Regolamento Regionale 29 settembre 2009, n. 20 Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia".
TITOLO 1DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1Oggetto del regolamento 1. In attuazione dei
principi contenuti nella legge
regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “ PRINCIPI E LINEE GUIDA IN MATERIA DI
TRASPARENZA DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA NELLA REGIONE PUGLIA”, il presente
regolamento detta disposizioni volte a:
a. assicurare la più ampia conoscibilità
dell’azione amministrativa, dell’attività svolta, dei servizi resi e
dell’utilizzo delle risorse pubbliche da parte della Regione Puglia e degli Enti
locali, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti e secondo le modalità
organizzative di ciascuno, nonché da parte di enti, aziende, società, agenzie,
istituzioni, consorzi e organismi comunque denominati, controllati, vigilati e
partecipati dalla Regione o dagli Enti locali, nonché dei concessionari di servizi pubblici regionali o
locali; (1)
b. disciplinare le modalità e i tempi con i
quali i soggetti di cui alla precedente lettera a) garantiscono il diritto di
accesso ad atti, documenti e informazioni;
c. contemperare l’esercizio del diritto di
accesso con la tutela delle posizioni giuridiche costituzionalmente garantite,
con particolare riferimento alla protezione dei dati personali e al buon
andamento della Pubblica Amministrazione;
d.
garantire la realizzazione ed il funzionamento del Portale della Regione.
(1) Gli obblighi di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera a) del presente regolamento attribuiti ai
concessionari non sono applicabili agli affidatari dei servizi.
Art. 2Definizioni 1. Ai fini del presente
regolamento s’intende per:
a. “diritto di accesso”, il diritto delle
persone fisiche e giuridiche, associazioni ed organizzazioni di prendere visione
e di estrarre copia di atti e documenti amministrativi, nonché di accedere alle
informazioni in possesso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a)
del presente regolamento;
b. “richiedenti”, le persone fisiche e
giuridiche, associazioni ed organizzazioni portatori di interessi pubblici e
diffusi che formulano richiesta di accesso ad atti, documenti amministrativi e
informazioni;
c. “controinteressati”, tutti i soggetti,
individuati o facilmente individuabili in base alla natura degli atti e dei
documenti richiesti, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il
loro diritto alla riservatezza o leso un interesse giuridicamente rilevante;
d. “atto” o “documento”, ogni rappresentazione
testuale, grafica, digitale, fotocinematografica, elettromagnetica o di
qualunque altra specie del contenuto di atti e documenti detenuti dai soggetti
di cui all’art. 1 lett. a) e concernenti attività di pubblico interesse,
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro
disciplina sostanziale;
e. “informazioni”, ogni elemento conoscitivo o
dato informativo contenuto in atti e documenti amministrativi;
f. “pubblicazione telematica”, la
divulgazione di atti, documenti ed informazioni attraverso portali o siti
istituzionali.
Art. 3Principi generali 1.
L’accesso ad atti, documenti e informazioni a rilevanza esterna,
costituisce rilevante finalità di pubblico interesse e principio generale
dell’azione amministrativa.
2. La
Regione Puglia e gli altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a)
del presente regolamento, fatto salvo il rispetto del diritto di accesso,
privilegiano altresì la circolazione di atti, documenti e informazioni per via
telematica, utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
TITOLO 2DIRITTO DI ACCESSO
Art. 4Oggetto del dirittodi accesso 1. Fatti salvi i casi di
esclusione previsti dal successivo articolo 10, tutti gli atti, i documenti e le
informazioni a rilevanza esterna sono accessibili, presso l’ente che li ha
prodotti, secondo le modalità di cui al Titolo II del presente regolamento,
previa richiesta motivata, anche non connessa ad un interesse diretto, concreto
e attuale del richiedente.
Art. 5Responsabile delprocedimento di accesso 1. Responsabile del procedimento di
accesso è il responsabile della struttura organizzativa che ha prodotto l’atto,
il documento o l’informazione, o suo delegato.
