Regolamento Regionale 16 luglio 2009, n. 12 Modalità di scelta del nuovo ambito territoriale comunale per i medici dell'assistenza primaria
TITOLO 1MODALITA’
ORGANIZZATIVE
Art. 1Il Medico di Medicina
Generale che alla data del 31/12/2008 sia titolare di più studi regolarmente
autorizzati dalla AUSL territorialmente competente, situati nell’ambito del
Distretto di appartenenza, per effetto della modifica apportata dall’art. 3,
comma 34, della L.R.
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effettua la scelta del nuovo ambito territoriale comunale in cui sarà iscritto
come M.M.G. convenzionato per l’assistenza primaria.
L’opzione deve essere
comunicata alla AUSL entro giorni 30 dalla pubblicazione del presente
Regolamento. La AUSL entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di
scelta dell’ambito comunale, provvede ad iscrivere il medico nell’ambito
territoriale prescelto e adotta ogni provvedimento necessario a consentire agli
assistiti del nuovo ambito territoriale di poter esercitare il diritto di libera
scelta in favore del medico neo iscritto.
Art. 2Il medico che abbia
effettuato la scelta di cui all’art. 1, conserva i pazienti che aveva in carico
e che, per effetto dell’opzione, risultano residenti al di fuori dell’ambito
prescelto. Il medico non può acquisire scelte al di fuori dell’ambito
territoriale in cui è iscritto ai sensi dell’art. 33, comma 14 dell’ACN del
23/03/2005.
Art. 3La partecipazione
alle forme associative dell’assistenza primaria prevista dagli Accordi Nazionali
e Regionali, nel rispetto di quanto previsto dal comma 34 art. 3 della
L.R.
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è consentita limitatamente all’ambito territoriale di iscrizione del medico
definito dalla stessa legge.
Art. 4I medici che sono in
attesa d inserimento negli elenchi dell’assistenza primaria sulla base delle
rilevazioni effettuate prima dell’entrata in vigore della L.R.
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e del relativo regolamento e che alla data di pubblicazione del presente
regolamento non hanno ancora ricevuto l’incarico dalla AUSL competente,
conservano il diritto ad aprire più studi e ad acquisire scelte nell’ambito
territoriale per il quale avevano concorso.
Tale diritto è conservato
per 365 giorni a decorrere dalla data di rilascio del codice identificativo
regionale. Decorso tale termine, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli precedenti.
Art. 5Le indicazioni
previste dal comma 12 dell’art. 34, dell’A.C.N. 23/03/05, costituiscono vincolo
per un periodo di 3 anni dall’iscrizione nell’elenco dei medici di assistenza
primaria. Trascorso tale termine, in caso di carenza nello stesso ambito
territoriale, l’azienda interpella prioritariamente i medici iscritti nel
medesimo ambito al fine di consentire la mobilità intra-ambito. Tale prerogativa
è riservata esclusivamente ai medici iscritti negli elenchi dell’ambito carente
ai sensi del comma 11, art. 34 dell’A.C.N. Ove necessario, si applicano i
criteri di precedenza dei commi 4 e 5 dell’art. 34.
Art. 6Le carenze individuate a
partire da marzo 2008 sono rilevate ed assegnate nel rispetto dei nuovi ambiti
di cui alla legge
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Nei comuni con più
distretti la rilevazione avviene per distretto e, pertanto, gli studi possono
essere aperti esclusivamente nel distretto di assegnazione.
Allegato Vedi allegato: Nuovi ambiti di scelta di assistenza primaria
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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