Regolamento Regionale 17 marzo 2009, n. 4 Regolamento ai sensi dell'art. 5 Legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1, in materia di Sistemi Turistici Locali.
Art. 1(Principi generali) 1. Con il
presente regolamento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 29 marzo 2001 n.135 e in
applicazione del disposto di cui all’articolo 5 della Legge
regionale 11 febbraio 2002 n.1, nonché di quanto previsto dalla L.R.
3 agosto 2007 n. 23, la Regione Puglia definisce le modalità di
costituzione e di riconoscimento dei Sistemi Turistici Locali e le norme
generali per il loro finanziamento. Gli stessi possono essere indicati con
l’acronimo STL, utilizzabile anche negli atti amministrativi relativi.
2. I Sistemi
Turistici Locali, nell’ambito delle strategie complessive di sviluppo del
settore e delle attività di programmazione e pianificazione di competenza della
Regione, concorrono a promuovere e realizzare interventi destinati ad
incrementare e diversificare l’offerta regionale e a valorizzare gli aspetti di
attrattività del territorio, migliorandone la fruibilità e la qualità dei
servizi erogati.
3. Attraverso i
Sistemi Turistici Locali, la Regione definisce e realizza programmi di
interventi per il perseguimento di specifici obiettivi di rafforzamento
dell’offerta turistica regionale, integrando le politiche settoriali con le
complessive politiche di sviluppo, riguardanti in particolare la crescita e
l’innovazione del sistema produttivo, la valorizzazione e la tutela del
patrimonio culturale e naturale, il governo del territorio, lo sviluppo rurale e
la promozione dei prodotti tipici, nonché favorendo la formazione e la
qualificazione delle risorse umane e la piena fruizione delle risorse materiali
ed immateriali disponibili.
Art. 2(Funzioni della Regione e definizione di
Sistema Turistico Locale) 1. La Regione
Puglia riconosce i Sistemi Turistici Locali e svolge le funzioni di controllo e
di monitoraggio sulla attuazione dei programmi di sviluppo dagli stessi
elaborati.
2. I Sistemi
Turistici Locali sono definiti come contesti turistici omogenei o integrati,
comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse,
caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di
attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e
dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole
o associate.
3. La Regione
Puglia distingue i Sistemi Turistici Locali nelle due diverse tipologie di
seguito indicate:
a)Sistema
Turistico Territoriale, successivamente indicato con l’acronimo STT,
utilizzabile anche negli atti amministrativi relativi;
b)Sistema
Turistico di Prodotto, successivamente indicato con l’acronimo STP, utilizzabile
anche negli atti amministrativi relativi.
Art. 3(I Sistemi Turistici Interregionali,
STI) 1. Sistemi
Turistici Interregionali, anche a carattere transfrontaliero, possono essere
promossi da Sistemi Turistici Locali già riconosciuti dalla Regione e si
costituiscono in forza di accordi tra la stessa e le altre regioni interessate o
altri soggetti operanti al di fuori del proprio territorio.
2. I Sistemi
Turistici Interregionali possono essere indicati con l’acronimo STI,
utilizzabile anche negli atti amministrativi relativi.
3. I STI,
riconosciuti con DGR, operano secondo le norme del presente Regolamento, in
quanto applicabili. La Giunta Regionale può individuare apposite modalità per
consentire ai STI lo svolgimento delle proprie attività, in ragione delle
specifiche finalità ad essi assegnate.
Art. 4(Definizione di STT) 1. Assumono la
definizione di Sistema Turistico Territoriale (STT) le forme associative tra
soggetti pubblici, come indicati al successivo art. 6 c.1, costituite in ambiti
territoriali omogenei e di dimensioni significative, al fine della
valorizzazione a fini turistici delle risorse locali.
2. Possono fare
parte dei STT anche soggetti privati, ai sensi del successivo art. 6 c. 2.