2. Il responsabile del procedimento di
accesso:
a. verifica l’identità del richiedente, prende
atto della motivazione della richiesta di accesso;
b.
provvede all’istruttoria del
procedimento di accesso;
c. soddisfa la richiesta di accesso o, in
alternativa, la differisce, la limita o la respinge in base ai principi del buon
andamento della Pubblica Amministrazione e di tutela della riservatezza,
informandone il richiedente.
Art. 6Richiesta di accesso 1. Il diritto di accesso di cui al
presente regolamento si esercita, di norma, mediante richiesta scritta con
l’indicazione precisa degli estremi dell’atto, documento o informazione, o
comunque di elementi tali da consentirne la celere individuazione. L’istanza
deve altresì contenere l’illustrazione sintetica dei motivi alla base della
richiesta di accesso.
2. La richiesta deve essere indirizzata:
a. al responsabile della struttura
organizzativa che ha prodotto l’atto, il documento o l’informazione.
b. all’Ufficio per le Relazioni con il
Pubblico o altra struttura competente per la comunicazione istituzionale;
c. alla Segreteria della Giunta Regionale per
gli atti e i documenti adottati dalla Giunta medesima da ottenere in copia
autentica.
3. La
richiesta presentata a struttura diversa da quella competente viene inviata da
questa all’Ufficio Relazioni con il Pubblico che provvederà al corretto inoltro
della richiesta dandone comunicazione all’interessato.
4. La richiesta può essere altresì inviata
a mezzo posta, via fax o per posta elettronica.
5. La richiesta, che può essere compilata
utilizzando il modello allegato, deve contenere:
a. le generalità del richiedente;
b.
laddove essa provenga da persona giuridica, la denominazione del soggetto
richiedente e in allegato il documento attestante la qualifica della persona
fisica che presenta l’istanza;
c. il recapito presso il quale si intende
ricevere la documentazione richiesta;
d. gli estremi del documento richiesto, ovvero
ogni indicazione utile all’individuazione dello stesso;
e. la motivazione sintetica della richiesta;
f. la data e la sottoscrizione del
richiedente o del presentatore dell’istanza.
6. Alla
richiesta va allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di
validità.
7. Qualora non
sia possibile procedere all’accoglimento immediato della richiesta, in quanto
sussistono dubbi sull’identità, sulla titolarità del richiedente, ovvero sulla
sussistenza di limiti all’accesso, il responsabile del procedimento di accesso
trattiene la richiesta.
8. Entro trenta
giorni dal deposito o dalla ricezione della richiesta il responsabile del
procedimento di accesso, effettuati gli opportuni accertamenti e valutazioni,
conclude il procedimento di accesso formale adottando uno dei provvedimenti di
cui agli artt. 7, 8 e 9 del presente regolamento. Il provvedimento adottato è
comunicato senza ritardo al richiedente.
9. Ove la
richiesta di accesso sia irregolare o incompleta, il responsabile del
procedimento di accesso dà comunicazione verbale immediata al richiedente, o
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad
accertarne l’avvenuta ricezione, non oltre venti giorni dal ricevimento della
richiesta stessa, indicando le irregolarità o i dati mancanti.
Art. 7Accoglimento della domanda 1. Nell’accogliere la richiesta di
accesso, il responsabile del procedimento di accesso pone a disposizione del
richiedente uno spazio nel quale esaminare i documenti e gli atti richiesti.
Laddove si tratti di atti e documenti in formato digitale, al richiedente è data
l’assistenza e la disponibilità degli strumenti necessari alla visione, nonché
fornita la riproduzione dei medesimi. In caso di riproduzione su supporto
digitale, il richiedente è tenuto a corrispondere il solo rimborso del supporto.
2. Al richiedente è concesso, altresì, il
tempo necessario alla visione degli atti e dei documenti e la possibilità di
esaminarli in più fasi.
