Anno 2009
Numero 4
Data 17/03/2009
Abrogato No
Materia Turismo;
Note Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 40 del 1° marzo 2009
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Regolamento Regionale 17 marzo 2009, n. 4

Regolamento ai sensi dell'art. 5 Legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1, in materia di Sistemi Turistici Locali.



Art. 1

(Principi generali)


1.                  Con il presente regolamento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 29 marzo 2001 n.135 e in applicazione del disposto di cui all’articolo 5 della Legge regionale 11 febbraio 2002 n.1, nonché di quanto previsto dalla L.R. 3 agosto 2007 n. 23, la Regione Puglia definisce le modalità di costituzione e di riconoscimento dei Sistemi Turistici Locali e le norme generali per il loro finanziamento. Gli stessi possono essere indicati con l’acronimo STL, utilizzabile anche negli atti amministrativi relativi.
 
2.                  I Sistemi Turistici Locali, nell’ambito delle strategie complessive di sviluppo del settore e delle attività di programmazione e pianificazione di competenza della Regione, concorrono a promuovere e realizzare interventi destinati ad incrementare e diversificare l’offerta regionale e a valorizzare gli aspetti di attrattività del territorio, migliorandone la fruibilità e la qualità dei servizi erogati.
 
3.                  Attraverso i Sistemi Turistici Locali, la Regione definisce e realizza programmi di interventi per il perseguimento di specifici obiettivi di rafforzamento dell’offerta turistica regionale, integrando le politiche settoriali con le complessive politiche di sviluppo, riguardanti in particolare la crescita e l’innovazione del sistema produttivo, la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale e naturale, il governo del territorio, lo sviluppo rurale e la promozione dei prodotti tipici, nonché favorendo la formazione e la qualificazione delle risorse umane e la piena fruizione delle risorse materiali ed immateriali disponibili. 



Art. 2

(Funzioni della Regione e definizione di Sistema Turistico Locale)


1.                  La Regione Puglia riconosce i Sistemi Turistici Locali e svolge le funzioni di controllo e di monitoraggio sulla attuazione dei programmi di sviluppo dagli stessi elaborati.
 
2.                  I Sistemi Turistici Locali sono definiti come contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.
 
3.                  La Regione Puglia distingue i Sistemi Turistici Locali nelle due diverse tipologie di seguito indicate:
a)Sistema Turistico Territoriale, successivamente indicato con l’acronimo STT, utilizzabile anche negli atti amministrativi relativi;
b)Sistema Turistico di Prodotto, successivamente indicato con l’acronimo STP, utilizzabile anche negli atti amministrativi relativi. 



Art. 3

(I Sistemi Turistici Interregionali, STI)


1.                  Sistemi Turistici Interregionali, anche a carattere transfrontaliero, possono essere promossi da Sistemi Turistici Locali già riconosciuti dalla Regione e si costituiscono in forza di accordi tra la stessa e le altre regioni interessate o altri soggetti operanti al di fuori del proprio territorio.
 
2.                  I Sistemi Turistici Interregionali possono essere indicati con l’acronimo STI, utilizzabile anche negli atti amministrativi relativi.
 
3.                  I STI, riconosciuti con DGR, operano secondo le norme del presente Regolamento, in quanto applicabili. La Giunta Regionale può individuare apposite modalità per consentire ai STI lo svolgimento delle proprie attività, in ragione delle specifiche finalità ad essi assegnate. 



Art. 4

(Definizione di STT)


1.                  Assumono la definizione di Sistema Turistico Territoriale (STT) le forme associative tra soggetti pubblici, come indicati al successivo art. 6 c.1, costituite in ambiti territoriali omogenei e di dimensioni significative, al fine della valorizzazione a fini turistici delle risorse locali.
 
