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 1.
Art. 5(Abrogazione) 1. Il numero 4) del primo comma dell’articolo 15
della legge
regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), è abrogato.
Indice
Art. 1 |
(Regolamento edilizio.
Competenza all’adozione e contenuto) |
Art. 2 |
(Schema-tipo di
regolamento edilizio) |
Art. 3 |
(Procedimento di
approvazione) |
Art. 4 |
(Regolamenti edilizi
vigenti e regolamenti edilizi con annessi programmi di fabbricazione)
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Art. 5 |
(Abrogazione) |
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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