Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 10 Tagli boschivi 
  Art. 1(Finalità)   Il presente regolamento, 
redatto ai sensi dell’art. 29 della Legge 
Regionale del 31 maggio 2001, n. 14 “Disposizioni in materia 
forestale”, prescrive le procedure tecnico - amministrative da adottarsi per i 
tagli boschivi in Puglia.  
Esso è valido per tutti i 
complessi boscati, ovunque ubicati sul territorio regionale, ai fini del 
rilascio delle autorizzazioni al taglio, di qualsiasi natura esso sia, da parte 
del Servizio Foreste della Regione Puglia, ivi compresi i boschi di proprietà 
regionale e quelli in occupazione temporanea da parte del predetto Servizio 
Foreste.  
Non sono soggetti ad 
autorizzazione i tagli in giardini pubblici e privati, di alberature stradali, 
di castagneti da frutto, di impianti dì frutticoltura, nonché i tagli negli 
impianti di arboricoltura da legno finalizzati ad esclusiva produzione di 
biomassa realizzati in terreni agricoli, così come da decreto legislativo n. 
227/2001.  
  
  Art. 2(Istanze) Chiunque intenda 
procedere all’utilizzazione di fine turno, al taglio colturale principale o 
intercalare, fitosanitario e di ricostituzione in boschi cedui, cedui composti, 
fustaie e formazioni a macchia mediterranea, nonché ad interventi di qualsiasi 
natura, anche di ingegneria naturalistica o a scopi ambientali, che comportino 
il taglio di piante di interesse forestale, deve produrre domanda o richiesta di 
autorizzazione al taglio, in carta semplice, alla sezione Provinciale del 
Servizio Foreste competente per provincia, secondo le modalità previste dall’ 
art. 3, dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno. Le istanze presentate fuori 
termine sono archiviate d’Ufficio, ad eccezione di quelle relative a situazioni 
particolari, debitamente documentate, relative alla salvaguardia della pubblica 
e privata incolumità.  
 
  Art. 3(Domanda o richiestadi autorizzazione al taglio)  Per piante isolate, 
filari di piante e gruppi di piante  
La domanda di taglio di 
piante di interesse forestale, isolate o in gruppo, radicate in terreni nudi, 
seminativi o coltivati, nonché filari di piante forestali lungo muri di confine, 
deve indicare:  
a)      
Dati anagrafici del 
proprietario/conduttore del fondo rustico interessato dal taglio delle piante di 
interesse forestale;  
b)      
Comune, località, 
foglio/i e particella/e.  
c)      
Età media delle piante 
oggetto di taglio.  
   Alla domanda deve essere allegato: 
 
·        
Dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà alla titolarità del fondo rustico;  
·        
Certificato e planimetria 
catastali; 
·        
Documentazione 
fotografica panoramica del sito e delle piante soggette al taglio e aree 
circostanti.  
  
Per formazioni boschive e 
a macchia mediterranea  
La richiesta di 
autorizzazione al taglio di boschi d’alto fusto, cedui composti, cedui 
matricinati, nonché delle formazioni a macchia mediterranea, invece, dovrà 
riportare le seguenti informazioni:  
a)      Dati anagrafici del 
proprietario/conduttore del bosco;  
b)      Comune, località, foglio/i e particella/e 
del bosco da sottoporre a taglio; 
c)      Forma di governo e di trattamento del 
bosco (ceduo, ceduo composto, fustaia coetanea, fustaia disetanea, macchia 
mediterranea);  
d)      
Data dell’ultima 
utilizzazione del bosco;  
e)      
Età del popolamento 
boschivo;  
f)        
Presenza e composizione 
del sottobosco.  
La predetta richiesta di 
autorizzazione al taglio boschivo deve essere corredata della relazione tecnica, 
a firma di un dottore forestale abilitato (o dottore agronomo), contenente la 
seguente documentazione ed i necessari dati tecnici:  
·        
Titolo di proprietà e/o 
di conduzione del bosco;  
·        
Cartografia catastale 
(planimetria in scala adeguata);  
·        
Ampia documentazione 
fotografica del bosco oggetto di taglio.  
  