2.                  Possono fare parte dei STT anche soggetti privati, ai sensi del successivo art. 6 c. 2. 



Art. 5

(Finalità dei STT)


1.                  Il STT si costituisce per concorrere alla programmazione turistica locale, al miglioramento del l’attrattività territoriale e del livello qualitativo dei servizi offerti, operando nel rispetto degli indirizzi assunti dalla Regione, prevalentemente per:
a)      promuovere l’attuazione di interventi, anche infrastrutturali, necessari alla qualificazione dell’offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località appartenenti al Sistema;
b)      promuovere l’inserimento di interventi di valorizzazione delle risorse locali a fini turistici, all’interno degli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, favorendo la creazione e il rafforzamento di reti e sistemi;
c)      favorire il miglioramento della qualità dei servizi ricettivi, di accoglienza, di accesso, gestiti da soggetti pubblici o privati;
d)      promuovere l’adeguamento dell’offerta turistica, con particolare attenzione agli interventi connessi a normative di sicurezza, accessibilità, sostenibilità, nonché alla tutela dell’ambiente ed alla applicazione di standard qualitativi nei servizi erogati;
e)      promuovere e sostenere attività e processi d’integrazione tra soggetti pubblici e/o privati nell’ambito del settore turistico;
f)        sostenere lo sviluppo della telematica e dell’informatica, sotto l’aspetto tecnologico, contenutistico, di utilizzo e di linguaggio, al servizio degli operatori pubblici e privati.


2.                  I STT interagiscono con i Sistemi Turistici di Prodotto, raccordandosi altresì con gli altri soggetti a qualsiasi titolo operanti nell’ambito del settore. 



Art. 6

(Soggetti costituenti i STT e soggetti aderenti)


1.                  Promuovono e concorrono alla costituzione dei STT Comuni o Unioni di Comuni ricompresi nell’ambito territoriale interessato, nonché:
a)      Comunità Montane ricomprese nell’ambito territoriale interessato;
b)      Province competenti per territorio;
c)      Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competenti per territorio;
d)      Enti di gestione di Parchi e Aree Protette, istituiti ai sensi della L.R. 19/1997 e della L. 394/1991, operanti nell’ambito territoriale interessato;
e)      altri enti e soggetti pubblici, rilevanti per la filiera di riferimento e operanti nell’ambito territoriale interessato.
 
2.                  Ai STT possono aderire soggetti che abbiano sede ovvero esercitino o intendano esercitare le proprie attività nel territorio interessato, come di seguito indicati:
a)                                                         associazioni ed altre organizzazioni senza scopo di lucro, che operano per lo sviluppo turistico, nonché per la valorizzazione delle specificità, delle identità locali e delle produzioni tipiche;
b)                                                         organizzazioni sindacali e datoriali rappresentativi per il settore di riferimento;
c)                                                         imprese turistiche definite in base alle tipologie di attività di cui al DPCM del 13 settembre 2002 avente ad oggetto “Recepimento dell’accordo tra Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico” e successive modifiche ed integrazioni;
d)                                                         altri soggetti di natura pubblica o privata che operano con finalità di valorizzazione e sviluppo turistico nell’ambito territoriale interessato.
 
3.                  I Comuni ed i soggetti di cui al comma 2, lettera a) e c), possono aderire ad un solo Sistema Turistico Territoriale. 



Art. 7

(Modalità di avvio del percorso costitutivo dei STT)


1.                  Il STT è promosso dai soggetti indicati all’art. 6 c. 1, nell’ambito della pianificazione strategica territoriale di Area Vasta, di cui alla DGR n.1072/2007.
 
2.                  I Comuni che, anche singolarmente, intendano promuovere la costituzione dei STT, avviano con il supporto delle Aree Vaste di riferimento le idonee azioni e procedure necessarie a definire, anche formalmente, quanto indicato al successivo art. 11.
 
3.                  Su richiesta dei soggetti indicati all’art. 6 c.1, l’Assessorato regionale al Turismo e Industria alberghiera può assumere le necessarie iniziative, idonee ad avviare o completare il percorso costitutivo dei STT. 



Art. 8

(Ambito operativo e dimensione territoriale dei STT)


1.                  Ambito operativo dei STT è il territorio amministrato dai Comuni aderenti.
 
2.                  Ai sensi del precedente art. 4, comma 1, per dimensione significativa si intende l’aggregazione di un numero congruo di Comuni, tale da consentire il raggiungimento degli obiettivi del programma di cui al successivo art. 10.
 
