Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 10 Tagli boschivi
Art. 1(Finalità) Il presente regolamento,
redatto ai sensi dell’art. 29 della Legge
Regionale del 31 maggio 2001, n. 14 “Disposizioni in materia
forestale”, prescrive le procedure tecnico - amministrative da adottarsi per i
tagli boschivi in Puglia.
Esso è valido per tutti i
complessi boscati, ovunque ubicati sul territorio regionale, ai fini del
rilascio delle autorizzazioni al taglio, di qualsiasi natura esso sia, da parte
del Servizio Foreste della Regione Puglia, ivi compresi i boschi di proprietà
regionale e quelli in occupazione temporanea da parte del predetto Servizio
Foreste.
Non sono soggetti ad
autorizzazione i tagli in giardini pubblici e privati, di alberature stradali,
di castagneti da frutto, di impianti dì frutticoltura, nonché i tagli negli
impianti di arboricoltura da legno finalizzati ad esclusiva produzione di
biomassa realizzati in terreni agricoli, così come da decreto legislativo n.
227/2001.
Art. 2(Istanze) Chiunque intenda
procedere all’utilizzazione di fine turno, al taglio colturale principale o
intercalare, fitosanitario e di ricostituzione in boschi cedui, cedui composti,
fustaie e formazioni a macchia mediterranea, nonché ad interventi di qualsiasi
natura, anche di ingegneria naturalistica o a scopi ambientali, che comportino
il taglio di piante di interesse forestale, deve produrre domanda o richiesta di
autorizzazione al taglio, in carta semplice, alla sezione Provinciale del
Servizio Foreste competente per provincia, secondo le modalità previste dall’
art. 3, dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno. Le istanze presentate fuori
termine sono archiviate d’Ufficio, ad eccezione di quelle relative a situazioni
particolari, debitamente documentate, relative alla salvaguardia della pubblica
e privata incolumità.
Art. 3(Domanda o richiestadi autorizzazione al taglio) Per piante isolate,
filari di piante e gruppi di piante
La domanda di taglio di
piante di interesse forestale, isolate o in gruppo, radicate in terreni nudi,
seminativi o coltivati, nonché filari di piante forestali lungo muri di confine,
deve indicare:
a)
Dati anagrafici del
proprietario/conduttore del fondo rustico interessato dal taglio delle piante di
interesse forestale;
b)
Comune, località,
foglio/i e particella/e.
c)
Età media delle piante
oggetto di taglio.
Alla domanda deve essere allegato:
·
Dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà alla titolarità del fondo rustico;
·
Certificato e planimetria
catastali;
·
Documentazione
fotografica panoramica del sito e delle piante soggette al taglio e aree
circostanti.
Per formazioni boschive e
a macchia mediterranea
La richiesta di
autorizzazione al taglio di boschi d’alto fusto, cedui composti, cedui
matricinati, nonché delle formazioni a macchia mediterranea, invece, dovrà
riportare le seguenti informazioni:
a) Dati anagrafici del
proprietario/conduttore del bosco;
b) Comune, località, foglio/i e particella/e
del bosco da sottoporre a taglio;
c) Forma di governo e di trattamento del
bosco (ceduo, ceduo composto, fustaia coetanea, fustaia disetanea, macchia
mediterranea);
d)
Data dell’ultima
utilizzazione del bosco;
e)
Età del popolamento
boschivo;
f)
Presenza e composizione
del sottobosco.
La predetta richiesta di
autorizzazione al taglio boschivo deve essere corredata della relazione tecnica,
a firma di un dottore forestale abilitato (o dottore agronomo), contenente la
seguente documentazione ed i necessari dati tecnici:
·
Titolo di proprietà e/o
di conduzione del bosco;
·
Cartografia catastale
(planimetria in scala adeguata);
·
Ampia documentazione
fotografica del bosco oggetto di taglio.
Per boschi cedui
Inferiori ad
1
ettaro e per massa legnosa asportabile inferiore a 150 q.li
-
Sostenibilità del bosco a
subire il taglio e descrizione dello stato del popolamento;
-
Specie presenti e
prevalenti;
-
Numero delle ceppaie e
delle piante da seme;
-
Numero medio dei
polloni/ceppaia;
-
Diametro medio
e altezza media del popolamento;
-
Stima della
massa legnosa da utilizzare, espressa in m3 o
q.1i;
Superiori ad
1
ettaro e per massa asportabile superiore a 150 q.li:
Si riportano le
informazioni relative al punto precedente, completate da:
-
Aree di saggio di 400
m2
rappresentante la situazione media del popolamento oggetto di
taglio (una per ogni 5 ettari di superficie da utilizzare), identificate sul
terreno e riportate nel piedilista di cavallettamento a partire da un diametro
delle piante di cm 5, misurato a m 1,30 dal suolo, nonché l’altezza media del
popolamento dell’area di saggio;
-
Planimetria 1:2.000 -
4.000 dell’area interessata dal taglio e corografia 1:25.000;
-
Individuazione delle
linee di esbosco.