Per boschi cedui 
 
Inferiori ad 
1 
ettaro e per massa legnosa asportabile inferiore a 150 q.li 
 
-            
Sostenibilità del bosco a 
subire il taglio e descrizione dello stato del popolamento; 
 
-            
Specie presenti e 
prevalenti;  
-            
Numero delle ceppaie e 
delle piante da seme;  
-            
Numero medio dei 
polloni/ceppaia;  
-            
Diametro medio 
e altezza media del popolamento; 
-            
Stima della 
massa legnosa da utilizzare, espressa in m3 o 
q.1i;  
  
Superiori ad 
1 
ettaro e per massa asportabile superiore a 150 q.li: 
 
Si riportano le 
informazioni relative al punto precedente, completate da:  
-            
Aree di saggio di 400 
m2 
rappresentante la situazione media del popolamento oggetto di 
taglio (una per ogni 5 ettari di superficie da utilizzare), identificate sul 
terreno e riportate nel piedilista di cavallettamento a partire da un diametro 
delle piante di cm 5, misurato a m 1,30 dal suolo, nonché l’altezza media del 
popolamento dell’area di saggio;  
-            
Planimetria 1:2.000 - 
4.000 dell’area interessata dal taglio e corografia 1:25.000; 
 
-            
Individuazione delle 
linee di esbosco.  
In tutti i boschi cedui 
da sottoporre al taglio, il tecnico trasmetterà alla sezione provinciale del 
Servizio Foreste, competente per territorio, una “relazione tecnica” nella quale 
saranno riportate il numero e le caratteristiche delle matricine da rilasciare a 
dote del bosco secondo quanto previsto dalle Prescrizioni di Massima e di 
Polizia Forestale vigenti nella provincia. Nella stessa relazione dovranno 
essere indicate le specie arbustive da tutelare.  
Le matricine e gli 
allievi devono essere scelti fra i soggetti più sviluppati e meglio conformati, 
escludendo quelli aduggiati, filati e scarsi di chioma, e distribuiti in modo 
non necessariamente uniforme su tutta la superficie (anche per gruppi), in 
relazione alla maggiore o minore resistenza all’isolamento e comunque con 
diametro a petto d’uomo non inferiore a cm 12,5. A parità di condizioni è 
preferibile il rilascio di piante da seme. Vanno altresì rilasciate tra le 
matricine le specie secondarie, arbustive ed arborescenti, di particolare 
interesse forestale.  
I cedui fortemente 
degradati per cause diverse (ad esempio cause biotiche ed abiotiche, ecc.) non 
potranno essere oggetto di taglio di utilizzazione fino a quando il bosco non si 
presenterà in buone condizioni vegetative.  
  
Per fustaie e cedui 
composti  
Per tagli inferiori a 
5.000 m2 
 
Compatibilità del bosco a 
subire il taglio mediante:  
-            
Descrizione dello stato 
del popolamento;  
-            
Specie presenti e 
prevalenti;  
-            
Numero delle piante da 
seme;  
-            
Stima della massa legnosa 
da utilizzare, espressa in m3 o 
q.1i;  
Per tagli superiori a 
5.000 m2 
 
Si riportano le 
informazioni relative al punto precedente, completate da:  
-            
Aree di saggio di 1.000 
m2 
rappresentative della situazione media del popolamento oggetto di 
taglio (una per ogni 3 ettari di superficie da utilizzare), identificate sul 
terreno e riportate nel piedilista di cavallettamento a partire da un diametro 
delle piante di cm 7,5, misurato a m 1,30 dal suolo, nonché l’altezza media del 
popolamento dell’area di saggio;  
-            
Planimetria in scala 
1:2.000 - 4.000 dell’area interessata dal taglio e corografia in scala 1:25.000; 
 
-            
Individuazione delle 
linee e piste di esbosco.  
 
