Legge Regionale 30 luglio 2009, n. 14 Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale
Art. 1Finalità e
ambiti di applicazione 1
La presente legge,
straordinaria e temporanea, costituisce attuazione dell’intesa, ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3), tra Stato, regioni ed enti locali, sottoscritta il 1°
aprile 2009 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,
serie generale, n. 98 del 29 aprile 2009, finalizzata al rilancio dell’economia
mediante il sostegno all’attività edilizia e al miglioramento della qualità
architettonica, energetica e ambientale del patrimonio edilizio esistente, in
coerenza con le norme di tutela del patrimonio ambientale, culturale e
paesaggistico della regione nonché di difesa del suolo, prevenzione del rischio
sismico e accessibilità degli edifici.
2
Per perseguire le
finalità di cui al comma 1 la presente legge disciplina l’esecuzione di
interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione, anche in deroga alla
pianificazione urbanistica locale, secondo le modalità e nei limiti previsti
dalle norme seguenti.
Art. 2Definizioni 1
Se non altrimenti
previsto, le definizioni contenute nella presente legge sono da intendersi
riproduttive delle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2
Ai fini della presente
legge:
a)
per edifici residenziali uni-bifamiliari si intendono gli immobili
comprendenti una o due unità immobiliari destinate alla residenza e gli edifici
rurali a uso abitativo, comunque di volumetria complessiva non superiore a 1.000
metri cubi (m3);
b) per volumetria complessiva si intende la somma
dei volumi vuoto per pieno collocati esclusivamente o prevalentemente fuori
terra. Nel computo di detto volume sono compresi i vani ascensore, le scale,
restandone esclusi i volumi tecnici e quelli condominiali o di uso pubblico
(androni, porticati, ecc).
Art. 3Interventi
straordinari di ampliamento 1. Possono essere ampliati, nel limite del
20 per cento della volumetria complessiva, e comunque per non oltre 200
m3,
gli edifici residenziali e quelli di volumetria non superiore a 1.000
m3,
alle condizioni e con le modalità seguenti:
a) sono computabili solo i volumi
legittimamente realizzati. Le volumetrie per le quali sia stata rilasciata la
sanatoria edilizia straordinaria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47
(Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere edilizie), alla legge 23 dicembre 1994, n. 724
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e al decreto - legge 30
settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono computate ai fini della
determinazione della volumetria complessiva esistente. Nel caso in cui detta
sanatoria sia stata rilasciata per ampliamenti di volumetria preesistente, la
volumetria sanata deve essere detratta nel computo dell’ampliamento. Non devono
essere detratte dal computo dell’ampliamento le volumetrie oggetto di sanatoria
edilizia per mera variazione di destinazione d’uso;
b) l’ampliamento deve essere realizzato
in contiguità fisica rispetto al fabbricato esistente, nel rispetto delle
altezze massime e delle distanze minime previste dagli strumenti urbanistici. In
mancanza di specifica previsione in detti strumenti, si applicano altezze
massime e distanze minime previste dal decreto del Ministro per i lavori
pubblici, di concerto con il Ministro per l’interno, 2 aprile 1968, n. 1444
(Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i
fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali
e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde
pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti
urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17
della legge 6 agosto 1967, n. 765);
c) l’ampliamento deve essere realizzato
conformemente alle norme riportate all’articolo 4, comma 4, lettere a), b) e c),
e commi 18, 19 e 20, estesi questi ultimi a tutti gli interventi di cui
all’articolo 3, comma 2, lettera c), numero 1, del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in
edilizia), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2
aprile 2009, n. 59, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del
d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni. In ogni caso, l’unità abitativa
esistente interessata dall’ampliamento deve essere munita di finestre con
vetrature con intercapedini di aria o di gas.
Art. 4Interventi
straordinaridi demolizione e ricostruzione 1
Al fine di migliorare la
qualità del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi interventi di
demolizione e ricostruzione di edifici destinati a residenza almeno in misura
pari al 75 per cento della volumetria complessiva, con realizzazione di un
aumento di volumetria sino al 35 per cento di quella legittimamente esistente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
2
Sono computabili i volumi
legittimamente realizzati e le volumetrie per le quali sia stata rilasciata la
sanatoria edilizia straordinaria di cui alle leggi 47/1985, 724/1994 e 326/2003.
