Anno 2009
Numero 17
Data 30/07/2009
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 119 del 3 agosto 2009
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Regolamento Regionale 30 luglio 2009, n. 17

Attuazione del piano faunistico venatorio regionale 2009-2014



Art. 1


1                    Il presente regolamento è adottato in ottemperanza all’art. 14, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27.
 
2                    Il presente regolamento è attuativo del piano faunistico venatorio regionale 2009/2014 e ha validità quinquennale. Stessa validità hanno i piani faunistici venatori provinciali a decorrere dalla data di entrata in vigore del Piano faunistico venatorio regionale. 



Art. 2


1                    La Regione con il Piano faunistico venatorio regionale attua la pianificazione faunistico-venatoria del territorio agro-silvo-pastorale regionale mediante il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali.
 
2                    Ai fini della pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale concorrono, ai sensi dell’art. 9, comma 3, della legge regionale n. 27 del 1998, anche quelle aree protette già istituite da leggi statali e regionali.
 
3                    La Regione provvede a eventuali modifiche e revisioni del Piano faunistico-venatorio regionale e del presente regolamento di attuazione con periodicità quinquennale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 6, della legge regionale n. 27 del 1998



Art. 3


1                    E’ fatto obbligo agli organi di gestione dei singoli istituti, individuati nel Titolo I - Parte I, comma 6, del Piano faunistico-venatorio regionale, dare attuazione ai compiti loro attribuiti, a decorrere dalla data di pubblicazione del piano medesimo nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e non oltre sessanta giorni dalla stessa.
 
2                    La Regione con il predetto Piano faunistico venatorio regionale conferma, istituisce, amplia, e revoca tutti gli istituti previsti dal piano con le prescrizioni esplicitate nello stesso.
 
3                    In ottemperanza dei regolamenti attuativi previsti dalla legge regionale n.27/98 e nel rispetto dei criteri determinati dal Piano faunistico venatorio regionale, la Regione provvederà alla revoca degli istituti a gestione privatistica non conformi alla normativa regolamentare nonché a istituire nuove aree a gestione privatistica. Le predette aree, unitamente a quelle già esistenti, concorrono al raggiungimento del 15 per cento del territorio agrosilvo-pastorale secondo le percentuali previste dalla legge regionale n. 27 del 1998.
In attuazione della L. 157/92 - art 7 la costituzione e la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) sono disciplinati dal Regolamento Regionale n. 3/99 e s.m.i.  



Art. 4


1                    Dalla pubblicazione del Piano faunistico venatorio regionale decorrono i termini di cui all’art. 9, comma 11, della legge regionale 27 del 1998.
 
2                    Con il presente viene abrogato il Regolamento Regionale 5 agosto 1999, n. 2 “Attuazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 1999/2003” 



Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.