Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 11 Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo.
Art. 1(Finalità ed ambito di applicazione) 1. Il presente regolamento disciplina le
procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo di
natura occasionale o coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 7, commi 6 e
seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché il relativo
regime di pubblicità.
2. Sono esclusi dall’ambito
di applicazione del presente regolamento:
a)
gli incarichi per il
conferimento dei quali disposizioni di legge, statale o regionale, prevedano
requisiti specifici o particolari procedure di selezione del lavoratore o del
professionista;
b)
gli incarichi di
componente degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione,
degli organismi operanti per le finalità di cui all’articolo 1, comma 5, della
legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché degli uffici di diretta collaborazione
degli organi politici;
c)
gli incarichi per la
difesa e la rappresentanza in giudizio della Regione;
d)
gli altri
incarichi di natura fiduciaria il cui conferimento sia riservato dalle leggi
nazionali o regionali agli organi politici della Regione.
Art. 2(Risorse) Gli incarichi di
lavoro autonomo possono essere conferiti con risorse appartenenti al Bilancio
regionale autonomo o con risorse gravanti sul Bilancio vincolato. Per gli
incarichi gravanti esclusivamente sul bilancio autonomo le relative risorse sono
stanziate su apposito capitolo di spesa di competenza della U.P.B. del Servizio
personale, fatto salvo quanto stabilito nel successivo articolo 14 per il
Consiglio regionale.
Art. 3(Incarichi conferiticon fondi del Bilancio autonomo) Nel caso di incarichi di
lavoro autonomo da conferire con risorse appartenenti a fondi del Bilancio
regionale autonomo, il Dirigente del servizio proponente inoltra al Dirigente
del Servizio personale e organizzazione, specifica istanza, corredata, in
ossequio a quanto previsto dall’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, delle seguenti
indicazioni:
a)
la definizione
circostanziata dell’oggetto dell’incarico;
b)
la espressa indicazione
che la prestazione, altamente qualificata, oggetto dell’incarico corrisponde
alle competenze dell’amministrazione regionale, con eventuale riferimento a
specifici piani, programmi, progetti o obiettivi, ed è coerente con le sue
esigenze funzionali;
c)
gli specifici requisiti
culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
d)
la durata dell’incarico;
e)
l’indicazione del
compenso previsto;
f)
ove necessario, il luogo
in cui deve essere realizzato l’incarico e le altre forme di coordinamento
spaziale o temporale;
g) le eventuali ragioni che
rendono urgente il conferimento dell’incarico.
Art. 4(Interpello interno) 1
Al fine di verificare la
presenza all’interno dell’ Ente regionale delle risorse umane necessarie allo
svolgimento delle attività oggetto della richiesta di affidamento, il Dirigente
del Servizio personale e organizzazione, formula apposito avviso interno da
pubblicare per un periodo di 10 giorni nel sito intranet della Regione Puglia
riservato ai dipendenti regionali (http://primanoi.regione.puglia.it/).
1
Le domande pervenute,
sono valutate dal Dirigente di Servizio personale e organizzazione il quale, in
caso di valutazione positiva, promuove le procedure di mobilità interna.
Art. 5(Avviso pubblico) 1
Il Dirigente del Servizio
personale e organizzazione procede all’avviso pubblico per il conferimento degli
incarichi di cui all’articolo 1, comma 1, del presente atto, nei casi di
valutazione negativa delle domande inoltrate a seguito dell’interpello interno
ovvero di assenza di domande.
2
L’avviso deve
contenere i seguenti elementi:
a) la definizione circostanziata
dell’oggetto dell’incarico, eventualmente con riferimento espresso a piani,
programmi, progetti o obiettivi relativi all’attività amministrativa della
Regione;
b)
gli specifici requisiti
culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione
altamente qualificata richiesta;
c)
la durata dell’incarico e
il compenso previsto, nonché la periodicità del pagamento;
d)
il luogo in cui deve
essere eventualmente realizzato l’incarico e, se necessarie, le altre forme di
coordinamento spaziale o temporale della prestazione richiesta;
e)
la procedura di
selezione, i criteri che saranno impiegati nella valutazione comparata, il
responsabile del procedimento;
f)
il termine per la
presentazione delle candidature, non inferiore a 15 giorni o, in caso di
procedura semplificata, a 10 giorni, decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso
pubblico sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia;
g)
il termine entro il quale
è presumibile il completamento della procedura comparativa;
h)
le forme di pubblicità
degli esiti della procedura.
