Regolamento Regionale 6 aprile 2009, n. 5 Modello per gli Organismi Intermedi / Province del "Sistema di Gestione e Controllo" nell'ambito del POR Puglia FSE 2007/2013
TITOLO 1
Art. 1Oggetto e definizioni Gli
Organismi Intermedi / Province individuati ai sensi della L.R.
n. 15/2002 con le procedure di cui alla D.G.R. n. 1575/2008, nel
rispetto di quanto previsto all’articolo 7 dell’Accordo sottoscritto ai sensi
della D.G.R. n. 1994/2008, sono tenuti ad adottare un “ Sistema di Modello di Gestione e Controllo” conforme all’Allegato A del
presente Regolamento.
Per tutto
quanto non previsto, si rinvia ai Regolamenti Comunitari nn. 1081/2006,
1083/2006, 1828/2006.
Indice 1. TITOLO I
Articolo 1: Oggetto e definizioni
Allegato A
1.1. Riferimenti
normativi
1.2. L’Organismo intermedio e le sue funzioni principali
1.2.1. Indicazione delle funzioni
e dei compiti principali svolti dagli O.I.
1.3. Organizzazione
dell’organismo Intermedio
1.3.1. Organigramma e indicazione
precisa delle funzioni delle unità
1.3.2. Procedure dell’Organismo
intermedio
1.3.3. Descrizione delle
procedure di selezione e di approvazione delle operazioni
1.3.4. Verifica delle operazioni
1.3.5. Descrizione delle
Procedure relative al trattamento delle domande di rimborso
Allegato A REGIONE PUGLIA
Programma
Operativo Regionale Puglia 2007-2013
Fondo Sociale
Europeo
2007IT051PO005
approvato con Decisione C/2007/5767 del
21.11.2007
Modello per gli Organismi Intermedi /
Province del “SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO” nell’ambito del POR
Puglia FSE 2007/2013
1.1. Riferimenti normativi
Normativa
comunitaria:
. |
Regolamento (CE) n. 1081/2006
relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n.
1784/1999;
|
. |
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio dell11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
|
. |
Regolamento (CE) n. 1828/2006
della Commissione, dell8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione
del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo
di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
|
. |
Regolamento (CE) n. 800/2008
della Commissione del 6 agosto 2008 recante disposizioni generali che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per
categoria); |
Normativa e
documenti nazionali:
. |
D.Lgs. n. 163/2006: “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e s.m.i.;
|
. |
D.P.R. 3 ottobre 2008 , n. 196:
Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale
europeo e sul fondo di coesione, pubblicato in G.U. n. 294 del 17.12.2008;
|
. |
Manuale di conformità dei sistemi
di gestione e controllo – Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE; |
. |
Circolare n. 34 del 8 novembre
2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato – IGRUE;
|
. |
Circolare IGRUE del 27.12.2007
-Valutazione di conformità dei sistemi di gestione e controllo dei Programmi
Operativi 2007-2013;
|
Normativa e
documenti regionali:
- |
POR PUGLIA per il Fondo Sociale
Europeo 2007/2013 – Obiettivo 1 Convergenza, approvato dalla Commissione Europea
con Decisione C(2007)5767 del 21.11.2007 (2007IT051PO005), la cui Autorità di
Gestione, ai sensi dell’articolo 59 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del
paragrafo 5.1.1 del POR in argomento, è stata individuata con DGR n. 391 del
27/03/2007 nel Dirigente pro-tempore del Servizio Formazione Professionale della
Regione Puglia;
|
- |
Deliberazione n. 2282 del
29/12/2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 19 del
01/02/2008, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della
Commissione Europea n. C/2007/5767 del 21/11/2007 sopra richiamata;
|
- |
Legge Regionale 7 agosto 2002, n.
15, “Riforma della formazione professionale” e s.m.i.;
|
- |
Legge Regionale 2 novembre 2006,
n. 32, “Misure urgenti in materia di formazione professionale”;
|
- |
Regolamento Regionale 9 febbraio
2009, n. 2, avente ad oggetto: “L.R. n. 10/2004 Procedure per l’ammissibilità ed
erogazione di incentivi costituenti regime regionale di aiuto nel campo
dell’occupazione e della formazione nell’ambito del POR Puglia FSE
2007/2013”;
|
- |
Deliberazione n. 1575 del
04.09.2008 avente ad oggetto: “POR Puglia FSE 2007/2013: Atto di programmazione
per l’attuazione degli interventi di competenza regionale e per il conferimento
di funzioni alle province pugliesi”;
|
- |
Deliberazione di Giunta Regionale
n. 1994 del 28.10.2008, avente ad oggetto: POR Puglia FSE 2007/2013:
Individuazione Organismi Intermedi e approvazione dello Schema di Accordo tra
Regione Puglia (AdG) e Province/Organismi Intermedi (O.I.). Inserimento O.I. tra
i membri del Comitato di Sorveglianza,
con la quale si è provveduto a:
- designare le
Province pugliesi quali Organismi Intermedi del POR Puglia FSE 2007/2013, ai
sensi dell’art 2, paragrafo sesto, e art. 59, paragrafo secondo, del Regolamento
(CE) n. 1083/2006;
- integrare la
composizione del Comitato di Sorveglianza del POR Puglia FSE 2007/2013, già
istituito con D.G.R. n. 2303 del 29.12.2007, con gli Organismi
Intermedi/Province;
- approvare lo
Schema di Accordo da sottoscrivere tra Regione Puglia (Autorità di Gestione) e
Organismo Intermedio ai sensi degli art. 42 e 43 del Regolamento (CE) n.
1083/2006 e dellart. 12 del Regolamento (CE) n. 1828/2006.
|
1.2. L’Organismo Intermedio e le sue funzioni
principali
Nell’ambito del POR Puglia FSE 2007-2013 riveste qualifica di
Organismo Intermedio (O.I.) la struttura sotto indicata:
__________________________________________________________________________________
Referente dell’Organismo Intermedio:………………..
Indirizzo: ………………………………………………
Tel: ……………………Fax: ………………….. Posta elettronica:
…………………………………….
__________________________________________________________________________________
1.2.1.
Indicazione delle funzioni e dei compiti principali svolti dagli O.I.
La Regione
Puglia, con l’art. 22 della L.R. n. 15 “Riforma della formazione professionale”
del 07/08/2002, ha provveduto ad individuare le amministrazioni provinciali
quali soggetti delegati alla realizzazione delle attività di formazione
professionale.
Il processo
di delega ha trovato forma concreta con l’art. 2 della L.R. 2 novembre 2006, n.
32 nel quale veniva stabilito che, a partire dalle attività previste dalla
programmazione 2007/2013, l’affidamento a soggetti pubblici e privati dello
svolgimento di attività di formazione e orientamento professionale, con
esclusione di quelle di competenza esclusiva della Regione Puglia, venisse
determinato dalle Province attraverso periodici avvisi pubblici.
Il quadro
normativo vigente prevede, quindi, un modello di conferimento di funzioni in
materia di formazione professionale ove le Province possano concorrere assieme
alla Regione a:
. |
individuare l’attività formativa
da realizzare nel territorio regionale; |
. |
redigere i piani regionali annuali e pluriennali di
formazione e di orientamento |
|
professionale; |
. |
essere responsabili della corretta attuazione dei programmi
di formazione e di orientamento professionale definiti dalla Regione
Puglia. |
Ai sensi
dell’art. 16, comma 4, lettera a) della L.R. n. 15/2002, la Regione svolge ogni
funzione, ulteriore rispetto a quelle elencate nel comma 3 dello stesso
articolo, che richieda esercizio unitario di livello regionale e, in
particolare, l’attuazione di interventi di particolare rilevanza, innovatività e
sperimentalità, individuati con specifici atti di programma.