3.                  L’ambito territoriale dei STT può ricadere all’interno di una o più Aree Vaste. 



Art. 9

(Forma associativa dei STT e prescrizioni in materia)


1.                  La scelta della forma associativa del STT è lasciata all’autonomia dei soggetti che lo costituiscono, nel rispetto delle forme previste dalla normativa vigente.
 
2.                  Preliminarmente alla presentazione della istanza di riconoscimento dei STT, è stipulato tra i soggetti che ne intendono fare parte un accordo in forma libera in cui viene indicata:
a)      forma associativa individuata;
b)      ruoli, funzioni e responsabilità attribuiti ai soggetti aderenti e costituenti, nonché le eventuali limitazioni poste alla partecipazione di imprese private.
 
3.                  Gli accordi di cui al comma 2 devono assicurare la possibilità di adesione al sistema, anche successivamente alla stipula, da parte di altri soggetti aventi titolo. 



Art. 10

(Programma di sviluppo dei STT)


 
1.                  Il programma di sviluppo è elemento costitutivo del STT. Deve essere coerente con gli indirizzi della programmazione turistica regionale e contenere i seguenti elementi:
a)         analisi dell’ambito territoriale di riferimento, nonché degli specifici strumenti di pianificazione e progetti di sviluppo già in corso o in via di definizione;
b)        indicazioni in merito agli strumenti di finanziamento e cofinanziamento attivati e/o previsti nell’area territoriale interessata, con particolare riguardo a quanto indicato alle successive lettere c), d) ed e);
c)         linee di intervento e dettaglio delle attività;
d)        obiettivi perseguiti e risultati attesi;
e)         caratteristiche di sostenibilità connesse a ciascun intervento;
f)          connessione tra le proposte dei STT e interventi delle Aree Vaste;
g)         piano finanziario con indicazione delle forme e delle fonti di finanziamento;
h)         cronoprogramma delle attività, da prevedersi anche secondo stralci funzionali;
 
2.                  Il programma, di valenza almeno triennale, è predisposto ed attuato con modalità di integrazione e complementarietà con i piani strategici di Area Vasta.
 
3.                  Qualora l’approvazione dei piani strategici di Area Vasta intervenga successivamente alla predisposizione del programma di cui al precedente comma, lo stesso dovrà essere adeguato entro i successivi tre mesi.
 



Art. 11

(Presentazione della richiesta per il riconoscimento di STT)


1.                  In base alle modalità indicate all’art. 7, alfine di ottenere il riconoscimento, i promotori del Sistema Turistico Territoriale devono presentare entro il 31 maggio di ogni anno apposita istanza all’Assessorato al Turismo e Industria Alberghiera, corredata da:
a)      elenco dei soggetti costituenti ed aderenti, di cui all’art.6;
b)      accordo di cui all’art. 9 c.2;
c)      nominativo del referente individuato per tenere i rapporti con la Regione e le altre amministrazioni interessate;
d)      programma di sviluppo di cui all’art. 10;
e)      nominativo di due esperti a supporto delle attività valutative previste dal successivo articolo. 



Art. 12

(Adempimenti di competenza della Regione per il riconoscimento dei STT)


1.                  Le domande relative al riconoscimento dei STT e il relativo programma di sviluppo, previa istruttoria da parte del Settore Turismo ed Industria Alberghiera della Regione Puglia, sono sottoposti, entro sessanta giorni dalla data di presentazione, alla valutazione di un’apposita Commissione composta da tre rappresentanti della Regione.
 
2.                  La Commissione di cui al comma 1, nel corso della fase di valutazione per il riconoscimento, può richiedere ai proponenti chiarimenti, informazioni e integrazioni della documentazione prodotta, nonché formulare proposte e prescrizioni.
 