In tutti i boschi cedui
da sottoporre al taglio, il tecnico trasmetterà alla sezione provinciale del
Servizio Foreste, competente per territorio, una “relazione tecnica” nella quale
saranno riportate il numero e le caratteristiche delle matricine da rilasciare a
dote del bosco secondo quanto previsto dalle Prescrizioni di Massima e di
Polizia Forestale vigenti nella provincia. Nella stessa relazione dovranno
essere indicate le specie arbustive da tutelare.
Le matricine e gli
allievi devono essere scelti fra i soggetti più sviluppati e meglio conformati,
escludendo quelli aduggiati, filati e scarsi di chioma, e distribuiti in modo
non necessariamente uniforme su tutta la superficie (anche per gruppi), in
relazione alla maggiore o minore resistenza all’isolamento e comunque con
diametro a petto d’uomo non inferiore a cm 12,5. A parità di condizioni è
preferibile il rilascio di piante da seme. Vanno altresì rilasciate tra le
matricine le specie secondarie, arbustive ed arborescenti, di particolare
interesse forestale.
I cedui fortemente
degradati per cause diverse (ad esempio cause biotiche ed abiotiche, ecc.) non
potranno essere oggetto di taglio di utilizzazione fino a quando il bosco non si
presenterà in buone condizioni vegetative.
Per fustaie e cedui
composti
Per tagli inferiori a
5.000 m2
Compatibilità del bosco a
subire il taglio mediante:
-
Descrizione dello stato
del popolamento;
-
Specie presenti e
prevalenti;
-
Numero delle piante da
seme;
-
Stima della massa legnosa
da utilizzare, espressa in m3 o
q.1i;
Per tagli superiori a
5.000 m2
Si riportano le
informazioni relative al punto precedente, completate da:
-
Aree di saggio di 1.000
m2
rappresentative della situazione media del popolamento oggetto di
taglio (una per ogni 3 ettari di superficie da utilizzare), identificate sul
terreno e riportate nel piedilista di cavallettamento a partire da un diametro
delle piante di cm 7,5, misurato a m 1,30 dal suolo, nonché l’altezza media del
popolamento dell’area di saggio;
-
Planimetria in scala
1:2.000 - 4.000 dell’area interessata dal taglio e corografia in scala 1:25.000;
-
Individuazione delle
linee e piste di esbosco.
Art. 4(Tagli boschivi in aree protette) Gli interventi di tagli
boschivi ricadenti in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e in Siti di
Importanza Comunitaria (S.I.C.) necessitano del preventivo parere di valutazione
d’incidenza, rilasciato dall’Ufficio e/o Servizio Ambiente della Provincia,
competente per territorio, da allegare alla richiesta di autorizzazione al
taglio boschivo. L’autorizzazione boschiva del Servizio Foreste è propedeutica
al rilascio del nulla-osta da parte degli Enti parco e delle aree protette
regionali presenti in Puglia.
Per particolari e
motivate esigenze, il Servizio Foreste potrà convocare conferenze di servizi
finalizzate all’acquisizione di pareri e/o autorizzazioni in materia di tagli
boschivi.
Art. 5(Tagli in boschi percorsi dal fuoco) Gli interventi di tagli
boschivi ricadenti in aree percorse dal fuoco saranno oggetto di una particolare
procedura di verifica e valutazione da parte delle sezioni provinciali del
Servizio Foreste, competenti per territorio, ai sensi della normativa
comunitaria, nazionale, regionale e provinciale vigente in materia di incendi
boschivi.
Il Servizio Foreste potrà
convocare conferenze di servizi finalizzate all’acquisizione di pareri e/o
autorizzazioni per il ripristino e il restauro vegetativo di aree percorse dal
fuoco.
Art. 6(Registro dei tagli) E’ istituito presso ogni
sezione provinciale del Servizio Foreste competente per territorio il registro
dei tagli. In esso dovranno essere riportati i dati ritenuti necessari al
monitoraggio delle utilizzazioni e alla statistica forestale, secondo lo schema
predisposto dal Servizio Foreste.
Ogni sezione provinciale
del Servizio Foreste trasmetterà all’Ufficio Coordinamento Servizi Forestali del
Servizio Foreste con cadenza semestrale, copia del registro dei tagli.
