Regolamento Regionale 28 aprile 2009, n. 7 Requisiti e procedimenti per l'insediamento di medie e grandi strutture in vendita
TITOLO 1DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1Oggetto del
regolamento
2.
Le norme contenute nel presente regolamento costituiscono, altresì, il
quadro di riferimento procedurale per l’attuazione del regolamento previsto alla
lettera b del comma 1 dell’art. 2 “Obiettivi di presenza e di sviluppo per le
grandi strutture di vendita” della legge, d’ora innanzi per brevità, citato
come regolamento “b”.
Art. 2Articolazione delle tipologie delle strutture commerciali 1. L’articolazione delle
strutture di vendita definite all’art. 5 della legge è specificata nei commi
seguenti.
2. Centri commerciali: i
centri commerciali come definiti ai commi 4, 6 quater e 6 quinquies dell’art. 5
della legge sono così suddivisi:
a) di vicinato: composti
da almeno una media struttura nei limiti della M2 e da esercizi di vicinato fino
ad una superficie di vendita complessiva di 2.500 mq.;
b) di interesse locale:
con una superficie di vendita complessiva massima di 4.000 mq. ed in cui la
superficie di vendita di un singolo esercizio non può essere superiore alla
categoria M3;
c) intermedi: con una
superficie di vendita complessiva fino a 10.000 mq. ed in cui la superficie di
vendita di un singolo esercizio non può essere superiore alla categoria “grandi
strutture G1”;
d) di interesse provinciale: con una
superficie di vendita complessiva superiore a 10.000 mq. e fino a mq. 25.000 ed
in cui la superficie di vendita di un singolo esercizio non può essere superiore
alla categoria “grandi strutture G2”.
3.
In ogni caso, come previsto dall’art. 5, comma 4, lett. b) della legge,
almeno il 20% della superficie di vendita dei centri commerciali deve essere
destinato a esercizi di vicinato.
4. Aree commerciali integrate: le aree
commerciali integrate di cui al punto c), comma 4, dell’art. 5 della legge sono
così classificate:
a) Piccole: in un’area
con una superficie territoriale non superiore a 2 Ha. Possono includere esercizi
di vicinato e medie strutture, con superficie di vendita complessiva fino a mq.
4.000. L’area commerciale integrata piccola non può contenere centri commerciali
di vicinato;
b) intermedie: composte
da esercizi di qualsiasi dimensione con esclusione delle strutture di tipo G2
del settore alimentare, in un’area con una superficie territoriale compresa tra
2 e 5 Ha con superficie di vendita complessiva fino a mq. 10.000;
c) di interesse
provinciale: composte da esercizi di qualsiasi dimensione e centri commerciali
che occupano più di 5 Ha di superficie territoriale.
5. Strutture isolate: le strutture isolate
sono definite dall’articolo 5, comma 4, lett. a) della legge e possono avere una
superficie di vendita massima di mq. 20.000.
6. Il Parco permanente attrezzato,
definito dall’articolo 5, comma 4, lettera c-bis) della legge:
- deve sorgere su di un’area con superficie
superiore a 20 ettari;
- deve comprendere, oltre
ad attività commerciali, attività complementari per il tempo libero, ludiche, o
ricreative, culturali per le quali deve presentare strutture stabili ed
inamovibili
- le strutture commerciali
incluse nel parco possono essere organizzate con modalità insediativa di centro
commerciale e area commerciale integrata;
- non può includere strutture di tipologia
G1 e G2;
- la superficie complessiva occupata dalle
strutture commerciali non deve essere superiore a quella complessiva occupata
dagli impianti e dalle attrezzature stabili destinate alle attività ludiche,
ricreative e
culturali.
Art. 3Modalità di autorizzazione delle diverse tipologie di grandi strutture 1. Le tipologie
di grandi strutture di vendita seguono le seguenti modalità di
programmazione.
2. Strutture
isolate: gli obiettivi di programmazione sono fissati dalla Regione nel
regolamento b). Il rilascio della relativa autorizzazione è assoggettato alle
procedure della Conferenza dei servizi di cui all’articolo 8, comma 7, della
legge.
3. Centri
commerciali:
a) Vicinato: programmati dai comuni
all’interno degli strumenti di programmazione comunale delle medie strutture di
vendita;
b) Interesse locale: programmati dai comuni
con un numero di abitanti superiore a 25.000, ai sensi dell’articolo 5, comma 6
quinquies, lett. a) della legge; per i comuni con un numero di abitanti
inferiore a 25.000 sono programmati dalla Regione attraverso il regolamento
b);
c) Intermedi: programmati dalla Regione
attraverso il regolamento b);
d) Provinciali: programmati dalla Regione
attraverso il regolamento b).