Tanto
premesso, con Deliberazione n. 1575
del 04.09.2008 avente ad oggetto:
“POR Puglia FSE 2007/2013: Atto di programmazione per l’attuazione degli
interventi di competenza regionale e per il conferimento di funzioni alle
province pugliesi” la Giunta
Regionale, dintesa con le Province, ha dato attuazione all’art. 2 della
L.R. n. 32/2006, conferendo alle Province pugliesi funzioni nellambito del POR
Puglia FSE 2007/2013 e relative risorse, per un importo pari al 30,25% (€ 387.007.960) dellintera
dotazione del POR (€ 1.279.200.000)
Con
successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 1994 del 28.10.2008, avente ad oggetto: POR
Puglia FSE 2007/2013: Individuazione Organismi Intermedi e approvazione dello
Schema di Accordo tra Regione Puglia (AdG) e Province/Organismi Intermedi
(O.I.). Inserimento O.I. tra i membri del Comitato di Sorveglianza, si è
inoltre provveduto a:
. |
designare le Province pugliesi
quali Organismi Intermedi del POR Puglia FSE 2007/2013, ai sensi dell’art 2,
paragrafo sesto e art. 59, paragrafo secondo del Regolamento (CE) n.
1083/2006; |
. |
integrare la composizione del
Comitato di Sorveglianza del POR Puglia FSE 2007/2013, già istituito con D.G.R.
n. 2303 del 29.12.2007, con gli Organismi Intermedi/Province; |
.
|
approvare lo Schema di Accordo
da sottoscrivere tra Regione Puglia (Autorità di Gestione) e Organismo
Intermedio ai sensi degli art. 42 e 43 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e
dellart. 12 del Regolamento (CE) n. 1828/2006. |
La Regione
Puglia ha quindi individuato le Province come Organismi Intermedi per lo
svolgimento dei compiti propri dell’AdG, riconducibili alle funzioni di:
-
programmazione;
- gestione;
- pagamenti
e certificazione all’AdG ai fini della successiva raccolta e trasmissione delle
spese all’AdC responsabile della certificazione di spesa alla CE;
-
controlli.
Nell’assegnazione di tali
funzioni l’AdG e ciascun O.I. assicurano che sia garantita una adeguata
articolazione delle stesse e, in particolare, la separazione della funzione di
controllo da quella di gestione. Conformemente a quanto previsto dal POR,
dall’Atto di indirizzo approvato con la suddetta D.G.R. n. 1575/2008, le
funzioni di gestione – relative ad azioni riconducibili agli Assi I, II, IV e VI
- attribuite alle Province riguardano più specificatamente, nell’ambito delle
attività di competenza, tutte le funzioni necessarie all’attuazione del POR,
dalla programmazione alla selezione dei progetti, alla erogazione dei
finanziamenti, all’esecuzione dei controlli di propria competenza, alla garanzia
circa il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità, alla
sorveglianza sullandamento della spesa e sul meccanismo N+1, sulla base di
ogni quanto è stato stabilito nellapposito accordo sottoscritto ai sensi
della D.G.R. n. 1994/2008.
Le Province,
in qualità di Organismi Intermedi, sono inoltre tenute a svolgere le funzioni di
monitoraggio fisico, finanziario e procedurale sulle attività gestite
direttamente oltre che fornire le adeguate attività di reporting annuale
finalizzate alla redazione del Rapporto Annuale di Esecuzione del POR ai sensi
dell’art. 67 del Regolamento (CE) n. 1083/2006. Per quanto riguarda nello
specifico l’attività di programmazione, le Province sono tenute inoltre, ai
sensi della D.G.R. n. 1575/2008, alla definizione del Piano di Attuazione provinciale
annuale, da trasmettere all’Autorità di Gestione entro il 31 dicembre di ogni
anno.
Il Piano di
Attuazione annuale dovrà individuare, sulla base delle specifiche esigenze e
problematiche del contesto locale del mercato del lavoro, le tipologie e le
modalità di azione, i destinatari, le modalità attuative, la tempistica e
l’impegno finanziario stimato per la realizzazione delle diverse attività, e
dovrà obbligatoriamente contenere taluni elementi (quali ad esempio: Asse,
Obiettivo specifico, Obiettivo operativo, Categoria di spesa, Tipologia di
azione, Apporto fornito al raggiungimento degli indicatori di realizzazione e di
risultato, Coerenza con gli obiettivi del QSN, ecc.) la cui validità sarà
attestata dall’AdG. In relazione, pertanto, alle specifiche funzioni assegnate
dall’AdG e nell’ambito delle risorse attribuite, ciascun O.I. svolge i seguenti
compiti principali:
. |
adotta le procedure volte a
garantire che le azioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano
selezionate conformemente ai criteri approvati in sede di Comitato di
Sorveglianza relativi a:
- gli appalti pubblici di
servizi;
- gli avvisi per il finanziamento
di attività in concessione;
- gli avvisi per l’assegnazione
di aiuti alle persone e incentivi alle imprese;
|
. |
garantisce che le azioni
finanziate siano conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali
applicabili per l’intero periodo di attuazione; |
. |
garantisce l’applicazione della
normativa comunitaria sugli aiuti di Stato; |
. |
procede alla programmazione degli
interventi e delle risorse finanziarie secondo il quadro delle competenze e
risorse assegnate e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in
materia di appalti pubblici; |
. |
tiene un sistema di contabilità
separata, o una codificazione contabile adeguata, per tutte le transazioni
relative alloperazione, ferme restando le norme contabili nazionali sia a
livello di O.I. che degli altri beneficiari e organismi coinvolti
nellattuazione delle azioni; |
. |
stabilisce procedure tali che
tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una
pista di controllo adeguata siano conservati, sotto forma di originali o di
copie autenticate, secondo quanto disposto dall’art. 90 del Regolamento generale
n. 1083/2006, per i tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo o,
qualora si tratti di operazioni soggette a chiusura parziale, per i tre anni
successivi allanno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale;
|
. |
elabora una pista di controllo
adeguata alla sorveglianza degli interventi al fine del rispetto del principio
di sana gestione finanziaria; |
. |
garantisce il rispetto degli
obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all’articolo 69 del
Regolamento generale n. 1083/2006 e nel Regolamento di applicazione n.
1828/2006; |
. |
sorveglia l’attuazione degli
interventi di propria competenza al fine di garantire un’evoluzione della spesa
in linea con l’esigenza di evitare il disimpegno automatico delle risorse
comunitarie previsto dal Regolamento generale n. 1083/2006; |
. |
garantisce l’aggiornamento, anche
da parte dei beneficiari, del sistema informativo regionale per la registrazione e la conservazione dei
dati contabili relative alle linee di attività attribuite; |
. |
applica le procedure di
ricezione, verifica e validazione delle domande di rimborso conformemente a
quelle definite dall’AdG, nonché le modalità di autorizzazione, esecuzione ed
iscrizione in contabilità dei pagamenti ai beneficiari/soggetti
attuatori; |
. |
esegue i controlli al fine di
verificare che i servizi e i prodotti siano forniti e che le spese dichiarate
siano state effettivamente sostenute e siano giustificate da fatture quietanzate
o da documenti contabili di valore probatorio equivalente; |
. |
garantisce l’alimentazione del
sistema informativo attraverso la registrazione dei dati finanziari, fisici e di
avanzamento procedurale relativi agli interventi attuati nell’ambito del PO,
assicurando la raccolta di tutti i dati relativi all’attuazione necessari per la
gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la
valutazione; |
. |
predispone attraverso il sistema
informativo le dichiarazioni delle spese sostenute dai beneficiari e dallo
stesso O.I. da inviare all’AdG;
|
. |
informa gli organismi preposti circa eventuali procedimenti
di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo in cui sono coinvolte
le operazioni cofinanziate dal POR e degli esiti dei controlli.
|
Ogni O.I.,
nel rispetto delle disposizioni regolamentari, rende il proprio sistema di
gestione e controllo coerente con la struttura organizzativa all’interno della
quale è costituito; pertanto, nel rispetto del principio di
segregazione/separazione delle funzioni, declina lo stesso sulla base delle
proprie specificità organizzativo – gestionali.
1.3. Organizzazione dell’Organismo Intermedio
1.3.1
Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità
La Provincia
deve essere dotata di una struttura organizzativa interna sulla base di quanto
previsto dall’art. 58 lettera b) del Reg. (CE) n. 1083/2006.
Il Sistema di Gestione e Controllo
provinciale, in riferimento al processo organizzativo, segue pertanto i
seguenti passaggi principali:
. definizione delle funzioni;
. identificazione delle attività
facenti capo alle funzioni identificate;
. attribuzione delle funzioni a uffici
e/o soggetti funzionalmente indipendenti.