3
Gli interventi di
ricostruzione devono essere realizzati nel rispetto delle altezze massime e
delle distanze minime previste dagli strumenti urbanistici. In mancanza di
specifica previsione in detti strumenti, si applicano altezze massime e distanze
minime previste dal d.m. lavori pubblici 1444/1968.
4
L’incremento volumetrico
previsto al comma 3 si applica a condizione che la ricostruzione venga
realizzata secondo i criteri di edilizia sostenibile indicati dalla legge
regionale 10 giugno 2008, n. 13 (Norme per l’abitare
sostenibile). A tal fine, l’edificio ricostruito deve acquisire almeno il
punteggio 2 nello strumento di valutazione previsto dalla l.r.
13/2008
e dotarsi della certificazione di cui all’articolo 9 della stessa legge prima
del rilascio del certificato di agibilità.
5
Agli
interventi di ricostruzione si applicano le norme previste dal decreto del
Ministro per i lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche
necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli
edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata,
ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).
Art. 5Condizioni e
modalità generali 1
Gli interventi previsti
dagli articoli 3 e 4 possono essere realizzati solo su immobili esistenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
2
Gli immobili
interessati dagli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 devono risultare,
alla data del 31 marzo 2009, regolarmente accatastati presso le agenzie del
territorio, ai sensi del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con
regio decreto 8 ottobre 1931 n. 1572; per gli edifici che devono essere
accatastati al nuovo catasto edilizio urbano, ai sensi del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani,
rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio
urbano), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,
devono risultare già presentate, alla data di entrata in vigore della presente
legge, idonee dichiarazioni alle agenzie del territorio per l’accatastamento o
per la variazione catastale. Un tecnico abilitato deve attestare la volumetria
esistente, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b), con una perizia
giurata corredata necessariamente di idonea e completa documentazione
fotografica.
3. Tutti gli interventi previsti dagli
articoli 3 e 4 sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività (DIA), ai
sensi dell’articolo 22 del t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia emanato con d.p.r. 380/2001, come sostituito dall’articolo 1
del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, o, in alternativa, mediante
permesso di costruire. La formazione del titolo abilitativo per la realizzazione
degli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 è subordinato:
a) alla corresponsione del contributo di
costruzione di cui all’articolo 16 del t.u. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia emanato con d.p.r. 380/2001, come modificato
dall’articolo 1 del d.lgs. 301/2002 e dall’articolo 40, comma 9, della legge 1°
agosto 2002, n. 166;
b) alla cessione delle
aree a standard in misura corrispondente all’aumento volumetrico previsto. Il
comune può prevedere che l’interessato, qualora sia impossibile reperire in
tutto o in parte dette aree, in alternativa alla cessione (totale o parziale),
provveda al pagamento di una somma commisurata al costo di acquisizione di altre
aree, equivalenti per estensione e comparabili per ubicazione e destinazione a
quelle che dovrebbero essere cedute. Gli introiti derivanti dalla monetizzazione
degli standard devono essere vincolati all’acquisizione, da parte del comune, di
aree destinate alle attrezzature e opere di urbanizzazione secondaria di
interesse generale o destinate a servizi di quartiere, nonché alla realizzazione
o riqualificazione di dette opere e servizi e all’abbattimento delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
c) al reperimento di
spazi per parcheggi pertinenziali nella misura minima di 1 metro quadrato
(m2)
ogni 10 m3
della volumetria realizzata, nel caso degli interventi di cui
all’articolo 3 della volumetria realizzata con l’ampliamento e, nel caso degli
interventi di cui all’articolo 4, della volumetria complessiva, volume
preesistente e aumento volumetrico, realizzata con la ricostruzione. Il rapporto
di pertinenza, garantito da un atto da trascriversi nei registri immobiliari, è
impegnativo per sé e per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo;
d) all’acquisizione di
tutti gli assensi ordinariamente prescritti;
e) al rispetto delle
normative tecniche per le costruzioni con particolare riferimento a quelle
antisismiche.