4. Il rilascio dell’autorizzazione per i centri
commerciali di cui alle precedenti lettere b), c) e d) è assoggettato alle
procedure della Conferenza dei servizi di cui all’articolo 8, comma 7, della
legge.
5. Aree commerciali integrate.
a) piccole: programmate dal comune,
all’interno degli strumenti di programmazione comunale delle medie strutture di
vendita;
b) intermedie: programmate dalla Regione
attraverso il regolamento b);
c) di interesse provinciale: programmate dalla
Regione attraverso il regolamento b).
6. Il rilascio dell’autorizzazione per le
aree commerciali integrate di cui alle precedenti lettere a), b) e c) è
assoggettato alle procedure della Conferenza dei servizi di cui all’articolo 8,
comma 7, della legge.
7. I centri commerciali di interesse
locale sono valutati dalla conferenza dei servizi di cui all’art. 8 della legge,
che verifica: l’influenza sovra comunale dell’iniziativa, la congruenza con gli
strumenti di programmazione comunale, il possesso dei requisiti di cui agli
articoli 4, 6, 7 e 8 del presente regolamento.
8. Le piccole aree commerciali integrate
sono valutate dalla conferenza dei servizi di cui all’art. 8 della legge,
che verifica: la congruenza con gli strumenti di programmazione comunale, il
possesso dei requisiti di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8 del presente
regolamento.
9. L’autorizzazione all’insediamento o
all’ampliamento di medie e grandi strutture deve essere preceduta da una
valutazione che escluda l’esistenza o il formarsi, a seguito del rilascio
dell’autorizzazione, di un’area commerciale integrata, così come definita dalla
lettera c) comma 4 dell’art. 5 della legge.
In caso contrario l’autorizzazione della struttura è subordinata al rilascio
dell’autorizzazione per l’intera area commerciale e alla compatibilità con la
programmazione comunale nel caso di aree commerciali piccole o con la
programmazione regionale di cui al regolamento b).
TITOLO 2DISPOSIZIONI DI CARATTERE URBANISTICO
Art. 4Requisiti generali 1.
Il rilascio dell’autorizzazione per nuove strutture di vendita comporta,
oltre al rispetto degli standard urbanistici pubblici previsti da D.M. 1444/68,
la realizzazione dei seguenti standard minimi di parcheggio (pertinenziali) a
servizio dell’utenza che sostituisce, per le tipologie sotto indicate, quanto
previsto dalla legge 122/89.
2.
Standard pertinenziali per medie strutture,
per ogni mq. di superficie di vendita:
__________________________________________________________________________________
mq. 251 mq. 601 -
mq. 1.501 –
600 1.500 2.500
__________________________________________________________________________
Alimentare
e misto
0.7 mq. 1 mq 1.5 mq.
Beni
persona
0.5 mq 0.8 mq. 1 mq
e
beni a basso
impatto
0.4 mq. 0.5
mq. 0.8 mq.
___________________________________________________________________________________
3. Standard pertinenziali per grandi
strutture di vendita, per ogni mq. di superficie di vendita:
__________________________________
Oltre
mq. 2.500
__________________________________
Alimentare e misto 2.5 mq.
______________________________________
Beni
persona 2
mq
__________________________________
Altri
beni 1.5
mq.
__________________________________
4. Centri commerciali, aree commerciali
integrate e parchi commerciali: i parcheggi minimi sono dati dalla somma degli
standard relativi alle singole strutture commerciali autorizzate, ovvero dagli
standard di cui al D.M. 1444/68 e dagli standard pertinenziali; per gli esercizi
di vicinato, agli standard urbanistici previsti dal D.M. 1444/68, si aggiungono
gli standard pertinenziali di cui alla legge 122/89.
5 I parcheggi pertinenziali relativi a
strutture di cui al precedente punto 4 non devono in ogni caso essere inferiori
a 0,8 mq per mq di superficie di vendita calcolata sulla superficie di vendita
complessiva della struttura.
6 Nel caso di medie strutture di vendita
i parcheggi pertinenziali potranno essere realizzati, fatto salvo quanto
potranno prevedere le disposizioni comunali, entro un raggio di 300 metri dalla
struttura.
7. Nel caso di ampliamento e/o
trasformazione di medie strutture esistenti il rispetto degli standard deve
essere verificato rispetto alla sola superficie di vendita ampliata o
modificata.
8. Ai fini del calcolo degli standard, nel
caso in cui un esercizio possa mettere in vendita beni di più settori
merceologici, si applica su tutta la superficie di vendita lo standard di
parcheggio più elevato.
9. Le aree destinate a standard
urbanistici di cui al D.M. 1444/68 possono essere affidate in concessione
mediante apposita convenzione che ne garantisca l’uso pubblico al servizio della
struttura e la sistemazione e/o manutenzione da parte del concessionario.