Art. 5(Finalità dei STT) 1. Il STT si
costituisce per concorrere alla programmazione turistica locale, al
miglioramento del l’attrattività territoriale e del livello qualitativo dei
servizi offerti, operando nel rispetto degli indirizzi assunti dalla Regione,
prevalentemente per:
a)
promuovere l’attuazione di interventi, anche infrastrutturali,
necessari alla qualificazione dell’offerta turistica e alla riqualificazione
urbana e territoriale delle località appartenenti al Sistema;
b)
promuovere l’inserimento di interventi di valorizzazione delle
risorse locali a fini turistici, all’interno degli strumenti di pianificazione e
programmazione regionale, favorendo la creazione e il rafforzamento di reti e
sistemi;
c)
favorire il miglioramento della qualità dei servizi ricettivi, di
accoglienza, di accesso, gestiti da soggetti pubblici o privati;
d)
promuovere l’adeguamento dell’offerta turistica, con particolare
attenzione agli interventi connessi a normative di sicurezza, accessibilità,
sostenibilità, nonché alla tutela dell’ambiente ed alla applicazione di standard
qualitativi nei servizi erogati;
e)
promuovere e sostenere attività e processi d’integrazione tra
soggetti pubblici e/o privati nell’ambito del settore turistico;
f)
sostenere lo sviluppo della telematica e dell’informatica, sotto
l’aspetto tecnologico, contenutistico, di utilizzo e di linguaggio, al servizio
degli operatori pubblici e privati.
2. I STT
interagiscono con i Sistemi Turistici di Prodotto, raccordandosi altresì con gli
altri soggetti a qualsiasi titolo operanti nell’ambito del settore.
Art. 6(Soggetti costituenti i STT e soggetti
aderenti) 1. Promuovono e
concorrono alla costituzione dei STT Comuni o Unioni di Comuni ricompresi
nell’ambito territoriale interessato, nonché:
a)
Comunità Montane ricomprese nell’ambito territoriale
interessato;
b)
Province competenti per territorio;
c)
Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competenti
per territorio;
d)
Enti di gestione di Parchi e Aree Protette, istituiti ai sensi
della L.R.
19/1997 e della L. 394/1991, operanti nell’ambito territoriale
interessato;
e)
altri enti e soggetti pubblici, rilevanti per la filiera di
riferimento e operanti nell’ambito territoriale interessato.
2. Ai STT
possono aderire soggetti che abbiano sede ovvero esercitino o intendano
esercitare le proprie attività nel territorio interessato, come di seguito
indicati:
a)
associazioni ed altre organizzazioni senza scopo di lucro, che
operano per lo sviluppo turistico, nonché per la valorizzazione delle
specificità, delle identità locali e delle produzioni tipiche;
b)
organizzazioni sindacali e datoriali rappresentativi per il
settore di riferimento;
c)
imprese turistiche definite in base alle tipologie di attività di
cui al DPCM del 13 settembre 2002 avente ad oggetto “Recepimento dell’accordo
tra Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l’armonizzazione,
la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico” e successive modifiche ed
integrazioni;
d)
altri soggetti di natura pubblica o privata che operano con
finalità di valorizzazione e sviluppo turistico nell’ambito territoriale
interessato.
3. I Comuni ed
i soggetti di cui al comma 2, lettera a) e c), possono aderire ad un solo
Sistema Turistico Territoriale.
Art. 7(Modalità di avvio del percorso
costitutivo dei STT) 1. Il STT è
promosso dai soggetti indicati all’art. 6 c. 1, nell’ambito della pianificazione
strategica territoriale di Area Vasta, di cui alla DGR n.1072/2007.
2. I Comuni
che, anche singolarmente, intendano promuovere la costituzione dei STT, avviano
con il supporto delle Aree Vaste di riferimento le idonee azioni e procedure
necessarie a definire, anche formalmente, quanto indicato al successivo art. 11.
3. Su richiesta
dei soggetti indicati all’art. 6 c.1, l’Assessorato regionale al Turismo e
Industria alberghiera può assumere le necessarie iniziative, idonee ad avviare o
completare il percorso costitutivo dei STT.
Art. 8(Ambito operativo e dimensione
territoriale dei STT) 1. Ambito
operativo dei STT è il territorio amministrato dai Comuni aderenti.