3. Il rilascio di copie di atti e
documenti su supporto cartaceo è subordinato al rimborso dei costi e delle spese
nei termini e nelle modalità stabilite dalla Giunta regionale con apposito
provvedimento. Tale rimborso deve essere versato e attestato prima del ritiro
e/o invio delle copie e di esso viene rilasciata idonea ricevuta.
Art. 8Differimento dell’accesso 1. Il
responsabile del procedimento di accesso può disporre, con provvedimento
motivato, il differimento dell’accesso quando questo sia necessario a
salvaguardare specifiche esigenze dell’amministrazione, riferite al principio di
buon andamento dell’azione amministrativa. In particolare il differimento è
disposto quando:
a. la conoscenza dei documenti e degli atti
richiesti possa impedire od ostacolare il corretto svolgimento dell’azione
amministrativa;
b. si verifichino difficoltà particolari
nell’acquisizione di atti, documenti e informazioni richiesti ovvero quando
l’alto numero delle richieste, in rapporto alla dotazione degli uffici che le
devono soddisfare, non consenta il loro accoglimento nel termine ordinario
prescritto.
2. Il provvedimento di cui al comma
precedente deve indicare il termine di differimento che comunque non può
superare i sessanta giorni.
3. Il provvedimento di differimento deve
essere comunicato per iscritto al richiedente non oltre dieci giorni dalla
richiesta.
4. Nel caso di istanze rivolte ad uffici
della Regione, enti ed organismi da essa dipendenti o ad essa comunque
riconducibili, la comunicazione deve specificare che il richiedente ha la
possibilità di ricorrere avverso il provvedimento, oltre che dinanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale competente, anche all’ufficio della difesa
civica regionale o, in caso di mancata istituzione, all’ufficio di Presidenza
del Consiglio regionale.
Art. 9Diniego e limitazione dell’accesso 1. Il diniego di accesso è disposto
esclusivamente in caso di mancata identificazione o carenza di legittimazione
del richiedente e nelle ipotesi di esclusione previste dall’art. 10 del presente
regolamento.
2. Il diniego dell’accesso deve essere
motivato e comunicato per iscritto al richiedente non oltre trenta giorni dalla
richiesta.
3. Nel caso di istanze rivolte ad uffici
della Regione, enti ed organismi ad essa comunque riconducibili, la
comunicazione deve specificare che il richiedente ha la possibilità di ricorrere
avverso il provvedimento, oltre che davanti al Tribunale Amministrativo
Regionale competente, all’ufficio della difesa civica regionale o, in caso di
mancata istituzione, all’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
4. L’ufficio della difesa civica o, in
caso di mancata istituzione, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale,
decide non oltre venti giorni dalla richiesta, assunte le necessarie
informazioni.
5. In caso di accoglimento della domanda
l’ufficio della difesa civica o, in caso di mancata istituzione, l’ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale, invita l’ufficio od organismo nei cui
confronti è stato richiesto l’accesso a consentire l’accesso ad atti, documenti
ed informazioni.
6. In caso di persistenza del diniego di
accesso da parte dell’ufficio od organismo cui è stata rivolta, l’ufficio delle
difesa civica o, in caso di mancata istituzione, l’ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale, ne dà immediata comunicazione al titolare del potere
disciplinare per l’applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni
vigenti.
Art. 10Casi di esclusione 1. Al fine di tutelare il diritto alla
riservatezza dei terzi, il diritto di accesso, di cui al presente regolamento, è
escluso qualora gli atti, i documenti e le informazioni contengano:
a. dati sensibili, ai sensi della vigente
normativa in materia di protezione dei dati personali, sulla situazione
sanitaria, familiare o finanziaria delle persone fisiche, o comunque sulla loro
vita privata;
b. informazioni riservate sull’attività di
gruppi, associazioni e altri soggetti collettivi la cui conoscenza potrebbe
comportare una illegittima o ingiustificata lesione degli interessi sociali;
c. informazioni riservate di carattere
industriale, commerciale o finanziario relative a imprese determinate la cui
conoscenza potrebbe ostacolare, in modo illegittimo o ingiustificato, la loro
attività produttiva o la loro posizione di mercato.