Per ciascuna
funzione indicata, nella tabella seguente sono declinate le principali attività
che l’O.I. deve svolgere, alle quali si aggiunge il ruolo di coordinamento nella
gestione dei rapporti con l’AdG, e per il tramite di questa con l’Autorità di
Certificazione (AdC) e l’Autorità di Audit (AdA), con particolare riguardo alla
trasmissione delle informazioni riguardanti l’attuazione degli interventi
cofinanziati.
FUNZIONE |
|
COMPITI |
UFFICIO RESPONSABILE
|
Programmazione |
.
.
.
.
.
.
.
. |
Definisce le linee programmatiche
ed attuative per gli interventi di propria competenza;
Stabilisce la programmazione
operativa degli interventi attraverso la definizione del Piano di Attuazione
annuale;
Predispone gli avvisi pubblici e
i bandi di gara e provvede alla loro pubblicizzazione;
Nomina le commissioni di valutazione dei progetti;
Elabora le schede di valutazione,
secondo la tipologia di selezione e conformemente ai criteri di selezione
approvati dal CdS;
Gestisce il procedimento di
selezione delle operazioni;
Predispone gli atti di
approvazione della graduatoria a seguito di avvisi pubblici;
Predispone gli atti per le
eventuali modifiche del Piano di Attuazione annuale da sottoporre allAdG.
|
Prov. (Uff. .....)
|
Gestione |
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
|
Predispone e aggiorna il
documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo per gli interventi di
propria competenza;
Elabora una pista di controllo
adeguata alla sorveglianza degli interventi di propria competenza nel rispetto
del principio di sana gestione finanziaria;
Gestisce i rapporti con l’AdG,
con particolare riguardo alla trasmissione delle informazioni previste dalla
normativa;
Predispone gli atti di impegno delle risorse; Predispone e
stipula contratti/convenzioni/ecc. con i beneficiari e i soggetti attuatori;
Alimenta e aggiorna il Sistema
Informativo ai fini del monitoraggio dell’avanzamento finanziario, procedurale e
fisico delle operazioni;
Elabora e trasmette alll’AdG i
dati monitoraggio finanziario, procedurale e fisico secondo le scadenze
istituzionali;
Verifica che i dati inseriti dai
beneficiari nel Sistema Informativo di registrazione siano completi e aggiornati
e assicura la tracciabilità dei dati contabili relativi a ciascuna operazione;
Alimenta il registro dei recuperi effettuati e degli importi in attesa di
recupero;
Comunica all’AdG gli importi
recuperati o in attesa di recupero o revocati;
Trasmette all’AdG le
comunicazioni trimestrali sulle irregolarità;
Verifica lo stato di attuazione
degli interventi relativamente all’avanzamento fisico, finanziario e procedurale
e rileva le eventuali incongruenze;
Verifica la completezza e
coerenza dei dati inseriti nel Sistema Informativo;
Elabora e trasmette all’AdG il
Rapporto annuale/finale di Esecuzione per gli interventi di propria competenza.
|
Prov. (Uff. .....)
|
Pagamenti |
.
.
. |
Effettua la verifica di
legittimità formale delle domande di rimborso predisposte dai soggetti
attuatori;
Trasmette le domande di rimborso
alla funzione di controllo;
Predispone le richieste di
mandato di pagamento di acconti, pagamenti intermedi e saldo sulla base degli
esiti delle verifiche dell’ufficio responsabile della funzione di controllo.
|
Prov. (Uff. .....)
|
FUNZIONE |
|
COMPITI |
UFFICIO RESPONSABILE
|
Certificazione allAdG
|
|
Predispone e valida la
documentazione da trasmettere all’AdG per la successiva elaborazione, da parte
dell’AdC, della domanda di pagamento da inoltrare alla CE |
Prov. (Uff. .....)
|
|
|
a) Controlli Amministrativi di
Gestione:
a.1)
Controlli di conformità amministrativa
a.2) Controlli di conformità e
regolarità dell’esecuzione
|
Prov. (Uff. .....) A.T.V.C. Regione
|
Controllo |
|
b) Controlli amministrativi contabili:
b.1) Controllo amministrativo delle domande
di rimborso presentate da parte dei beneficiari
b.2) Controllo campionario in loco sulle
domande di rimborso
b.3)
Controllo del rendiconto |
Prov. (Uff. .....) R.R.
Regione
R.R. Regione
|
La Provincia
stabilisce quali sono gli Uffici responsabili delle funzioni sopraindicate
individuando il relativo numero di unità di personale assegnate a ciascuno di
essi. L’attribuzione delle funzioni al personale della Provincia, in qualità di
O.I., dovrebbe essere formalizzata dalla stessa mediante specifici ordini di
servizio. Qualsiasi modifica e/o integrazione intervenuta in corso d’opera dovrà
essere registrata in occasione dell’aggiornamento del Sistema di Gestione e
Controllo.
1.3.2. Procedure dellOrganismo Intermedio
Relativamente ai principi
generali sui sistemi di gestione e controllo, di cui all’art. 58 del Regolamento
(CE) n. 1083/2006, ciascun O.I. adotta un sistema di procedure atte a garantire
la sana gestione finanziaria in conformità alla normativa comunitaria e
nazionale di riferimento e funzionale alle proprie specificità
organizzative.
Le procedure
di accesso, selezione, gestione e controllo degli O.I., conformemente a quanto
stabilito dall’Atto di indirizzo approvato con D.G.R. n. 1575/2008, non
divergono da quelle adottate dall’AdG e sono in linea con quanto prescritto dai
Regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1828/2006. Inoltre l’O.I. si atterrà alle
ulteriori indicazioni fornite dall’AdG e comunicherà qualsiasi modifica o
aggiornamento adottato.
Nell’ambito
di tale quadro regolamentare ciascun Organismo Intermedio stabilisce, al proprio
interno, modalità organizzative e procedurali per la programmazione, gestione e
controllo delle operazioni.
Di seguito
si riportano le principali procedure adottate dagli O.I., conformemente a quelle
elaborate dall’AdG nell’ambito del POR:
.
|
Procedura di
selezione ed approvazione delle operazioni; |
.
|
Procedure di verifica
delle operazioni; |
.
|
Procedura di
pagamento relativa al trattamento delle domande di rimborso e di pagamento ai
beneficiari. |
Tali
procedure sono descritte in appositi documenti/manuali interni. Per ogni
modifica ed integrazione delle procedure sopra richiamate, sono registrate le
informazioni relative a: numero della versione, data della revisione, elenco
delle modifiche apportate.
1.3.3.
Descrizione delle procedure di selezione e di approvazione delle
operazioni
Le procedure
di selezione ed approvazione degli interventi cofinanziati dal POR,sono adottate
dalla Provincia nel rispetto delle disposizioni normative comunitarie e
nazionali e dei “Criteri di selezione
delle operazioni da ammettere al
cofinanziamento del F.S.E.”
approvati dal Comitato di
Sorveglianza in data 24.01.2008
e 08.07.2008.
In
particolare, è responsabilità della funzione di programmazione dell’O.I.
assicurare la corretta applicazione della regolamentazione in materia di aiuti
distato, di appalti pubblici e il rispetto dei principi di pari opportunità e
non discriminazione, partenariato e coordinamento.
Conformemente al disposto
dell’art. 65 lettera a) del Reg. (CE) n. 1083/06, il CdS ha approvato i criteri
di selezione distinguendoli sulla base di tre principali tipologie di procedure:
. Appalti pubblici di servizio;
. Avvisi di diritto pubblico per la
selezione dei progetti;
. Avvisi pubblici per l’assegnazione di
aiuti alle persone ed incentivi alle imprese.
