Regolamento Regionale 6 luglio 2009, n. 15 Istituzione dell'Albo Regionale delle imprese boschive 
  Art. 1Premesse    E’ istituito, ai sensi dell’art. 1 della 
L.R. 
11 marzo 2009, n. 4, l’Albo regionale delle 
imprese boschive abilitate ad effettuare lavori, opere e servizi in ambito 
forestale, ambientale e delle sistemazioni idraulico-forestale. 
 
L’iscrizione all’Albo, 
certificata dal Servizio Foreste, è condizione necessaria per l’esecuzione, con 
fondi pubblici, di lavori selvicolturali, opere di imboschimento e 
rimboschimento, nonché interventi di sistemazione idraulico-forestali qualora 
gli stessi non siano eseguiti in amministrazione diretta.  
All’Albo possono essere 
iscritte le imprese, a qualsiasi titolo costituite, che effettuano i lavori o le 
opere summenzionate.  
Le imprese boschive non 
residenti in Puglia possono concorrere all’esecuzione di lavori e/o opere di cui 
sopra a condizione che siano iscritte all’albo delle imprese boschive della 
Regione Puglia o iscritte ad un albo di imprese boschive di altre Regioni, i cui 
requisiti minimi per l’iscrizione siano almeno quelli previsti dal successivo 
art. 2, ovvero che dichiarino di possedere i requisiti minimi di cui al citato 
art. 2 e producano la relativa documentazione richiesta.  
Si fa obbligo, comunque, 
dell’iscrizione all’Albo delle imprese boschive della Regione di residenza, ove 
esistente.  
  
  Art. 2Requisiti  Per ottenere l’iscrizione all’Albo delle 
imprese boschive, i richiedenti devono presentare istanza alle Sezioni 
Provinciali del Servizio Foreste della Regione Puglia, competente per 
territorio, in qualsiasi periodo dell’anno, corredata della seguente 
documentazione:  
·        
Certificato di iscrizione 
presso la C.C.I.A.A. attestante l’esercizio di impresa boschiva e/o forestale 
oppure di cooperative o consorzi di cooperative;  
·        
Certificato del 
Casellario giudiziario del titolare o del legale rappresentante; 
 
·        
Certificato del Tribunale 
attestante i carichi pendenti;  
·        
Dichiarazione di 
regolarità contributiva;  
·        
Referenze bancarie 
comprovante la regolare operatività dell’impresa;  
·        
Dichiarazione dalla quale 
risulti l’elenco delle attrezzature e dei mezzi meccanici posseduti dalla 
impresa per l’esercizio delle attività o, nel caso di consorzi, dalle imprese 
consorziate;  
·        
Dichiarazione dalla quale 
risulta di aver svolto, negli ultimi tre anni, lavori selvicolturali, opere di 
imboschimento e rimboschimento, nonché interventi di sistemazione 
idraulico-forestali:  
Ö        
almeno 5.000 giornate 
lavorative per le imprese che intendono iscriversi alla Classe A; 
 
Ö        
almeno 1.500 giornate 
lavorative per le imprese che intendono iscriversi alla Classe B. 
 
Per i consorzi il  suddetto requisito dovrà essere conseguito da 
ciascuna impresa consorziata negli ultimi tre anni. 
 
  Art. 3Classi delle Imprese L’Albo delle imprese 
boschive è suddiviso in due classi: Classe A e Classe B.  
Ogni impresa è iscritta 
ad una classe di iscrizione.  
Le imprese iscritte alla 
Classe B possono concorrere 
all’esecuzione di lavori selvicolturali, opere di imboschimento e 
rimboschimento, nonché interventi di sistemazione idraulico-forestali, di cui 
all’art. 1, per un importo non superiore ad euro 150.000,00 (euro 
centocinquantamila/00), oltre I.V.A., come per legge.  
Le imprese iscritte alla 
Classe A possono concorrere all’esecuzione di lavori selvicolturali, opere di 
imboschimento e rimboschimento, nonché interventi di sistemazione 
idraulico-forestali, di cui all’art. 1, per un importo anche superiore ad euro 
150.000,00 (euro centocinquantamila/00), oltre I.V.A., come per legge. 
L’iscrizione alla Classe A è subordinata, inoltre, al possesso della 
certificazione di qualità/processo. Infine, l’impresa è tenuta a dotarsi di un 
tecnico abilitato ed iscritto all’albo professionale di riferimento in materia 
agro-forestale ed ambientale.  
 