2. Sono altresì esclusi dal diritto di
accesso, di cui al presente regolamento, gli atti, i documenti e le informazioni
per i quali la legislazione statale e regionale vigente prevede il segreto o
comunque il divieto di comunicazione.
3. Nei casi di interesse diretto, concreto
e attuale, l’accesso può comunque essere esercitato ai sensi della vigente
normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi.
Art. 11Ricorsi 1. Avverso il diniego espresso o tacito
dell’accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell’accesso
l’interessato può proporre ricorso dinanzi all’ufficio della difesa civica o, in
caso di mancata istituzione, l’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. Medesimo ricorso può proporre il
controinteressato avverso il provvedimento che ha concesso l’accesso.
3. Il ricorso può essere trasmesso anche a
mezzo fax o per via telematica, nel rispetto della normativa vigente.
4. Il ricorso, notificato agli eventuali
controinteressati, è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena
conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto
sulla richiesta d’accesso. Nel termine di quindici giorni dall’avvenuta
comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro
controdeduzioni.
5. Il ricorso contiene:
a. le generalità del ricorrente;
b. la sommaria esposizione dell’interesse al
ricorso;
c. la sommaria esposizione dei fatti;
d. l’indicazione dell’indirizzo al quale
dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni
dell’ufficio della difesa civica o, in caso di mancata istituzione, dell’ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale.
6. Al ricorso sono allegati:
a. il provvedimento impugnato, salvo il caso
di impugnazione di silenzio rigetto;
b. le ricevute dell’avvenuta spedizione, con
raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai
controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta
di accesso.
7. Ove l’ufficio della difesa civica o, in
caso di mancata istituzione, l’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale,
ravvisi l’esistenza di controinteressati, non già individuati nel corso del
procedimento, notifica ad essi il ricorso.
8. L’ufficio della Difesa Civica o, in
caso di mancata istituzione, l’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, si
pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso o dal decorso del
termine di cui al comma 2. Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto.
Nel caso in cui venga richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati
personali il termine è prorogato di venti giorni. Decorsi inutilmente tali
termini, il ricorso si intende respinto.
9. L’ufficio della difesa civica o, in
caso di mancata istituzione, l’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:
a. dichiara irricevibile il ricorso proposto
tardivamente;
b. dichiara inammissibile il ricorso proposto
da soggetto non legittimato;
c. dichiara inammissibile il ricorso privo dei
requisiti di cui al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4;
d. esamina e decide il ricorso in ogni altro
caso.
10. La decisione di irricevibilità o di
inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta
d’accesso e quella di proporre il ricorso all’ufficio della difesa civica o, in
caso di mancata istituzione, all’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale,
avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che
detiene il documento.
11. La decisione dell’ufficio della difesa
civica o, in caso di mancata istituzione, dell’ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale, è comunicata alle parti e al soggetto che ha adottato il
provvedimento impugnato entro lo stesso termine di cui al comma 6.
12. Contro le determinazioni amministrative
dell’ufficio della difesa civica o, in caso di mancata istituzione, dell’ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale, è previsto il ricorso dinnanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale, nelle forme e nelle modalità previste dalla
normativa vigente.
TITOLO 3PUBBLICAZIONE TELEMATICA
SU
PORTALI E SITI ISTITUZIONALI
Art. 12Pubblicazione telematica 1. Oltre alla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale, la Regione garantisce la pubblicazione telematica di leggi e atti
normativi.
2. La Regione e gli altri soggetti di cui
all’ articolo 1, comma 1, lettera a) del presente regolamento garantiscono la
pubblicazione telematica di atti, documenti ed informazioni a rilevanza esterna
tramite i portali o siti istituzionali.