2. Ai sensi del
precedente art. 4, comma 1, per dimensione significativa si intende
l’aggregazione di un numero congruo di Comuni, tale da consentire il
raggiungimento degli obiettivi del programma di cui al successivo art. 10.
3. L’ambito
territoriale dei STT può ricadere all’interno di una o più Aree Vaste.
Art. 9(Forma associativa dei STT e prescrizioni
in materia) 1. La scelta
della forma associativa del STT è lasciata all’autonomia dei soggetti che lo
costituiscono, nel rispetto delle forme previste dalla normativa vigente.
2.
Preliminarmente alla presentazione della istanza di riconoscimento
dei STT, è stipulato tra i soggetti che ne intendono fare parte un accordo in
forma libera in cui viene indicata:
a)
forma associativa individuata;
b)
ruoli, funzioni e responsabilità attribuiti ai soggetti aderenti e
costituenti, nonché le eventuali limitazioni poste alla partecipazione di
imprese private.
3. Gli accordi
di cui al comma 2 devono assicurare la possibilità di adesione al sistema, anche
successivamente alla stipula, da parte di altri soggetti aventi titolo.
Art. 10(Programma di sviluppo dei
STT)
1. Il programma
di sviluppo è elemento costitutivo del STT. Deve essere coerente con gli
indirizzi della programmazione turistica regionale e contenere i seguenti
elementi:
a)
analisi dell’ambito territoriale di riferimento, nonché degli
specifici strumenti di pianificazione e progetti di sviluppo già in corso o in
via di definizione;
b)
indicazioni in merito agli strumenti di finanziamento e
cofinanziamento attivati e/o previsti nell’area territoriale interessata, con
particolare riguardo a quanto indicato alle successive lettere c), d) ed e);
c)
linee di intervento e dettaglio delle attività;
d)
obiettivi perseguiti e risultati attesi;
e)
caratteristiche di sostenibilità connesse a ciascun intervento;
f)
connessione tra le proposte dei STT e interventi delle Aree Vaste;
g)
piano finanziario con indicazione delle forme e delle fonti di
finanziamento;
h)
cronoprogramma delle attività, da prevedersi anche secondo stralci
funzionali;
2. Il
programma, di valenza almeno triennale, è predisposto ed attuato con modalità di
integrazione e complementarietà con i piani strategici di Area Vasta.
3. Qualora
l’approvazione dei piani strategici di Area Vasta intervenga successivamente
alla predisposizione del programma di cui al precedente comma, lo stesso dovrà
essere adeguato entro i successivi tre mesi.
Art. 11(Presentazione della richiesta per il
riconoscimento di STT) 1. In base alle
modalità indicate all’art. 7, alfine di ottenere il riconoscimento, i promotori
del Sistema Turistico Territoriale devono presentare entro il 31 maggio di ogni
anno apposita istanza all’Assessorato al Turismo e Industria Alberghiera,
corredata da:
a)
elenco dei soggetti costituenti ed aderenti, di cui all’art.6;
b)
accordo di cui all’art. 9 c.2;
c)
nominativo del referente individuato per tenere i rapporti con la
Regione e le altre amministrazioni interessate;
d)
programma di sviluppo di cui all’art. 10;
e)
nominativo di due esperti a supporto delle attività valutative
previste dal successivo articolo.
Art. 12(Adempimenti di competenza della Regione
per il riconoscimento dei STT) 1. Le domande
relative al riconoscimento dei STT e il relativo programma di sviluppo, previa
istruttoria da parte del Settore Turismo ed Industria Alberghiera della Regione
Puglia, sono sottoposti, entro sessanta giorni dalla data di presentazione, alla
valutazione di un’apposita Commissione composta da tre rappresentanti della
Regione.
2. La
Commissione di cui al comma 1, nel corso della fase di valutazione per il
riconoscimento, può richiedere ai proponenti chiarimenti, informazioni e
integrazioni della documentazione prodotta, nonché formulare proposte e
prescrizioni.
3. A
conclusione del procedimento di valutazione, la Commissione trasmette
all’Assessore regionale al Turismo ed Industria Alberghiera un parere motivato
in ordine alla richiesta di riconoscimento. Sulla base del parere della
Commissione, in caso di accoglimento della richiesta, l’Assessore inoltra alla
4. Giunta
Regionale la proposta di riconoscimento dei STT.