3.                  A conclusione del procedimento di valutazione, la Commissione trasmette all’Assessore regionale al Turismo ed Industria Alberghiera un parere motivato in ordine alla richiesta di riconoscimento. Sulla base del parere della Commissione, in caso di accoglimento della richiesta, l’Assessore inoltra alla
 
4.                  Giunta Regionale la proposta di riconoscimento dei STT.
 
5.                  La Giunta regionale delibera il riconoscimento dei STT e dispone la pubblicazione degli atti relativi sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. 



Art. 13

(Attività di monitoraggio ed obblighi relativi a carico dei STT)


1.                  L’Assessorato al Turismo e Industria alberghiera dispone, a cadenza annuale, specifiche attività di monitoraggio sui STT, volte in particolare a verificare lo stato di avanzamento del programma, gli aspetti finanziari, la tempistica degli interventi e la rispondenza delle attività svolte alle previsioni degli atti di pianificazione adottati in materia.
 
2.                  Ai fini del monitoraggio e della verifica, ogni STT è tenuto a presentare annualmente alla Regione Puglia, entro il mese di maggio, una relazione dettagliata sulle attività svolte e sui risultati conseguiti nell’anno precedente, corredato da elementi di ordine finanziario e contabile. 



Art. 14

(Revoca del riconoscimento dei STT)




1.                  Su proposta dell’Assessorato al Turismo e Industria Alberghiera, la Giunta regionale può procedere a revoca del riconoscimento dei STT, nei seguenti casi:
a)      mancato svolgimento di attività per un periodo di tempo superiore ai sei mesi;
b)      accertata inadempienza rispetto alle finalità istitutive di cui all’art. 5, ovvero comportamenti ed attività che contravvengono alle stesse;
c)      difformità sostanziale delle attività realizzate rispetto al programma di attività approvato;
d)      irregolarità nel funzionamento o nella gestione;
e)      recesso di oltre la metà dei soggetti costituenti di cui all’art. 6 c.1;
f)        sopravvenuta carenza dei requisiti costitutivi.
 
2.                  Nelle predette ipotesi l’Amministrazione regionale, prima di provvedere alla revoca, invita il Sistema Turistico Territoriale a sanare le cause ostative alla corretta prosecuzione delle attività ed al perseguimento delle finalità del programma. 



Art. 15

(Definizione di STP)


1.                  Assumono la definizione di Sistema Turistico di Prodotto (STP) le forme associative tra soggetti privati e pubblici destinate a rafforzare la competitività, l’innovazione, l’internazionalizzazione della rete e della filiera regionale dei servizi turistici, nonché a favorire la nascita e lo sviluppo delle imprese turistiche, creando nuova occupazione e qualificando le risorse umane operanti nel settore. 



Art. 16

(Finalità dei STP)


1.                  I STP perseguono le seguenti finalità:
a)      accrescere la competitività e la capacità innovativa delle imprese e delle loro reti, per ampliare la presenza sui mercati nazionali ed esteri, in particolare valorizzando processi di internazionalizzazione;
b)      intensificare i processi di crescita dimensionale delle imprese e delle reti, rafforzando le logiche di integrazione;
c)      favorire la nascita e lo sviluppo di nuova imprenditorialità e professionalità;
d)      promuovere la conoscenza e l’utilizzo di strumenti ad elevato contenuto tecnologico;
e)      individuare specifici strumenti e modalità di promo-commercializzazione, da attuare in collaborazione con la Regione e nel rispetto delle prescrizioni provenienti dalla stessa amministrazione.
 
2.                  I STP perseguono inoltre, per quanto possibile e attinente ambiti di propria competenza, le finalità indicate al precedente art. 5.
 
3.                  Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, i STP promuovono altresì:
a)      l’utilizzo di tecnologia informatica e la predisposizione delle necessarie connessioni, nel rispetto degli standard della rete regionale, al servizio del Sistema stesso e del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
b)      la diffusione su supporto informatico, nel rispetto di standard e protocolli, di contenuti, dati, informazioni, da mettere a disposizione degli interessati, in particolare attraverso la rete della Regione;
c)      lo sviluppo di marchi di qualità, certificazione ambientale, aggregazioni di filiera, nonché la tutela dell’immagine del prodotto turistico locale. 