3. Nel portale o sito istituzionale della
Regione e degli altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del
presente regolamento è riservata, in modo immediatamente percepibile, una
sezione dedicata alla TRASPARENZA.
4. La struttura competente per la
Comunicazione Istituzionale:
a. istituisce la sezione “TRASPARENZA”
all’interno del sito o portale istituzionale;
b. sovrintende alla relativa gestione in
raccordo con tutte le altre strutture;
c. garantisce con modalità idonee l’agevole
reperimento di atti, documenti e informazioni, anche attraverso l’indicizzazione
e la classificazione per materia.
5. Le strutture competenti curano
l’inserimento dei dati sui portali o siti istituzionali in base a quanto
stabilito dalle vigenti norme in materia di documenti amministrativi.
6. La pubblicazione telematica è in ogni
caso esclusa per atti, documenti e informazioni rientranti nei casi di cui
all’art. 10 del presente regolamento.
Art. 13Pubblicazione telematica di atti,documenti e informazionidella Regione
Puglia 1. Ogni struttura responsabile cura la
pubblicazione telematica dell’elenco tipologico dei procedimenti di propria
competenza e i tempi previsti per la loro conclusione.
2. Il Servizio Legislativo della Giunta
regionale definisce l’uniforme classificazione per materia, a cui si uniformano
le strutture competenti per la pubblicazione telematica, di atti, documenti e
informazioni.
3. La Struttura competente per la
Comunicazione Istituzionale cura la tempestiva pubblicazione telematica di
leggi, atti normativi e decreti del Presidente della Regione.
4. La Segreteria della Giunta cura la
pubblicazione telematica dell’elenco degli atti adottati dalla Giunta regionale
non oltre due giorni dalla relativa seduta.
5. La Struttura competente per la
Comunicazione Istituzionale cura la pubblicazione telematica delle delibere di
Giunta regionale non oltre 10 giorni dalla relativa adozione, previa messa a
disposizione, dei relativi documenti in formato digitale, da parte della
Segreteria della Giunta regionale. A tal fine, la Segreteria della Giunta
utilizzerà i files immessi, dai Servizi/Aree proponenti, nel sistema telematico
di gestione dei flussi documentali delle delibere.
6. In caso di modifiche e/o di
integrazioni apportate ai testi delle delibere in sede di adozione da parte
della Giunta, la Segreteria provvederà a notificare alle strutture proponenti il
nuovo testo modificato e/o integrato su supporto cartaceo, ai fini
dell’adeguamento immediato dei files e del loro successivo inoltro alla
struttura competente per la Comunicazione Istituzionale.
7. Contestualmente alla pubblicazione al
rispettivo albo, le determinazioni dirigenziali esecutive sono pubblicate
telematicamente a cura delle strutture responsabili della relativa adozione.
8. La struttura competente per la Gestione
del Personale cura la pubblicazione telematica del trattamento economico dei
dirigenti della Regione.
9. Le strutture che nominano soggetti in
rappresentanza della Regione, ovvero componenti di commissioni e collegi
comunque denominati, curano la pubblicazione telematica dei rispettivi
trattamenti economici e ne danno comunicazione alla struttura competente per il
personale.
10. Le dichiarazioni relative alla situazione
patrimoniale del Presidente della Regione, dei componenti della Giunta e del
Consiglio regionale sono trasmesse dai soggetti obbligati, non oltre il 31 marzo
di ogni anno, alla struttura competente per la Comunicazione Istituzionale, che
provvede alla pubblicazione telematica.
11. La struttura competente per l’erogazione
del trattamento economico degli organi di indirizzo politico-amministrativo
della Regione Puglia, ne cura annualmente la pubblicazione telematica.