Art. 5Deroghe agli standard 1. Al fine di agevolare le iniziative
tendenti all’ammodernamento e alla qualificazione della rete distributiva, fermo
restando il rispetto degli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68, in caso
di accertata carenza della disponibilità dei parcheggi pertinenziali, è
possibile derogare agli standard di cui al precedente articolo 4, comma 2,
mediante apposita convenzione con l’amministrazione comunale interessata, nei
seguenti casi:
a)
interventi da realizzare
all’interno di progetti di valorizzazione commerciale di cui all’art. 16 della
legge e che siano compresi o
meno in programmi di rigenerazione urbana, comunque denominati. In tale caso la
convenzione per gli interventi previsti nelle zone A) (centri storici) e B)
(zone urbanizzate), può prevedere la monetizzazione parziale o totale degli
standard pertinenziali.
b)
Interventi
realizzati all’interno delle aree urbane: nel caso di interventi previsti nei
distretti urbani del commercio di cui al comma 1 dell’articolo 16 della legge o
in aree che per collocazione e tipologia dell’utenza possano fare prevedere
consistenti quote di accessibilità pedonale o comunque non automobilistica
ovvero nel caso di presenza di funzioni che facciano presumere sinergie
nell’utilizzo dei parcheggi, la convenzione può prevedere la seguente riduzione:
- fino ad un massimo del 15% per le
strutture alimentari miste;
- fino ad un massimo del
50% delle strutture non alimentari.
c)
Interventi da realizzare
in locali già dotati di destinazione d’uso commerciale alla data di entrata in
vigore del presente regolamento: in tal caso la superficie a parcheggio oggetto
di convenzione può essere calcolata con riferimento alla sola superficie di
vendita eccedente l’esercizio di vicinato.
d)
Ampliamenti di medie
strutture esistenti ubicate all’interno di centri storici: in tal caso può
essere prevista la monetizzazione anche totale del maggior numero di parcheggi
dovuti per l’ampliamento di superficie.
e)
Ampliamenti di medie
strutture esistenti ubicate all’interno di aree densamente urbanizzate (zone B):
in tal caso può essere prevista la monetizzazione fino ad un massimo del
50%.
2. La convenzione deve essere vincolata
affinché gli introiti recuperati con la monetizzazione vengano utilizzati per
migliorare la dotazione di parcheggi dell’area, la sua accessibilità, la sua
riqualificazione nonché per la realizzazione di opere di arredo
urbano.
Art. 6Requisiti accessibilità delle strutture 1) La localizzazione delle strutture in
relazione alla viabilità deve rispondere ai seguenti requisiti:
a. Per grandi strutture di livello
provinciale o G2 alimentare: ingresso principale con corsie di decelerazione della viabilità di riferimento
e corsie di accumulo di lunghezza adeguata ai flussi attesi.
b. Per grandi strutture di livello
intermedio, G1 alimentare, G2 non alimentari: ingresso ad uso esclusivo della
struttura con corsie di accelerazione e decelerazione e di accumulo con
lunghezza adeguata ai flussi attesi.
c. Per centri commerciali di
interesse locale, aree commerciali integrate “piccole”, strutture G1 non
alimentari: struttura raggiungibile direttamente, ingresso con proprie corsie di
accelerazione e decelerazione ad uso esclusivo della struttura.
d. Per strutture di
vicinato, M1 e M2 non sono previsti requisiti.
2) In caso di domande concorrenti
l’accessibilità da una strada con carreggiate a doppia corsia con svincolo
(tipi A, B e D comma 2, art.
2, D.L.vo n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni, codice della strada)
verrà considerata titolo preferenziale per l’attivazione o l’ampliamento di
strutture di cui alla lettera a) e b) del primo comma del presente
articolo.
3) Per le medie strutture M3 i comuni
prevedono i requisiti di accessibilità negli strumenti di pianificazione
commerciale di cui agli artt. 15, 16 e 17 della legge, tenuto conto del grado di
urbanizzazione dell’area di insediamento, della raggiungibilità pedonale, della
popolazione residente nell’area primaria di gravitazione.
4)
In assenza di programmazione comunale le medie strutture M3 alimentari
rispettano i requisiti di accessibilità di cui al precedente comma 1, lett. c).
TITOLO 3INDICAZIONI AI COMUNI
Art. 7Indicazioni ai comuni per
l’assunzione
Delle previsioni
commerciali all’interno
degli strumenti
urbanistici 1.
Il comune, nell’ambito dei provvedimenti di cui all’art. 12 della legge,
individua, all’interno degli strumenti urbanistici generali, le aree idonee per
l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita, tenendo conto delle
condizioni di accessibilità e degli standard di parcheggio previsti dal presente
regolamento.
