Legge Regionale 30 marzo 2009, n. 9
Modifica alla legge regionale 31 maggio 1980, n.56 (Tutela del territorio)
Art. 1(Modifica al secondo comma
dell’articolo29 della l.r. n.56/1980)
“2. Per le sole zone tipizzate come “E”
Agricole, il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla trascrizione
di atto d’obbligo ricevuto dal Segretario comunale competente, relativo all’asservimento al
manufatto consentito, dell’area che ha espresso le relative volumetrie. Per le altre zone
territoriali omogenee il Comune istituisce un registro nel quale sono elencate le particelle
catastali che hanno espresso la volumetria relativa al titolo edilizio rilasciato o comunque
formatosi”.”