  Art. 4(Tagli boschivi in aree protette) Gli interventi di tagli 
boschivi ricadenti in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e in Siti di 
Importanza Comunitaria (S.I.C.) necessitano del preventivo parere di valutazione 
d’incidenza, rilasciato dall’Ufficio e/o Servizio Ambiente della Provincia, 
competente per territorio, da allegare alla richiesta di autorizzazione al 
taglio boschivo. L’autorizzazione boschiva del Servizio Foreste è propedeutica 
al rilascio del nulla-osta da parte degli Enti parco e delle aree protette 
regionali presenti in Puglia.  
Per particolari e 
motivate esigenze, il Servizio Foreste potrà convocare conferenze di servizi 
finalizzate all’acquisizione di pareri e/o autorizzazioni in materia di tagli 
boschivi.  
 
  Art. 5(Tagli in boschi percorsi dal fuoco) Gli interventi di tagli 
boschivi ricadenti in aree percorse dal fuoco saranno oggetto di una particolare 
procedura di verifica e valutazione da parte delle sezioni provinciali del 
Servizio Foreste, competenti per territorio, ai sensi della normativa 
comunitaria, nazionale, regionale e provinciale vigente in materia di incendi 
boschivi.  
Il Servizio Foreste potrà 
convocare conferenze di servizi finalizzate all’acquisizione di pareri e/o 
autorizzazioni per il ripristino e il restauro vegetativo di aree percorse dal 
fuoco. 
 
  Art. 6(Registro dei tagli) E’ istituito presso ogni 
sezione provinciale del Servizio Foreste competente per territorio il registro 
dei tagli. In esso dovranno essere riportati i dati ritenuti necessari al 
monitoraggio delle utilizzazioni e alla statistica forestale, secondo lo schema 
predisposto dal Servizio Foreste.  
Ogni sezione provinciale 
del Servizio Foreste trasmetterà all’Ufficio Coordinamento Servizi Forestali del 
Servizio Foreste con cadenza semestrale, copia del registro dei tagli.   
 
  Art. 7(Identificazione delle piante) Le piante da tagliare di 
interesse forestale, isolate o in gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o 
coltivati, nonché costituenti filari di piante lungo muri di confine, sono 
identificate tramite anellatura con vernice di colore rosso e/o verde a m 1,30 
dal suolo.  
Le piante da escludere 
dal taglio boschivo (matricine) nei cedui matricinati sono identificate tramite 
anellatura e numerazione progressiva con vernice di colore rosso e/o verde a m 
1,30 dal suolo e il loro numero e diametro devono essere riportato in apposito 
piedilista di cavallettamento.  
Le piante da abbattere 
nelle fustaie di conifere sono identificate tramite anellatura con vernice di 
colore rosso e/o verde a m 1,30 dal suolo e il loro diametro riportato in 
apposito piedilista di cavallettamento con indicazione delle specie di 
appartenenza.  
Le piante da abbattere 
nelle fustaie di latifoglie e nei cedui composti, unitamente all’anellatura a m 
1,30 dal suolo e al piedilista di cavallettamento, devono essere oggetto di 
“martellata”. All’uopo sarà utilizzato il Martello Forestale regionale, il cui 
sigillo sarà apposto alla base dei fusti da abbattere, previa specchiatura al 
ceppo, con l’indicazione della numerazione progressiva. 
 
  Art. 8(Martello Forestale regionale) Il Martello Forestale 
della Regione Puglia costituisce l’unico strumento di identificazione delle 
piante forestali nelle aree soggette a taglio sul territorio regionale. 
 
Il Martello Forestale 
riporta un sigillo di diametro di cm 3,50, la sigla R.P. e la numerazione 
progressiva a partire da 001 fino a 100.  
 