2. La Regione, in sede di esame degli
strumenti urbanistici generali e relative varianti valuta la congruità delle
previsioni dei comuni rispetto a:
a)
dimensionamento delle
aree per medie e grandi strutture di vendita rispetto alle aree urbanizzate;
b)
distribuzione delle aree
idonee per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita nonché nelle
aree che, per dimensioni e capacità insediative, siano realizzabili aree
commerciali integrate;
c)
rispondenza delle aree ai
requisiti previsti dalla presente normativa.
Art. 8Idoneità urbanistica
delle aree in comuni
che
non abbiano provveduto all’adeguamento
degli strumenti
urbanistici 1. Fino a quando i comuni non abbiano
provveduto all’adeguamento degli strumenti urbanistici di cui all’art. 12 della
legge sono comunque da
considerare compatibili urbanisticamente le aree aventi i seguenti requisiti:
a)
Per medie strutture di
vendita di tipo M1 e M2: aree in cui sia comunque prevista negli strumenti
urbanistici comunali, una destinazione d’uso commerciale, con esclusione di aree
che, per dimensioni e capacità insediative, si possano configurare come aree
commerciali integrate.
b)
Per medie strutture di
vendita di tipo M3: aree in cui sia comunque prevista negli strumenti
urbanistici comunali, una destinazione d’uso commerciale e siano previste dai
criteri per il rilascio di medie strutture di vendita di cui all’art. 15 lettere
a) e b) della legge. Sono escluse le aree che, per dimensioni e capacità
insediative, si possano configurare come aree commerciali integrate.
c)
Per grandi strutture di
vendita: aree in cui sia comunque prevista, negli strumenti urbanistici
comunali, una destinazione d’uso commerciale non
diffusivo.
2. Fino all’adeguamento degli strumenti
urbanistici, le strutture commerciali esistenti legittimamente insediate, sono
considerate urbanisticamente idonee entro i limiti della tipologia dimensionale
e dei settori merceologici autorizzati.
3. Le aree comunque individuate come
idonee ai sensi dei commi precedenti dovranno comunque essere in possesso dei
requisiti di cui agli artt. 4 e 6 del presente regolamento.
Art. 9Indicazioni per la
previsione
degli insediamenti
commerciali sul territorio 1. I comuni, nella predisposizione degli
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica degli insediamenti
commerciali previsti al titolo III della legge, tengono conto delle
seguenti indicazioni:
a)
il commercio di vicinato
non richiede particolari requisiti di insediamento, anche se vanno valutate
attentamente le previsioni all’interno di aree produttive;
b)
le medie strutture di
tipo M1 e M2 devono essere di norma localizzate, oltre che in complessi
commerciali più articolati, all’interno nel tessuto urbano esistente. La loro
localizzazione nelle aree produttive extraurbane è normalmente compatibile solo
limitatamente ai settori non alimentare altri beni o a basso impatto.
c)
Le aree per insediamento
di medie strutture di tipo M3 e le grandi strutture di vendita, devono essere
urbanisticamente idonee e presentare i requisiti di cui all’art. 6 del presente
regolamento riguardo all’accessibilità e alla possibilità di garantire adeguati
standard urbanistici.
Art. 10Misure per la riduzione
dell’impatto
delle strutture di
vendita 1.
Ai fini del contenimento dell’uso del territorio e della limitazione
dell’impatto delle strutture commerciali, nella valutazione delle aree e dei
progetti, il comune tiene conto dei seguenti criteri:
a.
favorire la realizzazione
di parcheggi multi piano o interrati, nonché di parcheggi a raso che
garantiscano la permeabilità;
b.
favorire l’insediamento
di strutture che comportino l’uso di territorio urbanizzato utilizzando ad
esempio gli ambiti di riqualificazione urbana;
c.
nei centri storici e
nelle aree di riqualificazione urbana destinare l’eventuale scomputo di oneri
urbanizzazione a fronte di realizzazione di opere di riqualificazione dell’area.
Art. 11Valutazione della
programmazione
delle medie strutture
sovracomunali 1
La
valutazione, prevista dall’art. 15 della legge,
degli effetti sovracomunali delle medie strutture di vendita di tipo M3, dei
centri commerciali e altre grandi strutture di interesse locale e, limitatamente
ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, di tipo M2, viene
realizzata dai comuni all’interno dei propri criteri per il rilascio delle medie
strutture di vendita attraverso una valutazione della localizzazione
dell’intervento (distanza dai confini comunali, accessibilità), dei settori di
vendita e del bacino d’utenza previsto (capacità di attrazione dei diversi tipi
di utenza).