5. La Giunta
regionale delibera il riconoscimento dei STT e dispone la pubblicazione degli
atti relativi sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Art. 13(Attività di monitoraggio ed obblighi
relativi a carico dei STT) 1.
L’Assessorato al Turismo e Industria alberghiera dispone, a
cadenza annuale, specifiche attività di monitoraggio sui STT, volte in
particolare a verificare lo stato di avanzamento del programma, gli aspetti
finanziari, la tempistica degli interventi e la rispondenza delle attività
svolte alle previsioni degli atti di pianificazione adottati in materia.
2. Ai fini del
monitoraggio e della verifica, ogni STT è tenuto a presentare annualmente alla
Regione Puglia, entro il mese di maggio, una relazione dettagliata sulle
attività svolte e sui risultati conseguiti nell’anno precedente, corredato da
elementi di ordine finanziario e contabile.
Art. 14(Revoca del riconoscimento dei
STT)
1. Su proposta
dell’Assessorato al Turismo e Industria Alberghiera, la Giunta regionale può
procedere a revoca del riconoscimento dei STT, nei seguenti casi:
a)
mancato svolgimento di attività per un periodo di tempo superiore
ai sei mesi;
b)
accertata inadempienza rispetto alle finalità istitutive di cui
all’art. 5, ovvero comportamenti ed attività che contravvengono alle stesse;
c)
difformità sostanziale delle attività realizzate rispetto al
programma di attività approvato;
d)
irregolarità nel funzionamento o nella gestione;
e)
recesso di oltre la metà dei soggetti costituenti di cui all’art.
6 c.1;
f)
sopravvenuta carenza dei requisiti costitutivi.
2. Nelle
predette ipotesi l’Amministrazione regionale, prima di provvedere alla revoca,
invita il Sistema Turistico Territoriale a sanare le cause ostative alla
corretta prosecuzione delle attività ed al perseguimento delle finalità del
programma.
Art. 15(Definizione di STP) 1. Assumono la
definizione di Sistema Turistico di Prodotto (STP) le forme associative tra
soggetti privati e pubblici destinate a rafforzare la competitività,
l’innovazione, l’internazionalizzazione della rete e della filiera regionale dei
servizi turistici, nonché a favorire la nascita e lo sviluppo delle imprese
turistiche, creando nuova occupazione e qualificando le risorse umane operanti
nel settore.
Art. 16(Finalità dei STP) 1. I STP
perseguono le seguenti finalità:
a)
accrescere la competitività e la capacità innovativa delle imprese
e delle loro reti, per ampliare la presenza sui mercati nazionali ed esteri, in
particolare valorizzando processi di internazionalizzazione;
b)
intensificare i processi di crescita dimensionale delle imprese e
delle reti, rafforzando le logiche di integrazione;
c)
favorire la nascita e lo sviluppo di nuova imprenditorialità e
professionalità;
d)
promuovere la conoscenza e l’utilizzo di strumenti ad elevato
contenuto tecnologico;
e)
individuare specifici strumenti e modalità di
promo-commercializzazione, da attuare in collaborazione con la Regione e nel
rispetto delle prescrizioni provenienti dalla stessa amministrazione.
2. I STP
perseguono inoltre, per quanto possibile e attinente ambiti di propria
competenza, le finalità indicate al precedente art. 5.
3. Per il
raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, i STP promuovono altresì:
a)
l’utilizzo di tecnologia informatica e la predisposizione delle
necessarie connessioni, nel rispetto degli standard della rete regionale, al
servizio del Sistema stesso e del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
b)
la diffusione su supporto informatico, nel rispetto di standard e
protocolli, di contenuti, dati, informazioni, da mettere a disposizione degli
interessati, in particolare attraverso la rete della Regione;
c)
lo sviluppo di marchi di qualità, certificazione ambientale,
aggregazioni di filiera, nonché la tutela dell’immagine del prodotto turistico
locale.