A
prescindere dalla tipologia di procedura utilizzata, la struttura amministrativa
responsabile della funzione programmazione della Provincia adotta come principi
di indirizzo e assicura come modalità operativa:
. |
una adeguata pubblicizzazione dei
bandi di gara, degli avvisi pubblici e delle procedure di selezione ad ogni
titolo attivate, conformemente a quanto previsto dal Programma Operativo
Regionale, dalle norme comunitarie, nazionali e regionali in vigore per tutto il
periodo di programmazione; |
. |
lo svolgimento di un attento processo di istruttoria
amministrativa e tecnica; |
. |
una tempestiva informazione ai soggetti proponenti sugli
esiti positivi e negativi relativi alle domande presentate.
|
È, invece,
compito della funzione di gestione
prevedere negli atti formali di concessione del finanziamento (convenzione,
contratti, ecc.) il richiamo esplicito delle condizioni di finanziamento
previste, degli obblighi in materia di pubblicizzazione delle risorse FSE e
della necessità di rispettare, nell’attuazione del progetto, le norme esistenti
in materia di aiuti di Stato e di appalti pubblici. Al fine di garantire la qualità delle azioni
finanziate, laccesso ai finanziamenti per le attività formative - fermo
restando il rispetto delle norme in materia di concorrenza - è in linea con il
sistema di accreditamento regionale e con la normativa comunitaria, nazionale e
regionale vigente. La Provincia ricorre sempre a procedure aperte per la
selezione dei progetti, nel rispetto di quanto disposto dalla Sezione 1, Capo II
del Rego. (CE) n. 1828/2006.
Per quanto
riguarda la procedura degli appalti
pubblici di servizio, l’O.I. si conforma alle norme in materia di
appalti pubblici, nel rispetto delle direttive comunitarie e nazionali in
materia di appalti, ivi compresa la giurisprudenza europea in materia ed, in
particolare al D.Lgs. n. 163/2006 “Codice
dei contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture”, e successive modifiche in attuazione delle Direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che alla sez. V
“Criteri di selezione delle offerte e verifica delle
offerte anormalmente basse” e, più nello specifico, agli articoli 82 e 83
descrive le due metodologie possibili di assegnazione di appalti: “Criterio del prezzo più basso” (art. 82) e “Criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa” (art. 83).
Gli avvisi di diritto pubblico per
la selezione dei progetti devono riportare:
a)
Riferimenti legislativi e normativi;
b)
Obiettivi generali: contesto di riferimento entro cui si
inseriscono le azioni dell’avviso, strategie generali dell’intervento e
obiettivi specifici dello stesso;
c)
Azioni finanziabili: descrizione analitica delle azioni
finanziabili nonché indicazione di eventuali richieste di integrazione tra le
diverse tipologie di azione e di standard di durata dei progetti. La descrizione
delle azioni deve consentire, laddove possibile, la presentazione di progetti
articolati per fasi di esecuzione e prodotti/servizi da consegnare, nonché
fornire una chiara indicazione sui tempi e modalità di consegna dei
prodotti/servizi. Nel caso di attività cofinanziata, per ciascuna azione messa a
bando occorre indicare l’Asse di riferimento del POR FSE 2007-2013, l’Obiettivo
specifico ed operativo di riferimento, la categoria di spesa;
d)
Aiuti di Stato: riferimenti alla normativa comunitaria e regionale
in materia di aiuti, ove applicabile, ed individuazione delle azioni, tra quelle
messe a bando, che configurano aiuti di stato;
e)
Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti: indicazione dei
requisiti dei soggetti candidati alla realizzazione dei progetti tenuto conto
delle caratteristiche delle azioni dell’avviso; composizione richiesta di
eventuali partnership, associazione di organismi, RTI, RTS;
f)
Destinatari: i soggetti destinatari delle azioni facenti parte
degli avvisi devono essere chiaramente riconducibili ai documenti di
programmazione generale;
g)
Risorse disponibili e vincoli finanziari: l’avviso deve contenere
un piano finanziario in cui vengono evidenziate le risorse messe a disposizione
per ogni linea di attività; l’avviso deve inoltre indicare eventuali limiti di
costo aggiuntivi per specifiche tipologie di azione e la facoltà da parte
dell’Amministrazione di operare spostamenti tra le azioni messe a bando;
h)
Modalità e termini per la presentazione dei progetti: l’avviso
deve riportare il termine di scadenza e le modalità di presentazione delle
candidature (formulari da utilizzare, uffici di riferimento, modalità
informative, ecc.);
i)
Procedure e criteri di valutazione: negli avvisi sono indicate le
condizioni di ammissibilità dei progetti alla valutazione; i criteri di
valutazione dei progetti e i loro rispettivi pesi con riferimento alle finalità
e alle priorità dei documenti di programmazione; il punteggio minimo per
ottenere l’idoneità;
j)
Tempi ed esiti delle istruttorie: negli avvisi sono indicati i
tempi previsti per la conclusione delle istruttorie e le modalità di
pubblicizzazione dei risultati;
k)
Termine per l’avvio delle attività: negli avvisi devono essere
indicati i tempi massimi di avvio delle attività;
l)
Descrizione della proprietà dei prodotti;
m)
Indicazione delle garanzie e coperture assicurative (ove
previsto);
n)
Indicazione del foro competente;
o)
Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge
n. 241/1990 e s.m.i.;
p)
Tutela della privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
In sintesi
l’avviso di diritto pubblico deve riportare obbligatoriamente i seguenti
punti:
. Asse
. Obiettivo
specifico
. Obiettivo
operativo
. Categoria
di spesa
. Tipologia
di azione
. Apporto
fornito al raggiungimento degli indicatori di realizzazione e di risultato
L’avviso di
diritto pubblico deve essere quindi articolato secondo i seguenti punti:
A)
Riferimenti legislativi e normativi
B)
Obiettivi generali
C)
Azioni finanziabili (se aiuti di Stato, indicare quale azione è
configurabile come aiuti di stato con indicazione dei riferimenti legislativi,
etc)
D)
Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti
E)
Destinatari
F)
Risorse disponibili e vincoli finanziari
G)
Modalità e termini per la presentazione dei progetti
H)
Procedure e criteri di valutazione
I)
Tempi ed esiti delle istruttorie
J)
Obblighi soggetto attuatore
K)
Indicazioni del foro competente
L)
Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge
241/1990 e s.m.i.
M)
Tutela della privacy
Inoltre lO.I. predispone, in allegato all’avviso
pubblico, uno schema di convenzione/contratto/... che costituisce parte
integrante dell’avviso stesso, la cui accettazione da parte del soggetto
proponente rappresenta condizione per la partecipazione e solleva le parti dalla
successiva formalizzazione della convenzione/contratto/... medesimo. Di seguito
si sintetizzano le principali fasi di esecuzione della selezione mediante
appalto pubblico di servizio e avviso pubblico.
La procedura
di selezione dell’operazione ha inizio con la predisposizione degli atti
necessari all’indizione della gara da parte dell’ufficio responsabile della
funzione di programmazione dell’O.I. e la pubblicazione dellavviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sui siti internet della
Regione Puglia e della Provincia ai fini del rispetto del principio di
informazione e accessibilità ai potenziali beneficiari.
Conseguentemente
offerte/progetti/domande vengono elaborate e presentate agli uffici competenti
che provvedono alla loro registrazione (protocollo).
La selezione
delle offerte / progetti / domande è demandata alla “Commissione di valutazione”,
appositamente nominata secondo le vigenti disposizioni, che:
. |
verifica di ammissibilità alla
selezione; |
. |
valutazione tecnica ovvero
della rispondenza e coerenza della proposta con i requisiti richiesti dal
bando. |
Verifica di ammissibilità
Le richieste
di finanziamento per la verifica dei requisiti formali di ammissibilità
richiesti dal bando saranno effettuate ai sensi della normativa in vigore.
Sono
considerate cause di esclusione dall’ammissione alla valutazione tecnica:
-
la non eleggibilità del progetto al titolo dell’avviso;
-
il mancato possesso da parte del soggetto proponente dei requisiti
richiesti per la presentazione del progetto;
-
la mancata presentazione della domanda redatta in conformità a
quanto previsto dall’avviso;
-
il mancato rispetto dei termini previsti per la presentazione del
progetto;
-
il mancato ricorso all’utilizzo della modulistica prevista per la
presentazione del progetto;
-
l’assenza in allegato della documentazione richiesta.
I progetti
che superano positivamente la fase di istruttoria di ammissibilità vengono
ammessi alla valutazione tecnica di merito.
Valutazione tecnica di merito
Ogni
progetto in possesso dei requisiti formali di ammissibilità viene valutato sulla
base di criteri di valutazione esplicitati nell’avviso pubblico e, per quanto
riguarda le attività formative cofinanziate dal FSE, sulla base dei criteri
approvati dal CdS.