2
I criteri devono essere
trasmessi ai comuni confinanti almeno 30 giorni prima della loro approvazione,
al fine della espressione di eventuali osservazioni circa gli effetti della
localizzazione prevista sulla propria rete commerciale. Le osservazioni devono
essere basate su quanto previsto dai propri strumenti di programmazione di cui
all’art. 15, lett. a) e b) della legge e devono essere inviate all’Osservatorio
regionale sul commercio.
3
Nel caso di centri
commerciali e altre strutture di interesse locale, così come definite dall’art.
2 del presente regolamento, tali
osservazioni saranno considerate nella conferenza dei servizi di cui all’art. 8
della legge.
Art. 12Indicazioni per la
redazione dei documenti
di
programmazione comunale 1. I comuni, nella redazione degli
strumenti di programmazione del commercio di cui agli artt. 15, 16 e 17 della
legge, si attengono alle
seguenti indicazioni:
a)
definiscono i parametri di sviluppo, di cui all’art. 15 lettera b) della
legge,
sulla base dei livelli di dotazione di
medie strutture, dell’offerta commerciale del comune confrontata con quella
dell’area e della Regione, delle esigenze di servizio delle diverse aree del
territorio comunale e dell’evoluzione della domanda potenziale. A questo fine i
comuni utilizzano, ove disponibili, ricerche e studi realizzati
dall’Osservatorio regionale sul commercio.
b)
prevedono le procedure per l’inserimento dei progetti di valorizzazione
commerciale di cui all’art. 16 e degli strumenti di sviluppo dei centri con
minor consistenza demografica di cui all’art. 17 della legge
all’interno dei propri strumenti di programmazione.
2.
Ove disponibili i comuni utilizzano ricerche e studi realizzati
dall’Osservatorio regionale sul commercio al fine di confrontare l’offerta
commerciale e la domanda potenziale del comune con quelle dell’area e della
regione.
TITOLO 4LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DELLE GRANDI
STRUTTURE IN VENDITA
Art. 13Documentazione
richiesta
Per
la presentazione delle domande 1. Le domande di autorizzazione per
l’apertura, l’ampliamento, la trasformazione e il trasferimento di grandi
strutture di vendita, incluse quelle riferite ad operazioni di concentrazione ed
accorpamento, contengono la seguente documentazione:
a) relazione relativa
all’ubicazione e alle caratteristiche dell’intervento proposto, accompagnata
dalla rappresentazione grafica dell’insediamento e dalla indicazione della
tipologia delle singole attività integrative, ove contemplate. La relazione deve
contenere l’attestazione da parte del progettista circa l’effettiva sussistenza
degli standard urbanistici relativi all’intervento;
b) copia dei modelli COM
riferiti alla struttura complessa, alle grandi e medie strutture;
c) copia del certificato o
dei certificati di destinazione urbanistica relativo/i a tutte le aree
interessate all’intervento, dal quale risulti la compatibilità dell’insediamento
medesimo;
d) attestazione
dell’avvenuta presentazione presso l’autorità competente della documentazione
relativa all’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA
ex art. 16 della Legge
Regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione
dell’impatto ambientale) e s.m. ed i.;
e) relazione sull’impatto
socio-economico contenente: stima del bacino d’utenza, rilevazione delle medie e
grandi strutture commerciali e degli effetti della nuova struttura sul tessuto
commerciale esistente, del fatturato della struttura commerciale e degli effetti
occupazionali diretti ed indiretti, eventuali proposte e impegni per mitigare
l’impatto socio-economico della struttura. Le stime dovranno essere basate sui
dati aziendali dei proponenti anche attraverso accordi occupazionali rivenienti
da confronti preventivi con le parti sociali. La relazione deve comprendere
anche la valutazione e la verifica approfondita delle condizioni di mercato con
specifico riferimento al rischio di formazione di posizioni dominanti ed alla
garanzia che possa svilupparsi correttamente la dinamica
concorrenziale;
f) valutazione di impatto sulla viabilità
dell’area contenente: individuazione della parte della rete che può risentire in
misura significativa dell’incremento del traffico indotto dalla attività
commerciale oggetto della domanda; la verifica funzionale dei nodi e degli assi
stradali, della capacità degli stessi e dei livelli di servizio previsti dai
comuni e dalle province per le strade di rispettiva competenza; le soluzioni
progettuali che rendono ammissibile l’insediamento commerciale garantendone la
sicurezza.
2.
Le domande vengono spedite, a cura dell’interessato, al Comune competente
per territorio, alla Provincia e alla Regione. Per la spedizione alla Regione
della domanda e di ogni altra documentazione inerente il procedimento viene
inviata una copia al Servizio Commercio ed una al Servizio Urbanistica. Per il
calcolo dei termini di cui all’art. 8, comma 9, lettera d) della legge
fa fede la data di arrivo della domanda al Servizio regionale
Commercio.
