Regolamento Regionale 30 luglio 2009, n. 18
Regolamento Regionale 13 gennaio 2005, n. 3 'Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie' - Modifica ed integrazione ai sensi dell'art. 38 della Legge Regionale 30 aprile 2009, n.10
Art. 1(Requisiti,
modalità ed ambiti territoriali)
Le strutture ed i
professionisti che, in caso di necessità connesse alla realizzazione di
interventi strutturali necessari ad adeguare e/o mantenere i requisiti
strutturali e tecnologici previsti dal presente Regolamento, previa
comunicazione ai sensi della normativa vigente all’ Azienda Sanitaria Locale
territorialmente competente, devono assicurare che il trasferimento temporaneo
avvenga nell’ambito del territorio coincidente con quello del Distretto Socio
Sanitario ove è ubicato il presidio che si intende temporaneamente trasferito.
Le strutture e i
professionisti che intendono effettuare il trasferimento definitivo e/o la
realizzazione di nuove strutture, devono assicurare, fatto salvo quanto previsto
dalla normativa vigente, che:
1. il trasferimento
definitivo e/o la nuova realizzazione deve avvenire nell’ambito dello stesso
territorio coincidente con quello del Distretto Socio Sanitario;
2. il trasferimento può aver
luogo con preavviso non inferiore a giorni sessanta;
3. il trasferimento
definitivo e/o la realizzazione di nuove strutture al di fuori dell’ambito
territoriale coincidente con il Distretto Socio Sanitario può essere effettuato
solo previa acquisizione di apposita autorizzazione da parte della Regione
Puglia, su parere dell’Azienda Sanitaria Locale competente, analizzati i
requisiti di fabbisogno distrettuali.