3
In ogni caso,
l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico è subordinata al
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli
Stati membri dell’Unione europea;
b)
godimento dei diritti
civili e politici;
c)
non aver riportato
condanne penali e non essere destinatario di misure di prevenzione o sicurezza,
ovvero di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
d)
di essere a conoscenza di
non essere sottoposto a procedimenti penali;
e)
possesso di titoli
attestanti la particolare e comprovata specializzazione anche universitaria
necessaria a svolgere lo specifico incarico e della maturata esperienza nel
settore. Si prescinde dal requisito di specializzazione universitaria, in caso
di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da
professionisti iscritti in ordini o albi e in caso di conferimento di incarichi
a soggetti che operano nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri
artigianali.
4
Con la determina di
indizione dell’avviso pubblico, il Dirigente del Servizio personale e
organizzazione procede all’impegno delle somme previste.
Art. 6(Procedura comparativa) 1
La selezione dei
candidati al conferimento dell’incarico di lavoro autonomo può essere svolta con
procedura semplificata qualora il compenso da corrispondere sia di importo
complessivamente non superiore a euro ventimila, al lordo degli oneri fiscali,
previdenziali e assicurativi, o nell’ipotesi in cui sussistano oggettive ragioni
di urgenza ovvero per attività comportanti prestazioni di natura artistica o
culturale non comparabili.
2
Nel caso di ricorso alla
procedura semplificata, il lavoratore autonomo al quale conferire l’incarico è
individuato mediante valutazione comparativa, sinteticamente motivata, dei
curricula dei candidati.
3
In tutti gli altri casi,
il lavoratore autonomo è individuato mediante motivata valutazione comparativa
dei curricula dei candidati nonché da una prova consistente, a seconda della
natura e delle caratteristiche dell’incarico, in un esame o un colloquio o nella
presentazione di progetti o di proposte ovvero in altra tipologia di prova
pratica.
4
La selezione è posta in
essere da una Commissione composta dal direttore dell’area alla quale appartiene
il dirigente proponente o da un suo delegato, che la presiede, dal dirigente del
servizio proponente o da un suo delegato e, infine, dal Dirigente del servizio
personale e organizzazione o da un suo delegato.
5
La Commissione
viene costituita con atto del direttore di area competente ai sensi del comma
precedente.
6
Nella
valutazione comparata dei curricula, ferma restando la possibilità di stabilire
ulteriori criteri da indicare nell’avviso pubblico, la Commissione deve
necessariamente tenere conto della qualificazione professionale del candidato e
delle esperienze maturate nello specifico settore di attività.
Art. 7(Affidamento dell’incaricoe sottoscrizione del contratto) 1. Al termine della
procedura selettiva, il Dirigente del Servizio personale e organizzazione adotta
la determina di conferimento dell’incarico e, successivamente, sottoscrive il
contratto di collaborazione stabilendone la decorrenza entro termini tali da
consentire l’adempimento degli obblighi di comunicazione, di trasparenza e di
pubblicità di cui al successivo articolo 11 .
Art. 8(Contenuto e forma del contratto) Il contratto individuale
di collaborazione deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti
elementi:
-
identità delle parti e
professionalità del collaboratore;
-
l’individuazioni delle
prestazioni richieste e delle forme e delle modalità di coordinamento con le
attività del servizio interessato;
-
la durata del contratto
di collaborazione;
-
l’entità dei compensi e
le modalità e i tempi di erogazione;
-
le eventualità modalità
di accesso alla formazione e all’aggiornamento professionale,
-
la copertura assicurativa
contro gli infortuni e le e malattie professionali presso l’INAIL e la copertura
assicurativa della responsabilità civile verso terzi;
-
il regime degli oneri
previdenziali;
-
la disciplina della
sospensione della prestazione per malattia, infortunio, maternità, gli obblighi
in materia di riservatezza;
-
la disciplina del recesso
del rapporto.
Art. 9(Incarichi conferiti con fondi vincolati) 1
Nel caso di conferimento
di incarichi di lavoro autonomo con somme gravanti su fondi del Bilancio
vincolato, fermi gli adempimenti di cui ai precedenti articoli 3 e 4, l’avviso
pubblico e la procedura di cui al precedente articolo 5 viene interamente svolta
dal Dirigente del servizio competente.
2
A conclusione della
procedura selettiva, il Dirigente del servizio competente adotta la determina di
conferimento dell’incarico e, successivamente, sottoscrive il contratto di
collaborazione stabilendone la decorrenza entro termini tali da consentire
l’adempimento degli obblighi di comunicazione, di trasparenza e di pubblicità di
cui al successivo articolo 11. Per il contenuto e la forma del contratto si
applicano le disposizioni dell’art.8. provvedendo alla trasmissione della scheda
dati allegata sub A) al presente regolamento.
3
Il servizio personale
provvede all’amministrazione contabile, assicurativa e previdenziale dei
suddetti contratti.
Art. 10(Verifica dell’esecuzione dell’incarico) 1
Il dirigente del servizio
proponente o, nell’ipotesi di cui al precedente articolo 9, il dirigente del
servizio competente verificano periodicamente il corretto svolgimento
dell’incarico, accertando la coerenza dell’attività prestata o dei risultati
conseguiti rispetto all’oggetto dell’incarico.
