Legge Regionale 19 marzo 2009, n. 5
Norme urgenti in materia di regolarizzazione del rapporto locativo e proroga delle commissioni per la formazione delle graduatorie e per la mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)
Art. 1
- All’articolo
60 (Regolarizzazione rapporto locativo alloggio di ERP) della legge
regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione
Puglia), come modificato dall’articolo 3, comma 20, della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
“6
bis Qualora il 30 per cento della
morosità complessiva gravante sull’alloggio oggetto di regolarizzazione,
risultante dal conto locativo dell’ente gestore, di cui al comma 4, sia pari o
superiore alla somma di euro 8 mila, è facoltà del competente IACP dilazionare
il pagamento dell’intera somma dovuta con modalità differenti rispetto a quelle
previste dal comma 5.
6 ter
Qualora il 30 per cento della morosità complessiva sia inferiore alla
somma di euro 8 mila, la dilazione prevista dal comma 6 bis può essere concessa
anche ai soggetti il cui reddito non superi quello previsto dal numero 2) del
comma 1 dell’articolo 33 della
legge
regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l’assegnazione e la
determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica).
6
quater Il competente IACP, con proprio
atto, sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini, provvede a definire i
criteri generali per la dilazione del pagamento, avuto riguardo al complessivo
ammontare della somma dovuta nonché alle condizioni patrimoniali ed economiche
dei richiedenti, sottraendo da detta somma le spese opportunamente provate di
competenza dell’IACP eventualmente sostenute dai richiedenti per la manutenzione
straordinaria degli alloggi e delle parti comuni.
6
quinquies Per i casi di cui ai commi 6
bis e 6 ter il mancato pagamento di una sola rata non fa decadere il
procedimento di regolarizzazione, purché la rata stessa venga pagata entro i
successivi sei mesi.”.
- Il
presidente e i componenti delle commissioni per la formazione delle graduatorie
e per la mobilità degli alloggi di ERP di cui all’articolo 5 della l.r.
54/1984, come modificato dall’articolo 57 della legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14, così come modificate dal comma 20
dell’articolo 3 della l.r.
40/2007 e dall’articolo 32 della legge
regionale 19 febbraio 2008, n.1, in scadenza nel corso dell’anno 2009
restano in carica per 12 mesi a far data dalla scadenza del proprio mandato.