Art. 17

(Costituzione e riconoscimento dei STP)


1.                  La costituzione ed il riconoscimento dei STP avviene con le modalità e secondo le procedure previste dalla L.R. n.23/2007 (“Promozione e riconoscimento dei Distretti Produttivi”).
 
2.                  Con riferimento alla L.R. n.23/2007, per quanto attinente i STP:
a)      il programma di sviluppo di cui all’art. 7 della L.R. n.23/2007deve indicare le modalità di attuazione delle azioni di cui all’art. 16, c. 3. della stessa legge;
b)      la valutazione, l’approvazione e la verifica dei Programmi di Sviluppo dei Distretti avviene secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 3, della L.R. n.23/2007
3.                  I Distretti Produttivi possono assumere la configurazione di Sistemi Turistici di Prodotto, ai sensi del presente regolamento, secondo le prescrizioni normative dell’art. 2, comma 4, lettera c) della Legge Regionale 3 agosto 2007, n. 23.
 
4.                  La Regione, nell’ambito delle procedure di cui al presente regolamento, valorizza prioritariamente STP facenti riferimento a specifici segmenti omogenei dell’offerta turistica regionale. 



Art. 18

(Disposizioni generali in materia di finanziamento dei Sistemi Turistici Locali)


1.                  Gli STL riconosciuti dalla Regione Puglia possono accedere a forme di finanziamento secondo le modalità che regolano le singole fonti.
 
2.                  La Regione definisce le modalità di attuazione e la misura dei finanziamenti dei programmi di sviluppo dei Sistemi Turistici Locali e dei singoli progetti che ne formano parte.
 
3.                  La Regione definisce altresì l’entità e le modalità di utilizzo delle risorse di cui alla L. 135/2001, art. 6, ad essa assegnate, nei limiti delle somme rivenienti dal fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica, iscritte nel Bilancio dello Stato. 



Art. 19

(Altre norme di carattere finanziario e gestionale)


1.                  Il provvedimento di revoca adottato ai sensi dell’art. 14 stabilisce anche, per quanto di competenza della Regione, le modalità di disimpegno o di diverso utilizzo delle risorse finanziarie eventualmente assegnate al STL per il quale è disposta detta revoca. I relativi atti amministrativi sono assunti tenendo conto degli effetti prodotti dai rapporti giuridicamente vincolanti insorti.
 
2.                  Allo stesso modo la Regione definisce le modalità di revoca di provvedimenti consequenziali ad eventuali finanziamenti a valere sul fondo di cofinanziamento, in attuazione dell’art. 6 della L. 29 marzo 2001, n. 135.
 
3.                  I componenti degli organi di gestione e amministrativi dei STL non sono retribuiti.
 
4.                  Le attività dei STT sono svolte da personale temporaneamente assegnato dai soggetti costituenti e/o aderenti, in base alle modalità stabilite in materia dalle vigenti normative. In nessun caso i STT possono stipulare contratti di lavoro subordinato. 



Art. 20

(Sistemi Turistici di rilievo regionale, STR)


1.                  Per particolari esigenze ed in considerazione di specifiche priorità dell’economia turistica pugliese, la Giunta Regionale può riconoscere Sistemi Turistici Territoriali di rilievo regionale, individuando l’ambito territoriale ed i soggetti aderenti, per i quali non si applica il disposto dell’ art. 6, c. 3.
 
2.                  I Sistemi Turistici Territoriali di rilievo regionale possono essere indicati con l’acronimo STR, utilizzabile anche negli atti amministrativi relativi. 



Art. 21

(Disposizioni finali)


1.                  Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le norme di cui alla L. R. 1/2002 e successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia.
 
2.                  Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, in materia di STP, si intendono richiamate le norme di cui alla L. R. 23/2007 e successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia.
 
3.                  Nuovi programmi di sviluppo elaborati dai Sistemi Turistici Locali, nonché modifiche sostanziali di quelli già approvati, devono seguire le procedure di approvazione previste dal presente regolamento.
 
4.                  Per quanto compatibili si applicano le disposizioni attuative in materia previste da specifici atti amministrativi della Regione Puglia. 



Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.