  Art. 4Modalità d’iscrizione La domanda di iscrizione 
all’Albo regionale delle imprese boschive, unitamente alla documentazione di cui 
all’art. 2, deve essere trasmessa alla Sezione Provinciale del Servizio Foreste, 
competente per territorio, che, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, 
provvede a verificare la regolarità della documentazione allegata e a redigere 
una relazione sulla ammissibilità della impresa all’iscrizione nell’Albo 
regionale. Nei successivi 30 giorni, il Servizio Foreste della Regione Puglia 
rilascerà all’impresa richiedente il certificato d’iscrizione all’albo regionale 
delle imprese boschive nella corrispondente classe di appartenenza. 
 
Qualora ricorrano le 
condizioni per la sospensione o la cancellazione dall’Albo regionale, le sezioni 
provinciali del Servizio Foreste, competenti per territorio, proporranno al 
Servizio Foreste di adottare i provvedimenti di competenza. 
 
  Art. 5Tenuta ed aggiornamento L’albo regionale delle 
imprese boschive è tenuto presso il Servizio Foreste della Regione Puglia. 
 
L’albo è soggetto ad 
aggiornamento biennale a partire dalla istituzione e pubblicazione del presente 
regolamento sul B.U.R. della Puglia.  
Le imprese boschive sono 
tenute ad inviare alle Sezioni Provinciali, competenti per territorio, del 
Servizio Foreste, competente per territorio, entro 60 giorni dalla scadenza del 
biennio, previa archiviazione d’Ufficio, una relazione sull’attività svolta 
nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.Lgs 
445/2000, attestante la permanenza dei requisiti di cui all’art. 2. 
 
Le imprese boschive sono 
tenute a seguire, nel corso del biennio di iscrizione all’Albo, almeno un corso 
di aggiornamento professionale in materia forestale della durata minima di 16 
ore e riconosciuto dal Servizio Foreste della Regione Puglia. 
 
  Art. 6Sospensione Il Servizio Foreste, sia 
d’iniziativa che su proposta delle Sezioni Provinciali, competenti per 
territorio, dispone la sospensione dall’Albo delle imprese boschive per un 
periodo di 1 anno qualora ricorrano le sottoindicate condizioni: 
 
·        
l’assenza di specifiche 
maestranze forestali e del rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla 
normativa vigente nei cantieri forestali e in quelli di sistemazione 
idraulico-forestali;  
·        
l’esistenza di 
procedimenti penali in corso per danneggiamenti al soprassuolo boschivo causati 
durante l’esecuzione di lavori per gli interventi selvicolturali, le opere di 
imboschimento e rimboschimento e per gli interventi di sistemazione 
idraulico-forestali;  
·        
non abbia provveduto al 
regolare pagamento dei salari e stipendi agli addetti ai lavori ed al versamento 
delle quote assicurative e contributive.  
Gli Organi preposti al 
controllo e alla vigilanza segnalano al Servizio Foreste le succitate 
irregolarità, per la relativa valutazione.  
 
  Art. 7Cancellazione Il Servizio Foreste, sia 
d’iniziativa che su proposta delle Sezioni Provinciali, competenti per 
territorio, dispone la cancellazione dall’Albo delle imprese boschive qualora 
ricorrano le sottoindicate condizioni:  
·        
liquidazione o cessazione 
dell’attività dell’impresa;  
·        
l’esistenza di una 
procedura di fallimento;  
·        
in caso di recidività di 
comportamenti che avevano avuto come conseguenza la sospensione dall’Albo; 
 
·        
per espressa richiesta 
della impresa interessata.  
  
 
  Art. 8Ricorso in opposizione Avverso ai provvedimenti 
di sospensione o di cancellazione o di non iscrizione o di permanenza in una 
determinata classe è ammesso, da parte degli interessati, ricorso in opposizione 
al Servizio Foreste nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della 
determinazione all’interessato.  
La Commissione Tecnica, 
appositamente istituita presso il Servizio Foreste, si esprime con parere 
motivato entro 45 giorni dal ricevimento del ricorso.  
In caso di accoglimento 
del ricorso, la predetta Commissione Tecnica, dispone l’integrazione del 
ricorrente nell’Albo delle imprese boschive, dandone comunicazione.   
 
  Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
 
  
                                
                                
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