Per ogni
tipologia di procedura utilizzata sono definite specifiche griglie di
valutazione, sulla base di quattro
macrocriteri generali, articolabili eventualmente in sottocriteri, che
costituiscono parte integrante dell’avviso e che sono messe a disposizione della
commissione di valutazione nello svolgimento dei propri compiti:
1. finalizzazione
dell’attività alla programmazione;
2. qualità
progettuale;
3. economicità
dell’offerta;
4. rispondenza dei
progetti alle priorità indicate.
La Provincia
inoltre, in funzione delle specificità progettuali e territoriali degli
interventi, potrà stabilire elementi di valutazione di dettaglio comunque
coerenti con i suddetti criteri di selezione approvati dal CdS.
In sede di
valutazione, ad ogni progetto viene associato un punteggio globale frutto della
valutazione dei singoli criteri. Tutti i progetti che superano la soglia di
punteggio minimo indicata dai singoli avvisi (progetti idonei) vengono
selezionati sulla base della qualità globale più elevata espressa, e perciò
sulla base del punteggio più elevato ottenuto.
La
Commissione procede quindi alla stesura del verbale e della bozza di graduatoria
indicando:
·
i progetti idonei al finanziamento, fino alla concorrenza
delle risorse disponibili;
·
i progetti idonei ma non finanziabili;
·
i progetti non idonei.
Tali
documenti sono trasmessi alla funzione di programmazione dell’amministrazione
provinciale che approva e pubblica l’elenco dei progetti ammissibili e la
graduatoria finale.
La funzione
di gestione dell’amministrazione provinciale può richiedere ulteriori
informazioni e, verificata la correttezza e completezza dei dati richiesti,
procede con determinazione dirigenziale all’approvazione del finanziamento e
all’impegno contabile degli importi ammessi a finanziamento. Contestualmente
all’atto di impegno finanziario l’O.I. (funzione di gestione), notifica
l’avvenuta approvazione dei finanziamenti alla Regione Puglia e ai soggetti
vincitori, mediante pubblicazione delle graduatorie sul BURP.
Nel caso
della procedura di selezione mediante appalto pubblico di servizio, la
Commissione, sulla base degli esiti della valutazione delle offerte, definisce
la graduatoria definitiva, formalizzata nel verbale di aggiudicazione
provvisoria. A seguito delle verifiche di propria competenza, l’amministrazione
procede all’aggiudicazione definitiva del bando di gara, dandone tempestiva
comunicazione ai soggetti concorrenti, e provvede alla pubblicazione sul BURP
della comunicazione sui risultati della procedura di affidamento, secondo le
modalità previste dal D.Lgs. n. 163/2006. Aggiudicato il servizio e acquisita la
documentazione necessaria, l’amministrazione procede alla stipula del contratto,
che sarà approvato dall’organo competente, secondo il proprio ordinamento.
La data di
pubblicazione delle graduatorie sul BURP costituisce termine iniziale per la
presentazione di ricorsi amministrativi entro il termine perentorio di trenta
giorni.
La
definizione dei ricorsi deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento
formale degli stessi.
1.3.4. Verifica delle operazioni
La Provincia
adotta un sistema di controllo delle operazioni teso alla verifica
dell’effettiva e regolare esecuzione delle operazioni, alla regolarità e
completezza della documentazione trasmessa e all’ammissibilità della spesa, nel
rispetto delle disposizioni dei Regolamenti comunitari n. 1083/2006 e n.
1828/2006 e delle procedure adottate dall’AdG.
Al fine di
garantire il principio della sana gestione finanziaria, la Provincia adotta un
sistema di controllo delle operazioni finalizzato nello specifico:
. |
alla
verifica dell’effettiva e regolare esecuzione delle operazioni; |
. |
alla
completezza della documentazione trasmessa; |
. |
all’ammissibilità della spesa.
|
Come
sintetizzato nella tabella seguente, la principale base normativa di riferimento
per lo svolgimento di tali controlli è rappresentata dall’art. 60 del Reg. (CE)
1083/2006 e dall’art. 13 del Reg. (CE) 1828/2006.
Riferimenti |
|
Fase
della |
Tipologia
controlli |
Normativi |
Oggetto della
verifica |
verifica |
Documentali |
In
loco |
Art. 60, lett. a) Reg. 1083/2006 |
Modalità di selezione delle operazioni |
Avvio delle operazioni |
X |
|
Art. 13 par. 2 Reg. 1828/2006 |
Rischio di doppio cofinanziamento |
Avvio delle operazioni |
X |
|
Art. 60, lett. b)
Reg. 1083/2006 Art. 13 par. 2 Reg. 1828/2006 |
Fornitura di beni e/o servizi secondo la decisione di approvazione
del progetto |
Realizzazione e conclusione delle operazioni |
X |
X |
Art. 60, lett. b) Reg. 1083/2006 |
Spesa reale e inerente al progetto |
Realizzazione e conclusione delle operazioni |
X |
X |
Art. 13 par. 2 Reg. 1828/2006 |
Correttezza della domanda di rimborso |
Realizzazione e conclusione delle operazioni |
X |
|
Art. 60, lett. b)
Reg. 1083/2006 Art. 13 par. 2 Reg. 1828/2006 |
Ammissibilità della spesa secondo la normativa comunitaria e
nazionale |
Realizzazione e conclusione delle operazioni |
X |
X |
Art. 60, lett. d) Reg. 1083/2006 |
Sistema di contabilità separato e codificazione contabile
adeguata |
Realizzazione e conclusione delle operazioni |
|
X |
Art. 60, lett. f) Reg. 1083/2006 |
Conservazione dei documenti contabili secondo quanto previsto
dall’art. 90 del Reg. 1083/2006 |
Fino al 3° anno successivo alla chiusura del POR |
|
X |
In
particolare, l’articolo 13 del Reg. (CE) n. 1828/2006 esplicita che le verifiche
devono riguardare gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle
operazioni e devono accertare che:
. |
le spese
dichiarate siano reali; |
. |
i prodotti o
i servizi siano stati forniti conformemente alla decisione di
approvazione; |
. |
le domande
di rimborso del beneficiario siano corrette; |
. |
le
operazioni e le spese siano conformi alle norme comunitarie e nazionali;
|
. |
le spese non
siano finanziate anche da altri programmi nazionali o comunitari o da altri
periodi di programmazione. |
Il sistema
dei controlli sulle operazioni che beneficiano di finanziamenti comunitari,
nazionali o regionali è pertanto l’insieme delle verifiche volte ad accertare
che le attività finanziate siano realizzate conformemente alle decisioni di
approvazione e che le spese presentate a rimborso siano effettivamente sostenute
ed ammissibili.
Il sistema
dei controlli sulle operazioni finanziate è integrato e complementare ai
controlli sui soggetti attuatori previsti dal sistema dell’accreditamento. Il
riscontro di gravi irregolarità nell’ambito delle verifiche su un’operazione può
comportare provvedimento di revoca dell’accreditamento del soggetto gestore
titolare della stessa (vedi L.R. n. 32/2006 “Misure urgenti in materia di formazione
professionale).
Il sistema
dei controlli prevede verifiche realizzate presso la sede della Pubblica
Amministrazione competente o presso le sedi amministrative e/o operative dei
soggetti attuatori.
Tipologie di controllo
Le tipologie
di verifiche previste sono le seguenti:
. Controlli Amministrativi di
Gestione: controlli di conformità amministrativa e di regolarità di
esecuzione degli interventi durante l’intera fase della realizzazione;
. Controlli Amministrativo - Contabili:
hanno per oggetto la verifica in itinere e finale della regolarità delle
richieste di rimborso e la conformità economico-finanziaria delle operazioni.
Tali forme
di controllo, tra loro integrate, saranno definite in specifici manuali
procedurali interni, che terranno conto dell’esigenza di garantire lo scambio di
informazioni tra i diversi attori.
