Legge Regionale 30 marzo 2009, n. 8
Modifica alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 44 (Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio: limiti alle emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani).
Art. 1(Modifica alla legge regionale 19 dicembre
2008, n. 44)
1.
Il comma 2 dell’articolo 2 della
legge
regionale 19 dicembre 2008, n. 44 (Norme
a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio: limiti alle emissioni in
atmosfera di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani) è sostituito dal seguente:
“2. Tutti gli impianti già esistenti e in
esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi
ai su citati valori limite valutati sulla base dei criteri indicati dal
protocollo di Aarhus secondo il seguente calendario:
a) a partire dal 30 giugno 2009: somma di
PCDD e PCDF 2,5 ngTEQ/Nm3;
b) a partire dal 31 dicembre 2010: somma di PCCD e PCDF 0,4 ngTEQ/Nm3”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della
l.r. 44/2008 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Il valore di
emissione, da confrontare con i valori limite al fine della verifica di
conformità, è calcolato come
valore medio su base annuale e viene ricavato secondo la seguente procedura:
a) effettuare almeno tre campagne di misura
all’anno;
b) ogni campagna è articolata su tre misure
consecutive, con campionamento di 6-8 ore ciascuna;
c)
il valore di
emissione derivato da ciascuna campagna è ottenuto operando la media aritmetica
dei valori misurati, previa sottrazione dell’incertezza pari al 35 per cento per
ciascuna unità di misura;
d) le misure sono riferite al tenore di
ossigeno misurato;
e)
il valore di
emissione su base annuale è ottenuto operando la media aritmetica dei valori di
emissione
delle campagne di misure effettuate.”.