  Art. 9(Assegnazione del 
martello forestale regionale
 per il taglio di piante 
nella fustaia
 di latifoglie e nei 
cedui composti) Il Dirigente dell’Ufficio 
Coordinamento Servizi forestali incaricherà un funzionario regionale della 
custodia dei martelli forestali in dotazione e dell’ aggiornamento costante del 
registro dei tagli.  
Il funzionario incaricato 
affiderà un martello forestale ad ogni tecnico, dottore forestale o dottore 
agronomo, regolarmente iscritto all’albo professionale d’appartenenza, 
incaricato dal proprietario/conduttore del bosco a redigere la “relazione 
tecnica” di taglio.  
Il martello forestale 
sarà affidato per un periodo massimo di 45 giorni, previa definizione con il 
funzionario della sezione provinciale del Servizio Foreste competente per 
territorio dei criteri di selezione delle piante. Tale periodo può essere 
prorogato previa richiesta, debitamente motivata, presentata dal tecnico 
incaricato alla sezione provinciale del Servizio Foreste competente per 
territorio.  
Il martello forestale è 
ritirato personalmente dal tecnico, che si impegna a rispettare le condizioni 
prescritte dalla sezione provinciale per la sua gestione.  
Il tecnico incaricato 
esegue la “martellata”, contrassegnando con l’apposito sigillo le piante. 
 
La riconsegna del 
martello è effettuata personalmente dal tecnico entro e non oltre il giorno 
ultimo stabilito, pena l’archiviazione d’ufficio della richiesta di 
autorizzazione di taglio.  
Il tecnico incaricato è 
tenuto a dirigere le operazioni di taglio ed attestare, ad ultimazione delle 
stesse, la regolare esecuzione degli interventi rispetto all’autorizzazione 
concessa, da trasmettere alla competente sezione provinciale del Servizio 
Foreste.  
 
  Art. 10(Smarrimento o furto del 
martello forestale)  In caso di smarrimento o 
furto del martello forestale il consegnatario dovrà esporre denuncia presso le 
sedi dei Carabinieri o Polizia di Stato o Corpo Forestale dello Stato, nonché 
darne tempestiva comunicazione scritta e copia della denuncia alla sezione 
provinciale competente per territorio. I lavori selvicolturali resteranno 
sospesi sino all’assegnazione del nuovo martello forestale. 
 
La mancata riconsegna del 
martello forestale, entro il termine di cinque giorni, comporterà, in ogni caso, 
il pagamento da parte del consegnatario della somma di euro 300,00 in favore 
della Regione Puglia. In caso di mancato versamento, al tecnico in questione non 
potrà essere affidato altro martello forestale e di tale inadempienza sarà 
oggetto di denuncia presso le sedi di cui al comma 1 e comunicazione all’Ordine 
Provinciale dei dottori forestali ed agronomi competente per 
territorio. 
 
  Art. 11(Estinzione del martello forestale) In caso di mancata 
riconsegna, furto o smarrimento del martello forestale, lo stesso sarà 
dichiarato fuori uso con provvedimento del Dirigente del Servizio Foreste e non 
potrà essere più adoperato nel territorio regionale. Di tanto sarà fatta 
comunicazione a tutte le strutture forestali regionali nonché a quelle che hanno 
competenza nella sorveglianza e vigilanza del territorio. 
 
  Art. 12(Piedilista di cavallettamento) Per i boschi governati a 
ceduo, ceduo composto e fustaia dovrà essere redatto, da parte del tecnico 
incaricato, un apposito piedilista di cavallettamento secondo le indicazioni 
della sezione provinciale del Servizio Foreste competente per territorio. 
 
Nel piedilista di 
cavallettamento vengono indicate, per il ceduo matricinato, le piante da 
rilasciare al taglio, mentre, per le fustaie di conifere, di latifoglie e per i 
cedui composti, vengono indicate le piante da abbattere.  
 
