Regolamento Regionale 30 luglio 2009, n. 17 Attuazione del piano faunistico venatorio regionale 2009-2014
Art. 1
2
Il presente
regolamento è attuativo del piano faunistico venatorio regionale 2009/2014 e ha
validità quinquennale. Stessa validità hanno i piani faunistici venatori
provinciali a decorrere dalla data di entrata in vigore del Piano faunistico
venatorio regionale.
Art. 21
La Regione con il Piano
faunistico venatorio regionale attua la pianificazione faunistico-venatoria del
territorio agro-silvo-pastorale regionale mediante il coordinamento dei piani
faunistico-venatori provinciali.
2
Ai fini della
pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale concorrono, ai
sensi dell’art. 9, comma 3, della legge
regionale n. 27 del 1998, anche quelle aree
protette già istituite da leggi statali e regionali.
3
La Regione provvede a
eventuali modifiche e revisioni del Piano faunistico-venatorio regionale e del
presente regolamento di attuazione con periodicità quinquennale, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 9, comma 6, della legge
regionale n. 27 del 1998.
Art. 31
E’ fatto obbligo agli
organi di gestione dei singoli istituti, individuati nel Titolo I - Parte I,
comma 6, del Piano faunistico-venatorio regionale, dare attuazione ai compiti
loro attribuiti, a decorrere dalla data di pubblicazione del piano medesimo nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e non oltre sessanta giorni dalla
stessa.
2
La Regione con il
predetto Piano faunistico venatorio regionale conferma, istituisce, amplia, e
revoca tutti gli istituti previsti dal piano con le prescrizioni esplicitate
nello stesso.
3
In ottemperanza dei
regolamenti attuativi previsti dalla legge
regionale n.27/98 e nel rispetto dei
criteri determinati dal Piano faunistico venatorio regionale, la Regione
provvederà alla revoca degli istituti a gestione privatistica non conformi alla
normativa regolamentare nonché a istituire nuove aree a gestione privatistica.
Le predette aree, unitamente a quelle già esistenti, concorrono al
raggiungimento del 15 per cento del territorio agrosilvo-pastorale secondo le
percentuali previste dalla legge
regionale n. 27 del 1998.
In attuazione della L.
157/92 - art 7 la costituzione e la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia
(ATC) sono disciplinati dal Regolamento
Regionale n. 3/99 e s.m.i.
Art. 41
Dalla pubblicazione del
Piano faunistico venatorio regionale decorrono i termini di cui all’art. 9,
comma 11, della legge
regionale 27 del 1998.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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