3.
L’Osservatorio sul commercio, di cui all’art. 21 della legge,
può definire metodologie e indicatori per la redazione della relazione di cui al
comma e) per orientare la predisposizione della relazione di impatto.
Art. 14Compiti dei comuni 1. Il comune competente per territorio
accerta entro 45 gg. dal ricevimento della domanda la completezza degli
elaborati presentati.
2. In caso di incompletezza della
documentazione il comune, entro il termine di cui al comma 1, informando la
Provincia competente e i servizi Urbanistica e Commercio della Regione, richiede
all’interessato per una sola volta l’integrazione della documentazione
presentata che dovrà essere inviata con le stesse modalità di cui al precedente
articolo 13, comma 2.
3. Decorso il termine di 30 giorni dalla
richiesta di integrazione, senza che sia pervenuta la documentazione integrativa
la domanda decade in quanto incompleta.
4.
Il comune, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda completa,
trasmette alla Provincia e alla Regione, le valutazioni di conformità della
stessa alle proprie normative urbanistiche e dell’esito delle procedure di
verifica che escluda la struttura dalla necessità di una procedura di VIA. Le
valutazioni di conformità devono contenere il riferimento dettagliato alle
caratteristiche dell’iniziativa, ai contenuti ed alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti in riferimento alla zona di
piano ed all’area interessata dall’iniziativa commerciale, attestando la
conformità urbanistica dell’intervento. La valutazione deve precisare la
localizzazione, la viabilità, la dotazione dei parcheggi, le eventuali
difformità riscontrate; l’esistenza di vincoli, limiti posti a tutela di zone,
aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico, ambientale;
l’esito delle procedure di V.I.A. in applicazione delle L.R.
12 aprile 2001, n. 11 e
L.R.
14 giugno 2007, n. 17.
5.
Qualora il comune si
pronunci per l’assoggettamento del progetto alla procedura di VIA i termini del
procedimento di rilascio dell’autorizzazione commerciale rimangono sospesi per
90 giorni trascorsi i quali il Comune si esprime sulle condizioni per la
elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale nella Conferenza
di cui all’articolo 8, comma 7 della legge.
6. Qualora il Comune ritardi
ingiustificatamente l’espletamento delle procedure di VIA, si applicano le
procedure di potere sostitutivo previste dall’articolo 29 della L.R.
12 aprile 2001, n. 11 sue modifiche ed
integrazioni.
Art. 15Compiti delle Province e della Regione 1. La Regione e la Provincia
possono far pervenire al comune, entro 30 giorni dalla data di presentazione
della domanda, eventuali richieste di informazioni o documentazione integrative
che il Comune trasmetterà all’interessato, assieme alle proprie richieste, nei
modi e nei tempi di cui all’art. 13 del presente regolamento.
2. La Regione, ricevute le
valutazioni di conformità del Comune, convoca, entro 30 giorni, la conferenza di
servizi di cui all’art. 8 della legge, che decide entro i 180 giorni dalla data
di spedizione della domanda al Servizio regionale Commercio, senza sospensione
dei termini in caso di richiesta di documentazione integrativa. Decorso tale
termine la domanda si intende accolta.
3. Ai fini dell’espressione del parere di
competenza, la Conferenza di Servizi può, senza modifica dei termini di legge,
richiedere eventuali precisazioni e chiarimenti.
4. Se il Comune non invia le
valutazioni di cui al comma 4 dell’art. 14, la Regione convoca comunque la
conferenza di servizi richiedendo al Comune di esprimersi in tale
sede.
5. Ai fini dell’espressione
del proprio parere, nella conferenza di servizi il Servizio regionale al
commercio acquisisce, per iscritto preliminarmente, senza modifica dei termini
di legge, il parere del Servizio regionale
all’Urbanistica.
6. Il regolamento b) prevede apposite
procedure per l’esame delle domande concorrenti.
Art. 16Conferenza di servizi e esame della domanda 1
Alla conferenza di
servizi partecipano con diritto di voto il Comune e la Provincia competenti per
territorio e la Regione.
2
Per la Regione oltre al
Dirigente del Servizio Commercio o suo delegato che partecipa con diritto di
voto e funzioni di Presidente, sono legittimati a partecipare un rappresentante
del Servizio Ambiente e uno del Servizio Urbanistica, senza diritto di
voto.
3
Ciascun rappresentante di
Regione, Provincia e Comune potrà essere accompagnato dai relatori tecnici senza
diritto di voto.