4. Solo nel caso di interventi di cui
all’articolo 3, qualora sia dimostrata l’impossibilità ad assolvere l’obbligo di
cui al comma 3, lettera c), del presente articolo gli ampliamenti sono
consentiti previo versamento al comune di una somma pari al costo base di
costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire. Tale somma
deve essere vincolata alla realizzazione di parcheggi da parte del comune.
5.
Per il computo delle
volumetrie degli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 si applicano gli
indici e i parametri di cui all’articolo 11 della l.r.
13/2008.
6
Con la realizzazione
degli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 non è ammesso il cambio di
destinazione d’uso.
Art. 6Limiti di
applicazione 1. Non è ammessa la
realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4:
a) all’interno delle zone
territoriali omogenee A) di cui all’articolo 2 del d.m. lavori pubblici
1444/1968 o a esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici
generali o dagli atti di governo del territorio comunali, salvo che questi
strumenti o atti consentano interventi edilizi di tale natura;
b) nelle zone nelle quali
lo strumento urbanistico generale consenta soltanto la realizzazione di
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento
conservativo o subordini gli interventi di ristrutturazione edilizia
all’approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo;
c) sugli immobili
definiti di valore storico, culturale e architettonico dagli atti di governo del
territorio o dagli strumenti urbanistici generali;
d) sugli immobili inclusi
nell’elenco di cui all’articolo 12 della legge
regionale 10 giugno 2008, n. 14 (Misure a sostegno della
qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio);
e) sugli immobili di interesse storico,
vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137);
f) su immobili ubicati in area sottoposta
a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004,
così come da ultimi modificati dall’articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo
2008, n. 63;
g) negli ambiti territoriali estesi
classificati “A” e “B” dal piano urbanistico territoriale tematico per il
paesaggio (PUTT/P), approvato con deliberazione della Giunta regionale del 15
dicembre 2000, n. 1748;
h) nei siti della Rete Natura 2000 (siti
di importanza comunitaria - SIC - e zone di protezione speciale - ZPS -), ai
sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche, nelle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6
dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e nelle aree protette
regionali istituite ai sensi della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la
gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia), salvo che le
relative norme o misure di salvaguardia o i relativi strumenti di pianificazione
consentano interventi edilizi di tale natura;
i) nelle oasi istituite ai sensi della
legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività
venatoria);
j)
nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla Convenzione
relativa alle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto come habitat
degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e resa esecutiva
dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
k) negli ambiti
dichiarati ad alta pericolosità idraulica e a elevata o molto elevata
pericolosità geomorfologica (o ad essi assimilabili) dai piani stralcio di
bacino di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica, salvo che per gli interventi di cui
all’articolo 4 riguardanti edifici esistenti che siano oggetto di ordinanze
sindacali tese alla tutela della pubblica e privata incolumità e che insistono
in zone territoriali omogenee nelle quali gli strumenti di pianificazione
vigenti consentano tali tipi di interventi.
2. I comuni, con deliberazione del
consiglio comunale da adottare entro il termine di sessanta giorni, a pena di
decadenza, dalla entrata in vigore della presente legge, possono disporre
motivatamente:
a) l’esclusione di parti
del territorio comunale dall’applicazione della presente legge in relazione a
caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla
funzionalità urbanistica;
b) la perimetrazione di
ambiti territoriali nei quali gli interventi previsti dalla presente legge
possono essere subordinati a specifiche limitazioni o prescrizioni, quali, a
titolo meramente esemplificativo, particolari limiti di altezza, distanze tra
costruzioni, arretramenti dal filo stradale, ampliamenti dei marciapiedi;
c) la definizione di
parti del territorio comunale nelle quali per gli interventi di cui agli
articoli 3 e 4 della presente legge possono prevedersi altezze massime e
distanze minime diverse da quelle prescritte dagli strumenti urbanistici
vigenti;
d) l’individuazione di
ambiti territoriali estesi di tipo “B” del PUTT/P, approvato con del. giunta
reg. 1748/2000, nonché immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo
paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle
bellezze naturali), nei quali consentire, su immobili in contrasto con le
qualità paesaggistiche dei luoghi, gli interventi di cui agli articoli 3 e 4
della presente legge, purché gli stessi siano realizzati, oltre che alle
condizioni previste dalla presente legge, utilizzando sia per le parti
strutturali sia per le finiture materiali e tipi architettonici legati alle
caratteristiche storico culturali e paesaggistiche dei luoghi, obbligatoriamente
e puntualmente definiti da apposito regolamento approvato dal consiglio comunale
entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 7Tempi e titoli
abilitativi 1
Tutti gli interventi
previsti dalla presente legge sono realizzabili solo se la DIA o l’istanza per
il rilascio del permesso di costruire risultano presentate, complete in ogni
loro elemento, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2
Per gli interventi di cui
all’articolo 3, il progetto esecutivo riguardante le strutture deve essere
riferito all’intero edificio, valutando la struttura complessivamente risultante
dall’esecuzione dell’intervento secondo le indicazioni della vigente normativa
tecnica prevista per le costruzioni.