12. La struttura competente per gli appalti
cura la pubblicazione telematica di tutti gli avvisi e bandi di gara, nonché di
ogni singolo atto della sequenza procedimentale finalizzata all’affidamento di
un appalto pubblico, ivi compresa la griglia di valutazione.
13. La struttura competente per la Gestione
del Personale cura la pubblicazione telematica dei seguenti atti, documenti e
informazioni:
a. bandi di concorso o avvisi di selezione di
personale,
b. nominativi dei componenti le commissioni
esaminatrici e i loro curricula,
c. date di sorteggio dei commissari,
d. diari delle prove,
e. esiti delle prove,
f. verbali delle commissioni esaminatrici
contenenti i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali,
g. generalità dei lavoratori avviati al lavoro
dalle società o enti di lavoro interinale.
14. La struttura competente per la Gestione
del Personale istituisce, aggiorna e cura la pubblicazione telematica
dell’elenco degli incarichi professionali e di consulenza esterni contenente:
- oggetto dell’incarico,
- soggetto incaricato,
- estremi dell’atto di incarico,
- corrispettivo previsto.
15. Le strutture, che aggiudicano bandi e
appalti per opere, forniture e servizi, curano la pubblicazione telematica degli
elenchi delle consulenze e degli incarichi professionali eventualmente affidati
dagli aggiudicatari in esecuzione degli stessi. L’elenco deve contenere:
- oggetto dell’incarico;
- soggetto incaricato;
- estremi dell’atto di incarico;
- corrispettivo previsto.
16. I collaudi, le consulenze e gli altri
incarichi esterni, compresi quelli attribuiti a personale dipendente, se non di
competenza della Giunta regionale, sono conferiti e/o autorizzati con atto
dirigenziale. La struttura procedente cura, oltre alla pubblicazione telematica
dell’atto dirigenziale, la comunicazione dello stesso alla struttura competente
per la gestione del personale.
17. Contestualmente all’adozione del
provvedimento di liquidazione, le strutture procedenti curano la pubblicazione
telematica dell’elenco dei soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, a
cui sono erogati contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura
economica e finanziaria. L’elenco deve contenere la denominazione del
beneficiario e i riferimenti del provvedimento di liquidazione.
18. La pubblicazione telematica di altri
atti, documenti e informazioni è in ogni caso realizzata dalla struttura
competente in raccordo con la struttura responsabile della Comunicazione
Istituzionale.
Art. 14Pubblicazione telematica per entie soggetti diversi dalla Regione 1. Gli altri enti e soggetti di
cui all’articolo 1, comma 1 , lettera a) del presente regolamento, nel rispetto
della propria autonomia organizzativa, uniformano i tempi e i contenuti della
pubblicazione telematica a quanto stabilito dall’articolo 13 del presente
regolamento.
TITOLO 4CONCORSI(2)
(2) Nel Bollettino Ufficiale il presente titolo è indicato
erroneamente come titolo III (già presente).
Art. 15Procedure concorsuali 1. Nei concorsi per l’accesso ai rapporti
di lavoro della Regione Puglia e dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera a) del presente regolamento, fatta salva la verbalizzazione prescritta
dalle vigenti disposizione di legge e di regolamento, le operazioni di sorteggio
delle eventuali prove preselettive e delle prove scritte nonché l’intero
svolgimento delle prove orali sono registrate con apparecchiature audio-video da
personale qualificato, anche esterno, appositamente incaricato.
2. Il sorteggio dei quesiti delle
eventuali prove preselettive deve svolgersi con modalità e tecniche tali da
consentire l’immediata proposizione dei quesiti ai concorrenti.
3. Le registrazioni di cui al comma
precedente sono custodite dal segretario della Commissione esaminatrice o, in
caso prove preselettive svolte prima della costituzione della Commissione
esaminatrice, dal dirigente responsabile della procedura concorsuale.