4
Alla conferenza di servizi partecipano a titolo consultivo senza diritto
di voto:
a)
i rappresentanti dei
comuni contermini;
b)
un
rappresentante della C.R.C.U., (Consulta Regionale
Consumatori e Utenti), delle organizzazioni sindacali e delle associazioni delle
imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale ai sensi
dell’articolo 2 della legge.
5. La Conferenza si svolge in seduta
pubblica, ma partecipano ai lavori, oltre agli Enti con diritto di voto,
ascoltando i soggetti di cui al precedente comma 4.
6.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario del Servizio
regionale Commercio.
7.
La conferenza di servizi verifica, alla luce della documentazione
presentata dal richiedente e verificata dal comune competente per territorio, la
compatibilità urbanistica ed ambientale dell’insediamento proposto nonché, ove
richiesta, la rispondenza alla programmazione regionale.
8. In particolare la conferenza verifica:
a)
l’esistenza di una
destinazione d’uso urbanistica compatibile con l’insediamento previsto;
b)
la presenza di standard
di parcheggio adeguati a quanto previsto dall’art. 4 e dei requisiti di
accessibilità di cui all’art. 6 del presente regolamento;
c)
l’esistenza ed
i risultati della procedura di verifica di cui all’art. 16 della L.R.
11/01 e L.R.
17/2007, valutando
l’adeguatezza delle prescrizioni finalizzate all’eliminazione o alla mitigazione
degli impatti favorevoli sull’ambiente;
d)
la
compatibilità della proposta con la programmazione delle strutture di cui al
regolamento b (nei casi in cui è richiesta);
9.
La Conferenza può acquisire relazione dell’Osservatorio Regionale per il
Commercio sulle domande in esame.
10.
La Conferenza esprime parere favorevole, eventualmente con prescrizioni,
o contrario al rilascio dell’autorizzazione richiesta. Il parere contrario non
consente al comune il rilascio dell’autorizzazione richiesta.
11.
Il parere positivo, contiene tutti gli elementi rilevanti per il rilascio
della successiva autorizzazione ed in particolare: la tipologia della struttura
di vendita, la superficie di vendita complessiva e suddivisa per i diversi
settori merceologici. Nel caso di centri commerciali e aree commerciali
integrate contiene inoltre, la superficie di vendita delle singole medie e
grandi strutture di vendita e la superficie complessivamente destinata agli
esercizi di vicinato. Restano ferme le norme vigenti in materia di attività
edilizia ai fini del rilascio del permesso di costruire o di altro titolo
abilitativo.
Art. 17Procedure di monitoraggio e controllo 1
In caso di parere
positivo della conferenza dei servizi il comune è tenuto al rilascio delle
relative autorizzazioni amministrative entro 30 gg. dalla chiusura della
Conferenza di servizi.
2
Il rilascio del titolo
edilizio avviene in conformità con la documentazione presentata in sede di
richiesta di autorizzazione ed alle eventuali prescrizioni della Conferenza di
servizi.
3
Il richiedente deve
comunicare al Comune e alla Regione eventuali modifiche del progetto o del
titolo edilizio, rispetto alla documentazione presentata in sede di rilascio
dell’autorizzazione, che riguardino: la disposizione degli spazi, con
particolare riferimento alle superfici di vendita, gli standard delle dotazioni
di parcheggio, i requisiti di accessibilità.
4
In caso di modifiche
sostanziali riguardanti: le modalità insediative, l’ampliamento della superficie
di vendita del complesso della struttura e/o quella destinata a grandi strutture
di vendita, l’aggiunta del settore merceologico alimentare; il rispetto degli
standard di parcheggio ed eventuali prescrizioni della conferenza dei servizi,
la Regione riconvoca la conferenza dei servizi per esprimersi sulle variazioni
proposte.
5
La conferenza decide
sulla base della procedura di cui all’art. 8, comma 9 della legge.
6
In caso di
mancata o parziale attivazione della struttura commerciale entro i termini
previsti dalla legge, in assenza di provvedimenti di proroga di cui all’articolo
8, comma 12 della legge, il comune è tenuto a comunicare alla
regione i provvedimenti di revoca conseguenti. I termini per l’attivazione delle
autorizzazioni già rilasciate alla data di pubblicazione del presente
regolamento sono calcolati a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione.
7
In caso di attivazione
non completa dell’autorizzazione entro il termine previsto dall’art. 8 della
legge, la superficie di
vendita autorizzata viene ridotta dal comune a quella effettivamente esercitata.
8
Le procedure di cui al
presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni non ancora attivate
alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
TITOLO 5SEMPLIFICAZIONI
Art. 18Semplificazione per
l’autorizzazione
di
grandi strutture di vendita 1
Le autorizzazioni per
l’ampliamento, il trasferimento, la concentrazione o l’accorpamento di una
grande struttura di vendita, di un centro commerciale o di un’area commerciale
integrata seguono le stesse procedure delle nuove
autorizzazioni.