Le
condizioni di separatezza tra le funzioni di gestione e quelle di controllo ai
sensi dell’art. 58 b) del Regolamento n. 1083/2006 e, in particolare, ai sensi
dell’art. 13-5 del Regolamento n. 1828/2006, devono essere garantite dal fatto
che esse fanno capo a responsabilità diverse ed indipendenti.
a) Controlli Amministrativi di Gestione
a.1) Controlli di conformità
amministrativa
Si tratta di
una serie di controlli di conformità e regolarità effettuati in ufficio, direttamente dal
personale interno individuato dallAmministrazione Provinciale
(eventualmente coadiuvato da specifica Assistenza Tecnica), sul 100% delle
operazioni, che si sviluppano lungo tutto l’arco di svolgimento
dell’intervento attraverso riscontri e valutazioni di merito sugli adempimenti
amministrativi, richiesti al soggetto attuatore con la seguente articolazione:
fase di
avvio: analisi circa la correttezza, completezza e conformità rispetto
all’operazione approvata di quanto contenuto nelle comunicazioni di avvio;
in corso
d’esecuzione: controlli di conformità/correttezza nella realizzazione rispetto
all’attività approvata e ai relativi adempimenti previsti (controllo
documentazione: requisiti partecipanti, calendari attività, preventivi, stati di
avanzamento lavori, ecc); analisi di ammissibilità delle eventuali richieste di
variazione presentate dal beneficiario nel rispetto degli ambiti e nei limiti
previsti dalla normativa;
al termine
dell’attività: controlli di conformità delle operazioni e degli indicatori
finali di esito delle attività, finalizzati all’analisi del completo o parziale
raggiungimento degli obiettivi previsti in termini di indicatori fisico-tecnici
di realizzazione. Tale controllo è realizzato attraverso l’esame comparato tra
le relazioni finali dell’operazione e i relativi formulari progettuali.
a.2) Controlli di conformità e regolarità
dell’esecuzione
Hanno
l’obiettivo di accertare in loco che l’attività venga svolta correttamente e che
vi sia piena corrispondenza fra l’operazione approvata e quella effettivamente
realizzata, sia con riferimento ai parametri fisico-tecnici descrittivi del
progetto, sia con riferimento ai requisiti di ammissibilità.
Tali
controlli, effettuati in loco dal
personale regionale dellUfficio A.T.V.C. (eventualmente coadiuvato da
specifica Assistenza Tecnica), sul 100% delle operazioni (tranne per
gli interventi individuali per i quali viene selezionato un campione del 15%
delle operazioni), hanno per oggetto principalmente i seguenti indicatori:
verifica
della coerenza dei requisiti del beneficiario e dei destinatari;
correttezza
e completezza degli adempimenti pubblicitari e selettivi sulla base di quanto
previsto dai Regolamenti comunitari;
correttezza
degli adempimenti amministrativi;
correttezza
della realizzazione, prendendo a riferimento i parametri fisico-tecnici del
progetto approvato;
accessibilità e regolarità
della documentazione.
b)
Controlli amministrativi contabili
Si tratta di
forme di controllo di natura tecnico-amministrativa di legittimità e rispetto
delle previsioni progettuali, con riferimento agli indicatori/elementi economico
finanziari di realizzazione delle singole operazioni finanziate.
Tali
controlli sono finalizzati a verificare che le spese certificate siano
ammissibili al cofinanziamento e che sia garantita la regolare utilizzazione dei
fondi pubblici, attraverso la trasparenza della gestione, anche recuperando
finanziamenti pubblici in caso di eventuali abusi o negligenze. A tali controlli
è pertanto anche affidato il compito di assicurare che i beneficiari e gli
Organismi Intermedi coinvolti nell’attuazione delle operazioni mantengano un
sistema di attribuzione univoca di costo/operazione attraverso uno specifico
sistema di contabilità separata per centri di costo (COA) o una codificazione
contabile adeguata per tutte le spese imputate.
I controlli
previsti in questo ambito sono i seguenti:
b.1) Controllo amministrativo delle domande
di rimborso presentate da parte dei beneficiari
Tali
controlli sono effettuati in ufficio,
direttamente dal personale interno individuato dallAmministrazione
Provinciale (eventualmente coadiuvato da specifica Assistenza Tecnica),
sul 100% delle domande di rimborso, inviate telematicamente sotto
forma di elenchi estratti dalle contabilità analitiche separate del soggetto
attuatore.
L’esito
positivo di questo controllo è condizione necessaria per il pagamento del
contributo al beneficiario.
Il controllo
ha l’obiettivo di verificare la completezza dei dati contabili inseriti nelle
dichiarazioni di spesa, la coerenza di alcuni campi informativi rispetto ai dati
di approvazione, il controllo amministrativo di registrazioni contabili multiple
associate al medesimo documento. Il controllo di avanzamento economico delle
spese certificate è esaminato anche con riferimento al preventivo approvato ed
agli scostamenti massimi ammissibili.
Il
Controllo amministrativo contabile consiste nei passaggi di seguito
elencati:
Esame
automatico di completezza dei campi informativi di certificazione;
Esame
automatico conformità del campo relativo al codice fiscale del fornitore;
Esame
automatico di segnalazione casi di doppia imputazione ed in generale di
registrazioni multiple associate al medesimo documento di spesa per importi
superiori al relativo pagato (query su identificativo documento: campo numero
di registrazione documento effettuata nellambito di tutte le certificazioni
del soggetto attuatore disponibili a sistema);
Esame
automatico di conformità delle spese relative a fornitori diversi da persone
fisiche che risultano essere in regime di delega come indicato in fase
progettuale o in itinere (casi di autorizzazioni): importi certificati entro i
valori di affidamento in delega o partenariato previsti (campo Codice Fiscale
fornitore). Questo controllo presuppone che, nellanagrafica del progetto,
oltre al codice fiscale del delegato o partner ci sia anche un campo di importo
previsto;
Evidenza
delle spese relative a fornitori diversi da persone fisiche che non risultano
essere in regime di partenariato o delega specialistica a fini di prevenzione
casi di spesa non ammissibile in quanto non autorizzata (campo Codice Fiscale
fornitore);
Controllo di
avanzamento economico del certificato conforme alle previsioni progettuali per
macrovoci ed alle regole di scostamento massimo rispetto al preventivo.
Tale prima fase della verifica è effettuata
prevalentemente attraverso modalità
informatiche in grado di rilevare automaticamente eventuali segnali di
non conformità. In caso di rilevazione di non conformità in uno o più dei
passaggi di controllo sopra elencati è necessario istruire un successivo
approfondimento attraverso richiesta di documentazione probante e
verbalizzazione specifica degli esiti. Più in generale l’esigenza di maggiori
chiarimenti in tale sede può essere soddisfatta attraverso l’attivazione di una
verifica in loco di cui al successivo paragrafo.
La seconda fase della verifica comporta
preliminarmente l’estrarre a campione di una lista spese in grado di garantire
la copertura di almeno il 15%
dell’incremento di spesa evincibile dalla certificazione prodotta nel
periodo e, successivamente, richiedere all’ente l’invio, attraverso il sistema
informativo, della scansione digitale dei relativi documenti giustificativi. I
documenti in tal modo ricevuti vengono controllati in termini di ammissibilità
al cofinanziamento fatta salve le verifiche maggiormente approfondite che è
possibile operare nelle fasi successive.
Effetto
finale della verifica consiste nella validazione delle singole spese elencate
nella domanda di rimborso che abbiano superato gli esami effettuati.
b.2) Controllo campionario in loco sulle
domande di rimborso
Si tratta di
un controllo documentale e contabile in loco effettuato sui giustificativi
probanti le spese elencate nelle domande di rimborso dei beneficiari, presentate
in corso d’opera, per un campione di operazioni estratto sulla base di una
metodologia casuale che tiene conto dell’analisi del rischio associato ai
diversi beneficiari dei finanziamenti.
Tali
controlli sono effettuati in loco dal
personale regionale dellUfficio R.R. (eventualmente coadiuvato da specifica
Assistenza Tecnica).
Il controllo
ha per oggetto tutte le spese dell’operazione ricomprese nella domanda di
rimborso campionata ed è effettuato sulla base della documentazione probante
presentata in originale od in forma equivalente.
La verifica è effettuata per un campione
di operazioni estratto sulla base della metodologia statistica, di
seguito illustrata, elaborata in base all’analisi del rischio associata a
ciascun beneficiario e risultante dagli esiti delle diverse forme di controllo
intervenute sulle operazioni di sua titolarità.
La dimensione minima del campione è pari
ad almeno il 15% dell’incremento di spesa evincibile dalla
certificazione prodotta nel periodo.
La verifica
comprende anche l’accertamento dellesistenza di un sistema di contabilità
separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni
relative alloperazione.
b.3) Controllo del rendiconto
Al termine
dell’operazione ha luogo la verifica finale di rendicontazione delle spese
dell’operazione.