Art. 17(Costituzione e riconoscimento dei
STP) 1. La
costituzione ed il riconoscimento dei STP avviene con le modalità e secondo le
procedure previste dalla L.R.
n.23/2007 (“Promozione e riconoscimento dei Distretti Produttivi”).
a)
il programma di sviluppo di cui all’art. 7 della L.R.
n.23/2007deve indicare le modalità di attuazione delle azioni di cui
all’art. 16, c. 3. della stessa legge;
b)
la valutazione, l’approvazione e la verifica dei Programmi di
Sviluppo dei Distretti avviene secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 3,
della L.R.
n.23/2007
3. I Distretti
Produttivi possono assumere la configurazione di Sistemi Turistici di Prodotto,
ai sensi del presente regolamento, secondo le prescrizioni normative dell’art.
2, comma 4, lettera c) della Legge
Regionale 3 agosto 2007, n. 23.
4. La Regione,
nell’ambito delle procedure di cui al presente regolamento, valorizza
prioritariamente STP facenti riferimento a specifici segmenti omogenei
dell’offerta turistica regionale.
Art. 18(Disposizioni generali in materia di
finanziamento dei Sistemi Turistici Locali) 1. Gli STL
riconosciuti dalla Regione Puglia possono accedere a forme di finanziamento
secondo le modalità che regolano le singole fonti.
2. La Regione
definisce le modalità di attuazione e la misura dei finanziamenti dei programmi
di sviluppo dei Sistemi Turistici Locali e dei singoli progetti che ne formano
parte.
3. La Regione
definisce altresì l’entità e le modalità di utilizzo delle risorse di cui alla
L. 135/2001, art. 6, ad essa assegnate, nei limiti delle somme rivenienti dal
fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica, iscritte nel Bilancio dello
Stato.
Art. 19(Altre norme di carattere finanziario e
gestionale) 1. Il
provvedimento di revoca adottato ai sensi dell’art. 14 stabilisce anche, per
quanto di competenza della Regione, le modalità di disimpegno o di diverso
utilizzo delle risorse finanziarie eventualmente assegnate al STL per il quale è
disposta detta revoca. I relativi atti amministrativi sono assunti tenendo conto
degli effetti prodotti dai rapporti giuridicamente vincolanti insorti.
2. Allo stesso
modo la Regione definisce le modalità di revoca di provvedimenti consequenziali
ad eventuali finanziamenti a valere sul fondo di cofinanziamento, in attuazione
dell’art. 6 della L. 29 marzo 2001, n. 135.
3. I componenti
degli organi di gestione e amministrativi dei STL non sono retribuiti.
4. Le attività
dei STT sono svolte da personale temporaneamente assegnato dai soggetti
costituenti e/o aderenti, in base alle modalità stabilite in materia dalle
vigenti normative. In nessun caso i STT possono stipulare contratti di lavoro
subordinato.
Art. 20(Sistemi Turistici di rilievo regionale,
STR) 1. Per
particolari esigenze ed in considerazione di specifiche priorità dell’economia
turistica pugliese, la Giunta Regionale può riconoscere Sistemi Turistici
Territoriali di rilievo regionale, individuando l’ambito territoriale ed i
soggetti aderenti, per i quali non si applica il disposto dell’ art. 6, c. 3.
2. I Sistemi
Turistici Territoriali di rilievo regionale possono essere indicati con
l’acronimo STR, utilizzabile anche negli atti amministrativi relativi.
Art. 21(Disposizioni finali) 1. Per tutto
quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si intendono
richiamate le norme di cui alla L.
R. 1/2002 e successive modifiche e integrazioni, nonché le
disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia.
2. Per tutto
quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, in materia di STP,
si intendono richiamate le norme di cui alla L.
R. 23/2007 e successive modifiche e integrazioni, nonché le
disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia.
3. Nuovi
programmi di sviluppo elaborati dai Sistemi Turistici Locali, nonché modifiche
sostanziali di quelli già approvati, devono seguire le procedure di approvazione
previste dal presente regolamento.
4. Per quanto
compatibili si applicano le disposizioni attuative in materia previste da
specifici atti amministrativi della Regione Puglia.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
|