2
Non comporta la verifica
di compatibilità ambientale l’autorizzazione per ampliamento, accorpamento o
concentrazione realizzata senza aumento delle volumetrie
esistenti.
3
La richiesta di proroga
dell’attivazione dell’autorizzazione per grandi strutture di vendita deve essere
trasmessa al Servizio regionale Urbanistica solo in caso siano intervenute
modifiche sostanziali al progetto originario o modifiche che comportino aumento
delle volumetrie esistenti.
4
Per l’ampliamento di una
struttura ubicata in un centro storico non si applicano le norme
sull’accessibilità e per gli standard di parcheggio e si può fare riferimento
all’art. 5 del presente regolamento.
Art. 19Inserimento e ampliamentodi settori merceologici 1
L’inserimento e
l’ampliamento di settori merceologici all’interno di medie e grandi strutture di
vendita non alimentari è soggetto ad autorizzazione solo quando comporta
l’inserimento del settore alimentare. L’inserimento e l’ampliamento dei settori
merceologici non alimentari all’interno di medie e grandi strutture non
alimentari è subordinato alla sola comunicazione al Comune e alla Regione nei
termini e con le modalità di cui al comma 12 bis dell’art. 8 della legge.
2
L’autorizzazione,
all’interno di strutture isolate o strutture complesse di medie strutture di
vendita con maggiore carico urbanistico, entro i limiti del 10% delle superfici
di vendita del complesso, non comporta mutamento del settore merceologico della
struttura.
3
Le autorizzazioni di cui
ai commi precedenti vengono rilasciate secondo le procedure stabilite dal
presente regolamento (artt. 13, 14, 15 e 16). Nei casi in cui, ai sensi dei
commi precedenti, non sia richiesta l’autorizzazione è comunque dovuta la
comunicazione al Comune e alla Regione.
Art. 20Trasferimenti e trasformazioni 1
I trasferimenti di grandi
strutture di vendita all’interno del comune sono consentiti solo nelle aree
urbanisticamente adeguate e secondo le procedure previste al precedente titolo
IV.
2
Sono vietati i
trasferimenti di medie e grandi strutture autorizzate all’interno di centri
commerciali, di aree commerciali integrate o parchi commerciali al di fuori
degli stessi, fatte salve le norme in materia di concentrazione ed
accorpamento.
3
Sono vietati i
trasferimenti al di fuori del territorio comunale.
4
Il cambiamento della
modalità insediativa di una grande struttura di vendita è soggetta ad
autorizzazione.
5
Nel caso di centri
commerciali e aree commerciali integrate sono soggette altresì ad autorizzazione
le trasformazioni che, senza modificare la superficie complessiva, comportino un
cambiamento di almeno il 20% delle superfici di vendita delle diverse tipologie
di esercizi rispetto all’autorizzazione. Negli altri casi è sufficiente la
comunicazione al comune e alla regione. La trasformazione non può riguardare
l’ampliamento della grande struttura.
6
La concentrazione o
l’accorpamento di grandi strutture o di medie e grandi strutture sono consentiti
nei limiti degli obiettivi di presenza e di sviluppo di cui al regolamento b).
Art. 21Modulistica 1
Per le comunicazioni e le
autorizzazioni previste dalla legge viene utilizzata la modulistica
appositamente predisposta. Copia del modello, corredata degli estremi
dell’avvenuta ricezione da parte del Comune, va presentata al Registro Imprese
della CCIAA della Provincia dove è ubicato l’esercizio secondo le indicazioni
riportate nel modello stesso.
2
I dati riportati nella
modulistica relativi al settore merceologico, alla superficie e all’ubicazione
degli esercizi di vendita sono denunciati all’ufficio del registro delle
imprese, che li iscrive nel repertorio delle notizie economiche e
amministrative. Tali dati sono messi a disposizione dell’osservatorio regionale
di cui all’art. 21 della legge.
3
Il dirigente competente,
su proposta dell’Osservatorio, apporta modifiche, integrazioni ed aggiornamenti
alla modulistica in uso seguendo le procedure di cui all’articolo 2, comma 3
della legge.
4
L’Osservatorio predispone
studi ed analisi finalizzati all’informatizzazione della modulistica anche al
fine di realizzare il sistema informativo previsto dall’articolo 21, comma 3,
lett. a) della legge.
Art. 22Norme transitorie ed abrogazione
2. Fino all’approvazione della modulistica
aggiornata ai sensi del presente regolamento si continua ad utilizzare la
modulistica allegata al R.R.
n. 1/2004.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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