Tali
controlli sono effettuati in loco dal
personale regionale dellUfficio R.R. (eventualmente coadiuvato da specifica
Assistenza Tecnica).
Il
controllo, effettuato sul 100% delle
rendicontazioni, ha per oggetto il rendiconto finale dell’operazione,
vale a dire il riepilogo economico finanziario complessivo dell’operazione in
termini di spese sostenute e rimborsate, ed articolazione delle fonti
finanziarie a loro copertura.
La verifica
è effettuata presso la sede amministrativa del beneficiario sulla base di
documentazione probante.
La verifica
prende avvio dall’esame degli esiti di tutti i precedenti Controlli
Amministrativi di Gestione e di Conformità e Regolarità dell’esecuzione. Il
primo obiettivo è quello di determinare il valore finanziario massimo maturato
dell’operazione, vale a dire l’importo massimo di spese ammissibili al
cofinanziamento attraverso l’esame della documentazione in originale probante le
attività realizzate (registri di presenza, schede individuali, ecc.).
La verifica
di ammissibilità delle spese in tale fase inizia dall’esame di conformità del
consuntivo dell’operazione riguardo agli scostamenti massimi ammissibili
rispetto al preventivo ed ai massimali unitari di costo.
La fase
immediatamente successiva comporta l’esame di ammissibilità delle spese
rendicontate attraverso esame della documentazione probante esibita in
originale. Non sono oggetto di esame le spese già esaminate, con esito positivo,
in precedenti controlli in itinere sulle dichiarazioni di spesa.
Al fine di
evitare la possibilità di doppia imputazione di spese da parte del Soggetto
Attuatore, sarà verificato anche che i documenti giustificativi siano
contraddistinti da apposita timbratura con l’indicazione delle quote di
pertinenza di ogni singolo progetto.
In caso di
gestione diretta, i pagamenti eseguiti dai beneficiari devono essere comprovati
da idonei documenti giustificativi delle spese effettivamente sostenute.
Per i costi
indiretti dichiarati su base forfetaria ai sensi dell’art. 11 comma 3.b del
Regolamento del FSE non è richiesta l’esibizione dei documenti giustificativi
della spesa in sede di controllo.
Le spese
indirette potranno essere dichiarate su base forfetaria, entro il limite del 20%
dei costi diretti ai sensi dell’art. 11 del Regolamento (CE) n. 1081/2006 e nel
rispetto delle condizioni stabilite dall’Autorità di Gestione, fermo restando
che, in sede di rendicontazione di tali spese, i costi diretti, su cui le stesse
sono state forfetariamente calcolate, siano debitamente giustificati dai
beneficiari.
Al termine
della verifica viene compilato il Verbale di Rendicontazione che viene firmato
dai verificatori e, per accettazione, dal soggetto attuatore.
Conformemente ai disposti
normativi richiamati, la Provincia prevede la conservazione della documentazione
relativa a ciascun controllo e i conseguenti risultati, nonché gli eventuali
provvedimenti presi sulle irregolarità riscontrate conformemente alle procedure
adottate e alle indicazioni fornite dall’AdG (Reg. (CE) n. 1828/2006, art. 13
par. 4).
Metodologia campionaria in loco e analisi
del rischio
I controlli
amministrativo contabili in loco sulle domande di rimborso dei beneficiari sono
realizzati solo su un campione di operazioni. Il metodo di campionamento
utilizzato è costruito sulla base di indicatori che tengono in debito conto:
l’efficacia
e l’efficienza dei soggetti beneficiari;
l’esito di
controlli precedentemente eseguiti;
la
territorialità degli interventi;
l’Asse di
riferimento degli interventi;
il
finanziamento totale riconosciuto ai soggetti beneficiari.
La
metodologia di campionamento utilizzata è fondata sul “MUS” (Monetary Unit Sampling) che risulta
particolarmente adatta per la verifica di un universo costituito da transazioni
monetarie.
Con
particolare riferimento a ciascun universo (graduatoria approvata) il campione
di riferimento è pertanto definito integrando tale criterio con la
localizzazione geografica degli interventi finanziati, per la quale si fa
riferimento allincidenza percentuale della popolazione residente individuata in
ciascun avviso pubblico con lobiettivo di garantire una equa ripartizione delle
risorse.
La
metodologia sopra illustrata garantisce sia il principio della casualità, sia la
presenza nel campione di operazioni rappresentative di ogni strato cui è stato
suddiviso lintero universo.
La
metodologia di campionamento, soggetta a revisione periodica, prevede oltre che
l’estrazione casuale delle operazioni soggette a verifica, anche forme di
integrazione dei campioni risultanti dalle estrazioni casuali, per rispondere
all’esigenza di garantire almeno una verifica annuale per ogni soggetto
attuatore accreditato.
Il campione
di operazioni risultante dalla metodologia statistica campionaria utilizzata
consente di pervenire a campioni di progetti rappresentativi dell’intero
universo di riferimento secondo gli elementi sopra indicati, anche attraverso
una ponderazione del rischio associato ai diversi soggetti beneficiari.
Per quanto
riguarda inoltre l’universo delle operazioni di un medesimo soggetto
beneficiario, la numerosità del relativo campione è direttamente proporzionale
alla frequenza e alla gravità delle irregolarità precedentemente rilevate.
1.3.5. Descrizione delle procedure relative
al trattamento delle domande di rimborso
Il
trattamento delle domande di
rimborso presentate dal beneficiario/aggiudicatario prevede due fasi
principali:
. |
il
ricevimento, la verifica e la convalida delle domande di rimborso;
|
. |
l’autorizzazione,
l’esecuzione e l’iscrizione nei conti
dei pagamenti
beneficiario/aggiudicatario ai sensi dellart. 22 lett. d) del Reg. (CE)
al n. 1828/2006.
|
Le modalità
di certificazione/rendicontazione e rimborso delle spese e i termini di
trasmissione delle domande di rimborso sono stabiliti dall’O.I., nel rispetto
delle indicazioni fornite nellAccordo sottoscritto con l’AdG ai sensi della
D.G.R. n. 1994/2008, e formalizzati nella convenzione/contratto/ecc. stipulato
con il beneficiario/aggiudicatario.
Il processo
ha, pertanto, inizio con la presentazione della richiesta da parte del
beneficiario/aggiudicatario che trasmette all’O.I., secondo la fase del ciclo di
vita del progetto:
. in fase di avvio, la richiesta di un
acconto/;
. in fase di realizzazione, la domanda di
rimborso delle spese sostenute per la realizzazione dell’intervento, ai fini
dell’erogazione dei pagamenti intermedi;
. in fase di conclusione, leventuale domanda
di erogazione del saldo.
Pertanto
l’erogazione dei finanziamenti assegnati per la realizzazione delle attività
cofinanziate dal FSE avviene, previa sottoscrizione dell’atto unilaterale di
impegno/convenzione/atto di concessione, di norma e laddove non diversamente
specificato negli avvisi pubblici, con le seguenti modalità:
. acconto/anticipo del 50% dell’importo
assegnato ad ogni singolo intervento, ad avvenuta comunicazione di avvio dello
stesso ed a seguito di presentazione di apposita polizza fideiussoria per
lerogazione di anticipi a favore di soggetti privati;
. un pagamento intermedio, da richiedere
entro i 2/3 di durata dell’arco temporale di realizzazione del progetto definito
nell’atto di adesione, a rimborso delle spese sostenute e certificate dal
soggetto attuatore pari al 90% dell’acconto erogato, a presentazione di apposita
domanda di pagamento redatta secondo il modello diffuso dalla Regione, con la
quale si attesta di aver effettivamente sostenuto le spese di cui si richiede il
rimborso e che le stesse sono riferibili a spese ammissibili; è fatto obbligo ai
soggetti attuatori di richiedere, prima della presentazione del rendiconto
finale, il pagamento intermedio fino alla concorrenza dell’ulteriore 45%
dell’importo dell’operazione ammessa a finanziamento. Il pagamento intermedio
sarà disposto a seguito di presentazione di apposita polizza fideiussoria;
. saldo nella misura del 5%, a chiusura
delle attività, a presentazione di domanda di pagamento redatta secondo le
modalità dei pagamenti intermedi, e previa verifica ed approvazione della
rendicontazione esibita dal soggetto attuatore.