2
Qualora, nel corso del
rapporto o alla cessazione dello stesso, il dirigente del servizio proponente
accerti che l’attività prestata dal lavoratore autonomo non è conforme, anche
solo parzialmente, a quella dedotta nell’incarico, ne dà pronta comunicazione al
Dirigente del servizio personale e organizzazione per le determinazioni
conseguenti. Nelle medesime ipotesi il dirigente del servizio competente adotta
in via autonoma le determinazioni conseguenti.
Art. 11(Pubblicazione e trasparenza) 1
L’avviso di cui al
precedente articolo 5 deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Puglia nonché, per tutta la durata del periodo utile alla presentazione
delle domande, nel sito ufficiale della Regione Puglia.
2
In esecuzione delle
prescrizioni di cui all’articolo 3, commi 18 e 54, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, nonché della legge
regionale 20 giugno 2008 n.15, per ogni incarico di
collaborazione conferito sono pubblicati sul sito ufficiale della Regione Puglia
il provvedimento di conferimento nonché gli elementi concernenti il nominativo,
l’oggetto, la durata e il corrispettivo dell’incarico di collaborazione.
3
Alla pubblicazione di cui
al comma precedente provvede il Dirigente addetto alla Comunicazione
istituzionale su richiesta del Dirigente del Servizio personale e organizzazione
ovvero, in caso di incarico di lavoro autonomo gravante su fondi del Bilancio
vincolato, del Dirigente di Servizio competente.
4
La richiesta
di cui al comma precedente deve pervenire al Dirigente addetto alla
Comunicazione istituzionale almeno cinque giorni prima della decorrenza delle
prestazioni oggetto del contratto di collaborazione e deve contenere: la
determina dirigenziale di affidamento dell’incarico; un prospetto
riepilogativo contenente i dati anagrafici dell’incaricato, completi di codice
fiscale e titolo di studio, l’oggetto, la durata e il corrispettivo
dell’incarico di collaborazione.
5
Le
comunicazioni obbligatorie ai centri territoriali per l’impiego e al
Dipartimento della funzione pubblica relative agli incarichi di cui alla
presente disciplina sono effettuate esclusivamente a cura del Servizio personale
e organizzazione.
6
In caso di
incarico di lavoro autonomo gravante su fondi del Bilancio vincolato, il
Dirigente di Servizio competente comunica al Dirigente del Servizio personale e
organizzazione, almeno cinque giorni prima della decorrenza delle prestazioni
oggetto del contratto di collaborazione:
-
la determina
dirigenziale di affidamento dell’incarico;
-
il contratto
di collaborazione;
-
un prospetto
riepilogativo contenente i dati anagrafici dell’incaricato, completi di codice
fiscale e titolo di studio, l’oggetto, la durata e il corrispettivo
dell’incarico di collaborazione.
Art. 12(Durata del contratto) 1. Il contratto di collaborazione coordinata
e continuativa non potrà avere una durata complessiva superiore a 24 mesi, salvo
che la maggiore durata sia prevista da una specifica disposizione di legge o di
regolamento, ovvero sia determinata dall’oggetto o dalla natura della
collaborazione o comunque connessa all’attuazione di programmi dei fondi
strutturali o vincolati.
2. Non è ammesso il rinnovo del contratto di
collaborazione.
3. Il dirigente del servizio proponente, per
motivate ragioni sopravvenute non imputabili al collaboratore, può chiedere al
dirigente del servizio personale di prorogare la durata del contratto di
collaborazione al solo fine di completarne l’esecuzione, integrando il compenso
pattuito in proporzione alla maggiore durata del contratto. In tal caso trovano
applicazione le prescrizioni di cui ai precedenti articoli 7, 10 e 11, comma 2 e
seguenti.
4. Nella ipotesi di cui al
comma precedente, il dirigente del servizio competente provvede con proprie
determinazioni in applicazione delle prescrizioni di cui agli articoli 9 comma
2, 10, 11, comma 2 e seguenti.
