Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 11 Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011
TITOLO 1NORME DI BILANCIO
Art. 1(Stato di previsione delle
entrate)
- Lo
stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l’anno finanziario
2009, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui
all’articolo 45 della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale
in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), è
approvato in euro 12.989.398.377,88 in termini di competenza e in euro
31.094.251.542,73 in termini di cassa.
- Sono
autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento, la riscossione e il
versamento nelle casse della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra
entrata spettante nell’esercizio finanziario 2009.
Art. 2(Stato di previsione della
spesa) - Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l’anno finanziario
2009, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui
all’articolo 46 della l.r. 28/2001, è approvato in euro 12.989.398.377,88 in
termini di competenza e in euro 31.094.251.542,73 in termini di cassa.
Art. 3(Impegni e pagamenti delle
spese)
- E’
autorizzato l’impegno della spesa della Regione Puglia per l’anno finanziario
2009 entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di
previsione di cui all’articolo 2, fatto salvo l’impegno autorizzato sugli
esercizi futuri a norma degli articoli 76 e 77 della l.r.
28/2001.
- E’
autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l’esercizio finanziario
2009 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di
previsione di cui all’articolo 2.
Art. 4(Quadro generale
riassuntivo) - E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per
l’anno finanziario 2009, di cui all’allegato 1, predisposto secondo il quadro di
classificazione in titoli per l’entrata e per la spesa previsti,
rispettivamente, dagli articoli 45 e 46 della l.r.
28/2001.
Art. 5(Elenco delle spese
obbligatorie) 1. Sono considerate
spese obbligatorie quelle di cui all’elenco, allegato 4, con tenente le unità
previsionali di base che possono essere integrate a norma dell’articolo 49,
comma 2, della l.r.
28/2001.
Art. 6(Fondo di riserva per le spese
obbligatorie e d’ordine) - Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine capitolo 1110010 - upb
06.02.01 - viene determinato per l’esercizio 2009 in euro 1 milione e 500 mila
ed è gestito a termini dell’articolo 49 della l.r.
28/2001.
Art. 7(Fondo di riserva per le spese
impreviste) - Il fondo di riserva per le spese impreviste capitolo 1110030 - upb 06.02.01 -è
determinato per l’esercizio 2009 in euro 1 milione e 500 mila ed è gestito a
termini dell’articolo 50 della l.r.
28/2001.
Art. 8(Fondo di riserva per le
integrazioni
delle autorizzazioni di
cassa) 1. Il fondo di riserva per le
integrazioni delle autorizzazioni di cassa - capitolo 1110020 - upb 06.02.01 - è
determinato per l’esercizio 2009 in euro 11.646.795,92 ed è gestito a termini
dell’articolo 51 della l.r.
28/2001.
Art. 9(Utilizzo del saldo finanziario
presunto
alla
chiusura dell’esercizio 2008)
- Il
saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2008 applicato al
bilancio di previsione 2009 nell’ammontare complessivo di euro 1 miliardo 200
milioni, ai sensi dell’articolo 48 della l.r.
28/2001, è utilizzato come segue:
a)per euro 30 milioni al capitolo 1110045 - upb
06.02.01 - “Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti del
bilancio autonomo”, gestito a termini dell’articolo 95 della l.r.
28/2001;
b)
per euro 70,234.086,00 al capitolo 1110046 - upb 06.02.01 - “Fondo
di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti derivanti da risorse
con vincolo di destinazione”, gestito a termini dell’articolo 95 della l.r.
28/2001;
c)per euro 1.038.273.921,41 al capitolo 1110060
- upb 06.02.01 - “Fondo delle economie vincolate”, gestito a termini
dell’articolo 93 della l.r.
28/2001;
d)
per la differenza ai capitoli relativi al cofinanziamento dei
programmi comunitari e alle spese in conto capitale.
Art. 10(Variazioni di bilancio.
Autorizzazione alla Giunta
regionale)
- La
Giunta regionale, fermo restando le autonome facoltà e poteri previsti
dall’articolo 42 della l.r.
28/2001, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2009, a disporre
con proprio atto le variazioni occorrenti per l’istituzione di nuove unità
previsionali di entrata, per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni
vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell’Unione europea (UE),
nonché per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente
regolate dalla legislazione in vigore.
- La
Giunta regionale è autorizzata inoltre a effettuare, con delibera da comunicare
al Consiglio regionale entro dieci giorni, variazioni compensative tra le unità
previsionali di base strettamente collegate nell’ambito di una stessa
funzione-obiettivo o di uno stesso programma o progetto, nonché ad effettuare
variazioni compensative tra unità previsionali di base diverse qualora le
variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione di interventi previsti da
intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione
negoziata.
- Le
variazioni di cui al comma 2 relative ad assegnazioni a destinazione vincolata
possono essere apportate nell’ambito dei vincoli di destinazione specifica
stabiliti dall’UE, dallo Stato o da altri soggetti.
- Al
fine di assicurare la tempestiva erogazione dei fondi in favore degli enti del
comparto sanitario, la Giunta regionale è autorizzata, altresì, a iscrivere, con
proprio atto, le ulteriori eventuali somme derivanti dalla differenza tra le
risorse finanziarie di parte corrente assegnate dalla deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per l’anno 2009 e
quelle stanziate con la legge di approvazione del presente bilancio.
Art. 11(Erogazione al Consiglio
regionale) - I fondi stanziati sul capitolo 1050 - upb 00.01 dello stato di previsione della
spesa, ai sensi dell’articolo 102, comma 3, della l.r.
28/2001, sono messi a disposizione del Consiglio regionale, su
richiesta del suo Presidente.
Art. 12(Rinuncia alla riscossione di entrate di
modesta entità) - In relazione al disposto dell’articolo 74 della l.r.
28/2001, l’importo dei crediti che non sono di natura tributaria e
non si riferiscono a sanzioni amministrative o pene pecuniarie è confermato in
euro 25.
Art. 13(Bilancio pluriennale) - E’ approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2009-
2011, nelle risultanze di cui allo stato di previsione dell’entrata e allo stato
di previsione della spesa, annesso alla presente legge e predisposto secondo i
criteri di cui all’articolo 26 della l.r.
28/2001.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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