3
La conformità
dell’intervento alle norme previste dalla presente legge, nonché l’utilizzo
delle tecniche costruttive prescritte, sono certificati dal direttore dei lavori
o altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori.
La mancanza del rispetto di dette condizioni impedisce la certificazione
dell’agibilità dell’ampliamento realizzato o dell’immobile ricostruito.
Art. 8Disposizioni
finali 1. Nelle more dell’approvazione delle
disposizioni attuative delle norme regionali in materia di certificazione
energetica, la rispondenza dell’ampliamento di cui alla lettera c) del comma 1
dell’articolo 3 è dimostrata mediante la redazione dell’attestato di
qualificazione energetica di cui al d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni.
La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali
varianti e alla relazione tecnica di cui all’articolo 8 del d.lgs. 192/2005,
come modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.
311, nonché l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio risultante,
devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di
competenza contestualmente alla comunicazione di ultimazione dei lavori; in
mancanza di detti requisiti o della presentazione della comunicazione stessa non
può essere certificata l’agibilità dell’intervento realizzato.
Art. 9Integrazione
alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 21(Norme per la rigenerazione
urbana)
“Art. 7
bis
Interventi di
riqualificazione
edilizia attraverso la delocalizzazione delle
volumetrie
1
I comuni possono
individuare edifici, anche con destinazione non residenziale, legittimamente
realizzati o per i quali sia stata rilasciata sanatoria edilizia, da rimuovere
in quanto contrastanti, per dimensione, tipologia o localizzazione, con il
contesto paesaggistico, urbanistico e architettonico circostante. A tal fine,
approvano piani urbanistici esecutivi che prevedono la delocalizzazione delle
relative volumetrie mediante interventi di demolizione e ricostruzione in area o
aree diverse, individuate anche attraverso meccanismi perequativi.
2
Per
incentivare gli interventi di cui al comma 1, il piano urbanistico esecutivo può
prevedere, come misura premiale, il riconoscimento di una volumetria
supplementare nel limite massimo del 35 percento di quella
preesistente purché sussistano le seguenti condizioni:
a) l’edificio da demolire deve essere collocato
all’interno delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 5 e non
deve interessare gli immobili elencati al comma 6;
b) l’interessato si deve
impegnare, previa stipulazione di apposita convenzione con il comune, alla
demolizione dell’edificio e al ripristino ambientale delle aree di sedime e di
pertinenza dell’edificio demolito, con cessione ove il comune lo ritenga
opportuno;
c) con la convenzione deve essere costituito
sulle medesime aree un vincolo di inedificabilità assoluta che, a cura e spese
dell’interessato, deve essere registrato e trascritto nei registri immobiliari;
d) la ricostruzione deve
avvenire, successivamente alla demolizione e al ripristino ambientale di cui
alla lettera b), in area o aree, ubicate al di fuori delle zone o degli ambiti
territoriali elencati nel comma 5, che devono essere puntualmente indicate nella
convenzione stipulata tra il comune e l’interessato;
e) la ricostruzione deve
avvenire in aree nelle quali lo strumento urbanistico generale preveda
destinazioni d’uso omogenee, secondo la classificazione di cui all’articolo 2
del d.m. lavori pubblici 1444/1968, a quelle dell’edificio
demolito;
f) la destinazione d’uso dell’immobile
ricostruito deve essere omogenea a quella dell’edificio demolito;
g) la ricostruzione deve
essere realizzata secondo i criteri di edilizia sostenibile indicati dalla
legge
regionale 10 giugno 2008, n. 13 (Norme per l’abitare
sostenibile). A tal fine, l’edificio ricostruito deve acquisire almeno il
punteggio 2 nello strumento di valutazione previsto dalla l.r.