Art. 7(Identificazione delle piante) Le piante da tagliare di
interesse forestale, isolate o in gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o
coltivati, nonché costituenti filari di piante lungo muri di confine, sono
identificate tramite anellatura con vernice di colore rosso e/o verde a m 1,30
dal suolo.
Le piante da escludere
dal taglio boschivo (matricine) nei cedui matricinati sono identificate tramite
anellatura e numerazione progressiva con vernice di colore rosso e/o verde a m
1,30 dal suolo e il loro numero e diametro devono essere riportato in apposito
piedilista di cavallettamento.
Le piante da abbattere
nelle fustaie di conifere sono identificate tramite anellatura con vernice di
colore rosso e/o verde a m 1,30 dal suolo e il loro diametro riportato in
apposito piedilista di cavallettamento con indicazione delle specie di
appartenenza.
Le piante da abbattere
nelle fustaie di latifoglie e nei cedui composti, unitamente all’anellatura a m
1,30 dal suolo e al piedilista di cavallettamento, devono essere oggetto di
“martellata”. All’uopo sarà utilizzato il Martello Forestale regionale, il cui
sigillo sarà apposto alla base dei fusti da abbattere, previa specchiatura al
ceppo, con l’indicazione della numerazione progressiva.
Art. 8(Martello Forestale regionale) Il Martello Forestale
della Regione Puglia costituisce l’unico strumento di identificazione delle
piante forestali nelle aree soggette a taglio sul territorio regionale.
Il Martello Forestale
riporta un sigillo di diametro di cm 3,50, la sigla R.P. e la numerazione
progressiva a partire da 001 fino a 100.
Art. 9(Assegnazione del
martello forestale regionale
per il taglio di piante
nella fustaia
di latifoglie e nei
cedui composti) Il Dirigente dell’Ufficio
Coordinamento Servizi forestali incaricherà un funzionario regionale della
custodia dei martelli forestali in dotazione e dell’ aggiornamento costante del
registro dei tagli.
Il funzionario incaricato
affiderà un martello forestale ad ogni tecnico, dottore forestale o dottore
agronomo, regolarmente iscritto all’albo professionale d’appartenenza,
incaricato dal proprietario/conduttore del bosco a redigere la “relazione
tecnica” di taglio.
Il martello forestale
sarà affidato per un periodo massimo di 45 giorni, previa definizione con il
funzionario della sezione provinciale del Servizio Foreste competente per
territorio dei criteri di selezione delle piante. Tale periodo può essere
prorogato previa richiesta, debitamente motivata, presentata dal tecnico
incaricato alla sezione provinciale del Servizio Foreste competente per
territorio.
Il martello forestale è
ritirato personalmente dal tecnico, che si impegna a rispettare le condizioni
prescritte dalla sezione provinciale per la sua gestione.
Il tecnico incaricato
esegue la “martellata”, contrassegnando con l’apposito sigillo le piante.
La riconsegna del
martello è effettuata personalmente dal tecnico entro e non oltre il giorno
ultimo stabilito, pena l’archiviazione d’ufficio della richiesta di
autorizzazione di taglio.
Il tecnico incaricato è
tenuto a dirigere le operazioni di taglio ed attestare, ad ultimazione delle
stesse, la regolare esecuzione degli interventi rispetto all’autorizzazione
concessa, da trasmettere alla competente sezione provinciale del Servizio
Foreste.
Art. 10(Smarrimento o furto del
martello forestale) In caso di smarrimento o
furto del martello forestale il consegnatario dovrà esporre denuncia presso le
sedi dei Carabinieri o Polizia di Stato o Corpo Forestale dello Stato, nonché
darne tempestiva comunicazione scritta e copia della denuncia alla sezione
provinciale competente per territorio. I lavori selvicolturali resteranno
sospesi sino all’assegnazione del nuovo martello forestale.
La mancata riconsegna del
martello forestale, entro il termine di cinque giorni, comporterà, in ogni caso,
il pagamento da parte del consegnatario della somma di euro 300,00 in favore
della Regione Puglia. In caso di mancato versamento, al tecnico in questione non
potrà essere affidato altro martello forestale e di tale inadempienza sarà
oggetto di denuncia presso le sedi di cui al comma 1 e comunicazione all’Ordine
Provinciale dei dottori forestali ed agronomi competente per
territorio.
Art. 11(Estinzione del martello forestale) In caso di mancata
riconsegna, furto o smarrimento del martello forestale, lo stesso sarà
dichiarato fuori uso con provvedimento del Dirigente del Servizio Foreste e non
potrà essere più adoperato nel territorio regionale. Di tanto sarà fatta
comunicazione a tutte le strutture forestali regionali nonché a quelle che hanno
competenza nella sorveglianza e vigilanza del territorio.