4. Al fine di assicurare il rispetto del
diritto alla riservatezza, la registrazione della prova orale di ciascun
candidato è visionabile esclusivamente a seguito di accoglimento di apposita
istanza del richiedente che dimostri un interesse diretto, concreto e attuale
alla visione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
Titolo II del presente regolamento.
5. Della istanza di visione è data
immediata comunicazione al candidato controinteressato.
6. Il segretario della Commissione ovvero
il responsabile del procedimento di accesso adotta ogni cautela affinché durante
la proiezione e/o l’ascolto delle prove sia scongiurato il rischio di
registrazioni e riprese audio-video.
Art. 16Componenti commissioni giudicatrici 1. La Regione Puglia, a mezzo del proprio
servizio personale, adotta una procedura telematica per l’acquisizione di
candidature a componenti di commissioni esaminatrici per l’accesso ai rapporti
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato.
2. Tale procedura prescrive appositi
prerequisiti per assicurare la competenza, l’imparzialità e l’affidabilità dei
candidati ed è articolata in maniera da consentire la formazione di elenchi
delle candidature:
- per amministrazione di appartenenza o per
albi professionali, distinti per provincia;
- per aree e/o per profili di competenza
professionale.
3. La Regione Puglia e i soggetti di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera a) del presente regolamento, curano la
pubblicazione telematica degli elenchi di cui al comma precedente sui rispettivi
siti istituzionali.
4. Ai fini della nomina dei due terzi
della commissione esaminatrice, l’amministrazione o il soggetto procedente, a
mezzo degli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, sorteggia per
ogni concorso non meno di 5 candidati per ciascun membro di commissione da
nominare, assicurando che appartengano ad amministrazioni pubbliche o siano
iscritti ad albi diversi da quelli della provincia in cui opera
l’amministrazione o l’ente che indice il concorso e che siano iscritti all’area
e/o al profilo professionale adeguati alla selezione delle figure professionali
oggetto della procedura concorsuale secondo quanto prescritto dall’articolo 17,
comma 2, lettera d, della legge
regionale 20 giugno 2008 n. 15.
5. Il dirigente competente fissa, mediante
apposito provvedimento pubblicato sul sito istituzionale, il giorno, l’ora e il
luogo ove si terrà il sorteggio di cui al comma precedente nonché una delle
modalità di pubblicità prescritte dal comma 3 dell’articolo 17 della legge
regionale 20, giugno 2008, n. 15.
6. I candidati sorteggiati dimostrano il
possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di candidatura e la loro
persistenza. In caso di mancanza dei requisiti dichiarati, ovvero di rinuncia,
il candidato viene escluso anche dagli elenchi di cui al precedente comma 2.
7. Composta la rosa dei candidati alla
nomina, secondo le modalità innanzi indicate e nel numero risultante dalle
eventuali esclusioni e rinunce, l’organo competente dell’amministrazione o del
soggetto che ha indetto il concorso procede alla nomina dei componenti della
commissione concorsuale nonché alla nomina, nel rispetto di quanto stabilito
dall’articolo 17, comma 2, lettera d, della legge
regionale 20 giugno 2008 n. 15, degli ulteriori commissari nel numero
occorrente per la copertura del residuo 1/3 dei componenti della commissione
esaminatrice.
8. La Regione Puglia e i soggetti di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera a) del presente regolamento, nell’ambito dei
rispettivi ordinamenti e secondo le modalità organizzative di ciascuno, possono
valersi, per la nomina delle commissioni esaminatrici per l’accesso ai rapporti
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, della disciplina
oggetto del presente regolamento.
Art. 17Norma transitoria 1. La Regione Puglia e gli altri
soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del presente regolamento
apprestano gli strumenti per la completa attuazione dei principi di trasparenza
e accesso non oltre centottanta giorni dalla pubblicazione del presente
regolamento sul bollettino ufficiale.
Art. 18Norma finale
Note Nota all’articolo 10, comma 1,
lettera a):
• Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, reca : “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Nota all’articolo 10, comma 3:
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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