13/2008
e dotarsi della certificazione di cui all’articolo 9 della stessa legge prima
del rilascio del certificato di agibilità.
3
Ferme restando le
condizioni di cui al comma 2, il limite massimo della misura premiale è elevato
al 45 per cento della volumetria preesistente qualora l’intervento di
demolizione o di ricostruzione sia contemplato in un programma integrato di
rigenerazione urbana o, nell’ipotesi di interventi che interessino immobili con
destinazione residenziale, qualora gli edifici ricostruiti siano destinati, per
una quota minima pari al 20 per cento della loro volumetria, a edilizia
residenziale sociale.
4
Qualora gli interventi di
demolizione e ricostruzione siano promossi da comuni o istituti autonomi case
popolari (IACP) e comprendano immobili destinati a edilizia residenziale
pubblica di proprietà di detti enti, per usufruire della misura premiale
prevista dal comma 3 è sufficiente che siano soddisfatte le condizioni di cui al
comma 2, lettere e), f), g).
5
Le misure premiali di cui
ai commi 2 e 3 possono essere cumulate agli incentivi riconosciuti in
applicazione della l.r.
13/2008
e possono essere previste unicamente nelle ipotesi in cui l’edificio da demolire
sia collocato:
a) in area sottoposta a
vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004;
b) negli ambiti
territoriali estesi classificati “A” e “B” dal piano urbanistico territoriale
tematico per il paesaggio (PUTT/P), approvato con deliberazione della Giunta
regionale del 15 dicembre 2000, n. 1748;
c) nelle zone A delle
aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394
(Legge quadro sulle aree protette) e delle aree protette regionali istituite ai
sensi della legge
regionale 24 luglio 1997 n. 19 (Norme per l’istituzione
e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia);
d) nelle oasi istituite
ai sensi della legge
regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria);
e) nelle zone umide tutelate a livello
internazionale dalla Convenzione relativa alle zone umide d’importanza
internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a
Ramsar il 2 febbraio 1971 e resa esecutiva dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
f) negli ambiti
dichiarati ad alta pericolosità idraulica e ad elevata o molto elevata
pericolosità geomorfologica (o ad essi assimilabili) dai piani stralcio di
bacino di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica.
6. La demolizione non può
riguardare comunque immobili:
a) ubicati all’interno
delle zone territoriali omogenee A) di cui all’articolo 2 del d.m. 1444/1968 o
ad esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali o
dagli atti di governo del territorio comunali;
b) definiti di valore
storico, culturale e architettonico dagli atti di governo del territorio o dagli
strumenti urbanistici generali;
c) inclusi nell’elenco di
cui all’articolo 12 della legge
regionale 10 giugno 2008, n. 14 (Misure a sostegno della
qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio);
d) di interesse storico,
vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137).
7. Il riconoscimento delle misure premiali
di cui ai commi 2 e 3 non comporta l’approvazione di variante agli strumenti
urbanistici generali vigenti. Per l’approvazione dei corrispondenti piani
urbanistici esecutivi (PUE) si applica il procedimento disciplinato
dall’articolo 16 della l.r.
20/2001.
8. Nei casi previsti dal comma 4, la
realizzazione di interventi demolizione e ricostruzione di edifici in area o
aree diverse da quella originaria è subordinata all’applicazione del
procedimento di cui al comma 10 dell’articolo 16 della l.r.
20/2001;
la ricostruzione di edifici nella stessa area oggetto di demolizione è
subordinata al rilascio del permesso di costruire.
9.
Qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al comma 2, gli
interventi di demolizione e ricostruzione di edifici in area o aree diverse da
quella originaria, fatta eccezione per gli interventi di cui al comma 4, possono
essere autorizzati dal comune, eventualmente con la previsione di misure
premiali, solo previa approvazione di variante agli strumenti urbanistici
generali per la quale si applica il procedimento disciplinato dall’articolo 6.”
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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