Art. 13(Incarichi conferiti con fondidel Bilancio del Consiglio regionale) 1. Fino alla completa
attuazione della legge
regionale 21 marzo 2007, n.6 “Norme sull’autonomia organizzativa,
funzionale e contabile del Consiglio regionale”, nel caso di incarichi di lavoro
autonomo da conferire, a cura delle articolazioni del Consiglio regionale, con
risorse appartenenti a fondi del bilancio del Consiglio medesimo, le
disposizioni del presente regolamento si applicano con le seguenti modifiche:
a)
l’istanza di cui
all’articolo 3 viene inoltrata dal Dirigente del Servizio competente al
Dirigente del Servizio Amministrazione del Consiglio regionale e per conoscenza
al Segretario Generale;
b)
ai sensi dell’articolo
4, al fine di verificare la presenza all’interno dell’ente regionale delle
risorse umane necessarie allo svolgimento delle attività oggetto
dell’affidamento, il Dirigente del Servizio Amministrazione chiede al Dirigente
del Servizio Personale e organizzazione di formulare apposito avviso interno. La
valutazione delle domande pervenute è affidata al Dirigente del servizio
competente. Il Dirigente del Servizio Amministrazione del Consiglio d’intesa con
il Dirigente del Servizio Personale e organizzazione della Giunta effettua la
promozione delle eventuali procedure interne di mobilità .
c)
in caso di esito
negativo dell’interpello interno, l’avviso pubblico per il conferimento degli
incarichi di cui all’articolo 5 viene emanato dal Dirigente del Servizio
Amministrazione del Consiglio che procede all’impegno delle somme previste;
d)
la selezione di cui al
comma 4 dell’articolo 6 è posta in essere da una Commissione composta dal
Segretario Generale del Consiglio regionale , o da suo delegato, che la
presiede, dal Dirigente del Servizio interessato o suo delegato e, infine, dal
Dirigente del Servizio Amministrazione o suo delegato;
e)
il Dirigente del
Servizio Amministrazione del Consiglio provvede, ai sensi dell’articolo 7,
all’affidamento dell’incarico e alla sottoscrizione del contratto di
collaborazione nonché agli adempimento connessi
agli obblighi di trasparenza e di pubblicità di cui all’articolo 11, comma
2;
f)
f) alle disposizioni di cui all’art. 11, in
materia di pubblicità ed efficacia, si da attuazione attraverso la pubblicazione
sul sito ufficiale del Consiglio regionale;
g)
g) il
Dirigente del Servizio Amministrazione del Consiglio, ai fini dell’esecuzione
della comunicazioni obbligatorie di cui all’arti colo 10, comma 5, trasmette al
Dirigente del Servizio Personale e organizzazione tutti i dati relativi
all’incarico nei termini e con i contenuti prescritti nel predetto articolo 10,
comma 6;
h)
h) ai
sensi dell’art. 9, in caso di accertata non conformità, anche parziale,
dell’attività del lavoratore autonomo a quella dedotta nell’incarico, il
Dirigente del Servizio interessato avvisa prontamente il Dirigente del Servizio
Amministrazione del Consiglio per le conseguenti
determinazioni;
Art. 14(Limiti
di spesa) 1. Il limite massimo della
spesa annua, gravante sul bilancio autonomo regionale, per l’attribuzione degli
incarichi di lavoro autonomo viene stabilito dal bilancio di previsione nella
misura risultante degli autonomi capitoli di spesa della Giunta e del
Consiglio.
2. E’ esclusa dal suddetto
limite massimo la spesa annua degli incarichi di lavoro autonomo gravante sul
bilancio vincolato
Art. 15(Norme finali e
transitorie) Per quanto non
espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia di
incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e
continuativa.
Allegato A SCHEDA DATI RELATIVI
ALL’AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE
DIREZIONE DI
AREA |
|
SERVIZIO
|
|
CODICE FISCALE
|
|
COGNOME E
NOME |
|
DATA DI
NASCITA |
|
FORMA
CONTRATTUALE |
DI NATURA
DISCREZIONALE
PREVISTA DA
NORMA DI LEGGE O DI REGOLAMENTO |
TIPO DI
RAPPORTO |
CO.CO.CO
PRESTAZIONE
OCCASIONALE
|
CONTENUTO
DELLA PRESTAZIONE |
ATTIVITA’ DI
COMUNICAZIONE
ATTIVITA’ DI
STUDIO E RICERCA
COLLAUDO
COMMISSIONI
CONSULENZA
LEGALE
CONSULENZA
TECNICA
DIREZIONE E
COORDINAMENTO LAVORI DOCENZE
PRESTAZIONI DI
ASSISTENZA SOCIALI
PROGETTAZIONE
RILEVAZIONI,
INDAGINI STATISTICHE, SONDAGGI
TUTELA IN
GIUDIZIO
|
PER LE
MODALITA’ DI SELEZIONE SI E’ FATTO RIFERIMENTO AD UN REGOLAMENTO ALL’UOPO
ADOTTATO DALL’AMMINISTRAZIONE? |
|
DESCRIZIONE
INCARICO (MASSIMO 200 CARATTERI ) |
|
DATA UNIZIO
INCARICO gg/mm/aa |
|
DATA FINE
INCARICO gg/mm/aa |
|
IMPORTO
PREVISTO |
|
SPESA A CARICO
DEL |
BILANCIO AUTONOMO BILANCIO VINCOLATO |
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
|