A titolo
esemplificativo e non esaustivo1 si
riportata l’attuale struttura del
sistema informatico regionale di certificazione delle spese, denominato
MIRWEB, che prevede che i soggetti attuatori provvedano all’inserimento
nel sistema delle spese effettivamente sostenute, ai fini del successivo
inoltro, sulla base del valore di spesa certificato, della domanda di pagamento
necessaria per lerogazione dei fondi in favore della Regione.
Affinché
lamministrazione possa procedere alla “validazione” delle spese inserite
dallente gestore, ed
in attesa
che la struttura responsabile dei controlli ne verifichi la congruità e
lammissibilità, il soggetto attuatore deve obbligatoriamente trasmettere, entro
e non oltre i 3 giorni successivi alla data dell’invio telematico, unitamente
all’eventuale richiesta di pagamento intermedio, una dichiarazione, a firma del
legale rappresentante, con allegato l Attestato di invio relativo alla
certificazione dei dati prodotta dal sistema MIRWEB.
________
L’attuale procedura potrebbe
essere aggiornata e specificata a seguito della attivazione di nuove funzioni
del Sistema Informativo in fase di sviluppo. L’adeguamento delle procedure sarà
eventualmente effettuato in funzione della tempistica necessaria per la messa a
regime delle nuove funzionalità.
In tale
dichiarazione, il legale rappresentante dellente dovrà sottoscrivere tra
l’altro:
a) che le spese si riferiscono a pagamenti
effettivamente sostenuti, quietanzati, giustificati da fatture o da documenti
contabili aventi forza probante equivalente;
b) che le spese sostenute sono ammissibili,
pertinenti e congrue, e sono state effettuate all’interno del periodo di
ammissibilità consentito;
c) che sono state adempiute tutte le
prescrizioni di legge, ed in particolare in materia fiscale.
Verificata
così la corrispondenza tra quanto dichiarato dal legale rappresentante del
soggetto attuatore e quanto certificato nel sistema MIRWEB, lamministrazione
provvede alla validazione.
In mancanza
della validazione, i soggetti attuatori non possono proseguire nell’immissione a
sistema delle spese regolarmente sostenute, e ciò non permette agli stessi di
procedere alla richiesta dei pagamenti intermedi.
Lamministrazione verifica
inoltre che gli enti gestori provvedano alla compilazione di tutte le sezioni
informatiche previste dal sistema.
Ai
fini della validazione delle spese certificate da ciascun soggetto
attuatore,propedeutica alla redazione della domanda di pagamento,
lamministrazione, in coincidenza con le scadenze di ciascun bimestre,
deve:
-
effettuare la ricognizione dei progetti certificati (per i quali
cioè i soggetti attuatori hanno provveduto allinvio telematico del rendiconto);
-
accertarsi, per ciascun progetto, che entro i tre giorni
lavorativi successivi alla trasmissione telematica, il soggetto attuatore abbia
provveduto all’invio della dichiarazione, a firma del legale rappresentante,
resa secondo il facsimile diffuso dallamministrazione, unitamente alla stampa
dell Attestato di invio generato dal sistema informatico. In mancanza di tale
dichiarazione non si procederà alla validazione delle spese riferite al progetto
certificato;
-
procedere quindi, entro e non oltre il giorno 10 del mese, alle
operazioni di validazione delle spese certificate.
Sulla base
delle operazioni di validazione e delle opportune eventuali segnalazioni in caso
di rendiconti rigettati (parzialmente o totalmente), lAutorità di
Certificazione, (AdC) provvede ad autorizzare la storicizzazione ed elaborazione
dei dati nel SISTEMA FINANZIARIO dellI.G.R.U.E., attestando che la spesa
sottoposta a certificazione proviene da sistemi di contabilità fondati su
documenti giustificabili e che lutilizzo dei fondi è conforme a principi di
sana gestione finanziaria, verificando nello specifico, tra laltro:
-
che ciascun soggetto a favore del quale è stato effettuato il
pagamento sia incluso fra gli aventi
diritto elencati nelle procedure di
selezione dei beneficiari approvate nelle forme di legge (graduatorie pubblicate
dopo lespletamento dei relativi avvisi, ecc.), al fine di garantire che le
operazioni siano selezionate nellambito di un intervento specifico, in base ai
pertinenti criteri e procedure di selezione;
che le
operazioni dichiarate non siano oggetto di irregolarità finanziarie o di
procedure di recupero crediti, mediante confronto rispetto alla contabilità
delle rettifiche finanziarie del periodo di riferimento;
-
lesatta imputazione delle spese ai capitoli di bilancio relativi
all’asse di riferimento, ove possibile, mediante controlli incrociati sui
pagamenti contabilizzati attraverso lausilio della Ragioneria Regionale;
-
la congruenza tra lentità della spesa e la fonte del
finanziamento con le disposizioni
previste nellambito delle misure di riferimento;
-
la congruità delle spese rispetto alle dichiarazioni precedenti e
in relazione al monitoraggio fisico e procedurale validato nel circuito
ufficiale dell’IGRUE;
-
lassenza di duplicazione di finanziamenti per lo stesso progetto.
Pervenuta
all’O.I. la richiesta di acconto/anticipo o la domanda di rimborso, vengono
svolte, preventivamente all’erogazione del finanziamento, le opportune verifiche
sia da parte della funzione di gestione, che da parte della funzione di
controllo.
In sintesi,
per ciascuna fase sopra citata, ai fini della convalida delle richieste di
erogazione dell’acconto/anticipo e delle domande di rimborso, la funzione di
gestione dellamministrazione provvede alla verifica formale della domanda di
rimborso in relazione a:
- |
il rispetto
dei termini previsti ai fini della presentazione della richiesta di erogazione
dell’anticipo/acconto e delle domande di rimborso; |
- |
la
completezza e la correttezza formale della documentazione presentata rispetto a
quanto previsto dal contratto e dall’offerta tecnica ed economica/dal Piano di
attività; |
La struttura
amministrativa responsabile della funzione di gestione, eseguiti i controlli
amministrativi e compilata la check list, provvede quindi a trasferire la
documentazione esaminata, insieme agli esiti della verifica di conformità
formale, all’area controllo ai fini dell’espletamento delle verifiche
amministrative di competenza.
In seguito
al controllo documentale e amministrativo sulle domande di rimborso:
. in caso di esito positivo viene
redatta la determinazione di liquidazione e trasmessa all’Ufficio Ragioneria che
provvede all’emissione del mandato di pagamento all’Ufficio Tesoreria per
l’erogazione del finanziamento al beneficiario/aggiudicatario;
. in caso di esito negativo, la
procedura di pagamento è sospesa e le anomalie segnalate alle funzione di
gestione per le opportune misure correttive da intraprendere, secondo la
normativa nazionale e regionale di riferimento.
Al fine di
accertare l’esito positivo della richiesta di pagamento, la funzione di
pagamento monitora attraverso il Sistema Informativo l’iter di pagamento, dalla
validazione della richiesta di erogazione/anticipazione al trasferimento delle
risorse al beneficiario/aggiudicatario, conformemente a quanto disposto
dall’art. 13, lett. b) del Reg. (CE) n. 1828/2006. Il risultato di tale
controllo è registrato nel Sistema Informativo.
Secondo la
periodicità concordata nell’atto di delega, l’O.I., ai fini della
predisposizione della Domanda di Pagamento alla CE, fornisce all’AdG
informazioni adeguate in merito alle procedure seguite e alle verifiche
effettuate in relazione alle operazioni cui sono riferite le spese e trasmette
all’AdG il rendiconto dettagliato delle spese sostenute a livello di singola
operazione, unitamente alla dichiarazione di spesa in cui è riportato il valore
cumulato della spesa sostenuta sui diversi Assi di competenza, per la successiva
trasmissione della documentazione all’Autorità di Certificazione. Attraverso il
Sistema Informativo regionale di registrazione e conservazione dei dati
contabili relativi a ciascuna operazione svolta nellambito del POR dall’O.I. –
in conformità con quanto previsto dall’art. 60, lett. c) del Reg. (CE) n.
1083/2006 – viene garantito all’Autorità di Gestione e all’Autorità di
Certificazione un accesso specifico al sistema informativo, che consente di
visionare tutte le informazioni ivi presenti relative alle operazioni a cui sono
riferite le spese da certificare.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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