  Art. 13(Inizio dei lavori di taglio) L’autorizzazione al 
taglio boschivo, da rilasciare entro novanta giorni dalla data dell’istanza, a 
firma di un dottore forestale o dottore agronomo abilitato del Servizio Foreste, 
ha validità 365 giorni a partire dalla data di notifica del provvedimento 
autorizzatorio.  
Il 
proprietario/conduttore è tenuto a comunicare preventivamente alla sezione 
provinciale del Servizio Foreste competente per territorio la data di inizio 
lavori.  
L’ultimazione delle 
operazioni di taglio dovrà essere comunicata entro e non oltre dieci giorni dal 
termine dei lavori selvicolturali.  
La ditta boschiva che 
effettua il taglio del bosco di proprietà pubblica e privata deve essere 
iscritta alla Camera di Commercio con la qualifica di “Impresa boschiva” e 
nell’albo regionale delle imprese boschive della Puglia, se istituito. 
 
Il 
proprietario/conduttore, per superfici boscate inferiori ad ettari 1 (uno) e per 
massa legnosa asportabile inferiore a 150 q.li, può provvedere direttamente ad 
effettuare il taglio boschivo, previa autorizzazione, e soprattutto nei boschi 
gravati da uso civico.  
Alla fine di ogni 
stagione silvana la sezione provinciale del Servizio Foreste competente per 
territorio è tenuta ad effettuare sopralluoghi su almeno il 25% dei tagli 
boschivi ultimati nel corso della predetta stagione silvana.     
E’ possibile concedere 
una sola proroga, adeguatamente motivata, per un periodo non superiore a mesi 
tre nell’arco di una stagione silvana. Alla scadenza del periodo di proroga, se 
i lavori non sono stati ultimati, la ditta è tenuta a presentare nuova istanza 
di autorizzazione.  
 
  Art. 14(Sanzioni)   1.    Per l’inosservanza delle disposizioni 
previste dal presente regolamento regionale si applicano, ai sensi dell’art. 37 
della L.R. 
21 maggio 2002, n. 7, le seguenti sanzioni 
amministrative pecuniarie:  
a)      
da 1.500,00 euro a 
3.000,00 euro per ettaro o frazione di esso per il taglio di piante nei 
popolamenti forestali di cui all’articolo 2 del regolamento; 
 
b)      
da 70,00 euro a 210,00 
euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 10 cm di diametro, di origine 
naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell’ 
autorizzazione prevista;  
c)      
da 150,00 euro a 450,00 
euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 20 cm di diametro, di origine 
naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità 
dell’autorizzazione prevista;  
d)      
da 300,00 euro a 900,00 
euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 30 cm di diametro. di origine 
naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell’ 
autorizzazione prevista;  
e)      
da 400,00 euro a 1.200,00 
euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 40 cm di diametro, di origine 
naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità 
dell’autorizzazione prevista;  
f)        
da 500,00 euro a 1.500,00 
euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 50 cm di diametro e oltre, di 
origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in 
difformità dell’autorizzazione prevista.  
Per la mancata 
comunicazione di cui all’art. 8, comma 1, la sanzione è elevata ad euro 500,00. 
 
L’utilizzo nelle 
operazioni di martellata di “martello forestale” regionale contraffatto, 
comporterà, fatti salvi gli aspetti penali, l’applicazione di una sanzione 
amministrativa da euro 15.000,00 ad euro 30.000,00 per ettaro o frazione di esso 
di bosco martellato.  
Le infrazioni concernenti 
la mancata osservanza nei tagli boschivi di altre leggi o regolamenti in materia 
forestale saranno sanzionate secondo le modalità da questi previste. 
 
2.    All’accertamento e alla contestazione delle 
violazioni di cui al comma 1 provvedono gli organi direttamente designati dalle 
leggi, nonché i funzionari regionali di cui all’articolo 31 della L.R. 
14/2001. 
 
3.     Le disposizioni e le sanzioni previste dal 
presente regolamento integrano e sostituiscono le norme previste dalle 
Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF) vigenti in Puglia.   
 
  Art. 15(Abrogazioni)   Il regolamento 
regionale 18 gennaio 2002, n 1 è abrogato.  
 
  Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
 
  
                                
                                
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