Art. 12(Piedilista di cavallettamento) Per i boschi governati a
ceduo, ceduo composto e fustaia dovrà essere redatto, da parte del tecnico
incaricato, un apposito piedilista di cavallettamento secondo le indicazioni
della sezione provinciale del Servizio Foreste competente per territorio.
Nel piedilista di
cavallettamento vengono indicate, per il ceduo matricinato, le piante da
rilasciare al taglio, mentre, per le fustaie di conifere, di latifoglie e per i
cedui composti, vengono indicate le piante da abbattere.
Art. 13(Inizio dei lavori di taglio) L’autorizzazione al
taglio boschivo, da rilasciare entro novanta giorni dalla data dell’istanza, a
firma di un dottore forestale o dottore agronomo abilitato del Servizio Foreste,
ha validità 365 giorni a partire dalla data di notifica del provvedimento
autorizzatorio.
Il
proprietario/conduttore è tenuto a comunicare preventivamente alla sezione
provinciale del Servizio Foreste competente per territorio la data di inizio
lavori.
L’ultimazione delle
operazioni di taglio dovrà essere comunicata entro e non oltre dieci giorni dal
termine dei lavori selvicolturali.
La ditta boschiva che
effettua il taglio del bosco di proprietà pubblica e privata deve essere
iscritta alla Camera di Commercio con la qualifica di “Impresa boschiva” e
nell’albo regionale delle imprese boschive della Puglia, se istituito.
Il
proprietario/conduttore, per superfici boscate inferiori ad ettari 1 (uno) e per
massa legnosa asportabile inferiore a 150 q.li, può provvedere direttamente ad
effettuare il taglio boschivo, previa autorizzazione, e soprattutto nei boschi
gravati da uso civico.
Alla fine di ogni
stagione silvana la sezione provinciale del Servizio Foreste competente per
territorio è tenuta ad effettuare sopralluoghi su almeno il 25% dei tagli
boschivi ultimati nel corso della predetta stagione silvana.
E’ possibile concedere
una sola proroga, adeguatamente motivata, per un periodo non superiore a mesi
tre nell’arco di una stagione silvana. Alla scadenza del periodo di proroga, se
i lavori non sono stati ultimati, la ditta è tenuta a presentare nuova istanza
di autorizzazione.
Art. 14(Sanzioni) 1. Per l’inosservanza delle disposizioni
previste dal presente regolamento regionale si applicano, ai sensi dell’art. 37
della L.R.
21 maggio 2002, n. 7, le seguenti sanzioni
amministrative pecuniarie:
a)
da 1.500,00 euro a
3.000,00 euro per ettaro o frazione di esso per il taglio di piante nei
popolamenti forestali di cui all’articolo 2 del regolamento;
b)
da 70,00 euro a 210,00
euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 10 cm di diametro, di origine
naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell’
autorizzazione prevista;
c)
da 150,00 euro a 450,00
euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 20 cm di diametro, di origine
naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità
dell’autorizzazione prevista;
d)
da 300,00 euro a 900,00
euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 30 cm di diametro. di origine
naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell’
autorizzazione prevista;
e)
da 400,00 euro a 1.200,00
euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 40 cm di diametro, di origine
naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità
dell’autorizzazione prevista;
f)
da 500,00 euro a 1.500,00
euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 50 cm di diametro e oltre, di
origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in
difformità dell’autorizzazione prevista.
Per la mancata
comunicazione di cui all’art. 8, comma 1, la sanzione è elevata ad euro 500,00.
L’utilizzo nelle
operazioni di martellata di “martello forestale” regionale contraffatto,
comporterà, fatti salvi gli aspetti penali, l’applicazione di una sanzione
amministrativa da euro 15.000,00 ad euro 30.000,00 per ettaro o frazione di esso
di bosco martellato.
Le infrazioni concernenti
la mancata osservanza nei tagli boschivi di altre leggi o regolamenti in materia
forestale saranno sanzionate secondo le modalità da questi previste.
2. All’accertamento e alla contestazione delle
violazioni di cui al comma 1 provvedono gli organi direttamente designati dalle
leggi, nonché i funzionari regionali di cui all’articolo 31 della L.R.
14/2001.
3. Le disposizioni e le sanzioni previste dal
presente regolamento integrano e sostituiscono le norme previste dalle
Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF) vigenti in Puglia.
Art. 15(Abrogazioni) Il regolamento
regionale 18 gennaio 2002, n 1 è abrogato.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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